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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/03/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2494/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2494/2022 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 27 marzo 2025 ad ore 11,46 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per l'avv. LORENZO BASEGGIO in sostituzione dell'avv. DI BRITA Parte_1
LUCIO Per l'avv. ZAFFINA Controparte_1
ANTONELLO L'avv. Zaffina si riporta alla nota di deposito del 25.3.2025 e insiste per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere a spese di lite compensate. L'avv. Baseggio, preso atto della documentazione depositata da , si associa alla richiesta di CP_1 dichiarazione della cessazione della materia del contendere a spese di lite compensate.
Il Giudice
si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice
alle ore 15,15, terminata la camera di consiglio, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2494/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI BRITA Parte_1 C.F._1
LUCIO e dell'avv. DI BRITA LODOVICO, elettivamente domiciliato in VIA GAETANO
ANGRISANI 2 SALERNO presso il difensore avv. DI BRITA LUCIO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. IMBRIACI SILVANO e dell'avv. ZAFFINA ANTONELLO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A FIRENZE presso il difensore avv. IMBRIACI SILVANO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 3.11.2022 ha convenuto proponendo opposizione ex art. Parte_2 CP_1
24 D.Lgs. 46/1999 avverso l'avviso di addebito n. 378 2022 00011893 49 000, notificatogli il
28.9.2022 e relativo al pagamento della somma di € 19.708,54 (comprensiva delle somme a titolo di sanzioni civili), per il presunto mancato pagamento della percentuale sul reddito eccedente il minimale competenza anno 2015 saldo.
Contestata sotto vari profili la legittimità dell'avviso di addebito e la fondatezza nel merito del credito da esso portato, il ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:
“1) Previa sospensione, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 378
2022 00011893 49 000, dichiarare illegittimo l'avviso di addebito impugnato;
2) Accertare e dichiarare l'inesistenza del credito richiesto dall nell'avviso di addebito CP_1
impugnato;
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex DM 55/2014”. Sospesa la provvisoria esecuzione dell'avviso di addebito opposto, si è costituito in giudizio , che CP_1
ha concluso per il rigetto delle domande del ricorso e per la condanna del ricorrente al pagamento delle somme indicate nell'avviso di addebito impugnato, anche nel loro minor importo, oltre sanzioni ed accessori al saldo;
con vittoria di spese di lite e compensi professionali.
Dopo una serie di rinvii finalizzati a definire la questione in sede amministrativa, ha depositato in CP_1
data 25.3.2025 nota di deposito con cui ha rilevato che, a seguito di liquidazione della dichiarazione integrativa presentata in data 4.10.2022 con esito regolare, l' ha provveduto alla variazione del CP_1
reddito imponibile nella misura del reddito minimale, come da quadro RR, con conseguente annullamento dell'avviso di addebito impugnato;
ha quindi domandato di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione di spese di lite.
All'odierna udienza le parti hanno concluso per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere a spese di lite compensate.
Il giudice dispone in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'inammissibilità del ricorso per intervenuta cessazione della materia del contendere;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 27 marzo 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 19672003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2494/2022 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 27 marzo 2025 ad ore 11,46 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per l'avv. LORENZO BASEGGIO in sostituzione dell'avv. DI BRITA Parte_1
LUCIO Per l'avv. ZAFFINA Controparte_1
ANTONELLO L'avv. Zaffina si riporta alla nota di deposito del 25.3.2025 e insiste per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere a spese di lite compensate. L'avv. Baseggio, preso atto della documentazione depositata da , si associa alla richiesta di CP_1 dichiarazione della cessazione della materia del contendere a spese di lite compensate.
Il Giudice
si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice
alle ore 15,15, terminata la camera di consiglio, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2494/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI BRITA Parte_1 C.F._1
LUCIO e dell'avv. DI BRITA LODOVICO, elettivamente domiciliato in VIA GAETANO
ANGRISANI 2 SALERNO presso il difensore avv. DI BRITA LUCIO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. IMBRIACI SILVANO e dell'avv. ZAFFINA ANTONELLO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A FIRENZE presso il difensore avv. IMBRIACI SILVANO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 3.11.2022 ha convenuto proponendo opposizione ex art. Parte_2 CP_1
24 D.Lgs. 46/1999 avverso l'avviso di addebito n. 378 2022 00011893 49 000, notificatogli il
28.9.2022 e relativo al pagamento della somma di € 19.708,54 (comprensiva delle somme a titolo di sanzioni civili), per il presunto mancato pagamento della percentuale sul reddito eccedente il minimale competenza anno 2015 saldo.
Contestata sotto vari profili la legittimità dell'avviso di addebito e la fondatezza nel merito del credito da esso portato, il ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:
“1) Previa sospensione, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 378
2022 00011893 49 000, dichiarare illegittimo l'avviso di addebito impugnato;
2) Accertare e dichiarare l'inesistenza del credito richiesto dall nell'avviso di addebito CP_1
impugnato;
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex DM 55/2014”. Sospesa la provvisoria esecuzione dell'avviso di addebito opposto, si è costituito in giudizio , che CP_1
ha concluso per il rigetto delle domande del ricorso e per la condanna del ricorrente al pagamento delle somme indicate nell'avviso di addebito impugnato, anche nel loro minor importo, oltre sanzioni ed accessori al saldo;
con vittoria di spese di lite e compensi professionali.
Dopo una serie di rinvii finalizzati a definire la questione in sede amministrativa, ha depositato in CP_1
data 25.3.2025 nota di deposito con cui ha rilevato che, a seguito di liquidazione della dichiarazione integrativa presentata in data 4.10.2022 con esito regolare, l' ha provveduto alla variazione del CP_1
reddito imponibile nella misura del reddito minimale, come da quadro RR, con conseguente annullamento dell'avviso di addebito impugnato;
ha quindi domandato di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione di spese di lite.
All'odierna udienza le parti hanno concluso per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere a spese di lite compensate.
Il giudice dispone in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'inammissibilità del ricorso per intervenuta cessazione della materia del contendere;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 27 marzo 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 19672003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.