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Sentenza 16 febbraio 2023
Sentenza 16 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/02/2023, n. 4895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4895 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2023 |
Testo completo
Civile Sent. Sez. 3 Num. 4895 Anno 2023 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: GIANNITI PASQUALE Data pubblicazione: 16/02/2023 \ u SENTENZA sul ricorso 22377/2020 proposto da: IP AR, elettivamente domiciliato in Roma Via Giacomo Puccini, 9 presso lo studio dell'avvocato Ruvituso Antonio, rappresentato e difeso dall'avvocato Marescalco Francesco;
-ricorrente - contro IE RI Spa, in persona del Presidente del CdA, elettivamente domiciliata in Roma Via G. Nicotera, 29 presso lo studio dell'avvocato Acciardi Franca Valentina Carla, rappresentata e difesa dagli avvocati Toffoletto Franco, De Luca Tamajo Raffaele, Paterno' Federica, ER EN RL DO, AS LO, Valseriati Flaminio;
-controricorrente - avverso l'ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 28/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/2022 dal Consigliere GIANNITI PASQUALE FATTI DI CAUSA 1.11 Signor AR IP ha proposto ricorso, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 391 bis e 395 primo comma n. 4 c.p.c., chiedendo la revocazione della ordinanza n. 31075/2019 con la quale questa Corte ha rigettato il ricorso (iscritto al n. 26412/2018 e articolato in 2 motivi) che lui aveva proposto avverso la sentenza n. 1060/2018 della Corte di Appello di Brescia (che, confermando la pronuncia del giudice di primo grado, aveva dichiarato nullo il decreto ingiuntivo, già emesso a suo favore, nei confronti della IE RI s.p.a., condannandolo per responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3) e lo ha condannato al risarcimento del danno per lite temeraria (liquidato in euro 5000). 2. Ha resistito con controricorso la società IE RI s. p.s. 3. In vista dell'odierna udienza, fissata per la trattazione, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
mentre hanno depositato memorie: sia il Difensore del ricorrente, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso;
sia il Difensore del resistente, che ha insistito nel chiedere che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque infondato e che parte ricorrente sia condannata, oltre che al pagamento delle spese 2 processuali, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. (già applicato da questa Corte nell'ordinanza impugnata). RAGIONI DELLA DECISIONE l.Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei Difensori delle parti, ai sensi del già citato art. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137 del 2020, in combinato disposto con l'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (che ne ha prorogato l'applicazione alla data del 31 dicembre 2022), non avendo alcuna delle parti né il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale. Sempre in via preliminare si dà atto che per parte resistente si sono costituiti nuovi difensori. 2.11 ricorrente chiede la revoca della ordinanza impugnata, deducendo quale errore di fatto la circostanza che la Corte non avrebbe tenuto conto della rilevanza dirimente del giudicato rappresentato dalla sentenza n. 697/2000 del Tribunale di Brescia. Rileva che questa Corte - nel ritenere inapplicabile nel caso di specie l'art. 2871 c.c. "se non al fine di assecondare una strumentale interpretazione della norma volta ad eludere i principi fondamentali del sistema processuali, fra i quali quello del giudicato" - ha fatto riferimento al giudicato portato nella sentenza n. 720/2003 del Tribunale di Brescia (che si era progressivamente consolidato con la sentenza n. 420/2005 della Corte di appello di Brescia e con la sentenza n. 10214/2010 di questa Corte), ma non ha fatto alcun riferimento all'altro precedente giudicato (e, precisamente, a quello portato dalla sentenza n. 697/2000 del Tribunale di Brescia, che non era stata impugnata), al quale lui aveva fatto espresso riferimento 3 negli atti processuali afferenti al giudizio di legittimità (e, precisamente, alle pp. 16-10 dell'originario ricorso ed alle pp. 3-5 della successiva memoria illustrativa) e che, a suo dire, era "traente dalla medesima vicenda sostanziale ed avente pertanto il medesimo oggetto". Sostiene che la Corte, ave avesse esaminato anche detto precedente giudicato, in aderenza al principio di diritto da essa richiamato al paragrafo 2.8 della impugnata sentenza, sarebbe addivenuta a conclusioni diametralmente opposte in ordine ad entrambi i motivi del suo originario ricorso (il primo, avente ad oggetto la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909, 2871 comma 1 e 2504 bis c.c. nella parte in cui la corte territoriale aveva ritenuto che fra il decreto ingiuntivo n. 306/2014 e quello n. 1529/2000 vi era identità di petitum e di causa petendi;
il secondo, avente ad oggetto la violazione dell'art. 96 c.p.c. nella parte in cui la Corte territoriale lo aveva condannato per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.). 3.II ricorso è inammissibile e comunque infondato. Il ricorso è inammissibile, in quanto con esso parte ricorrente non denuncia un errore di fatto, ma imputa all'ordinanza impugnata di avere omesso la considerazione di un fatto processuale, cioè di un preteso giudicato rilevante ai fini del decidere. Occorre qui ricordare che è esclusa dal novero dell'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione, come prevista dall'attuale sistema processuale, ogni valutazione od omessa valutazione sulla sussistenza di un giudicato, perché quest'ultimo - sia esso interno od esterno - costituisce la «regola del caso concreto>> e partecipa della qualità dei comandi giuridici, sicché l'erronea presupposizione della sua inesistenza, equivalendo ad ignoranza della regula juris, rileva non quale errore di 4 fatto, ma quale errore di diritto (fin da Cass. Sez. U., 16 novembre 2004, n. 21639): inidoneo, come tale, a integrare gli estremi dell'errore revocatorio contemplato dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., essendo, in sostanza, assimilabile al vizio del giudizio sussuntivo, consistente nel ricondurre la fattispecie ad una norma diversa da quella che reca, invece, la sua diretta disciplina, e, quindi, ad una falsa applicazione di norma di diritto. D'altronde, dalla lettura dell'ordinanza e del ricorso ordinario risulta che il motivo di revocazione è il preteso giudicato è stato considerato, come evidenzia il riferimento al d.i. n. 1529 del 2000 (che è quello oggetto del preteso diverso giudicato), circostanza questa che evidenzia che nemmeno l'insufficiente lettura del primo motivo di ricorso ordinario v'è stata, ma soprattutto, che il motivo di revocazione attiene ad un punto controverso in sede di esame del ricorso ordinario, circostanza questa che, quand'anche fosse stato denunciato un errore di fatto, avrebbe comunque reso inammissibile il motivo di revocazione sotto tale profilo. Il ricorso è comunque infondato. Secondo il ricorrente il ragionamento, sotteso all'ordinanza impugnata, sarebbe contraddetto dal giudicato di cui alla sentenza n. 697/2000 del Tribunale di Brescia, che avrebbe il medesimo oggetto. Senonché l'ordinanza impugnata ha espressamente preso posizione sulla questione ai punti 2. 7. e ss. Precisamente, la Corte territoriale, nella sentenza 1060/2018, oggetto del ricorso ordinario, aveva rilevato che dalla documentazione dimessa nell'interesse di AR IP risultava che la vicenda processuale, oggetto della sentenza n. 697/2000 del Tribunale di Brescia, era "del tutto eterogenea" rispetto a quella, oggetto della sentenza n. 720/2003 dello stesso Tribunale, in quanto 5 "la pretesa monitoria in quella sede poggiava su una dazione di pegno successiva ( 19 aprile 1994) alla transazione tra Emmefin s. r.I. e IP", ragion per cui correttamente "il Tribunale aveva respinto l'eccezione di compromesso sollevata dalla parte opponente". L'ordinanza impugnata ha individuato la ratio decidendi della sentenza della Corte territoriale nel fatto che quest'ultima aveva accertato, sulla scorta di un ragionamento logico e fondato su un accurato esame delle emergenze processuali, che l'oggetto delle controversie, che avevano tratto origine dai decreti ingiuntivi n. 1529/2000 e n. 306/2014, era esattamente lo stesso. Per tale ragione, ha ritenuto di non dover prendere neppure in considerazione il giudicato formatosi su detta ulteriore pretesa, sorta dopo la transazione e da questa non disciplinata. 4.AIIa inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute da parte resistente in relazione al presente giudizio, nonché la declaratoria, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento a carico di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma l-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). C) t 5. Ai sensi dell'art. 96, 3° comma, cod. proc. civ., ricorrono i o presupposti per la condanna del ricorrente al pagamento, a favore di U parte resistente,1::z:RI tiSZ~rcimento per responsabilità processuale \ "\~V'IvJ-"" e:g:gr 'à~ :;\...: v\i~ )))'V'V\'\'t\ ~ ~.
0-.Kt,'-\._<:J-..A... l~v-.u.-~tv~- r~Jt·w~ Come statuito anche di recente da questa Sezione (sent. n. ' · 14548/2022): "Nel giudizio di cassazione, ai fini della condanna ex articolo 96, comma 3, del c.p.c., può costituire abuso del diritto alla impugnazione la proposizione di un ricorso basato su 6 motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata o completamente privo dell'autosufficienza oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia. Parimenti, la proposizione di un ricorso per cassazione fondato su motivi palesemente inammissibili, rende l'impugnazione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (articolo 6 Cedu) e dall'altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie;
essa, pertanto, costituisce condotta oggettivamente valutabile come abuso del processo, poiché determina un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali e si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'articolo 96, comma 3, cod. proc. civ., la quale configura una sanzione di carattere pubblicistico che non richiede l'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa dell'agente ma unicamente quello della sua condotta processualmente abusiva, consistente nell'avere agito o resistito pretestuosamente". Nel caso di specie, l'abuso del processo, nei termini sopra delineati di "ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali", consiste nel fatto che non soltanto il motivo di revocazione attiene ad un punto controverso in sede di esame del ricorso ordinario, ma anche e soprattutto nel fatto che il preteso omesso giudicato è stato considerato, come evidenzia il ripetuto riferimento al d.i. n. 1529 del 2000 contenuto nella ordinanza impugnata. 7 c.:=r--- .. __ \ ----;;> \ \ \, L'importo [!el n~arclm~ dovuto a parte resistente viene determinato, in via equitativa, in euro 5.000,00.
P.Q.M.
La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 8500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge;
1 \"\M'\\-\ a_. -condanna altresì parte. ricorrente ex art. 96yc.p.c. al 'f~~c ~ \M,.Q_ -~~fL- dSai 1 il jjent o rle1 danno per Iii e l emerarta che liquida in favore di parte resistente in euro 5.000; - dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma l-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Così deciso in Roma, il 23 novembre 2022, nella camera di consiglio della Terza Sezig.!)e Civile. ;- · -~ . __ .... _,. 8
-ricorrente - contro IE RI Spa, in persona del Presidente del CdA, elettivamente domiciliata in Roma Via G. Nicotera, 29 presso lo studio dell'avvocato Acciardi Franca Valentina Carla, rappresentata e difesa dagli avvocati Toffoletto Franco, De Luca Tamajo Raffaele, Paterno' Federica, ER EN RL DO, AS LO, Valseriati Flaminio;
-controricorrente - avverso l'ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 28/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/2022 dal Consigliere GIANNITI PASQUALE FATTI DI CAUSA 1.11 Signor AR IP ha proposto ricorso, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 391 bis e 395 primo comma n. 4 c.p.c., chiedendo la revocazione della ordinanza n. 31075/2019 con la quale questa Corte ha rigettato il ricorso (iscritto al n. 26412/2018 e articolato in 2 motivi) che lui aveva proposto avverso la sentenza n. 1060/2018 della Corte di Appello di Brescia (che, confermando la pronuncia del giudice di primo grado, aveva dichiarato nullo il decreto ingiuntivo, già emesso a suo favore, nei confronti della IE RI s.p.a., condannandolo per responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3) e lo ha condannato al risarcimento del danno per lite temeraria (liquidato in euro 5000). 2. Ha resistito con controricorso la società IE RI s. p.s. 3. In vista dell'odierna udienza, fissata per la trattazione, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
mentre hanno depositato memorie: sia il Difensore del ricorrente, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso;
sia il Difensore del resistente, che ha insistito nel chiedere che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque infondato e che parte ricorrente sia condannata, oltre che al pagamento delle spese 2 processuali, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. (già applicato da questa Corte nell'ordinanza impugnata). RAGIONI DELLA DECISIONE l.Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei Difensori delle parti, ai sensi del già citato art. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137 del 2020, in combinato disposto con l'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (che ne ha prorogato l'applicazione alla data del 31 dicembre 2022), non avendo alcuna delle parti né il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale. Sempre in via preliminare si dà atto che per parte resistente si sono costituiti nuovi difensori. 2.11 ricorrente chiede la revoca della ordinanza impugnata, deducendo quale errore di fatto la circostanza che la Corte non avrebbe tenuto conto della rilevanza dirimente del giudicato rappresentato dalla sentenza n. 697/2000 del Tribunale di Brescia. Rileva che questa Corte - nel ritenere inapplicabile nel caso di specie l'art. 2871 c.c. "se non al fine di assecondare una strumentale interpretazione della norma volta ad eludere i principi fondamentali del sistema processuali, fra i quali quello del giudicato" - ha fatto riferimento al giudicato portato nella sentenza n. 720/2003 del Tribunale di Brescia (che si era progressivamente consolidato con la sentenza n. 420/2005 della Corte di appello di Brescia e con la sentenza n. 10214/2010 di questa Corte), ma non ha fatto alcun riferimento all'altro precedente giudicato (e, precisamente, a quello portato dalla sentenza n. 697/2000 del Tribunale di Brescia, che non era stata impugnata), al quale lui aveva fatto espresso riferimento 3 negli atti processuali afferenti al giudizio di legittimità (e, precisamente, alle pp. 16-10 dell'originario ricorso ed alle pp. 3-5 della successiva memoria illustrativa) e che, a suo dire, era "traente dalla medesima vicenda sostanziale ed avente pertanto il medesimo oggetto". Sostiene che la Corte, ave avesse esaminato anche detto precedente giudicato, in aderenza al principio di diritto da essa richiamato al paragrafo 2.8 della impugnata sentenza, sarebbe addivenuta a conclusioni diametralmente opposte in ordine ad entrambi i motivi del suo originario ricorso (il primo, avente ad oggetto la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909, 2871 comma 1 e 2504 bis c.c. nella parte in cui la corte territoriale aveva ritenuto che fra il decreto ingiuntivo n. 306/2014 e quello n. 1529/2000 vi era identità di petitum e di causa petendi;
il secondo, avente ad oggetto la violazione dell'art. 96 c.p.c. nella parte in cui la Corte territoriale lo aveva condannato per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.). 3.II ricorso è inammissibile e comunque infondato. Il ricorso è inammissibile, in quanto con esso parte ricorrente non denuncia un errore di fatto, ma imputa all'ordinanza impugnata di avere omesso la considerazione di un fatto processuale, cioè di un preteso giudicato rilevante ai fini del decidere. Occorre qui ricordare che è esclusa dal novero dell'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione, come prevista dall'attuale sistema processuale, ogni valutazione od omessa valutazione sulla sussistenza di un giudicato, perché quest'ultimo - sia esso interno od esterno - costituisce la «regola del caso concreto>> e partecipa della qualità dei comandi giuridici, sicché l'erronea presupposizione della sua inesistenza, equivalendo ad ignoranza della regula juris, rileva non quale errore di 4 fatto, ma quale errore di diritto (fin da Cass. Sez. U., 16 novembre 2004, n. 21639): inidoneo, come tale, a integrare gli estremi dell'errore revocatorio contemplato dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., essendo, in sostanza, assimilabile al vizio del giudizio sussuntivo, consistente nel ricondurre la fattispecie ad una norma diversa da quella che reca, invece, la sua diretta disciplina, e, quindi, ad una falsa applicazione di norma di diritto. D'altronde, dalla lettura dell'ordinanza e del ricorso ordinario risulta che il motivo di revocazione è il preteso giudicato è stato considerato, come evidenzia il riferimento al d.i. n. 1529 del 2000 (che è quello oggetto del preteso diverso giudicato), circostanza questa che evidenzia che nemmeno l'insufficiente lettura del primo motivo di ricorso ordinario v'è stata, ma soprattutto, che il motivo di revocazione attiene ad un punto controverso in sede di esame del ricorso ordinario, circostanza questa che, quand'anche fosse stato denunciato un errore di fatto, avrebbe comunque reso inammissibile il motivo di revocazione sotto tale profilo. Il ricorso è comunque infondato. Secondo il ricorrente il ragionamento, sotteso all'ordinanza impugnata, sarebbe contraddetto dal giudicato di cui alla sentenza n. 697/2000 del Tribunale di Brescia, che avrebbe il medesimo oggetto. Senonché l'ordinanza impugnata ha espressamente preso posizione sulla questione ai punti 2. 7. e ss. Precisamente, la Corte territoriale, nella sentenza 1060/2018, oggetto del ricorso ordinario, aveva rilevato che dalla documentazione dimessa nell'interesse di AR IP risultava che la vicenda processuale, oggetto della sentenza n. 697/2000 del Tribunale di Brescia, era "del tutto eterogenea" rispetto a quella, oggetto della sentenza n. 720/2003 dello stesso Tribunale, in quanto 5 "la pretesa monitoria in quella sede poggiava su una dazione di pegno successiva ( 19 aprile 1994) alla transazione tra Emmefin s. r.I. e IP", ragion per cui correttamente "il Tribunale aveva respinto l'eccezione di compromesso sollevata dalla parte opponente". L'ordinanza impugnata ha individuato la ratio decidendi della sentenza della Corte territoriale nel fatto che quest'ultima aveva accertato, sulla scorta di un ragionamento logico e fondato su un accurato esame delle emergenze processuali, che l'oggetto delle controversie, che avevano tratto origine dai decreti ingiuntivi n. 1529/2000 e n. 306/2014, era esattamente lo stesso. Per tale ragione, ha ritenuto di non dover prendere neppure in considerazione il giudicato formatosi su detta ulteriore pretesa, sorta dopo la transazione e da questa non disciplinata. 4.AIIa inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute da parte resistente in relazione al presente giudizio, nonché la declaratoria, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento a carico di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma l-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). C) t 5. Ai sensi dell'art. 96, 3° comma, cod. proc. civ., ricorrono i o presupposti per la condanna del ricorrente al pagamento, a favore di U parte resistente,1::z:RI tiSZ~rcimento per responsabilità processuale \ "\~V'IvJ-"" e:g:gr 'à~ :;\...: v\i~ )))'V'V\'\'t\ ~ ~.
0-.Kt,'-\._<:J-..A... l~v-.u.-~tv~- r~Jt·w~ Come statuito anche di recente da questa Sezione (sent. n. ' · 14548/2022): "Nel giudizio di cassazione, ai fini della condanna ex articolo 96, comma 3, del c.p.c., può costituire abuso del diritto alla impugnazione la proposizione di un ricorso basato su 6 motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata o completamente privo dell'autosufficienza oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia. Parimenti, la proposizione di un ricorso per cassazione fondato su motivi palesemente inammissibili, rende l'impugnazione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (articolo 6 Cedu) e dall'altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie;
essa, pertanto, costituisce condotta oggettivamente valutabile come abuso del processo, poiché determina un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali e si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'articolo 96, comma 3, cod. proc. civ., la quale configura una sanzione di carattere pubblicistico che non richiede l'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa dell'agente ma unicamente quello della sua condotta processualmente abusiva, consistente nell'avere agito o resistito pretestuosamente". Nel caso di specie, l'abuso del processo, nei termini sopra delineati di "ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali", consiste nel fatto che non soltanto il motivo di revocazione attiene ad un punto controverso in sede di esame del ricorso ordinario, ma anche e soprattutto nel fatto che il preteso omesso giudicato è stato considerato, come evidenzia il ripetuto riferimento al d.i. n. 1529 del 2000 contenuto nella ordinanza impugnata. 7 c.:=r--- .. __ \ ----;;> \ \ \, L'importo [!el n~arclm~ dovuto a parte resistente viene determinato, in via equitativa, in euro 5.000,00.
P.Q.M.
La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 8500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge;
1 \"\M'\\-\ a_. -condanna altresì parte. ricorrente ex art. 96yc.p.c. al 'f~~c ~ \M,.Q_ -~~fL- dSai 1 il jjent o rle1 danno per Iii e l emerarta che liquida in favore di parte resistente in euro 5.000; - dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma l-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Così deciso in Roma, il 23 novembre 2022, nella camera di consiglio della Terza Sezig.!)e Civile. ;- · -~ . __ .... _,. 8