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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/10/2025, n. 4676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4676 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente rel. est. dott. Nicoletta Giammarino Consigliere dott. Chiara Di Benedetto Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4310 2 dell'anno 2019
TRA
n. il 30/03/1956 in NAPOLI – in proprio e nella qualità di Parte_1 legale rappresentante della rappresentato e difeso, in virtù di mandato Controparte_1 depositato nel fascicolo telematico, dall'avv. CARMELA BOCCHETTI presso lo studio della quale, in Napoli alla Via Emilio Scaglione n. 342, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
E
Controparte_2
domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
[...]
APPELLATO – NON COSTITUITO
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 18 ottobre 2014, in proprio e quale legale Parte_1
Con rappresentante della ha adito il Tribunale civile di Avellino Parte_2 impugnando, ex art. 23 della legge 189/1981 e 6 del D. Lvo 150/2011, la ordinanza ingiunzione n. 55949 notificatagli in data 11 luglio 2014 emessa dalla
[...]
con la quale gli era stata comminata la sanzione Controparte_2 amministrativa di € 50.000 per la violazione del comma 9 lettera F ter dell'articolo 110 del T.U.L.P.S..
1.1 Ha dedotto che, con verbale del 6 novembre 2013, i carabinieri di Paternopoli in Contr uno al personale dipendente della avevano accertato che, presso l'esercizio commerciale sito in S. Mango sul Calore denominato ”, era presente un video Parte_3 terminale che attraverso l'inserimento di una tessera con microchip consente l'accesso ad una non meglio identificata rete intranet che a sua volta consente previo inserimento di denaro e moneta di giocare a giochi tipici delle slot machine nonché a corse virtuali di animali. Poiché non risultavano apposti sul congegno i previsti titoli autorizzativi gli era stata contestata la violazione dell'art. 110 comma 9 lettera d del Regio decreto del
18/06/1931 n. 773 nonché dell'art. 110 comma 9 lettera F affermandosi che l'apparecchio sequestrato era, di fatto, un video terminale che si connetteva ad una rete intranet nella quale erano proposti giochi tipici della videolottery.
1.2 A sostegno dell'opposizione ha precisato che l'apparecchiatura presente nel bar non era finalizzata alla realizzazione di un gioco lecito ma unicamente all'acquisto Pt_3 di beni o servizi con finalità di informazione e promozione commerciale. Non prevedeva, infatti, una posta di valore pecuniario e il denaro introdotto a mezzo smart card serviva unicamente all'acquisto di beni e servizi. Il provvedimento sanzionatorio, dunque, era fondato su una erronea valutazione né considerava che, avendosi riguardo ad una apparecchiatura con finalità commerciali e pubblicitarie non poteva essere, in applicazione della Direttiva Europea n. 2000/31 CE del 0876/00, soggetta ad autorizzazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste per analoghe finalità da realizzare a mezzo di contratti diversi da quelli elettronici.
Ha concluso, pertanto, chiedendo l'annullamento ovvero la revoca della ordinanza ingiunzione impugnata, vinte le spese.
1.3 L'amministrazione resistente si è costituita deducendo che il congegno in questione non possedeva le caratteristiche di cui alla invocata Direttiva comunitaria e che era utilizzato per aggirare il tassativo sistema delle autorizzazioni previsto per i giochi pubblici.
Ha concluso per il rigetto della opposizione.
2. Con la sentenza n. 473 pronunziata in data 11 marzo 2019, il Tribunale di Avellino ha rigettato la opposizione affermando che dal verbale in atti poteva evincersi la ascrivibilità dell'apparecchio nella categoria di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S..
3. Avverso detta sentenza ha proposto appello lo , con atto depositato presso la Pt_1
Cancelleria della Corte di Appello di Napoli in data 8 ottobre 2019 ribadendo che il totem in questione era destinato unicamente all'acquisto di beni e servizi e, dunque, non soggetto al regime autorizzatorio di cui all'art. 110 comma 6 lettera B. del Regio decreto del 18/06/1931 n. 773 . Ha precisato che le risultanze del verbale del novembre 2013 non consentivano di ritenere accertata la natura dell'apparecchiatura posto che non era stato oggettivamente documentato il mancato acquisto di prodotti né erano state svolte indagini dirette ad individuare le modalità di utilizzazione del dispositivo.
Le motivazioni poste a sostegno dell'ordinanza, in altri termini, erano mere supposizioni prive di riscontro fattuale. Ha dedotto, altresì, che la stessa Amministrazione aveva disposto di non provvedere su analoghi provvedimenti di sequestro non essendo accertata la connessione del totem con siti illeciti.
3.1 Con il secondo motivo di appello lo ha ribadito la applicabilità al dispositivo Pt_1 per cui è causa dei limiti imposti dalla Direttiva Europea n. 2000/31.
3.2 Da ultimo, ma non per importanza, ha evidenziato la erroneità della gravata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che il dispositivo sequestrato avesse ad oggetto una attività ludica e non l'acquisto di beni e servizi con ciò ritenendo dimostrata la condotta illecita di esso appellante.
3.3 Con il quarto motivo di appello ha, poi, ascritto alla gravata sentenza la omessa considerazione delle conclusioni raggiunte dal consulente di parte e la mancata nomina di nuovo c.t.u. in luogo dell'ausiliare che non era riuscito a procedere all'accertamento richiesto.
Quanto, infine, all'entità della sanzione ha dedotto che la norma vigente al momento della commissione del fatto prevedeva un massimo di € 3000 e che, pertanto, erroneamente era stata confermata la irrogazione della sanzione massima di € 50.000,00.
3.4 Con l'ultimo motivo di appello ha, infine, dedotto che con sentenza n. 885/2017 divenuta cosa giudicata esso appellante era stato assolto dal reato di cui all'art. 4 della legge 401/1989 perché il fatto non sussiste. Dunque, era stato irrevocabilmente accertato che esso appellante non aveva esercitato abusivamente attività di gioco o di scommessa e, pertanto, non poteva essergli inflitta la sanzione pecuniaria portata dalla ordinanza ingiunzione.
3.5 Ha concluso, pertanto, perché, in riforma della impugnata sentenza, fosse annullata la ordinanza impugnata ovvero, in subordine, perché fosse ridotta la sanzione comminata entro i limiti di legge, vinte le spese del doppio grado.
4. La amministrazione resistente, alla quale è stato ritualmente notificato il ricorso in appello, non si è costituita.
5. Con decreto n. 20/2025 il Presidente della Corte di Appello ha disposto la riassegnazione della controversia alle Sezioni lavoro di questa Corte. Disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c. e depositate, da parte appellante, le note scritte la causa viene decisa.
6. L'appello proposto è fondato e deve essere accolto.
7. Ragioni di coerenza espositiva, in uno al così detto principio della ragione più liquida, impongono di valutare, dapprima, la fondatezza della eccezione di giudicato sollevata dalla difesa dello a seguito della intervenuta irrevocabilità della sentenza Pt_1 penale n. 885 pronunziata in data 9 maggio 2017 dal Tribunale di Avellino.
Con la detta pronunzia l'odierno appellato è stato, infatti, assolto dal reato previsto e punito dall'art. 4 della legge 401/1989 perchè il fatto non sussiste.
La norma predetta norma punisce con la reclusione e con la multa chiunque, per quel che qui ne occupa, esercita abusivamente l'organizzazione ….. di scommesse … che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario ovvero organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall' o, ancora, ancorché titolare della prescritta Controparte_4 concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall' con modalità e tecniche diverse da Controparte_2 quelle previste dalla legge.
Orbene, secondo la ricostruzione dell'appellante, la assoluzione in parola, ai sensi dell'art. 654 c.p.p., ha efficacia di giudicato nel giudizio civile poiché la sanzione amministrativa portata dalla ordinanza impugnata è stata irrogata per gli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale.
Ad avviso della Corte, però, la eccezione non può essere accolta.
Come, infatti, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez.II,
Sentenza n. 17907 del 30/06/2008 e, da ultimo, Cass. Sez. III, Sentenza n. 11352 del
22/05/2014) nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione l'efficacia del giudicato penale di assoluzione del presunto trasgressore non può essere estesa, a norma dell'articolo 654 cod. proc. pen., nei confronti della P.A. adottante il provvedimento sanzionatorio la quale, non essendosi costituita nel giudizio penale, a questo non aveva partecipato.
In altri termini, il giudicato penale di assoluzione non è opponibile a soggetti, quale l'ente impositore, non intervenuti nel relativo processo.
8. Le conclusioni cui è giunto il Giudice Penale, tuttavia, assumono rilievo dirimente anche nell'odierno giudizio di appello considerato che è altrettanto consolidato il principio secondo cui nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice.
Sulla stessa, incombe, dunque, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., l'onere di fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi (così da ultimo, tra molte altre, Cass.
Sez. II Ordinanza n. 17041 del 25/06/2025).
8.1 Nel caso che qui ne occupa, pur essendo questa Corte tenuta alla ricostruzione dell'intero rapporto sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legittimità del provvedimento irrogativo della sanzione e pur dovendosi sopperire alla inerzia dell'Amministrazione valutando i documenti già acquisiti, deve escludersi che sia stata raggiunta prova sufficiente della commissione dell'illecito ascritto allo . Pt_1
All'odierno appellante, infatti, è stato contestato l'illecito previsto dal comma 9 lettera f ter dell'art. 110 T.U.L.P.S. per avere distribuito un apparecchio videoterminale non rispondente alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 6, lettera b) ed in particolare non collegato alla rete telematica ADM.
Gli elementi costitutivi, dunque, sono rappresentati dalla natura del dispositivo che deve potersi qualificare come terminale per il gioco a pagamento laddove la difesa dello sostiene aversi riguardo ad un totem destinato alla vendita di beni e servizi on line. Pt_1
Contrariamente a quanto ritenuto con la gravata sentenza, nella ordinanza ingiunzione il terminale è descritto molto sommariamente. A sostegno della natura di apparecchiatura per il gioco viene posta, infatti, la circostanza che il dispositivo è dotato di un'unica smart card e di un'unica pass word di accesso il che rende improbabile, così testualmente l'ordinanza, l'attribuzione di punti vinti o regalati.
Sempre nel provvedimento sanzionatorio è poi precisato che il regolamento di utilizzo del terminale, visibile dal monitor, disciplina l'acquisto della card finalizzata all'accesso al mondo virtuale dei giochi promoshop e non anche ad acquistare oggetti. Si precisa, tuttavia, che il medesimo regolamento prevede l'accumulo di punti che permetteranno di fare acquisti on line tramite i cataloghi.
Si evidenzia, inoltre, che il gestore dell'esercizio commerciale non ha esibito alcuna documentazione contabile relativa all'acquisto di beni o di servizi e che comunque non ha disponibilità di detti beni e servizi.
8.2 Ad avviso della Corte, contrariamente a quanto sostenuto con la sentenza appellata, dalla descrizione in questione non emergono elementi sufficienti a comprovare che il terminale sequestrato fosse destinato al gioco non essendo stati indicati elementi oggettivi ed inequivoci.
Il rinvenimento presso l'esercizio commerciale di un'unica smart card, infatti, non esclude che gli utenti potessero avere acquistato la disponibilità di altre tessere e che, fossero, dunque, individuabili dal sistema al fine di effettuare acquisti o di vedersi attribuire premi.
Il regolamento, inoltre, per come riferito dai verbalizzanti, rimanda ad un catalogo di prodotti da acquistare né appare dirimente la mancata disponibilità dei beni da parte del gestore dell'esercizio commerciale poiché si tratta di acquisti da effettuarsi on line.
8.3 In considerazione della opinabilità della classificazione come operata nella ordinanza ingiunzione, per altro, il Tribunale ha nominato un consulente tecnico al fine di accertare l'esatto funzionamento del video terminale 58 per cui è causa ed in particolare se attraverso l'inserimento di una tessera con microchip esso consente l'accesso ad una rete intranet che a sua volta consente previo l'inserimento di denaro in moneta di giocare a giochi tipici delle slot machine nonché accorse virtuali di animali.
L'ausiliare, tuttavia, non ha potuto eseguire l'incarico poiché la tessera in dotazione all'apparecchio è risultata disabilitata senza possibilità di una riattivazione che garantisse la identità delle funzioni rispetto a quella in uso al momento della redazione del verbale.
Nel procedimento penale, per altro, si è accertato che la disconnessione del terminale era opera di terzi che agivano da remoto e, dunque, la impossibilità di accertare le funzionalità del totem non è ascrivibile alla parte oggi appellante.
Come correttamente evidenziato nella sentenza penale di assoluzione, quindi, non può ritenersi comprovato che il terminale fosse destinato all'esecuzione di giochi rientranti nel comma 6 della citata norma dell'art. 110 T.U.L.P.S..
La consulenza di parte versata in atti, infine, fornisce una descrizione logicamente accettabile dello strumento a mezzo del quale vengono acquistati dei servizi – ricariche telefoniche, pagamento di bollette - ovvero dei prodotti e che solo dopo l'acquisto vengono attribuiti punti per il gioco.
9. Conclusivamente, la gravata sentenza deve essere riformata, la opposizione spiegata dallo deve essere accolta e la ordinanza ingiunzione annullata. Pt_1
9.1 Le spese del doppio grado, considerata la rinunzia al patrocinio a spese dello Stato formulata dalla difesa dello , liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di Pt_1 cui ai DD.MM.55/2014 e 147/2022 considerata la ridotta complessità delle questioni dibattute, seguono la soccombenza con attribuzione all'avv. C. Bocchetti, anticipataria.
P. Q. M
.
La Corte così provvede:
- accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, annulla la ordinanza ingiunzione n. 55949 dell'11.7.2014;
- condanna l'appellata Amministrazione alla rifusione delle spese del doppio grado che liquida in € 3.808,00 per il giudizio di primo grado ed in € 4.995,50 per l'appello oltre, per ciascun grado, spese generali come per legge, rimborso del contributo unificato versato, IVA e CPA con attribuzione all'avv. C. Bocchetti, anticipataria.
In Napoli, il 24 settembre 2025
Il Presidente Estensore
Mariavittoria Papa
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente rel. est. dott. Nicoletta Giammarino Consigliere dott. Chiara Di Benedetto Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4310 2 dell'anno 2019
TRA
n. il 30/03/1956 in NAPOLI – in proprio e nella qualità di Parte_1 legale rappresentante della rappresentato e difeso, in virtù di mandato Controparte_1 depositato nel fascicolo telematico, dall'avv. CARMELA BOCCHETTI presso lo studio della quale, in Napoli alla Via Emilio Scaglione n. 342, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
E
Controparte_2
domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
[...]
APPELLATO – NON COSTITUITO
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 18 ottobre 2014, in proprio e quale legale Parte_1
Con rappresentante della ha adito il Tribunale civile di Avellino Parte_2 impugnando, ex art. 23 della legge 189/1981 e 6 del D. Lvo 150/2011, la ordinanza ingiunzione n. 55949 notificatagli in data 11 luglio 2014 emessa dalla
[...]
con la quale gli era stata comminata la sanzione Controparte_2 amministrativa di € 50.000 per la violazione del comma 9 lettera F ter dell'articolo 110 del T.U.L.P.S..
1.1 Ha dedotto che, con verbale del 6 novembre 2013, i carabinieri di Paternopoli in Contr uno al personale dipendente della avevano accertato che, presso l'esercizio commerciale sito in S. Mango sul Calore denominato ”, era presente un video Parte_3 terminale che attraverso l'inserimento di una tessera con microchip consente l'accesso ad una non meglio identificata rete intranet che a sua volta consente previo inserimento di denaro e moneta di giocare a giochi tipici delle slot machine nonché a corse virtuali di animali. Poiché non risultavano apposti sul congegno i previsti titoli autorizzativi gli era stata contestata la violazione dell'art. 110 comma 9 lettera d del Regio decreto del
18/06/1931 n. 773 nonché dell'art. 110 comma 9 lettera F affermandosi che l'apparecchio sequestrato era, di fatto, un video terminale che si connetteva ad una rete intranet nella quale erano proposti giochi tipici della videolottery.
1.2 A sostegno dell'opposizione ha precisato che l'apparecchiatura presente nel bar non era finalizzata alla realizzazione di un gioco lecito ma unicamente all'acquisto Pt_3 di beni o servizi con finalità di informazione e promozione commerciale. Non prevedeva, infatti, una posta di valore pecuniario e il denaro introdotto a mezzo smart card serviva unicamente all'acquisto di beni e servizi. Il provvedimento sanzionatorio, dunque, era fondato su una erronea valutazione né considerava che, avendosi riguardo ad una apparecchiatura con finalità commerciali e pubblicitarie non poteva essere, in applicazione della Direttiva Europea n. 2000/31 CE del 0876/00, soggetta ad autorizzazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste per analoghe finalità da realizzare a mezzo di contratti diversi da quelli elettronici.
Ha concluso, pertanto, chiedendo l'annullamento ovvero la revoca della ordinanza ingiunzione impugnata, vinte le spese.
1.3 L'amministrazione resistente si è costituita deducendo che il congegno in questione non possedeva le caratteristiche di cui alla invocata Direttiva comunitaria e che era utilizzato per aggirare il tassativo sistema delle autorizzazioni previsto per i giochi pubblici.
Ha concluso per il rigetto della opposizione.
2. Con la sentenza n. 473 pronunziata in data 11 marzo 2019, il Tribunale di Avellino ha rigettato la opposizione affermando che dal verbale in atti poteva evincersi la ascrivibilità dell'apparecchio nella categoria di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S..
3. Avverso detta sentenza ha proposto appello lo , con atto depositato presso la Pt_1
Cancelleria della Corte di Appello di Napoli in data 8 ottobre 2019 ribadendo che il totem in questione era destinato unicamente all'acquisto di beni e servizi e, dunque, non soggetto al regime autorizzatorio di cui all'art. 110 comma 6 lettera B. del Regio decreto del 18/06/1931 n. 773 . Ha precisato che le risultanze del verbale del novembre 2013 non consentivano di ritenere accertata la natura dell'apparecchiatura posto che non era stato oggettivamente documentato il mancato acquisto di prodotti né erano state svolte indagini dirette ad individuare le modalità di utilizzazione del dispositivo.
Le motivazioni poste a sostegno dell'ordinanza, in altri termini, erano mere supposizioni prive di riscontro fattuale. Ha dedotto, altresì, che la stessa Amministrazione aveva disposto di non provvedere su analoghi provvedimenti di sequestro non essendo accertata la connessione del totem con siti illeciti.
3.1 Con il secondo motivo di appello lo ha ribadito la applicabilità al dispositivo Pt_1 per cui è causa dei limiti imposti dalla Direttiva Europea n. 2000/31.
3.2 Da ultimo, ma non per importanza, ha evidenziato la erroneità della gravata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che il dispositivo sequestrato avesse ad oggetto una attività ludica e non l'acquisto di beni e servizi con ciò ritenendo dimostrata la condotta illecita di esso appellante.
3.3 Con il quarto motivo di appello ha, poi, ascritto alla gravata sentenza la omessa considerazione delle conclusioni raggiunte dal consulente di parte e la mancata nomina di nuovo c.t.u. in luogo dell'ausiliare che non era riuscito a procedere all'accertamento richiesto.
Quanto, infine, all'entità della sanzione ha dedotto che la norma vigente al momento della commissione del fatto prevedeva un massimo di € 3000 e che, pertanto, erroneamente era stata confermata la irrogazione della sanzione massima di € 50.000,00.
3.4 Con l'ultimo motivo di appello ha, infine, dedotto che con sentenza n. 885/2017 divenuta cosa giudicata esso appellante era stato assolto dal reato di cui all'art. 4 della legge 401/1989 perché il fatto non sussiste. Dunque, era stato irrevocabilmente accertato che esso appellante non aveva esercitato abusivamente attività di gioco o di scommessa e, pertanto, non poteva essergli inflitta la sanzione pecuniaria portata dalla ordinanza ingiunzione.
3.5 Ha concluso, pertanto, perché, in riforma della impugnata sentenza, fosse annullata la ordinanza impugnata ovvero, in subordine, perché fosse ridotta la sanzione comminata entro i limiti di legge, vinte le spese del doppio grado.
4. La amministrazione resistente, alla quale è stato ritualmente notificato il ricorso in appello, non si è costituita.
5. Con decreto n. 20/2025 il Presidente della Corte di Appello ha disposto la riassegnazione della controversia alle Sezioni lavoro di questa Corte. Disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c. e depositate, da parte appellante, le note scritte la causa viene decisa.
6. L'appello proposto è fondato e deve essere accolto.
7. Ragioni di coerenza espositiva, in uno al così detto principio della ragione più liquida, impongono di valutare, dapprima, la fondatezza della eccezione di giudicato sollevata dalla difesa dello a seguito della intervenuta irrevocabilità della sentenza Pt_1 penale n. 885 pronunziata in data 9 maggio 2017 dal Tribunale di Avellino.
Con la detta pronunzia l'odierno appellato è stato, infatti, assolto dal reato previsto e punito dall'art. 4 della legge 401/1989 perchè il fatto non sussiste.
La norma predetta norma punisce con la reclusione e con la multa chiunque, per quel che qui ne occupa, esercita abusivamente l'organizzazione ….. di scommesse … che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario ovvero organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall' o, ancora, ancorché titolare della prescritta Controparte_4 concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall' con modalità e tecniche diverse da Controparte_2 quelle previste dalla legge.
Orbene, secondo la ricostruzione dell'appellante, la assoluzione in parola, ai sensi dell'art. 654 c.p.p., ha efficacia di giudicato nel giudizio civile poiché la sanzione amministrativa portata dalla ordinanza impugnata è stata irrogata per gli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale.
Ad avviso della Corte, però, la eccezione non può essere accolta.
Come, infatti, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez.II,
Sentenza n. 17907 del 30/06/2008 e, da ultimo, Cass. Sez. III, Sentenza n. 11352 del
22/05/2014) nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione l'efficacia del giudicato penale di assoluzione del presunto trasgressore non può essere estesa, a norma dell'articolo 654 cod. proc. pen., nei confronti della P.A. adottante il provvedimento sanzionatorio la quale, non essendosi costituita nel giudizio penale, a questo non aveva partecipato.
In altri termini, il giudicato penale di assoluzione non è opponibile a soggetti, quale l'ente impositore, non intervenuti nel relativo processo.
8. Le conclusioni cui è giunto il Giudice Penale, tuttavia, assumono rilievo dirimente anche nell'odierno giudizio di appello considerato che è altrettanto consolidato il principio secondo cui nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice.
Sulla stessa, incombe, dunque, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., l'onere di fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi (così da ultimo, tra molte altre, Cass.
Sez. II Ordinanza n. 17041 del 25/06/2025).
8.1 Nel caso che qui ne occupa, pur essendo questa Corte tenuta alla ricostruzione dell'intero rapporto sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legittimità del provvedimento irrogativo della sanzione e pur dovendosi sopperire alla inerzia dell'Amministrazione valutando i documenti già acquisiti, deve escludersi che sia stata raggiunta prova sufficiente della commissione dell'illecito ascritto allo . Pt_1
All'odierno appellante, infatti, è stato contestato l'illecito previsto dal comma 9 lettera f ter dell'art. 110 T.U.L.P.S. per avere distribuito un apparecchio videoterminale non rispondente alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 6, lettera b) ed in particolare non collegato alla rete telematica ADM.
Gli elementi costitutivi, dunque, sono rappresentati dalla natura del dispositivo che deve potersi qualificare come terminale per il gioco a pagamento laddove la difesa dello sostiene aversi riguardo ad un totem destinato alla vendita di beni e servizi on line. Pt_1
Contrariamente a quanto ritenuto con la gravata sentenza, nella ordinanza ingiunzione il terminale è descritto molto sommariamente. A sostegno della natura di apparecchiatura per il gioco viene posta, infatti, la circostanza che il dispositivo è dotato di un'unica smart card e di un'unica pass word di accesso il che rende improbabile, così testualmente l'ordinanza, l'attribuzione di punti vinti o regalati.
Sempre nel provvedimento sanzionatorio è poi precisato che il regolamento di utilizzo del terminale, visibile dal monitor, disciplina l'acquisto della card finalizzata all'accesso al mondo virtuale dei giochi promoshop e non anche ad acquistare oggetti. Si precisa, tuttavia, che il medesimo regolamento prevede l'accumulo di punti che permetteranno di fare acquisti on line tramite i cataloghi.
Si evidenzia, inoltre, che il gestore dell'esercizio commerciale non ha esibito alcuna documentazione contabile relativa all'acquisto di beni o di servizi e che comunque non ha disponibilità di detti beni e servizi.
8.2 Ad avviso della Corte, contrariamente a quanto sostenuto con la sentenza appellata, dalla descrizione in questione non emergono elementi sufficienti a comprovare che il terminale sequestrato fosse destinato al gioco non essendo stati indicati elementi oggettivi ed inequivoci.
Il rinvenimento presso l'esercizio commerciale di un'unica smart card, infatti, non esclude che gli utenti potessero avere acquistato la disponibilità di altre tessere e che, fossero, dunque, individuabili dal sistema al fine di effettuare acquisti o di vedersi attribuire premi.
Il regolamento, inoltre, per come riferito dai verbalizzanti, rimanda ad un catalogo di prodotti da acquistare né appare dirimente la mancata disponibilità dei beni da parte del gestore dell'esercizio commerciale poiché si tratta di acquisti da effettuarsi on line.
8.3 In considerazione della opinabilità della classificazione come operata nella ordinanza ingiunzione, per altro, il Tribunale ha nominato un consulente tecnico al fine di accertare l'esatto funzionamento del video terminale 58 per cui è causa ed in particolare se attraverso l'inserimento di una tessera con microchip esso consente l'accesso ad una rete intranet che a sua volta consente previo l'inserimento di denaro in moneta di giocare a giochi tipici delle slot machine nonché accorse virtuali di animali.
L'ausiliare, tuttavia, non ha potuto eseguire l'incarico poiché la tessera in dotazione all'apparecchio è risultata disabilitata senza possibilità di una riattivazione che garantisse la identità delle funzioni rispetto a quella in uso al momento della redazione del verbale.
Nel procedimento penale, per altro, si è accertato che la disconnessione del terminale era opera di terzi che agivano da remoto e, dunque, la impossibilità di accertare le funzionalità del totem non è ascrivibile alla parte oggi appellante.
Come correttamente evidenziato nella sentenza penale di assoluzione, quindi, non può ritenersi comprovato che il terminale fosse destinato all'esecuzione di giochi rientranti nel comma 6 della citata norma dell'art. 110 T.U.L.P.S..
La consulenza di parte versata in atti, infine, fornisce una descrizione logicamente accettabile dello strumento a mezzo del quale vengono acquistati dei servizi – ricariche telefoniche, pagamento di bollette - ovvero dei prodotti e che solo dopo l'acquisto vengono attribuiti punti per il gioco.
9. Conclusivamente, la gravata sentenza deve essere riformata, la opposizione spiegata dallo deve essere accolta e la ordinanza ingiunzione annullata. Pt_1
9.1 Le spese del doppio grado, considerata la rinunzia al patrocinio a spese dello Stato formulata dalla difesa dello , liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di Pt_1 cui ai DD.MM.55/2014 e 147/2022 considerata la ridotta complessità delle questioni dibattute, seguono la soccombenza con attribuzione all'avv. C. Bocchetti, anticipataria.
P. Q. M
.
La Corte così provvede:
- accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, annulla la ordinanza ingiunzione n. 55949 dell'11.7.2014;
- condanna l'appellata Amministrazione alla rifusione delle spese del doppio grado che liquida in € 3.808,00 per il giudizio di primo grado ed in € 4.995,50 per l'appello oltre, per ciascun grado, spese generali come per legge, rimborso del contributo unificato versato, IVA e CPA con attribuzione all'avv. C. Bocchetti, anticipataria.
In Napoli, il 24 settembre 2025
Il Presidente Estensore
Mariavittoria Papa