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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 17/02/2026, n. 2723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2723 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2723/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GUIDA ANTONIO, Presidente
NE OM, EL
PERLINGIERI ALESSANDRO, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5547/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712022900017650512000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120259001760613000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21607/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE e di AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE I DI NAPOLI le cartelle di pagamento (recte, le intimazioni di pagamento) nn. 0712022900017650512000 e 07120259001760613000, notificate in data
05.02.2025, avente ad oggetto Irpef, ammende e sanzioni amministrative riferite agli anni 1993-1999.
A sostegno del proprio ricorso deduce i seguenti motivi:
– intervenuta prescrizione del credito per decorso del termine decennale tra la notifica delle cartelle presupposte (anni 2001-2003 e 2009) e le intimazioni del 2025;
– nullità delle notifiche delle cartelle in quanto effettuate al fallito anziché alla curatela;
– carenza di legittimazione per intervenuto fallimento dichiarato nel 1996 e chiuso nel 2004.
In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: «annullamento delle cartelle di pagamento n.
0712022900017650512000 e n. 07120259001760613000, con vittoria di spese».
Si è costituita AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, deducendo la inammissibilità, illegittimità ed infondatezza del ricorso, depositando documenti e rassegnando le seguenti conclusioni: «dichiarare il ricorso inammissibile e/o rigettarlo perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese».
Si è costituita AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE I DI NAPOLI, deducendo la inammissibilità, illegittimità ed infondatezza del ricorso, depositando documenti e rassegnando le seguenti conclusioni: «dichiarare il ricorso inammissibile e/o improcedibile e comunque rigettarlo, con vittoria di spese
».
Con memoria illustrativa parte ricorrente contesta la avversa documentazione, insiste sui motivi dedotti e ribadisce le rassegnate conclusioni.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo adottato a norma di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Nel caso di specie gli atti impugnati risultano essere intimazioni di pagamento ex art. 50 DPR 602/1973 e non cartelle di pagamento, come emerge dalla documentazione prodotta dalle parti. Le stesse intimazioni richiamano cartelle precedentemente notificate. Il ricorrente fonda l'impugnazione esclusivamente sull'eccezione di prescrizione, assumendo il decorso dei relativi termini tra le notifiche delle cartelle presupposte e le intimazioni del 2025.
Il ricorso è parzialmente fondato.
L'intimazione n. 0712022900017650512000 risulta notificata in data 5.2.2025 e riguarda una pretesa di sanzioni ed ammende presumibilmente tributarie, essendo state iscritte a ruolo dall'Associazione_1, risalenti al 1999. La prescrizione risulta essere stata interrotta in data 27/02/20 con la notifica di una precedente intimazione e dunque, anche in considerazione dell'applicabilità della sospensione dei termini per emergenza sanitaria, la pretesa resta dovuta.
L'intimazione n. 07120259001760613000, invece, risulta relativa ad una serie di cartelle l'ultima delle quali
è stata notificata il 14.7.2003; successivamente alla chiusura del fallimento che aveva attinto il ricorrente, avvenuta nel 2004, non risultano esservi atti interruttivi entro il decennio dalla notifica dell'intimazione di cui
è causa. La pretesa è dunque definitivamente prescritta.
Ne discende che il ricorso va accolto in relazione all'intimazione n. 07120259001760613000 ed alle sottostanti pretese, e va rigettato in relazione all'intimazione n. 0712022900017650512000 ed alle sottostanti pretese.
La soccombenza reciproca e la particolarità della questione giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GUIDA ANTONIO, Presidente
NE OM, EL
PERLINGIERI ALESSANDRO, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5547/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712022900017650512000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120259001760613000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21607/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE e di AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE I DI NAPOLI le cartelle di pagamento (recte, le intimazioni di pagamento) nn. 0712022900017650512000 e 07120259001760613000, notificate in data
05.02.2025, avente ad oggetto Irpef, ammende e sanzioni amministrative riferite agli anni 1993-1999.
A sostegno del proprio ricorso deduce i seguenti motivi:
– intervenuta prescrizione del credito per decorso del termine decennale tra la notifica delle cartelle presupposte (anni 2001-2003 e 2009) e le intimazioni del 2025;
– nullità delle notifiche delle cartelle in quanto effettuate al fallito anziché alla curatela;
– carenza di legittimazione per intervenuto fallimento dichiarato nel 1996 e chiuso nel 2004.
In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: «annullamento delle cartelle di pagamento n.
0712022900017650512000 e n. 07120259001760613000, con vittoria di spese».
Si è costituita AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, deducendo la inammissibilità, illegittimità ed infondatezza del ricorso, depositando documenti e rassegnando le seguenti conclusioni: «dichiarare il ricorso inammissibile e/o rigettarlo perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese».
Si è costituita AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE I DI NAPOLI, deducendo la inammissibilità, illegittimità ed infondatezza del ricorso, depositando documenti e rassegnando le seguenti conclusioni: «dichiarare il ricorso inammissibile e/o improcedibile e comunque rigettarlo, con vittoria di spese
».
Con memoria illustrativa parte ricorrente contesta la avversa documentazione, insiste sui motivi dedotti e ribadisce le rassegnate conclusioni.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo adottato a norma di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Nel caso di specie gli atti impugnati risultano essere intimazioni di pagamento ex art. 50 DPR 602/1973 e non cartelle di pagamento, come emerge dalla documentazione prodotta dalle parti. Le stesse intimazioni richiamano cartelle precedentemente notificate. Il ricorrente fonda l'impugnazione esclusivamente sull'eccezione di prescrizione, assumendo il decorso dei relativi termini tra le notifiche delle cartelle presupposte e le intimazioni del 2025.
Il ricorso è parzialmente fondato.
L'intimazione n. 0712022900017650512000 risulta notificata in data 5.2.2025 e riguarda una pretesa di sanzioni ed ammende presumibilmente tributarie, essendo state iscritte a ruolo dall'Associazione_1, risalenti al 1999. La prescrizione risulta essere stata interrotta in data 27/02/20 con la notifica di una precedente intimazione e dunque, anche in considerazione dell'applicabilità della sospensione dei termini per emergenza sanitaria, la pretesa resta dovuta.
L'intimazione n. 07120259001760613000, invece, risulta relativa ad una serie di cartelle l'ultima delle quali
è stata notificata il 14.7.2003; successivamente alla chiusura del fallimento che aveva attinto il ricorrente, avvenuta nel 2004, non risultano esservi atti interruttivi entro il decennio dalla notifica dell'intimazione di cui
è causa. La pretesa è dunque definitivamente prescritta.
Ne discende che il ricorso va accolto in relazione all'intimazione n. 07120259001760613000 ed alle sottostanti pretese, e va rigettato in relazione all'intimazione n. 0712022900017650512000 ed alle sottostanti pretese.
La soccombenza reciproca e la particolarità della questione giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso. Spese compensate.