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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di conSIlio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3313/2024 , introdotta da:
(PALERMO (PA), 03/12/1963), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. CARDONE MARINA;
(EGITTO, 04/11/1972), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. CARDONE MARINA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
In fatto e in diritto
e chiedono al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio;
1 riferiscono di essersi separati nell'anno 2022, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“1) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
2) la casa coniugale sita in Roma Via Poggio Moiano n. 26, è di
proprietà della SI.a , la quale vi rimarrà ad abitare Parte_1
con le figlie e;
Persona_1 Per_2
3) il SI. che se ne è da tempo allontanato provvederà Controparte_1
nel più breve tempo possibile al cambio della propria residenza;
4) le figlie maggiorenni ma non economicamente autosufficienti
vivranno con la madre, SI.ra ; Parte_1
5) la SI.ra è dipendente Mediaset mentre il SI. Parte_1
è disoccupato e nullatenente;
Controparte_1
6) la SI.ra si occuperà del mantenimento delle figlie, Parte_1
entrambe non ancora economicamente autosufficienti, come vi ha
provveduto per tutto il periodo intercorso della separazione”;
7) nessun assegno di mantenimento è previsto a carico dei coniugi
neppure tra di loro;
8) le parti dichiarano di avere regolato e definito ogni reciproco
rapporto di natura patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere
l'uno dall'altra rinunciando parimenti a qualunque reciproca pretesa e
diritto relativo”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 25/06/2001, giacché dagli atti risulta che è
decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
2 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Spese compensate come da domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3313/2024 R.G.A.C.:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data
25/06/2001 tra (PALERMO (PA), Parte_1
03/12/1963) e (EGITTO, 04/11/1972) trascritto nel Controparte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 1438, Parte
1, Serie 01, Anno 2001, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
spese compensate.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 20/12/2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara
La Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di conSIlio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3313/2024 , introdotta da:
(PALERMO (PA), 03/12/1963), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. CARDONE MARINA;
(EGITTO, 04/11/1972), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. CARDONE MARINA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
In fatto e in diritto
e chiedono al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio;
1 riferiscono di essersi separati nell'anno 2022, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“1) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
2) la casa coniugale sita in Roma Via Poggio Moiano n. 26, è di
proprietà della SI.a , la quale vi rimarrà ad abitare Parte_1
con le figlie e;
Persona_1 Per_2
3) il SI. che se ne è da tempo allontanato provvederà Controparte_1
nel più breve tempo possibile al cambio della propria residenza;
4) le figlie maggiorenni ma non economicamente autosufficienti
vivranno con la madre, SI.ra ; Parte_1
5) la SI.ra è dipendente Mediaset mentre il SI. Parte_1
è disoccupato e nullatenente;
Controparte_1
6) la SI.ra si occuperà del mantenimento delle figlie, Parte_1
entrambe non ancora economicamente autosufficienti, come vi ha
provveduto per tutto il periodo intercorso della separazione”;
7) nessun assegno di mantenimento è previsto a carico dei coniugi
neppure tra di loro;
8) le parti dichiarano di avere regolato e definito ogni reciproco
rapporto di natura patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere
l'uno dall'altra rinunciando parimenti a qualunque reciproca pretesa e
diritto relativo”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 25/06/2001, giacché dagli atti risulta che è
decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
2 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Spese compensate come da domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3313/2024 R.G.A.C.:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data
25/06/2001 tra (PALERMO (PA), Parte_1
03/12/1963) e (EGITTO, 04/11/1972) trascritto nel Controparte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 1438, Parte
1, Serie 01, Anno 2001, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
spese compensate.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 20/12/2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara
La Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
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