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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 08/07/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
Sezione Civile in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
- Mariangela Mastro Presidente
- Silvia Codispoti giudice
- Luca Bordin giudice relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 648/2025 R.G.A.C.C. avente ad oggetto
“Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)”, promosso da
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Libera D'Amelio Parte_1 C.F._1
-ricorrente- contro
(C.F. ), in giudizio con gli avv.ti Divinangelo Controparte_1 CodiceFiscale_2
Farinelli e Angelica Patricelli
-resistente- con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
-interventore ex lege-
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1. ha adito l'intestato Tribunale al fine di regolamentare le condizioni di Parte_1 affidamento del figlio minore (n. a Sant'Omero il 17/04/2019), nato dalla relazione Persona_1 intrattenuta con Controparte_1
1.2. La Presidente, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giudizio.
1 1.3. si è costituita in giudizio ed è altresì intervenuto il Pubblico Ministero. Controparte_1
2. In sede di prima udienza del 12/06/2025 le parti hanno dato atto della pendenza di trattative, chiedendo un breve differimento all'udienza del 03/07/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c. All'esito dello scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., preso atto del raggiungimento di un accordo, il giudice relatore ha riservato la decisione al Collegio con ordinanza del 04/07/2025.
3. Le condizioni individuate dalle parti sono state allegate alle note sostitutive dell'udienza del
04/07/2025 e sono da intendersi qui integralmente trascritte (cfr. all. “ACCORDO PER
DEFINIZIONE CAUSA” del 26 giugno 2025).
3.1. Ad avviso del Collegio simili condizioni risultano funzionali ad una corretta regolamentazione dell'affido del minore, nell'ottica del suo interesse prioritario, sicché nulla osta al loro recepimento.
4. Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa raggiunta.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 648/2025, introdotto con ricorso del 16/03/2025 da nei confronti Parte_1 di con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Controparte_1
- REGOLAMENTA lo statuto giuridico del minore secondo l'accordo raggiunto Persona_1 tra le parti in corso di causa, meglio indicato al § 3. della parte motiva;
- COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 7 luglio 2025.
IL G I U D I C E E S T E N S O R E L A P R E S I D E N T E
Luca Bordin Mariangela Mastro
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
Sezione Civile in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
- Mariangela Mastro Presidente
- Silvia Codispoti giudice
- Luca Bordin giudice relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 648/2025 R.G.A.C.C. avente ad oggetto
“Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)”, promosso da
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Libera D'Amelio Parte_1 C.F._1
-ricorrente- contro
(C.F. ), in giudizio con gli avv.ti Divinangelo Controparte_1 CodiceFiscale_2
Farinelli e Angelica Patricelli
-resistente- con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
-interventore ex lege-
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1. ha adito l'intestato Tribunale al fine di regolamentare le condizioni di Parte_1 affidamento del figlio minore (n. a Sant'Omero il 17/04/2019), nato dalla relazione Persona_1 intrattenuta con Controparte_1
1.2. La Presidente, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giudizio.
1 1.3. si è costituita in giudizio ed è altresì intervenuto il Pubblico Ministero. Controparte_1
2. In sede di prima udienza del 12/06/2025 le parti hanno dato atto della pendenza di trattative, chiedendo un breve differimento all'udienza del 03/07/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c. All'esito dello scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., preso atto del raggiungimento di un accordo, il giudice relatore ha riservato la decisione al Collegio con ordinanza del 04/07/2025.
3. Le condizioni individuate dalle parti sono state allegate alle note sostitutive dell'udienza del
04/07/2025 e sono da intendersi qui integralmente trascritte (cfr. all. “ACCORDO PER
DEFINIZIONE CAUSA” del 26 giugno 2025).
3.1. Ad avviso del Collegio simili condizioni risultano funzionali ad una corretta regolamentazione dell'affido del minore, nell'ottica del suo interesse prioritario, sicché nulla osta al loro recepimento.
4. Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa raggiunta.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 648/2025, introdotto con ricorso del 16/03/2025 da nei confronti Parte_1 di con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Controparte_1
- REGOLAMENTA lo statuto giuridico del minore secondo l'accordo raggiunto Persona_1 tra le parti in corso di causa, meglio indicato al § 3. della parte motiva;
- COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 7 luglio 2025.
IL G I U D I C E E S T E N S O R E L A P R E S I D E N T E
Luca Bordin Mariangela Mastro
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