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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/09/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 203/2020 R.G.
C O R T E D'A P P E L L O
di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
1) dott.ssa MORABITO PATRIZIA Presidente relatrice
2) dott.ssa CUSOLITO VIVIANA Consigliera
3) dott.ssa ACACIA IVANA Consigliera
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.203/2020 R.G., vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Vincenzo Laganà C.F._1
(C.F. , PEC ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2 Email_1 studio in Reggio Calabria, via Frate Tripodi n. 2.
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, (C.F. ) e la Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e Controparte_2 difeso, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria(C.F. , PEC P.IVA_2 ed elettivamente domiciliato presso gli uffici sitiinReggio Email_2
Calabria, via del Plebiscito n. 15. APPELLATO
, nato a [...] il [...],(C.F. . Controparte_3 C.F._3
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: Azione revocatoria ex art. 2901 c.c.Appello avverso la sentenza n.1272/2019 pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata in data 20.09.2019, non notificata, nel proc. RG n.1881/2016.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 04.05.2016 il conveniva in giudizio dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Reggio Calabria ed per sentir Controparte_3 Parte_1 dichiarare, in accoglimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., l'inefficacia nei propri confronti del trasferimento da parte del in favore della della propria quota di proprietà (pari al CP_3 Pt_1
50%) dell'immobile sito in Reggio Calabria via Zona Industriale n. 56, con annessa cantina, identificato in Catasto Fabbricati al foglio 18 sez. Urbana RC p.lla 511, subb. 14 e 12, oggetto dell'accordo di separazione del 13.12.2010 omologato dal Tribunale di Reggio Calabria con decreto del 13.05.2011e rettificato con provvedimento del 17.07.2012. A sostegno dell'azione il esponeva che tale trasferimento avrebbe pregiudicato il credito CP_1 erariale derivante da una sentenza di condanna della Corte dei Conti nei confronti del , per i CP_3 seguenti motivi:
• era debitore del per la somma di € 2.358.400,00 in Controparte_3 Controparte_1 forza della sentenza n. 255/2010 depositata il 27.4.2010 resa dalla Corte dei Conti - sezione giurisdizionale per la Regione Calabria - passata in giudicato per effetto della sentenza resa dalla Corte dei Conti Sezione giurisdizionale centrale d'appello n. 1288 dell'11.12.2014.
• L'accordo di separazione consensuale, con cui aveva trasferito la quota di proprietà CP_3 dell'immobile alla moglie, era ritenuto pregiudizievole per il suddetto credito erariale.
• L'atto dispositivo era stato compiuto dal con la consapevolezza di arrecare pregiudizio CP_3 al credito erariale di cui sopra,così come la era a conoscenza della situazione debitoria del Pt_1 marito.
Si costituivano e ,i quali contestavano la Controparte_3 Parte_1 fondatezza della domanda del , sostenendo che il trasferimento immobiliare era un atto a CP_1 titolo oneroso, in quanto effettuato in esecuzione degli accordi patrimoniali della separazione consensuale. , inoltre, affermava di non essere a conoscenza del debito del marito al momento Pt_1 del trasferimento, poiché i coniugi erano separati di fatto da molti anni.
Il Tribunale di Reggio Calabria con sentenza n.1272/2019, pubblicata il 20.09.2019, oggi appellata, accoglieva la domanda dichiarando inefficace nei confronti del e della CP_1 CP_2 di Reggio Calabria il trasferimento immobiliare contenuto nell'accordo di separazione consensuale. Nel motivare la decisione il giudice di prime cure evidenziava i seguenti punti: 1. Preesistenza del debito: era debitore del di una somma CP_3 Controparte_1 ingente, derivante da una sentenza di condanna della Corte dei Conti, antecedente all'accordo di separazione.
2. Natura gratuita dell'atto: il trasferimento immobiliare veniva ritenuto atto a titolo gratuito, non essendone stata provata la funzione solutorio-compensativa. La non Pt_1 aveva fornito prove sufficienti per dimostrare il diritto all'assegno di mantenimento e la disparità economica tra i coniugi.
3. Consapevolezza del pregiudizio: la consapevolezza del pregiudizio arrecato al credito erariale non è necessaria per gli atti a titolo gratuito. Inoltre, il Tribunale rilevavache,pur non
2 essendo la a conoscenza del debito del marito, ciò non influiva sulla qualificazione Pt_1 dell'atto come gratuito.
4. Pregiudizio alle ragioni creditorie: il trasferimento immobiliare aveva reso il patrimonio del incapiente, pregiudicando il soddisfacimento del credito erariale. CP_3
Con atto di citazione in appello depositato il 30.03.2020, debitamente notificato, Parte_1
impugnava la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1272/2019, per i seguenti
[...] motivi:
1. Erronea qualificazione dell'atto come gratuito:
Il Tribunale ha ritenuto che l'accordo di separazione fosse a titolo gratuito, mentre l'atto era evidentemente oneroso, essendo stato stipulato per sistemare i reciproci rapporti patrimoniali, inclusa la rinuncia all'assegno di mantenimento da parte della . Pt_1
2. Mancanza di prova della gratuità dell'atto:
Il Tribunale ha richiesto la prova del diritto all'assegno di mantenimento e della sua entità, nonostante la natura consensuale della separazione e l'omologazione dell'accordo da parte del Tribunale. La testimonianza della figlia, che affermava che il padre non aveva mai contribuito al mantenimento della famiglia, confermava la natura onerosa dell'accordo.
3. Contraddittorietà della motivazione:
La motivazione del Tribunale era contraddittoria nel punto in cui richiama la testimonianza della figlia, che conferma la cessione della quota di immobile in luogo dell'assegno di mantenimento.
4. Errata valutazione della consapevolezza del terzo:
non era a conoscenza del debito del marito verso l'Erario, e l'accordo di separazione era Pt_1 stato stipulato per regolare i reciproci rapporti patrimoniali.
5. Errata interpretazione della natura dell'accordo:
L'accordo di separazione ha una natura solutorio-compensativa e non può essere considerato un atto di liberalità.
Concludeva chiedendo di:
• Annullare i capi della sentenza impugnati.
• Riformare la sentenza n. 1272/2019, rigettando la domanda di revocatoria avanzata dal e dalla . Controparte_1 Controparte_2
• Condannare le parti appellate al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
In data 05.01.2021 si costituiva in appello il eccependo l'inammissibilità Controparte_1
e l'infondatezza del gravame fatto valere dalla argomentando le proprie Parte_1 difese nel modo seguente:
3 1. Preesistenza del debito: è debitore del della Controparte_3 Controparte_1 somma di € 2.358.400,00, oltre interessi legali e spese del giudizio, in forza della sentenza n. 255/2010 della Corte dei Conti, passata in giudicato. Il trasferimento immobiliare era successivo a tale sentenza e pregiudica il credito erariale, rendendo il patrimonio del CP_3 incapiente.
2. Consapevolezza del pregiudizio: il Ministero sostiene che il era consapevole CP_3 del pregiudizio arrecato al credito erariale al momento del trasferimento, essendo già stato destinatario della sentenza di condanna della Corte dei Conti.
3. Natura gratuita dell'atto: il Ministero argomenta che il trasferimento della quota di comproprietà immobiliare nell'ambito dell'accordo di separazione consensuale va qualificato come atto a titolo gratuito. non aveva fornito prove sufficienti per dimostrare che Pt_1
l'atto avesse una funzione solutorio-compensativa sul piano patrimoniale del rapporto di convivenza matrimoniale.
4. Assenza di prove di disparità economica: l'appellante non aveva prodotto alcuna prova in ordine alla sproporzione dei rispettivi redditi dei coniugi e all'insufficienza di redditi propri, elementi necessari per qualificare il trasferimento immobiliare come solutorio dell'obbligo di mantenimento.
5. Conoscenza della vicenda giudiziaria: il sosteneva che la era a CP_1 Pt_1 conoscenza della vicenda giudiziaria che aveva coinvolto il marito e del pregiudizio arrecato al credito erariale conseguente all'atto dispositivo.
Concludeva chiedendo di:
- dichiarare l'appello inammissibile o infondato con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese.
non si presentava nel giudizio di appello rimanendo contumace, e tale era Controparte_3 dichiarato con ordinanza del 28.6.2024 .
L' appellante, con le note di trattazione scritta regolarmente depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc precisava le proprie conclusioni come segue: annullare i capi della sentenza (punti nn 1 e 2 sopra indicati) che con il presente atto sono espressamente impugnati e, in accoglimento dei motivi dell'impugnazione, riformare la sentenza n. 1272/2019 sostituendo nel dispositivo la seguente decisione: “rigetta la domanda di revocatoria avanzata dal e dalla con ogni conseguente Controparte_1 Controparte_2 statuizione, autorizzando sin da ora, la parte interessata a procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale presso la competente Conservatoria dei RR.II., con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo. Con condanna al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa del doppio grado di giudizio.>>>.
Il con le proprie note precisava le conclusioni chiedendo CP_1 adita, contrariis reiectis, ritenere e dichiarare l'appello ex adverso proposto inammissibile in quanto manifestamente infondato, ovvero infondato e per l'effetto rigettarlo, confermando la sentenza impugnata. Con vittoria di spese”.>>>
4 A scioglimento della riserva, con ordinanza del 10.03.2025 la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
MOTIVAZIONE della decisione
La controversia ha ad oggetto la declaratoria d'ineffcacia relativa di un atto di trasferimento immobiliare effettuato in favore della appellante , in esecuzione di un accordo di CP_3 Pt_1 separazione consensuale successivamente omologato dal Tribunale di Reggio Calabria.
L'atto dispositivo è stato compiuto in costanza di una rilevante esposizione debitoria del nei CP_3 confronti del accertata con sentenza . Controparte_1
Ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'azione revocatoria ordinaria è esperibile nei confronti degli atti dispositivi compiuti dal debitore in pregiudizio delle ragioni creditorie, anche qualora tali atti siano intervenuti nell'ambito di un procedimento di separazione personale dei coniugi e siano stati oggetto di omologazione giudiziale.
La Corte di Cassazione, con orientamento ormai consolidato (Cass. civ., sez. III, 4 marzo 2022, n. 7178; Cass. civ., sez. III, 7 ottobre 2024, n. 26127), ha affermato che l'accordo di separazione, pur se omologato, mantiene natura negoziale e non è sottratto al sindacato revocatorio, atteso che l'omologazione giudiziale rileva come semplice condizione di efficacia dell'accordo e non lo trasforma in un atto giurisdizionale.
In particolare, è stato chiarito che il trasferimento immobiliare disposto da un coniuge in favore dell'altro o della prole, in esecuzione di patti separativi, è soggetto a revocatoria ove non si inserisca in una sistemazione solutorio-compensativa dei rapporti patrimoniali maturati nel corso della convivenza matrimoniale, ma costituisca espressione di una libera determinazione negoziale assunta in costanza di esposizione debitoria. In tal caso, l'atto dispositivo non può essere ricondotto alla previsione dell'art. 2901, comma 3, c.c., in quanto non espressione di un obbligo legale immediatamente coercibile, bensì di un impegno contrattuale suscettibile di pregiudicare i diritti dei terzi creditori.
Ne consegue la piena ammissibilità dell'actio pauliana, anche successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la quale ha efficacia meramente dichiarativa e non incide sulla natura privatistica dell'accordo sottostante.
Il Collegio, aderendo alla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. le già citate pronunce Cass. civ., sez. II, 4 marzo 2022, n. 7178; Cass. civ., sez. I, 19 settembre 2024, n. 26127)ritiene che l'accordo di separazione, nel caso di specie, mantenga la sua natura negoziale nonostante l'avvenuta omologazione, che rileva come mera condizione di efficacia.
Sempre in ordine alla fattispecie in esame il trasferimento immobiliare de quo non si inserisce in una sistemazione solutorio-compensativa complessiva dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, ma costituisce espressione di una libera determinazione negoziale, assunta in costanza del debito nei confronti del . Si tratta quindi di una ipotesi riconducibile a quella oggetto della pronuncia CP_1 in cui la Cassazione afferma: “L'atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale, trasferisca all'altro il diritto di proprietà (ovvero costituisca diritti reali minori) su un immobile è suscettibile di azione revocatoria ordinaria, non trovando tale
5 azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto (cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione) né nella circostanza che l'atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti” (ordinanza n. 7178 del 4 marzo 2022).
Nella specie, gli argomento dell'appellante non scalfiscono la coerente e logica motivazione del Tribunale, che ha osservato che la prova della onerosità dell'atto di cessione della quota dell'immobile passasse dalla prova della esistenza di un obbligo di mantenimento del in CP_3 favore della , prova pur non necessaria in sede di accordo consensuale, avrebbe dovuto Pt_1 essere fornita tempestivamente nel presente processo.
Invece non solo non è stato fornito alcun elemento documentale che dimostrasse l'esistenza di un obbligo di mantenimento del in favore della moglie separata, ma plurimi elementi depongono CP_3 in senso contrario.
L'accordo era intervenuto solo nel 2011, mentre la separazione sarebbe stata assai risalente addirittura agli anni '90; e in così considerevole lasso di tempo il marito non avrebbe versato mantenimento, come dichiarato dalla figlia della coppia in sede di audizione testimoniale . Appare quindi certamente sospetto che solo dopo molto tempo e solo dopo la sentenza di condanna della Corte dei Conti , abbia inteso onorare un debito della cui effettiva esistenza però in questa CP_3 sede non fornisce alcun elemento
Inoltre vi sono argomenti contraddittori spesi dalle parti: l'obbligo di mantenimento sorge per la sperequazione e differenza del tenore di vita dovuto alla migliore posizione economica di una delle parti, che per questo, dopo la separazione, è tenuta alla contribuzione.
Appare quindi poco congruo con la condizione di inferiorità reddituale ed economica dichiarata dalla (che avrebbe giustificato l'insorgenza del diritto al mantenimento) , l'argomento Pt_1 difensivo della stessa parte, ribadito nell'atto di appello, che afferma di essere stata in realtà l'acquirente per intero dell'immobile; acquisto del bene che avrebbe richiesto disponibilità economiche consistenti in capo alla , che mal si conciliano con il diritto al mantenimento, Pt_1 soprattutto in difetto di ogni allegazione specifica e di ogni prova della consistenza patrimoniale dei coniugi e del tenore di vita in epoca antecedente alla separazione.
L'assenza di prova che la cessione della quota fosse un atto dovuto e fosse una modalità di ottemperare ad un debito, e l'assenza di prova del debito , impone di ritenere che sia stato un atto di liberalità, quindi a titolo gratuito, come condivisibilmente affermato dal Tribunale, le cui argomentazioni non sono state inficiate dall'impugnazione . Cfr Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 17908 del 04/07/2019 “Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 2901 c.c., per stabilire se il trasferimento immobiliare posto in essere da un coniuge in favore dell'altro in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale costituisca atto solutorio dell'obbligo di mantenimento, assume rilevanza la disparità economica tra i coniugi, la quale deve essere dedotta non solo dalla valutazione dei redditi, ma da ogni altro elemento di carattere economico, o suscettibile di apprezzamento economico, idoneo ad incidere sulle condizioni delle parti. (In
6 applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva qualificato come oneroso l'atto con il quale il marito, nell'ambito della separazione consensuale, aveva trasferito la propria quota di comproprietà sull'immobile adibito a casa coniugale alla moglie, senza, tuttavia, verificare se quest'ultima avesse titolo per il mantenimento e senza tenere conto di quale sarebbe stata la situazione patrimoniale del marito all'esito della separazione, considerato che la moglie aveva già percepito la metà dei risparmi comuni, dei titoli azionari ed obbligazionari acquistati da entrambi i coniugi durante il matrimonio e risultava già comproprietaria dell'altra quota dell'immobile adibito a residenza familiare).”
Ciò esonera il beneficiario dal dover dimostrare l'accordo in frode ai creditori della appellante, elemento richiesto dall'art 2901 cc solo per poter dichiarare l'inefficacia degli atti dispositivi a titolo oneroso a favore di terzi
E' sufficiente che la beneficiaria dell'atto dispositivo abbia avuto la mera consapevolezza del pregiudizio che l'atto poteva creare ai creditori del – Cass Sez. 2, Sentenza n. 12045 del CP_3
17/05/2010 “L'azione revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, il quale ha comunque acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio e, quindi, ben può vedere il proprio interesse posposto a quello del creditore.”
Le contraddizioni delle difese, il lungo tempo trascorso in separazione senza contribuzioni del alla fino all'accordo di separazione, l'intervento di tale accordo così CP_3 Pt_1 economicamente rilevante in assenza di elementi che consentano di apprezzare la effettiva tenutezza del disponente e neppure l'entità di obblighi di contribuzione;
l'intervento di tale accordo consensuale proprio a ridosso della rilevante condanna ad una rilevantissima somma ad opera del giudice contabile, impongono di escludere che la odierna appellante potesse non essere consapevole del pregiudizio che l'atto di disposizione recava alle ragioni dei creditori del coniuge separato , pur se dalla separazione di fatto era decorso un consistente lasso di tempo (ed anzi proprio per questo).
Quindi, prendendo in esame i singoli motivi di gravame può ribadirsi ed aggiungersi che:
1. E' condivisibile la qualificazione dell'atto come gratuito, dato che non risulta provata l'esistenza di un obbligo giuridicamente coercibile alla cui soddisfazione l'atto dispositivo fosse preordinato. La mera rinuncia all'assegno di mantenimento, in assenza di accertamento giudiziale o di elementi oggettivi che ne attestino l'effettiva spettanza e quantificazione, non sarebbe sufficiente a conferire all'atto natura onerosa;
2. Non è fondata la asserita mancanza di prova della gratuità: va rilevato che, in tema di azione revocatoria, incombe sul debitore l'onere di dimostrare l'onerosità dell'atto e la sua idoneità a soddisfare obbligazioni preesistenti. La testimonianza della figlia, richiamata dall'appellante non è idonea a dimostrare l'esistenza di un obbligo legale di mantenimento in capo al coniuge disponente, né la sua entità, né tantomeno la proporzionalità del trasferimento rispetto a tale obbligo;
3. Con riferimento alla consapevolezza del terzo (appellante), l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c. consiste nella mera consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori, non necessariamente nella conoscenza di un debito specifico, né di un vero e proprio accordo. Nel caso in esame, anche senza che la beneficiaria della cessione avesse
7 esatta contezza delle vicende giudiziarie del disponente, la mera attribuzione della metà di un immobile di consistente valore in assenza di corrispettivo rendono del tutto evidente il pregiudizio ai creditori arrecato dal trasferimento. L'esistenza del rapporto familiare – nonostante la separazione – e dei figli in comune colorano ulteriormente la condotta della
, che pur dopo una separazione risalente ha partecipato alla stipula della separazione Pt_1 consensuale con tale consistente attribuzione, in assenza di prove del'esistenza dei presupposti
4. Non vi è alcuna contraddittorietà della motivazione: il Tribunale ha correttamente valorizzato la testimonianza della figlia non come prova dell'onerosità dell'atto, bensì come prova della inesistenza di una contribuzione familiare conferma della volontà del padre di sottrarre beni alla garanzia patrimoniale dei creditori;
5. appare quindi ragionevolmente presumibile – secondo presunzioni semplici - la consapevolezza del terzo (appellante) del pregiudizio delle ragioni dei creditori proprio per l'oggettivo impoverimento del debitore , stante la gratuità dell'atto di disposizione, ai sensi dell'art 2901 cc .
Nessuno degli argomenti dell'appellante riesce a scalfire la solidità degli argomenti dell'impugnata sentenza, che deve essere interamente confermata
Il rigetto dell'appello comporta la condanna dell'appellante alle spese del presente grado.
Il valore della causa cui rapportare il calcolo ai sensi del DM 147/2022 non può ritenersi indeterminabile, per come dichiarato dall'appellante, poiché è noto che “Il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa” (Cass Sez. 3 - , Ordinanza n. 3697 del 13/02/2020 , già in tal senso Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10089 del 09/05/2014)
A ciò si aggiungono i limiti alla possibilità attribuire un valore indeterminabile alle cause il cui valore emerge invece dagli atti: cfr Cass. civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 10/06/2025) 23/07/2025, n. 20805, che ha stabilito <<< In una causa relativa a somma di denaro (nella specie, a titolo di risarcimento di danni), qualora la domanda attrice, che contempli la richiesta di pagamento di un determinato importo, contenga anche la generica istanza "ovvero nel diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa, e/o comunque nel diverso importo che dovesse essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.” ( o similare), in caso di integrale rigetto della domanda, la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa deve avvenire sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore, ove lo stesso attribuisca compensi superiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile”
Il valore del credito per la cui tutela ha agito il è dichiaratamente di euro 2.358.400,00, CP_1 ed è a questo che deve rapportarsi il calcolo delle spese, sia pur nella misura minima in assenza di complessità della fattispecie.
Applicando quindi lo scaglione di valore compreso tra € 2.000.001 fino a € 4.000.000, la somma dovuta a titolo di spese dalla appellante al per questo grado è pari ad euro Controparte_4
22.102,00 (di cui per fase di studio della controversia, valore minimo: € 4.822,00, fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 2.804,00, fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: €
8 6.459,00, fase decisionale, valore minimo: € 8.017,00 ), da maggiorarsi di spese forfetarie, IVA e CPPA come Per legge.
Nulla per le spese con l'appellato contumace Controparte_3
Ai fini dell'art 13 comma 1 quater TU n 115/2002 , attesta di avere emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione .
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti del e Parte_1 Controparte_5 di avverso la sentenza n.1272/2019 del Tribunale di Reggio Calabria, Controparte_3 pubblicata in data 20.09.2019, nel proc. RG n. 1881/2016, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore del , che liquida in complessivi euro 22.102,00 (da maggiorarsi Controparte_1 di spese forfetarie, IVA e CPA come per legge;
3. Nulla per le spese con il contumace;
CP_3
4. Ai fini dell'art 13 comma 1 quater TU n 115/2002 , attesta di avere emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione.
Così deciso a Reggio Calabria il 9 settembre 2025 La Presidente estensore Dr.ssa Patrizia Morabito
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C O R T E D'A P P E L L O
di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
1) dott.ssa MORABITO PATRIZIA Presidente relatrice
2) dott.ssa CUSOLITO VIVIANA Consigliera
3) dott.ssa ACACIA IVANA Consigliera
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.203/2020 R.G., vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Vincenzo Laganà C.F._1
(C.F. , PEC ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2 Email_1 studio in Reggio Calabria, via Frate Tripodi n. 2.
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, (C.F. ) e la Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e Controparte_2 difeso, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria(C.F. , PEC P.IVA_2 ed elettivamente domiciliato presso gli uffici sitiinReggio Email_2
Calabria, via del Plebiscito n. 15. APPELLATO
, nato a [...] il [...],(C.F. . Controparte_3 C.F._3
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: Azione revocatoria ex art. 2901 c.c.Appello avverso la sentenza n.1272/2019 pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata in data 20.09.2019, non notificata, nel proc. RG n.1881/2016.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 04.05.2016 il conveniva in giudizio dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Reggio Calabria ed per sentir Controparte_3 Parte_1 dichiarare, in accoglimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., l'inefficacia nei propri confronti del trasferimento da parte del in favore della della propria quota di proprietà (pari al CP_3 Pt_1
50%) dell'immobile sito in Reggio Calabria via Zona Industriale n. 56, con annessa cantina, identificato in Catasto Fabbricati al foglio 18 sez. Urbana RC p.lla 511, subb. 14 e 12, oggetto dell'accordo di separazione del 13.12.2010 omologato dal Tribunale di Reggio Calabria con decreto del 13.05.2011e rettificato con provvedimento del 17.07.2012. A sostegno dell'azione il esponeva che tale trasferimento avrebbe pregiudicato il credito CP_1 erariale derivante da una sentenza di condanna della Corte dei Conti nei confronti del , per i CP_3 seguenti motivi:
• era debitore del per la somma di € 2.358.400,00 in Controparte_3 Controparte_1 forza della sentenza n. 255/2010 depositata il 27.4.2010 resa dalla Corte dei Conti - sezione giurisdizionale per la Regione Calabria - passata in giudicato per effetto della sentenza resa dalla Corte dei Conti Sezione giurisdizionale centrale d'appello n. 1288 dell'11.12.2014.
• L'accordo di separazione consensuale, con cui aveva trasferito la quota di proprietà CP_3 dell'immobile alla moglie, era ritenuto pregiudizievole per il suddetto credito erariale.
• L'atto dispositivo era stato compiuto dal con la consapevolezza di arrecare pregiudizio CP_3 al credito erariale di cui sopra,così come la era a conoscenza della situazione debitoria del Pt_1 marito.
Si costituivano e ,i quali contestavano la Controparte_3 Parte_1 fondatezza della domanda del , sostenendo che il trasferimento immobiliare era un atto a CP_1 titolo oneroso, in quanto effettuato in esecuzione degli accordi patrimoniali della separazione consensuale. , inoltre, affermava di non essere a conoscenza del debito del marito al momento Pt_1 del trasferimento, poiché i coniugi erano separati di fatto da molti anni.
Il Tribunale di Reggio Calabria con sentenza n.1272/2019, pubblicata il 20.09.2019, oggi appellata, accoglieva la domanda dichiarando inefficace nei confronti del e della CP_1 CP_2 di Reggio Calabria il trasferimento immobiliare contenuto nell'accordo di separazione consensuale. Nel motivare la decisione il giudice di prime cure evidenziava i seguenti punti: 1. Preesistenza del debito: era debitore del di una somma CP_3 Controparte_1 ingente, derivante da una sentenza di condanna della Corte dei Conti, antecedente all'accordo di separazione.
2. Natura gratuita dell'atto: il trasferimento immobiliare veniva ritenuto atto a titolo gratuito, non essendone stata provata la funzione solutorio-compensativa. La non Pt_1 aveva fornito prove sufficienti per dimostrare il diritto all'assegno di mantenimento e la disparità economica tra i coniugi.
3. Consapevolezza del pregiudizio: la consapevolezza del pregiudizio arrecato al credito erariale non è necessaria per gli atti a titolo gratuito. Inoltre, il Tribunale rilevavache,pur non
2 essendo la a conoscenza del debito del marito, ciò non influiva sulla qualificazione Pt_1 dell'atto come gratuito.
4. Pregiudizio alle ragioni creditorie: il trasferimento immobiliare aveva reso il patrimonio del incapiente, pregiudicando il soddisfacimento del credito erariale. CP_3
Con atto di citazione in appello depositato il 30.03.2020, debitamente notificato, Parte_1
impugnava la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1272/2019, per i seguenti
[...] motivi:
1. Erronea qualificazione dell'atto come gratuito:
Il Tribunale ha ritenuto che l'accordo di separazione fosse a titolo gratuito, mentre l'atto era evidentemente oneroso, essendo stato stipulato per sistemare i reciproci rapporti patrimoniali, inclusa la rinuncia all'assegno di mantenimento da parte della . Pt_1
2. Mancanza di prova della gratuità dell'atto:
Il Tribunale ha richiesto la prova del diritto all'assegno di mantenimento e della sua entità, nonostante la natura consensuale della separazione e l'omologazione dell'accordo da parte del Tribunale. La testimonianza della figlia, che affermava che il padre non aveva mai contribuito al mantenimento della famiglia, confermava la natura onerosa dell'accordo.
3. Contraddittorietà della motivazione:
La motivazione del Tribunale era contraddittoria nel punto in cui richiama la testimonianza della figlia, che conferma la cessione della quota di immobile in luogo dell'assegno di mantenimento.
4. Errata valutazione della consapevolezza del terzo:
non era a conoscenza del debito del marito verso l'Erario, e l'accordo di separazione era Pt_1 stato stipulato per regolare i reciproci rapporti patrimoniali.
5. Errata interpretazione della natura dell'accordo:
L'accordo di separazione ha una natura solutorio-compensativa e non può essere considerato un atto di liberalità.
Concludeva chiedendo di:
• Annullare i capi della sentenza impugnati.
• Riformare la sentenza n. 1272/2019, rigettando la domanda di revocatoria avanzata dal e dalla . Controparte_1 Controparte_2
• Condannare le parti appellate al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
In data 05.01.2021 si costituiva in appello il eccependo l'inammissibilità Controparte_1
e l'infondatezza del gravame fatto valere dalla argomentando le proprie Parte_1 difese nel modo seguente:
3 1. Preesistenza del debito: è debitore del della Controparte_3 Controparte_1 somma di € 2.358.400,00, oltre interessi legali e spese del giudizio, in forza della sentenza n. 255/2010 della Corte dei Conti, passata in giudicato. Il trasferimento immobiliare era successivo a tale sentenza e pregiudica il credito erariale, rendendo il patrimonio del CP_3 incapiente.
2. Consapevolezza del pregiudizio: il Ministero sostiene che il era consapevole CP_3 del pregiudizio arrecato al credito erariale al momento del trasferimento, essendo già stato destinatario della sentenza di condanna della Corte dei Conti.
3. Natura gratuita dell'atto: il Ministero argomenta che il trasferimento della quota di comproprietà immobiliare nell'ambito dell'accordo di separazione consensuale va qualificato come atto a titolo gratuito. non aveva fornito prove sufficienti per dimostrare che Pt_1
l'atto avesse una funzione solutorio-compensativa sul piano patrimoniale del rapporto di convivenza matrimoniale.
4. Assenza di prove di disparità economica: l'appellante non aveva prodotto alcuna prova in ordine alla sproporzione dei rispettivi redditi dei coniugi e all'insufficienza di redditi propri, elementi necessari per qualificare il trasferimento immobiliare come solutorio dell'obbligo di mantenimento.
5. Conoscenza della vicenda giudiziaria: il sosteneva che la era a CP_1 Pt_1 conoscenza della vicenda giudiziaria che aveva coinvolto il marito e del pregiudizio arrecato al credito erariale conseguente all'atto dispositivo.
Concludeva chiedendo di:
- dichiarare l'appello inammissibile o infondato con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese.
non si presentava nel giudizio di appello rimanendo contumace, e tale era Controparte_3 dichiarato con ordinanza del 28.6.2024 .
L' appellante, con le note di trattazione scritta regolarmente depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc precisava le proprie conclusioni come segue: annullare i capi della sentenza (punti nn 1 e 2 sopra indicati) che con il presente atto sono espressamente impugnati e, in accoglimento dei motivi dell'impugnazione, riformare la sentenza n. 1272/2019 sostituendo nel dispositivo la seguente decisione: “rigetta la domanda di revocatoria avanzata dal e dalla con ogni conseguente Controparte_1 Controparte_2 statuizione, autorizzando sin da ora, la parte interessata a procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale presso la competente Conservatoria dei RR.II., con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo. Con condanna al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa del doppio grado di giudizio.>>>.
Il con le proprie note precisava le conclusioni chiedendo CP_1 adita, contrariis reiectis, ritenere e dichiarare l'appello ex adverso proposto inammissibile in quanto manifestamente infondato, ovvero infondato e per l'effetto rigettarlo, confermando la sentenza impugnata. Con vittoria di spese”.>>>
4 A scioglimento della riserva, con ordinanza del 10.03.2025 la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
MOTIVAZIONE della decisione
La controversia ha ad oggetto la declaratoria d'ineffcacia relativa di un atto di trasferimento immobiliare effettuato in favore della appellante , in esecuzione di un accordo di CP_3 Pt_1 separazione consensuale successivamente omologato dal Tribunale di Reggio Calabria.
L'atto dispositivo è stato compiuto in costanza di una rilevante esposizione debitoria del nei CP_3 confronti del accertata con sentenza . Controparte_1
Ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'azione revocatoria ordinaria è esperibile nei confronti degli atti dispositivi compiuti dal debitore in pregiudizio delle ragioni creditorie, anche qualora tali atti siano intervenuti nell'ambito di un procedimento di separazione personale dei coniugi e siano stati oggetto di omologazione giudiziale.
La Corte di Cassazione, con orientamento ormai consolidato (Cass. civ., sez. III, 4 marzo 2022, n. 7178; Cass. civ., sez. III, 7 ottobre 2024, n. 26127), ha affermato che l'accordo di separazione, pur se omologato, mantiene natura negoziale e non è sottratto al sindacato revocatorio, atteso che l'omologazione giudiziale rileva come semplice condizione di efficacia dell'accordo e non lo trasforma in un atto giurisdizionale.
In particolare, è stato chiarito che il trasferimento immobiliare disposto da un coniuge in favore dell'altro o della prole, in esecuzione di patti separativi, è soggetto a revocatoria ove non si inserisca in una sistemazione solutorio-compensativa dei rapporti patrimoniali maturati nel corso della convivenza matrimoniale, ma costituisca espressione di una libera determinazione negoziale assunta in costanza di esposizione debitoria. In tal caso, l'atto dispositivo non può essere ricondotto alla previsione dell'art. 2901, comma 3, c.c., in quanto non espressione di un obbligo legale immediatamente coercibile, bensì di un impegno contrattuale suscettibile di pregiudicare i diritti dei terzi creditori.
Ne consegue la piena ammissibilità dell'actio pauliana, anche successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la quale ha efficacia meramente dichiarativa e non incide sulla natura privatistica dell'accordo sottostante.
Il Collegio, aderendo alla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. le già citate pronunce Cass. civ., sez. II, 4 marzo 2022, n. 7178; Cass. civ., sez. I, 19 settembre 2024, n. 26127)ritiene che l'accordo di separazione, nel caso di specie, mantenga la sua natura negoziale nonostante l'avvenuta omologazione, che rileva come mera condizione di efficacia.
Sempre in ordine alla fattispecie in esame il trasferimento immobiliare de quo non si inserisce in una sistemazione solutorio-compensativa complessiva dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, ma costituisce espressione di una libera determinazione negoziale, assunta in costanza del debito nei confronti del . Si tratta quindi di una ipotesi riconducibile a quella oggetto della pronuncia CP_1 in cui la Cassazione afferma: “L'atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale, trasferisca all'altro il diritto di proprietà (ovvero costituisca diritti reali minori) su un immobile è suscettibile di azione revocatoria ordinaria, non trovando tale
5 azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto (cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione) né nella circostanza che l'atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti” (ordinanza n. 7178 del 4 marzo 2022).
Nella specie, gli argomento dell'appellante non scalfiscono la coerente e logica motivazione del Tribunale, che ha osservato che la prova della onerosità dell'atto di cessione della quota dell'immobile passasse dalla prova della esistenza di un obbligo di mantenimento del in CP_3 favore della , prova pur non necessaria in sede di accordo consensuale, avrebbe dovuto Pt_1 essere fornita tempestivamente nel presente processo.
Invece non solo non è stato fornito alcun elemento documentale che dimostrasse l'esistenza di un obbligo di mantenimento del in favore della moglie separata, ma plurimi elementi depongono CP_3 in senso contrario.
L'accordo era intervenuto solo nel 2011, mentre la separazione sarebbe stata assai risalente addirittura agli anni '90; e in così considerevole lasso di tempo il marito non avrebbe versato mantenimento, come dichiarato dalla figlia della coppia in sede di audizione testimoniale . Appare quindi certamente sospetto che solo dopo molto tempo e solo dopo la sentenza di condanna della Corte dei Conti , abbia inteso onorare un debito della cui effettiva esistenza però in questa CP_3 sede non fornisce alcun elemento
Inoltre vi sono argomenti contraddittori spesi dalle parti: l'obbligo di mantenimento sorge per la sperequazione e differenza del tenore di vita dovuto alla migliore posizione economica di una delle parti, che per questo, dopo la separazione, è tenuta alla contribuzione.
Appare quindi poco congruo con la condizione di inferiorità reddituale ed economica dichiarata dalla (che avrebbe giustificato l'insorgenza del diritto al mantenimento) , l'argomento Pt_1 difensivo della stessa parte, ribadito nell'atto di appello, che afferma di essere stata in realtà l'acquirente per intero dell'immobile; acquisto del bene che avrebbe richiesto disponibilità economiche consistenti in capo alla , che mal si conciliano con il diritto al mantenimento, Pt_1 soprattutto in difetto di ogni allegazione specifica e di ogni prova della consistenza patrimoniale dei coniugi e del tenore di vita in epoca antecedente alla separazione.
L'assenza di prova che la cessione della quota fosse un atto dovuto e fosse una modalità di ottemperare ad un debito, e l'assenza di prova del debito , impone di ritenere che sia stato un atto di liberalità, quindi a titolo gratuito, come condivisibilmente affermato dal Tribunale, le cui argomentazioni non sono state inficiate dall'impugnazione . Cfr Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 17908 del 04/07/2019 “Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 2901 c.c., per stabilire se il trasferimento immobiliare posto in essere da un coniuge in favore dell'altro in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale costituisca atto solutorio dell'obbligo di mantenimento, assume rilevanza la disparità economica tra i coniugi, la quale deve essere dedotta non solo dalla valutazione dei redditi, ma da ogni altro elemento di carattere economico, o suscettibile di apprezzamento economico, idoneo ad incidere sulle condizioni delle parti. (In
6 applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva qualificato come oneroso l'atto con il quale il marito, nell'ambito della separazione consensuale, aveva trasferito la propria quota di comproprietà sull'immobile adibito a casa coniugale alla moglie, senza, tuttavia, verificare se quest'ultima avesse titolo per il mantenimento e senza tenere conto di quale sarebbe stata la situazione patrimoniale del marito all'esito della separazione, considerato che la moglie aveva già percepito la metà dei risparmi comuni, dei titoli azionari ed obbligazionari acquistati da entrambi i coniugi durante il matrimonio e risultava già comproprietaria dell'altra quota dell'immobile adibito a residenza familiare).”
Ciò esonera il beneficiario dal dover dimostrare l'accordo in frode ai creditori della appellante, elemento richiesto dall'art 2901 cc solo per poter dichiarare l'inefficacia degli atti dispositivi a titolo oneroso a favore di terzi
E' sufficiente che la beneficiaria dell'atto dispositivo abbia avuto la mera consapevolezza del pregiudizio che l'atto poteva creare ai creditori del – Cass Sez. 2, Sentenza n. 12045 del CP_3
17/05/2010 “L'azione revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, il quale ha comunque acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio e, quindi, ben può vedere il proprio interesse posposto a quello del creditore.”
Le contraddizioni delle difese, il lungo tempo trascorso in separazione senza contribuzioni del alla fino all'accordo di separazione, l'intervento di tale accordo così CP_3 Pt_1 economicamente rilevante in assenza di elementi che consentano di apprezzare la effettiva tenutezza del disponente e neppure l'entità di obblighi di contribuzione;
l'intervento di tale accordo consensuale proprio a ridosso della rilevante condanna ad una rilevantissima somma ad opera del giudice contabile, impongono di escludere che la odierna appellante potesse non essere consapevole del pregiudizio che l'atto di disposizione recava alle ragioni dei creditori del coniuge separato , pur se dalla separazione di fatto era decorso un consistente lasso di tempo (ed anzi proprio per questo).
Quindi, prendendo in esame i singoli motivi di gravame può ribadirsi ed aggiungersi che:
1. E' condivisibile la qualificazione dell'atto come gratuito, dato che non risulta provata l'esistenza di un obbligo giuridicamente coercibile alla cui soddisfazione l'atto dispositivo fosse preordinato. La mera rinuncia all'assegno di mantenimento, in assenza di accertamento giudiziale o di elementi oggettivi che ne attestino l'effettiva spettanza e quantificazione, non sarebbe sufficiente a conferire all'atto natura onerosa;
2. Non è fondata la asserita mancanza di prova della gratuità: va rilevato che, in tema di azione revocatoria, incombe sul debitore l'onere di dimostrare l'onerosità dell'atto e la sua idoneità a soddisfare obbligazioni preesistenti. La testimonianza della figlia, richiamata dall'appellante non è idonea a dimostrare l'esistenza di un obbligo legale di mantenimento in capo al coniuge disponente, né la sua entità, né tantomeno la proporzionalità del trasferimento rispetto a tale obbligo;
3. Con riferimento alla consapevolezza del terzo (appellante), l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c. consiste nella mera consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori, non necessariamente nella conoscenza di un debito specifico, né di un vero e proprio accordo. Nel caso in esame, anche senza che la beneficiaria della cessione avesse
7 esatta contezza delle vicende giudiziarie del disponente, la mera attribuzione della metà di un immobile di consistente valore in assenza di corrispettivo rendono del tutto evidente il pregiudizio ai creditori arrecato dal trasferimento. L'esistenza del rapporto familiare – nonostante la separazione – e dei figli in comune colorano ulteriormente la condotta della
, che pur dopo una separazione risalente ha partecipato alla stipula della separazione Pt_1 consensuale con tale consistente attribuzione, in assenza di prove del'esistenza dei presupposti
4. Non vi è alcuna contraddittorietà della motivazione: il Tribunale ha correttamente valorizzato la testimonianza della figlia non come prova dell'onerosità dell'atto, bensì come prova della inesistenza di una contribuzione familiare conferma della volontà del padre di sottrarre beni alla garanzia patrimoniale dei creditori;
5. appare quindi ragionevolmente presumibile – secondo presunzioni semplici - la consapevolezza del terzo (appellante) del pregiudizio delle ragioni dei creditori proprio per l'oggettivo impoverimento del debitore , stante la gratuità dell'atto di disposizione, ai sensi dell'art 2901 cc .
Nessuno degli argomenti dell'appellante riesce a scalfire la solidità degli argomenti dell'impugnata sentenza, che deve essere interamente confermata
Il rigetto dell'appello comporta la condanna dell'appellante alle spese del presente grado.
Il valore della causa cui rapportare il calcolo ai sensi del DM 147/2022 non può ritenersi indeterminabile, per come dichiarato dall'appellante, poiché è noto che “Il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa” (Cass Sez. 3 - , Ordinanza n. 3697 del 13/02/2020 , già in tal senso Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10089 del 09/05/2014)
A ciò si aggiungono i limiti alla possibilità attribuire un valore indeterminabile alle cause il cui valore emerge invece dagli atti: cfr Cass. civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 10/06/2025) 23/07/2025, n. 20805, che ha stabilito <<< In una causa relativa a somma di denaro (nella specie, a titolo di risarcimento di danni), qualora la domanda attrice, che contempli la richiesta di pagamento di un determinato importo, contenga anche la generica istanza "ovvero nel diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa, e/o comunque nel diverso importo che dovesse essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.” ( o similare), in caso di integrale rigetto della domanda, la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa deve avvenire sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore, ove lo stesso attribuisca compensi superiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile”
Il valore del credito per la cui tutela ha agito il è dichiaratamente di euro 2.358.400,00, CP_1 ed è a questo che deve rapportarsi il calcolo delle spese, sia pur nella misura minima in assenza di complessità della fattispecie.
Applicando quindi lo scaglione di valore compreso tra € 2.000.001 fino a € 4.000.000, la somma dovuta a titolo di spese dalla appellante al per questo grado è pari ad euro Controparte_4
22.102,00 (di cui per fase di studio della controversia, valore minimo: € 4.822,00, fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 2.804,00, fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: €
8 6.459,00, fase decisionale, valore minimo: € 8.017,00 ), da maggiorarsi di spese forfetarie, IVA e CPPA come Per legge.
Nulla per le spese con l'appellato contumace Controparte_3
Ai fini dell'art 13 comma 1 quater TU n 115/2002 , attesta di avere emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione .
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti del e Parte_1 Controparte_5 di avverso la sentenza n.1272/2019 del Tribunale di Reggio Calabria, Controparte_3 pubblicata in data 20.09.2019, nel proc. RG n. 1881/2016, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore del , che liquida in complessivi euro 22.102,00 (da maggiorarsi Controparte_1 di spese forfetarie, IVA e CPA come per legge;
3. Nulla per le spese con il contumace;
CP_3
4. Ai fini dell'art 13 comma 1 quater TU n 115/2002 , attesta di avere emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione.
Così deciso a Reggio Calabria il 9 settembre 2025 La Presidente estensore Dr.ssa Patrizia Morabito
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