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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/03/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8341/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di ER
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8341/2020
Oggi 10 marzo 2025, innanzi al dott. Giuseppina Notonica, sono comparsi:
Per parte attrice l'avv. Antonina Minneci in sostituzione dell'avv. Paolo Bonalume la quale discute la causa e si riporta alle memorie conclusive depositate e chiede che la causa venga decisa;
IL GOT
Dopo la camera di consiglio, provvede alla decisione ex art. 281 sexies cpc, pronunciando la seguente decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ER
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di RM, in composizione Monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nel procedimento civile N. 4194 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020
pagina 1 di 7 tra
già (C.F. ), con sede in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
Milano, via Domenichino 5, in persona dei Procuratori dott. , in virtù dei poteri Parte_3 conferitigli con scrittura privata autenticata da Notaio in Persona_1 data 1^ giugno 2018, Rep. 19897, Raccolta 7889 (doc. 1) e avv. Lorenza Prati, in virtù dei poteri conferitile con scrittura privata autenticata da Notaio in Persona_1 data 31^ gennaio 2019, Rep. 21394, Raccolta 8528 (doc. 2), rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti allegata al presente atto, dagli avv.ti Paolo Bonalume (C.F.: - C.F._1
, Giovanni Gomez Paloma (C.F.: - Email_1 C.F._2
e Giuseppe Cardona (C.F.: - Email_2 C.F._3
), con studio (LMS) in Milano, corso Magenta 84 Email_3
– attore - Contro
L' (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'Assessore in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di RM (C.F. ; PEC fax 091/527080), presso i P.IVA_3 Email_4 cui uffici, siti in RM, Via Valerio Villareale n. 6, domicilia ex lege;
[...]
(C.F. ), in persona dell'Assessore in carica, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di RM (C.F. ; P.IVA_3
PEC fax 091/527080), presso i cui uffici, siti in RM, Email_4
Via Valerio Villareale n. 6, domicilia ex lege;
– convenuto –
OGGETTO: cessione dei crediti
P.Q. M.
Il Tribunale di RM, - Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza , eccezione e deduzioni, definitivamente pronunziando , così provvede:
- rigetta le domande proposte da con atto di citazione;
Parte_2
- condanna già alla refusione Parte_1 Parte_2
delle spese di lite alla parte convenuta Controparte_1 liquidate in ,applicazione dei parametri ex DM 147/22, in € 2905,00 per compensi, oltre 15% spese generali, CPA e IVA , come per legge. pagina 2 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
(ora denominata con atto di Parte_2 Parte_1
citazione ritualmente notificato , in qualità di cessionaria di crediti maturati in capo alla
(C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore e della (C.F.: Parte_4
), in persona del legale rappresentante pro tempore, agiva in giudizio nei P.IVA_2
confronti dei predetti Enti al fine di ottenere la condanna di quest'ultimi al pagamento di una serie di crediti ceduti pro soluto dalla società per prestazioni eseguite nei Controparte_3 confronti degli enti convenuti, (sorte capitale pari ad un importo complessivo di € 27074,455, interessi moratori, interessi anatocistici nonché spese di recupero dei crediti ex art. 6, comma
2 D.lgs. 231/02). Parte attrice chiedeva altresì, in via subordinata, la condanna dell'Ente al pagamento di un importo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., corrispondente all'ammontare delle fatture costituenti la sorte capitale insoluta, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Si costituiva in giudizio l' , sollevando Controparte_1
preliminarmente eccezione di nullità dell'atto di citazione di cui all'art. 164, comma 4 c.p.c. poiché la domanda di controparte risultava indeterminata ed incerta, avendo omesso l'esposizione dei fatti posti a fondamento della stessa, e chiedendo al Tribunale di disporre Part l'integrazione della domanda. Parte convenuta, in fatto, sosteneva che avesse basato le proprie domande sulla titolarità di una serie di crediti di cui era divenuta titolare in virtù di contratti di cessione del credito pro soluto senza allegare, dedurre e provare i fatti costitutivi della domanda, limitandosi a depositare un mero elenco di fatture che non dimostrava l'esistenza dei rapporti sottesi ad esse, il regolare adempimento da parte delle società da cui deriverebbero i crediti, delle prestazioni sottese alla domanda di pagamento, la cessione del Part credito. Secondo l'ente convenuto la condotta processuale posta in essere da ledeva il suo diritto di difesa e il principio del contraddittorio, circostanza evidente dall'esame dei documenti contabili, poiché la mancanza dei fatti costitutivi della domanda non gli consentiva di prendere posizione su di essi e di contestare le singole domande attoree.
pagina 3 di 7 Evidenziava da un lato che tale omissione non poteva neppure essere colmata attraverso il compendio probatorio depositato in giudizio, tenuto conto che controparte non ha prodotto alcun presunto contratto avente ad oggetto prestazioni di servizi né ha depositato le fatture azionate;
dall'altro che la stessa parte attrice, a pag. 5 dell'atto di citazione, riservandosi di produrre in corso di causa “− sia le fatture costituenti la sorte capitale insoluta oggetto del giudizio
− sia la documentazione comprovante il rapporto contrattuale intercorso tra le convenute e la società fornitrice Manitalidea S.p.A.-− sia la documentazione comprovante l'erogazione dei servizi” , confermava la carenza della domanda introduttiva del giudizio. Parte convenuta sollevava, altresì, eccezione di difetto di legittimazione attiva e/o di titolarità del diritto sostanziale di Part Part in virtù della mancata dimostrazione da parte di della propria posizione giuridica soggettiva, che parte convenuta contestava. La contestazione in questione si basava sulla circostanza che l'attrice avesse asserito di essere titolare di una serie di crediti in virtù di contratto di cessione del credito pro soluto intercorsi con la senza, tuttavia, Controparte_3
fornire alcuna prova.
Concessi i termini ex art. 183 VI comma cpc , istruita la causa a mezzo di acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, sulle conclusioni rassegnate dalle part all'udeinza del
19.06.2023 , è stata trattenuta per la decisone.
Tanto premesso, la domanda di parte attrice non è provata e va rigettata.
Ed invero, in relazione ai fatti costitutivi del credito azionato, la genericità delle allegazioni svolte dalla società attrice, unitamente alla documentazione prodotta, non consentono di accertare il credito azionato nel presente giudizio. Part In base al combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c., infatti, spettava a in quanto preteso creditore, allegare e provare la fonte (legale o negoziale) dell'obbligazione di pagamento inadempiuta (ex multis: Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533). Part Ebbene, in sede di citazione, si è limitata ad affermarsi creditrice, in forza di appositi atti di cessione pro soluto, di crediti (e relativi accessori) derivanti da fatture emesse dalla società cedente nei confronti dell' convenuta, Controparte_1
producendo solo meri elenchi riassuntivi di fatture insolute e note di debito ( cfr doc.3 –4-5—
6 parte attrice), con l'indicazione della società cedente l'l'ammontare Controparte_3
costituente la sorte capitale insoluta, e senza alcuna specificazione afferente l'oggetto delle fatture. pagina 4 di 7 A seguito delle specifiche e puntuali deduzioni svolte dalla convenuta in sede di comparsa di costituzione e risposta , l'attrice, in sede di memoria ex art. 183 co. 6 co. 1 c.p.c., ha ritenuto di allegare e depositare due contratti di cessione di credito intervenuti con la società CP_3
, sottoscritti in data 7.5.2015 e in data 17 maggio 2017, senza puntualizzare i fatti
[...]
costitutivi del proprio credito, limitandosi a produrre nr 20 fatture elettroniche intestate all'Assessorato Territorio ed Ambiente Via Ugo la Malfa RM, e continuando a sostenere l'assenza di contestazioni e le ragioni sottese al preteso credito sin dall'atto di citazione, Part ovvero che essa ha agito” quale cessionaria del credito di cui alle predette fatture, per averle acquistate dalle società analiticamente indicate nel doc. 3 mediante atti di cessione aventi ad oggetto crediti esistenti e futuri redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificati all'Istituto “.
Ora, posto che parte attrice, come dalla stessa affermato , ha agito quale cessionaria del Part credito ed in forza dei contratti di cessione intervenuti tra la stessa e la società
, sotto tale ultimo aspetto, va rilevata l'inidoneità dei contratti di cessione Controparte_3
allegati quale fonte della pretesa creditoria azionata.
Come noto, in generale, il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto a fornire unicamente la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto.
In tema, poi , di cessione di credito spetta a colui che si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria l'onere puntuale di fornire la prova documentale , con documenti idonei, dell'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione.
Nel caso in esame, parte attrice ha allegato in atti , come sopra detto, due atti di cessione di credito sottoscritti con la società , uno in data 7.05.2015 e l'altro in data Controparte_3
17.5.2017
Orbene l'esame di entrambi i contratti , però, non consente di ritenere provato che il credito preteso con le fatture prodotte risultano oggetto delle specifiche cessioni intervenute. Part In particolare dall'esame dell'atto di cessione di credito intervenuto tra e CP_3
e sottoscritto in data 7 maggio 2015, la cessione ha riguardato : (a) i crediti descritti in
[...]
allegato mediante indicazione delle relative fatture (i “crediti esistenti”) nonché (b) i crediti futuri che sorgeranno da: contratti /ordini fornitura già perfezionati;
contratti/ordini di fornitura da perfezionarsi nei 24 mesi dalla sottoscrizione della presente (i” crediti futuri” e, unitamente ai crediti esistenti,
pagina 5 di 7 i”Crediti”) e che 8. La cessione di cui al presente atto concerne esclusivamente i Crediti indicati in allegato.
Ora tra le innumerevoli fatture dettagliatamente descritte nell'elenco allegato al predetto atto di cessione non si rinvengono quelle indicate dall'attrice nell'elenco doc.3 , allegato in atto di citazione.
Con riferimento, poi, all'ulteriore atto di cessione sottoscritto in data 17 maggio 2017 , avente ad oggetto , come quello precedente, la cessione di “crediti esistenti” e “crediti futuri”, nel predetto contratto non soltanto non risulta allegato l'elenco con gli estremi delle relative fatture cedute, seppure nel medesimo contratto le parti danno atto , che la “ La cessione ha ad oggetto: i crediti esistenti sotto identificati mediante indicazione degli estremi delle relative fatture;
i crediti che sorgeranno per l'esecuzione di contratti/ordini gia' perfezionati;
i crediti che sorgeranno da contratti/ordini di fornitura da perfezionarsi nei 24 mesi dalla sottoscrizione della presente, il tutto come di seguito indicato”; ma ancor di più, nel predetto atto viene indicato quale debitore ceduto :Debitore: 159899
- PZZA OTTAVIO ZIINO 24 -90145 - ER (PA) , ovvero un soggetto Controparte_4 non coincidente con le fatture elettroniche allegate, tutte indirizzate a
[...]
Dati della sede Indirizzo: VIA UGO LA MALFA Controparte_5
CAP: 90135Comune: RM .
Da tale divergenza , è possibile ritenere che la prestazione di cui alle fatture allegate è stata eseguita in favore di diverso debitore ed in luogo diverso, rispetto al debitore indicato nella cessione.
Ne consegue che i predetti documenti allegati ( nella specie gli atti di cessione , quale fonte negoziale del credito) non consentono di porre in diretta correlazione i crediti ceduti azionati con le fatture e le note di credito di cui agli allegati prodotti.
Ebbene, a fronte della riscontrata carenza probatoria, in ordine ai fatti costitutivi del credito in esame, contestata dalla convenuta in maniera puntuale fin dalla comparsa di costituzione e risposta , l'applicazione dell'art. 115 c.p.c. invocata dall'attrice si risolve in una difesa generica e di stile, volta ad invertire l'onere probatorio.
Infatti, come ripetutamente evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova relativo ai fatti costitutivi del diritto per cui si agisce grava sull'attore, laddove l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla pagina 6 di 7 controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha provato l'esistenza dei fatti costitutivi
(Cass. civ. n. 13390/2007).
In definitiva, per tutti i motivi espositi, la domanda principale risulta infondata e va rigettata.
La domanda di ingiustificato arricchimento, formulata in via subordinata dalla
[...]
, deve essere dichiarata inammissibile atteso che l'art. 2042 c.c. dispone Parte_2
che “L'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito”.
Nel caso in esame l'attrice ha esercitato un'azione contrattuale quale cessionaria del credito – rigettata in quanto infondata – pertanto difetta il presupposto della residualità.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con valori medi , tenuto conto della minima attività processuale svolta da parte convenuta, sostanziatasi nella propria costituzione in giudizio.
Così deciso in RM all'udienza odierna del 10 marzo 2025
IL G.O.T. Dott. Giuseppina Notonica
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di ER
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8341/2020
Oggi 10 marzo 2025, innanzi al dott. Giuseppina Notonica, sono comparsi:
Per parte attrice l'avv. Antonina Minneci in sostituzione dell'avv. Paolo Bonalume la quale discute la causa e si riporta alle memorie conclusive depositate e chiede che la causa venga decisa;
IL GOT
Dopo la camera di consiglio, provvede alla decisione ex art. 281 sexies cpc, pronunciando la seguente decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ER
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di RM, in composizione Monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nel procedimento civile N. 4194 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020
pagina 1 di 7 tra
già (C.F. ), con sede in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
Milano, via Domenichino 5, in persona dei Procuratori dott. , in virtù dei poteri Parte_3 conferitigli con scrittura privata autenticata da Notaio in Persona_1 data 1^ giugno 2018, Rep. 19897, Raccolta 7889 (doc. 1) e avv. Lorenza Prati, in virtù dei poteri conferitile con scrittura privata autenticata da Notaio in Persona_1 data 31^ gennaio 2019, Rep. 21394, Raccolta 8528 (doc. 2), rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti allegata al presente atto, dagli avv.ti Paolo Bonalume (C.F.: - C.F._1
, Giovanni Gomez Paloma (C.F.: - Email_1 C.F._2
e Giuseppe Cardona (C.F.: - Email_2 C.F._3
), con studio (LMS) in Milano, corso Magenta 84 Email_3
– attore - Contro
L' (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'Assessore in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di RM (C.F. ; PEC fax 091/527080), presso i P.IVA_3 Email_4 cui uffici, siti in RM, Via Valerio Villareale n. 6, domicilia ex lege;
[...]
(C.F. ), in persona dell'Assessore in carica, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di RM (C.F. ; P.IVA_3
PEC fax 091/527080), presso i cui uffici, siti in RM, Email_4
Via Valerio Villareale n. 6, domicilia ex lege;
– convenuto –
OGGETTO: cessione dei crediti
P.Q. M.
Il Tribunale di RM, - Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza , eccezione e deduzioni, definitivamente pronunziando , così provvede:
- rigetta le domande proposte da con atto di citazione;
Parte_2
- condanna già alla refusione Parte_1 Parte_2
delle spese di lite alla parte convenuta Controparte_1 liquidate in ,applicazione dei parametri ex DM 147/22, in € 2905,00 per compensi, oltre 15% spese generali, CPA e IVA , come per legge. pagina 2 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
(ora denominata con atto di Parte_2 Parte_1
citazione ritualmente notificato , in qualità di cessionaria di crediti maturati in capo alla
(C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore e della (C.F.: Parte_4
), in persona del legale rappresentante pro tempore, agiva in giudizio nei P.IVA_2
confronti dei predetti Enti al fine di ottenere la condanna di quest'ultimi al pagamento di una serie di crediti ceduti pro soluto dalla società per prestazioni eseguite nei Controparte_3 confronti degli enti convenuti, (sorte capitale pari ad un importo complessivo di € 27074,455, interessi moratori, interessi anatocistici nonché spese di recupero dei crediti ex art. 6, comma
2 D.lgs. 231/02). Parte attrice chiedeva altresì, in via subordinata, la condanna dell'Ente al pagamento di un importo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., corrispondente all'ammontare delle fatture costituenti la sorte capitale insoluta, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Si costituiva in giudizio l' , sollevando Controparte_1
preliminarmente eccezione di nullità dell'atto di citazione di cui all'art. 164, comma 4 c.p.c. poiché la domanda di controparte risultava indeterminata ed incerta, avendo omesso l'esposizione dei fatti posti a fondamento della stessa, e chiedendo al Tribunale di disporre Part l'integrazione della domanda. Parte convenuta, in fatto, sosteneva che avesse basato le proprie domande sulla titolarità di una serie di crediti di cui era divenuta titolare in virtù di contratti di cessione del credito pro soluto senza allegare, dedurre e provare i fatti costitutivi della domanda, limitandosi a depositare un mero elenco di fatture che non dimostrava l'esistenza dei rapporti sottesi ad esse, il regolare adempimento da parte delle società da cui deriverebbero i crediti, delle prestazioni sottese alla domanda di pagamento, la cessione del Part credito. Secondo l'ente convenuto la condotta processuale posta in essere da ledeva il suo diritto di difesa e il principio del contraddittorio, circostanza evidente dall'esame dei documenti contabili, poiché la mancanza dei fatti costitutivi della domanda non gli consentiva di prendere posizione su di essi e di contestare le singole domande attoree.
pagina 3 di 7 Evidenziava da un lato che tale omissione non poteva neppure essere colmata attraverso il compendio probatorio depositato in giudizio, tenuto conto che controparte non ha prodotto alcun presunto contratto avente ad oggetto prestazioni di servizi né ha depositato le fatture azionate;
dall'altro che la stessa parte attrice, a pag. 5 dell'atto di citazione, riservandosi di produrre in corso di causa “− sia le fatture costituenti la sorte capitale insoluta oggetto del giudizio
− sia la documentazione comprovante il rapporto contrattuale intercorso tra le convenute e la società fornitrice Manitalidea S.p.A.-− sia la documentazione comprovante l'erogazione dei servizi” , confermava la carenza della domanda introduttiva del giudizio. Parte convenuta sollevava, altresì, eccezione di difetto di legittimazione attiva e/o di titolarità del diritto sostanziale di Part Part in virtù della mancata dimostrazione da parte di della propria posizione giuridica soggettiva, che parte convenuta contestava. La contestazione in questione si basava sulla circostanza che l'attrice avesse asserito di essere titolare di una serie di crediti in virtù di contratto di cessione del credito pro soluto intercorsi con la senza, tuttavia, Controparte_3
fornire alcuna prova.
Concessi i termini ex art. 183 VI comma cpc , istruita la causa a mezzo di acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, sulle conclusioni rassegnate dalle part all'udeinza del
19.06.2023 , è stata trattenuta per la decisone.
Tanto premesso, la domanda di parte attrice non è provata e va rigettata.
Ed invero, in relazione ai fatti costitutivi del credito azionato, la genericità delle allegazioni svolte dalla società attrice, unitamente alla documentazione prodotta, non consentono di accertare il credito azionato nel presente giudizio. Part In base al combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c., infatti, spettava a in quanto preteso creditore, allegare e provare la fonte (legale o negoziale) dell'obbligazione di pagamento inadempiuta (ex multis: Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533). Part Ebbene, in sede di citazione, si è limitata ad affermarsi creditrice, in forza di appositi atti di cessione pro soluto, di crediti (e relativi accessori) derivanti da fatture emesse dalla società cedente nei confronti dell' convenuta, Controparte_1
producendo solo meri elenchi riassuntivi di fatture insolute e note di debito ( cfr doc.3 –4-5—
6 parte attrice), con l'indicazione della società cedente l'l'ammontare Controparte_3
costituente la sorte capitale insoluta, e senza alcuna specificazione afferente l'oggetto delle fatture. pagina 4 di 7 A seguito delle specifiche e puntuali deduzioni svolte dalla convenuta in sede di comparsa di costituzione e risposta , l'attrice, in sede di memoria ex art. 183 co. 6 co. 1 c.p.c., ha ritenuto di allegare e depositare due contratti di cessione di credito intervenuti con la società CP_3
, sottoscritti in data 7.5.2015 e in data 17 maggio 2017, senza puntualizzare i fatti
[...]
costitutivi del proprio credito, limitandosi a produrre nr 20 fatture elettroniche intestate all'Assessorato Territorio ed Ambiente Via Ugo la Malfa RM, e continuando a sostenere l'assenza di contestazioni e le ragioni sottese al preteso credito sin dall'atto di citazione, Part ovvero che essa ha agito” quale cessionaria del credito di cui alle predette fatture, per averle acquistate dalle società analiticamente indicate nel doc. 3 mediante atti di cessione aventi ad oggetto crediti esistenti e futuri redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificati all'Istituto “.
Ora, posto che parte attrice, come dalla stessa affermato , ha agito quale cessionaria del Part credito ed in forza dei contratti di cessione intervenuti tra la stessa e la società
, sotto tale ultimo aspetto, va rilevata l'inidoneità dei contratti di cessione Controparte_3
allegati quale fonte della pretesa creditoria azionata.
Come noto, in generale, il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto a fornire unicamente la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto.
In tema, poi , di cessione di credito spetta a colui che si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria l'onere puntuale di fornire la prova documentale , con documenti idonei, dell'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione.
Nel caso in esame, parte attrice ha allegato in atti , come sopra detto, due atti di cessione di credito sottoscritti con la società , uno in data 7.05.2015 e l'altro in data Controparte_3
17.5.2017
Orbene l'esame di entrambi i contratti , però, non consente di ritenere provato che il credito preteso con le fatture prodotte risultano oggetto delle specifiche cessioni intervenute. Part In particolare dall'esame dell'atto di cessione di credito intervenuto tra e CP_3
e sottoscritto in data 7 maggio 2015, la cessione ha riguardato : (a) i crediti descritti in
[...]
allegato mediante indicazione delle relative fatture (i “crediti esistenti”) nonché (b) i crediti futuri che sorgeranno da: contratti /ordini fornitura già perfezionati;
contratti/ordini di fornitura da perfezionarsi nei 24 mesi dalla sottoscrizione della presente (i” crediti futuri” e, unitamente ai crediti esistenti,
pagina 5 di 7 i”Crediti”) e che 8. La cessione di cui al presente atto concerne esclusivamente i Crediti indicati in allegato.
Ora tra le innumerevoli fatture dettagliatamente descritte nell'elenco allegato al predetto atto di cessione non si rinvengono quelle indicate dall'attrice nell'elenco doc.3 , allegato in atto di citazione.
Con riferimento, poi, all'ulteriore atto di cessione sottoscritto in data 17 maggio 2017 , avente ad oggetto , come quello precedente, la cessione di “crediti esistenti” e “crediti futuri”, nel predetto contratto non soltanto non risulta allegato l'elenco con gli estremi delle relative fatture cedute, seppure nel medesimo contratto le parti danno atto , che la “ La cessione ha ad oggetto: i crediti esistenti sotto identificati mediante indicazione degli estremi delle relative fatture;
i crediti che sorgeranno per l'esecuzione di contratti/ordini gia' perfezionati;
i crediti che sorgeranno da contratti/ordini di fornitura da perfezionarsi nei 24 mesi dalla sottoscrizione della presente, il tutto come di seguito indicato”; ma ancor di più, nel predetto atto viene indicato quale debitore ceduto :Debitore: 159899
- PZZA OTTAVIO ZIINO 24 -90145 - ER (PA) , ovvero un soggetto Controparte_4 non coincidente con le fatture elettroniche allegate, tutte indirizzate a
[...]
Dati della sede Indirizzo: VIA UGO LA MALFA Controparte_5
CAP: 90135Comune: RM .
Da tale divergenza , è possibile ritenere che la prestazione di cui alle fatture allegate è stata eseguita in favore di diverso debitore ed in luogo diverso, rispetto al debitore indicato nella cessione.
Ne consegue che i predetti documenti allegati ( nella specie gli atti di cessione , quale fonte negoziale del credito) non consentono di porre in diretta correlazione i crediti ceduti azionati con le fatture e le note di credito di cui agli allegati prodotti.
Ebbene, a fronte della riscontrata carenza probatoria, in ordine ai fatti costitutivi del credito in esame, contestata dalla convenuta in maniera puntuale fin dalla comparsa di costituzione e risposta , l'applicazione dell'art. 115 c.p.c. invocata dall'attrice si risolve in una difesa generica e di stile, volta ad invertire l'onere probatorio.
Infatti, come ripetutamente evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova relativo ai fatti costitutivi del diritto per cui si agisce grava sull'attore, laddove l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla pagina 6 di 7 controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha provato l'esistenza dei fatti costitutivi
(Cass. civ. n. 13390/2007).
In definitiva, per tutti i motivi espositi, la domanda principale risulta infondata e va rigettata.
La domanda di ingiustificato arricchimento, formulata in via subordinata dalla
[...]
, deve essere dichiarata inammissibile atteso che l'art. 2042 c.c. dispone Parte_2
che “L'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito”.
Nel caso in esame l'attrice ha esercitato un'azione contrattuale quale cessionaria del credito – rigettata in quanto infondata – pertanto difetta il presupposto della residualità.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con valori medi , tenuto conto della minima attività processuale svolta da parte convenuta, sostanziatasi nella propria costituzione in giudizio.
Così deciso in RM all'udienza odierna del 10 marzo 2025
IL G.O.T. Dott. Giuseppina Notonica
pagina 7 di 7