Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 25/02/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
n.4231/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa degli avv.ti RUTA NICOLA -c.f. e FILANNINO C.F._2
VITO -c.f. ; C.F._3
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._4
-parte resistente- all'udienza del 25/02/2025 - all'esito della discussione orale - ha emesso, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 29/05/2024 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito ATP, chiedendo, previo accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione d'inabilità civile o all'assegno d'invalidità civile, la condanna dell' alla CP_1
1
Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Premessa la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell' – in quanto il procedimento per ATP ex art.445 bis CP_1
c.p.c. è diretto esclusivamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per conseguire il diritto alla prestazione assistenziale menzionata in ricorso e non anche ad ottenere la declaratoria del corrispondente diritto – nel merito occorre evidenziare che, ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno d'invalidità ovvero della pensione d'inabilità il legislatore ha previsto una percentuale minima – già fissata ai due terzi della capacità lavorativa normale e successivamente elevata al 74% (art. 9 D.lgs. n. 509/88; D. M. 05/02/1992) – nonché limiti reddituali periodicamente rivalutabili, differenziati per categoria ed entità delle minorazioni.
In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott.
Adriana Doronzo, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep.
09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice,
2 pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile
(v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Applicando i predetti principi, occorre evidenziare che il CTU nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo
– le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha escluso, anche all'esito dei chiarimenti scritti disposti con provvedimento del 17/09/2024, la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per la fruizione di una delle prestazioni assistenziali rivendicate, avendo valutato l'invalidità permanente nella misura pari al 54% inferiore a quella del 74% prescritta dalla legge per il riconoscimento anche solo dell'assegno d'invalidità civile (si vedano la valutazione medico-legale e le conclusioni esposte dal CTU a pag.6 della sua relazione scritta)
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU: «È ben documentato dalla certificazione prodotta e dalla nostra osservazione clinica che la sig.ra
[...]
, di anni 51, è principalmente affetta da “Esiti di Parte_1 isteroannessiectomia con salpingectomia per leiomiomi del corpo dell'utero. Coxartrosi, spondilosi. Sindrome ansioso depressiva reattiva”.
Preliminarmente si rileva che la certificazione successiva alla visita del 7 novembre 2022 fa riferimento a patologia cardiaca non esposta in sede di domanda e in attuale fase di definizione diagnostica per la quale, sul piano tecnico non può riconoscersi la condizione di permanenza e dunque non può entrare nella presente valutazione. Alla luce delle condizioni menomanti evidenziate è possibile richiamare quanto previsto per ciascun codice di menomazione come segue. Per l'isteroannessiectomia in età non fertile non vi è previsione tabellare;
per la sindrome depressiva reattiva, in considerazione del quadro clinico e delle terapie in corso, pare equo richiamare il codice 2206 ed assegnare una valutazione del 35 (trentacinque)%; per la patologia artrosico
3 degenerativa a carico del rachide si deve richiamare il codice
7010 ed assegnare una percentuale del 30 (trenta)%; non vi sono limitazioni valutabili sul piano medicolegale a carico delle ginocchia.
Procedendo alla valutazione con formula scalare si perviene ad una invalidità complessiva del 54 % (cinquantaquattro).
In conclusione NON ricorrono le condizioni legittimanti le richieste prestazioni (Inabilità civile o Invalidità civile)».
Si condivide, inoltre, la valutazione (di seguito riportata) da ultimo espressa dal CTU nei suoi chiarimenti scritti a fronte delle osservazioni del consulente di parte ricorrente allegate al ricorso introduttivo del presente giudizio di merito ATP:
«Le osservazioni del dr. attengono alla mancata Per_1 valutazione della patologia cardiaca operata dal sottoscritto in occasione della CTU elaborata in fase di ATP, che nella accezione del dr. avrebbe dovuto essere comunque considerata, Per_1 ancorchè successivamente rivalutata.
A tale riguardo si sottolinea che la definizione delle malattie invalidanti è quella dell'art. 2 della legge 118 del 1971 che recita “Agli effetti della presente legge, si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa (…)”.
Ecco, dunque, la fonte normativa a cui ci si è richiamati per il nostro elaborato peritale. Si è ritenuto, infatti, che -per le ragioni che a breve chiariremo- la condizione cardiologica segnalata non avesse il requisito della “permanenza”.
La condizione patologica a carico del cuore è del tutto negata dalla documentazione versata in atti sino al 2021 (vedi certificazione cardiologica del gennaio 2021 che esclude patologia). La nuova certificazione è del 18 aprile 2023
(successiva alla visita in commissione) e richiamava per la prima
4 volta una patologia cardiaca;
in fase successiva e sino alla visita del gennaio 2024 (CTU) nessun ulteriore controllo cardiologico era stato effettuato.
Orbene in considerazione della recente constatazione della patologia cardiaca, della età giovane-adulta della perizianda, dell'assenza al momento della visita (gennaio 2024) di controlli cardiologici successi all'aprile 2023 che dessero contezza di una patologia che richiede monitoraggio, ed infine la mancata segnalazione di alterazioni strutturali, si ritiene che non ricorressero i requisiti per ritenere la incipiente cardiopatia
“permanente”, ovverosia valutabile in sede medico-legale.
In ordine al quantum, ribadendo l'esistenza di terapia, l'assenza di monitoraggio e il mancato riferimento clinico ed anamnestico alla patologia cardiaca la stessa sarebbe stata rubricata a condizione patologica in buon compenso.
Per tali ragioni non possono condividersi la conclusione del dr.
». Per_1
In conclusione, occorre evidenziare che, non essendo stata prospettata nell'atto introduttivo del presente giudizio alcuna argomentazione ulteriore rispetto a quelle già esaminate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dal difensore di parte ricorrente deve essere disattesa anche in funzione soltanto dell'accertamento di un eventuale aggravamento, in quanto non documentato in maniera idonea.
Pertanto, la differente valutazione espressa dalla difesa di parte ricorrente si traduce in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione espressa dallo stesso CTU nominato nella precedente fase di ATP, che questo giudicante, invece, ritiene assolutamente condivisibile per le ragioni innanzi esposte.
In conclusione, la domanda deve essere integralmente rigettata.
Infine, attesa la produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali.
5 Analogamente, le spese della C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara l'insussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari per beneficiare della pensione d'inabilità civile;
-dichiara l'insussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari per beneficiare dell'assegno d'invalidità civile;
-dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 25/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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