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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/04/2025, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13982/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13982/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PINOTTI Parte_1 C.F._1
MARCO, elettivamente domiciliato in VIA LUIGI SANI, 9 42121 REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv. PINOTTI MARCO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SESTA Controparte_1 C.F._2 MICHELE e dell'avv. DE BELLIS BENEDETTA ( ) VIA DE' POETI 1/7 C.F._3
40124 BOLOGNA;
elettivamente domiciliata in V. D. PO. N. 1/7 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. SESTA MICHELE
CONVENUTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUGGINI BARBARA, CP_2 C.F._4 elettivamente domiciliato in VIA DE' POETI 1/7 40124 BOLOGNA presso il difensore avv.
RUGGINI BARBARA
TERZO INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come dai rispettivi atti di costituzione in giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso 2.10.2024 adiva questo tribunale ai sensi degli artt.250, 4° co. e 254 Parte_1
c.c. (così l'intestazione del ricorso introduttivo) per ottenere, con sentenza, l'autorizzazione al riconoscimento di (nato il [...]) figlio naturale di . Persona_1 Controparte_1
Dal ricorso pagina 1 di 4 Dal 16.12.2008 il prof. è stato affettivamente legato alla sig.ra Parte_1 Controparte_1 in una relazione extraconiugale, essendo la stessa all'epoca, come lo è oggi, coniugata con il sig. CP_2
(nato a [...] il [...]). Tale relazione è stata pacificamente confermata dalla sig.ra
[...] all'udienza del 30.11.2015 nell'ambito del procedimento n.4190/15 RGV – Tribunale di Bologna, CP_1
a seguito dell'azione promossa dall'odierno ricorrente ex art.244, 4° co. c.c.
Dalla relazione, il giorno 16.5.2012, è nato la cui paternità non naturale è stata Persona_1 attribuita, in via presuntiva, come per legge (art.231 c.c.), al marito della Prof. CP_1 CP_2
Al primo mese di gravidanza il legame affettivo tra il ricorrente e la sig.ra è venuto meno per CP_1 volontà della seconda, che ha sottaciuto al partner il suo stato di gravidanza.
Il giorno 3.4.2015 il ricorrente è venuto a conoscenza della nascita del figlio naturale Persona_1 nato circa tre anni prima, la cui esistenza in vita era stata assolutamente celata dalla malgrado la CP_1 relazione extraconiugale fosse stata ripresa, per volontà della pochi mesi dopo il parto. CP_1
In data 24.7.2015, e quindi dopo soli tre mesi che era venuto a conoscenza della nascita del figlio della il Prof. depositava presso la Procura della Repubblica di Bologna un ricorso teso alla CP_1 Parte_1 nomina di un curatore speciale, onde vedere disconosciuta la paternità presunta del sig. e CP_2 al fine di accertare la sua paternità naturale di Persona_1
In data 8.7.2016 il Tribunale rigettava la richiesta del Prof. (si veda allegato n.2), motivando, Parte_1 tra le altre, che la paternità naturale non poggiava su basi sicure, pur avendo il ricorrente condiviso con la le date fertili per un rapporto procreativo. CP_1
Sempre secondo la prospettazione dell'attore, rispetto al precedente ricorso del 2015, sussisterebbero, oggi, elementi di novità sopravvenuti, rappresentati dalla documentazione fotografica che si dimette in copia che ritrae ed il ricorrente pressappoco alla stessa età (12 – 13 Persona_1 anni). Nelle fotografie che si allegano emerge in modo palese una notevole somiglianza tra ed Per_1 il Prof. Parte_1
Si è costituita in giudizio contestando decisamente la domanda del ricorrente, con Controparte_1 propria comparsa 24.1.2025.
È, altresì, intervenuto (ai sensi dell'art.473-bis. 20 c.p.c.) , marito di CP_2 Controparte_1
(e padre di ), con comparsa 24.1.2025 – di contenuto del tutto analogo a quello della Persona_1 moglie.
Dalla comparsa di costituzione CP_1
La convenuta contesta del tutto quanto sostenuto dall'attore in merito alle dichiarazioni che la CP_1 avrebbe reso e di cui al verbale dell'udienza del 30.11.2015 (nell'ambito del procedimento n.4190/2015
RVG Tribunale di Bologna) secondo cui – stando alle asserzioni di controparte - emergerebbero chiari indizi, tali da far ritenere che possa essere realmente figlio del Sul punto specifico, Per_1 Parte_1 infatti, sostiene la difesa che quest'ultima ebbe a riferire di non avere mai voluto un figlio dal CP_1
Parte_1
Con particolare riguardo al merito della domanda, rileva che l'art.250, 4° co. c.c. invocato dall'attore, non è applicabile al caso in esame, per il semplice fatto che è nato in [...] Persona_1 matrimonio tra la madre ed il padre come tale è figlio matrimoniale Controparte_1 CP_2 di quest'ultimo in virtù del combinato disposto degli artt.29-30 DPR 296/2000 e artt. 231 e ss. c.c., come risultante dall'atto di nascita (allegato sub doc. 1). La norma invocata da controparte si riferisce, invece, ai figli nati fuori dal matrimonio. pagina 2 di 4 Alla prima udienza, presenti le parti personalmente, la causa era discussa dai procuratori delle stesse e trattenuta in decisione.
Ai fini della migliore ricostruzione della intera vicenda, anche con riguardo a precedenti iniziative giudiziarie del – anche senza che ciò abbia rilevanza determinante ai fini della presente Parte_1 decisione – giova ricordare alcuni momenti.
Già nel luglio 2015 presentava istanza alla locale Procura delle Repubblica per sollecitare la Parte_1 nomina di un curatore speciale che, nell'interesse del minore, esercitasse l'azione di disconoscimento della paternità di (ai sensi dell'art.244, 6° ultima parte co. c.c.). CP_2
A seguito del conseguente ricorso del P.M. del 9.9.2015, prese le mosse il procedimento n.4190/2015
RVG Tribunale di Bologna, nel quale si costituì la ed intervenne volontariamente suo marito CP_1
contestando la ricostruzione dei fatti offerta dall'attuale attore ed opponendosi alla CP_2 nomina del curatore speciale perché contraria all'interesse del minore.
All'esito dell'audizione delle parti ( e , il giudice (nella persona della Presidente), con Parte_1 CP_1 decreto n.7181/2016, respingeva la richiesta di nomina di un curatore speciale (doc. n.2).
Nel merito, il giudice motivava il provvedimento con la contrarietà all'interesse del minore dell'esperimento dell'azione di disconoscimento della paternità. Ciò in quanto il minore aveva nella sua famiglia un ideale habitat di relazioni affettive del tutto idonee al suo sviluppo - veniva definito
“amatissimo” (cfr. p. 2 decreto cit.).
Successivamente, nel luglio 2017, sporgeva querela nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 di suo marito in relazione al delitto di alterazione di stato mediante false certificazioni, attestazioni e altre falsità (art. 567 c.p.).
Il P.M. - il 26.10.2017 – chiedeva l'archiviazione del conseguente procedimento penale per
“infondatezza della notizia di reato” (doc.3), condividendo le considerazioni del giudice civile all'esito del procedimento per la nomina di un curatore speciale.
Con successiva ordinanza del 14.12.2018 – pronunciata a seguito di opposizione del Parte_1
(peraltro dichiarata dal g.i.p. inammissibile) alla richiesta di archiviazione del P.M. - il G.I.P. facendo proprie le argomentazioni del P.M., disponeva l'archiviazione del procedimento (quanto meno sotto l'aspetto dell'insussistenza dell'elemento psicologico del reato).
Venendo al merito della domanda avanzata da , osserva il Collegio che le eccezioni Parte_1 preliminari sollevate dalle parti convenuta ed intervenuta, sono fondate.
è nato il [...] in [...] matrimonio tra e Persona_1 CP_2 Controparte_1
Si premette che, ai sensi dell'art.253 c.c., non è ammesso, in nessun caso, il riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trova.
Il tenore tranciante del dispositivo della norma in esame delinea l'unico odierno limite al riconoscimento, ossia il contrasto di stati.
Nella fattispecie in esame non è applicabile la norma dell'art.250 c.c., in quanto è nato in Per_1 costanza di matrimonio.
Allora, l'azione di disconoscimento della paternità potrebbe essere esercitata solo nei termini dell'art.243 bis c.c. che, al primo comma recita:
pagina 3 di 4 L'azione di disconoscimento di paternità del figlio nato nel matrimonio può essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo.
In teoria, solo dopo l'accoglimento di una simile domanda, si sarebbe potuto promuovere il procedimento ex art.243 bis c.c. – comunque precluso all'odierno attore (non avendone i presupposti soggettivi).
In ultimo, l'art.244, 4° co. c.c. prevede un termine di prescrizione dell'azione: cinque anni dalla nascita
(termine ampliamente maturato). Solo per il figlio l'azione è imprescrittibile.
In ogni caso, si ribadisce, non è percorribile la domanda ex art.250 c.c., in quanto è figlio nato Per_1 in costanza di matrimonio dei suoi genitori.
La condanna alle spese di lite – nella misura liquidata in dispositivo – segue la soccombenza. La liquidazione è stata effettuata secondo i seguenti parametri: giudizio di cognizione dinanzi al tribunale scaglione: indeterminabile - complessità bassa, valore medio per le fasi studio e introduttiva, minima per quella di discussione.
Le ragioni poste a base della presente decisione e tutte le precedenti iniziative giudiziarie da parte dell'attore, nel corso degli anni, conducono a ritenere l'azione “temeraria” (ai sensi dell'art.96 c.p.c.).
Gli esiti (tutti negativi) delle precedenti iniziative giudiziarie, così come l'inammissibilità della domanda (neppure da potersi valutare nel merito), sono elementi che, congruamente (e doverosamente) valutati prima di dare vita al procedimento odierno – che ha costretto (quanto meno) la ma CP_1 comprensibilmente anche il marito e padre di ) alla costituzione in giudizio – avrebbero Per_1 agevolmente indotto l'attore ad astenersi dal proporre un simile ricorso.
Il Collegio ritiene equamente determinato il danno liquidabile, in favore di convenuta ed intervenuto, nella misura di €.500,00 ciascuna.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dichiara inammissibile il ricorso di;
Parte_1 condanna l'attore al pagamento delle spese processuali nei confronti della convenuta e dell'intervenuto, che si liquidano, per ciascuno di essi, in complessivi €.4.358,00 oltre accessori come per legge;
condanna l'attore al risarcimento del danno (ex art.96 c.p.c.), nei confronti della convenuta e dell'intervenuto, che si liquidano, per ciascuno di essi, in €.500,00.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 12.3.2025
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13982/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PINOTTI Parte_1 C.F._1
MARCO, elettivamente domiciliato in VIA LUIGI SANI, 9 42121 REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv. PINOTTI MARCO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SESTA Controparte_1 C.F._2 MICHELE e dell'avv. DE BELLIS BENEDETTA ( ) VIA DE' POETI 1/7 C.F._3
40124 BOLOGNA;
elettivamente domiciliata in V. D. PO. N. 1/7 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. SESTA MICHELE
CONVENUTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUGGINI BARBARA, CP_2 C.F._4 elettivamente domiciliato in VIA DE' POETI 1/7 40124 BOLOGNA presso il difensore avv.
RUGGINI BARBARA
TERZO INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come dai rispettivi atti di costituzione in giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso 2.10.2024 adiva questo tribunale ai sensi degli artt.250, 4° co. e 254 Parte_1
c.c. (così l'intestazione del ricorso introduttivo) per ottenere, con sentenza, l'autorizzazione al riconoscimento di (nato il [...]) figlio naturale di . Persona_1 Controparte_1
Dal ricorso pagina 1 di 4 Dal 16.12.2008 il prof. è stato affettivamente legato alla sig.ra Parte_1 Controparte_1 in una relazione extraconiugale, essendo la stessa all'epoca, come lo è oggi, coniugata con il sig. CP_2
(nato a [...] il [...]). Tale relazione è stata pacificamente confermata dalla sig.ra
[...] all'udienza del 30.11.2015 nell'ambito del procedimento n.4190/15 RGV – Tribunale di Bologna, CP_1
a seguito dell'azione promossa dall'odierno ricorrente ex art.244, 4° co. c.c.
Dalla relazione, il giorno 16.5.2012, è nato la cui paternità non naturale è stata Persona_1 attribuita, in via presuntiva, come per legge (art.231 c.c.), al marito della Prof. CP_1 CP_2
Al primo mese di gravidanza il legame affettivo tra il ricorrente e la sig.ra è venuto meno per CP_1 volontà della seconda, che ha sottaciuto al partner il suo stato di gravidanza.
Il giorno 3.4.2015 il ricorrente è venuto a conoscenza della nascita del figlio naturale Persona_1 nato circa tre anni prima, la cui esistenza in vita era stata assolutamente celata dalla malgrado la CP_1 relazione extraconiugale fosse stata ripresa, per volontà della pochi mesi dopo il parto. CP_1
In data 24.7.2015, e quindi dopo soli tre mesi che era venuto a conoscenza della nascita del figlio della il Prof. depositava presso la Procura della Repubblica di Bologna un ricorso teso alla CP_1 Parte_1 nomina di un curatore speciale, onde vedere disconosciuta la paternità presunta del sig. e CP_2 al fine di accertare la sua paternità naturale di Persona_1
In data 8.7.2016 il Tribunale rigettava la richiesta del Prof. (si veda allegato n.2), motivando, Parte_1 tra le altre, che la paternità naturale non poggiava su basi sicure, pur avendo il ricorrente condiviso con la le date fertili per un rapporto procreativo. CP_1
Sempre secondo la prospettazione dell'attore, rispetto al precedente ricorso del 2015, sussisterebbero, oggi, elementi di novità sopravvenuti, rappresentati dalla documentazione fotografica che si dimette in copia che ritrae ed il ricorrente pressappoco alla stessa età (12 – 13 Persona_1 anni). Nelle fotografie che si allegano emerge in modo palese una notevole somiglianza tra ed Per_1 il Prof. Parte_1
Si è costituita in giudizio contestando decisamente la domanda del ricorrente, con Controparte_1 propria comparsa 24.1.2025.
È, altresì, intervenuto (ai sensi dell'art.473-bis. 20 c.p.c.) , marito di CP_2 Controparte_1
(e padre di ), con comparsa 24.1.2025 – di contenuto del tutto analogo a quello della Persona_1 moglie.
Dalla comparsa di costituzione CP_1
La convenuta contesta del tutto quanto sostenuto dall'attore in merito alle dichiarazioni che la CP_1 avrebbe reso e di cui al verbale dell'udienza del 30.11.2015 (nell'ambito del procedimento n.4190/2015
RVG Tribunale di Bologna) secondo cui – stando alle asserzioni di controparte - emergerebbero chiari indizi, tali da far ritenere che possa essere realmente figlio del Sul punto specifico, Per_1 Parte_1 infatti, sostiene la difesa che quest'ultima ebbe a riferire di non avere mai voluto un figlio dal CP_1
Parte_1
Con particolare riguardo al merito della domanda, rileva che l'art.250, 4° co. c.c. invocato dall'attore, non è applicabile al caso in esame, per il semplice fatto che è nato in [...] Persona_1 matrimonio tra la madre ed il padre come tale è figlio matrimoniale Controparte_1 CP_2 di quest'ultimo in virtù del combinato disposto degli artt.29-30 DPR 296/2000 e artt. 231 e ss. c.c., come risultante dall'atto di nascita (allegato sub doc. 1). La norma invocata da controparte si riferisce, invece, ai figli nati fuori dal matrimonio. pagina 2 di 4 Alla prima udienza, presenti le parti personalmente, la causa era discussa dai procuratori delle stesse e trattenuta in decisione.
Ai fini della migliore ricostruzione della intera vicenda, anche con riguardo a precedenti iniziative giudiziarie del – anche senza che ciò abbia rilevanza determinante ai fini della presente Parte_1 decisione – giova ricordare alcuni momenti.
Già nel luglio 2015 presentava istanza alla locale Procura delle Repubblica per sollecitare la Parte_1 nomina di un curatore speciale che, nell'interesse del minore, esercitasse l'azione di disconoscimento della paternità di (ai sensi dell'art.244, 6° ultima parte co. c.c.). CP_2
A seguito del conseguente ricorso del P.M. del 9.9.2015, prese le mosse il procedimento n.4190/2015
RVG Tribunale di Bologna, nel quale si costituì la ed intervenne volontariamente suo marito CP_1
contestando la ricostruzione dei fatti offerta dall'attuale attore ed opponendosi alla CP_2 nomina del curatore speciale perché contraria all'interesse del minore.
All'esito dell'audizione delle parti ( e , il giudice (nella persona della Presidente), con Parte_1 CP_1 decreto n.7181/2016, respingeva la richiesta di nomina di un curatore speciale (doc. n.2).
Nel merito, il giudice motivava il provvedimento con la contrarietà all'interesse del minore dell'esperimento dell'azione di disconoscimento della paternità. Ciò in quanto il minore aveva nella sua famiglia un ideale habitat di relazioni affettive del tutto idonee al suo sviluppo - veniva definito
“amatissimo” (cfr. p. 2 decreto cit.).
Successivamente, nel luglio 2017, sporgeva querela nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 di suo marito in relazione al delitto di alterazione di stato mediante false certificazioni, attestazioni e altre falsità (art. 567 c.p.).
Il P.M. - il 26.10.2017 – chiedeva l'archiviazione del conseguente procedimento penale per
“infondatezza della notizia di reato” (doc.3), condividendo le considerazioni del giudice civile all'esito del procedimento per la nomina di un curatore speciale.
Con successiva ordinanza del 14.12.2018 – pronunciata a seguito di opposizione del Parte_1
(peraltro dichiarata dal g.i.p. inammissibile) alla richiesta di archiviazione del P.M. - il G.I.P. facendo proprie le argomentazioni del P.M., disponeva l'archiviazione del procedimento (quanto meno sotto l'aspetto dell'insussistenza dell'elemento psicologico del reato).
Venendo al merito della domanda avanzata da , osserva il Collegio che le eccezioni Parte_1 preliminari sollevate dalle parti convenuta ed intervenuta, sono fondate.
è nato il [...] in [...] matrimonio tra e Persona_1 CP_2 Controparte_1
Si premette che, ai sensi dell'art.253 c.c., non è ammesso, in nessun caso, il riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trova.
Il tenore tranciante del dispositivo della norma in esame delinea l'unico odierno limite al riconoscimento, ossia il contrasto di stati.
Nella fattispecie in esame non è applicabile la norma dell'art.250 c.c., in quanto è nato in Per_1 costanza di matrimonio.
Allora, l'azione di disconoscimento della paternità potrebbe essere esercitata solo nei termini dell'art.243 bis c.c. che, al primo comma recita:
pagina 3 di 4 L'azione di disconoscimento di paternità del figlio nato nel matrimonio può essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo.
In teoria, solo dopo l'accoglimento di una simile domanda, si sarebbe potuto promuovere il procedimento ex art.243 bis c.c. – comunque precluso all'odierno attore (non avendone i presupposti soggettivi).
In ultimo, l'art.244, 4° co. c.c. prevede un termine di prescrizione dell'azione: cinque anni dalla nascita
(termine ampliamente maturato). Solo per il figlio l'azione è imprescrittibile.
In ogni caso, si ribadisce, non è percorribile la domanda ex art.250 c.c., in quanto è figlio nato Per_1 in costanza di matrimonio dei suoi genitori.
La condanna alle spese di lite – nella misura liquidata in dispositivo – segue la soccombenza. La liquidazione è stata effettuata secondo i seguenti parametri: giudizio di cognizione dinanzi al tribunale scaglione: indeterminabile - complessità bassa, valore medio per le fasi studio e introduttiva, minima per quella di discussione.
Le ragioni poste a base della presente decisione e tutte le precedenti iniziative giudiziarie da parte dell'attore, nel corso degli anni, conducono a ritenere l'azione “temeraria” (ai sensi dell'art.96 c.p.c.).
Gli esiti (tutti negativi) delle precedenti iniziative giudiziarie, così come l'inammissibilità della domanda (neppure da potersi valutare nel merito), sono elementi che, congruamente (e doverosamente) valutati prima di dare vita al procedimento odierno – che ha costretto (quanto meno) la ma CP_1 comprensibilmente anche il marito e padre di ) alla costituzione in giudizio – avrebbero Per_1 agevolmente indotto l'attore ad astenersi dal proporre un simile ricorso.
Il Collegio ritiene equamente determinato il danno liquidabile, in favore di convenuta ed intervenuto, nella misura di €.500,00 ciascuna.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dichiara inammissibile il ricorso di;
Parte_1 condanna l'attore al pagamento delle spese processuali nei confronti della convenuta e dell'intervenuto, che si liquidano, per ciascuno di essi, in complessivi €.4.358,00 oltre accessori come per legge;
condanna l'attore al risarcimento del danno (ex art.96 c.p.c.), nei confronti della convenuta e dell'intervenuto, che si liquidano, per ciascuno di essi, in €.500,00.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 12.3.2025
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
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