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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 20/05/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. MICHELE VIDETTA Presidente estensore
D.ssa MARIADOMENICA MARCHESE Consigliere
Avv. SALVATORE GUZZI Giudice Ausiliare
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.200 del Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.1073/2020 del Tribunale di Potenza in composizione monocratica, pronunciata il 29.12.2020 e pubblicata il 31.12.2020, e vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Riccio presso il cui studio in Potenza, alla Via del Gallitello n. 89/A, elettivamente domicilia;
APPELLANTE E
(c.f. ), in persona del legale NTroparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Messina presso il cui studio in Potenza, alla Via Pretoria n. 108, elettivamente domicilia;
APPELLATA
trattenuta in decisione il 5.11.2024 sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite con note scritte depositate il 31.10.2024, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione spedito l'1.3.2012 per la notificazione a mezzo del servizio postale il sig.
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Potenza la Parte_1 NTroparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., al fine di sentir accertare l'assenza di
[...]
obblighi di garanzia a suo carico in favore dell'istituto bancario in relazione ai rapporti intercorrenti tra il medesimo istituto bancario e la CP_2
Deduceva l'attore:
- che sino al 2011 era stato proprietario di quote della società CP_2
- che nel decennio antecedente al 2011 la aveva intrattenuto con la CP_3 [...]
il rapporto di conto corrente bancario n.255103, munito di NTroparte_1 affidamento sullo scoperto, in relazione al quale l'attore aveva rilasciato una fideiussione in favore dell'istituto bancario a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni presenti e future da parte della CP_2
- che con comunicazione del 10.10.2008, pervenuta il 13.10.2008, il , Parte_1
risultando a credito le posizioni contrattuali intercorrenti tra la e la CP_2 [...]
aveva comunicato a quest'ultima la volontà di revocare le NTroparte_1
garanzie fideiussorie precedentemente prestate sollecitando la società correntista ad istituire nuova pratica di affidamento ove ritenuta necessaria.
Pertanto, il , premessa la piena validità ed efficacia della revoca della fideiussione Parte_1
precedentemente prestata a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni da parte della società
chiedeva che fosse dichiarata la propria liberazione da qualsivoglia vincolo di garanzia CP_2
nei confronti della con vittoria di spese di giudizio. CP_1 NTroparte_1
Con comparsa depositata il 28.6.2012 si costituiva in giudizio la NTroparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., la quale, in via preliminare, eccepiva
[...]
l'improcedibilità della domanda attorea in quanto proposta in assenza del previo esperimento della procedura di conciliazione prevista dal D. lgs. n. 28/2010 nonché la nullità della domanda stessa per omessa indicazione dell'organo e dell'ufficio avente la rappresentanza in giudizio della parte convenuta e l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale Ordinario Civile di
Siena. Nel merito, contestava la fondatezza in fatto ed in diritto delle avverse deduzioni evidenziando la piena valenza della garanzia fideiussoria prestata dal sig. per Parte_1
insussistenza dei presupposti legali e contrattuali dell'azionata revoca, giacché lo stesso attore, con missiva del 24.11.2008, aveva sollecitato la Banca a voler “ritenere nulla la mia raccomandata del
10 u.s. per sopraggiunti accordi”.
Tanto premesso, la chiedeva, in via preliminare, di NTroparte_1 dichiarare l'atto di citazione improcedibile e/o nullo e di accertare l'incompetenza territoriale del
Tribunale adito e, in subordine, di rigettare nel merito la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze di lite.
Avendo la parte attrice alla prima udienza disconosciuto la sottoscrizione apposta in calce missiva del 24.11.2008, il giudice disponeva l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio di natura grafologica onde verificare se la sottoscrizione in questione fosse effettivamente riconducibile al
. Parte_1
All'esito dell'accertamento peritale, precisate dalle parti le rispettive conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione e con sentenza n.1073/2020, pronunciata il 29.12.2020 e pubblicata il pag. 2 31.12.2020, il Tribunale di Potenza rigettava la domanda proposta dall'attore, condannandolo al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato in data 7.4.2021 il sig. proponeva appello avverso Parte_1
la suindicata sentenza contestando la fondatezza della motivazione resa dal primo giudice in ordine alla valutazione dei fatti e delle prove raccolte in giudizio nonché la violazione ed errata interpretazione di norme di diritto. Su tali basi l'appellante conveniva dinanzi alla Corte di Appello di Potenza la in persona del legale rappresentante p.t., NTroparte_1
affinché, previa ammissione di prova per testimone a mezzo del sig. in Testimone_1
riforma della sentenza impugnata fosse accolta la domanda proposta con la citazione introduttiva del giudizio in primo grado, con vittoria di spese riferite al doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata il 29.6.2021 si costituiva nel giudizio di impugnazione la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., la quale, in via preliminare, NTroparte_1 eccepiva l'inammissibilità dell'atto di appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. per genericità dei motivi di impugnazione e mera reiterazione delle domande ed eccezioni già formulate in sede di introduzione del giudizio in primo grado nonché ai sensi dell'art. 345 comma III c.p.c. sul rilievo che le avverse deduzioni fossero basate su documentazione che ben sarebbe potuta essere formata e prodotta nel giudizio di primo grado nel rispetto dei termini processuali. Nel merito, l'istituto bancario contestava la fondatezza dei motivi di impugnazione rimarcando che la disposta CTU grafologica aveva attestato che la sottoscrizione sulla missiva del 24.11.2008 fosse stata apposta dal sig. . Parte_1
Pertanto, la concludeva affinché fosse accertata NTroparte_1
l'inammissibilità dell'appello ovvero fosse pronunciato il rigetto dell'appello stesso, con conferma della sentenza impugnata e con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Per effetto di decreto presidenziale reso il 21.10.2024 l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 5.11.2024 veniva sostituita, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Precisate a cura delle parti costituite le conclusioni con note scritte depositate il 31.10.2024, con provvedimento emesso il 5.11.2024 la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
In via preliminare.
Infondata si atteggia l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.342 c.p.c., eccezione sollevata da con la comparsa di costituzione NTroparte_1
depositata il 29.6.2021. Invero, contrariamente a quanto opinato dall'istituto bancario, l'atto di pag. 3 impugnazione proposto da esprime articolate ragioni di doglianza su punti specifici Parte_1
della sentenza di primo grado, individuandosi con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza medesima, sicché non residuano ragionevoli dubbi sui profili della decisione impugnata che il aspira a veder Parte_1
riformati.
Del resto, con una rimarchevole pronuncia (sentenza 16 novembre 2017, n. 27199) la Corte di
Cassazione, Sezioni Unite civili, ha affermato che gli artt. 342 e 434 c.p.c. (nel testo formulato dal
DL 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice;
resta escluso, invece, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Non è valutabile in questa sede l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.348 bis c.p.c., come formulata sempre da con la comparsa di NTroparte_1
costituzione depositata il 29.6.2021. Invero, come reso manifesto dal combinato disposto degli artt.348 ter co.1 e 350 c.p.c., la declaratoria di inammissibilità dell'appello per insussistenza di una ragionevole probabilità che il gravame sia accolto è provvedimento che la Corte può assumere alla prima udienza di trattazione sulla base di una valutazione discrezionale. Superata la fase della prima udienza di trattazione senza che la Corte abbia assunto l'ordinanza di inammissibilità ex art.348 ter c.p.c., è preclusa nel prosieguo del giudizio di impugnazione e, a maggior ragione, nella fase decisoria l'applicazione delle norme processuali di cui agli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.
*
Sulle richieste istruttorie avanzate dall'appellante.
1) L'appellante ha chiesto, innanzitutto, che sia disposta l'acquisizione agli atti processuali di una dichiarazione scritta resa il 25.1.2021 dal sig. avente il seguente contenuto: Testimone_1
“Io sottoscritto (c.f. ), nato a [...] il Testimone_1 C.F._2
20.02.1965 ed ivi residente, alla Via Isca del Pioppo, 156, già legale rappresentante p.t. della
con sede in Potenza alla C.da Gallitello 85, in fede e coscienza e al fine di evitare CP_2
pregiudizi al sig. , socio della fino all'anno 2011, Parte_1 CP_2
DICHIARO CHE
pag. 4
1. In data 24.11.2008, nei locali della con sede in Potenza alla C.da Gallitello n.85, ho CP_2
proceduto personalmente a dattiloscrivere il contenuto del documento fax e ad inviarlo in data
24.11.2008 dall'utenza telefonica intestata alla (0971.440110) alla CP_2 NTroparte_1
Agenzia n.1;
[...]
2. La firma del sig. risultante in calce al documento inviato a mezzo fax in data Parte_1
24.11.2008 veniva da me fotocopiata da altro documento sottoscritto dallo stesso sig. e T_
presente negli uffici della precisamente dalla sua busta paga del mese di settembre 2008; CP_2
3. A tanto venivo indotto dal fatto che, a quella data, i miei rapporti con il sig. socio della T_
NT
, non erano buoni tanto che lo stesso aveva cessato le garanzie offerte in favore della
[...]
per le obbligazioni rivenienti dal conto corrente bancario di NTroparte_1
corrispondenza, contraddistinto dal n.255103, munito di affidamento sullo scoperto. Della volontà del sig. di revocare la propria fideiussione ero stato informato dalla Banca Monte dei T_
Paschi di Siena – Agenzia n.1 di Potenza – che mi aveva comunicato di aver ricevuto in data
13.10.2008 una raccomandata a firma del . T_
Tanto dovevo.
Potenza, 25.01.2021 Sig. . Testimone_1
Al documento è stata allegata una copia della Carta di Identità del sig. nonché Testimone_1
la busta paga del mese di settembre 2008 evocata nella predetta dichiarazione scritta.
Emerge evidente che con la predetta dichiarazione il sig. abbia riconosciuto di Testimone_1
avere consumato un reato, astrattamente sussumibile nell'art.494 c.p. (sostituzione di persona) e/o nell'art.640 c.p. (truffa) (i due reati possono concorrere formalmente: v. Cass.penale 11.9.2020
n.26589), sicchè si impone per legge la trasmissione del documento in originale (e degli allegati) alla competente Procura della Repubblica di Potenza per le valutazioni di sua competenza, ivi compresa quella riferita all'eventuale maturazione del termine di prescrizione del reato. In tale contesto, è data al sig. la facoltà di agire nei confronti del sig. Parte_1 Parte_2
per il risarcimento dei danni derivati dalla condotta integrante reato a quest'ultimo ascrivibile.
Ciò precisato, il documento non può essere acquisito all'incarto processuale.
A prescindere dalla considerazione che esso ben poteva essere formato e prodotto nel giudizio di primo grado nel rispetto dei termini processuali perentori dettati per il deposito dei documenti, va rimarcato che l'art.345 co.3 c.p.c. nella formulazione vigente dispone che “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.
Nella sua precedente formulazione la stessa disposizione contemplava l'inciso “salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non
pag. 5 aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.
L'art.54 comma 1, lett. 0b), del decreto-legge n. 83 del 22.6.2012, convertito, con modificazioni, nella legge n.134 del 7.8.2012, ha soppresso, nel testo della disposizione processuale in commento, le parole “che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero”.
Per effetto di quest'ultima modifica vige il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova e di nuovi documenti in appello, senza che assuma rilevanza l'"indispensabilità" degli stessi ai fini della decisione della causa, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Tenuto conto di quanto stabilito dall'art.54 del predetto D.L. n.83/2012, la disposizione processuale nella nuova formulazione trova applicazione, in difetto di una disciplina transitoria e dovendosi ricorrere al principio tempus regit actum, solo nell'ipotesi in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge n.134 del 7.8.2012, di conversione del D.L. n. 83 cit., e cioè dal giorno 11 settembre
2012 (cfr. Cass.civ.sez.3, 9 novembre 2017 n.26522; Cass.civ.sez.2, 14 marzo 2017 n.6590).
Avendo il presente giudizio di appello ad oggetto l'impugnazione della sentenza n.1073/2020 pronunciata il 29.12.2020 dal Tribunale di Potenza e pubblicata il 31.12.2020, l'art. 345 co.3 c.p.c. nella nuova ultima formulazione si applica senz'altro al caso di specie, sicché è fatto divieto assoluto di ammissione nel presente grado di giudizio dei nuovi mezzi di prova e di nuovi documenti salvo che la parte interessata non deduca e dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Nella specie, va rimarcato che il in sede di appello non ha inteso in alcun modo Parte_1
allegare e comprovare di non aver potuto raccogliere, per causa a lui non imputabile, la dichiarazione del sig. in tempo utile per produrla tempestivamente nel Testimone_1
giudizio di primo grado.
Pertanto, la produzione nel giudizio di impugnazione della dichiarazione scritta resa il 25.1.2021 dal sig. deve considerarsi inammissibile e di essa non può farsi nessuna Testimone_1
utilizzazione processuale.
Per le stesse ragioni è inammissibile la produzione per la prima volta nel giudizio di appello della busta paga del mese di settembre 2008 evocata nella predetta dichiarazione scritta del sig.
Testimone_1
2) L'appellante ha chiesto, inoltre, che in sede di appello venga disposta l'assunzione della prova testimoniale del sig. sulle circostanze articolate nelle conclusioni istruttorie Testimone_1
dell'atto di impugnazione.
Ha sostenuto l'appellante che in primo grado la posizione del nella vicenda Testimone_1
pag. 6 fosse emersa nel corso della testimonianza resa dalla sig.ra e che la difesa del Testimone_2
avesse sollecitato il Tribunale di Potenza a disporre l'audizione del Parte_1 Tes_1
quale “teste di riferimento”, ma tale richiesta fosse stata respinta sul rilievo che “la
[...]
conoscenza dei fatti di causa da parte del sig. era già nota alla parte attrice Testimone_1 anche al momento della formulazione delle istanze istruttorie”.
La istanza istruttoria va respinta.
Il in primo grado non ha mai chiesto di essere ammesso alla prova per testimoni a Parte_1
mezzo del sig. e ciò nonostante che fosse ben consapevole dei fatti a Testimone_1
conoscenza del , rilevanti per la decisione, fatti in parte articolati nei capitoli di prova Tes_1
orale in sede di conclusioni istruttorie dell'atto di impugnazione.
La consapevolezza in discorso emerge inequivocabilmente dai contenuti dei capitoli di prova testimoniale a mezzo della sig.ra indicati nella memoria ex art.183 n.2) c.p.c. Testimone_2
depositata il 6.2.2013 nel giudizio di primo grado.
Nei menzionati capitoli di prova testimoniale, sui quali ha deposto la sig.ra è Testimone_2
fatto esplicito riferimento alla discussione tra e avvenuta alla Testimone_1 Parte_1
fine dell'anno 2008 o nel corso dell'anno 2009 in merito al fax del 24.11.2008 inviato alla
[...]
ed alla circostanza che nel corso della discussione il avesse NTroparte_1 T_
negato di avere sottoscritto la comunicazione inviata a mezzo fax e, invece, il avesse Tes_1
riconosciuto di avere apposto su detta comunicazione la firma a nome del . T_
Ne consegue che alla data del 6.2.2013 il fosse in condizioni di chiedere Parte_1
tempestivamente l'assunzione della testimonianza di e non siano state mai Testimone_1
esplicitate, neppure nell'atto di appello, le ragioni della mancata formulazione della richiesta istruttoria.
Pertanto, del tutto correttamente il primo giudice ha negato l'ammissione della prova orale a mezzo del quale “teste di riferimento” sul rilievo che “la conoscenza dei fatti di Testimone_1
causa da parte del sig. era già nota alla parte attrice anche al momento della Testimone_1 formulazione delle istanze istruttorie”.
Peraltro, l'art.257 co.1 c.p.c. conferisce al giudice esclusivamente la facoltà (non configura, cioè, un obbligo giuridico) di disporre d'ufficio l'esame di persone a cui i testimoni escussi abbiano fatto riferimento per la conoscenza dei fatti. Invero, la chiamata dei testimoni, nel caso che ad essi altri testi si siano riferiti per la conoscenza dei fatti, costituisce esercizio di una facoltà discrezionale, che presuppone un apprezzamento di merito delle prove già acquisite ed è, quindi, incensurabile in sede di legittimità (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3946 del 23/06/1980). E, trattandosi di facoltà discrezionale, deve escludersi che l'esercizio di essa possa essere invocato dalla parte affinchè valga pag. 7 impropriamente a supplire al carente espletamento dell'onere probatorio gravante sulla parte stessa, in violazione sia dell'art. 2697 c.c. che del principio del contraddittorio.
Neppure ricorrono i presupposti ex art.345 co.3 c.p.c. perchè possa essere disposta in grado di appello, come mezzo di prova “nuovo”, la testimonianza del sig. sulle Testimone_1
circostanze dedotte nei capitoli di prova articolati nelle conclusioni istruttorie dell'atto di impugnazione.
Come già argomentato, infatti, ai sensi dell'art.345 co.3 c.p.c. nella formulazione vigente i nuovi mezzi di prova possono essere ammessi in appello soltanto ove la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Nel caso di specie,
l'appellante non ha dedotto né comprovato la sussistenza di una causa a lui non imputabile che gli abbia impedito di richiedere tempestivamente in primo grado l'ammissione della prova testimoniale a mezzo del sig. Anzi, le argomentazioni in precedenza svolte valgono a Testimone_1
riscontrare che il , alla data del 6.2.2013 a cui risale il deposito in primo grado della Parte_1
memoria ex art.183 n.2) c.p.c., avesse a disposizione tutti gli elementi di conoscenza necessari perchè potesse tempestivamente avanzare l'istanza istruttoria, di tal ché l'omessa articolazione del mezzo di prova orale dinanzi al Tribunale di Potenza va imputata esclusivamente a negligenza della parte attrice, negligenza alla quale non può, all'evidenza, sopperirsi mediante l'assunzione in grado di appello della testimonianza del sig. Testimone_1
*
Merito.
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni che si vanno ad illustrare.
Giova innanzitutto rilevare che nell'articolare i motivi di impugnazione il ha Parte_1
esordito allegando una circostanza di fatto mai dedotta nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado e neppure in sede di udienza di trattazione della causa, con la annotazione che non risulta il deposito di memoria ex art.183 n.1) c.p.c. che, per legge, deve contenere, a pena di decadenza, le precisazioni o modificazioni delle domande già proposte. La circostanza in parola attiene alla compilazione, a cura di soggetto diverso dal , del documento fax del Parte_1
24.11.2018 ed alla artificiosa riproduzione su tale documento, mediante fotocopia, della sottoscrizione del tratta da un distinto documento presente nell'ufficio della vale T_ CP_2
a dire da una busta paga del mese di settembre 2008 relativa a compensi corrisposti al T_
.
[...]
La circostanza è stata introdotta per la prima volta nel giudizio di impugnazione, attingendo ai contenuti della dichiarazione scritta resa il 25.1.2021 dal sig. della quale non Testimone_1
è consentito fare nessuna utilizzazione processuale per le ragioni in precedenza illustrate.
pag. 8 Ne consegue che la esposta circostanza di fatto non possa essere apprezzata in questa sede e, quindi, non possa incidere sulla decisione del gravame.
Tanto precisato, con il primo motivo di impugnazione il ha contestato che al Parte_1
documento fax del 24.11.2018 potesse riconoscersi valore probatorio certo, trattandosi di mera riproduzione di un atto rientrante tra le riproduzioni meccaniche indicate dall'art.2712 c.c. le quali formano piena prova dei fatti o delle cose rappresentate se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità o la ricezione, disconoscimento operato nella specie.
In particolare, l'appellante ha sostenuto che “per il fax si pone, anche ai sensi dell'art.1335 c.c., il problema dell'individuazione del luogo da cui è partito il documento e di quello in cui è arrivato, coincidenti con il giorno, l'ora, il numero telefonico del mittente e del destinatario, per il fax risultanti dal report della trasmittente. Ben più rilevanti incertezze riguardano la provenienza dell'atto e la sua autenticità e, di conseguenza, il soggetto dal quale è stato spedito il testo, ragione per cui occorrerà perciò di volta in volta individuare il mittente ed il destinatario. Secondo dottrina
e giurisprudenza prevalenti, allorquando il mittente ritenga di non essere l'autore del fax, il disconoscimento utile a sconfessarne l'efficacia probatoria deve essere rappresentato da una puntuale contestazione sulla riconducibilità all'opponente autore ovvero sulla veridicità del suo contenuto”.
In verità, non risultano riportati gli estremi identificativi di pronunce della “giurisprudenza prevalente” evocata genericamente nell'atto di appello.
Ad ogni modo, non si comprende come nelle intenzioni dell'appellante le esposte argomentazioni possano valere ad incidere sul nucleo della motivazione posta dal primo giudice a fondamento della decisione impugnata, giacché questa si incentra sugli esiti dell'accertamento peritale di natura grafologica, accertamento imposto proprio dal disconoscimento della sottoscrizione operato dal e condotto sulla base dell'applicazione di criteri e regole tecniche volti all'individuazione di T_
segni grafologici che valgano a connotare la firma onde identificarne l'autore, senza che in tale opera di analisi e di verifica assumano rilevanza il luogo da cui è partito il documento e quello in cui è arrivato ovvero il soggetto che abbia spedito il documento.
Nel successivo svolgersi del motivo di impugnazione l'appellante ha lamentato che il giudice di prime cure abbia trascurato di valutare le censure mosse dall'attore alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, censure contemplate nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica depositate nel giudizio di primo grado. In sostanza, l'appellante ha messo in discussione gli esiti dell'accertamento peritale perché il C.t.u., d.ssa , ha “trattato la comunicazione a lei Per_1
sottoposta in verifica come se si trattasse di un originale redatto dal vivo e non come una mera copia inviata a mezzo fax”, così di fatto trascurando la circostanza che già nell'anno 2008 la pag. 9 tecnologia avesse messo a disposizione apparecchi di uso comune, quali scanner e copiatrici, che favorivano le manipolazioni. E l'ausiliare avrebbe dovuto tenere in debita considerazione detta circostanza soprattutto in ragione del fatto che la prova orale raccolta in giudizio aveva confermato che non era stato il a sottoscrivere quella comunicazione e ad inviarla tramite fax Parte_1
alla CP_1
Le esposte argomentazioni appaiono maggiormente pertinenti e sollecitano il necessario approfondimento sulla efficacia probatoria che va riconosciuta agli esiti di una consulenza tecnica d'ufficio di natura grafologica che sia stata condotta su una copia del documento invece che sull'originale.
Premesso che il fax, come correttamente rimarcato dall'appellante, va inquadrato fra le riproduzioni meccaniche di un atto indicate, con elencazione non tassativa, dall'art. 2712 c.c. giacché esso costituisce un sistema di posta elettronica volto ad accelerare il trasferimento della corrispondenza mediante la riproduzione a distanza (con l'utilizzazione di reti telefoniche e terminali facsimile) del contenuto di documenti, deve rilevarsi che, in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c., il "disconoscimento" fa perdere alle riproduzioni stesse la loro qualità di prova e, pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.
Nel caso di specie, in primo grado il , pur non contestando la conformità del Parte_1
documento trasmesso tramite fax il 24.11.2008 con l'originale, ha tempestivamente disconosciuto la firma apposta in calce al documento stesso, di tal ché la Banca convenuta ha chiesto di procedere alla verificazione dell'autenticità della sottoscrizione ed il giudice ha disposto l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio grafologica.
Tuttavia, non avendo nessuna delle parti a disposizione il documento originale trasmesso via fax il
24.11.2008, l'accertamento peritale è stato condotto sul fax prodotto in giudizio dalla vale a CP_1
dire su una riproduzione meccanica del documento: in altre parole, su una copia del documento originale.
Esaurite le operazioni peritali ed accertata dal C.t.u. l'autografia della firma a nome di T_
apposta sulla scrittura privata inviata tramite fax il 24.11.2008, il giudice esclusivamente
[...]
sulla base degli esiti dell'accertamento tecnico è giunto alla conclusione dell'autenticità della sottoscrizione e, di conseguenza, ha respinto la domanda avanzata dall'attore.
Orbene, secondo il consolidato indirizzo della Corte di Cassazione, il giudizio di verificazione della sottoscrizione disconosciuta, ai sensi degli artt. 215 e 216 c.p.c., deve necessariamente svolgersi con una perizia grafica espletata sull'originale del documento contenente la sottoscrizione, perché solo pag. 10 in tal modo è possibile rinvenire gli elementi che consentono di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 3603 del 08/02/2024;
Sez. 6-2, Ordinanza n. 711 del 15/01/2018; Sez. 1, Sentenza n. 16551 del 06/08/2015; Sez. 6-2,
Ordinanza n. 7267 del 27/03/2014; Sez. 2, Sentenza n. 1903 del 27/01/2009; Sez. 1, Sentenza n.
6022 del 15/03/2007; Sez. 2, Sentenza n. 9202 del 14/05/2004; Sez. 2, Sentenza n. 9869 del
27/07/2000; Sez. 2, Sentenza n. 1831 del 18/02/2000; Sez. 2, Sentenza n. 11739 del 19/10/1999;
Sez. 2, Sentenza n. 2911 del 04/04/1997; Sez. 3, Sentenza n. 10469 del 22/10/1993; Sez. 1,
Sentenza n. 5738 del 14/05/1992).
Le ragioni alla base di tale indirizzo sono di carattere tecnico, essendo fondate sul condivisibile rilievo che una perizia grafologica diretta ad accertare l'autenticità di una sottoscrizione, se eseguita su una copia fotostatica del documento recante la sottoscrizione, non potrebbe ritenersi attendibile scientificamente per l'impraticabilità, con analoga affidabilità, degli specifici accertamenti sul supporto cartaceo in cui quelle indagini normalmente si estrinsecano.
Di conseguenza, non è possibile derogare ai principi espressi nel suddetto indirizzo, ammettendo la perizia grafologica sulla copia fotostatica del documento come se si trattasse dell'originale ed attribuendo, quindi, alla stessa i medesimi effetti di quella svolta sull'originale, semplicemente per l'indisponibilità (sia pure incolpevole) di quest'ultimo.
Occorre, pertanto, precisare l'efficacia probatoria di un accertamento peritale condotto sulla copia del documento nell'ipotesi in cui la parte che, a sostegno delle sue pretese, abbia invocato una scrittura privata di cui sia stata disconosciuta la sottoscrizione, ne abbia chiesto la verificazione ma non sia disponibile l'originale del documento onde consentire la perizia grafologica, per cause ad essa non imputabili.
Fermo restando che, laddove la produzione dell'originale sia possibile, la parte che abbia chiesto la verificazione della sottoscrizione disconosciuta deve senz'altro provvedervi, onde consentire la perizia grafologica e, in mancanza, non potrà avvalersi della scrittura stessa, laddove, invece, il documento originale non sia disponibile per cause non imputabili alla suddetta parte, secondo gli stessi principi espressi nell'indirizzo della Corte di Cassazione sopra esposto, resta ferma la possibilità di provare l'autenticità della sottoscrizione della scrittura contestata con tutti gli altri mezzi di prova ammissibili.
Ciò significa che la parte che ha prodotto la scrittura con sottoscrizione disconosciuta, oltre a poter rinunciare ad avvalersi della stessa e fornire in modo diverso la prova delle proprie pretese (una prova, cioè, che prescinda del tutto dal valore della scrittura privata la cui sottoscrizione sia stata disconosciuta), potrà pur sempre fornire, in modo diverso dallo svolgimento di una perizia grafologica sulla sottoscrizione, la prova che quest'ultima sia stata effettivamente apposta pag. 11 dall'apparente sottoscrittore, (e che, quindi, il contenuto rappresentato nel documento corrisponda alla manifestazione di volontà dell'apparente sottoscrittore), ai fini del giudizio di verificazione, utilizzando a tal fine tutti i mezzi di prova ammissibili e rilevanti.
L'impossibilità di eseguire una perizia grafologica attendibile (sul piano scientifico) sulla copia fotostatica della scrittura privata la cui sottoscrizione sia stata disconosciuta, almeno nei casi in cui l'originale del documento non sia disponibile per cause non imputabili alla parte che l'ha prodotto in copia (e sempre che la conformità di quest'ultima all'originale sia incontestata o sia in altro modo accertata), non esclude, infatti, la possibilità di chiedere, comunque, la verificazione dell'autenticità della sottoscrizione disconosciuta, in quanto tale autenticità può essere dimostrata non solo con una perizia grafologica che, come tale, ha di norma carattere decisivo ed assorbente in proposito, ma anche con qualunque altro mezzo di prova, purché ammissibile e ugualmente attendibile.
In tale ottica, non può escludersi che, almeno in determinati casi, ed in presenza di altri specifici e circostanziati diversi elementi indiziari di prova, possa essere disposta anche una consulenza tecnica grafologica sulla copia fotostatica della scrittura privata (di cui sia accertata la conformità all'originale), purché l'indagine sia diretta ad ottenere dal consulente le sole informazioni di carattere tecnico-scientifico compatibili con un esame della copia della scrittura stessa (e non, quindi, la diretta e sicura attestazione dell'autenticità della relativa sottoscrizione sulla base della sola valutazione grafologica di essa, in particolare delle caratteristiche fisiche del segno grafico e delle modalità della sua impressione sul supporto, ciò che richiede necessariamente l'esame dell'originale).
In tal caso, l'esito della consulenza grafologica, nei limiti del ristretto oggetto di essa appena indicato, potrà essere eventualmente valutato, unitamente agli altri elementi di prova disponibili, pur non potendo da solo fornire la piena prova richiesta ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione.
Le esposte argomentazioni giuridiche sono state ribadite da una recentissima pronuncia della
Suprema Corte di Cassazione (Cass Sez. 3, Ordinanza n.2777 del 04/02/2025).
Facendo applicazione degli illustrati principi di diritto al caso di specie, è agevole pervenire alla conclusione che, contrariamente a quanto opinato dal Tribunale di Potenza nella sentenza impugnata, non è consentito trarre esclusivamente dagli esiti della C.t.u. grafologica, effettuata dalla d.ssa non già sull'originale della comunicazione del 24.11.2008, bensì sulla Persona_2
riproduzione meccanica della comunicazione stessa (riproduzione rappresentata dal fax ricevuto in quella data dalla , la piena prova dell'autenticità della NTroparte_1
sottoscrizione a nome che figura apposta sul documento pervenuto tramite fax alla Parte_1
CP_1
pag. 12 In forza di quanto autorevolmente enunciato dalla Corte di Cassazione nella richiamata pronuncia, infatti, l'indagine peritale condotta sulla copia della comunicazione del 24.11.2008 sarebbe dovuta essere volta a fornire al giudice le sole informazioni di carattere tecnico-scientifico compatibili con un esame della copia della scrittura (e non, quindi, la diretta e sicura attestazione dell'autenticità della relativa sottoscrizione sulla base della sola valutazione grafologica di essa) e l'esito della consulenza grafologica, nei limiti del ristretto oggetto di essa appena indicato, sarebbe dovuto essere valutato unitamente agli altri elementi di prova disponibili, non potendo da solo fornire la piena prova richiesta ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione.
Sennonchè emerge dall'incarto processuale, da un lato, che la NTroparte_1
che ha prodotto la comunicazione fax del 24.11.2008 con sottoscrizione disconosciuta, non
[...]
ha fornito, in modo diverso dallo svolgimento di una perizia grafologica sulla sottoscrizione, utilizzando a tal fine tutti i mezzi di prova ammissibili e rilevanti, la prova che la sottoscrizione fosse stata effettivamente apposta dall'apparente sottoscrittore, , e, dall'altro lato, Parte_1
che il giudice di prime cure, al fine di supportare il proprio convincimento in ordine all'autenticità della menzionata sottoscrizione, non ha individuato nel materiale probatorio e valorizzato ulteriori elementi di prova da valutare unitamente alle risultanze della consulenza grafologica, le quali da sole, come già rimarcato, non possono assurgere a piena prova dell'autografia della firma a nome che figura apposta in calce al fax del 24.11.2008 ricevuto dalla Parte_1 CP_4
nella comparsa depositata il 29.6.2021 nel presente giudizio di impugnazione la
[...] [...]
ha inteso sottoporre all'attenzione della Corte eventuali emergenze NTroparte_1
istruttorie riferite al giudizio di primo grado da cui sia possibile trarre, in aggiunta agli esiti della perizia grafologica sulla sottoscrizione, la prova che quest'ultima fosse stata effettivamente apposta dal . Parte_1
In conclusione, deve escludersi che sia stata raggiunta in primo grado la prova adeguata e sufficiente dell'autenticità della firma a nome apposta in calce alla comunicazione Parte_1
fax del 24.11.2008 ricevuta dalla e, di conseguenza, deve NTroparte_1
privarsi di ogni efficacia probatoria la revoca del recesso dalla fideiussione da parte del T_
, revoca apparentemente operata con la missiva trasmessa via fax il 24.11.2008 alla Banca.
[...]
Pertanto, resta fermo il recesso dalla garanzia esercitato da con missiva datata Parte_1
10.10.2008 e pervenuta alla Banca il 13.10.2008, trattandosi di circostanza documentalmente comprovata e pacificamente acquisita tra le parti.
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In ragione delle esposte argomentazioni l'appello proposto da va accolto e per Parte_1
l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarato che la NTroparte_1
pag. 13 in relazione alle obbligazioni assunte nei suoi confronti dalla società con sede in CP_1 CP_2
Potenza alla C.da Gallitello n.85, non vanta nessuna garanzia fideiussoria nei confronti del sig.
, avendo questi con comunicazione scritta del 10.10.2008, pervenuta alla Banca il Parte_1
13.10.2008, esercitato validamente il recesso da tutte le garanzie personali prestate in favore della
Banca in relazione alle predette obbligazioni assunte dalla società CP_2
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Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, atteso l'accoglimento integrale dell'appello proposto dal , la stessa va operata tenendo conto dell'esito complessivo del Parte_1
giudizio, in primo ed in secondo grado. In tal senso milita l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia e tenuto presente, altresì, che in base al principio fissato dall'art.336 co.1 c.p.c., la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata, sì che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese (cfr., da ultimo, Cass.civ.sez.lav., 30 agosto 2010 n.18837; Cass.civ.sez.III, 13 aprile 2010 n.8727;
Cass.civ.sez.III, 19 gennaio 2010 n.714; Cass.civ.sez.lav., 22 dicembre 2009 n.26985;
Cass.civ.sez.III, 30 ottobre 2009 n.23059).
In applicazione dei suindicati principi, tenuto conto dell'accertata fondatezza della pretesa azionata in primo grado da con atto di citazione spedito l'1.3.2012 per la notificazione a Parte_1
mezzo del servizio postale nei confronti della in persona NTroparte_1
del legale rappresentante p.t., le spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico esclusivo dell'istituto bancario, in quanto parte soccombente. In tema di condanna alle spese processuali, infatti, il principio della soccombenza va inteso nel senso che la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l'esito delle varie fasi del giudizio ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole (cfr.
Cass.civ.sez.III, 11 gennaio 2008 n.406; Cass. 9 marzo 2004 n.4778; Cass. 6 giugno 2003 n.9060).
Con riferimento alla liquidazione delle spese, ritiene la Corte, in aderenza al principio stabilito da
Cass.Sezioni Unite 25 settembre 2012 n.17406 depositata il 12.10.2012 e ribadito da Cass.civ.sez.
6-2, 11 febbraio 2016 n.2748, che i nuovi parametri introdotti dal D.M. 20 luglio 2012 n.140 e dai successivi D.M. siano da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un pag. 14 momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate.
In tale ottica, le prestazioni professionali rese dal difensore del nel giudizio di Parte_1
primo grado, esauritosi nel vigore del D.M. 10.3.2014 n.55, vanno liquidate secondo le tariffe professionali ivi previste, in riferimento al valore della causa (valore indeterminato;
scaglione da €
26.000,01 a € 52.000,00).
Per converso, le attività esplicate nell'ambito del presente giudizio di impugnazione, che si è esaurito in data successiva a quella (23.10.2022) dell'entrata in vigore del Decreto Ministeriale
13.8.2022 n.147, vanno liquidate nel rispetto dei nuovi parametri introdotti da quest'ultimo decreto ministeriale, in riferimento al valore della causa di impugnazione (valore indeterminato;
scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00).
Infine, a carico esclusivo della in persona del legale NTroparte_1
rappresentante p.t., vanno poste le spese occorse per l'espletamento in primo grado della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate dal giudice a quo, con diritto riconosciuto in capo al T_
di rivalersi nei confronti dell'istituto di credito appellato nei limiti delle somme
[...]
eventualmente dallo stesso già corrisposte al c.t.u. a titolo di anticipo e/o di saldo dei T_
compensi a quest'ultimo spettanti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.1073/2020 del Tribunale di Potenza in composizione monocratica, pronunciata il 29.12.2020 e pubblicata il 31.12.2020, proposto da con atto di Parte_1
citazione notificato in data 7.4.2021 nei confronti della in NTroparte_1
persona del legale rappresentante p.t., ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- Accoglie l'appello proposto da con atto di citazione notificato in data Parte_1
7.4.2021 e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.1073/2020 del Tribunale di Potenza in composizione monocratica, pronunciata il 29.12.2020 e pubblicata il 31.12.2020:
a) accoglie la domanda avanzata da dinanzi al Tribunale di Potenza con atto di Parte_1
citazione spedito l'1.3.2012 per la notificazione a mezzo del servizio postale nei confronti della in persona del legale rappresentante p.t., e dichiara che NTroparte_1
la in relazione alle obbligazioni assunte nei suoi NTroparte_1
confronti dalla società con sede in Potenza alla C.da Gallitello n.85, non vanta CP_2
pag. 15 nessuna garanzia fideiussoria nei confronti del sig. , avendo questi con Parte_1
comunicazione scritta del 10.10.2008, pervenuta alla Banca il 13.10.2008, esercitato validamente il recesso da tutte le garanzie personali prestate in favore della in relazione alle predette CP_1
obbligazioni assunte dalla società CP_2
b) condanna la in persona del legale rappresentante p.t., NTroparte_1
al pagamento, in favore di , delle spese processuali relative al primo grado di Parte_1
giudizio, spese che liquida nella somma complessiva di € 7.254,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge;
c) pone definitivamente a carico della in persona del NTroparte_1
legale rappresentante p.t., le spese occorse per l'espletamento in primo grado della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate dal giudice a quo, con diritto riconosciuto in capo al T_
di rivalersi nei confronti dell'istituto di credito appellato nei limiti delle somme
[...]
eventualmente dallo stesso già corrisposte al c.t.u. a titolo di anticipo e/o di saldo dei T_
compensi a quest'ultimo spettanti;
- Condanna la in persona del legale rappresentante NTroparte_1
p.t., al pagamento, in favore di , delle spese processuali relative al presente grado Parte_1
di giudizio, spese che liquida nella somma complessiva di € 10.768,00, di cui € 777,00 per esborsi ed € 9.991,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali, IVA e
CAP come per legge.
- Dispone che, a cura della Cancelleria, previa estrazione di copia (munita di attestazione di conformità) da inserire nel fascicolo di parte appellante, gli originali dei seguenti documenti
(distinti ai numeri da 2 a 4 dell'indice del fascicolo di parte appellante) vengano trasmessi alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza per le valutazioni di competenza: a) dichiarazione scritta del 25.1.2021 a firma del sig. b) Testimone_1
fotocopia a colori del fronte e del retro della Carta di identità di NumeroDi_1 Tes_1
rilasciata dal Comune di Potenza;
c) busta paga del mese di settembre 2008 emessa da
[...]
in favore di;
d) comunicazione fax ad apparente firma di CP_2 Parte_1 T_
.
[...]
La presente sentenza per legge è provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 20.5.2025, svoltasi mediante collegamento da remoto.
Il Presidente estensore
(Dott. Michele Videtta)
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