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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/12/2025, n. 17137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17137 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 64385/2019
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 64385/2019 del R.G.A.C.C., trattenuto in decisione all'udienza dell'08.07.2025, vertente
T R A
, nato a [...] il [...], c.f.: residente Parte_1 C.F._1
in Pomezia (RM), Via Rumenia n. 62, elettivamente domiciliato in Roma, Via S. Croce in Gerusalemme n°83, presso lo studio dell'Avv. Stefano Guidubaldi, dal quale è rappresentato e difeso giusta delega a margine dell'atto di citazione, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/ 77076012 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
ATTORE E
1) codice fiscale ed inscrizione nel Registro Controparte_1
Imprese di Milano n° p. i.v.a. , in persona del suo procuratore P.IVA_1 P.IVA_2 speciale, Dott. , elettivamente domiciliata in Roma, Viale Bruno Buozzi n° 51, CP_2 presso lo studio dell'Avv. Marcello Cardi e Marcello Rodinò di Miglione, dai quali è rappresentata e difesa giusta procura alle liti in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: Email_2
e Email_3
2) , C.F. , nato a [...] il [...], residente CP_3 C.F._2 in Roma, Via Raffaele De Cosa n. 61
CONVENUTI
Ruolo: Generale degli affari civili contenziosi
MATERIA: Contratti ed obbligazioni varie
Oggetto: bancari( deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
Rito: nuovo ordinario Trib. Primo Grado( post 01/03/2006).
CODICE: 140041
OGGETTO: RI
RITO: Ordinario
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE: all'udienza dell'8.7.2025 precisava le conclusioni come da foglio di precisazione depositato in data 3.7.2025, nel quale concludeva:
“piaccia al Giudice Unico del Tribunale adito, contrariis reiectis:
IN VIA ISTRUTTORIA: a) come da richiesta formulata nell'atto di citazione e nel corso del giudizio: ordinare a Controparte_1
ex art. 210 c.p.c. l'esibizione in giudizio di tutta la documentazione bancaria e finanziaria dall'inizio
[...] del rapporto febbraio 2007 sino al 2014 afferente alla posizione del Sig. (es. contratti di investimenti finanziari, richieste Parte_1
di disinvestimenti dei prodotti de quibus, richieste di riscatto totale e parziale di prodotti assicurativi, ecc.);
b) come da richiesta formulata nell'atto di citazione e nel corso del giudizio: considerato l'elaborato peritale di parte attrice, depositato in allegato all'atto di citazione con il documento n. 47, redatto dalla società Studio San Giorgio s.r.l., ammettere consulenza tecnico- contabile sul la base della documentazione depositata dalle parti atta a ricostruire la situazione patrimoniale dell'attore quantificando l'eventuale danno economico subito dal Sig. in termini Parte_1 di sottrazione ed appropriazione di somme di denaro;
IN VIA DECISORIA:
1) accertare e dichiarare l'illiceità penale e/o civile dei comportamenti posti in essere dal promotore finanziario Sig. nei confronti dell'attore per la sottrazione illegittima delle somme di denaro CP_3
dal c/c n. 777269 per complessivi € 45.170,36, di cui € 44.690,36 per bonifici disconosciuti dall'attore ed € 480,00 per ricariche telefoniche Omnitel sul n. 340/3760646 disconosciute dall'attore, per
l'appropriazione indebita della complessiva somma di € 90.000,00, di cui € 20.000,00 consegnata in contanti
e tramite assegni al Sig. nel corso degli anni 2007 - 2008 ed € 70.000,00 per l'assegno circolare CP_3
n. 3501200152 intestato a consegnato in data 30.11.2007 al Sig. e mai Controparte_4 CP_3
ritrovato e dell'ulteriore somma di € 1.030,81 addebitata dalla in maniera impropria sul c/c 777269 a CP_1
titolo di scoperti fido, C.M.S. e sbilancio competenze prodotti a seguito dell'attività illecita del promotore finanziario e di tutte le altre somme incamerate dalla in forza di contratti di negoziazione dei prodotti CP_1
finanziari e/o assicurativi nulli in difetto della sottoscrizione e della consegna degli stessi ed in difetto dell'informazione da parte sia del promotore finanziario che della sull'inadeguatezza dei contratti CP_1
stessi;
2) per l'effetto dichiarare la responsabilità del Sig. nonché della ex CP_3 Controparte_1
art. 31 T.U.F. o in ogni caso ex artt. 2049 e 1228 c.c. ed ai sensi delle disposizioni sul mandato;
3) condannare conseguentemente in solido il Sig. e al pagamento, in CP_3 Controparte_1
favore dell'attore, di tutte le somme sopra indicate e quelle ulteriori che risulteranno in corso di causa a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali compensativi dalle date delle singole operazioni illegittime poste in essere sino al saldo effettivo;
4) condannare altresì in solido il Sig. e al risarcimento del danno non CP_3 Controparte_1
patrimoniale e biologico da determinarsi in via equitativa a causa del grave stato depressivo in cui è caduto il Sig. per la vicenda de qua;
Parte_1
5) con vittoria di spese, compenso professionale, spese forfettarie ed oltre Iva e Cap”.
PARTE CONVENUTA BANCA all'udienza dell'08.07.2025 precisava le conclusioni Controparte_1
come da memoria ex art. 183 comma sesto n. 1 c.p.c., nel quale concludeva:
“- in via principale, rigettare delle domande avversarie, in quanto prescritte nonché infondate in fatto ed in diritto ed in subordine, di ridurre il risarcimento eventualmente dovuto all'Attore escludendo i danni che lo stesso avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227 co. 2 c.c.) e, comunque, in rapporto alla gravità della colpa e all'entità delle conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227 co. 1 c.c.);
- in via subordinata e riconvenzionale, condannare il Sig. a tenere manlevata e indenne CP_3 [...]
da qualsiasi pagamento - anche delle spese processuali - essa fosse costretta a fare Controparte_1
all'Attore a titolo di restituzione, responsabilità contrattuale e/o risarcimento del danno ex art. 2049 c.c. e/o in forza di quanto disposto dall'art. 31 d.lgs. 58/1998 e, oltre interessi legali dalla data di effettuazione dell'eventuale pagamento all'Attore al saldo;
- in subordine alla precedente conclusione, condannare il Sig. a pagare a CP_3 Controparte_1
a titolo di risarcimento dei danni ex art. 1218 c.c. e/o 2043 c.c., 2049 c.c., ogni somma che la BA
[...] dovesse essere condannata a pagare all'Attore a titolo di restituzione, responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale e/o fondata sull'art. 31, 3° comma, d.lgs. 58/1998 e/o risarcimento del danno, oltre a quelle eventualmente pagate allo stesso Attore a titolo di rimborso delle spese processuali, tutte maggiorate di interessi legali e rivalutazione dalla data dell'effettuazione del pagamento all'Attore al saldo;
- in ulteriore subordine alle precedenti conclusioni, accertare il diritto di regresso di Controparte_1
nei confronti del Sig. per qualsiasi somma la società fosse costretta a pagare alla Attrice
[...] CP_3
a titolo di restituzione, responsabilità contrattuale e/o fondata sull'art. 31, 3° comma, d.lgs. n. 58/1998 e/o risarcimento del danno, e di conseguenza venga condannato il terzo chiamato a restituire a
[...]
ogni somma che essa fosse costretta a pagare all'Attore, anche a titolo di rimborso delle Controparte_1
spese processuali, oltre interessi legali dalla data di effettuazione dell'eventuale pagamento all'Attore al saldo”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale la in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché Controparte_1
il Sig. esponendo che: CP_3
- esso attore, in data 06.02.2007, aveva stipulato con la il contratto di conto Controparte_1
corrente n. 777269 nonché un conto titoli ad esso collegato;
- esso istante, sin dall'apertura del rapporto di conto corrente, era stato assistito in via esclusiva dal promotore finanziario Sig. conosciuto per il tramite CP_3 del Sig. ; Parte_2
- esso esponente, nella seconda metà del mese di settembre 2014, era venuto a conoscenza, a fronte di comunicazione del Sig. della revoca, da parte della Parte_2 CP_1
CP_ del mandato conferito al Sig. quale suo promotore finanziario, attese alcune segnalazioni, provenienti da altri clienti della circa la sussistenza di operazioni bancarie e finanziarie scarsamente trasparenti CP_1
da questi poste in essere;
- esso attore, in data 23.09.2014, aveva partecipato ad un incontro con gli ispettori incaricati dalla CP_1 occasione in cui gli era stato consegnato l'estratto integrale del conto corrente n. 777269, il resoconto storico del portafoglio investimenti assicurativi e finanziari, il piano di ammortamento del finanziamento concesso dalla nonché ulteriori documenti attestanti l'esistenza CP_1
di diverse operazioni di bonifico e di riscatto di polizze assicurative, documentazione della quale esso istante non aveva contezza alcuna;
- esso esponente, all'esito del richiamato incontro del 23.9.2014 era stato reso edotto:
a) di essere titolare di un solo rapporto di conto corrente (n. 777269) avente al 30.06.2014 un saldo di € 42,33; tanto nonostante il promotore finanziario avesse a più riprese rassicurato esso attore circa la titolarità anche di un rapporto di conto deposito (n. 72690) nonché di un conto in valuta estera (n. 726901), rapporti la cui esistenza era stata corroborata dall'esibizione, da parte del promotore finanziario, di apposita documentazione su carta intestata della peraltro CP_1
recante consistenti poste creditorie;
b) di non avere in essere al 23.09.2014 alcun investimento in prodotti finanziari ed assicurativi con la pur a fronte della consegna al promotore finanziario Controparte_1 di rilevanti somme di denaro destinate ad operazioni di investimento, di cui tuttavia non sussisteva traccia;
c) di essere stato titolare (nel periodo dal 2007 al 2014) di diverse polizze assicurative e prodotti finanziari riconducibili alla;
il tutto senza mai aver mai ricevuto CP_1
dal promotore finanziario alcuna documentazione informativa o contrattuale;
d) di aver asseritamente sottoscritto con la (in data 11.12.2008) un prestito Controparte_1
personale per la somma di € 11.890,00, prestito invero mai richiesto, in quanto le informazioni riportate e la firma apposta erano soltanto apparentemente riconducibili ad esso attore;
e) di aver sottoscritto con la Santander Bank s.p.a. (in data 7.5.2009) un prestito personale per la somma di € 11.495,00, prestito invero richiesto e le cui rate erano state saldate mediante la dazione di somme di denaro contante al promotore finanziario, quanto le stesse erano state già addebitate automaticamente sul conto corrente intestato ad esso istante;
f) che nel periodo dal 2007 al 2012 erano stati illegittimamente e fraudolentemente effettuati dal conto corrente n. 777269 complessivi n. 38 bonifici telematici (per complessivi
€ 44.690,36) in favore di individui con i quali esso esponente non aveva alcun rapporto economico o di conoscenza, bonifici che esso attore, in ogni caso, sarebbe stato impossibilitato ad effettuare in quanto sprovvisto dei codici segreti necessari ad operare telematicamente sul conto corrente, evidentemente sottratti dal promotore finanziario sin dall'apertura del rapporto in oggetto;
g) che nel periodo dal 2008 al 2009 era stata illegittimamente accreditata sul conto corrente n. 777269 la somma complessiva di € 6.300,00;
h) che nel periodo dal 2007 al 2010 erano state illegittimamente effettuate dal conto corrente n. 777269 n.
9 ricariche sull'utenza telefonica n. 340/3760646 (sconosciuta al cliente) per la somma complessiva di € 480,00;
- nel corso del tempo il promotore finanziario aveva proposto ad esso attore numerosi investimenti in strumenti finanziari ed assicurativi riferibili alla , omettendo tuttavia di effettuare la Controparte_1
necessaria profilazione in materia di esperienza e di propensione al rischio nonché di fornire copia della documentazione informativa e contrattuale, attività peraltro omesse anche dalla stessa CP_1
- nel periodo dal 2007 al 2014 il promotore finanziario aveva ricevuto da esso istante, anche in contanti, in violazione della normativa antiriciclaggio, la somma complessiva di € 260.500,00 da destinare ad operazioni di investimento, che erano state effettuate senza fornire ad esso istante alcuna rendicontazione o documentazione giustificativa;
- mentre gli assegni per la somma complessiva di € 190.000,00 erano stati regolarmente depositati sul conto corrente intestato ad esso esponente, non era emersa alcuna traccia dell'ulteriore assegno di € 70.000,00 consegnato nelle mani del promotore finanziario;
- nel periodo dal 2007 al 2008 esso attore aveva consegnato al promotore finanziario ulteriori somme di denaro, sia in contanti che mediante assegni, per complessivi € 20.000,00, somme da destinarsi ad operazioni di investimento mai effettuate;
- il promotore finanziario, onde rassicurare falsamente esso istante circa la bontà degli investimenti da questo autonomamente effettuati, aveva consegnato ad esso esponente numerosi attestati, tutti redatti su carta intestata della indicanti elevati importi a titolo di Controparte_1
capitale ed interessi, somme a cui il correntista non poteva tuttavia accedere stante la natura vincolata del millantato conto depositi n. 72690 nonché del conto valuta estera n. 726901;
- sia il promotore finanziario che la non mai avevano consegnato ad esso attore CP_1
i codici segreti di accesso ai servizi bancari telematici, codici che erano stati forniti dalla solamente in data 25.09.2014 a fronte delle reiterate ed insistenti richieste di esso esponente;
CP_1
- esso attore non aveva mai effettuato alcun bonifico on-line dal conto corrente oggetto di causa;
- esso istante, in data 20.12.2014, aveva sporto alla Guardia di Finanza di Ostia denuncia-querela nei confronti del Sig. e della atto cui aveva fatto CP_3 Controparte_1
seguito il procedimento penale R.G. n. 16657/2016;
- il procedimento di mediazione obbligatoria si era concluso con esito negativo;
- con PEC del 29.11.2018 era stato interrotto il decorso del termine prescrizionale;
- esso esponente, a causa della vicenda in esame, era caduto in uno stato ansioso-depressivo sì da dover richiedere un aiuto psicologico e farmacologico.
Tanto premesso esso attore:
- disconosceva le sottoscrizioni apposte in calce alle disposizioni di bonifico in uscita, alle richieste di riscatto totale delle polizze assicurative e di riscatto parziale di quote di investimento (cfr. doc. n. 5/A, n. 5/B, n. 5/C, n. 5/D, n. 5/F, n. 5/G, n. 5/H, n. 5/I allegati alla citazione); - eccepiva la sussistenza di profili di responsabilità in capo alla per le condotte fraudolente tenute CP_1
dal proprio promotore finanziario Sig. e chiedeva, quindi, CP_3 la ripetizione delle somme illegittimamente sottratte nonché il risarcimento dei danni subiti;
- rammentava la sussistenza in capo al promotore finanziario dell'obbligo di non accettare somme in contanti dal cliente;
- eccepiva la violazione delle norme in materia di obblighi informativi, conflitto di interessi e valutazione di appropriatezza e adeguatezza delle operazioni di investimento, con conseguente nullità delle stesse;
- lamentava la illegittima applicazione, da parte della di costi, commissioni, provvigioni e compensi CP_1 derivanti dalle condotte illecite tenute dal proprio consulente finanziario.
Esso istante quindi concludeva come in epigrafe riportato.
Con comparsa depositata in data 10.2.2020 si costituiva nel presente giudizio la Controparte_1
la quale precisava che:
- nel contratto di apertura del rapporto di conto corrente il cliente aveva espressamente chiesto che le comunicazioni periodiche fossero recapitate in via telematica, con conseguente conoscibilità degli estratti di conto sin dalla loro emissione;
- in costanza di rapporto essa convenuta aveva inviato (in data 31.12.2010, 31.12.2011, 31.12.2012 e
31.12.2013) all'indirizzo di residenza contrattualmente indicato dal correntista i c.d. “resoconti chiaro e semplice”, con conseguente conoscibilità della situazione patrimoniale;
- il cliente aveva più volte confermato di aver ricevuto la documentazione periodicamente inviata da essa convenuta e di essere quindi consapevole della propria situazione patrimoniale;
- all'esito delle opportune verifiche essa convenuta aveva immediatamente provveduto a sospendere cautelativamente il promotore finanziario, per poi revocarlo definitivamente segnalandolo alla;
CP_5
- in data 18.12.2014 essa convenuta aveva presentato atto di denuncia-querela nei confronti del promotore finanziario, atto cui aveva fatto seguito il procedimento penale
R.G. n. 60933/2014 in cui il cliente era indicato come persona offesa per un danno complessivo di € 45.070,36;
- i codici segreti necessari per operare telematicamente sul conto erano stati regolarmente inviati al cliente presso l'indirizzo di residenza contrattualmente indicato;
- il promotore finanziario poteva essere a conoscenza dei codici segreti solamente in ragione della collaborazione del cliente, con conseguente responsabilità dello stesso per i danni subiti;
- i codici segreti, asseritamente non ricevuti dal cliente, erano stati invero utilizzati da questi per effettuare la prenotazione di un assegno circolare di € 100.000,00, operazione riconosciuta dallo stesso attore in occasione dell'incontro con gli ispettori della BA del 23.9.2014;
- il primo codice segreto personale era contenuto all'interno del c.d. “kit di benvenuto” regolarmente recapitato all'attore, come dallo stesso confermato sia in occasione dell'incontro del 23.9.2014 che nel corso del procedimento penale R.G. n. 60933/2014;
- l'assegno circolare n. 3501200152 di € 70.000,00 intestato alla era stato incassato Controparte_4 dal cliente ed il relativo importo accreditato in favore di un contratto assicurativo intestato ad altro cliente del promotore finanziario, assegno che, tuttavia, in data 26.10.2007 era stato versato sul conto corrente intestato onde creare la provvista necessaria al prelievo di € 100.000,00 effettuato dall'attore in data
12.11.2007;
- il cliente non aveva in alcun modo provato di aver effettivamente consegnato al consulente finanziario anche la somma di € 20.000,00;
- le disposizioni di bonifico effettuate in favore della Santander Consumer Bank s.p.a. non avevano causato alcun danno economico all'attore;
- i proventi delle richieste di riscatto erano state accreditate sul conto corrente intestato al cliente con conseguente difetto di qualsivoglia pregiudizio economico per lo stesso;
- le contestazioni riguardanti la omessa consegna dell'opportuna documentazione informativa e contrattuale erano invero generiche ed infondate;
- i documenti dal n. 6 al n. 23 allegati alla citazione non potevano in alcun modo essere ricondotti alla BA convenuta o alle società a questa collegate;
- la consulenza tecnica di controparte era priva di qualsivoglia valore probatorio al pari di quella effettuata su indicazione del Pubblico Ministero, in quanto le conclusioni cui era giunta traevano fondamento dalle mere dichiarazioni dei denuncianti;
- la condotta tenuta dal cliente aveva contribuito in modo determinante al verificarsi degli eventi dannosi lamentati, in quanto lo stesso, avendo condiviso i propri codici di accesso al conto ed avendo altresì omesso di verificare per un consistente periodo di tempo i relativi estratti di conto, aveva conseguentemente ratificato ed autorizzato l'operato del promotore finanziario, facendo venire meno gli asseriti profili di responsabilità in capo alla CP_1
- il promotore finanziario era in ogni caso tenuto a tenere indenne la da eventuali conseguenze CP_1 pregiudizievoli.
Parte convenuta, previa istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. dei documenti depositati da controparte con i numeri 5/A, 5/B, 5/C, 5/D, 5/F, 5/G, 5/H, 5/I e n. 24 concludeva come in epigrafe riportato.
All'udienza del 03.03.2020 il Giudice, in considerazione della domanda trasversale proposta dalla BA convenuta nei confronti del Sig. rimasto contumace, assegnava alla CP_3 Controparte_1 termine per la notifica della comparsa di risposta e del verbale di udienza.
[...]
La convenuta, con note di trattazione scritta del 15.9.2020, chiedeva ulteriore termine per effettuare CP_1
la notifica disposta dal Giudice.
Parte attrice, con note di trattazione scritta del 15.9.2020, precisava di non aver mai ricevuto, nei giorni successivi alla stipulazione del contratto di conto corrente, i documenti allegati alla comparsa di costituzione e di risposta ed indicati con il n. 5) ed il n. 14) ovvero i codici personali di accesso ai servizi bancari telematici.
Il Giudice, all'udienza del 22.9.2020, tenutasi in modalità cartolare, assegnava alla parte convenuta ulteriore termine per la notifica della comparsa contenente domande riconvenzionali.
Parte attrice, con memoria ex art. 183 comma sesto n. 1 c.p.c., contestava l'avversa eccezione di estinzione per prescrizione, anche alla luce del disposto dell'art. 2947 comma terzo c.c., rammentando che il danno patito dall'attore era stato accertato, seppur in misura inferiore (€ 45.170,36) a quella effettiva, in sede penale con la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Roma a carico del promotore finanziario, e precisava le proprie conclusioni come in epigrafe riportato.
Quindi, notificata a cura della al convenuto - rimasto contumace - la comparsa di Controparte_1 risposta contenente la domanda di manleva spiegata nei suoi confronti, la causa veniva istruita mediante interrogatorio formale dell'attore nonché CTU grafologica sui documenti sui documenti n. 24, n.
5-A, n.
5-B,
n.
5-C, n.
5-D, n.
5-F, n.
5-G, n.
5-H e n.
5-I allegati all'atto di citazione, per poi essere trattenuta in decisione all'udienza dell'08.07.2025 con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. Motivi della decisione
Occorre in primis dichiarare la contumacia del Sig. ritualmente evocato e non costituitosi CP_3 in giudizio.
Sempre in via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di estinzione per prescrizione formulata dalla Controparte_1
La convenuta sostiene che i fatti in contesa, risalenti all'arco temporale 2007 - 2012
(pur replicando la parte attrice che le condotte in suo danno si sarebbero protratte sino all'anno 2014), sarebbero soggetti a prescrizione quinquennale, trattandosi di responsabilità extracontrattuale, in difetto di atti interruttivi a tal riguardo idonei.
La disamina di tale eccezione non può prescindere - in primo luogo - dalla ricostruzione della natura giuridica della responsabilità dell'intermediario finanziario, così come delineata dall'art. 31 comma terzo del d.lgs. n. 58/1998, nonché dall'esame degli indirizzi giurisprudenziali sedimentatisi in materia.
Nel nostro ordinamento vige, infatti, il principio consolidato secondo cui l'intermediario risponde solidalmente con il promotore finanziario abilitato all'offerta fuori sede per i danni arrecati ai clienti, anche se tali danni derivano da condotte penalmente rilevanti poste in essere dal promotore stesso.
Tanto viene stabilito in maniera espressa dal citato art. 31 comma terzo TUF, secondo cui “il soggetto che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede”.
Inoltre, con specifico riferimento al principio della responsabilità solidale tra intermediario e promotore, consolidata è la giurisprudenza di legittimità nell'affermare che “gli art. 5 comma 4 l. 2 gennaio 1991 n. 1;
23 d.lgs. 23 luglio 1996 n. 415, e 31 comma 3 d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, che pongono a carico dell'intermediario la responsabilità solidale per gli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale, richiedono, ai fini della sussistenza della responsabilità del soggetto abilitato, un rapporto di necessaria occasionalità tra incombenze affidate e fatto del promotore, rapporto che, non aprioristicamente limitato alle sole negoziazioni che abbiano ad oggetto prodotti finanziari della s.i.m. preponente, è ravvisabile in tutte le ipotesi in cui il comportamento del promotore rientri nel quadro delle attività funzionali all'esercizio delle incombenze allo stesso affidate” (Cass. Civ. Sez. III Sent. n° 1741 del 25.01.2011
e più di recente anche Cass. Civ. Sez. III Ord. n°857 del 17.01.2020). La disciplina speciale sancisce un generale obbligo di adeguato controllo sulle attività esercitate dai promotori finanziari abilitati all'offerta fuori sede nonché di garanzia nei confronti dei clienti, con obbligo di verifica delle conoscenze e della competenza nel prestare i servizi d'investimento o i servizi accessori e di comunicare accuratamente tutte le informazioni riguardanti i servizi proposti al cliente.
L'intermediario è infatti tenuto a garantire che l'attività svolta dal promotore sia conforme alle regole di correttezza, trasparenza e diligenza professionale, attraverso un adeguato controllo delle competenze, della formazione e della comunicazione verso la clientela, con particolare riguardo alla chiarezza e alla completezza delle informazioni rese.
In altri termini la ratio della normativa di settore è tesa ad assicurare un'adeguata garanzia ai destinatari delle offerte fuori sede loro rivolte dall'intermediario finanziario per il tramite del promotore, in quanto proprio per le caratteristiche di questo genere di offerte l'affidamento dei clienti può essere più facilmente vulnerato;
ed infatti la legge precisa che anche la commissione di un illecito penale da parte del promotore non possa essere invocata dal soggetto abilitato come causa di interruzione del nesso di causalità ai fini del risarcimento del danno.
Secondo la Suprema Corte tale norma - in continuità con la disciplina previgente
(art. 5 comma quarto L. n. 1/1991 e art. 23 d.lgs. n. 415/1996) - pone a carico dell'intermediario una responsabilità oggettiva e solidale per i danni causati dal promotore finanziario nell'esercizio delle attività allo stesso affidate, anche se derivanti da condotte penalmente rilevanti.
In tale prospettiva la giurisprudenza ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'intermediario anche in presenza di condotte fraudolente o appropriative realizzate dal promotore, purché esse siano state rese possibili proprio dal contesto relazionale e operativo generato dall'incarico conferito (Cass. Civ. Sez. III Sent.
n° 1741 del 25.01.2011, nonché la più recente Cass. Civ. Sez. III Ord. n°857 del 17.01.2020, che hanno ribadito che la responsabilità solidale dell'intermediario sussiste ogniqualvolta il promotore abbia agito in un contesto che gli abbia consentito di trarre vantaggio dalla sua qualità, determinando l'affidamento del cliente sulla regolarità dell'operazione).
La normativa in esame è dunque diretta alla tutela dei destinatari delle offerte fuori sede rivolte dall'intermediario finanziario per il tramite del promotore, alla luce del fatto che l'affidamento dei predetti può essere più facilmente depotenziato per le caratteristiche di questo genere di offerte, tanto che la legge precisa che anche la commissione di un illecito penale da parte del promotore non possa essere invocata dal soggetto abilitato come causa di interruzione del nesso di causalità ai fini del risarcimento del danno. Quanto alla relativa natura la giurisprudenza - alla quale questo giudice aderisce - ha qualificato tale responsabilità come extracontrattuale per fatto altrui, dunque riconducibile nell'ambito dell'art. 2049 c.c. (Cass. Civ. Sez. III Ord. n° 857 del 17.01.2020 ). Ed invero, in materia di responsabilità dell'intermediario per i danni derivanti dalla condotta illecita del promotore finanziario, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che tale responsabilità può essere ricondotta, oltre che al regime speciale previsto dall'art. 31 comma terzo TUF, anche all'ipotesi generale di responsabilità indiretta ex art. 2049 c.c.
Secondo la Suprema Corte, infatti, si è in presenza di una responsabilità oggettiva per fatto dell'incaricato ogniqualvolta il danno sia stato reso possibile o agevolato dalle mansioni/incombenze demandate al promotore e l'intermediario abbia avuto la possibilità di esercitare su di esse poteri di direzione e vigilanza. È in questo senso che la responsabilità si fonda sul nesso funzionale tra l'attività affidata e la condotta dannosa, anche qualora quest'ultima si concretizzi in un illecito penalmente rilevante.
Da ultimo la Corte ha sottolineato in continuità che “L'agire del promotore è uno degli strumenti dei quali
l'intermediario si avvale nell'organizzazione della propria impresa, traendone benefici ai quali è ragionevole far corrispondere i rischi, in ossequio al principio ubi commoda ibi et incommoda. Presupposto della responsabilità dell'intermediario è la sussistenza di una connessione tra l'esercizio delle mansioni affidate al promotore finanziario e il danno da questi arrecato all'investitore, che la giurisprudenza di questa Corte inquadra nell'ampio significato del nesso di “occasionalità necessaria”, con ciò evidenziando la relazione di continuità tra la norma speciale contenuta nel testo unico della finanza e la disposizione generale sulla responsabilità dei preponenti di cui all'art. 2049 c.c. La norma esclude, nella sostanza, che il comportamento doloso del preposto interrompa il nesso causale fra l'esercizio delle incombenze ed il danno, ancorché tale comportamento costituisca reato e rivesta, quindi, particolare gravità. Peraltro, il predetto nesso può essere escluso dal contegno del danneggiato, allorché la sua condotta sia caratterizzata da
“anomalie” tali da evidenziare, se non la collusione, quanto meno la consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore. In questo caso, viene meno il rapporto di necessaria occasionalità tra il fatto dannoso commesso dal preposto e l'esercizio delle incombenze a lui affidate, che giustifica la responsabilità della società preponente per il fatto dell'agente” (Cass. civ. sez. III ordinanza
8.9.2023 n. 26195).
Sotto il primo profilo di cui all'arresto riportato, va evidenziato quindi il rapporto esistente tra promotore ed intermediario, tal che “In tema di responsabilità della banca per le condotte illecite dei promotori finanziari, essa può essere affermata in base al nesso di occasionalità necessaria richiesto dall'art. 31 TUF e ai sensi dell'art. 2049 c.c., che ravvisa la responsabilità dell'ente quando la condotta lesiva è agevolata o resa possibile dalle incombenze affidate all'agente. La responsabilità può essere altresì estesa ai sensi dell'art. 1228 c.c. per l'inadempimento contrattuale dell'intermediario” (Cass. Civ. Sez. I Ord. n° 11241 del
29.04.2025).
Del pari, secondo la giurisprudenza di merito, qui condivisa, la responsabilità del preponente ex art. 2049
c.c., sorge per il solo fatto dell'inserimento dell'agente, cioè di colui che abbia posto in essere la condotta dannosa nell'impresa, senza che assumano rilievo né la continuità dell'incarico affidatogli né l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato: è sufficiente che il comportamento illecito del preposto sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze allo stesso demandate dall'imprenditore e che il commesso abbia svolto la sua attività sotto il controllo del primo, atteso che il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, ancorché non alle sue dipendenze, risponde anche dei fatti dolosi o colposi dei medesimi (cfr. Trib. Mantova n° 562 del 10.05.2016).
La qualifica della responsabilità indiretta dell'intermediario in termini di illecito extracontrattuale non è scevra di conseguenze sul piano pratico ed in particolar modo in tema di prescrizione.
Il termine di prescrizione, infatti, è di cinque anni con decorrenza dal momento in cui si verifica il fatto illecito (cfr. art. 2947 c.c.).
Sul punto la giurisprudenza ha altresì chiarito che, nei casi di fatto illecito, il termine di prescrizione non coincide necessariamente con il momento in cui il danno si è verificato nella sua materialità bensì dal momento in cui il soggetto danneggiato abbia acquisito la consapevolezza della lesione nella sua dimensione giuridica, ossia abbia percepito non soltanto l'esistenza del pregiudizio ma anche la sua ingiustizia giuridicamente rilevante
(Cass. Civ. Sez. III Sent. n° 29859 del 27.10.2023).
In adesione alla più ampia giurisprudenza di legittimità, deve essere quindi ulteriormente precisato che “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non già dalla
“data del fatto”, inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, bensì quando ricorrano i presupposti di sufficiente certezza, in capo all'avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi possano ritenersi, dal medesimo, conosciuti o conoscibili” (cfr. tra le altre Cass. Civ.
Sez. III Sent. n° 21255 del 17.09.2013 e Trib. Busto Arsizio Sent. n° 118 del 06.04.2012 : in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, il “dies a quo” dal quale l'arco temporale di prescrizione comincia a decorrere va individuato nel momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto - o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza - sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato).
Peraltro, l'art. 2947 c.c., dopo aver stabilito la regola generale della prescrizione quinquennale per il risarcimento del danno da fatto illecito, dispone che “in ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga questa si applica anche all'azione civile.
Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi”.
La Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare, al riguardo, che “quando non vi sia stata costituzione di parte civile nel procedimento penale, con la prescrizione del reato si prescrive anche il diritto al risarcimento del danno, data l'equiparazione fra le due prescrizioni;
se, invece, vi è stata costituzione di parte civile, si verifica l'interruzione con effetto permanente per tutta la durata del processo e tale termine ricomincia a decorrere dalla data in cui diviene irrevocabile la sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per essersi il reato estinto per prescrizione” (Cass. n. 6320 del 05.03.2019, cfr. Cass. n° 14450/2001; Cass. n° 10015/2003; Cass. n° 872/2008; Cass. n° 17226/2014;
Cass. n° 28456/2017).
Parte attrice sul punto ha dedotto:
i) di aver sporto querela nei confronti tanto del promotore finanziario che della banca intermediaria;
ii) di non essersi costituita parte civile nel procedimento penale incardinato innanzi al Tribunale Ordinario di Roma (recante n. 16657/2016 R.G. DIB. - n. 32120/2016
R.G.N.R.);
iii) di aver avuto effettiva contezza del danno patito solamente in occasione dell'incontro del
23.9.2014 con gli ispettori della BA convenuta.
Occorre altresì rilevare che le condotte aventi ad oggetto le disposizioni di pagamento contestate sono state sussunte, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, nel “delitto previsto e punito dagli artt. 61 n. 7 e n. 11, 81, 624, 625 comma primo n. 2 e comma secondo perché, con più azione esecutive del medesimo disegno criminoso, operando come promotore finanziario , al fine di procurarsi CP_1 un ingiusto profitto, si impossessava della somma di denaro di euro 44.690,36 sottraendola al cliente
mediante indebite disposizioni di bonifico dal c/c 777269 dell'Ag. Ostia Lido Parte_1
della a lui intestato, della somma di euro 480,00 mediante effettuazione di ricariche Controparte_1
telefoniche addebitate sul medesimo conto.
Con le aggravanti dell'aver commesso il fatto con mezzo fraudolento, consistito nell'utilizzare i codici di home banking rilasciati dalla banca a nome del cliente di cui era venuto in possesso e/o nell'emettere disposizioni di bonifico a nome e firma (apocrifa) dello stesso, dell'aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità, dell'aver abusato del rapporto di prestazione d'opera esistente con la persona offesa.
In Roma dal 24.4.2007 al 21.8.2012”. Nel caso di specie il Sig. è stato condannato in via definitiva per il delitto previsto e punito CP_3
dagli artt. 61 n. 7 e n. 11, 81, 624, 625 comma primo n. 2 e comma secondo (furto in continuazione aggravato dall'uso di mezzo fraudolento, dal danno patrimoniale di rilevante gravità nonché per aver commesso il fatto con abuso di prestazione d'opera), delitto che si prescrive in anni dieci.
Si precisa inoltre che “in tema di prescrizione, al diritto al risarcimento del danno da fatto illecito considerato dalla legge anche come illecito penale si applicano gli istituti della sospensione e dell'interruzione della prescrizione relativi al reato nei soli casi di azione civile esercitata e conclusa in sede penale e non invece nella diversa ipotesi di azione risarcitoria svolta in sede civile (ancorché preceduta dalla costituzione di parte civile nel processo penale), essendo ontologicamente diversi l'illecito civile e quello penale” (Cass. Civ. Sez. III ordinanza n° 9883 del 13.04.2023; ma anche, nel medesimo senso, Cass.
Civ. Sez. III ordinanza n° 11190 del 06.04.2022 ; Cass. Civ. Sez. III ordinanza n° 2694 del 04.02.2021, secondo cui “la prescrizione del diritto al risarcimento del danno cagionato dal reato, sebbene raccordata sotto il profilo del periodo di durata alla disciplina della prescrizione dettata per il reato, si inserisce nel quadro generale dell'istituto della prescrizione civile, senza comprometterne la sostanziale autonomia rispetto all'analogo istituto regolato nel sistema penale. Se si eccettua tale collegamento, ciascuno dei due istituti costituisce un complesso normativo in sé chiuso e perfetto, con la conseguenza che, ai fini del diritto al risarcimento, operano esclusivamente le cause di interruzione previste nella disciplina civilistica, senza possibilità di mutua integrazione o di interferenze tra le due discipline”.).
Orbene, con riferimento alla convenuta, il primo atto interruttivo risale alla PEC CP_1
di intimazione e messa in mora del 3.11.2014 (cfr. doc. n. 42 allegato alla citazione).
Ne consegue che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta è priva CP_1
di fondamento, quantomeno con riferimento alle condotte di furto aggravato oggetto di accertamento penale definitivo.
Quanto alle ulteriori condotte contestate nella presente sede, come più volte affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, se il fatto illecito per il quale si aziona il diritto al risarcimento del danno è considerato dalla legge come reato e per questo la legge stabilisce una prescrizione più lunga di quella di cinque anni prevista dall'art. 2947 primo comma c.c., ai sensi del terzo comma, prima parte, dello stesso articolo, quest'ultima si applica anche all'azione civile, indipendentemente dalla promozione o meno dell'azione penale, essendo il maggior termine di prescrizione correlato solo alla astratta previsione dell'illecito come reato e non alla condanna penale, che rileva solo ai fini dell'art. 2947 terzo comma ultima parte del c.c. (tra le tante Cass. civ. sez. III Sent. n° 3865 del 26.02.2004). Si ritiene applicabile al caso di specie (“appropriazione indebita della complessiva somma di € 90.000,00, di cui € 20.000,00 consegnata in contanti e tramite assegni al Sig. nel corso CP_3 degli anni 2007 - 2008 ed € 70.000,00 per l'assegno circolare n. 3501200152 intestato a Controparte_4 consegnato in data 30.11.2007 al Sig. e mai ritrovato” cfr. conclusioni di parte attrice)
[...] CP_3
il disposto dell'art. 646 c.p., in quanto il promotore finanziario si sarebbe illegittimamente appropriato delle somme a lui consegnate dal cliente a fini di investimento, delitto punito con la pena della reclusione sino ad anni cinque.
Ne consegue, pertanto, che risulta applicabile il termine di prescrizione ordinariamente previsto dall'art. 2947 comma primo c.c.
Quanto al dies a quo da cui far decorrere tale termine di prescrizione, lo scrivente Giudice ritiene che si debba escludere che l'attore abbia potuto ignorare l'esistenza di tali distrazioni nell'arco dell'intera durata del rapporto protrattosi per circa sette anni. Appare, infatti, decisamente inattendibile che il Sig. si Pt_1
sia completamente disinteressato dell'andamento del conto corrente, utilizzato, come dal medesimo affermato, anche per le comuni esigenze di vita, effettuando pagamenti e facendovi confluire le somme dei finanziamenti richiesti alla BA (cfr. doc. n. 63 allegato alla memoria ex art. 183 comma sesto n. 2
c.p.c. di parte attrice, testimonianza resa all'udienza del 04.04.2018 nell'ambito del procedimento penale 16657/2016).
Tali movimentazioni, d'altra parte, risultavano dagli estratti conto inviati dalla e, anche a voler CP_1
ipotizzare la mancata ricezione da parte del Sig. , appare scarsamente credibile che lo stesso non si sia Pt_1
mai preoccupato di richiedere alla chiarimenti in proposito o di comunicare nuovamente l'esatto CP_1
indirizzo di recapito.
Si rileva, inoltre, che lo stesso attore ha ammesso di aver ricevuto, almeno in parte, la documentazione contabile periodicamente inviata dalla (cfr. doc. n. 63 allegato alla memoria CP_1 ex art. 183 comma sesto n. 2 c.p.c. di parte attrice).
Nella testimonianza resa all'udienza del 04.04.2018 nel procedimento penale 16657/2016 l'attore ammette infatti: “Avv. P.C. Rodinò - una cortesia, lei riceveva documentazione da parte della banca? Cioè non dal CP_
dalla ? Controparte_1
Teste - all'inizio è arrivato qualcosa poi non è arrivato più niente, tanto è vero che lui ha spostato un Pt_1
indirizzo … dopo sono venuto a sapere, in un altro indirizzo, di Ostia poi ho visto”).
Occorre pertanto dichiarare la intervenuta prescrizione delle domande di risarcimento del danno afferenti alle citate condotte di appropriazione indebita (si ricorda asseritamente avvenute tra il 2007 ed il 2008), non potendosi differire il dies a quo all'incontro del 23.09.2014, in quanto il decorso del termine quinquennale non è stato tempestivamente interrotto con la PEC di intimazione e messa in mora del 03.11.2014.
Quanto alle ulteriori contestazioni attoree (afferenti la illegittima percezione “dell'ulteriore somma di € 1.030,81 addebitata dalla in maniera impropria sul c/c 777269 a titolo di scoperti fido, C.M.S. e CP_1
sbilancio competenze prodotti a seguito dell'attività illecita del promotore finanziario e di tutte le altre somme incamerate dalla in forza di contratti di negoziazione dei prodotti finanziari e/o assicurativi CP_1
nulli in difetto della sottoscrizione e della consegna degli stessi ed in difetto dell'informazione da parte sia del promotore finanziario che della sull'inadeguatezza dei contratti stessi), le stesse attengono al CP_1
corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali intervenute tra le parti, con conseguente applicazione dell'ordinario termine di prescrizione decennale, e, quindi, reiezione dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla CP_1
5. Nel merito le domande attoree sono parzialmente fondate e meritano accoglimento nei limiti di seguito precisati.
Le domande proposte afferiscono, in prima istanza, alle condotte illecite ascrivibili CP_ al Sig. quale promotore finanziario della - circostanza da quest'ultima Controparte_1
ammessa (“tra i promotori finanziari di vi era il signor cfr. pag. 14 della Controparte_1 CP_3 comparsa di costituzione) - e si fondano sulla sua dedotta responsabilità diretta per aver sottratto, con atti dolosi, talune somme di denaro di proprietà dell'attore, effettuando numerose disposizioni di pagamento illegittime mediante i codici segreti necessari ad operare sulla piattaforma di home banking, distraendo somme ricevute sia in contanti che mediante assegni, apponendo firme false su diversi moduli contrattuali e violando gli obblighi informativi di cui all'art. 21 TUF, avendo fornito al cliente, nel corso del tempo, una rappresentazione dell'andamento degli investimenti difforme dalla realtà, circostanze per i quali ha sporto denuncia-querela.
Parte attrice ha dedotto, altresì, la responsabilità solidale della convenuta ex art. 31 TUF, nonché artt. 2049
e 1228 del c.c., sussistendo il nesso di c.d. “occasionalità necessaria”, quale circostanza secondo cui tra la funzione ricoperta ed il comportamento del collaboratore/dipendente che ha causato il danno vi sia un nesso necessario, tale da ritenere che la condotta non avrebbe potuto essere realizzata se il dipendente non avesse ricoperto tale funzione.
L'attore ha dedotto, infine, la nullità di taluni contratti di negoziazione di prodotti finanziari e assicurativi per difetto di sottoscrizione, per omessa consegna della relativa documentazione contrattuale nonché per violazione dei doveri di informazione gravanti sia sul promotore finanziario che sulla BA intermediatrice ex artt. 21 e 23 TUF. Quanto alle disposizioni di bonifico ed alle ricariche telefoniche disconosciute dall'attore, occorre innanzitutto individuarle come segue:
1) bonifico del 24.4.2007 di € 2.850,00; 2) bonifico del 30.4.2007 di € 600,00; 3) bonifico del 30.4.2007 di €
4.000,00; 4) bonifico del 4.5.2007 di € 630,00; 5) bonifico del 10.5.2007 di € 1.694,00; 6) bonifico del
18.5.2007 di € 1.200,00; 7) bonifico del 21.5.2007 di € 1.369,50; 8) bonifico del 30.5.2007 di € 600,50; 9) bonifico del 21.6.2007 di € 3.800,00; 10) bonifico del 13.7.2007 di € 3.900,00; 11) bonifico del 17.7.2007 di
€ 245,00; 12) bonifico del 26.7.2007 di € 750,00; 13) bonifico del 10.8.2007 di € 520,00; 14) bonifico del
21.8.2007 di € 250,00; 15) bonifico del 2.11.2007 di € 2.000,00; 16) bonifico del 20.11.2007 di € 900,00; 17) bonifico del 30.11.2007 di € 800,00; 18) bonifico del 4.6.2008 di € 1.200,00; 19) bonifico del 30.6.2008 di €
3.485,36; 20) bonifico del 2.7.2008 di € 700,00; 21) bonifico del 31.7.2008 di € 1.050,00; 22) bonifico del
1.8.2008 di € 300,00; 23) bonifico del 27.8.2008 di € 498,00; 24) bonifico del 15.12.2008 di € 300,00; 25) bonifico del 29.12.2008 di € 700,00; 26) bonifico del 5.1.2009 di € 134,00; 27) bonifico del 6.3.2009 di €
330,00; 28) bonifico del 18.3.2009 di € 134,00; 29) bonifico del 20.1.2010 di € 550,00; 30) bonifico del
18.5.2009 di € 500,00; 31) bonifico del 20.5.2010 di € 300,00; 32) bonifico del 17.6.2010 di € 500,00; 33) bonifico del 6.4.2012 di € 1.500,00; 34) bonifico del 18.6.2012 di € 1.600,00; 35) bonifico del 3.7.2012 di €
3.065,00; 36) bonifico del 19.7.2012 di € 1.135,00; 37) bonifico del 21.8.2012 di € 600,00.
Si rileva che, contrariamente a quanto affermato dalle parti, le operazioni di bonifico in contestazione sono invero n. 37 stante la sussistenza di un errore di compilazione della tabella (la riga n. 33 è stata omessa) di cui alle pagine n. 2 e n. 3 del resoconto dell'incontro tenutosi tra le parti a Fiumicino in data 23.9.2014.
Indipendentemente da tale errore, la quantificazione complessiva dei bonifici risulta corretta, attestandosi in € 44.690,36.
Quanto invece alle ricariche telefoniche le stesse risultano essere:
1) ricarica del 7.5.2007 di € 50,00; 2) ricarica del 24.5.2007 di € 50,00; 3) ricarica del 4.6.2007 di € 50,00; 4) ricarica del 21.6.2007 di € 50,00; 5) ricarica del 27.1.2009 di € 80,00; 6) ricarica del 20.3.2009 di € 50,00; ricarica del 10.5.2010 di € 50,00; 7) ricarica del 10.5.2010 di € 50,00; 8) ricarica del 23.6.2010 di € 50,00;
il tutto per la somma complessiva di € 480,00.
Le summenzionate disposizioni di pagamento, bonifici e ricariche telefoniche, sono state oggetto di accertamento in sede penale, in quanto, come già precisato, la Procura CP_ della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha contestato al Sig. per quanto di interesse nella presente sede, il “delitto previsto e punito dagli artt. 61 n. 7 e n. 11, 81, 624, 625 comma primo n. 2 e comma secondo perché, con più azione esecutive del medesimo disegno criminoso, operando come promotore finanziario , al fine di procurarsi un ingiusto profitto, si impossessava della somma CP_1
di denaro di euro 44.690,36 sottraendola al cliente mediante indebite disposizioni di bonifico Parte_1 dal c/c 777269 dell'Ag. Ostia Lido della a lui intestato, della somma di euro 480,00 Controparte_1 mediante effettuazione di ricariche telefoniche addebitate sul medesimo conto.
Con le aggravanti dell'aver commesso il fatto con mezzo fraudolento, consistito nell'utilizzare i codici di home banking rilasciati dalla banca a nome del cliente di cui era venuto in possesso e/o nell'emettere disposizioni di bonifico a nome e firma (apocrifa) dello stesso, dell'aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità, dell'aver abusato del rapporto di prestazione d'opera esistente con la persona offesa.
In Roma dal 24.4.2007 al 21.8.2012”.
La sussistenza delle suindicate condotte è stata confermata all'esito del procedimento penale instaurato innanzi al Tribunale Ordinario di Roma recante n. 16657/2016 R.G. DIB. -
n. 32120/2016 R.G.N.R., nella sentenza di condanna n. 17330/2019, depositata in cancelleria in data
23.4.2020, a mente della quale il Sig. è colpevole dei reati lui ascritti. CP_3
La sentenza di cui sopra è divenuta definitiva all'esito dell'infruttuoso esperimento dell'impugnazione in appello (sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1308/2023 del 26.01.2023 e depositata in cancelleria in data 26.04.2024) nonché del ricorso per cassazione (Cass. Pen. Sent. n° 50271 del 18.12.2023).
Sebbene non sia stata prodotta agli atti la certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., la pronuncia di condanna deve considerarsi irretrattabile, in quanto il passaggio in giudicato costituisce eccezione in senso lato, in quanto tale rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo;
dal che deriva, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, che
“il giudicato esterno formatosi a seguito di una sentenza della Corte di Cassazione è rilevabile d'ufficio anche nell'ipotesi in cui essa non sia stata versata in atti con la rituale certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c.; l'accertamento del giudicato esterno non costituisce, infatti, patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde ad un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio del “ne bis in idem” (Cass. civ. sez. VI ordinanza n. 16589 dell'11.6.2021).
Quanto al valore di tale accertamento si ricorda che, ai sensi dell'art. 651 c.p.c., “la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.
Orbene, nel caso di specie il Sig. è stato ritenuto colpevole del delitto di furto aggravato in CP_3 riferimento all'impossessamento delle somme giacenti sul conto corrente intestato al Sig. , Parte_1
condotta perfezionatasi mediante la disposizione di n. 37 bonifici per la somma complessiva di € 44.690,36 nonché di n. 8 ricariche telefoniche per la somma complessiva di € 480,00.
CP_ Le condotte contestate, sia nel giudizio penale che nella presente sede, sono state perpetrate dal Sig. attraverso la piattaforma riservata di home banking on line del Sig. , utilizzando, a tal fine, i relativi Pt_1 codici segreti.
La convenuta, nulla potendo contestare in ordine alla sussistenza storico-fattuale CP_1
della condotta contestata, ha dedotto che tali operazioni sarebbero state poste in essere dal promotore finanziario con la necessaria collaborazione del cliente, il quale gli avrebbe messo a disposizione i propri codici segreti di accesso, contegno tale da elidere il nesso causale.
Il Sig. , a sua volta, ha precisato di non esser mai stato in condizione di condividere Pt_1
i propri codici riservati, in quanto mai immessi nella sua disponibilità, se non successivamente al citato incontro con gli ispettori della BA.
Tale circostanza è stata costantemente e coerentemente affermata dall'attore, anche in occasione dell'interrogatorio formale reso all'udienza del 23.5.2022.
Orbene la convenuta nulla ha prodotto a conferma della propria allegazione. CP_1
Ne consegue, pertanto, la fondatezza della domanda di risarcimento del danno svolta nei confronti del promotore finanziario, quantomeno con riferimento alle condotte di impossessamento della somma di € 44.690,36 e dell'importo di € 480,00, nonché la insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 1227 c.c.
Occorre altresì rilevare che la parte attrice ha disconosciuto le firme apposte sui seguenti moduli:
1) richiesta di prestito personale dell'11.12.2008 (cfr. doc. n. 24 allegato alla citazione);
2) disposizione di bonifico del 13.7.2013 (cfr. doc. n.
5-A allegato alla citazione);
3) disposizione di bonifico del 14.2.2012 (cfr. doc. n.
5-B allegato alla citazione);
4) disposizione di bonifico del 20.3.2013 (cfr. doc. n.
5-C allegato alla citazione); 5) disposizione di bonifico del 29.1.2014 (cfr. doc. n.
5-D allegato alla citazione);
6) richiesta di riscatto totale del 19.1.2014 (cfr. doc. n.
5-F allegato alla citazione);
7) disposizione di bonifico del 27.4.2009 (cfr. doc. n.
5-G allegato alla citazione);
8) richiesta di riscatto totale del 26.4.2012 (cfr. doc. n.
5-H allegato alla citazione);
9) richiesta di rimborso del 1.3.2010 (cfr. doc. n.
5-I allegato alla citazione).
Orbene, all'esito del giudizio peritale di verificazione delle sottoscrizioni, è emerso che solamente alcune delle suddette sottoscrizioni, apposte sui relativi moduli, sono apocrife.
Osserva, in particolare, il CTU che delle n. 13 firme oggetto del giudizio di verificazione n. 8 firme sono risultate corrispondenti al medesimo grafismo delle scritture comparative a nome dell'attore, mentre n. 5 firme non sono omogenee al grafismo autografo apposto sui documenti comparativi autenticati nonché a quello del saggio grafico.
Le firme in verifica, apposte ai doc. n. 24, n.
5-G, n.
5-H e n.
5-I, sono risultate apocrife e ne va dichiarata la falsità.
Nondimeno, le firme in verifica, apposte ai doc. n.
5-A, n.
5-B, n.
5-C, n.
5-D, n.
5-F, sono risultate autografe.
Occorre pertanto rilevare l'infondatezza delle contestazioni effettuate dall'attore in ordine all'illegittimità del contratto di prestito personale datato 11.12.2008, in quanto effettivamente sottoscritto dall'attore, come accertato dalla citata CTU grafologica.
Quanto alle illegittime disposizioni di pagamento del 13.07.2013, del 14.02.2012, del 20.03.2013 e del 29.01.2014 occorre rilevare che queste vedono quale soggetto beneficiario la
Santander Consumer Bank s.p.a. ed attengono al contratto di finanziamento n. 5781793 del 7.05.2009.
La natura apocrifa delle sottoscrizioni consente di affermare la fondatezza della relativa domanda di risarcimento del danno, non prescritta attesa la sussistenza dell'atto interruttivo del PEC di intimazione e messa in mora del 03.11.2014, per la somma di € 1.188,43.
Quanto, invece, alla richiesta di riscatto totale della polizza Unit Linked n. 03001181231 del 19.01.2014, la sussistenza di un danno potrebbe astrattamente ipotizzarsi solo in presenza di specifiche allegazioni in ordine alla redditività dei titoli disinvestiti e alla conseguente perdita patrimoniale causata dal disinvestimento anticipato e non autorizzato;
allegazioni che, nel caso di specie, sono del tutto carenti, non avendo l'attore neppure indicato le caratteristiche e la natura dell'investimento in questione. Tali considerazioni possono essere svolte anche con riferimento alla dedotta nullità delle operazioni di investimento in strumenti finanziari per violazione dei doveri informativi previsti dalla normativa di settore, in quanto l'attore si è genericamente ed apoditticamente limitato ad affermare che “con riferimento alla maggior parte dei contratti finanziari ed assicurativi descritti nel portafoglio storico degli investimenti di cui all'allegato n. 3 della citazione, si conferma che l'attore, privo di esperienza negli investimenti finanziari, non ha percepito la relativa documentazione, non è mai stato informato sull'inadeguatezza delle operazioni finanziarie poste in essere in assoluta autonomia dal promotore finanziario, nessun obbligo informativo è stato reso all'attore, né è stato mai messo a conoscenza dei del tipo e delle caratteristiche delle dette operazioni, sull'ammontare delle commissioni d'ingresso, di quelle di gestione e d'uscita per i fondi
d'investimento contravvenendo alle più elementari regole professionali previste per i promotori finanziari”
(cfr. memoria ex art. 183 comma sesto n. 1 c.p.c.) nonché “giova, infine, ricordare al Giudicante che dovrebbero essere computate nella quantificazione del danno subito dal Sig. anche tutte Parte_1
quelle ulteriori somme sottratte all'attore, rappresentate da tutti quegli importi, allo stato impossibile da quantificare, ottenuti da ogni qual volta il promotore finanziario faceva sottoscrivere al Controparte_1
Sig. prodotti finanziari ed assicurativi esclusivamente col “marchio” (contratti, Parte_1 CP_1
peraltro, mai consegnati all'attore).
Oltre, infatti, alle provvigioni illegittime conseguite dal promotore finanziario, la stessa ha percepito CP_1 nei casi in esame - oltre le somme summenzionate a titolo di scoperti di fido, commissioni di massimo scoperto e sbilanci competenze - importi relativi alle commissioni d'ingresso, alle commissioni di gestione e di uscita dai fondi di investimento , fondi di investimento, si ricorda, illecitamente fatti CP_1
sottoscrivere o sottoscritti infedelmente dallo stesso promotore in palese conflitto di interessi.”
(cfr. comparsa conclusionale di parte attrice).
Orbene tali domande sono fondate su considerazioni apodittiche del tutto sfornite di idoneo supporto allegatorio e men che meno probatorio, atteso che l'attore non si è neanche premurato, anteriormente alla proposizione del presente giudizio, di procurarsi copia dei contratti contestati, facendone richiesta alla BA, né di indicare puntualmente quali sarebbero i contratti effettivamente sottoscritti e per i quali non ha ricevuto le dovute informazioni.
In particolare, con riferimento alle azioni di responsabilità in materia di investimenti finanziari, l'articolo 23 comma sesto del d.lgs. n. 58 del 1998, in armonia con l'art. 1218 c.c., precisa che l'investitore che lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, ha l'onere di allegare specificatamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica, ma circostanziata, individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di casualità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato,
l'informatore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole;
l'intermediario, a sua volta, deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta (cfr. Cass. Civ. Sez. I ordinanza n° 13833 del 22.05.2019).
Con l'ulteriore precisazione per cui dall'omessa informazione scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, suscettibile di prova contraria.
La prova non può desumersi dalla propensione al rischio dell'investitore ovvero dalle sue scelte precedenti rischiose, perché anche l'investitore dotato di una conoscenza speculative e orientato al rischio deve essere messo in condizione di valutare la propria scelta, alla luce dei fattori di rischio che gli devono essere evidenziati (cfr. Cass. Civ. Sez. I Sent. n° 7905 del 17.04.2020).
L'assoluta genericità della contestazione ha impedito di dar corso alla CTU contabile, considerato, infatti, che la consulenza tecnica d'ufficio non può supplire alle carenti allegazioni o offerte di prova delle parti (si rileva inoltre che nella consulenza tecnica di parte attrice non è dato leggere alcunchè in ordine ai contratti di investimento de quibus).
Del resto, come costantemente osservato dalla Suprema Corte, “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti
o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al c.t.u. anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse.” (cfr. ex pluribus Cass. Civ. Sez. III Sent. n°3191 del
14.02.2006).
Occorre pertanto pervenire all'accoglimento della domanda risarcitoria per la sola somma complessiva di € 46.358,79, con conseguente rigetto delle ulteriori domande in quanto in parte prescritte ed in parte infondate. Parte attrice ha, poi, richiesto il ristoro dei danni non patrimoniali, da quantificarsi in via equitativa, anche in ragione della sindrome depressiva da cui sarebbe stato affetta in dipendenza dei fatti per cui è causa.
Ora, per quel che concerne il danno non patrimoniale da reato - tenuto conto di quanto affermato dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite con le pronunce rese in proposito nel novembre del 2008 (cfr. tra tutte Cass. civ. S.U. sentenza 11.11.2008 n. 26972) - il Tribunale osserva che:
- il danno non patrimoniale si identifica con il danno determinato dalla lesione di beni - interessi inerenti la persona fisica, come tali non connotati da rilevanza economica;
- la liquidazione del danno postula la verifica della sussistenza degli elementi integrativi dell'illecito extracontrattuale codificato dagli artt. 2043 e ss. del codice civile;
- secondo il disposto dell'art. 2059 c.c. “deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”; dunque - per delineare l'ambito di risarcibilità di tale danno - occorre individuare le norme alle quali rinvia l'art. 2059 c.c.
La prima di tali norme è agevolmente individuabile, stante il suo tenore letterale, nel comma secondo dell'art. 185 c.p. secondo il quale “ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”.
Ne consegue che:
- ove il fatto illecito si configuri anche solo astrattamente come reato, è risarcibile il danno non patrimoniale sofferto dalla persona offesa e dagli ulteriori eventuali danneggiati inteso nella sua più ampia accezione e costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata, la cui intensità e durata nel tempo assumono rilievo non già ai fini dell'esistenza del danno, bensì ai fini della sua quantificazione;
- in presenza del reato, dunque, è risarcibile non solo il danno non patrimoniale conseguente alla lesione di diritti costituzionalmente rilevanti, ma anche quello derivante dalla lesione di interessi della persona fisica che non siano presidiati da norme costituzionali e dei quali tuttavia il legislatore ha riconosciuto la rilevanza nel momento in cui ne ha predisposta la tutela sul piano penale.
Altri casi di risarcimento di danni non patrimoniali sono previsti da leggi ordinarie quali: la n. 117/1988
(art. 2) in materia di privazione della libertà personale cagionata dall'esercizio di funzioni giudiziarie;
la n. 675/1996 (art. 29 comma nono) in materia di illecite modalità di raccolta di dati personali;
la n. 89/2001 (art. 2) in materia di superamento del termine di ragionevole durata del processo;
il d. lgs. n. 286/98 (art. 44 comma settimo) in materia di adozione di atti discriminatori per motivi razziali, etnici o religiosi.
L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. (offerta dalla Suprema Corte già con le sentenze n. 8827/2003 e n. 8828/2003) impone di estendere la tutela in esso prevista ai beni - interessi di rilevanza costituzionale, tra i quali viene in considerazione, in primo luogo, il diritto alla salute
(art. 32 costituzione), la cui lesione integra gli estremi del c.d. “danno biologico” - dapprima individuato dalla giurisprudenza anche sulla scorta della pronuncia 184/86 della Corte Costituzionale - quindi definito dal legislatore (dapprima con l'art. 5 comma terzo L. 57/2001, quindi con gli artt. 138 e 139 del d.lgs. 209/2005) come “lesione dell'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione medico legale che esplica un incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità di produrre reddito”.
Analoga tutela è riconosciuta ai soggetti che abbiano subito una compromissione del rapporto parentale e dunque abbiano visto lesi i diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.), in caso di morte o di procurata grave invalidità del congiunto;
come pure a coloro che abbiano subito una lesione dei diritti alla reputazione, all'immagine, al nome, alla riservatezza;
diritti inviolabili della persona preservati dagli artt. 2 e 3 della Costituzione.
In sostanza, la risarcibilità del danno non patrimoniale postula, sul piano dell'ingiustizia del danno, la selezione degli interessi dalla cui lesione discende il danno.
Selezione che avviene o a livello normativo, negli specifici casi determinati dalla legge, o in via di interpretazione da parte del Giudice, chiamato a verificare - anche in virtù dell'apertura dell'art. 2 costituzione ad un processo evolutivo - la sussistenza di una ingiustizia costituzionalmente qualificata, vale a dire della lesione di un diritto inviolabile della persona espressamente riconosciuto dalla Costituzione, o comunque (più in generale) di interessi di rango costituzionale che attengano a posizioni inviolabili della persona umana.
Ciò posto ritiene il Tribunale che l'attore, tenuto conto della condanna del convenuto contumace per il reato sopra meglio precisato, abbia diritto al risarcimento del danno morale da reato, da determinarsi equitativamente, nella misura di € 10.000,00.
Tanto premesso, l'attore ha sostenuto la sussistenza della responsabilità solidale ex art. 31 comma terzo
TUF e 2049 c.c. dell'intermediaria convenuta, chiedendo conseguentemente la condanna, in via solidale, della al risarcimento dei danni patrimoniali subiti Controparte_1
nonché nel danno non patrimoniale ex artt. 2059 c.c. E' in ogni caso interesse della società, ove ritenuta responsabile in via solidale, di agire in regresso nei confronti di unico autore del danno lamentato. CP_3
Quanto alla eventuale responsabilità solidale della convenuta ai sensi dell'art. 31 TUF, occorre CP_1 rilevare che questa non può derivare automaticamente dalla sussistenza di un accertamento penale definitivo di condanna, in quanto in tale sede il Sig. non si è costituito parte civile e la Pt_1 [...]
è stata condannata al risarcimento del danno, nella qualità di responsabile civile, nei Controparte_1
soli confronti della Sig.ra e del Sig. in dipendenza di condotte distinte ed Controparte_6 CP_7
autonome rispetto a quelle contestate con riferimento all'attore del presente giudizio.
Occorre pertanto valutare se dell'accertata perdita l'intermediario sia tenuto a rispondere ai sensi dell'art. 31 comma terzo TUF.
La norma dispone che “il soggetto che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale”.
Tale previsione costituisce ipotesi speciale del più generale principio previsto dall'art. 2049 c.c., secondo cui i padroni e i committenti sono responsabili (in via solidale) per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
Si tratta, come noto, di una ipotesi di responsabilità oggettiva, fondata sul principio per cui
“il soggetto che, nell'espletamento della propria attività, si avvale dell'opera di terzi, ancorché non alle proprie dipendenze, assume il rischio connaturato alla loro utilizzazione nell'attuazione della propria obbligazione e, pertanto, risponde direttamente di tutte le ingerenze dannose, dolose o colpose, che a costoro, sulla base di un nesso di occasionalità necessaria, siano state rese possibili in virtù della posizione conferita nell'adempimento dell'obbligazione medesima rispetto al danneggiato e che integrano il “rischio specifico” assunto dal debitore, fondando tale responsabilità sul principio “cuius commoda eius et incommoda” (cfr. Cass. Civ. Sez. III Sent. n° 4298 del 14.02.2019).
Con specifico riferimento alla posizione dell'intermediario finanziario, la giurisprudenza di legittimità ha univocamente affermato che “la società preponente risponde in solido del danno causato al risparmiatore dai promotori finanziari da essa indicati in tutti i casi in cui sussista un nesso di occasionalità necessaria tra il danno e l'esecuzione delle incombenze affidate al promotore. Questa responsabilità solidale non viene meno per il fatto che il preposto, abusando dei suoi poteri, abbia agito per finalità estranee a quelle del preponente, ma deve essere esclusa quando la condotta del danneggiato presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, palesata da elementi presuntivi, quali il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, il valore complessivo delle stesse, l'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le sue complessive condizioni culturali e socio-economiche” (cfr. Cass. Civ. Sez.
III Ord. n° 30161 del 22.11.2018).
Dunque, da un lato, al fine di configurare il nesso di occasionalità necessaria tra incombenze affidate e fatto del promotore, è sufficiente che il comportamento di questi rientri nel quadro delle attività funzionali all'esercizio delle incombenze di cui è investito.
In tal senso, non rileva che il comportamento del promotore abbia esorbitato dal limite fissato dalla società, essendo sufficiente che la sua condotta sia stata agevolata e resa possibile dall'inserimento del promotore stesso nell'attività della società d'intermediazione mobiliare e si sia realizzata nell'ambito e coerentemente alle finalità in vista delle quali l'incarico è stato conferito, in maniera tale da far apparire al terzo in buona fede che l'attività posta in essere, per la consumazione dell'illecito, rientrasse nell'incarico affidato (cfr.
Cass. Civ. Sez. I Sent. n° 6829 del 24.03.2011 ; Cass. Civ. Sez. III Sent. n° 10580 del 19.07.2002).
D'altro lato tale nesso viene reciso, con conseguente assoluzione dell'intermediario da responsabilità, solo quando la condotta del danneggiato presenti connotati di anomalia, quantomeno in termini di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore.
Dando applicazione a tali principi si osserva che:
- sotto il primo profilo, non può revocarsi in dubbio che il nesso di occasionalità necessaria sia integrato,
CP_ considerato che il Sig. profittando di un rapporto intessuto con l'attore, proprio in quanto inserito nell'organizzazione della e in veste Controparte_1
di promotore finanziario della società, ha effettuato movimentazioni ed investimenti “reali” in prodotti finanziari riconducibili all'intermediario, ai quali tuttavia ha affiancato condotte distrattive.
Peraltro, per poter riuscire nel proprio disegno, egli ha redatto prospetti e rendicontazioni false, intestate alla la cui valenza a raggirare l'attore deriva proprio dall'inserimento pluriennale Controparte_1
del promotore nell'organizzazione della società e nella spendita del relativo nome;
- sotto il secondo profilo non si ritiene che la condotta tenuta dall'attore possa ritenersi anomala considerato che questi non aveva mai ottenuto la disponibilità dei codici segreti necessari ad accedere all'area riservata di home banking.
In definitiva, la deve essere ritenuta responsabile per il fatto illecito posto in Controparte_1
essere dal proprio promotore, con la conseguenza che deve essere condannata a pagare all'attore la somma complessiva di € 56.358,79. Sulla somma capitale così determinata, all'evidenza debito di valore in quanto posta risarcitoria, in base ai pacifici principi generali vanno conteggiati:
- rivalutazione monetaria, dalla data dell'evento dannoso al saldo (nel caso di specie corrispondente alle singole disposizioni di pagamento sopra meglio precisate, dalle quali sono derivati gli ammanchi in danno dell'attore);
- dal medesimo momento, gli interessi compensativi al tasso legale per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno;
peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni Unite n° 1712 del 17.02.1995, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore,
e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi;
- gli interessi legali dalla presente pronuncia al saldo effettivo.
La ha chiesto, nel denegato caso di condanna, di essere tenuta indenne e Controparte_1
manlevata dalle conseguenze pregiudizievoli della sentenza da parte del promotore finanziario, unico autore del reato al quale la società è rimasta estranea.
La domanda è stata correttamente qualificata come azione di regresso, posto che la convenuta è responsabile in via solidale con il proprio consulente per espressa previsione di legge, ma nei rapporti interni tra condebitori essa è estranea al fatto materiale di reato, da imputare esclusivamente in capo al promotore infedele.
CP_ Pertanto, ai sensi dell'art. 1299 c.c. essa ha il diritto di ripetere dal Sig. quanto pagato all'attore a titolo risarcitorio in virtù della presente pronuncia.
Al riguardo, vale la pena aggiungere che per indirizzo assolutamente consolidato della giurisprudenza di legittimità, il pagamento costituisce una condizione dell'azione di regresso ai sensi dell'art. 1299 c.c..
Di tal che intanto il coobbligato può ottenere la condanna di colui che non abbia adempiuto, in quanto abbia effettuato un pagamento valido ed efficace.
Ciò non toglie, tuttavia, che il condebitore solidale escusso per l'intero possa promuovere l'azione di regresso nei confronti dell'altro coobbligato anche prima di avere pagato, ma in tal caso resta fermo che l'eventuale sentenza di accoglimento non potrà essere messa in esecuzione se chi l'ha promossa non abbia a sua volta adempiuto nei confronti del creditore principale
(cfr. Cass. Civ. Sez. III Sent. n° 12691 del 19.05.2008).
Tale assunto è stato successivamente confermato ribadendosi che non è vietata un'azione di regresso in via anticipata, ma il coobbligato solidale che sia chiamato a pagare l'intero al creditore potrà recuperare la quota riconosciutagli in sede di regresso contro l'altro coobbligato solo dopo il pagamento da parte sua dell'intero debito (cfr. Cass. Civ. Sez. I Sent. n° 13087 del 28.05.2010).
In altri termini, e ancora più nello specifico, la Suprema Corte ha chiarito che “il giudice investito da una domanda di condanna del creditore verso un obbligato solidale e da una domanda di regresso proposta da quest'ultimo verso altro coobligato ben può emettere due distinte pronunce di condanna, l'una subordinata all'altra, nel senso che la pronuncia in via di regresso può essere posta in esecuzione soltanto ove venga dimostrato, da parte del primo condebitore, l'adempimento nei confronti del creditore, atteso che
l'ordinamento ammette la sentenza condizionata quando l'avvenimento futuro ed incerto cui viene subordinata l'efficacia della condanna si configuri come elemento accidentale della decisione, così formulata in omaggio al principio di economia processuale” (Cass. Civ. Sez. L. Sent. n°12300 del
21.08.2003).
CP_ In definitiva il Sig. deve essere condannato al pagamento in favore della convenuta dell'importo CP_1 di € 56.358,79, oltre rivalutazione e interessi come sopra specificati, subordinatamente alla condizione che la abbia anteriormente soddisfatto il creditore Sig. in misura pari al Controparte_1 Pt_1
medesimo ammontare.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, quelle sostenute dall'attore vengono poste a carico di parte convenuta, rimasta soccombente, mentre quelle della devono essere Controparte_1
rimborsate da a fronte dell'accoglimento dell'azione di regresso. CP_3
Le spese vengono liquidate in dispositivo in base ai parametri indicati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva svolta e dunque facendo applicazione degli importi medi previsti dallo scaglione di riferimento per le fasi di esame, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico solidale dei soccombenti ,
e Sig. Controparte_1 CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda o eccezione così provvede:
1) dichiara la falsità delle firme apposte a nome di sulla disposizione di bonifico del 13.7.2013 Parte_1
(cfr. doc. n.
5-A allegato alla citazione); sulla disposizione di bonifico del 14.2.2012 (cfr. doc. n.
5-B allegato alla citazione); sulla disposizione di bonifico del 20.3.2013 (cfr. doc. n.
5-C allegato alla citazione); sulla disposizione di bonifico del 29.1.2014 (cfr. doc. n.
5-D allegato alla citazione); nonché sulla richiesta di riscatto totale del 19.1.2014 (cfr. doc. n.
5-F allegato alla citazione);
2) accerta la responsabilità del Sig. per aver distratto dall'attore somme CP_3 pari ad € 46.358,79 nonché accerta il diritto del Sig. ad ottenere Parte_1
il risarcimento del danno non patrimoniale subito quantificato, in via equitativa, nella somma di € 10.000,00;
condanna la in solido con il Sig. a pagare in favore del Sig. Controparte_1 CP_3 Pt_1
la somma complessiva di € 56.358,79 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificati
[...]
in parte motiva;
3) dichiara il diritto della di essere tenuta indenne dal Sig. dalle Controparte_1 CP_3
conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla presente sentenza quanto all'importo di € 56.358,79, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificati, ed a condizione del previo pagamento di tale importo da parte della convenuta nei confronti dell'attore;
4) condanna la in solido con il Sig. al pagamento Controparte_1 CP_3
in favore dell'attore delle spese processuali che liquida in € 545,00 per spese vive ed € 16.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
5) pone definitivamente a carico della e del Sig. in solido fra loro, le Controparte_1 CP_3
spese di C.T.U.- liquidate come in atti-.
6) dichiara il diritto di ad essere tenuta indenne dal Sig. dalle Controparte_1 CP_3
conseguenze pregiudizievoli di cui ai punti 4) e 5) del dispositivo della presente pronuncia a condizione del pagamento degli importi in favore dell'attore.
Roma il 07.12.2025 Il Giudice
dott. Maurizio Manzi
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 64385/2019 del R.G.A.C.C., trattenuto in decisione all'udienza dell'08.07.2025, vertente
T R A
, nato a [...] il [...], c.f.: residente Parte_1 C.F._1
in Pomezia (RM), Via Rumenia n. 62, elettivamente domiciliato in Roma, Via S. Croce in Gerusalemme n°83, presso lo studio dell'Avv. Stefano Guidubaldi, dal quale è rappresentato e difeso giusta delega a margine dell'atto di citazione, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/ 77076012 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
ATTORE E
1) codice fiscale ed inscrizione nel Registro Controparte_1
Imprese di Milano n° p. i.v.a. , in persona del suo procuratore P.IVA_1 P.IVA_2 speciale, Dott. , elettivamente domiciliata in Roma, Viale Bruno Buozzi n° 51, CP_2 presso lo studio dell'Avv. Marcello Cardi e Marcello Rodinò di Miglione, dai quali è rappresentata e difesa giusta procura alle liti in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: Email_2
e Email_3
2) , C.F. , nato a [...] il [...], residente CP_3 C.F._2 in Roma, Via Raffaele De Cosa n. 61
CONVENUTI
Ruolo: Generale degli affari civili contenziosi
MATERIA: Contratti ed obbligazioni varie
Oggetto: bancari( deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
Rito: nuovo ordinario Trib. Primo Grado( post 01/03/2006).
CODICE: 140041
OGGETTO: RI
RITO: Ordinario
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE: all'udienza dell'8.7.2025 precisava le conclusioni come da foglio di precisazione depositato in data 3.7.2025, nel quale concludeva:
“piaccia al Giudice Unico del Tribunale adito, contrariis reiectis:
IN VIA ISTRUTTORIA: a) come da richiesta formulata nell'atto di citazione e nel corso del giudizio: ordinare a Controparte_1
ex art. 210 c.p.c. l'esibizione in giudizio di tutta la documentazione bancaria e finanziaria dall'inizio
[...] del rapporto febbraio 2007 sino al 2014 afferente alla posizione del Sig. (es. contratti di investimenti finanziari, richieste Parte_1
di disinvestimenti dei prodotti de quibus, richieste di riscatto totale e parziale di prodotti assicurativi, ecc.);
b) come da richiesta formulata nell'atto di citazione e nel corso del giudizio: considerato l'elaborato peritale di parte attrice, depositato in allegato all'atto di citazione con il documento n. 47, redatto dalla società Studio San Giorgio s.r.l., ammettere consulenza tecnico- contabile sul la base della documentazione depositata dalle parti atta a ricostruire la situazione patrimoniale dell'attore quantificando l'eventuale danno economico subito dal Sig. in termini Parte_1 di sottrazione ed appropriazione di somme di denaro;
IN VIA DECISORIA:
1) accertare e dichiarare l'illiceità penale e/o civile dei comportamenti posti in essere dal promotore finanziario Sig. nei confronti dell'attore per la sottrazione illegittima delle somme di denaro CP_3
dal c/c n. 777269 per complessivi € 45.170,36, di cui € 44.690,36 per bonifici disconosciuti dall'attore ed € 480,00 per ricariche telefoniche Omnitel sul n. 340/3760646 disconosciute dall'attore, per
l'appropriazione indebita della complessiva somma di € 90.000,00, di cui € 20.000,00 consegnata in contanti
e tramite assegni al Sig. nel corso degli anni 2007 - 2008 ed € 70.000,00 per l'assegno circolare CP_3
n. 3501200152 intestato a consegnato in data 30.11.2007 al Sig. e mai Controparte_4 CP_3
ritrovato e dell'ulteriore somma di € 1.030,81 addebitata dalla in maniera impropria sul c/c 777269 a CP_1
titolo di scoperti fido, C.M.S. e sbilancio competenze prodotti a seguito dell'attività illecita del promotore finanziario e di tutte le altre somme incamerate dalla in forza di contratti di negoziazione dei prodotti CP_1
finanziari e/o assicurativi nulli in difetto della sottoscrizione e della consegna degli stessi ed in difetto dell'informazione da parte sia del promotore finanziario che della sull'inadeguatezza dei contratti CP_1
stessi;
2) per l'effetto dichiarare la responsabilità del Sig. nonché della ex CP_3 Controparte_1
art. 31 T.U.F. o in ogni caso ex artt. 2049 e 1228 c.c. ed ai sensi delle disposizioni sul mandato;
3) condannare conseguentemente in solido il Sig. e al pagamento, in CP_3 Controparte_1
favore dell'attore, di tutte le somme sopra indicate e quelle ulteriori che risulteranno in corso di causa a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali compensativi dalle date delle singole operazioni illegittime poste in essere sino al saldo effettivo;
4) condannare altresì in solido il Sig. e al risarcimento del danno non CP_3 Controparte_1
patrimoniale e biologico da determinarsi in via equitativa a causa del grave stato depressivo in cui è caduto il Sig. per la vicenda de qua;
Parte_1
5) con vittoria di spese, compenso professionale, spese forfettarie ed oltre Iva e Cap”.
PARTE CONVENUTA BANCA all'udienza dell'08.07.2025 precisava le conclusioni Controparte_1
come da memoria ex art. 183 comma sesto n. 1 c.p.c., nel quale concludeva:
“- in via principale, rigettare delle domande avversarie, in quanto prescritte nonché infondate in fatto ed in diritto ed in subordine, di ridurre il risarcimento eventualmente dovuto all'Attore escludendo i danni che lo stesso avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227 co. 2 c.c.) e, comunque, in rapporto alla gravità della colpa e all'entità delle conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227 co. 1 c.c.);
- in via subordinata e riconvenzionale, condannare il Sig. a tenere manlevata e indenne CP_3 [...]
da qualsiasi pagamento - anche delle spese processuali - essa fosse costretta a fare Controparte_1
all'Attore a titolo di restituzione, responsabilità contrattuale e/o risarcimento del danno ex art. 2049 c.c. e/o in forza di quanto disposto dall'art. 31 d.lgs. 58/1998 e, oltre interessi legali dalla data di effettuazione dell'eventuale pagamento all'Attore al saldo;
- in subordine alla precedente conclusione, condannare il Sig. a pagare a CP_3 Controparte_1
a titolo di risarcimento dei danni ex art. 1218 c.c. e/o 2043 c.c., 2049 c.c., ogni somma che la BA
[...] dovesse essere condannata a pagare all'Attore a titolo di restituzione, responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale e/o fondata sull'art. 31, 3° comma, d.lgs. 58/1998 e/o risarcimento del danno, oltre a quelle eventualmente pagate allo stesso Attore a titolo di rimborso delle spese processuali, tutte maggiorate di interessi legali e rivalutazione dalla data dell'effettuazione del pagamento all'Attore al saldo;
- in ulteriore subordine alle precedenti conclusioni, accertare il diritto di regresso di Controparte_1
nei confronti del Sig. per qualsiasi somma la società fosse costretta a pagare alla Attrice
[...] CP_3
a titolo di restituzione, responsabilità contrattuale e/o fondata sull'art. 31, 3° comma, d.lgs. n. 58/1998 e/o risarcimento del danno, e di conseguenza venga condannato il terzo chiamato a restituire a
[...]
ogni somma che essa fosse costretta a pagare all'Attore, anche a titolo di rimborso delle Controparte_1
spese processuali, oltre interessi legali dalla data di effettuazione dell'eventuale pagamento all'Attore al saldo”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale la in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché Controparte_1
il Sig. esponendo che: CP_3
- esso attore, in data 06.02.2007, aveva stipulato con la il contratto di conto Controparte_1
corrente n. 777269 nonché un conto titoli ad esso collegato;
- esso istante, sin dall'apertura del rapporto di conto corrente, era stato assistito in via esclusiva dal promotore finanziario Sig. conosciuto per il tramite CP_3 del Sig. ; Parte_2
- esso esponente, nella seconda metà del mese di settembre 2014, era venuto a conoscenza, a fronte di comunicazione del Sig. della revoca, da parte della Parte_2 CP_1
CP_ del mandato conferito al Sig. quale suo promotore finanziario, attese alcune segnalazioni, provenienti da altri clienti della circa la sussistenza di operazioni bancarie e finanziarie scarsamente trasparenti CP_1
da questi poste in essere;
- esso attore, in data 23.09.2014, aveva partecipato ad un incontro con gli ispettori incaricati dalla CP_1 occasione in cui gli era stato consegnato l'estratto integrale del conto corrente n. 777269, il resoconto storico del portafoglio investimenti assicurativi e finanziari, il piano di ammortamento del finanziamento concesso dalla nonché ulteriori documenti attestanti l'esistenza CP_1
di diverse operazioni di bonifico e di riscatto di polizze assicurative, documentazione della quale esso istante non aveva contezza alcuna;
- esso esponente, all'esito del richiamato incontro del 23.9.2014 era stato reso edotto:
a) di essere titolare di un solo rapporto di conto corrente (n. 777269) avente al 30.06.2014 un saldo di € 42,33; tanto nonostante il promotore finanziario avesse a più riprese rassicurato esso attore circa la titolarità anche di un rapporto di conto deposito (n. 72690) nonché di un conto in valuta estera (n. 726901), rapporti la cui esistenza era stata corroborata dall'esibizione, da parte del promotore finanziario, di apposita documentazione su carta intestata della peraltro CP_1
recante consistenti poste creditorie;
b) di non avere in essere al 23.09.2014 alcun investimento in prodotti finanziari ed assicurativi con la pur a fronte della consegna al promotore finanziario Controparte_1 di rilevanti somme di denaro destinate ad operazioni di investimento, di cui tuttavia non sussisteva traccia;
c) di essere stato titolare (nel periodo dal 2007 al 2014) di diverse polizze assicurative e prodotti finanziari riconducibili alla;
il tutto senza mai aver mai ricevuto CP_1
dal promotore finanziario alcuna documentazione informativa o contrattuale;
d) di aver asseritamente sottoscritto con la (in data 11.12.2008) un prestito Controparte_1
personale per la somma di € 11.890,00, prestito invero mai richiesto, in quanto le informazioni riportate e la firma apposta erano soltanto apparentemente riconducibili ad esso attore;
e) di aver sottoscritto con la Santander Bank s.p.a. (in data 7.5.2009) un prestito personale per la somma di € 11.495,00, prestito invero richiesto e le cui rate erano state saldate mediante la dazione di somme di denaro contante al promotore finanziario, quanto le stesse erano state già addebitate automaticamente sul conto corrente intestato ad esso istante;
f) che nel periodo dal 2007 al 2012 erano stati illegittimamente e fraudolentemente effettuati dal conto corrente n. 777269 complessivi n. 38 bonifici telematici (per complessivi
€ 44.690,36) in favore di individui con i quali esso esponente non aveva alcun rapporto economico o di conoscenza, bonifici che esso attore, in ogni caso, sarebbe stato impossibilitato ad effettuare in quanto sprovvisto dei codici segreti necessari ad operare telematicamente sul conto corrente, evidentemente sottratti dal promotore finanziario sin dall'apertura del rapporto in oggetto;
g) che nel periodo dal 2008 al 2009 era stata illegittimamente accreditata sul conto corrente n. 777269 la somma complessiva di € 6.300,00;
h) che nel periodo dal 2007 al 2010 erano state illegittimamente effettuate dal conto corrente n. 777269 n.
9 ricariche sull'utenza telefonica n. 340/3760646 (sconosciuta al cliente) per la somma complessiva di € 480,00;
- nel corso del tempo il promotore finanziario aveva proposto ad esso attore numerosi investimenti in strumenti finanziari ed assicurativi riferibili alla , omettendo tuttavia di effettuare la Controparte_1
necessaria profilazione in materia di esperienza e di propensione al rischio nonché di fornire copia della documentazione informativa e contrattuale, attività peraltro omesse anche dalla stessa CP_1
- nel periodo dal 2007 al 2014 il promotore finanziario aveva ricevuto da esso istante, anche in contanti, in violazione della normativa antiriciclaggio, la somma complessiva di € 260.500,00 da destinare ad operazioni di investimento, che erano state effettuate senza fornire ad esso istante alcuna rendicontazione o documentazione giustificativa;
- mentre gli assegni per la somma complessiva di € 190.000,00 erano stati regolarmente depositati sul conto corrente intestato ad esso esponente, non era emersa alcuna traccia dell'ulteriore assegno di € 70.000,00 consegnato nelle mani del promotore finanziario;
- nel periodo dal 2007 al 2008 esso attore aveva consegnato al promotore finanziario ulteriori somme di denaro, sia in contanti che mediante assegni, per complessivi € 20.000,00, somme da destinarsi ad operazioni di investimento mai effettuate;
- il promotore finanziario, onde rassicurare falsamente esso istante circa la bontà degli investimenti da questo autonomamente effettuati, aveva consegnato ad esso esponente numerosi attestati, tutti redatti su carta intestata della indicanti elevati importi a titolo di Controparte_1
capitale ed interessi, somme a cui il correntista non poteva tuttavia accedere stante la natura vincolata del millantato conto depositi n. 72690 nonché del conto valuta estera n. 726901;
- sia il promotore finanziario che la non mai avevano consegnato ad esso attore CP_1
i codici segreti di accesso ai servizi bancari telematici, codici che erano stati forniti dalla solamente in data 25.09.2014 a fronte delle reiterate ed insistenti richieste di esso esponente;
CP_1
- esso attore non aveva mai effettuato alcun bonifico on-line dal conto corrente oggetto di causa;
- esso istante, in data 20.12.2014, aveva sporto alla Guardia di Finanza di Ostia denuncia-querela nei confronti del Sig. e della atto cui aveva fatto CP_3 Controparte_1
seguito il procedimento penale R.G. n. 16657/2016;
- il procedimento di mediazione obbligatoria si era concluso con esito negativo;
- con PEC del 29.11.2018 era stato interrotto il decorso del termine prescrizionale;
- esso esponente, a causa della vicenda in esame, era caduto in uno stato ansioso-depressivo sì da dover richiedere un aiuto psicologico e farmacologico.
Tanto premesso esso attore:
- disconosceva le sottoscrizioni apposte in calce alle disposizioni di bonifico in uscita, alle richieste di riscatto totale delle polizze assicurative e di riscatto parziale di quote di investimento (cfr. doc. n. 5/A, n. 5/B, n. 5/C, n. 5/D, n. 5/F, n. 5/G, n. 5/H, n. 5/I allegati alla citazione); - eccepiva la sussistenza di profili di responsabilità in capo alla per le condotte fraudolente tenute CP_1
dal proprio promotore finanziario Sig. e chiedeva, quindi, CP_3 la ripetizione delle somme illegittimamente sottratte nonché il risarcimento dei danni subiti;
- rammentava la sussistenza in capo al promotore finanziario dell'obbligo di non accettare somme in contanti dal cliente;
- eccepiva la violazione delle norme in materia di obblighi informativi, conflitto di interessi e valutazione di appropriatezza e adeguatezza delle operazioni di investimento, con conseguente nullità delle stesse;
- lamentava la illegittima applicazione, da parte della di costi, commissioni, provvigioni e compensi CP_1 derivanti dalle condotte illecite tenute dal proprio consulente finanziario.
Esso istante quindi concludeva come in epigrafe riportato.
Con comparsa depositata in data 10.2.2020 si costituiva nel presente giudizio la Controparte_1
la quale precisava che:
- nel contratto di apertura del rapporto di conto corrente il cliente aveva espressamente chiesto che le comunicazioni periodiche fossero recapitate in via telematica, con conseguente conoscibilità degli estratti di conto sin dalla loro emissione;
- in costanza di rapporto essa convenuta aveva inviato (in data 31.12.2010, 31.12.2011, 31.12.2012 e
31.12.2013) all'indirizzo di residenza contrattualmente indicato dal correntista i c.d. “resoconti chiaro e semplice”, con conseguente conoscibilità della situazione patrimoniale;
- il cliente aveva più volte confermato di aver ricevuto la documentazione periodicamente inviata da essa convenuta e di essere quindi consapevole della propria situazione patrimoniale;
- all'esito delle opportune verifiche essa convenuta aveva immediatamente provveduto a sospendere cautelativamente il promotore finanziario, per poi revocarlo definitivamente segnalandolo alla;
CP_5
- in data 18.12.2014 essa convenuta aveva presentato atto di denuncia-querela nei confronti del promotore finanziario, atto cui aveva fatto seguito il procedimento penale
R.G. n. 60933/2014 in cui il cliente era indicato come persona offesa per un danno complessivo di € 45.070,36;
- i codici segreti necessari per operare telematicamente sul conto erano stati regolarmente inviati al cliente presso l'indirizzo di residenza contrattualmente indicato;
- il promotore finanziario poteva essere a conoscenza dei codici segreti solamente in ragione della collaborazione del cliente, con conseguente responsabilità dello stesso per i danni subiti;
- i codici segreti, asseritamente non ricevuti dal cliente, erano stati invero utilizzati da questi per effettuare la prenotazione di un assegno circolare di € 100.000,00, operazione riconosciuta dallo stesso attore in occasione dell'incontro con gli ispettori della BA del 23.9.2014;
- il primo codice segreto personale era contenuto all'interno del c.d. “kit di benvenuto” regolarmente recapitato all'attore, come dallo stesso confermato sia in occasione dell'incontro del 23.9.2014 che nel corso del procedimento penale R.G. n. 60933/2014;
- l'assegno circolare n. 3501200152 di € 70.000,00 intestato alla era stato incassato Controparte_4 dal cliente ed il relativo importo accreditato in favore di un contratto assicurativo intestato ad altro cliente del promotore finanziario, assegno che, tuttavia, in data 26.10.2007 era stato versato sul conto corrente intestato onde creare la provvista necessaria al prelievo di € 100.000,00 effettuato dall'attore in data
12.11.2007;
- il cliente non aveva in alcun modo provato di aver effettivamente consegnato al consulente finanziario anche la somma di € 20.000,00;
- le disposizioni di bonifico effettuate in favore della Santander Consumer Bank s.p.a. non avevano causato alcun danno economico all'attore;
- i proventi delle richieste di riscatto erano state accreditate sul conto corrente intestato al cliente con conseguente difetto di qualsivoglia pregiudizio economico per lo stesso;
- le contestazioni riguardanti la omessa consegna dell'opportuna documentazione informativa e contrattuale erano invero generiche ed infondate;
- i documenti dal n. 6 al n. 23 allegati alla citazione non potevano in alcun modo essere ricondotti alla BA convenuta o alle società a questa collegate;
- la consulenza tecnica di controparte era priva di qualsivoglia valore probatorio al pari di quella effettuata su indicazione del Pubblico Ministero, in quanto le conclusioni cui era giunta traevano fondamento dalle mere dichiarazioni dei denuncianti;
- la condotta tenuta dal cliente aveva contribuito in modo determinante al verificarsi degli eventi dannosi lamentati, in quanto lo stesso, avendo condiviso i propri codici di accesso al conto ed avendo altresì omesso di verificare per un consistente periodo di tempo i relativi estratti di conto, aveva conseguentemente ratificato ed autorizzato l'operato del promotore finanziario, facendo venire meno gli asseriti profili di responsabilità in capo alla CP_1
- il promotore finanziario era in ogni caso tenuto a tenere indenne la da eventuali conseguenze CP_1 pregiudizievoli.
Parte convenuta, previa istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. dei documenti depositati da controparte con i numeri 5/A, 5/B, 5/C, 5/D, 5/F, 5/G, 5/H, 5/I e n. 24 concludeva come in epigrafe riportato.
All'udienza del 03.03.2020 il Giudice, in considerazione della domanda trasversale proposta dalla BA convenuta nei confronti del Sig. rimasto contumace, assegnava alla CP_3 Controparte_1 termine per la notifica della comparsa di risposta e del verbale di udienza.
[...]
La convenuta, con note di trattazione scritta del 15.9.2020, chiedeva ulteriore termine per effettuare CP_1
la notifica disposta dal Giudice.
Parte attrice, con note di trattazione scritta del 15.9.2020, precisava di non aver mai ricevuto, nei giorni successivi alla stipulazione del contratto di conto corrente, i documenti allegati alla comparsa di costituzione e di risposta ed indicati con il n. 5) ed il n. 14) ovvero i codici personali di accesso ai servizi bancari telematici.
Il Giudice, all'udienza del 22.9.2020, tenutasi in modalità cartolare, assegnava alla parte convenuta ulteriore termine per la notifica della comparsa contenente domande riconvenzionali.
Parte attrice, con memoria ex art. 183 comma sesto n. 1 c.p.c., contestava l'avversa eccezione di estinzione per prescrizione, anche alla luce del disposto dell'art. 2947 comma terzo c.c., rammentando che il danno patito dall'attore era stato accertato, seppur in misura inferiore (€ 45.170,36) a quella effettiva, in sede penale con la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Roma a carico del promotore finanziario, e precisava le proprie conclusioni come in epigrafe riportato.
Quindi, notificata a cura della al convenuto - rimasto contumace - la comparsa di Controparte_1 risposta contenente la domanda di manleva spiegata nei suoi confronti, la causa veniva istruita mediante interrogatorio formale dell'attore nonché CTU grafologica sui documenti sui documenti n. 24, n.
5-A, n.
5-B,
n.
5-C, n.
5-D, n.
5-F, n.
5-G, n.
5-H e n.
5-I allegati all'atto di citazione, per poi essere trattenuta in decisione all'udienza dell'08.07.2025 con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. Motivi della decisione
Occorre in primis dichiarare la contumacia del Sig. ritualmente evocato e non costituitosi CP_3 in giudizio.
Sempre in via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di estinzione per prescrizione formulata dalla Controparte_1
La convenuta sostiene che i fatti in contesa, risalenti all'arco temporale 2007 - 2012
(pur replicando la parte attrice che le condotte in suo danno si sarebbero protratte sino all'anno 2014), sarebbero soggetti a prescrizione quinquennale, trattandosi di responsabilità extracontrattuale, in difetto di atti interruttivi a tal riguardo idonei.
La disamina di tale eccezione non può prescindere - in primo luogo - dalla ricostruzione della natura giuridica della responsabilità dell'intermediario finanziario, così come delineata dall'art. 31 comma terzo del d.lgs. n. 58/1998, nonché dall'esame degli indirizzi giurisprudenziali sedimentatisi in materia.
Nel nostro ordinamento vige, infatti, il principio consolidato secondo cui l'intermediario risponde solidalmente con il promotore finanziario abilitato all'offerta fuori sede per i danni arrecati ai clienti, anche se tali danni derivano da condotte penalmente rilevanti poste in essere dal promotore stesso.
Tanto viene stabilito in maniera espressa dal citato art. 31 comma terzo TUF, secondo cui “il soggetto che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede”.
Inoltre, con specifico riferimento al principio della responsabilità solidale tra intermediario e promotore, consolidata è la giurisprudenza di legittimità nell'affermare che “gli art. 5 comma 4 l. 2 gennaio 1991 n. 1;
23 d.lgs. 23 luglio 1996 n. 415, e 31 comma 3 d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, che pongono a carico dell'intermediario la responsabilità solidale per gli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale, richiedono, ai fini della sussistenza della responsabilità del soggetto abilitato, un rapporto di necessaria occasionalità tra incombenze affidate e fatto del promotore, rapporto che, non aprioristicamente limitato alle sole negoziazioni che abbiano ad oggetto prodotti finanziari della s.i.m. preponente, è ravvisabile in tutte le ipotesi in cui il comportamento del promotore rientri nel quadro delle attività funzionali all'esercizio delle incombenze allo stesso affidate” (Cass. Civ. Sez. III Sent. n° 1741 del 25.01.2011
e più di recente anche Cass. Civ. Sez. III Ord. n°857 del 17.01.2020). La disciplina speciale sancisce un generale obbligo di adeguato controllo sulle attività esercitate dai promotori finanziari abilitati all'offerta fuori sede nonché di garanzia nei confronti dei clienti, con obbligo di verifica delle conoscenze e della competenza nel prestare i servizi d'investimento o i servizi accessori e di comunicare accuratamente tutte le informazioni riguardanti i servizi proposti al cliente.
L'intermediario è infatti tenuto a garantire che l'attività svolta dal promotore sia conforme alle regole di correttezza, trasparenza e diligenza professionale, attraverso un adeguato controllo delle competenze, della formazione e della comunicazione verso la clientela, con particolare riguardo alla chiarezza e alla completezza delle informazioni rese.
In altri termini la ratio della normativa di settore è tesa ad assicurare un'adeguata garanzia ai destinatari delle offerte fuori sede loro rivolte dall'intermediario finanziario per il tramite del promotore, in quanto proprio per le caratteristiche di questo genere di offerte l'affidamento dei clienti può essere più facilmente vulnerato;
ed infatti la legge precisa che anche la commissione di un illecito penale da parte del promotore non possa essere invocata dal soggetto abilitato come causa di interruzione del nesso di causalità ai fini del risarcimento del danno.
Secondo la Suprema Corte tale norma - in continuità con la disciplina previgente
(art. 5 comma quarto L. n. 1/1991 e art. 23 d.lgs. n. 415/1996) - pone a carico dell'intermediario una responsabilità oggettiva e solidale per i danni causati dal promotore finanziario nell'esercizio delle attività allo stesso affidate, anche se derivanti da condotte penalmente rilevanti.
In tale prospettiva la giurisprudenza ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'intermediario anche in presenza di condotte fraudolente o appropriative realizzate dal promotore, purché esse siano state rese possibili proprio dal contesto relazionale e operativo generato dall'incarico conferito (Cass. Civ. Sez. III Sent.
n° 1741 del 25.01.2011, nonché la più recente Cass. Civ. Sez. III Ord. n°857 del 17.01.2020, che hanno ribadito che la responsabilità solidale dell'intermediario sussiste ogniqualvolta il promotore abbia agito in un contesto che gli abbia consentito di trarre vantaggio dalla sua qualità, determinando l'affidamento del cliente sulla regolarità dell'operazione).
La normativa in esame è dunque diretta alla tutela dei destinatari delle offerte fuori sede rivolte dall'intermediario finanziario per il tramite del promotore, alla luce del fatto che l'affidamento dei predetti può essere più facilmente depotenziato per le caratteristiche di questo genere di offerte, tanto che la legge precisa che anche la commissione di un illecito penale da parte del promotore non possa essere invocata dal soggetto abilitato come causa di interruzione del nesso di causalità ai fini del risarcimento del danno. Quanto alla relativa natura la giurisprudenza - alla quale questo giudice aderisce - ha qualificato tale responsabilità come extracontrattuale per fatto altrui, dunque riconducibile nell'ambito dell'art. 2049 c.c. (Cass. Civ. Sez. III Ord. n° 857 del 17.01.2020 ). Ed invero, in materia di responsabilità dell'intermediario per i danni derivanti dalla condotta illecita del promotore finanziario, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che tale responsabilità può essere ricondotta, oltre che al regime speciale previsto dall'art. 31 comma terzo TUF, anche all'ipotesi generale di responsabilità indiretta ex art. 2049 c.c.
Secondo la Suprema Corte, infatti, si è in presenza di una responsabilità oggettiva per fatto dell'incaricato ogniqualvolta il danno sia stato reso possibile o agevolato dalle mansioni/incombenze demandate al promotore e l'intermediario abbia avuto la possibilità di esercitare su di esse poteri di direzione e vigilanza. È in questo senso che la responsabilità si fonda sul nesso funzionale tra l'attività affidata e la condotta dannosa, anche qualora quest'ultima si concretizzi in un illecito penalmente rilevante.
Da ultimo la Corte ha sottolineato in continuità che “L'agire del promotore è uno degli strumenti dei quali
l'intermediario si avvale nell'organizzazione della propria impresa, traendone benefici ai quali è ragionevole far corrispondere i rischi, in ossequio al principio ubi commoda ibi et incommoda. Presupposto della responsabilità dell'intermediario è la sussistenza di una connessione tra l'esercizio delle mansioni affidate al promotore finanziario e il danno da questi arrecato all'investitore, che la giurisprudenza di questa Corte inquadra nell'ampio significato del nesso di “occasionalità necessaria”, con ciò evidenziando la relazione di continuità tra la norma speciale contenuta nel testo unico della finanza e la disposizione generale sulla responsabilità dei preponenti di cui all'art. 2049 c.c. La norma esclude, nella sostanza, che il comportamento doloso del preposto interrompa il nesso causale fra l'esercizio delle incombenze ed il danno, ancorché tale comportamento costituisca reato e rivesta, quindi, particolare gravità. Peraltro, il predetto nesso può essere escluso dal contegno del danneggiato, allorché la sua condotta sia caratterizzata da
“anomalie” tali da evidenziare, se non la collusione, quanto meno la consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore. In questo caso, viene meno il rapporto di necessaria occasionalità tra il fatto dannoso commesso dal preposto e l'esercizio delle incombenze a lui affidate, che giustifica la responsabilità della società preponente per il fatto dell'agente” (Cass. civ. sez. III ordinanza
8.9.2023 n. 26195).
Sotto il primo profilo di cui all'arresto riportato, va evidenziato quindi il rapporto esistente tra promotore ed intermediario, tal che “In tema di responsabilità della banca per le condotte illecite dei promotori finanziari, essa può essere affermata in base al nesso di occasionalità necessaria richiesto dall'art. 31 TUF e ai sensi dell'art. 2049 c.c., che ravvisa la responsabilità dell'ente quando la condotta lesiva è agevolata o resa possibile dalle incombenze affidate all'agente. La responsabilità può essere altresì estesa ai sensi dell'art. 1228 c.c. per l'inadempimento contrattuale dell'intermediario” (Cass. Civ. Sez. I Ord. n° 11241 del
29.04.2025).
Del pari, secondo la giurisprudenza di merito, qui condivisa, la responsabilità del preponente ex art. 2049
c.c., sorge per il solo fatto dell'inserimento dell'agente, cioè di colui che abbia posto in essere la condotta dannosa nell'impresa, senza che assumano rilievo né la continuità dell'incarico affidatogli né l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato: è sufficiente che il comportamento illecito del preposto sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze allo stesso demandate dall'imprenditore e che il commesso abbia svolto la sua attività sotto il controllo del primo, atteso che il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, ancorché non alle sue dipendenze, risponde anche dei fatti dolosi o colposi dei medesimi (cfr. Trib. Mantova n° 562 del 10.05.2016).
La qualifica della responsabilità indiretta dell'intermediario in termini di illecito extracontrattuale non è scevra di conseguenze sul piano pratico ed in particolar modo in tema di prescrizione.
Il termine di prescrizione, infatti, è di cinque anni con decorrenza dal momento in cui si verifica il fatto illecito (cfr. art. 2947 c.c.).
Sul punto la giurisprudenza ha altresì chiarito che, nei casi di fatto illecito, il termine di prescrizione non coincide necessariamente con il momento in cui il danno si è verificato nella sua materialità bensì dal momento in cui il soggetto danneggiato abbia acquisito la consapevolezza della lesione nella sua dimensione giuridica, ossia abbia percepito non soltanto l'esistenza del pregiudizio ma anche la sua ingiustizia giuridicamente rilevante
(Cass. Civ. Sez. III Sent. n° 29859 del 27.10.2023).
In adesione alla più ampia giurisprudenza di legittimità, deve essere quindi ulteriormente precisato che “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non già dalla
“data del fatto”, inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, bensì quando ricorrano i presupposti di sufficiente certezza, in capo all'avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi possano ritenersi, dal medesimo, conosciuti o conoscibili” (cfr. tra le altre Cass. Civ.
Sez. III Sent. n° 21255 del 17.09.2013 e Trib. Busto Arsizio Sent. n° 118 del 06.04.2012 : in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, il “dies a quo” dal quale l'arco temporale di prescrizione comincia a decorrere va individuato nel momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto - o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza - sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato).
Peraltro, l'art. 2947 c.c., dopo aver stabilito la regola generale della prescrizione quinquennale per il risarcimento del danno da fatto illecito, dispone che “in ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga questa si applica anche all'azione civile.
Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi”.
La Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare, al riguardo, che “quando non vi sia stata costituzione di parte civile nel procedimento penale, con la prescrizione del reato si prescrive anche il diritto al risarcimento del danno, data l'equiparazione fra le due prescrizioni;
se, invece, vi è stata costituzione di parte civile, si verifica l'interruzione con effetto permanente per tutta la durata del processo e tale termine ricomincia a decorrere dalla data in cui diviene irrevocabile la sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per essersi il reato estinto per prescrizione” (Cass. n. 6320 del 05.03.2019, cfr. Cass. n° 14450/2001; Cass. n° 10015/2003; Cass. n° 872/2008; Cass. n° 17226/2014;
Cass. n° 28456/2017).
Parte attrice sul punto ha dedotto:
i) di aver sporto querela nei confronti tanto del promotore finanziario che della banca intermediaria;
ii) di non essersi costituita parte civile nel procedimento penale incardinato innanzi al Tribunale Ordinario di Roma (recante n. 16657/2016 R.G. DIB. - n. 32120/2016
R.G.N.R.);
iii) di aver avuto effettiva contezza del danno patito solamente in occasione dell'incontro del
23.9.2014 con gli ispettori della BA convenuta.
Occorre altresì rilevare che le condotte aventi ad oggetto le disposizioni di pagamento contestate sono state sussunte, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, nel “delitto previsto e punito dagli artt. 61 n. 7 e n. 11, 81, 624, 625 comma primo n. 2 e comma secondo perché, con più azione esecutive del medesimo disegno criminoso, operando come promotore finanziario , al fine di procurarsi CP_1 un ingiusto profitto, si impossessava della somma di denaro di euro 44.690,36 sottraendola al cliente
mediante indebite disposizioni di bonifico dal c/c 777269 dell'Ag. Ostia Lido Parte_1
della a lui intestato, della somma di euro 480,00 mediante effettuazione di ricariche Controparte_1
telefoniche addebitate sul medesimo conto.
Con le aggravanti dell'aver commesso il fatto con mezzo fraudolento, consistito nell'utilizzare i codici di home banking rilasciati dalla banca a nome del cliente di cui era venuto in possesso e/o nell'emettere disposizioni di bonifico a nome e firma (apocrifa) dello stesso, dell'aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità, dell'aver abusato del rapporto di prestazione d'opera esistente con la persona offesa.
In Roma dal 24.4.2007 al 21.8.2012”. Nel caso di specie il Sig. è stato condannato in via definitiva per il delitto previsto e punito CP_3
dagli artt. 61 n. 7 e n. 11, 81, 624, 625 comma primo n. 2 e comma secondo (furto in continuazione aggravato dall'uso di mezzo fraudolento, dal danno patrimoniale di rilevante gravità nonché per aver commesso il fatto con abuso di prestazione d'opera), delitto che si prescrive in anni dieci.
Si precisa inoltre che “in tema di prescrizione, al diritto al risarcimento del danno da fatto illecito considerato dalla legge anche come illecito penale si applicano gli istituti della sospensione e dell'interruzione della prescrizione relativi al reato nei soli casi di azione civile esercitata e conclusa in sede penale e non invece nella diversa ipotesi di azione risarcitoria svolta in sede civile (ancorché preceduta dalla costituzione di parte civile nel processo penale), essendo ontologicamente diversi l'illecito civile e quello penale” (Cass. Civ. Sez. III ordinanza n° 9883 del 13.04.2023; ma anche, nel medesimo senso, Cass.
Civ. Sez. III ordinanza n° 11190 del 06.04.2022 ; Cass. Civ. Sez. III ordinanza n° 2694 del 04.02.2021, secondo cui “la prescrizione del diritto al risarcimento del danno cagionato dal reato, sebbene raccordata sotto il profilo del periodo di durata alla disciplina della prescrizione dettata per il reato, si inserisce nel quadro generale dell'istituto della prescrizione civile, senza comprometterne la sostanziale autonomia rispetto all'analogo istituto regolato nel sistema penale. Se si eccettua tale collegamento, ciascuno dei due istituti costituisce un complesso normativo in sé chiuso e perfetto, con la conseguenza che, ai fini del diritto al risarcimento, operano esclusivamente le cause di interruzione previste nella disciplina civilistica, senza possibilità di mutua integrazione o di interferenze tra le due discipline”.).
Orbene, con riferimento alla convenuta, il primo atto interruttivo risale alla PEC CP_1
di intimazione e messa in mora del 3.11.2014 (cfr. doc. n. 42 allegato alla citazione).
Ne consegue che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta è priva CP_1
di fondamento, quantomeno con riferimento alle condotte di furto aggravato oggetto di accertamento penale definitivo.
Quanto alle ulteriori condotte contestate nella presente sede, come più volte affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, se il fatto illecito per il quale si aziona il diritto al risarcimento del danno è considerato dalla legge come reato e per questo la legge stabilisce una prescrizione più lunga di quella di cinque anni prevista dall'art. 2947 primo comma c.c., ai sensi del terzo comma, prima parte, dello stesso articolo, quest'ultima si applica anche all'azione civile, indipendentemente dalla promozione o meno dell'azione penale, essendo il maggior termine di prescrizione correlato solo alla astratta previsione dell'illecito come reato e non alla condanna penale, che rileva solo ai fini dell'art. 2947 terzo comma ultima parte del c.c. (tra le tante Cass. civ. sez. III Sent. n° 3865 del 26.02.2004). Si ritiene applicabile al caso di specie (“appropriazione indebita della complessiva somma di € 90.000,00, di cui € 20.000,00 consegnata in contanti e tramite assegni al Sig. nel corso CP_3 degli anni 2007 - 2008 ed € 70.000,00 per l'assegno circolare n. 3501200152 intestato a Controparte_4 consegnato in data 30.11.2007 al Sig. e mai ritrovato” cfr. conclusioni di parte attrice)
[...] CP_3
il disposto dell'art. 646 c.p., in quanto il promotore finanziario si sarebbe illegittimamente appropriato delle somme a lui consegnate dal cliente a fini di investimento, delitto punito con la pena della reclusione sino ad anni cinque.
Ne consegue, pertanto, che risulta applicabile il termine di prescrizione ordinariamente previsto dall'art. 2947 comma primo c.c.
Quanto al dies a quo da cui far decorrere tale termine di prescrizione, lo scrivente Giudice ritiene che si debba escludere che l'attore abbia potuto ignorare l'esistenza di tali distrazioni nell'arco dell'intera durata del rapporto protrattosi per circa sette anni. Appare, infatti, decisamente inattendibile che il Sig. si Pt_1
sia completamente disinteressato dell'andamento del conto corrente, utilizzato, come dal medesimo affermato, anche per le comuni esigenze di vita, effettuando pagamenti e facendovi confluire le somme dei finanziamenti richiesti alla BA (cfr. doc. n. 63 allegato alla memoria ex art. 183 comma sesto n. 2
c.p.c. di parte attrice, testimonianza resa all'udienza del 04.04.2018 nell'ambito del procedimento penale 16657/2016).
Tali movimentazioni, d'altra parte, risultavano dagli estratti conto inviati dalla e, anche a voler CP_1
ipotizzare la mancata ricezione da parte del Sig. , appare scarsamente credibile che lo stesso non si sia Pt_1
mai preoccupato di richiedere alla chiarimenti in proposito o di comunicare nuovamente l'esatto CP_1
indirizzo di recapito.
Si rileva, inoltre, che lo stesso attore ha ammesso di aver ricevuto, almeno in parte, la documentazione contabile periodicamente inviata dalla (cfr. doc. n. 63 allegato alla memoria CP_1 ex art. 183 comma sesto n. 2 c.p.c. di parte attrice).
Nella testimonianza resa all'udienza del 04.04.2018 nel procedimento penale 16657/2016 l'attore ammette infatti: “Avv. P.C. Rodinò - una cortesia, lei riceveva documentazione da parte della banca? Cioè non dal CP_
dalla ? Controparte_1
Teste - all'inizio è arrivato qualcosa poi non è arrivato più niente, tanto è vero che lui ha spostato un Pt_1
indirizzo … dopo sono venuto a sapere, in un altro indirizzo, di Ostia poi ho visto”).
Occorre pertanto dichiarare la intervenuta prescrizione delle domande di risarcimento del danno afferenti alle citate condotte di appropriazione indebita (si ricorda asseritamente avvenute tra il 2007 ed il 2008), non potendosi differire il dies a quo all'incontro del 23.09.2014, in quanto il decorso del termine quinquennale non è stato tempestivamente interrotto con la PEC di intimazione e messa in mora del 03.11.2014.
Quanto alle ulteriori contestazioni attoree (afferenti la illegittima percezione “dell'ulteriore somma di € 1.030,81 addebitata dalla in maniera impropria sul c/c 777269 a titolo di scoperti fido, C.M.S. e CP_1
sbilancio competenze prodotti a seguito dell'attività illecita del promotore finanziario e di tutte le altre somme incamerate dalla in forza di contratti di negoziazione dei prodotti finanziari e/o assicurativi CP_1
nulli in difetto della sottoscrizione e della consegna degli stessi ed in difetto dell'informazione da parte sia del promotore finanziario che della sull'inadeguatezza dei contratti stessi), le stesse attengono al CP_1
corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali intervenute tra le parti, con conseguente applicazione dell'ordinario termine di prescrizione decennale, e, quindi, reiezione dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla CP_1
5. Nel merito le domande attoree sono parzialmente fondate e meritano accoglimento nei limiti di seguito precisati.
Le domande proposte afferiscono, in prima istanza, alle condotte illecite ascrivibili CP_ al Sig. quale promotore finanziario della - circostanza da quest'ultima Controparte_1
ammessa (“tra i promotori finanziari di vi era il signor cfr. pag. 14 della Controparte_1 CP_3 comparsa di costituzione) - e si fondano sulla sua dedotta responsabilità diretta per aver sottratto, con atti dolosi, talune somme di denaro di proprietà dell'attore, effettuando numerose disposizioni di pagamento illegittime mediante i codici segreti necessari ad operare sulla piattaforma di home banking, distraendo somme ricevute sia in contanti che mediante assegni, apponendo firme false su diversi moduli contrattuali e violando gli obblighi informativi di cui all'art. 21 TUF, avendo fornito al cliente, nel corso del tempo, una rappresentazione dell'andamento degli investimenti difforme dalla realtà, circostanze per i quali ha sporto denuncia-querela.
Parte attrice ha dedotto, altresì, la responsabilità solidale della convenuta ex art. 31 TUF, nonché artt. 2049
e 1228 del c.c., sussistendo il nesso di c.d. “occasionalità necessaria”, quale circostanza secondo cui tra la funzione ricoperta ed il comportamento del collaboratore/dipendente che ha causato il danno vi sia un nesso necessario, tale da ritenere che la condotta non avrebbe potuto essere realizzata se il dipendente non avesse ricoperto tale funzione.
L'attore ha dedotto, infine, la nullità di taluni contratti di negoziazione di prodotti finanziari e assicurativi per difetto di sottoscrizione, per omessa consegna della relativa documentazione contrattuale nonché per violazione dei doveri di informazione gravanti sia sul promotore finanziario che sulla BA intermediatrice ex artt. 21 e 23 TUF. Quanto alle disposizioni di bonifico ed alle ricariche telefoniche disconosciute dall'attore, occorre innanzitutto individuarle come segue:
1) bonifico del 24.4.2007 di € 2.850,00; 2) bonifico del 30.4.2007 di € 600,00; 3) bonifico del 30.4.2007 di €
4.000,00; 4) bonifico del 4.5.2007 di € 630,00; 5) bonifico del 10.5.2007 di € 1.694,00; 6) bonifico del
18.5.2007 di € 1.200,00; 7) bonifico del 21.5.2007 di € 1.369,50; 8) bonifico del 30.5.2007 di € 600,50; 9) bonifico del 21.6.2007 di € 3.800,00; 10) bonifico del 13.7.2007 di € 3.900,00; 11) bonifico del 17.7.2007 di
€ 245,00; 12) bonifico del 26.7.2007 di € 750,00; 13) bonifico del 10.8.2007 di € 520,00; 14) bonifico del
21.8.2007 di € 250,00; 15) bonifico del 2.11.2007 di € 2.000,00; 16) bonifico del 20.11.2007 di € 900,00; 17) bonifico del 30.11.2007 di € 800,00; 18) bonifico del 4.6.2008 di € 1.200,00; 19) bonifico del 30.6.2008 di €
3.485,36; 20) bonifico del 2.7.2008 di € 700,00; 21) bonifico del 31.7.2008 di € 1.050,00; 22) bonifico del
1.8.2008 di € 300,00; 23) bonifico del 27.8.2008 di € 498,00; 24) bonifico del 15.12.2008 di € 300,00; 25) bonifico del 29.12.2008 di € 700,00; 26) bonifico del 5.1.2009 di € 134,00; 27) bonifico del 6.3.2009 di €
330,00; 28) bonifico del 18.3.2009 di € 134,00; 29) bonifico del 20.1.2010 di € 550,00; 30) bonifico del
18.5.2009 di € 500,00; 31) bonifico del 20.5.2010 di € 300,00; 32) bonifico del 17.6.2010 di € 500,00; 33) bonifico del 6.4.2012 di € 1.500,00; 34) bonifico del 18.6.2012 di € 1.600,00; 35) bonifico del 3.7.2012 di €
3.065,00; 36) bonifico del 19.7.2012 di € 1.135,00; 37) bonifico del 21.8.2012 di € 600,00.
Si rileva che, contrariamente a quanto affermato dalle parti, le operazioni di bonifico in contestazione sono invero n. 37 stante la sussistenza di un errore di compilazione della tabella (la riga n. 33 è stata omessa) di cui alle pagine n. 2 e n. 3 del resoconto dell'incontro tenutosi tra le parti a Fiumicino in data 23.9.2014.
Indipendentemente da tale errore, la quantificazione complessiva dei bonifici risulta corretta, attestandosi in € 44.690,36.
Quanto invece alle ricariche telefoniche le stesse risultano essere:
1) ricarica del 7.5.2007 di € 50,00; 2) ricarica del 24.5.2007 di € 50,00; 3) ricarica del 4.6.2007 di € 50,00; 4) ricarica del 21.6.2007 di € 50,00; 5) ricarica del 27.1.2009 di € 80,00; 6) ricarica del 20.3.2009 di € 50,00; ricarica del 10.5.2010 di € 50,00; 7) ricarica del 10.5.2010 di € 50,00; 8) ricarica del 23.6.2010 di € 50,00;
il tutto per la somma complessiva di € 480,00.
Le summenzionate disposizioni di pagamento, bonifici e ricariche telefoniche, sono state oggetto di accertamento in sede penale, in quanto, come già precisato, la Procura CP_ della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha contestato al Sig. per quanto di interesse nella presente sede, il “delitto previsto e punito dagli artt. 61 n. 7 e n. 11, 81, 624, 625 comma primo n. 2 e comma secondo perché, con più azione esecutive del medesimo disegno criminoso, operando come promotore finanziario , al fine di procurarsi un ingiusto profitto, si impossessava della somma CP_1
di denaro di euro 44.690,36 sottraendola al cliente mediante indebite disposizioni di bonifico Parte_1 dal c/c 777269 dell'Ag. Ostia Lido della a lui intestato, della somma di euro 480,00 Controparte_1 mediante effettuazione di ricariche telefoniche addebitate sul medesimo conto.
Con le aggravanti dell'aver commesso il fatto con mezzo fraudolento, consistito nell'utilizzare i codici di home banking rilasciati dalla banca a nome del cliente di cui era venuto in possesso e/o nell'emettere disposizioni di bonifico a nome e firma (apocrifa) dello stesso, dell'aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità, dell'aver abusato del rapporto di prestazione d'opera esistente con la persona offesa.
In Roma dal 24.4.2007 al 21.8.2012”.
La sussistenza delle suindicate condotte è stata confermata all'esito del procedimento penale instaurato innanzi al Tribunale Ordinario di Roma recante n. 16657/2016 R.G. DIB. -
n. 32120/2016 R.G.N.R., nella sentenza di condanna n. 17330/2019, depositata in cancelleria in data
23.4.2020, a mente della quale il Sig. è colpevole dei reati lui ascritti. CP_3
La sentenza di cui sopra è divenuta definitiva all'esito dell'infruttuoso esperimento dell'impugnazione in appello (sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1308/2023 del 26.01.2023 e depositata in cancelleria in data 26.04.2024) nonché del ricorso per cassazione (Cass. Pen. Sent. n° 50271 del 18.12.2023).
Sebbene non sia stata prodotta agli atti la certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., la pronuncia di condanna deve considerarsi irretrattabile, in quanto il passaggio in giudicato costituisce eccezione in senso lato, in quanto tale rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo;
dal che deriva, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, che
“il giudicato esterno formatosi a seguito di una sentenza della Corte di Cassazione è rilevabile d'ufficio anche nell'ipotesi in cui essa non sia stata versata in atti con la rituale certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c.; l'accertamento del giudicato esterno non costituisce, infatti, patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde ad un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio del “ne bis in idem” (Cass. civ. sez. VI ordinanza n. 16589 dell'11.6.2021).
Quanto al valore di tale accertamento si ricorda che, ai sensi dell'art. 651 c.p.c., “la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.
Orbene, nel caso di specie il Sig. è stato ritenuto colpevole del delitto di furto aggravato in CP_3 riferimento all'impossessamento delle somme giacenti sul conto corrente intestato al Sig. , Parte_1
condotta perfezionatasi mediante la disposizione di n. 37 bonifici per la somma complessiva di € 44.690,36 nonché di n. 8 ricariche telefoniche per la somma complessiva di € 480,00.
CP_ Le condotte contestate, sia nel giudizio penale che nella presente sede, sono state perpetrate dal Sig. attraverso la piattaforma riservata di home banking on line del Sig. , utilizzando, a tal fine, i relativi Pt_1 codici segreti.
La convenuta, nulla potendo contestare in ordine alla sussistenza storico-fattuale CP_1
della condotta contestata, ha dedotto che tali operazioni sarebbero state poste in essere dal promotore finanziario con la necessaria collaborazione del cliente, il quale gli avrebbe messo a disposizione i propri codici segreti di accesso, contegno tale da elidere il nesso causale.
Il Sig. , a sua volta, ha precisato di non esser mai stato in condizione di condividere Pt_1
i propri codici riservati, in quanto mai immessi nella sua disponibilità, se non successivamente al citato incontro con gli ispettori della BA.
Tale circostanza è stata costantemente e coerentemente affermata dall'attore, anche in occasione dell'interrogatorio formale reso all'udienza del 23.5.2022.
Orbene la convenuta nulla ha prodotto a conferma della propria allegazione. CP_1
Ne consegue, pertanto, la fondatezza della domanda di risarcimento del danno svolta nei confronti del promotore finanziario, quantomeno con riferimento alle condotte di impossessamento della somma di € 44.690,36 e dell'importo di € 480,00, nonché la insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 1227 c.c.
Occorre altresì rilevare che la parte attrice ha disconosciuto le firme apposte sui seguenti moduli:
1) richiesta di prestito personale dell'11.12.2008 (cfr. doc. n. 24 allegato alla citazione);
2) disposizione di bonifico del 13.7.2013 (cfr. doc. n.
5-A allegato alla citazione);
3) disposizione di bonifico del 14.2.2012 (cfr. doc. n.
5-B allegato alla citazione);
4) disposizione di bonifico del 20.3.2013 (cfr. doc. n.
5-C allegato alla citazione); 5) disposizione di bonifico del 29.1.2014 (cfr. doc. n.
5-D allegato alla citazione);
6) richiesta di riscatto totale del 19.1.2014 (cfr. doc. n.
5-F allegato alla citazione);
7) disposizione di bonifico del 27.4.2009 (cfr. doc. n.
5-G allegato alla citazione);
8) richiesta di riscatto totale del 26.4.2012 (cfr. doc. n.
5-H allegato alla citazione);
9) richiesta di rimborso del 1.3.2010 (cfr. doc. n.
5-I allegato alla citazione).
Orbene, all'esito del giudizio peritale di verificazione delle sottoscrizioni, è emerso che solamente alcune delle suddette sottoscrizioni, apposte sui relativi moduli, sono apocrife.
Osserva, in particolare, il CTU che delle n. 13 firme oggetto del giudizio di verificazione n. 8 firme sono risultate corrispondenti al medesimo grafismo delle scritture comparative a nome dell'attore, mentre n. 5 firme non sono omogenee al grafismo autografo apposto sui documenti comparativi autenticati nonché a quello del saggio grafico.
Le firme in verifica, apposte ai doc. n. 24, n.
5-G, n.
5-H e n.
5-I, sono risultate apocrife e ne va dichiarata la falsità.
Nondimeno, le firme in verifica, apposte ai doc. n.
5-A, n.
5-B, n.
5-C, n.
5-D, n.
5-F, sono risultate autografe.
Occorre pertanto rilevare l'infondatezza delle contestazioni effettuate dall'attore in ordine all'illegittimità del contratto di prestito personale datato 11.12.2008, in quanto effettivamente sottoscritto dall'attore, come accertato dalla citata CTU grafologica.
Quanto alle illegittime disposizioni di pagamento del 13.07.2013, del 14.02.2012, del 20.03.2013 e del 29.01.2014 occorre rilevare che queste vedono quale soggetto beneficiario la
Santander Consumer Bank s.p.a. ed attengono al contratto di finanziamento n. 5781793 del 7.05.2009.
La natura apocrifa delle sottoscrizioni consente di affermare la fondatezza della relativa domanda di risarcimento del danno, non prescritta attesa la sussistenza dell'atto interruttivo del PEC di intimazione e messa in mora del 03.11.2014, per la somma di € 1.188,43.
Quanto, invece, alla richiesta di riscatto totale della polizza Unit Linked n. 03001181231 del 19.01.2014, la sussistenza di un danno potrebbe astrattamente ipotizzarsi solo in presenza di specifiche allegazioni in ordine alla redditività dei titoli disinvestiti e alla conseguente perdita patrimoniale causata dal disinvestimento anticipato e non autorizzato;
allegazioni che, nel caso di specie, sono del tutto carenti, non avendo l'attore neppure indicato le caratteristiche e la natura dell'investimento in questione. Tali considerazioni possono essere svolte anche con riferimento alla dedotta nullità delle operazioni di investimento in strumenti finanziari per violazione dei doveri informativi previsti dalla normativa di settore, in quanto l'attore si è genericamente ed apoditticamente limitato ad affermare che “con riferimento alla maggior parte dei contratti finanziari ed assicurativi descritti nel portafoglio storico degli investimenti di cui all'allegato n. 3 della citazione, si conferma che l'attore, privo di esperienza negli investimenti finanziari, non ha percepito la relativa documentazione, non è mai stato informato sull'inadeguatezza delle operazioni finanziarie poste in essere in assoluta autonomia dal promotore finanziario, nessun obbligo informativo è stato reso all'attore, né è stato mai messo a conoscenza dei del tipo e delle caratteristiche delle dette operazioni, sull'ammontare delle commissioni d'ingresso, di quelle di gestione e d'uscita per i fondi
d'investimento contravvenendo alle più elementari regole professionali previste per i promotori finanziari”
(cfr. memoria ex art. 183 comma sesto n. 1 c.p.c.) nonché “giova, infine, ricordare al Giudicante che dovrebbero essere computate nella quantificazione del danno subito dal Sig. anche tutte Parte_1
quelle ulteriori somme sottratte all'attore, rappresentate da tutti quegli importi, allo stato impossibile da quantificare, ottenuti da ogni qual volta il promotore finanziario faceva sottoscrivere al Controparte_1
Sig. prodotti finanziari ed assicurativi esclusivamente col “marchio” (contratti, Parte_1 CP_1
peraltro, mai consegnati all'attore).
Oltre, infatti, alle provvigioni illegittime conseguite dal promotore finanziario, la stessa ha percepito CP_1 nei casi in esame - oltre le somme summenzionate a titolo di scoperti di fido, commissioni di massimo scoperto e sbilanci competenze - importi relativi alle commissioni d'ingresso, alle commissioni di gestione e di uscita dai fondi di investimento , fondi di investimento, si ricorda, illecitamente fatti CP_1
sottoscrivere o sottoscritti infedelmente dallo stesso promotore in palese conflitto di interessi.”
(cfr. comparsa conclusionale di parte attrice).
Orbene tali domande sono fondate su considerazioni apodittiche del tutto sfornite di idoneo supporto allegatorio e men che meno probatorio, atteso che l'attore non si è neanche premurato, anteriormente alla proposizione del presente giudizio, di procurarsi copia dei contratti contestati, facendone richiesta alla BA, né di indicare puntualmente quali sarebbero i contratti effettivamente sottoscritti e per i quali non ha ricevuto le dovute informazioni.
In particolare, con riferimento alle azioni di responsabilità in materia di investimenti finanziari, l'articolo 23 comma sesto del d.lgs. n. 58 del 1998, in armonia con l'art. 1218 c.c., precisa che l'investitore che lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, ha l'onere di allegare specificatamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica, ma circostanziata, individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di casualità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato,
l'informatore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole;
l'intermediario, a sua volta, deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta (cfr. Cass. Civ. Sez. I ordinanza n° 13833 del 22.05.2019).
Con l'ulteriore precisazione per cui dall'omessa informazione scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, suscettibile di prova contraria.
La prova non può desumersi dalla propensione al rischio dell'investitore ovvero dalle sue scelte precedenti rischiose, perché anche l'investitore dotato di una conoscenza speculative e orientato al rischio deve essere messo in condizione di valutare la propria scelta, alla luce dei fattori di rischio che gli devono essere evidenziati (cfr. Cass. Civ. Sez. I Sent. n° 7905 del 17.04.2020).
L'assoluta genericità della contestazione ha impedito di dar corso alla CTU contabile, considerato, infatti, che la consulenza tecnica d'ufficio non può supplire alle carenti allegazioni o offerte di prova delle parti (si rileva inoltre che nella consulenza tecnica di parte attrice non è dato leggere alcunchè in ordine ai contratti di investimento de quibus).
Del resto, come costantemente osservato dalla Suprema Corte, “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti
o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al c.t.u. anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse.” (cfr. ex pluribus Cass. Civ. Sez. III Sent. n°3191 del
14.02.2006).
Occorre pertanto pervenire all'accoglimento della domanda risarcitoria per la sola somma complessiva di € 46.358,79, con conseguente rigetto delle ulteriori domande in quanto in parte prescritte ed in parte infondate. Parte attrice ha, poi, richiesto il ristoro dei danni non patrimoniali, da quantificarsi in via equitativa, anche in ragione della sindrome depressiva da cui sarebbe stato affetta in dipendenza dei fatti per cui è causa.
Ora, per quel che concerne il danno non patrimoniale da reato - tenuto conto di quanto affermato dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite con le pronunce rese in proposito nel novembre del 2008 (cfr. tra tutte Cass. civ. S.U. sentenza 11.11.2008 n. 26972) - il Tribunale osserva che:
- il danno non patrimoniale si identifica con il danno determinato dalla lesione di beni - interessi inerenti la persona fisica, come tali non connotati da rilevanza economica;
- la liquidazione del danno postula la verifica della sussistenza degli elementi integrativi dell'illecito extracontrattuale codificato dagli artt. 2043 e ss. del codice civile;
- secondo il disposto dell'art. 2059 c.c. “deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”; dunque - per delineare l'ambito di risarcibilità di tale danno - occorre individuare le norme alle quali rinvia l'art. 2059 c.c.
La prima di tali norme è agevolmente individuabile, stante il suo tenore letterale, nel comma secondo dell'art. 185 c.p. secondo il quale “ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”.
Ne consegue che:
- ove il fatto illecito si configuri anche solo astrattamente come reato, è risarcibile il danno non patrimoniale sofferto dalla persona offesa e dagli ulteriori eventuali danneggiati inteso nella sua più ampia accezione e costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata, la cui intensità e durata nel tempo assumono rilievo non già ai fini dell'esistenza del danno, bensì ai fini della sua quantificazione;
- in presenza del reato, dunque, è risarcibile non solo il danno non patrimoniale conseguente alla lesione di diritti costituzionalmente rilevanti, ma anche quello derivante dalla lesione di interessi della persona fisica che non siano presidiati da norme costituzionali e dei quali tuttavia il legislatore ha riconosciuto la rilevanza nel momento in cui ne ha predisposta la tutela sul piano penale.
Altri casi di risarcimento di danni non patrimoniali sono previsti da leggi ordinarie quali: la n. 117/1988
(art. 2) in materia di privazione della libertà personale cagionata dall'esercizio di funzioni giudiziarie;
la n. 675/1996 (art. 29 comma nono) in materia di illecite modalità di raccolta di dati personali;
la n. 89/2001 (art. 2) in materia di superamento del termine di ragionevole durata del processo;
il d. lgs. n. 286/98 (art. 44 comma settimo) in materia di adozione di atti discriminatori per motivi razziali, etnici o religiosi.
L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. (offerta dalla Suprema Corte già con le sentenze n. 8827/2003 e n. 8828/2003) impone di estendere la tutela in esso prevista ai beni - interessi di rilevanza costituzionale, tra i quali viene in considerazione, in primo luogo, il diritto alla salute
(art. 32 costituzione), la cui lesione integra gli estremi del c.d. “danno biologico” - dapprima individuato dalla giurisprudenza anche sulla scorta della pronuncia 184/86 della Corte Costituzionale - quindi definito dal legislatore (dapprima con l'art. 5 comma terzo L. 57/2001, quindi con gli artt. 138 e 139 del d.lgs. 209/2005) come “lesione dell'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione medico legale che esplica un incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità di produrre reddito”.
Analoga tutela è riconosciuta ai soggetti che abbiano subito una compromissione del rapporto parentale e dunque abbiano visto lesi i diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.), in caso di morte o di procurata grave invalidità del congiunto;
come pure a coloro che abbiano subito una lesione dei diritti alla reputazione, all'immagine, al nome, alla riservatezza;
diritti inviolabili della persona preservati dagli artt. 2 e 3 della Costituzione.
In sostanza, la risarcibilità del danno non patrimoniale postula, sul piano dell'ingiustizia del danno, la selezione degli interessi dalla cui lesione discende il danno.
Selezione che avviene o a livello normativo, negli specifici casi determinati dalla legge, o in via di interpretazione da parte del Giudice, chiamato a verificare - anche in virtù dell'apertura dell'art. 2 costituzione ad un processo evolutivo - la sussistenza di una ingiustizia costituzionalmente qualificata, vale a dire della lesione di un diritto inviolabile della persona espressamente riconosciuto dalla Costituzione, o comunque (più in generale) di interessi di rango costituzionale che attengano a posizioni inviolabili della persona umana.
Ciò posto ritiene il Tribunale che l'attore, tenuto conto della condanna del convenuto contumace per il reato sopra meglio precisato, abbia diritto al risarcimento del danno morale da reato, da determinarsi equitativamente, nella misura di € 10.000,00.
Tanto premesso, l'attore ha sostenuto la sussistenza della responsabilità solidale ex art. 31 comma terzo
TUF e 2049 c.c. dell'intermediaria convenuta, chiedendo conseguentemente la condanna, in via solidale, della al risarcimento dei danni patrimoniali subiti Controparte_1
nonché nel danno non patrimoniale ex artt. 2059 c.c. E' in ogni caso interesse della società, ove ritenuta responsabile in via solidale, di agire in regresso nei confronti di unico autore del danno lamentato. CP_3
Quanto alla eventuale responsabilità solidale della convenuta ai sensi dell'art. 31 TUF, occorre CP_1 rilevare che questa non può derivare automaticamente dalla sussistenza di un accertamento penale definitivo di condanna, in quanto in tale sede il Sig. non si è costituito parte civile e la Pt_1 [...]
è stata condannata al risarcimento del danno, nella qualità di responsabile civile, nei Controparte_1
soli confronti della Sig.ra e del Sig. in dipendenza di condotte distinte ed Controparte_6 CP_7
autonome rispetto a quelle contestate con riferimento all'attore del presente giudizio.
Occorre pertanto valutare se dell'accertata perdita l'intermediario sia tenuto a rispondere ai sensi dell'art. 31 comma terzo TUF.
La norma dispone che “il soggetto che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale”.
Tale previsione costituisce ipotesi speciale del più generale principio previsto dall'art. 2049 c.c., secondo cui i padroni e i committenti sono responsabili (in via solidale) per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
Si tratta, come noto, di una ipotesi di responsabilità oggettiva, fondata sul principio per cui
“il soggetto che, nell'espletamento della propria attività, si avvale dell'opera di terzi, ancorché non alle proprie dipendenze, assume il rischio connaturato alla loro utilizzazione nell'attuazione della propria obbligazione e, pertanto, risponde direttamente di tutte le ingerenze dannose, dolose o colpose, che a costoro, sulla base di un nesso di occasionalità necessaria, siano state rese possibili in virtù della posizione conferita nell'adempimento dell'obbligazione medesima rispetto al danneggiato e che integrano il “rischio specifico” assunto dal debitore, fondando tale responsabilità sul principio “cuius commoda eius et incommoda” (cfr. Cass. Civ. Sez. III Sent. n° 4298 del 14.02.2019).
Con specifico riferimento alla posizione dell'intermediario finanziario, la giurisprudenza di legittimità ha univocamente affermato che “la società preponente risponde in solido del danno causato al risparmiatore dai promotori finanziari da essa indicati in tutti i casi in cui sussista un nesso di occasionalità necessaria tra il danno e l'esecuzione delle incombenze affidate al promotore. Questa responsabilità solidale non viene meno per il fatto che il preposto, abusando dei suoi poteri, abbia agito per finalità estranee a quelle del preponente, ma deve essere esclusa quando la condotta del danneggiato presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, palesata da elementi presuntivi, quali il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, il valore complessivo delle stesse, l'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le sue complessive condizioni culturali e socio-economiche” (cfr. Cass. Civ. Sez.
III Ord. n° 30161 del 22.11.2018).
Dunque, da un lato, al fine di configurare il nesso di occasionalità necessaria tra incombenze affidate e fatto del promotore, è sufficiente che il comportamento di questi rientri nel quadro delle attività funzionali all'esercizio delle incombenze di cui è investito.
In tal senso, non rileva che il comportamento del promotore abbia esorbitato dal limite fissato dalla società, essendo sufficiente che la sua condotta sia stata agevolata e resa possibile dall'inserimento del promotore stesso nell'attività della società d'intermediazione mobiliare e si sia realizzata nell'ambito e coerentemente alle finalità in vista delle quali l'incarico è stato conferito, in maniera tale da far apparire al terzo in buona fede che l'attività posta in essere, per la consumazione dell'illecito, rientrasse nell'incarico affidato (cfr.
Cass. Civ. Sez. I Sent. n° 6829 del 24.03.2011 ; Cass. Civ. Sez. III Sent. n° 10580 del 19.07.2002).
D'altro lato tale nesso viene reciso, con conseguente assoluzione dell'intermediario da responsabilità, solo quando la condotta del danneggiato presenti connotati di anomalia, quantomeno in termini di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore.
Dando applicazione a tali principi si osserva che:
- sotto il primo profilo, non può revocarsi in dubbio che il nesso di occasionalità necessaria sia integrato,
CP_ considerato che il Sig. profittando di un rapporto intessuto con l'attore, proprio in quanto inserito nell'organizzazione della e in veste Controparte_1
di promotore finanziario della società, ha effettuato movimentazioni ed investimenti “reali” in prodotti finanziari riconducibili all'intermediario, ai quali tuttavia ha affiancato condotte distrattive.
Peraltro, per poter riuscire nel proprio disegno, egli ha redatto prospetti e rendicontazioni false, intestate alla la cui valenza a raggirare l'attore deriva proprio dall'inserimento pluriennale Controparte_1
del promotore nell'organizzazione della società e nella spendita del relativo nome;
- sotto il secondo profilo non si ritiene che la condotta tenuta dall'attore possa ritenersi anomala considerato che questi non aveva mai ottenuto la disponibilità dei codici segreti necessari ad accedere all'area riservata di home banking.
In definitiva, la deve essere ritenuta responsabile per il fatto illecito posto in Controparte_1
essere dal proprio promotore, con la conseguenza che deve essere condannata a pagare all'attore la somma complessiva di € 56.358,79. Sulla somma capitale così determinata, all'evidenza debito di valore in quanto posta risarcitoria, in base ai pacifici principi generali vanno conteggiati:
- rivalutazione monetaria, dalla data dell'evento dannoso al saldo (nel caso di specie corrispondente alle singole disposizioni di pagamento sopra meglio precisate, dalle quali sono derivati gli ammanchi in danno dell'attore);
- dal medesimo momento, gli interessi compensativi al tasso legale per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno;
peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni Unite n° 1712 del 17.02.1995, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore,
e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi;
- gli interessi legali dalla presente pronuncia al saldo effettivo.
La ha chiesto, nel denegato caso di condanna, di essere tenuta indenne e Controparte_1
manlevata dalle conseguenze pregiudizievoli della sentenza da parte del promotore finanziario, unico autore del reato al quale la società è rimasta estranea.
La domanda è stata correttamente qualificata come azione di regresso, posto che la convenuta è responsabile in via solidale con il proprio consulente per espressa previsione di legge, ma nei rapporti interni tra condebitori essa è estranea al fatto materiale di reato, da imputare esclusivamente in capo al promotore infedele.
CP_ Pertanto, ai sensi dell'art. 1299 c.c. essa ha il diritto di ripetere dal Sig. quanto pagato all'attore a titolo risarcitorio in virtù della presente pronuncia.
Al riguardo, vale la pena aggiungere che per indirizzo assolutamente consolidato della giurisprudenza di legittimità, il pagamento costituisce una condizione dell'azione di regresso ai sensi dell'art. 1299 c.c..
Di tal che intanto il coobbligato può ottenere la condanna di colui che non abbia adempiuto, in quanto abbia effettuato un pagamento valido ed efficace.
Ciò non toglie, tuttavia, che il condebitore solidale escusso per l'intero possa promuovere l'azione di regresso nei confronti dell'altro coobbligato anche prima di avere pagato, ma in tal caso resta fermo che l'eventuale sentenza di accoglimento non potrà essere messa in esecuzione se chi l'ha promossa non abbia a sua volta adempiuto nei confronti del creditore principale
(cfr. Cass. Civ. Sez. III Sent. n° 12691 del 19.05.2008).
Tale assunto è stato successivamente confermato ribadendosi che non è vietata un'azione di regresso in via anticipata, ma il coobbligato solidale che sia chiamato a pagare l'intero al creditore potrà recuperare la quota riconosciutagli in sede di regresso contro l'altro coobbligato solo dopo il pagamento da parte sua dell'intero debito (cfr. Cass. Civ. Sez. I Sent. n° 13087 del 28.05.2010).
In altri termini, e ancora più nello specifico, la Suprema Corte ha chiarito che “il giudice investito da una domanda di condanna del creditore verso un obbligato solidale e da una domanda di regresso proposta da quest'ultimo verso altro coobligato ben può emettere due distinte pronunce di condanna, l'una subordinata all'altra, nel senso che la pronuncia in via di regresso può essere posta in esecuzione soltanto ove venga dimostrato, da parte del primo condebitore, l'adempimento nei confronti del creditore, atteso che
l'ordinamento ammette la sentenza condizionata quando l'avvenimento futuro ed incerto cui viene subordinata l'efficacia della condanna si configuri come elemento accidentale della decisione, così formulata in omaggio al principio di economia processuale” (Cass. Civ. Sez. L. Sent. n°12300 del
21.08.2003).
CP_ In definitiva il Sig. deve essere condannato al pagamento in favore della convenuta dell'importo CP_1 di € 56.358,79, oltre rivalutazione e interessi come sopra specificati, subordinatamente alla condizione che la abbia anteriormente soddisfatto il creditore Sig. in misura pari al Controparte_1 Pt_1
medesimo ammontare.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, quelle sostenute dall'attore vengono poste a carico di parte convenuta, rimasta soccombente, mentre quelle della devono essere Controparte_1
rimborsate da a fronte dell'accoglimento dell'azione di regresso. CP_3
Le spese vengono liquidate in dispositivo in base ai parametri indicati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva svolta e dunque facendo applicazione degli importi medi previsti dallo scaglione di riferimento per le fasi di esame, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico solidale dei soccombenti ,
e Sig. Controparte_1 CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda o eccezione così provvede:
1) dichiara la falsità delle firme apposte a nome di sulla disposizione di bonifico del 13.7.2013 Parte_1
(cfr. doc. n.
5-A allegato alla citazione); sulla disposizione di bonifico del 14.2.2012 (cfr. doc. n.
5-B allegato alla citazione); sulla disposizione di bonifico del 20.3.2013 (cfr. doc. n.
5-C allegato alla citazione); sulla disposizione di bonifico del 29.1.2014 (cfr. doc. n.
5-D allegato alla citazione); nonché sulla richiesta di riscatto totale del 19.1.2014 (cfr. doc. n.
5-F allegato alla citazione);
2) accerta la responsabilità del Sig. per aver distratto dall'attore somme CP_3 pari ad € 46.358,79 nonché accerta il diritto del Sig. ad ottenere Parte_1
il risarcimento del danno non patrimoniale subito quantificato, in via equitativa, nella somma di € 10.000,00;
condanna la in solido con il Sig. a pagare in favore del Sig. Controparte_1 CP_3 Pt_1
la somma complessiva di € 56.358,79 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificati
[...]
in parte motiva;
3) dichiara il diritto della di essere tenuta indenne dal Sig. dalle Controparte_1 CP_3
conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla presente sentenza quanto all'importo di € 56.358,79, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificati, ed a condizione del previo pagamento di tale importo da parte della convenuta nei confronti dell'attore;
4) condanna la in solido con il Sig. al pagamento Controparte_1 CP_3
in favore dell'attore delle spese processuali che liquida in € 545,00 per spese vive ed € 16.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
5) pone definitivamente a carico della e del Sig. in solido fra loro, le Controparte_1 CP_3
spese di C.T.U.- liquidate come in atti-.
6) dichiara il diritto di ad essere tenuta indenne dal Sig. dalle Controparte_1 CP_3
conseguenze pregiudizievoli di cui ai punti 4) e 5) del dispositivo della presente pronuncia a condizione del pagamento degli importi in favore dell'attore.
Roma il 07.12.2025 Il Giudice
dott. Maurizio Manzi