Sentenza 31 maggio 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 31/05/2021, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/05/2021
N. 00720/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01266/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1266 del 2019, proposto da
Consorzio RE VI, in persona del legale rappresentante pro tempore , e Immobiliare Tirrenia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Alberto Tesserin, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, piazza Marconi n. 28, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione del Veneto, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Franca Caprioglio, Luisa Londei e Franco Botteon, con domicilio eletto in Venezia, Cannaregio 23, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IA OS EN, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Di Blasi e Filippo Cazzagon, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Filippo Cazzagon in Mestre, via Garibaldi 46/B, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del decreto n. 266 del 18 luglio 2019 con cui è stato assentito il rinnovo della concessione demaniale marittima di cui al decreto n. 423 del 4 dicembre 2003, conosciuto da Immobiliare Tirrenia s.r.l. dal 5 agosto 2019;
- del correlato disciplinare di concessione n. 143 del 12 giugno 2019, conosciuto da Immobiliare Tirrenia s.r.l. dal 5 agosto 2019;
- di qualsiasi altro atto, presupposto, connesso o consequenziale, anche non noto ai ricorrenti e con espressa riserva di impugnazione con motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione del Veneto e di IA OS EN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 10 marzo 2021, tenutasi da remoto, il dott. Filippo AR;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I ricorrenti espongono che il Consorzio RE VI (in seguito, il Consorzio) è stato costituito il 15 dicembre 2010 tra i proprietari delle aree comprese nel perimetro dell’ambito unitario d’intervento D 3.3.4. del P.R.G. del Comune di Chioggia, località Ca’ Rossa, per la realizzazione del medesimo intervento.
Nel perimetro di questo ambito unitario di intervento – espongono sempre i ricorrenti – sarebbe compresa un’ampia area demaniale occupata da terzi.
In data 9 luglio 2019, la consorziata società Immobiliare Tirrenia s.r.l. (in seguito, Immobiliare Tirrenia) presentava alla Regione del Veneto istanza di accesso agli atti per avere copia del titolo concessorio “ sulla base del quale si presume che soggetti terzi stiano sfruttando la risorsa demaniale per finalità private non coerenti con l’interesse pubblico, sempre che non vi sia invece in atto un’occupazione abusiva ”.
2. Con nota del 25 luglio 2019 la Regione comunicava che i terreni demaniali marittimi indicati nell’istanza erano stati recentemente oggetto di rinnovo del precedente titolo concessorio demaniale marittimo in favore di due distinti soggetti e segnatamente:
- alla ditta Hotel Ariston s.n.c. (in seguito, Hotel Ariston), un’area della superficie complessiva di mq. 6.266,09 sino al 31 dicembre 2023 in forza del disciplinare di concessione n. 142 del 12 giugno 2019 e relativo Decreto n. 248 del 4 luglio 2019;
- alla signora OS IA EN, un’area di superficie complessiva di mq. 3.133,60 sino al 31 dicembre 2023, in forza del disciplinare di concessione n. 143 del 12 giugno 2019 e relativo Decreto n. 266 del 4 luglio 2019.
3. Presa visione degli atti in data 5 agosto 2019, con ricorso notificato in data 22 ottobre 2019 e depositato in data 21 novembre 2019, i ricorrenti impugnavano gli atti di rinnovo della concessione rilasciata alla signora IA OS EN sulla base dei seguenti motivi.
I - Violazione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 11/09 del 5 giugno 2009 e del previgente decreto 10 febbraio 2004
La controinteressata avrebbe presentato la domanda di rinnovo senza utilizzare il modello D2 che costituiva “ lo standard obbligatorio da utilizzare per richiedere, alla competente Amministrazione, il rinnovo della concessione demaniale ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione ”, in base al decreto dirigenziale prot. n. 10/09 del 5 giugno 2009, ripetitivo di analoga disposizione del decreto del 10 febbraio 2004.
La domanda di rinnovo della controinteressata sarebbe pertanto inammissibile.
II - Violazione dell’art. 37 cod. nav., dell’art. 18 reg. cod. nav. e dell’art. 31 della legge n. 340 del 2000 .
La domanda di rinnovo della concessione presentata dalla controinteressata non sarebbe stata sottoposta alle forme di pubblicità previste dall’art. 18 reg. cod. nav..
In particolare non sarebbe stata affissa all’albo del Comune ove è situato il bene richiesto né, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale come forma di pubblicità sostitutiva della pubblicazione, per estratto, nel Foglio deli annunzi legali della Provincia ai sensi dell’art. 31, comma 3, della legge n. 340 del 2000.
III - Violazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per motivazione carente.
I provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi in quanto nel corso del lungo procedimento di rinnovo della concessione la controinteressata avrebbe occupato il bene senza titolo.
Inoltre il rinnovo sarebbe intervenuto in data 18 luglio 2019 allorché era già scaduta l’originaria concessione (31 dicembre 2008) e l’Amministrazione non avrebbe motivato in ordine alla protratta inerzia amministrativa.
3. La Regione del Veneto si costituiva in giudizio e con memoria depositata in data 3 febbraio 2021 contestava nel merito le censure proposte dai ricorrenti e in fatto evidenziava:
- che la concessione alla controinteressata era stata rilasciata in data 4 dicembre 2003 sino 31 dicembre 2008 per l’occupazione di una zona demaniale marittima relativa ad un terreno adibito a lavorazione agricola, della superficie di mq. 3.133,60;
- che in data 29 agosto 2008 – prima della scadenza del termine di efficacia della concessione originaria - la controinteressata aveva presentato istanza di rinnovo del titolo concessorio;
- che con nota del 21 gennaio 2010, l’Amministrazione resistente, al fine del perfezionamento dell'istanza per il rinnovo della concessione, aveva chiesto alla cointeressata di integrare la documentazione prodotta, e la controinteressata aveva adempiuto in data 3 febbraio 2010 presentando anche il “ Mod. D2- SID ”;
- che la controinteressata aveva regolarmente provveduto al pagamento del canone demaniale anche nel corso del procedimento di rinnovo della concessione;
- che la controinteressata aveva periodicamente inviato all’Amministrazione copia delle ricevute di pagamento del canone demaniale, sollecitando il riscontro all’istanza di rinnovo della concessione;
- che in data 29 novembre 2018, gli uffici del Genio Civile di Venezia avevano comunicato alla controinteressata l’avvio del procedimento per il rinnovo del titolo concessorio scaduto e contestualmente l'istanza era stata pubblicata con apposito avviso, per eventuali istanze in concorrenza da parte di soggetti interessati (ai sensi dell'art. 5 della " Disciplina provvisoria in materia di concessioni demaniali marittime " di cui alla D.G.R. n. 454 dell’1 marzo 2002), oltre che nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 120 del 7 dicembre 2018, anche all'Albo del Genio Civile (dal 29 novembre 2018 al 10 dicembre 2018), invitando altresì alla pubblicazione dell’avviso sul proprio albo anche il Comune di Chioggia;
- che in data 29 novembre 2018, sempre al fine del rinnovo dell’atto di concessione, gli uffici competenti avevano chiesto un’ulteriore integrazione della documentazione alla controinteressata che aveva provveduto in data 31 gennaio 2019 presentando anche il “ nuovo Modello Domanda D1-SlD ”; - che successivamente alla pubblicazione dell’avviso non era pervenuta alcuna osservazione;
- che con Disciplinare n. 143 del 12 giugno 2019 e relativo Decreto n. 266 del 18 luglio 2019 era stata pertanto rinnovata la concessione con validità dall’1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2023;
- che la società Tirrenia s.r.l. aveva in precedenza presentato istanza di accesso agli atti in data 5 luglio 2019 all’Agenzia del Demanio e in data 9 luglio 2019 all’Amministrazione regionale.
3.1. La controinteressata, oltre a contestare nel merito le censure proposte dai ricorrenti, in via preliminare eccepiva l’inammissibilità dell’impugnazione per carenza di legittimazione e di interesse a ricorrere: i ricorrenti non avrebbero mai richiesto di divenire concessionari dei beni in questione, non avrebbero presentato osservazioni a seguito della pubblicazione dell’avviso di presentazione dell’istanza di rinnovo e non avrebbero i requisiti per realizzare l’intervento previsto dal P.R.G. né risulterebbe predisposto alcun progetto in tal senso.
4. Le parti depositavano memorie e repliche e all’udienza del 10 marzo 2021 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti chiedono l’annullamento del provvedimento di rinnovo della concessione, rilasciata alla controinteressata, per “ dare impulso all’iniziativa urbanistica in attuazione del p.r.g. ” che include nell’ambito unitario d’intervento D 3.3.4. (Sottozone “ per la residenza turistica ”) le aree oggetto di concessione.
1.1. In via preliminare va rilevata la fondatezza dell’eccezione con cui la controinteressata deduce il difetto di legittimazione di legittimazione in quanto i ricorrenti non risultano titolari di una posizione giuridica soggettiva differenziata e giuridicamente tutelata.
I terreni in questione sono infatti aree demaniali che non possono essere sottratte alla loro destinazione per la realizzazione di un intervento urbanistico di carattere residenziale turistico.
2. Infondata è invece l’eccezione di difetto di interesse a ricorrere dedotta in relazione alla circostanza che i ricorrenti non avrebbero presentato osservazioni nel procedimento di rinnovo.
Con la censura centrale del ricorso i ricorrenti lamentano, infatti, il mancato rispetto delle forme di pubblicità previste dall’ordinamento per fare conoscere al pubblico l’avvenuta attivazione del procedimento. Sicché, qualora la censura risultasse fondata, dovrebbe ritenersi che i ricorrenti non siano stati posti nelle condizioni di presentare le loro osservazioni nel procedimento.
2.1. Non può essere altresì condivisa l’ulteriore eccezione con cui la controinteressata deduce il difetto di legittimazione a ricorrere in quanto il Consorzio non avrebbe i requisiti di cui all’art. 20, comma 6, della legge regionale n. 11 del 2004.
I ricorrenti hanno infatti evidenziato di avere proposto il presente ricorso proprio al fine di acquisire tali requisiti ed in particolare per conseguire il requisito della disponibilità del 75% dell’estensione delle aree comprese nell’ambito.
3. Va peraltro rilevato che le censure dedotte con il ricorso sono comunque infondate.
3.1. È infondato il primo motivo di impugnazione con cui i ricorrenti lamentano che la controinteressata avrebbe presentato la domanda di rinnovo senza utilizzare il modello D2 richiesto sia in base al decreto dirigenziale prot. n. 10/09 del 5 giugno 2009 sia in base al precedente decreto del 10 febbraio 2004.
Invero il mancato utilizzo del modello richiesto dal decreto dirigenziale risulta costituire una mera irregolarità che non ha determinato alcuna lesione di interessi sostanziali normativamente tutelati.
Come rilevato dall’Amministrazione resistente, risulta peraltro che la controinteressata ha provveduto a sanare tale irregolarità producendo in data 3 febbraio 2010 il “ Mod. D2- SID.2 ” e altresì in data 31 gennaio 2019 il “ nuovo Modello Domanda D1-SlD ”.
4. Infondato è inoltre il secondo motivo di ricorso con cui i ricorrenti lamentano che la domanda di rinnovo della concessione presentata dalla controinteressata non sarebbe stata sottoposta alle forme di pubblicità previste dall’art. 18 reg. cod. nav.. ed in particolare alla pubblicazione sull’albo del Comune, ove è situato il bene richiesto, e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale.
4.1. Ai sensi dell’art. 18 reg. cod. nav.: “ Quando si tratti di concessioni di particolare importanza per l'entità o per lo scopo, il capo del compartimento ordina la pubblicazione della domanda mediante affissione nell'albo del comune ove è situato il bene richiesto e la inserzione della domanda per estratto nel Foglio degli annunzi legali della provincia ”.
In base all’art. 31, comma 3, della legge n. 340 del 2000, “ Soppressione dei fogli annunzi legali e regolamento sugli strumenti di pubblicità ”, solo quando le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali come unica forma di pubblicità, in via sostitutiva la pubblicazione deve essere effettuata nella Gazzetta Ufficiale.
In definitiva in base a tali disposizioni la pubblicazione sull’albo del Comune e sul Foglio degli annunzi legali della provincia sono richieste esclusivamente “ Quando si tratti di concessioni di particolare importanza per l'entità o per lo scopo ” e la pubblicazione sul Foglio degli annunzi legali è sostituita dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale nella sola ipotesi in cui si tratti dell’unica forma di pubblicità prevista.
Tuttavia nel caso di specie entrambi tali presupposti non sussistono.
Come evidenziato dall’Amministrazione resistente, nel caso in esame si tratta della concessione di un bene demaniale a destinazione agricola di limitata dimensione, pertanto non di una concessione “ di particolare importanza per l'entità o per lo scopo ”.
Si è quindi al di fuori dell’ambito di applicazione dell’art. 18, comma 1, reg. cod. nav..
Inoltre la pubblicazione sul Foglio degli annunzi legali non costituiva l’unica forma di pubblicità prevista.
In ogni caso, il necessario rispetto dei principi generali – nazionali e comunitari – di trasparenza, pubblicità e concorrenza è stato rispettato attraverso la pubblicazione dell’avviso della presentazione dell’istanza di rinnovo della concessione, ai sensi dell'art. 5 della " Disciplina provvisoria in materia di concessioni demaniali marittime " di cui alla D.G.R. n. 454 dell’1 marzo 2002, oltre che nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, anche all'Albo del Genio Civile della Regione.
Tali forme di pubblicità risultano peraltro adeguate e proporzionate rispetto all’oggetto della concessione.
4.2. In ordine al profilo di censura concernente il contenuto dell’avviso pubblicato sul B.U.R., risulta che lo stesso conteneva tutti gli elementi necessari a consentire l’identificazione del procedimento ed era pertanto idoneo a consentire la partecipazione degli interessati.
5. Infondato è infine il terzo motivo con cui i ricorrenti lamentano che il rinnovo sarebbe intervenuto allorché era già scaduta l’originaria concessione e l’Amministrazione non avrebbe motivato in ordine alla protratta inerzia amministrativa.
Invero – come avvenuto nella fattispecie - la domanda di rinnovo deve essere presentata prima della scadenza del termine di efficacia della concessione. Il provvedimento di rinnovo può invece intervenire anche successivamente.
Per giurisprudenza costante, il mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento non priva l’Amministrazione del potere di provvedere e non costituisce causa di invalidità del provvedimento ( ex multis : T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 7 ottobre 2020, n. 4309; T.A.R. Valle d’Aosta, Sez. I, 16 settembre 2020, n. 41).
Né sussiste un onere di specifica motivazione in ordine alla ritardata conclusione del procedimento, potendo in ogni caso i soggetti interessati attivare i rimedi previsti dall’ordinamento avverso l’inerzia dell’Amministrazione.
6. Il ricorso deve pertanto essere respinto.
Per la peculiarità della fattispecie e in particolare in ragione della eccessiva durata del procedimento di rinnovo della concessione, sussistono le condizioni per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
AL FI, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
Filippo AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo AR | AL FI |
IL SEGRETARIO