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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 28/11/2025, n. 1574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1574 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
composto dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Gabriella Del Mastro Presidente
2) Dott. Vladimiro Gloria Giudice
3) Dott.ssa BE AR Giudice est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1661/2025 R.G. affari contenziosi, vertente
TRA
,(c.f: C.F. 1 ), difesa e rappresentata dall'avv. RI Labbro Parte_1
Francia;
RICORRENTE
E
,(c.f: C.F._2 CP_1
RESISTENTE
Visto del Pubblico Ministero del 10 luglio 2025
OGGETTO: Separazione personale fatto e diritto
Il Tribunale, rilevato che:
i coniugi in premessa contrassero matrimonio il 30.04.1986 in Latiano (Br); che dall'unione nascevano due figli: Per_1 (1987) e Per_2 (1994); che la convivenza ai primi tempi normalmente serena si era andata degradando col trascorrere del tempo a causa di contrasti sorti tra i coniugi;
che i predetti coniugi all'udienza dell' 11.11..2025 innanzi alla sottoscritta Giudice delegata in sede di controversia giudiziale hanno depositato le condizioni da esse parti sottoscritte;
che pertanto, hanno chiesto di trasformare la separazione giudiziale in consensuale e hanno sottoscritto le condizioni riportate nella predetta istanza a firma congiunta di esse parti, di seguito riportate nel dispositivo.
Il ricorso merita accoglimento in quanto è accertata l'esistenza di quei fatti che, ai sensi dell'art. 151
c.c. hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi: tali fatti emergono chiaramente dal fallimento del tentativo di conciliazione effettuato davanti al Presidente delegato durante il quale sono emersi profondi e non superabili contrasti tra le parti.
Le pattuizioni concordate, che verranno di seguito riportate, devono ritenersi valide per le determinazioni riguardanti l'assetto futuro dei componenti la famiglia e non risultano pregiudizievoli per gli aventi diritto in quanto adeguate, per l'aspetto patrimoniale, alle condizioni economiche delle parti.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con ricorso del 16.06.2025 da nei confronti di e poi congiuntamente da entrambe le parti previaParte_2 CP_1 trasformazione del rito in consensuale,
dichiara la separazione personale dei coniugi (matrimonio celebrato il 30 aprile 1896 in Latiano (Br) trascritto nei registri dello stato civile di quel comune al n. 28, Parte 2, serie A alle condizioni riportate nell'allegato al presente provvedimento, a firma congiunta delle parti e che deve ritenersi parte integrante del presente provvedimento.
Manda alla cancelleria perché comunichi la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per le annotazioni di legge.
Brindisi, 27 novembre 2025.
Testimone_1, Funzionaria addetta all'ufficio per il Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa processo.
Il Giudice
BE AR FOGLIO DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE
R.G. 1661/2025
1) La casa coniugale, sita in Latiano in via Piemonte n. 58, di esclusiva proprietà del signor D'RS NI per donazione, resta assegnata allo stesso;
2) La Signora LI NA RI resta proprietaria esclusiva degli immobili di sua proprietà, a lei donati dai genitori, nelle condizioni in cui gli stessi si trovano e con tutto ciò che è contenuto negli immobili e nelle aree pertinenziali;
3) La mobilia presente nella casa coniugale rimarrà nell'abitazione fatta eccezione per i seguenti beni che la Signora LI è autorizzata a ritirare:
2 materassi singoli e 2 reti singole dalla stessa acquistate qualche anno fa;
➤ la cameretta del figlio VA;
tutto il corredo matrimoniale, comprensivo della batteria di pentole nonché
i servizi da tavola (piatti, bicchieri, posate ecc.);
- tutti gli oggetti presenti in casa che siano regali personali fatti alla signora
LI dalla figlia o da altri parenti ed amici che qui non si elencano per motivi di brevità;
➤ portafoto in argento dono della madre della Signora LI;
tutto il guardaroba personale e gli effetti personali della Signora LI
e del figlio D'RS VA ancora presenti nell'abitazione.
4) Le parti concordano reciprocamente che non sia previsto alcun assegno di mantenimento;
5) Gli ulteriori rapporti economici tra le parti sono già stati compiutamente definiti con reciproca soddisfazione;
6) I coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei passaporti o di ogni altro documento valido per l'espatrio;
7) Le spese del procedimento saranno interamente compensate tra le parti.
Oria, 10.10.2025
LI NA RI
Patide Ane Dite
DRS NI RT
Avv. RI LABBRO FRANCIA раскр
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
composto dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Gabriella Del Mastro Presidente
2) Dott. Vladimiro Gloria Giudice
3) Dott.ssa BE AR Giudice est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1661/2025 R.G. affari contenziosi, vertente
TRA
,(c.f: C.F. 1 ), difesa e rappresentata dall'avv. RI Labbro Parte_1
Francia;
RICORRENTE
E
,(c.f: C.F._2 CP_1
RESISTENTE
Visto del Pubblico Ministero del 10 luglio 2025
OGGETTO: Separazione personale fatto e diritto
Il Tribunale, rilevato che:
i coniugi in premessa contrassero matrimonio il 30.04.1986 in Latiano (Br); che dall'unione nascevano due figli: Per_1 (1987) e Per_2 (1994); che la convivenza ai primi tempi normalmente serena si era andata degradando col trascorrere del tempo a causa di contrasti sorti tra i coniugi;
che i predetti coniugi all'udienza dell' 11.11..2025 innanzi alla sottoscritta Giudice delegata in sede di controversia giudiziale hanno depositato le condizioni da esse parti sottoscritte;
che pertanto, hanno chiesto di trasformare la separazione giudiziale in consensuale e hanno sottoscritto le condizioni riportate nella predetta istanza a firma congiunta di esse parti, di seguito riportate nel dispositivo.
Il ricorso merita accoglimento in quanto è accertata l'esistenza di quei fatti che, ai sensi dell'art. 151
c.c. hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi: tali fatti emergono chiaramente dal fallimento del tentativo di conciliazione effettuato davanti al Presidente delegato durante il quale sono emersi profondi e non superabili contrasti tra le parti.
Le pattuizioni concordate, che verranno di seguito riportate, devono ritenersi valide per le determinazioni riguardanti l'assetto futuro dei componenti la famiglia e non risultano pregiudizievoli per gli aventi diritto in quanto adeguate, per l'aspetto patrimoniale, alle condizioni economiche delle parti.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con ricorso del 16.06.2025 da nei confronti di e poi congiuntamente da entrambe le parti previaParte_2 CP_1 trasformazione del rito in consensuale,
dichiara la separazione personale dei coniugi (matrimonio celebrato il 30 aprile 1896 in Latiano (Br) trascritto nei registri dello stato civile di quel comune al n. 28, Parte 2, serie A alle condizioni riportate nell'allegato al presente provvedimento, a firma congiunta delle parti e che deve ritenersi parte integrante del presente provvedimento.
Manda alla cancelleria perché comunichi la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per le annotazioni di legge.
Brindisi, 27 novembre 2025.
Testimone_1, Funzionaria addetta all'ufficio per il Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa processo.
Il Giudice
BE AR FOGLIO DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE
R.G. 1661/2025
1) La casa coniugale, sita in Latiano in via Piemonte n. 58, di esclusiva proprietà del signor D'RS NI per donazione, resta assegnata allo stesso;
2) La Signora LI NA RI resta proprietaria esclusiva degli immobili di sua proprietà, a lei donati dai genitori, nelle condizioni in cui gli stessi si trovano e con tutto ciò che è contenuto negli immobili e nelle aree pertinenziali;
3) La mobilia presente nella casa coniugale rimarrà nell'abitazione fatta eccezione per i seguenti beni che la Signora LI è autorizzata a ritirare:
2 materassi singoli e 2 reti singole dalla stessa acquistate qualche anno fa;
➤ la cameretta del figlio VA;
tutto il corredo matrimoniale, comprensivo della batteria di pentole nonché
i servizi da tavola (piatti, bicchieri, posate ecc.);
- tutti gli oggetti presenti in casa che siano regali personali fatti alla signora
LI dalla figlia o da altri parenti ed amici che qui non si elencano per motivi di brevità;
➤ portafoto in argento dono della madre della Signora LI;
tutto il guardaroba personale e gli effetti personali della Signora LI
e del figlio D'RS VA ancora presenti nell'abitazione.
4) Le parti concordano reciprocamente che non sia previsto alcun assegno di mantenimento;
5) Gli ulteriori rapporti economici tra le parti sono già stati compiutamente definiti con reciproca soddisfazione;
6) I coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei passaporti o di ogni altro documento valido per l'espatrio;
7) Le spese del procedimento saranno interamente compensate tra le parti.
Oria, 10.10.2025
LI NA RI
Patide Ane Dite
DRS NI RT
Avv. RI LABBRO FRANCIA раскр