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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 12/05/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 1153 / 2023 R.G. ;
promosso da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MULITSCH PAOLO ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in CORSO ITALIA 51
34170 GORIZIA;
- appellante contro
(c.f. rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
REGALDO GRETA e TURELLO SABRINA ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio in VIA SUSA 35 10138 TORINO;
- parte appellata
e contro
1 (c.f. , rappresentata e difesa dagli Controparte_2 C.F._3
Avv.ti REGALDO GRETA e TURELLO SABRINA ed elettivamente domiciliata presso il suo
Studio in VIA SUSA 35 10138 TORINO;
- parte appellata
Oggetto: Mutuo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “In riforma della sentenza impugnata
Voglia la Corte, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, accertato e dichiarato che nulla deve a , revocare il decreto ingiuntivo opposto ed accogliere Parte_1 Controparte_1
l'opposizione, o comunque, ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare
a pagare a qualsiasi somma egli fosse tenuto a pagare Controparte_2 Parte_1
a e/o comunque condannarla a tenerlo manlevato ed indenne, in forza del Controparte_1 rapporto sottostante intercorso, di ogni pregiudizio che gli derivasse all'esito del presente processo.
In via subordinata accertare che solo il primo importo di Euro 50.000 del 16.12.2015 recante la dizione “prestito” è dovuto da mentre relativamente agli altri due nulla è Parte_1
da lui dovuto.
In via ulteriormente subordinata, qualora si ritenesse che tutte le somme sono state mutuate, documentalmente provato che i beneficiari del mutuo erano entrambi i coniugi, accertare che entrambi sono i debitori ed avendo pagato l'intero condannare Parte_1 [...]
al pagamento, a lui, della metà. CP
Ulteriormente, modificare la disciplina delle spese legali nel modo richiesto.
Spese di doppio grado rifuse”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino
Richiamate, per quanto ancora dovesse occorrere, le difese e conclusioni e le istanze/contestazioni di prime cure, nonché la motivazione della sentenza appellata;
Richiamate, occorrendo ed esclusivamente per l'ipotesi che la Corte Ecc.ma ritenesse necessario, ai fini della decisione, acquisire ulteriori elementi sullo svolgimento dei fatti per il tramite della prova orale, le istanze istruttorie formulate con le memorie istruttorie di primo
2 grado di parte ex art. 183 n. 2 c.c., in materia diretta, e ex art. 183 n. 3 c.p.c. Controparte_1
in materia contraria e in particolare la richiesta di ammissione dei capi di prova ivi dedotti;
Rigettare l'appello ex adverso proposto per i motivi sopra esposti, e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata resa dal Tribunale di Torino il 17 luglio 2023 num.
3097/2023.
Con totale rifusione a favore della parte appellata delle spese di lite, di primo e secondo grado di giudizio, oltre IVA e CPA”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e il primo grado di giudizio.
1.1 – è stato sposato con , dalla quale si è Parte_1 Controparte_2
separato nel 2019, ed è socio della EDDI BR di IO CO & C. s.n.c.
1.2 - , padre di ed ex suocero del , ha ottenuto Controparte_1 CP Pt_1 contro di lui dal Tribunale di Torino l'adozione del decreto ingiuntivo n. 807/2021 per €
151.000 a titolo di restituzione mutuo, più interessi.
1.3 – ha proposto opposizione avverso il predetto decreto, riferendo di Parte_1
avere bensì più volte ricevuto a prestito del denaro da per la sua attività Controparte_1
imprenditoriale, ma che tali somme erano sempre state restituite;
le somme oggetto del decreto non erano, in realtà, state date a mutuo all'opponente per la sua impresa, ma erano state versate sul conto cointestato ai coniugi presso CIVIBANK ad Persona_1
esclusivo beneficio della figlia del , in allora moglie del : CP_1 Pt_1 [...]
aveva effettuato tre versamenti da 50.000 euro ciascuno sul conto comune: il CP_1 primo, datato 16.12.2015, era un prestito per l'acquisto della casa coniugale, intestata alla sola moglie , e a copertura delle relative spese notarili e di agenzia;
il secondo, datato CP
6.2.2017, riportava la causale “disposizione volontaria per fabbisogno di P.I.” CP_1
[dove P.I. sta per ]; il terzo, datato 18.4.2018, riportava la causale “disposizione CP volontaria per fabbisogno”. Le somme erano, dunque, state utilizzate interamente per la ristrutturazione e l'arredamento della casa coniugale, di esclusiva proprietà di CP
.
[...]
L'opponente chiedeva quindi revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, previa chiamata in causa di , condannando quest'ultima a manlevarlo di quanto Controparte_2
eventualmente condannato a pagare in favore del di lei padre . Controparte_1
3 1.4 - si è costituito contestando le difese avversarie: egli aveva prestato Controparte_1
i 151.000 euro all'ex genero per aiutarlo a finanziare la propria attività aziendale e da tale somma erano già scorporati tutti i prestiti eseguiti a favore della coppia;
l'opponente aveva, del resto, riconosciuto il suo debito di € 150.000 con scrittura del 16.08.2018, impegnandosi a restituire tale somma a partire dal gennaio 2019, ma in data 29.01.2019 il Pt_1
aveva pagato solo una rata da 2.500 euro, senza dar seguito ad altri versamenti.
Concludeva il per la condanna del al pagamento di € 151.000, così CP_1 Pt_1 quantificati: € 147.500 euro a titolo di capitale, ossia € 150.000 meno i 2.500 euro pagati, più € 3.500 a titolo di interessi, pari al 3,5% su 100.000, come da riconoscimento di debito.
1.4 – si è costituita aderendo alle difese del padre, chiedendo Controparte_2
respingersi ogni domanda nei suoi confronti.
1.5 – Con ordinanza 17.05.2022 il Giudicante di primo grado ha concesso la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo.
1.6 - Con sent. n. 3097/2023, il Tribunale di Torino ha respinto l'opposizione e confermato il decreto opposto, condannando l'opponente alle spese di giudizio in favore di
[...]
e di , con liquidazione per ciascuno. CP_1 Controparte_2
Questo il ragionamento seguito dal primo Giudice:
- i documenti prodotti in causa smentivano la tesi del e confermavano che il Pt_1
prestito oggetto di causa non era stato eseguito a favore della coppia, bensì esclusivamente in favore del , con lo scopo di aiutarlo nella sua attività imprenditoriale: Pt_1
- vi era infatti rispondenza temporale tra la richiesta delle somme a mutuo da parte del solo e il versamento delle stesse da parte del ul conto cointestato Pt_1 Controparte_1
ai coniugi;
- con mail del 8.12.2015, il chiedeva al suocero un prestito di Pt_1 Controparte_1
€ 50.000 e indicava quali coordinate bancarie per il relativo bonifico quelle del conto corrente n. 002571002787, intestato a entrambi i coniugi, richiamando le modalità di restituzione del capitale e degli interessi, già pattuite con scrittura del 24.12.2014. Il relativo bonifico veniva disposto in data 14.12.2015 e ricevuto dall'opponente in data 16.12.2014;
- con mail del 9.01.2017, avente ad oggetto “finanziamento”, il chiedeva al Pt_1
un ulteriore prestito di denaro, per definire determinate situazioni bancarie CP_1
4 (“spese bancarie, tassi alti, commissioni, confidi”), a tassi inferiori e dunque maggiormente convenienti rispetto a quelli che avrebbe potuto ottenere dagli istituti di credito. Il relativo bonifico veniva effettuato in data 2.02.2017, ed era stato lo stesso , con mail del Pt_1
31.01.2017, a chiedere al di effettuare il bonifico in favore della di lui figlia CP_1 CP
, indicando quale causale “disposizione volontaria per fabbisogno di
[...] CP
” e confermando le coordinate bancarie del conto su cui era già stato erogato il
[...] prestito del 14.12.2015; l'espressa indicazione della causale, antitetica rispetto alla richiesta di mutuo, portava ad escludere che la somma fosse effettivamente destinata alle necessità familiari;
- in data 16.04.2018 il , su richiesta del , elargiva al genero un CP_1 Pt_1
ulteriore prestito, indicato come necessario per la liquidità aziendale della EDDI BR di IO CO & C. s.n.c., d'importo pari ad € 50.000, con le stesse modalità già indicate dal nella mail del 31.01.2017; Pt_1
- il , in data 16.08.2018, aveva sottoscritto un riconoscimento di debito, di € Pt_1
150.000, in linea capitale, oltre ad interessi, pattuiti al 3,5 % annuo, impegnandosi alla restituzione di tale importo, a partire dal gennaio 2019. Il 29.01.2019, a conferma dell'impegno assunto, aveva corrisposto una prima rata pari ad € 2.500 con causale
“restituzione prestito rata 1 di 20”, senza tuttavia dare corso ad ulteriori versamenti.
2. – L'appello di e i motivi di impugnazione. Parte_2
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello . Parte_1
2.1 - L'appellante premette all'articolazione dei motivi di gravame l'esposizione di quella che,
a suo dire, sarebbe l'esatta ricostruzione dei fatti di causa: il denaro versato dal CP_1 era finalizzato all'acquisto della casa coniugale, di esclusiva proprietà della moglie
[...]
; il prezzo dell'immobile era pari ad € 340.000, cui dovevano Controparte_2 aggiungersi € 4.148 per la mediazione ed € 8.600 per il notaio, per un totale di € 352.748;
non aveva la provvista necessaria per il pagamento dell'immobile Controparte_2
e, pertanto, aveva fatto ricorso al prestito bancario tramite un mutuo ipotecario acceso presso la CIVIBANK di Cividale del Friuli per la somma complessiva di € 335.000. Tuttavia, la banca in occasione del rogito aveva erogato solamente € 272.000, mentre il resto era stato erogato a stati di avanzamento lavori della ristrutturazione: pertanto, il prezzo complessivo di € 352.748 era stato pagato con € 272.000 ricevuti dalla banca e € 80.748 di fondi presenti sul loro conto corrente, ma la liquidità del conto dei coniugi – Pt_1
5 era in massima parte dovuta a due versamenti di , il primo CP_1 Controparte_1 di € 50.000 del 16.12.2015 e il secondo, sempre di € 50.000, del 6.2.2017.
La ristrutturazione e l'arredamento della nuova casa era costata € 162.033 e detto importo era stato coperto parzialmente con il residuo del mutuo di € 63.000 e, per la restante parte, con un ulteriore versamento di € 50.000 euro effettuato da il 18.4.2018. Controparte_1
Per quanto riguarda le somme prestate dal al per l'attività CP_1 Pt_1 imprenditoriale di quest'ultimo, esse erano state corrisposte prima dei versamenti oggetto del presente giudizio ed erano state tutte integralmente restituite: la somma di € 40.000 euro prestata nel 2013 era stata interamente resa in due anni con n. 24 rate e la somma di €
50.000 euro prestata nel 2015 era stata saldata in n. 30 rate. In seguito, il aveva CP_1
poi versato sul conto cointestato ai coniugi solo somme direttamente destinate alla figlia, tra le quali quelle oggetto di questo giudizio.
L'appellante osserva che la difesa di e si basa Controparte_1 Controparte_2 su un unico documento, la “lettera di riconoscimento di debito” del 18.8.2018: tuttavia, tale missiva non è fonte di obbligazione, ma su una semplice promessa di pagamento la quale ha il solo effetto di dispensare il destinatario della stessa dall'onere di provare l'esistenza del rapporto sottostante, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale. A tale proposito, la dizione in calce al documento in esame “grazie ancora del grande aiuto che hai dato a me e all'azienda” sarebbe all'evidenza riferita ai due prestiti del 2013 e del 2015, entrambi restituiti.
In secondo luogo, le contabili dei versamenti sono atto unilaterale redatto da
[...]
e riportano le seguenti causali: il primo la causale “ prestito”, il CP_1 Controparte_1 secondo la causale “ disposizione volontaria per fabbi(sogno) di Controparte_1 CP_1
PI ( )”, il terzo la causale “ note: disposizione volontaria X CP Controparte_1 fabbisogno”. Da tali indicazioni, risulterebbe che il secondo e terzo versamento sono una disposizione volontaria (donazione) alla sola;
per contro, il primo versamento CP ha oggettivamente la causale di “prestito” (comunque erogato a favore di entrambi i coniugi),
e tale dizione è dovuta al fatto che in quel momento la coppia non aveva ancora chiaro a chi intestare il nuovo immobile. Dopo la decisione di intestare la casa alla sola CP
, la causale dei successivi versamenti diventa il “fabbisogno” di
[...] CP
, atteso che il denaro andava a suo esclusivo beneficio.
[...]
I tre versamenti, da parte del , di € 50.000 ciascuno non solo erano Controparte_1 finalizzati all'acquisto della casa della figlia , ma sarebbero stati effettivamente CP
utilizzati per il suo acquisto e ristrutturazione (come dimostrato dai documenti prodotti con
6 la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. “che analiticamente indica le spese effettuate per la ristrutturazione e arredo – numeri da 4 a 29 - , spese tutte riscontrabili dagli estratti conto corrente – il medesimo su cui effettuava i versamenti – depositati sub doc. Controparte_1
10 e 11”).
Su tali premesse ricostruttive, l'appellante espone le proprie specifiche doglianze relative alla sentenza di primo grado.
2.2 - Con un primo motivo di impugnazione, l'appellante rileva che la presunta rispondenza temporale tra la richiesta delle somme a mutuo da parte del solo ed il versamento Pt_1
delle stesse da parte del sul conto cointestato ai coniugi riguarda solamente il CP_1
primo versamento (del 16.12.2015), ma non anche i due versamenti successivi (del
6.02.2017 e del 18.04.2018), poiché di queste ulteriori somme non si fa alcun cenno nella mail del 8.12.2015.
2.3 - Con il secondo motivo, l'appellante censura il passaggio della sentenza che richiama la mail del 8.12.2015 che, secondo il Tribunale, indicherebbe le modalità di restituzione del capitale e degli interessi già pattuite tra le parti con scrittura del 24.12.2014: anzitutto, di tali modalità di restituzione non vi è traccia nella mail del 8.12.2015; in secondo luogo, non vi è prova della risposta a tale mail, e dunque non vi è prova della sua accettazione. Inoltre – si dice - il riferimento del Giudice di prime cure al doc. 2 delle produzioni di controparte, è errato in quanto tale documento è una scrittura privata del 24.12.2014 che si riferisce ad un altro prestito di € 50.000 del 2015 e che è stato integralmente restituito dall'appellante, con rate a partire dal 26.11.2015. Il fatto che si trattasse di un'altra somma di denaro è dimostrato dal fatto che nel documento richiamato si chiedeva che il versamento fosse effettuato sulla
, mentre i 50.000 euro per cui è causa sono stati versati Parte_3
sulla CIVIBANK;
ulteriore dimostrazione è data dal fatto che con mail del 9.01.2017, il chiedeva contezza dell'intervento del 11.12.2015 (che evidentemente è il CP_1
prestito del 16.12.2015: la differenza di date può essere dovuta dal fatto che la banca lascia trascorrere un lasso di tempo dal versamento all'accredito) al . Pt_1
2.4 – Con il terzo motivo, l'appellante sostiene che il Giudice di primo grado ha confuso i vari presiti erogati dal : i primi due prestiti, versati per sostenere la società del CP_1
, sono stati pacificamente restituiti, e a tale riguardo, pur essendo vero che il Pt_1
7 aveva interesse ad ottenere altri finanziamenti a favore della propria impresa, Pt_1
andava evidenziato che tali ulteriori prestiti non ci sono mai stati.
La prova dell'errore in cui è incorso il Giudicante di prime cure era data dal seguente passaggio della sentenza: “Il ha provveduto ad erogare tale prestito di € CP_1
50.000,00, con bonifico disposto in data 14.12.2015 (doc.6), ricevuto dall'opponente in data
16.12.2014 (doc.2 parte attrice)”: il bonifico del 14.12.2015 non può essere stato ricevuto l'anno prima, il 16.12.2014, e l'indicazione di questa data non poteva essere un refuso in quanto il Tribunale fa espresso riferimento al doc. 2 prodd. , che è relativo al Pt_1 primo prestito effettuato dal di € 40.000 integralmente restituito. CP_1
Inoltre, è vero che con mail del 9.01.2017 il ha chiesto la possibilità di ottenere Pt_1
altro finanziamento per la propria impresa, ma il non avrebbe dato la sua CP_1
disponibilità a questo ulteriore prestito.
2.5 - Con il quarto motivo, l'appellante pone l'accento sulle causali dei bonifici del 2017 e del 2018: con mail del 31.01.2017 il chiedeva al che i bonifici Pt_1 CP_1 avessero la causale “disposizione volontaria per fabbisogno di ” e che Controparte_2
il versamento fosse effettuato sul conto corrente cointestato agli allora due coniugi;
tale richiesta dimostra che il non voleva che qualcuno ritenesse (come invece è stato) Pt_1
che questi versamenti erano stati effettuati a suo favore o della sua azienda come, invece, avvenuto in precedenza;
a differenza di quanto affermato dal Giudice di prime cure,
l'espressa richiesta della causale antitetica al mutuo induce a ritenere che non di mutuo si tratti, e che il denaro fosse finalizzato al soddisfacimento di necessità familiari.
2.6 - Con il quinto motivo, l'appellante sostiene che nel “riconoscimento di debito” del
16.08.2018 non si fa mai cenno all'accordo di restituzione con interessi al 3,5% del
24.12.2014. Tale accordo era riferito, invece, ai prestiti che il aveva erogato a CP_1 beneficio dell'azienda del e della figlia anni prima;
inoltre, il ringraziamento Pt_1 riportato in calce (“grazie ancora del grande aiuto che hai dato a me e all'azienda”) è all'evidenza riferito ai due prestiti precedenti e integralmente restituiti.
2.7 - Con il sesto motivo, l'appellante contesta la decisione sulle spese di lite e sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto applicare l'aumento del 20% sul primo importo anziché duplicare le spese, poiché i convenuti erano difesi dello stesso procuratore: per la fase decisionale, inoltre, i convenuti avevano rinunciato al deposito delle comparse conclusionali ed il Giudice
8 avrebbe dovuto quantificare il relativo importo nei valori minimi e avrebbe anche qui dovuto aumentare l'importo del 20%, e non duplicarlo.
2.8 – Concludendo sul merito, il ribadisce che per, quanto riguarda il primo Pt_1
versamento, esso è un prestito il cui reale beneficiario e mutuatario è CP
, ed è quindi lei che deve restituire tale somma.
[...]
In subordine, se si ritenesse che il versamento è stato fatto ad entrambi, l'appellante, avendo pagato l'intero, egli avrebbe diritto al regresso ex art. 1299 c.c. nella misura della metà.
Il secondo versamento è invece pacificamente una disposizione volontaria a favore di
[...]
. CP
Anche il terzo versamento sarebbe una disposizione volontaria a favore di CP
; tuttavia, ove si ritenesse essere un prestito, esso andrebbe restituito
[...] esclusivamente dall'unica beneficiaria, ossia la stessa;
ovvero, in Controparte_2 subordine, se si ritenesse che il versamento è stato fatto ad entrambi, l'appellante, avendo pagato l'intero, avrebbe diritto al regresso per il 50 %.
3. – L'esame dei primi cinque motivi di appello.
I primi cinque motivi di appello debbono essere esaminati congiuntamente, mentre il sesto motivo, riguardante la quantificazione delle spese, verrà affrontato nel capitolo dedicato alla regolazione dei costi dell'intero giudizio.
3.1 – In data 16.08.2018 il rilascia all'allora suocero la Parte_1 Controparte_1
dichiarazione qui di seguito riportata:
9 Tale dichiarazione unilaterale, nella parte in cui riferisce che “rimangono aperti: - 50.000, -
50.000, - 50.000 €, 150.000 €” e precisa, di seguito, che “come da accordi, da gennaio 2019
10 ricomincio a restituire e al solito ti farò avere gli interessi”, equivale ad un riconoscimento di debito (oneroso, così il riferimento agli interessi), ai sensi e per gli effetti dell'art. 1988 c.c.
Secondo l'art. 1988 c.c., la ricognizione di debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto sottostante, l'esistenza di quest'ultimo presumendosi fino a prova contraria. Ciò significa che non soltanto il destinatario della ricognizione di debito è dispensato dal provare i fatti generatori del credito così attestato, ma che, specularmente, il dichiarante che intende liberarsi dall'obbligazione è tenuto a dimostrare l'inesistenza del debito così riconosciuto: con la conseguenza che la mancanza od anche solo la insufficienza della prova contraria offerta dal (presunto) obbligato non può che condurre all'accoglimento della pretesa fondata sull'atto ricognitivo.
3.2 – Oggetto di causa sono tre versamenti, da € 50.000 ciascuno, effettuati nel dicembre
2015, nel febbraio 2017 e, da ultimo, nell'aprile 2018 da sul conto presso Controparte_1
CIVIBANK co-intestato agli allora coniugi e . Parte_1 Controparte_2
Il pacificamente ammette di aver ricevuto a prestito dall'allora suo suocero Pt_1 [...]
altre somme, destinate alla propria attività imprenditoriale, ed anzi risultano in CP_1
atti versamenti (provenienti da un diverso conto presso la CASSA RURALE E ARTIGIANA
DI LUCINICO FARRA E CAPRIVA) a favore del , con causale restituzione CP_1
prestito e il relativo numero di rata. Si tratta, tuttavia, di prestiti evidentemente estranei al riconoscimento di debito del 16.08.2018: i docc. 2/1 – 2/23 e 3/1 – 3/30 fasc. Pt_1
documentano infatti la restituzione di due prestiti avvenuta, rispettivamente, tra il 27.11.2013
e il 21.10.2015 (docc. :2/1 - 2/23 fasc. ), e tra il 26.11.2015 e il 17.04.2018 (docc. Pt_1
3/1 – 3/30 fasc. ) – e dunque, si riferiscono a rapporti di mutuo già esauriti al Pt_1
tempo in cui (16.08.2018) il rilascia la ricognizione di debito di cui al § 3.1; per il Pt_1
secondo prestito, ossia quello saldato tra il 26.11.2015 e il 17.04.2018, viene prodotto anche il piano rateale che indica il saggio di interessi al 3,5 % (è il doc. 3 fasc. ), mentre Pt_1
per il primo prestito, pagato tra 27.11.2013 e il 21.10.2015, non viene prodotto un prospetto indicante il tasso, ma questo è ricostruibile nell'identica percentuale del 3,5 % confrontando la somma mutuata con la sommatoria delle rate versate in restituzione.
3.2.1 – Vi è anzitutto una prima mail datata 8.12.2015 (doc. 5 fasc. ), inviata dal CP_1
all'allora suo suocero, in cui gli chiede un prestito di € 50.000, indicando l'IBAN Pt_1
corrispondente al conto cointestato su CIVIBANK;
nella missiva si fa riferimento ai rapporti con , fratello di e già contitolare della s.n.c. EDDI BR di Persona_2 Pt_1
11 (“Ciao ho ricevuto le risposte dalle due banche dove si sono Parte_1 CP_1
ancora le firme di mio fratello . Per Unicredit, mi chiedono di mettere a deposito 50.000 Per_2
euro per avere lo sgancio completo delle garanzie da lui prestate allora, mentre per la BCC andrò a ridurre il fido di conto corrente di 35.000 euro per avere lo (s)gancio delle garanzie di mia madre e di mio fratello …. Anche questa fase dovrebbe essere conclusa … che fatica
… su tutti gli altri istituti di credito sono già riuscito ad ottenere le operazioni di sgancio.
Volevo sapere se riesci quindi a prestarmi 50.000 euro che metterò a deposito su Unicredit
…”).
Il 16.12 successivo il riceve sul conto cointestato con Pt_1 Controparte_2
l'accredito della somma (doc. 14 fasc. ; la causale è “BONIFICO IO CP_1
VALTER … PRESTITO”).
In precedenza, e precisamente il 24.12.2014, e Parte_1 Controparte_1 avevano concluso un contratto di mutuo di € 50.000 (doc. 2 fasc. ) con CP_1 restituzione rateale in n. 42 rate da € 1.794 ciascuna, per un totale di € 51.460,00, comprensivo di interessi al 3,5 %), a partire da novembre 2015, e con impegno del mutuante a rendere disponibile la somma dal 12.01.2015 sul conto del presso la Pt_1 [...]
, filiale di Cormons;
il finanziamento è richiesto dal “per Parte_3 Pt_1 saldare l'acquisizione delle quote di proprietà di mio fratello [Luca] della società EDDI
BR di ES CO & C. s.n.c.”.
Il tenore della missiva dell'8.12.2015 ricollega in modo evidente la richiesta del prestito di
50.000 euro all'operazione di acquisto delle quote sociali della EDDI BR s.n.c. dal fratello , per pagare la quale era stato concordato il (diverso) mutuo di cui alla scrittura Per_2
24.12.2014. In questo caso, si trattava tuttavia di liberare il e la madre dalle Persona_2 fideiussioni bancarie prestate a garanzia dei debiti della società. E' palese, quindi, che si tratta di un'erogazione nell'interesse esclusivo del solo benchè effettuata sul Pt_1
conto cointestato con la allora sua moglie, o, a tutto concedere, la prova che tale erogazione
(che corrisponde negli importi alle tre dazioni menzionate nel riconoscimento di debito del
16.08.2018) sia stata a favore della sola è del tutto mancante. Controparte_2
Diversamente da quanto assume l'appellante, il primo Giudice non ha affermato l'identità tra il mutuo concluso per scrittura 24.12.2014 e il prestito richiesto dal con mail Pt_1 dell'8.12.2015 e poi erogato con l'accredito della somma sul conto comune il 16 seguente, ma ha invece ritenuto che le condizioni del prestito di cui alla predetta mail dell'8.12.2015 fossero le stesse (quanto agli interessi e alle tempistiche di restituzione) di quelle stabilite
12 nel contratto del 24.12.2014, che sarebbero state richiamate nella missiva (così pag. 5 delle motivazioni).
Sulla possibilità di desumere anche dalla scrittura del 24.12.2014 che il tasso d'interessi usualmente praticato dalle parti nelle varie operazioni di prestito/finanziamento effettuate nel corso del tempo, si rinvia oltre, al § 3.3, in cui viene esaminato il quinto motivo di appello, riguardante la quantificazione del saggio di interessi.
3.2.2 – Vi è di seguito una seconda mail del al suocero, datata 9.01.2017, nella Pt_1 quale l'odierno appellante chiede un ulteriore prestito di 50.000 euro.
Di detta mail si riporta qui di seguito un estratto:
Il risponde il giorno stesso escludendo un coinvolgimento di e , CP_1 Pt_4 Pt_5 menzionati come possibili soci nell'affare dal (“… Capisco tutti i ragionamenti e le CP_3
conseguenze positive che hai ipotizzato, ma credo che non siano attuabili relativamente alle persone di e . Entrambi hanno affrontato molti impegni personali … Pt_4 Pt_5
Sinceramente avrei molta difficoltà ad esporre loro un progetto simile”); e prosegue col dire che “l'importo che posso mettere in campo non può essere superiore a quello dell'ultima operazione [evidentemente, si tratta dell'operazione di mutuo perfezionatasi a seguito della
13 mail dell'8.12.2015, ultima in ordine di tempo]” e che “al massimo vedrò di smobilizzare un altro paio di operazioni, attualmente in perdita …, una sottoscritta di recente e la cui resa è del 3,5 %”.
Le modalità di pagamento – dopo evidentemente ottenuto il consenso del – CP_1
vengono fornite dallo stesso nella successiva mail del 31.01.2017 (venti giorni Pt_1 dopo), in cui si chiede, su suggerimento del commercialista (“ho parlato con il commercialista oggi pomeriggio. Mi dice di fare in questo modo …”: motivi fiscali ?), che la somma sia accreditata sul conto cointestato con presso la filiale di Controparte_2
Cormons di , con la causale (così specificata nella Controparte_4 missiva) ”DISPOSIZIONE VOLONTARIA PER FABBISOGNO DI CP
” (doc. 9 fasc. : “Non serve fare altro. Per il resto ci parliamo la
[...] CP_1 prossima volta che ci vediamo. Intanto grazie !!!”).
Il 6.02.2018 compare sull'e/c l'accredito della somma con una causale corrispondente a quella richiesta dal (doc. 8 fasc. ). Pt_1 CP_1
Diviene a questo punto assai arduo non ricollegare la richiesta di prestito del 9.01.2017 all'erogazione il 6.02 seguente di una somma indicata come di importo “non superiore a quello dell'ultima operazione” (da € 50.000), e per di più con modalità del tutto conformi a quelle richieste dal beneficiario nella mail inviata nel periodo intermedio tra le due date, e dire che la richiesta contenuta nella missiva del 9.01.2017 di un ulteriore finanziamento rivolta dal al suocero non sarebbe stata da questi accettata;
come è altrettanto Pt_1 arduo negare che la causale del bonifico – guarda caso corrispondente a quella prescritta nella mail del 31.01.2017 dal - fosse fittizia e che la dazione dei 50 mila euro Pt_1
pervenuti sul conto cointestato il 6.02.2017 fosse solo per i bisogni di CP
.
[...]
Piuttosto, il legame, innegabile, tra i tre eventi in sequenza (mail di richiesta del 9.01.2017, mail contenente l'indicazione delle modalità di erogazione, accredito della somma) porta a ritenere che la causale reale della dazione fosse proprio la necessità del di Pt_1
“sistemare alcune situazioni che mi generano un sacco di spese (spese bancarie, alti tassi, commissioni Confidi)”, come lui stesso dichiara nella lettera del 9.01.2017, e che dunque la destinazione delle somme così corrisposte fosse la sua attività imprenditoriale.
3.2.3 – Vi è, infine, un accredito di € 50.000 sul conto cointestato presso CIVIBANK, di €
50.000, datato 18.04.2018, proveniente da e con causale (identica a Controparte_1 quella pretesa dal in relazione al prestito del febbraio 2017) “FABBISOGNO Pt_1
14 ” (doc. 15 fasc. ); tale accredito non è preceduto da Controparte_2 CP_1
una richiesta scritta (o, almeno, non viene prodotta) del , che indichi in modo Pt_1 chiaro la ragione della dazione, se per l'attività della EDDI BR s.n.c. o per esigenze familiari degli allora coniugi , e consenta di individuare nell'odierno Persona_1 appellante il reale beneficiario dell'erogazione. Nondimeno, il primo Giudice ha ritenuto di ricollegare l'accredito effettuato come sopra nell'aprile 2018 alle precedenti dazioni, ed in particolare alle modalità di erogazione sul conto comune con l'indicazione di una causale fittizia richieste dal ed al successivo riconoscimento di debito del 16.08.2018, in Pt_1 cui compare un riferimento ad una terza tranche da € 50.000, con l'impegno a saldare il totale di € 150.000 a partire dal gennaio 2019.
Anche questa decisione è da confermare.
Rammentato quanto detto al § 3.1, ossia che, invertendo l'art. 1988 c.c. l'onere della prova, la mancanza o l'insufficienza della prova contraria offerta dal dichiarante (presunto) obbligato non può che condurre all'accoglimento della pretesa fondata sull'atto ricognitivo, vi è a monte il riconoscimento di debito del 16.08.2018 per una terza tranche da € 50.000, che risale ad una data successiva all'accredito della somma il 18.04 dello stesso anno e in cui la somma viene indicata tra i debiti ancora in sospeso; le modalità di accredito di tali ulteriori 50 mila euro sono le stesse dell'accredito (corrispondente ad un mutuo a favore del solo e per esigenze riferibili alla sua impresa) risalente al febbraio 2017, Parte_1
e verosimilmente sono identiche le ragioni (di risparmio fiscale?) già suggerite al Pt_1 dal suo commercialista per cui la causale dell'operazione viene fittiziamente indicata come
“FABBISOGNO PAOLA EN IO”.
Il fatto che dagli ee/cc del conto comune su CIVIBANK risultino degli altri versamenti ad opera del , di diverso e minor importo e con la stessa causale CP_1 [...]
”, per i quali il non avanza domanda restitutoria, è Controparte_5 Per_3
del tutto privo di rilievo, dal momento che per essi non vi è, a monte, alcun riconoscimento di debito del , di pochi mesi successivo, ad agosto 2018, all'accredito qui in Pt_1
esame (aprile 2018).
Ciò comporta che l'odierno appellante, che ha sottoscritto l'atto ricognitivo del 16.08.2018 menzionando anche la terza tranche di € 50.000, non ha comunque fornito una prova sufficiente dell'inesistenza anche di tale debito, agli effetti di quanto richiesto dall'art. 1988
c.c.
15 3.2.4 – Alla luce di quanto sopra, risulterebbe dimostrata provata la debenza, in linea capitale, delle somme riconosciute con lo scritto del 16.08.2018, al netto di quanto nel medio periodo restituito dal per € 2.500. Pt_1
3.3 – Quanto agli interessi, è bensì vero che né nelle mails che precedono la conclusione dei mutui del dicembre 2015 e del febbraio 2017, né nel riconoscimento di debito firmato dal il 16.08.2018 se ne indica il saggio;
nondimeno, l'atto ricognitivo dice “al solito ti Pt_1 farò avere gli interessi”, richiamando in tal modo una pattuizione di interessi che corrisponde a quella usualmente praticata dalle parti per questo tipo di operazioni.
Il , quindi, quando rilasciava la dichiarazione del 16.08.2018, fa esplicito Pt_1 riferimento ad un saggio costantemente praticato nei rapporti con l'allora suo suocero, che
è inferiore al tasso applicato dalle banche (v. la mail del 9.01.2017, in cui giustifica la richiesta di prestito al suocero per non accedere al credito bancario, evidentemente meno conveniente); tale saggio deve essere individuato in quello in uso tra gli odierni comparenti secondo quanto risulta dai finanziamenti pacificamente riconosciuti dalle parti, e dunque dai mutui documentati con la produzione delle contabili di restituzione rateale ai docc. 2/1 – 2/23 e 3/1
– 3/30 fasc. (periodi novembre 2013 – ottobre 2015 e novembre 2015 – Pt_1
17.04.2018) e con la scrittura privata di mutuo del 24.12.2015 – ossia il tasso del 3,5 %.
L'appello deve, pertanto, essere respinto anche quanto alla misura degli interessi calcolati sul capitale da restituire.
4. – Le spese. L'esame del sesto motivo di impugnazione.
E' viceversa da accogliere il sesto motivo di appello, con il quale l'appellante si duole del fatto che il Tribunale abbia duplicato le spese per la fase di studio, la fase introduttiva e la fase decisoria, dato che le parti erano difese dallo stesso procuratore, pur se con atti separati, ed avevano per di più rinunciato agli scritti conclusivi.
L'art. 4, co. 2, d.m. 55/2014 prevede: “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 %, fino a un massimo di dieci soggetti …”.
La posizione processuale di , benchè costituita in entrambi i gradi Controparte_2
in modo autonomo ma col ministero dello stesso difensore, è sostanzialmente identica ed accede a quella del padre anziché liquidare gli importi in modo separato, le spese CP_1 andranno perciò liquidate, a carico del soccombente , per un'unica cifra Parte_1
16 aumentata entro il limite massimo del 30 %, come di seguito precisato, e con l'esclusione, per il giudizio di appello, della fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
Il conteggio è il seguente: spese di primo grado € 8.433 (il Tribunale aveva già escluso la fase istruttoria/trattazione, essendo la causa documentale), aumentate ex art. 4, co. 2, d.m.
55/2014, ad € 10.000; spese di secondo grado € 9.991, aumentate ex art. 4, co. 2, d.m.
55/2014, ad € 11.900.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro e contro Parte_1 Controparte_1 CP
avverso la sent. n. 3097/2023 emessa dal Tribunale di Torino in data
[...]
17.07.2023, con atto di citazione notificato in data 20.09.2023: in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna a rimborsare Parte_1
e le spese del primo e del secondo grado di Controparte_1 Controparte_2 giudizio, che liquida unitariamente, per il primo grado, in € 10.000, e per il secondo grado in
€ 11.900, il tutto oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 9/05/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 1153 / 2023 R.G. ;
promosso da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MULITSCH PAOLO ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in CORSO ITALIA 51
34170 GORIZIA;
- appellante contro
(c.f. rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
REGALDO GRETA e TURELLO SABRINA ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio in VIA SUSA 35 10138 TORINO;
- parte appellata
e contro
1 (c.f. , rappresentata e difesa dagli Controparte_2 C.F._3
Avv.ti REGALDO GRETA e TURELLO SABRINA ed elettivamente domiciliata presso il suo
Studio in VIA SUSA 35 10138 TORINO;
- parte appellata
Oggetto: Mutuo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “In riforma della sentenza impugnata
Voglia la Corte, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, accertato e dichiarato che nulla deve a , revocare il decreto ingiuntivo opposto ed accogliere Parte_1 Controparte_1
l'opposizione, o comunque, ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare
a pagare a qualsiasi somma egli fosse tenuto a pagare Controparte_2 Parte_1
a e/o comunque condannarla a tenerlo manlevato ed indenne, in forza del Controparte_1 rapporto sottostante intercorso, di ogni pregiudizio che gli derivasse all'esito del presente processo.
In via subordinata accertare che solo il primo importo di Euro 50.000 del 16.12.2015 recante la dizione “prestito” è dovuto da mentre relativamente agli altri due nulla è Parte_1
da lui dovuto.
In via ulteriormente subordinata, qualora si ritenesse che tutte le somme sono state mutuate, documentalmente provato che i beneficiari del mutuo erano entrambi i coniugi, accertare che entrambi sono i debitori ed avendo pagato l'intero condannare Parte_1 [...]
al pagamento, a lui, della metà. CP
Ulteriormente, modificare la disciplina delle spese legali nel modo richiesto.
Spese di doppio grado rifuse”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino
Richiamate, per quanto ancora dovesse occorrere, le difese e conclusioni e le istanze/contestazioni di prime cure, nonché la motivazione della sentenza appellata;
Richiamate, occorrendo ed esclusivamente per l'ipotesi che la Corte Ecc.ma ritenesse necessario, ai fini della decisione, acquisire ulteriori elementi sullo svolgimento dei fatti per il tramite della prova orale, le istanze istruttorie formulate con le memorie istruttorie di primo
2 grado di parte ex art. 183 n. 2 c.c., in materia diretta, e ex art. 183 n. 3 c.p.c. Controparte_1
in materia contraria e in particolare la richiesta di ammissione dei capi di prova ivi dedotti;
Rigettare l'appello ex adverso proposto per i motivi sopra esposti, e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata resa dal Tribunale di Torino il 17 luglio 2023 num.
3097/2023.
Con totale rifusione a favore della parte appellata delle spese di lite, di primo e secondo grado di giudizio, oltre IVA e CPA”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e il primo grado di giudizio.
1.1 – è stato sposato con , dalla quale si è Parte_1 Controparte_2
separato nel 2019, ed è socio della EDDI BR di IO CO & C. s.n.c.
1.2 - , padre di ed ex suocero del , ha ottenuto Controparte_1 CP Pt_1 contro di lui dal Tribunale di Torino l'adozione del decreto ingiuntivo n. 807/2021 per €
151.000 a titolo di restituzione mutuo, più interessi.
1.3 – ha proposto opposizione avverso il predetto decreto, riferendo di Parte_1
avere bensì più volte ricevuto a prestito del denaro da per la sua attività Controparte_1
imprenditoriale, ma che tali somme erano sempre state restituite;
le somme oggetto del decreto non erano, in realtà, state date a mutuo all'opponente per la sua impresa, ma erano state versate sul conto cointestato ai coniugi presso CIVIBANK ad Persona_1
esclusivo beneficio della figlia del , in allora moglie del : CP_1 Pt_1 [...]
aveva effettuato tre versamenti da 50.000 euro ciascuno sul conto comune: il CP_1 primo, datato 16.12.2015, era un prestito per l'acquisto della casa coniugale, intestata alla sola moglie , e a copertura delle relative spese notarili e di agenzia;
il secondo, datato CP
6.2.2017, riportava la causale “disposizione volontaria per fabbisogno di P.I.” CP_1
[dove P.I. sta per ]; il terzo, datato 18.4.2018, riportava la causale “disposizione CP volontaria per fabbisogno”. Le somme erano, dunque, state utilizzate interamente per la ristrutturazione e l'arredamento della casa coniugale, di esclusiva proprietà di CP
.
[...]
L'opponente chiedeva quindi revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, previa chiamata in causa di , condannando quest'ultima a manlevarlo di quanto Controparte_2
eventualmente condannato a pagare in favore del di lei padre . Controparte_1
3 1.4 - si è costituito contestando le difese avversarie: egli aveva prestato Controparte_1
i 151.000 euro all'ex genero per aiutarlo a finanziare la propria attività aziendale e da tale somma erano già scorporati tutti i prestiti eseguiti a favore della coppia;
l'opponente aveva, del resto, riconosciuto il suo debito di € 150.000 con scrittura del 16.08.2018, impegnandosi a restituire tale somma a partire dal gennaio 2019, ma in data 29.01.2019 il Pt_1
aveva pagato solo una rata da 2.500 euro, senza dar seguito ad altri versamenti.
Concludeva il per la condanna del al pagamento di € 151.000, così CP_1 Pt_1 quantificati: € 147.500 euro a titolo di capitale, ossia € 150.000 meno i 2.500 euro pagati, più € 3.500 a titolo di interessi, pari al 3,5% su 100.000, come da riconoscimento di debito.
1.4 – si è costituita aderendo alle difese del padre, chiedendo Controparte_2
respingersi ogni domanda nei suoi confronti.
1.5 – Con ordinanza 17.05.2022 il Giudicante di primo grado ha concesso la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo.
1.6 - Con sent. n. 3097/2023, il Tribunale di Torino ha respinto l'opposizione e confermato il decreto opposto, condannando l'opponente alle spese di giudizio in favore di
[...]
e di , con liquidazione per ciascuno. CP_1 Controparte_2
Questo il ragionamento seguito dal primo Giudice:
- i documenti prodotti in causa smentivano la tesi del e confermavano che il Pt_1
prestito oggetto di causa non era stato eseguito a favore della coppia, bensì esclusivamente in favore del , con lo scopo di aiutarlo nella sua attività imprenditoriale: Pt_1
- vi era infatti rispondenza temporale tra la richiesta delle somme a mutuo da parte del solo e il versamento delle stesse da parte del ul conto cointestato Pt_1 Controparte_1
ai coniugi;
- con mail del 8.12.2015, il chiedeva al suocero un prestito di Pt_1 Controparte_1
€ 50.000 e indicava quali coordinate bancarie per il relativo bonifico quelle del conto corrente n. 002571002787, intestato a entrambi i coniugi, richiamando le modalità di restituzione del capitale e degli interessi, già pattuite con scrittura del 24.12.2014. Il relativo bonifico veniva disposto in data 14.12.2015 e ricevuto dall'opponente in data 16.12.2014;
- con mail del 9.01.2017, avente ad oggetto “finanziamento”, il chiedeva al Pt_1
un ulteriore prestito di denaro, per definire determinate situazioni bancarie CP_1
4 (“spese bancarie, tassi alti, commissioni, confidi”), a tassi inferiori e dunque maggiormente convenienti rispetto a quelli che avrebbe potuto ottenere dagli istituti di credito. Il relativo bonifico veniva effettuato in data 2.02.2017, ed era stato lo stesso , con mail del Pt_1
31.01.2017, a chiedere al di effettuare il bonifico in favore della di lui figlia CP_1 CP
, indicando quale causale “disposizione volontaria per fabbisogno di
[...] CP
” e confermando le coordinate bancarie del conto su cui era già stato erogato il
[...] prestito del 14.12.2015; l'espressa indicazione della causale, antitetica rispetto alla richiesta di mutuo, portava ad escludere che la somma fosse effettivamente destinata alle necessità familiari;
- in data 16.04.2018 il , su richiesta del , elargiva al genero un CP_1 Pt_1
ulteriore prestito, indicato come necessario per la liquidità aziendale della EDDI BR di IO CO & C. s.n.c., d'importo pari ad € 50.000, con le stesse modalità già indicate dal nella mail del 31.01.2017; Pt_1
- il , in data 16.08.2018, aveva sottoscritto un riconoscimento di debito, di € Pt_1
150.000, in linea capitale, oltre ad interessi, pattuiti al 3,5 % annuo, impegnandosi alla restituzione di tale importo, a partire dal gennaio 2019. Il 29.01.2019, a conferma dell'impegno assunto, aveva corrisposto una prima rata pari ad € 2.500 con causale
“restituzione prestito rata 1 di 20”, senza tuttavia dare corso ad ulteriori versamenti.
2. – L'appello di e i motivi di impugnazione. Parte_2
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello . Parte_1
2.1 - L'appellante premette all'articolazione dei motivi di gravame l'esposizione di quella che,
a suo dire, sarebbe l'esatta ricostruzione dei fatti di causa: il denaro versato dal CP_1 era finalizzato all'acquisto della casa coniugale, di esclusiva proprietà della moglie
[...]
; il prezzo dell'immobile era pari ad € 340.000, cui dovevano Controparte_2 aggiungersi € 4.148 per la mediazione ed € 8.600 per il notaio, per un totale di € 352.748;
non aveva la provvista necessaria per il pagamento dell'immobile Controparte_2
e, pertanto, aveva fatto ricorso al prestito bancario tramite un mutuo ipotecario acceso presso la CIVIBANK di Cividale del Friuli per la somma complessiva di € 335.000. Tuttavia, la banca in occasione del rogito aveva erogato solamente € 272.000, mentre il resto era stato erogato a stati di avanzamento lavori della ristrutturazione: pertanto, il prezzo complessivo di € 352.748 era stato pagato con € 272.000 ricevuti dalla banca e € 80.748 di fondi presenti sul loro conto corrente, ma la liquidità del conto dei coniugi – Pt_1
5 era in massima parte dovuta a due versamenti di , il primo CP_1 Controparte_1 di € 50.000 del 16.12.2015 e il secondo, sempre di € 50.000, del 6.2.2017.
La ristrutturazione e l'arredamento della nuova casa era costata € 162.033 e detto importo era stato coperto parzialmente con il residuo del mutuo di € 63.000 e, per la restante parte, con un ulteriore versamento di € 50.000 euro effettuato da il 18.4.2018. Controparte_1
Per quanto riguarda le somme prestate dal al per l'attività CP_1 Pt_1 imprenditoriale di quest'ultimo, esse erano state corrisposte prima dei versamenti oggetto del presente giudizio ed erano state tutte integralmente restituite: la somma di € 40.000 euro prestata nel 2013 era stata interamente resa in due anni con n. 24 rate e la somma di €
50.000 euro prestata nel 2015 era stata saldata in n. 30 rate. In seguito, il aveva CP_1
poi versato sul conto cointestato ai coniugi solo somme direttamente destinate alla figlia, tra le quali quelle oggetto di questo giudizio.
L'appellante osserva che la difesa di e si basa Controparte_1 Controparte_2 su un unico documento, la “lettera di riconoscimento di debito” del 18.8.2018: tuttavia, tale missiva non è fonte di obbligazione, ma su una semplice promessa di pagamento la quale ha il solo effetto di dispensare il destinatario della stessa dall'onere di provare l'esistenza del rapporto sottostante, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale. A tale proposito, la dizione in calce al documento in esame “grazie ancora del grande aiuto che hai dato a me e all'azienda” sarebbe all'evidenza riferita ai due prestiti del 2013 e del 2015, entrambi restituiti.
In secondo luogo, le contabili dei versamenti sono atto unilaterale redatto da
[...]
e riportano le seguenti causali: il primo la causale “ prestito”, il CP_1 Controparte_1 secondo la causale “ disposizione volontaria per fabbi(sogno) di Controparte_1 CP_1
PI ( )”, il terzo la causale “ note: disposizione volontaria X CP Controparte_1 fabbisogno”. Da tali indicazioni, risulterebbe che il secondo e terzo versamento sono una disposizione volontaria (donazione) alla sola;
per contro, il primo versamento CP ha oggettivamente la causale di “prestito” (comunque erogato a favore di entrambi i coniugi),
e tale dizione è dovuta al fatto che in quel momento la coppia non aveva ancora chiaro a chi intestare il nuovo immobile. Dopo la decisione di intestare la casa alla sola CP
, la causale dei successivi versamenti diventa il “fabbisogno” di
[...] CP
, atteso che il denaro andava a suo esclusivo beneficio.
[...]
I tre versamenti, da parte del , di € 50.000 ciascuno non solo erano Controparte_1 finalizzati all'acquisto della casa della figlia , ma sarebbero stati effettivamente CP
utilizzati per il suo acquisto e ristrutturazione (come dimostrato dai documenti prodotti con
6 la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. “che analiticamente indica le spese effettuate per la ristrutturazione e arredo – numeri da 4 a 29 - , spese tutte riscontrabili dagli estratti conto corrente – il medesimo su cui effettuava i versamenti – depositati sub doc. Controparte_1
10 e 11”).
Su tali premesse ricostruttive, l'appellante espone le proprie specifiche doglianze relative alla sentenza di primo grado.
2.2 - Con un primo motivo di impugnazione, l'appellante rileva che la presunta rispondenza temporale tra la richiesta delle somme a mutuo da parte del solo ed il versamento Pt_1
delle stesse da parte del sul conto cointestato ai coniugi riguarda solamente il CP_1
primo versamento (del 16.12.2015), ma non anche i due versamenti successivi (del
6.02.2017 e del 18.04.2018), poiché di queste ulteriori somme non si fa alcun cenno nella mail del 8.12.2015.
2.3 - Con il secondo motivo, l'appellante censura il passaggio della sentenza che richiama la mail del 8.12.2015 che, secondo il Tribunale, indicherebbe le modalità di restituzione del capitale e degli interessi già pattuite tra le parti con scrittura del 24.12.2014: anzitutto, di tali modalità di restituzione non vi è traccia nella mail del 8.12.2015; in secondo luogo, non vi è prova della risposta a tale mail, e dunque non vi è prova della sua accettazione. Inoltre – si dice - il riferimento del Giudice di prime cure al doc. 2 delle produzioni di controparte, è errato in quanto tale documento è una scrittura privata del 24.12.2014 che si riferisce ad un altro prestito di € 50.000 del 2015 e che è stato integralmente restituito dall'appellante, con rate a partire dal 26.11.2015. Il fatto che si trattasse di un'altra somma di denaro è dimostrato dal fatto che nel documento richiamato si chiedeva che il versamento fosse effettuato sulla
, mentre i 50.000 euro per cui è causa sono stati versati Parte_3
sulla CIVIBANK;
ulteriore dimostrazione è data dal fatto che con mail del 9.01.2017, il chiedeva contezza dell'intervento del 11.12.2015 (che evidentemente è il CP_1
prestito del 16.12.2015: la differenza di date può essere dovuta dal fatto che la banca lascia trascorrere un lasso di tempo dal versamento all'accredito) al . Pt_1
2.4 – Con il terzo motivo, l'appellante sostiene che il Giudice di primo grado ha confuso i vari presiti erogati dal : i primi due prestiti, versati per sostenere la società del CP_1
, sono stati pacificamente restituiti, e a tale riguardo, pur essendo vero che il Pt_1
7 aveva interesse ad ottenere altri finanziamenti a favore della propria impresa, Pt_1
andava evidenziato che tali ulteriori prestiti non ci sono mai stati.
La prova dell'errore in cui è incorso il Giudicante di prime cure era data dal seguente passaggio della sentenza: “Il ha provveduto ad erogare tale prestito di € CP_1
50.000,00, con bonifico disposto in data 14.12.2015 (doc.6), ricevuto dall'opponente in data
16.12.2014 (doc.2 parte attrice)”: il bonifico del 14.12.2015 non può essere stato ricevuto l'anno prima, il 16.12.2014, e l'indicazione di questa data non poteva essere un refuso in quanto il Tribunale fa espresso riferimento al doc. 2 prodd. , che è relativo al Pt_1 primo prestito effettuato dal di € 40.000 integralmente restituito. CP_1
Inoltre, è vero che con mail del 9.01.2017 il ha chiesto la possibilità di ottenere Pt_1
altro finanziamento per la propria impresa, ma il non avrebbe dato la sua CP_1
disponibilità a questo ulteriore prestito.
2.5 - Con il quarto motivo, l'appellante pone l'accento sulle causali dei bonifici del 2017 e del 2018: con mail del 31.01.2017 il chiedeva al che i bonifici Pt_1 CP_1 avessero la causale “disposizione volontaria per fabbisogno di ” e che Controparte_2
il versamento fosse effettuato sul conto corrente cointestato agli allora due coniugi;
tale richiesta dimostra che il non voleva che qualcuno ritenesse (come invece è stato) Pt_1
che questi versamenti erano stati effettuati a suo favore o della sua azienda come, invece, avvenuto in precedenza;
a differenza di quanto affermato dal Giudice di prime cure,
l'espressa richiesta della causale antitetica al mutuo induce a ritenere che non di mutuo si tratti, e che il denaro fosse finalizzato al soddisfacimento di necessità familiari.
2.6 - Con il quinto motivo, l'appellante sostiene che nel “riconoscimento di debito” del
16.08.2018 non si fa mai cenno all'accordo di restituzione con interessi al 3,5% del
24.12.2014. Tale accordo era riferito, invece, ai prestiti che il aveva erogato a CP_1 beneficio dell'azienda del e della figlia anni prima;
inoltre, il ringraziamento Pt_1 riportato in calce (“grazie ancora del grande aiuto che hai dato a me e all'azienda”) è all'evidenza riferito ai due prestiti precedenti e integralmente restituiti.
2.7 - Con il sesto motivo, l'appellante contesta la decisione sulle spese di lite e sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto applicare l'aumento del 20% sul primo importo anziché duplicare le spese, poiché i convenuti erano difesi dello stesso procuratore: per la fase decisionale, inoltre, i convenuti avevano rinunciato al deposito delle comparse conclusionali ed il Giudice
8 avrebbe dovuto quantificare il relativo importo nei valori minimi e avrebbe anche qui dovuto aumentare l'importo del 20%, e non duplicarlo.
2.8 – Concludendo sul merito, il ribadisce che per, quanto riguarda il primo Pt_1
versamento, esso è un prestito il cui reale beneficiario e mutuatario è CP
, ed è quindi lei che deve restituire tale somma.
[...]
In subordine, se si ritenesse che il versamento è stato fatto ad entrambi, l'appellante, avendo pagato l'intero, egli avrebbe diritto al regresso ex art. 1299 c.c. nella misura della metà.
Il secondo versamento è invece pacificamente una disposizione volontaria a favore di
[...]
. CP
Anche il terzo versamento sarebbe una disposizione volontaria a favore di CP
; tuttavia, ove si ritenesse essere un prestito, esso andrebbe restituito
[...] esclusivamente dall'unica beneficiaria, ossia la stessa;
ovvero, in Controparte_2 subordine, se si ritenesse che il versamento è stato fatto ad entrambi, l'appellante, avendo pagato l'intero, avrebbe diritto al regresso per il 50 %.
3. – L'esame dei primi cinque motivi di appello.
I primi cinque motivi di appello debbono essere esaminati congiuntamente, mentre il sesto motivo, riguardante la quantificazione delle spese, verrà affrontato nel capitolo dedicato alla regolazione dei costi dell'intero giudizio.
3.1 – In data 16.08.2018 il rilascia all'allora suocero la Parte_1 Controparte_1
dichiarazione qui di seguito riportata:
9 Tale dichiarazione unilaterale, nella parte in cui riferisce che “rimangono aperti: - 50.000, -
50.000, - 50.000 €, 150.000 €” e precisa, di seguito, che “come da accordi, da gennaio 2019
10 ricomincio a restituire e al solito ti farò avere gli interessi”, equivale ad un riconoscimento di debito (oneroso, così il riferimento agli interessi), ai sensi e per gli effetti dell'art. 1988 c.c.
Secondo l'art. 1988 c.c., la ricognizione di debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto sottostante, l'esistenza di quest'ultimo presumendosi fino a prova contraria. Ciò significa che non soltanto il destinatario della ricognizione di debito è dispensato dal provare i fatti generatori del credito così attestato, ma che, specularmente, il dichiarante che intende liberarsi dall'obbligazione è tenuto a dimostrare l'inesistenza del debito così riconosciuto: con la conseguenza che la mancanza od anche solo la insufficienza della prova contraria offerta dal (presunto) obbligato non può che condurre all'accoglimento della pretesa fondata sull'atto ricognitivo.
3.2 – Oggetto di causa sono tre versamenti, da € 50.000 ciascuno, effettuati nel dicembre
2015, nel febbraio 2017 e, da ultimo, nell'aprile 2018 da sul conto presso Controparte_1
CIVIBANK co-intestato agli allora coniugi e . Parte_1 Controparte_2
Il pacificamente ammette di aver ricevuto a prestito dall'allora suo suocero Pt_1 [...]
altre somme, destinate alla propria attività imprenditoriale, ed anzi risultano in CP_1
atti versamenti (provenienti da un diverso conto presso la CASSA RURALE E ARTIGIANA
DI LUCINICO FARRA E CAPRIVA) a favore del , con causale restituzione CP_1
prestito e il relativo numero di rata. Si tratta, tuttavia, di prestiti evidentemente estranei al riconoscimento di debito del 16.08.2018: i docc. 2/1 – 2/23 e 3/1 – 3/30 fasc. Pt_1
documentano infatti la restituzione di due prestiti avvenuta, rispettivamente, tra il 27.11.2013
e il 21.10.2015 (docc. :2/1 - 2/23 fasc. ), e tra il 26.11.2015 e il 17.04.2018 (docc. Pt_1
3/1 – 3/30 fasc. ) – e dunque, si riferiscono a rapporti di mutuo già esauriti al Pt_1
tempo in cui (16.08.2018) il rilascia la ricognizione di debito di cui al § 3.1; per il Pt_1
secondo prestito, ossia quello saldato tra il 26.11.2015 e il 17.04.2018, viene prodotto anche il piano rateale che indica il saggio di interessi al 3,5 % (è il doc. 3 fasc. ), mentre Pt_1
per il primo prestito, pagato tra 27.11.2013 e il 21.10.2015, non viene prodotto un prospetto indicante il tasso, ma questo è ricostruibile nell'identica percentuale del 3,5 % confrontando la somma mutuata con la sommatoria delle rate versate in restituzione.
3.2.1 – Vi è anzitutto una prima mail datata 8.12.2015 (doc. 5 fasc. ), inviata dal CP_1
all'allora suo suocero, in cui gli chiede un prestito di € 50.000, indicando l'IBAN Pt_1
corrispondente al conto cointestato su CIVIBANK;
nella missiva si fa riferimento ai rapporti con , fratello di e già contitolare della s.n.c. EDDI BR di Persona_2 Pt_1
11 (“Ciao ho ricevuto le risposte dalle due banche dove si sono Parte_1 CP_1
ancora le firme di mio fratello . Per Unicredit, mi chiedono di mettere a deposito 50.000 Per_2
euro per avere lo sgancio completo delle garanzie da lui prestate allora, mentre per la BCC andrò a ridurre il fido di conto corrente di 35.000 euro per avere lo (s)gancio delle garanzie di mia madre e di mio fratello …. Anche questa fase dovrebbe essere conclusa … che fatica
… su tutti gli altri istituti di credito sono già riuscito ad ottenere le operazioni di sgancio.
Volevo sapere se riesci quindi a prestarmi 50.000 euro che metterò a deposito su Unicredit
…”).
Il 16.12 successivo il riceve sul conto cointestato con Pt_1 Controparte_2
l'accredito della somma (doc. 14 fasc. ; la causale è “BONIFICO IO CP_1
VALTER … PRESTITO”).
In precedenza, e precisamente il 24.12.2014, e Parte_1 Controparte_1 avevano concluso un contratto di mutuo di € 50.000 (doc. 2 fasc. ) con CP_1 restituzione rateale in n. 42 rate da € 1.794 ciascuna, per un totale di € 51.460,00, comprensivo di interessi al 3,5 %), a partire da novembre 2015, e con impegno del mutuante a rendere disponibile la somma dal 12.01.2015 sul conto del presso la Pt_1 [...]
, filiale di Cormons;
il finanziamento è richiesto dal “per Parte_3 Pt_1 saldare l'acquisizione delle quote di proprietà di mio fratello [Luca] della società EDDI
BR di ES CO & C. s.n.c.”.
Il tenore della missiva dell'8.12.2015 ricollega in modo evidente la richiesta del prestito di
50.000 euro all'operazione di acquisto delle quote sociali della EDDI BR s.n.c. dal fratello , per pagare la quale era stato concordato il (diverso) mutuo di cui alla scrittura Per_2
24.12.2014. In questo caso, si trattava tuttavia di liberare il e la madre dalle Persona_2 fideiussioni bancarie prestate a garanzia dei debiti della società. E' palese, quindi, che si tratta di un'erogazione nell'interesse esclusivo del solo benchè effettuata sul Pt_1
conto cointestato con la allora sua moglie, o, a tutto concedere, la prova che tale erogazione
(che corrisponde negli importi alle tre dazioni menzionate nel riconoscimento di debito del
16.08.2018) sia stata a favore della sola è del tutto mancante. Controparte_2
Diversamente da quanto assume l'appellante, il primo Giudice non ha affermato l'identità tra il mutuo concluso per scrittura 24.12.2014 e il prestito richiesto dal con mail Pt_1 dell'8.12.2015 e poi erogato con l'accredito della somma sul conto comune il 16 seguente, ma ha invece ritenuto che le condizioni del prestito di cui alla predetta mail dell'8.12.2015 fossero le stesse (quanto agli interessi e alle tempistiche di restituzione) di quelle stabilite
12 nel contratto del 24.12.2014, che sarebbero state richiamate nella missiva (così pag. 5 delle motivazioni).
Sulla possibilità di desumere anche dalla scrittura del 24.12.2014 che il tasso d'interessi usualmente praticato dalle parti nelle varie operazioni di prestito/finanziamento effettuate nel corso del tempo, si rinvia oltre, al § 3.3, in cui viene esaminato il quinto motivo di appello, riguardante la quantificazione del saggio di interessi.
3.2.2 – Vi è di seguito una seconda mail del al suocero, datata 9.01.2017, nella Pt_1 quale l'odierno appellante chiede un ulteriore prestito di 50.000 euro.
Di detta mail si riporta qui di seguito un estratto:
Il risponde il giorno stesso escludendo un coinvolgimento di e , CP_1 Pt_4 Pt_5 menzionati come possibili soci nell'affare dal (“… Capisco tutti i ragionamenti e le CP_3
conseguenze positive che hai ipotizzato, ma credo che non siano attuabili relativamente alle persone di e . Entrambi hanno affrontato molti impegni personali … Pt_4 Pt_5
Sinceramente avrei molta difficoltà ad esporre loro un progetto simile”); e prosegue col dire che “l'importo che posso mettere in campo non può essere superiore a quello dell'ultima operazione [evidentemente, si tratta dell'operazione di mutuo perfezionatasi a seguito della
13 mail dell'8.12.2015, ultima in ordine di tempo]” e che “al massimo vedrò di smobilizzare un altro paio di operazioni, attualmente in perdita …, una sottoscritta di recente e la cui resa è del 3,5 %”.
Le modalità di pagamento – dopo evidentemente ottenuto il consenso del – CP_1
vengono fornite dallo stesso nella successiva mail del 31.01.2017 (venti giorni Pt_1 dopo), in cui si chiede, su suggerimento del commercialista (“ho parlato con il commercialista oggi pomeriggio. Mi dice di fare in questo modo …”: motivi fiscali ?), che la somma sia accreditata sul conto cointestato con presso la filiale di Controparte_2
Cormons di , con la causale (così specificata nella Controparte_4 missiva) ”DISPOSIZIONE VOLONTARIA PER FABBISOGNO DI CP
” (doc. 9 fasc. : “Non serve fare altro. Per il resto ci parliamo la
[...] CP_1 prossima volta che ci vediamo. Intanto grazie !!!”).
Il 6.02.2018 compare sull'e/c l'accredito della somma con una causale corrispondente a quella richiesta dal (doc. 8 fasc. ). Pt_1 CP_1
Diviene a questo punto assai arduo non ricollegare la richiesta di prestito del 9.01.2017 all'erogazione il 6.02 seguente di una somma indicata come di importo “non superiore a quello dell'ultima operazione” (da € 50.000), e per di più con modalità del tutto conformi a quelle richieste dal beneficiario nella mail inviata nel periodo intermedio tra le due date, e dire che la richiesta contenuta nella missiva del 9.01.2017 di un ulteriore finanziamento rivolta dal al suocero non sarebbe stata da questi accettata;
come è altrettanto Pt_1 arduo negare che la causale del bonifico – guarda caso corrispondente a quella prescritta nella mail del 31.01.2017 dal - fosse fittizia e che la dazione dei 50 mila euro Pt_1
pervenuti sul conto cointestato il 6.02.2017 fosse solo per i bisogni di CP
.
[...]
Piuttosto, il legame, innegabile, tra i tre eventi in sequenza (mail di richiesta del 9.01.2017, mail contenente l'indicazione delle modalità di erogazione, accredito della somma) porta a ritenere che la causale reale della dazione fosse proprio la necessità del di Pt_1
“sistemare alcune situazioni che mi generano un sacco di spese (spese bancarie, alti tassi, commissioni Confidi)”, come lui stesso dichiara nella lettera del 9.01.2017, e che dunque la destinazione delle somme così corrisposte fosse la sua attività imprenditoriale.
3.2.3 – Vi è, infine, un accredito di € 50.000 sul conto cointestato presso CIVIBANK, di €
50.000, datato 18.04.2018, proveniente da e con causale (identica a Controparte_1 quella pretesa dal in relazione al prestito del febbraio 2017) “FABBISOGNO Pt_1
14 ” (doc. 15 fasc. ); tale accredito non è preceduto da Controparte_2 CP_1
una richiesta scritta (o, almeno, non viene prodotta) del , che indichi in modo Pt_1 chiaro la ragione della dazione, se per l'attività della EDDI BR s.n.c. o per esigenze familiari degli allora coniugi , e consenta di individuare nell'odierno Persona_1 appellante il reale beneficiario dell'erogazione. Nondimeno, il primo Giudice ha ritenuto di ricollegare l'accredito effettuato come sopra nell'aprile 2018 alle precedenti dazioni, ed in particolare alle modalità di erogazione sul conto comune con l'indicazione di una causale fittizia richieste dal ed al successivo riconoscimento di debito del 16.08.2018, in Pt_1 cui compare un riferimento ad una terza tranche da € 50.000, con l'impegno a saldare il totale di € 150.000 a partire dal gennaio 2019.
Anche questa decisione è da confermare.
Rammentato quanto detto al § 3.1, ossia che, invertendo l'art. 1988 c.c. l'onere della prova, la mancanza o l'insufficienza della prova contraria offerta dal dichiarante (presunto) obbligato non può che condurre all'accoglimento della pretesa fondata sull'atto ricognitivo, vi è a monte il riconoscimento di debito del 16.08.2018 per una terza tranche da € 50.000, che risale ad una data successiva all'accredito della somma il 18.04 dello stesso anno e in cui la somma viene indicata tra i debiti ancora in sospeso; le modalità di accredito di tali ulteriori 50 mila euro sono le stesse dell'accredito (corrispondente ad un mutuo a favore del solo e per esigenze riferibili alla sua impresa) risalente al febbraio 2017, Parte_1
e verosimilmente sono identiche le ragioni (di risparmio fiscale?) già suggerite al Pt_1 dal suo commercialista per cui la causale dell'operazione viene fittiziamente indicata come
“FABBISOGNO PAOLA EN IO”.
Il fatto che dagli ee/cc del conto comune su CIVIBANK risultino degli altri versamenti ad opera del , di diverso e minor importo e con la stessa causale CP_1 [...]
”, per i quali il non avanza domanda restitutoria, è Controparte_5 Per_3
del tutto privo di rilievo, dal momento che per essi non vi è, a monte, alcun riconoscimento di debito del , di pochi mesi successivo, ad agosto 2018, all'accredito qui in Pt_1
esame (aprile 2018).
Ciò comporta che l'odierno appellante, che ha sottoscritto l'atto ricognitivo del 16.08.2018 menzionando anche la terza tranche di € 50.000, non ha comunque fornito una prova sufficiente dell'inesistenza anche di tale debito, agli effetti di quanto richiesto dall'art. 1988
c.c.
15 3.2.4 – Alla luce di quanto sopra, risulterebbe dimostrata provata la debenza, in linea capitale, delle somme riconosciute con lo scritto del 16.08.2018, al netto di quanto nel medio periodo restituito dal per € 2.500. Pt_1
3.3 – Quanto agli interessi, è bensì vero che né nelle mails che precedono la conclusione dei mutui del dicembre 2015 e del febbraio 2017, né nel riconoscimento di debito firmato dal il 16.08.2018 se ne indica il saggio;
nondimeno, l'atto ricognitivo dice “al solito ti Pt_1 farò avere gli interessi”, richiamando in tal modo una pattuizione di interessi che corrisponde a quella usualmente praticata dalle parti per questo tipo di operazioni.
Il , quindi, quando rilasciava la dichiarazione del 16.08.2018, fa esplicito Pt_1 riferimento ad un saggio costantemente praticato nei rapporti con l'allora suo suocero, che
è inferiore al tasso applicato dalle banche (v. la mail del 9.01.2017, in cui giustifica la richiesta di prestito al suocero per non accedere al credito bancario, evidentemente meno conveniente); tale saggio deve essere individuato in quello in uso tra gli odierni comparenti secondo quanto risulta dai finanziamenti pacificamente riconosciuti dalle parti, e dunque dai mutui documentati con la produzione delle contabili di restituzione rateale ai docc. 2/1 – 2/23 e 3/1
– 3/30 fasc. (periodi novembre 2013 – ottobre 2015 e novembre 2015 – Pt_1
17.04.2018) e con la scrittura privata di mutuo del 24.12.2015 – ossia il tasso del 3,5 %.
L'appello deve, pertanto, essere respinto anche quanto alla misura degli interessi calcolati sul capitale da restituire.
4. – Le spese. L'esame del sesto motivo di impugnazione.
E' viceversa da accogliere il sesto motivo di appello, con il quale l'appellante si duole del fatto che il Tribunale abbia duplicato le spese per la fase di studio, la fase introduttiva e la fase decisoria, dato che le parti erano difese dallo stesso procuratore, pur se con atti separati, ed avevano per di più rinunciato agli scritti conclusivi.
L'art. 4, co. 2, d.m. 55/2014 prevede: “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 %, fino a un massimo di dieci soggetti …”.
La posizione processuale di , benchè costituita in entrambi i gradi Controparte_2
in modo autonomo ma col ministero dello stesso difensore, è sostanzialmente identica ed accede a quella del padre anziché liquidare gli importi in modo separato, le spese CP_1 andranno perciò liquidate, a carico del soccombente , per un'unica cifra Parte_1
16 aumentata entro il limite massimo del 30 %, come di seguito precisato, e con l'esclusione, per il giudizio di appello, della fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
Il conteggio è il seguente: spese di primo grado € 8.433 (il Tribunale aveva già escluso la fase istruttoria/trattazione, essendo la causa documentale), aumentate ex art. 4, co. 2, d.m.
55/2014, ad € 10.000; spese di secondo grado € 9.991, aumentate ex art. 4, co. 2, d.m.
55/2014, ad € 11.900.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro e contro Parte_1 Controparte_1 CP
avverso la sent. n. 3097/2023 emessa dal Tribunale di Torino in data
[...]
17.07.2023, con atto di citazione notificato in data 20.09.2023: in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna a rimborsare Parte_1
e le spese del primo e del secondo grado di Controparte_1 Controparte_2 giudizio, che liquida unitariamente, per il primo grado, in € 10.000, e per il secondo grado in
€ 11.900, il tutto oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 9/05/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
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