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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 10/04/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1624/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1624/2024 R.G., rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 5.03.2025, vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Spoleto, Via Macedonio Melloni n. 24, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Valentini ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, n Città di Castello, Via Belvedere n. 5, presso il
Difensore;
- RICORRENTE –
e
(C.F. , nata a [...] l'[...] e residente in CP_1 C.F._2
Spoleto, Via Trento e Trieste n. 52;
- RESISTENTE CONTUMACE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede artt. 71 e 473bis14 co. 3 c.p.c.
Oggetto: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 3 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato il 14.11.2024, ha adito il Tribunale di Spoleto Parte_1
chiedendo di dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con in data 26 CP_1
gennaio 2012, ad Atripalda (AV), trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Atripalda (AV),
A. 2012, n. 1, p. I, s. Ufficio 1.
Il ricorrente ha esposto che:
- dalla loro unione non sono nati figli;
- di essersi separati con sentenza n. 260/2023 del 13.04.2023 (R.G. n. 1594/2022);
- di non essersi riconciliati essendosi protratto ininterrottamente lo stato di separazione.
La parte ha quindi concluso affinché il Tribunale dichiarasse lo scioglimento del matrimonio contratto tra le Parti.
, pur ritualmente citata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., stante la irreperibilità della CP_1
medesima, non si è costituita in giudizio rimanendo contumace.
All'udienza del 5.03.2025 davanti al Presidente, comparso personalmente solo il ricorrente, ha insistito per l'accoglimento della domanda di divorzio con rinuncia ai termini di legge. Quindi, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
Considerato in diritto
Nulla osta all'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Dalla documentazione versata in atti, si evince che il matrimonio per cui è causa, celebrato in data 26 gennaio 2012, ad Atripalda (AV), è stato trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del medesimo
Comune al N. 1, parte I, anno 2012 e che con sentenza n. 260/2023 del 13.04.2023, il Tribunale di
Spoleto ha dichiarato la separazione personale dei coniugi.
Il lasso di tempo trascorso dalla intervenuta separazione in assenza di riconciliazione e la volontà della parte di porre fine all'unione matrimoniale, unitamente al contegno processuale di parte Resistente disinteressatasi del giudizio, dimostrano che la comunione materiale e morale tra i coniugi è ormai venuta meno senza possibilità di ricostruzione del vincolo familiare.
pagina 2 di 3 Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Le spese di lite devono essere compensate, considerata la mancata opposizione del Resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza così provvede:
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra e Parte_1
in data 26 gennaio 2012, ad Atripalda (AV), trascritto nei registri dello stato CP_1
civile del Comune di Atripalda (AV), A. 2012, n. 1, p. I, s. Ufficio 1;
- ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di Atripalda di procedere alla annotazione della presente sentenza nel Registro dello Stato civile degli Atti di matrimonio;
- DICHIARA le spese integralmente compensate.
Così deciso in Spoleto, nella camera di consiglio del 9.04.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1624/2024 R.G., rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 5.03.2025, vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Spoleto, Via Macedonio Melloni n. 24, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Valentini ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, n Città di Castello, Via Belvedere n. 5, presso il
Difensore;
- RICORRENTE –
e
(C.F. , nata a [...] l'[...] e residente in CP_1 C.F._2
Spoleto, Via Trento e Trieste n. 52;
- RESISTENTE CONTUMACE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede artt. 71 e 473bis14 co. 3 c.p.c.
Oggetto: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 3 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato il 14.11.2024, ha adito il Tribunale di Spoleto Parte_1
chiedendo di dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con in data 26 CP_1
gennaio 2012, ad Atripalda (AV), trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Atripalda (AV),
A. 2012, n. 1, p. I, s. Ufficio 1.
Il ricorrente ha esposto che:
- dalla loro unione non sono nati figli;
- di essersi separati con sentenza n. 260/2023 del 13.04.2023 (R.G. n. 1594/2022);
- di non essersi riconciliati essendosi protratto ininterrottamente lo stato di separazione.
La parte ha quindi concluso affinché il Tribunale dichiarasse lo scioglimento del matrimonio contratto tra le Parti.
, pur ritualmente citata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., stante la irreperibilità della CP_1
medesima, non si è costituita in giudizio rimanendo contumace.
All'udienza del 5.03.2025 davanti al Presidente, comparso personalmente solo il ricorrente, ha insistito per l'accoglimento della domanda di divorzio con rinuncia ai termini di legge. Quindi, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
Considerato in diritto
Nulla osta all'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Dalla documentazione versata in atti, si evince che il matrimonio per cui è causa, celebrato in data 26 gennaio 2012, ad Atripalda (AV), è stato trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del medesimo
Comune al N. 1, parte I, anno 2012 e che con sentenza n. 260/2023 del 13.04.2023, il Tribunale di
Spoleto ha dichiarato la separazione personale dei coniugi.
Il lasso di tempo trascorso dalla intervenuta separazione in assenza di riconciliazione e la volontà della parte di porre fine all'unione matrimoniale, unitamente al contegno processuale di parte Resistente disinteressatasi del giudizio, dimostrano che la comunione materiale e morale tra i coniugi è ormai venuta meno senza possibilità di ricostruzione del vincolo familiare.
pagina 2 di 3 Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Le spese di lite devono essere compensate, considerata la mancata opposizione del Resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza così provvede:
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra e Parte_1
in data 26 gennaio 2012, ad Atripalda (AV), trascritto nei registri dello stato CP_1
civile del Comune di Atripalda (AV), A. 2012, n. 1, p. I, s. Ufficio 1;
- ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di Atripalda di procedere alla annotazione della presente sentenza nel Registro dello Stato civile degli Atti di matrimonio;
- DICHIARA le spese integralmente compensate.
Così deciso in Spoleto, nella camera di consiglio del 9.04.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 3 di 3