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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 5758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5758 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3201/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3201/2019, riservata in decisione all'udienza del 21.05.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusionali, avente ad
OGGETTO: proprietà
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
NA CA (C.F. ) e con questi elettivamente domiciliata in C.F._2
Napoli alla Via Toledo n. 429 presso lo studio dell'avv. Mario Bilancio
Pec.: Email_1
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa, dall'avv. Controparte_1 C.F._3
RC ST e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Renato
Di AN
Pec: Email_2
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: come da note di trattazione scritta
Per l'appellato: come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza n 3267/2018, il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile ha così provveduto: a) ha rigettato le domande di parte attrice;
b) ha accolto la domanda riconvenzionale della convenuta con riferimento all'apertura di una porta sul terrazzo, condannando l'attrice al ripristino dello status quo ante ed in particolare alla chiusura della porta che deve essere ripristinata alle dimensioni precedenti di finestra;
c) ha accolto la domanda riconvenzionale della convenuta e per l'effetto ha accertato e dichiarato che l'attrice non vanta alcun diritto di proprietà sul terrazzo;
d) ha rigettato nel resto le domande riconvenzionali formulate dalla convenuta;
e) ha condannato la convenuta ai sensi dell'art. 96 co 1 e co 3 c.p.c. a corrispondere all'attrice la somma equitativamente determinata di € 1000,00; f) ha compensato per 1/3 le spese di lite tra le parti e ha condannato al pagamento dei restanti 2/3 delle spese di giudizio nei Parte_1 confronti di ex D.M. 55/2014 nella misura di € 3223,00 a titolo di Controparte_1 compenso professionale oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA, se dovute, come per legge
2. Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 27/12/2018, con atto di citazione notificato in data 27/06/2019, ha proposto, con contestuale istanza di Parte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, appello, deducendo a sostegno cinque motivi.
2.1 L'appellante ha contestato la sentenza di primo grado, ritenendola erronea e infondata, in quanto il giudice ha negato la comproprietà del terrazzo-lastrico, escludendo la sua legittimazione ad agire. L'appellante ha sostenuto che gli atti di compravendita e donazione dimostrano chiaramente la esistenza di una comunione del terrazzo tra le parti, ma il giudice non ha effettuato una lettura coordinata e sistematica di tali documenti.
Inoltre, la sentenza del Tar Campania e quella definitiva del Consiglio di Stato confermano la comproprietà del terrazzo.
2.2 Con il secondo motivo, ha sostenuto l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda riconvenzionale di disponendo la chiusura del varco Controparte_1 pedonale, basandosi su presupposti errati riguardo alla proprietà del terrazzo.
2.3 Con il terzo motivo si è evidenziata l'omissione di pronuncia del giudice di prime cure sulla domanda diretta a far dichiarare l'illegittimità dell'apertura di una finestra e dell'installazione di un condizionatore da parte di sul terrazzo comune. Controparte_1
2.4 Con il quarto motivo, la parte appellante ha sottolineato che la sentenza abbia accolto la domanda riconvenzionale che negava il diritto di proprietà di Parte_1 ignorando le prove documentali.
2.5 Con il quinto motivo l'appellante ha impugnato la condanna ex art. 96 c.p.c., ritenendola infondata poiché la ha fornito prove sufficienti per sostenere la sua Pt_1 azione.
3. si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello, Controparte_1 confermandosi integralmente la gravata sentenza senza accettazione del contraddittorio sulle nuove domande e conclusioni ex adverso formulate.
4. La Corte di Appello di Napoli – II sezione ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza promossa dall'appellante ritenendo insussistenti le condizioni.
5. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello. Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 27/12/2018; l'atto d'appello è stato notificato il 27/06/2019.
Ne deriva ch'è stato osservato il termine previsto.
6. Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di sinteticità e specificità.
L'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto dell'art. 342
c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, dal momento che la parte appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo giudice: l'appello proposto, difatti, consente di comprendere chiaramente le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione e per le quali è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, risultando esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure, nonché le modifiche richieste. D'altronde, a conferma di quanto si sta sostenendo, l'appellata ha avuto modo di difendersi compiutamente come emerge dalla sua comparsa di costituzione nella quale affronta criticamente, punto su punto, le diverse questioni agitate dalla controparte.
7. Volgendo all'esame del merito dell'impugnazione, l'appello proposto da Parte_1
è fondato e va accolto per quanto di ragione per i seguenti motivi.
[...]
8. Con la prima doglianza ha allegato che la sentenza di primo grado è Parte_1 erronea ed infondata nella parte in cui ha rigettato le domande attoree ritenendo che non siano stati integrati i presupposti per la legittimazione ad agire e che l'appellante non avrebbe dato prova del suo diritto di comproprietà sul terrazzo dal momento che “nell'atto di compravendita (atto per notaio del 26/03/1963 tra e Persona_1 Parte_2 Persona_2
dante causa di ) non vi è menzione del terrazzo che quindi non è stato oggetto di
[...] Parte_1 trasferimento”.
In particolare, secondo l'appellante, incorre in evidente errore il primo giudice quando afferma che non può essere utilizzato quale elemento probatorio l'atto di vendita tra
[...]
e (padre dell'odierna appellata e donante della consistenza CP_2 Controparte_3 immobiliare per cui è causa alla figlia , nonché quando, nel sostenere che Controparte_1 negli atti di compravendita stipulati in epoca remota la descrizione esatta dei beni oggetto di vendita deve essere fondamentale al fine di evitare incertezze sui rapporti tra le parti, afferma poi che “l'assenza di qualsivoglia riferimento al terrazzo nella descrizione dei diritti di proprietà oggetto dell'atto- quando peraltro è indicata la comproprietà delle due stanze di entrata in condominio con il non consente di superare l'assenza della manifestazione di volontà Controparte_3 traslativa della proprietà pro quota del terrazzo”.
A parere dell'appellante, dunque, se le due stanze in entrata sono in comunione e se, come dicono gli atti di provenienza della il terrazzo lastrico è ad esse Parte_1 sovrastante è naturale che anche detto terrazzo lastrico dovesse essere in comunione fra le parti, cosa che fra l'altro viene espressamente confermata dall'esame complessivo di tutti i titoli di provenienza.
In buona sostanza l'appellante sostiene che un'attenta e coordinata lettura degli atti di provenienza dei beni in favore delle parti, depone senza altro per la comproprietà in favore di del terrazzo in questione. Parte_1
Tale motivo di appello è fondato e va accolto sulla scorta dei seguenti motivi. Prima di esaminare la detta censura, occorre fare una opportuna premessa al fine di inquadrare correttamente in diritto la fattispecie in esame.
Anzitutto, occorre rilevare che, dall'esame dei titoli di provenienza, delle planimetrie allegate e dei rilievi fotografici agli atti, risulta che e Parte_1 Controparte_1 sono proprietarie di due immobili facenti parte del medesimo fabbricato sito in Aversa alla strada San Biagio n. 38. In particolare, dal titolo di provenienza di Parte_1
(atto per notaio del 26/03/1963 tra e Persona_1 Parte_2 Persona_2 dante causa di ), si evince che l'appellante è proprietaria “di una quota di Parte_1 fabbricato facente parte di maggiore compreso sito in Aversa la via San Biagio n. 38 composta detta quota di sei camere in primo piano con cucina, ritirata e terrazzino di accesso, oltre due stanze entrata in condominio col signor nonché una stanzetta in mezzo alle scale per ripostiglio, un Controparte_3 piccolo e minuscolo bassolino a destra dall'androne di portone ed un basso umido ed oscuro adatto solo per deposito a sinistra entrando nel cortile”, mentre, dal titolo di provenienza dell'appellata, risulta che è proprietaria (in virtù dell'atto di donazione dal padre Controparte_1 CP_3 per Notar del 26/10/1988) di “una porzione di fabbricato in
[...] Persona_3
Aversa alla via San Biagio n. 38 e precisamente un appartamento di tre stanze in cucina questo soprastante granile ed accessori, una a tutti i diritti di condominio sulle due salette e sovrastante terrazzo in comunione con la signora nonché su tutte le cose comuni del fabbricato” (cfr. Controparte_4 doc. 1 e 2 nella produzione di primo grado di ). Parte_1
Dalle complessive difese delle parti, le quali fanno espresso riferimento a parti comuni ed alla funzione di copertura della terrazza in questione ai sensi dell'art. 1126 c.c., e dalla lettura della sentenza n. 517/23, prodotta unitamente alla comparsa conclusionale dalla parte appellante (tale produzione risulta essere ammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. trattandosi di atto formatosi successivamente alle preclusioni di primo grado), emerge senza ombra di dubbio, dunque, che ci si trova al cospetto di due unità immobiliari poste nel medesimo sito in Aversa alla via S. Biagio n. 38. CP_5
Chiarito, dunque, che si verte in tema di un condominio, occorre considerare poi che il bene di cui si controverte la titolarità è costituito da una terrazza a livello di pertinenza di entrambe le proprietà esclusive.
In particolare, è pacificamente emerso, siccome non contestato e risultante dai rilievi fotografici agli atti, che trattasi di una terrazza che funge da copertura dei due locali in comproprietà tra le parti del presente giudizio cui entrambe le proprietà esclusive hanno accesso diretto attraverso una porta.
Difatti, a ben vedere, nella comparsa di costituzione e risposta di nel Controparte_1 giudizio di primo grado, quest'ultima ha espressamente ammesso che il sottotetto (in passato granile) di proprietà di era in origine dotato di 4 affacci sulla Parte_1 terrazza e di una porta di accesso che in precedenza (ante 1980) si trovava collocata a ridosso della proprietà contestando esclusivamente lo spostamento della detta CP_1 porta, successivamente ai lavori post sisma, nei pressi del vano scala poiché avvenuto senza il suo consenso.
Ciò posto, deve affermarsi in generale che la terrazza a livello, con funzione di copertura dei vani sottostanti, deve ritenersi bene di proprietà ex art. 1117 c.c. in CP_6 quanto, svolgendo la medesima funzione del lastrico solare, è necessaria all'esistenza stessa del fabbricato;
non osta a tale conclusione la circostanza che a essa si acceda da un appartamento contiguo, al cui servizio pertinenziale la terrazza sia destinata, perché occorre che la deroga all'attribuzione legale al , con assegnazione della CP_5 terrazza a livello in proprietà risulti da uno specifico titolo;
per ritenere la proprietà esclusiva della terrazza, è necessario produrre il titolo di proprietà e cioè il contratto con il quale il condomino ha acquistato il diritto di proprietà, perché in mancanza la terrazza deve presumersi di proprietà comune (Cass. Sez. 2 23-8-2017 n. 20287 Rv. 645233-01;
Cassazione civile sez. II, 03/10/2023, n.27846).
Quanto al titolo idoneo a superare la presunzione di condominialità, non si intende il titolo del soggetto individuato come proprietario della terrazza, ma deve intendersi l'atto costitutivo del condominio -ossia il primo atto di trasferimento di un'unità immobiliare dell'originario proprietario ad altro soggetto, con conseguente frazionamento dell'edificio in più proprietà individuali, ove questo contenga in modo chiaro e inequivoco elementi tali da escludere l'alienazione del diritto di condominio, non rilevando a tal fine quanto stabilito nel regolamento condominiale, ove non si tratti di regolamento allegato come parte integrante al primo atto d'acquisto trascritto, ovvero di regolamento espressione di autonomia negoziale, approvato o accettato col consenso individuale dei singoli condomini e volto perciò a costituire, modificare o trasferire i diritti attribuiti ai singoli condomini dagli atti di acquisto o dalle convenzioni (così Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 21440 del 06/07/2022 Rv. 665175-01; analogamente, v. anche, Cass. Sez. 2 8-10-2021 n. 27363 Rv. 662361-01, Cass. Sez. 2 16-7-2004 n. 13279 Rv. 57466501, Cass. Sez. 2 7-4-1995 n.
4060 Rv. 491690-01). Cassazione civile sez. II, 03/10/2023, n. 27846).
Applicando tali coordinate al caso di specie, non può allora trovare condivisione la sentenza impugnata nella parte in cui si afferma che non risulta provata da parte di la proprietà in suo favore della terrazza a livello in questione siccome Parte_1 non menzionata nel proprio titolo di provenienza (atto per Notar del 1963). Per_1
Ed invero, deve, invece, affermarsi la natura condominiale tra le parti del presente giudizio della terrazza di cui si discute ai sensi dell'art. 1117 c.c., non essendovi prova agli atti della sussistenza di un titolo idoneo a superare la presunzione di condominialità sul terrazzo in favore di alcuna delle parti.
Non va sottaciuto al riguardo che l'appellante, oltre agli atti sopra citati, ha prodotto altresì vendita del 2/7/1944 tra e fu , dal Controparte_3 Controparte_2 Per_4 quale, del pari, si evince che il dante causa dell'appellata ha acquistato, tra l'altro, “i diritti di condominio sulle due salette e sovrastante terrazzo con la signora fu ” Parte_2 Persona_5
(cfr. doc. 1 e 2 nella produzione di primo grado di ). Parte_1
E però, oltre a non emergere anche dal detto titolo l'attribuzione in proprietà esclusiva in favore del del terrazzo in questione, non vi è prova che trattasi del primo atto di CP_1 trasferimento immobiliare costitutivo del , il solo idoneo ad attribuire in CP_5 proprietà esclusiva ad un condomino un bene comune, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza sopra richiamata.
Deriva da quanto innanzi che, dovendosi affermare la natura condominiale della terrazza a livello in questione tra le parti del presente giudizio, va dichiarata la legittimazione ad agire di (rectius titolarità dal lato attivo di , con Parte_1 Parte_1 conseguente rigetto della relativa eccezione sollevata da Controparte_1
In tali termini, va, pertanto, riformata la sentenza impugnata.
9. Accertata la titolarità dal lato attivo di , va a questo punto esaminato il Parte_1 secondo motivo di appello a mezzo del quale la predetta ha impugnato la sentenza resa nel giudizio di prime cure nella parte in cui è stata accolta la domanda diretta ad ordinare all'appellante la chiusura di un altro varco pedonale aperto dalla stessa sul terrazzo- lastrico, riportandolo allo status quo ante di finestra.
In particolare, a tal fine l'appellante ha dedotto che la decisione in tale parte sarebbe palesemente sbagliata siccome fondata sul presupposto che trattasi di un'apertura su un terrazzo del quale l'attrice non è proprietaria, laddove, come detto e dimostrato, la
è comproprietaria del terrazzo medesimo. Parte_1
L'appellante ha evidenziato, altresì, che tale apertura non avrebbe comportato alcun aggravamento di servitù a carico della terrazza, avendo l'appellante disposto un mero spostamento del varco porta, previa chiusura di quello precedente. A tal fine l'appellante ha evidenziato che anche un'apertura nuova e diversa nel vecchio granaio di proprietà
non potrebbe mai costituire un aggravamento di servitù poiché essa servirebbe Pt_1 alla solamente ad entrare nel granaio attraverso l'unico accesso al terrazzo che Pt_1 avviene direttamente dall'interno del suo appartamento.
Anche tale motivo d'appello è fondato deve trovare accoglimento sulla scorta dei seguenti motivi.
Ed invero, l'art. 1102 c.c. consente l'uso dei beni comuni, tra cui i muri perimetrali, da parte del singolo condomino per ritrarne una maggiore utilità in relazione all'unità immobiliare inclusa nell'edificio di cui essa fa parte e non con riferimento a proprietà situate al di fuori dello stesso. Di conseguenza, solo l'apertura di una porta nel muro perimetrale da parte del idonea a realizzare una comunicazione con altro CP_5 stabile contiguo nel quale ha una sua proprietà, sottopone il muro comune ad un uso anomalo, in funzione di bisogni di un bene con il quale non è legato da alcun rapporto di accessorietà, così venendo a gravare il muro stesso, unitamente al suolo e alle fondazioni su cui si regge, con l'imposizione di una servitù in favore di un bene estraneo al condominio (cfr. Cassazione civile sez. II, 18/07/2022, n.22541; Cassazione civile sez.
II, 27/06/2024, n.17727
Orbene, al riguardo vale la pena osservare che, come già sopra illustrato, la , oltre Pt_1 ad essere comproprietaria del terrazzo condominiale in questione, risulta essere titolare anche di un diritto di uso sullo stesso ai sensi dell'art. 1126 c.c., vantando un accesso diretto (unitamente alla sul terrazzo in parola. CP_1
Consegue da quanto innanzi che lo spostamento della porta, previa trasformazione di una finestra in porta, costituisce un legittimo uso da parte dell'appellante del muro perimetrale, inteso come bene comune.
Né può affermarsi che tale fatto abbia comportato una servitù ovvero un aggravio di servitù a carico del , non avendo la , con la trasformazione della CP_5 Pt_1 finestra in porta, messo in comunicazione il terrazzo comune con una proprietà estranea al . CP_5
Consegue da quanto innanzi che la decisione di primo grado, fondata sul non condiviso presupposto della carenza di titolarità della , va riformata anche in tale parte, con Pt_1 conseguente rigetto della domanda riconvenzionale formulata da Controparte_1
10. Con il terzo motivo di appello, ha riformulato la domanda proposta Parte_1 nel giudizio di prime cure, in ordine alla quale il primo giudice non si è pronunziato, volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità dell'apertura, operata da parte di Controparte_1 di una finestra, prima inesistente, creando una servitù di affaccio sul terrazzo comune che prima non esisteva.
Tale motivo di appello è infondato e va disatteso per i seguenti motivi.
Ed invero, in materia condominiale, l'apertura di finestre su area di proprietà comune e indivisa, costituisce opera inidonea all'esercizio di un diritto di servitù di veduta, sia per il principio “nemini res sua servit”, che per la considerazione che le aree comuni, assolvendo alla precipua finalità di dare aria e luce agli immobili circostanti, sono ben fruibili a tale scopo dai condòmini, cui spetta, pertanto, anche la facoltà di praticare aperture che consentano di ricevere aria e luce dallo spazio comune o di affacciarsi sullo stesso, senza incontrare le limitazioni prescritte in tema di luci e vedute, ai sensi dell'art. 1102 c.c. (cfr. Cass. ord., 14 giugno 2019, n. 16069, Cass., 3 gennaio 2014,
n. 53; vedi anche Cass., 9 giugno 2010, n. 13874; Cass., 23 maggio 2007, n. 12047; Cass.,
26 febbraio 2007, n. 4386; Cass., 27 ottobre 2003, n. 16097; Cass., 18 febbraio 1998, n.
1708 del seguente tenore: "ai sensi dell'articolo 1102 c.c., gli interventi sul muro comune, come l'apertura di una finestra o di vedute, l'ingrandimento o lo spostamento di vedute preesistenti, la trasformazione di finestre in balconi, sono legittimi dato che tali opere, non incidono sulla destinazione del muro, bene comune ai sensi dell'articolo 1117 c.c., e sono l'espressione del legittimo uso delle parti comuni).
Consegue da quanto innanzi che appare del tutto legittima l'apertura in parola operata da in quanto espressione del suo pari diritto di cui all'art.1102 c.c. Controparte_1
Ed invero, non va sottaciuto che, nell'esercizio di tale uso, vanno rispettati i limiti contenuti nella norma appena indicata consistenti nel non pregiudicare la stabilità e il decoro architettonico dell'edificio, nel non menomare o diminuire sensibilmente la fruizione di aria o di luce per i proprietari dei piani inferiori, nel non impedire l'esercizio concorrente di analoghi diritti degli altri condomini, nel non alterare la destinazione a cui il bene è preposto e nel rispettare i divieti di cui all'articolo 1120 c.c. (pregiudizio alla stabilità e sicurezza del fabbricato, pregiudizio al decoro architettonico o rendere alcune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino).
E però, alcuna allegazione è stata fatta al riguardo dall'appellante.
Neppure si può porre giuridicamente un problema di distanze legali, profilo peraltro non evidenziato dall'appellante, facendo assolutamente difetto, nel caso, il relativo presupposto dell'esistenza dei due fondi "finitimi", sui quali (art. 873 cod. civ.) devono insistere le costruzioni che non possono trovarsi, fra loro, a uno spazio di distacco inferiore a quello prescritto (per ragioni di igiene, decoro e sicurezza degli edifici a uso abitativo), poiché, se si può ritenere che, nelle intenzioni del legislatore, anche un'unità immobiliare in proprietà esclusiva costituisca un "fondo", certamente, invece, non è tale il muro perimetrale prospiciente uno spazio condominiale e, quindi, l'innovazione edilizia realizzata su detto muro (già asservito all'utilità delle proprietà individuali e in corrispondenza di una di queste) costituisce, in linea di principio, non già atto eccedente i limiti dell'art. 1102 cod. civ., in quanto esercizio di una servitù, come sopra osservato, ma atto lecito, in quanto pieno esercizio del diritto dominicale.
Pertanto, avendo la esercitato un proprio diritto mediante l'apertura della luce in CP_1 parola, a prescindere da qualsivoglia considerazione circa la preesistenza e l'epoca di apertura della finestra in parola, la domanda proposta da non può Parte_1 trovare accoglimento.
11. Con il quarto motivo, la appellante ha impugnato la sentenza di prime cure nella parte in cui ha accolto la domanda riconvenzionale di accertamento e di declaratoria dell'assenza di alcun diritto di proprietà in capo alla sul terrazzo. Pt_1
Tale motivo di appello è fondato e deve trovare accoglimento sulla scorta dei motivi già illustrati con riferimento alla prima doglianza formulata dall'appellante ove è stata accertata la natura condominiale del terrazzo in questione.
La domanda riconvenzionale in parola proposta da andava, pertanto, Controparte_1 rigettata ed in tali termini va riformata la sentenza di prime cure.
12. L'accoglimento del primo motivo di appello rende assorbito l'esame del quinto motivo formulato dalla avverso la condanna al pagamento di € 1.000,00 a titolo Pt_1 di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. Ed invero, la detta condanna è fondata sulla asserita esistenza di una consapevolezza o quanto meno di un dubbio in capo all'attrice circa la propria titolarità argomentato sulla scorta della ricezione di una missiva a firma del difensore della in cui viene CP_1 espressamente contestata la proprietà del terrazzo oggetto di causa.
Dunque, a prescindere da ogni considerazione circa il merito di detta pronunzia, deve necessariamente affermarsi che la stessa sia stata caducata dall'accertata sussistenza di titolarità dal lato attivo in capo alla nel presente giudizio. Pt_1
13. In definitiva, in riforma della sentenza impugnata, vanno disattese altresì le domande riconvenzionali proposte da Controparte_1
14. Le spese di lite del doppio grado di giudizio vanno integralmente compensate stante la sostanziale soccombenza reciproca tra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli Nord n. 3267/2018, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma della Parte_1
sentenza impugnata, rigetta le domande riconvenzionali proposte da CP_1
;
[...]
2) Conferma nel resto l'impugnata sentenza;
3) Compensa integralmente le spese del doppio grado.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 12/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Mariacristina Carpinelli dr.ssa Alessandra Piscitiello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3201/2019, riservata in decisione all'udienza del 21.05.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusionali, avente ad
OGGETTO: proprietà
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
NA CA (C.F. ) e con questi elettivamente domiciliata in C.F._2
Napoli alla Via Toledo n. 429 presso lo studio dell'avv. Mario Bilancio
Pec.: Email_1
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa, dall'avv. Controparte_1 C.F._3
RC ST e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Renato
Di AN
Pec: Email_2
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: come da note di trattazione scritta
Per l'appellato: come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza n 3267/2018, il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile ha così provveduto: a) ha rigettato le domande di parte attrice;
b) ha accolto la domanda riconvenzionale della convenuta con riferimento all'apertura di una porta sul terrazzo, condannando l'attrice al ripristino dello status quo ante ed in particolare alla chiusura della porta che deve essere ripristinata alle dimensioni precedenti di finestra;
c) ha accolto la domanda riconvenzionale della convenuta e per l'effetto ha accertato e dichiarato che l'attrice non vanta alcun diritto di proprietà sul terrazzo;
d) ha rigettato nel resto le domande riconvenzionali formulate dalla convenuta;
e) ha condannato la convenuta ai sensi dell'art. 96 co 1 e co 3 c.p.c. a corrispondere all'attrice la somma equitativamente determinata di € 1000,00; f) ha compensato per 1/3 le spese di lite tra le parti e ha condannato al pagamento dei restanti 2/3 delle spese di giudizio nei Parte_1 confronti di ex D.M. 55/2014 nella misura di € 3223,00 a titolo di Controparte_1 compenso professionale oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA, se dovute, come per legge
2. Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 27/12/2018, con atto di citazione notificato in data 27/06/2019, ha proposto, con contestuale istanza di Parte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, appello, deducendo a sostegno cinque motivi.
2.1 L'appellante ha contestato la sentenza di primo grado, ritenendola erronea e infondata, in quanto il giudice ha negato la comproprietà del terrazzo-lastrico, escludendo la sua legittimazione ad agire. L'appellante ha sostenuto che gli atti di compravendita e donazione dimostrano chiaramente la esistenza di una comunione del terrazzo tra le parti, ma il giudice non ha effettuato una lettura coordinata e sistematica di tali documenti.
Inoltre, la sentenza del Tar Campania e quella definitiva del Consiglio di Stato confermano la comproprietà del terrazzo.
2.2 Con il secondo motivo, ha sostenuto l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda riconvenzionale di disponendo la chiusura del varco Controparte_1 pedonale, basandosi su presupposti errati riguardo alla proprietà del terrazzo.
2.3 Con il terzo motivo si è evidenziata l'omissione di pronuncia del giudice di prime cure sulla domanda diretta a far dichiarare l'illegittimità dell'apertura di una finestra e dell'installazione di un condizionatore da parte di sul terrazzo comune. Controparte_1
2.4 Con il quarto motivo, la parte appellante ha sottolineato che la sentenza abbia accolto la domanda riconvenzionale che negava il diritto di proprietà di Parte_1 ignorando le prove documentali.
2.5 Con il quinto motivo l'appellante ha impugnato la condanna ex art. 96 c.p.c., ritenendola infondata poiché la ha fornito prove sufficienti per sostenere la sua Pt_1 azione.
3. si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello, Controparte_1 confermandosi integralmente la gravata sentenza senza accettazione del contraddittorio sulle nuove domande e conclusioni ex adverso formulate.
4. La Corte di Appello di Napoli – II sezione ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza promossa dall'appellante ritenendo insussistenti le condizioni.
5. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello. Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 27/12/2018; l'atto d'appello è stato notificato il 27/06/2019.
Ne deriva ch'è stato osservato il termine previsto.
6. Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di sinteticità e specificità.
L'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto dell'art. 342
c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, dal momento che la parte appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo giudice: l'appello proposto, difatti, consente di comprendere chiaramente le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione e per le quali è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, risultando esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure, nonché le modifiche richieste. D'altronde, a conferma di quanto si sta sostenendo, l'appellata ha avuto modo di difendersi compiutamente come emerge dalla sua comparsa di costituzione nella quale affronta criticamente, punto su punto, le diverse questioni agitate dalla controparte.
7. Volgendo all'esame del merito dell'impugnazione, l'appello proposto da Parte_1
è fondato e va accolto per quanto di ragione per i seguenti motivi.
[...]
8. Con la prima doglianza ha allegato che la sentenza di primo grado è Parte_1 erronea ed infondata nella parte in cui ha rigettato le domande attoree ritenendo che non siano stati integrati i presupposti per la legittimazione ad agire e che l'appellante non avrebbe dato prova del suo diritto di comproprietà sul terrazzo dal momento che “nell'atto di compravendita (atto per notaio del 26/03/1963 tra e Persona_1 Parte_2 Persona_2
dante causa di ) non vi è menzione del terrazzo che quindi non è stato oggetto di
[...] Parte_1 trasferimento”.
In particolare, secondo l'appellante, incorre in evidente errore il primo giudice quando afferma che non può essere utilizzato quale elemento probatorio l'atto di vendita tra
[...]
e (padre dell'odierna appellata e donante della consistenza CP_2 Controparte_3 immobiliare per cui è causa alla figlia , nonché quando, nel sostenere che Controparte_1 negli atti di compravendita stipulati in epoca remota la descrizione esatta dei beni oggetto di vendita deve essere fondamentale al fine di evitare incertezze sui rapporti tra le parti, afferma poi che “l'assenza di qualsivoglia riferimento al terrazzo nella descrizione dei diritti di proprietà oggetto dell'atto- quando peraltro è indicata la comproprietà delle due stanze di entrata in condominio con il non consente di superare l'assenza della manifestazione di volontà Controparte_3 traslativa della proprietà pro quota del terrazzo”.
A parere dell'appellante, dunque, se le due stanze in entrata sono in comunione e se, come dicono gli atti di provenienza della il terrazzo lastrico è ad esse Parte_1 sovrastante è naturale che anche detto terrazzo lastrico dovesse essere in comunione fra le parti, cosa che fra l'altro viene espressamente confermata dall'esame complessivo di tutti i titoli di provenienza.
In buona sostanza l'appellante sostiene che un'attenta e coordinata lettura degli atti di provenienza dei beni in favore delle parti, depone senza altro per la comproprietà in favore di del terrazzo in questione. Parte_1
Tale motivo di appello è fondato e va accolto sulla scorta dei seguenti motivi. Prima di esaminare la detta censura, occorre fare una opportuna premessa al fine di inquadrare correttamente in diritto la fattispecie in esame.
Anzitutto, occorre rilevare che, dall'esame dei titoli di provenienza, delle planimetrie allegate e dei rilievi fotografici agli atti, risulta che e Parte_1 Controparte_1 sono proprietarie di due immobili facenti parte del medesimo fabbricato sito in Aversa alla strada San Biagio n. 38. In particolare, dal titolo di provenienza di Parte_1
(atto per notaio del 26/03/1963 tra e Persona_1 Parte_2 Persona_2 dante causa di ), si evince che l'appellante è proprietaria “di una quota di Parte_1 fabbricato facente parte di maggiore compreso sito in Aversa la via San Biagio n. 38 composta detta quota di sei camere in primo piano con cucina, ritirata e terrazzino di accesso, oltre due stanze entrata in condominio col signor nonché una stanzetta in mezzo alle scale per ripostiglio, un Controparte_3 piccolo e minuscolo bassolino a destra dall'androne di portone ed un basso umido ed oscuro adatto solo per deposito a sinistra entrando nel cortile”, mentre, dal titolo di provenienza dell'appellata, risulta che è proprietaria (in virtù dell'atto di donazione dal padre Controparte_1 CP_3 per Notar del 26/10/1988) di “una porzione di fabbricato in
[...] Persona_3
Aversa alla via San Biagio n. 38 e precisamente un appartamento di tre stanze in cucina questo soprastante granile ed accessori, una a tutti i diritti di condominio sulle due salette e sovrastante terrazzo in comunione con la signora nonché su tutte le cose comuni del fabbricato” (cfr. Controparte_4 doc. 1 e 2 nella produzione di primo grado di ). Parte_1
Dalle complessive difese delle parti, le quali fanno espresso riferimento a parti comuni ed alla funzione di copertura della terrazza in questione ai sensi dell'art. 1126 c.c., e dalla lettura della sentenza n. 517/23, prodotta unitamente alla comparsa conclusionale dalla parte appellante (tale produzione risulta essere ammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. trattandosi di atto formatosi successivamente alle preclusioni di primo grado), emerge senza ombra di dubbio, dunque, che ci si trova al cospetto di due unità immobiliari poste nel medesimo sito in Aversa alla via S. Biagio n. 38. CP_5
Chiarito, dunque, che si verte in tema di un condominio, occorre considerare poi che il bene di cui si controverte la titolarità è costituito da una terrazza a livello di pertinenza di entrambe le proprietà esclusive.
In particolare, è pacificamente emerso, siccome non contestato e risultante dai rilievi fotografici agli atti, che trattasi di una terrazza che funge da copertura dei due locali in comproprietà tra le parti del presente giudizio cui entrambe le proprietà esclusive hanno accesso diretto attraverso una porta.
Difatti, a ben vedere, nella comparsa di costituzione e risposta di nel Controparte_1 giudizio di primo grado, quest'ultima ha espressamente ammesso che il sottotetto (in passato granile) di proprietà di era in origine dotato di 4 affacci sulla Parte_1 terrazza e di una porta di accesso che in precedenza (ante 1980) si trovava collocata a ridosso della proprietà contestando esclusivamente lo spostamento della detta CP_1 porta, successivamente ai lavori post sisma, nei pressi del vano scala poiché avvenuto senza il suo consenso.
Ciò posto, deve affermarsi in generale che la terrazza a livello, con funzione di copertura dei vani sottostanti, deve ritenersi bene di proprietà ex art. 1117 c.c. in CP_6 quanto, svolgendo la medesima funzione del lastrico solare, è necessaria all'esistenza stessa del fabbricato;
non osta a tale conclusione la circostanza che a essa si acceda da un appartamento contiguo, al cui servizio pertinenziale la terrazza sia destinata, perché occorre che la deroga all'attribuzione legale al , con assegnazione della CP_5 terrazza a livello in proprietà risulti da uno specifico titolo;
per ritenere la proprietà esclusiva della terrazza, è necessario produrre il titolo di proprietà e cioè il contratto con il quale il condomino ha acquistato il diritto di proprietà, perché in mancanza la terrazza deve presumersi di proprietà comune (Cass. Sez. 2 23-8-2017 n. 20287 Rv. 645233-01;
Cassazione civile sez. II, 03/10/2023, n.27846).
Quanto al titolo idoneo a superare la presunzione di condominialità, non si intende il titolo del soggetto individuato come proprietario della terrazza, ma deve intendersi l'atto costitutivo del condominio -ossia il primo atto di trasferimento di un'unità immobiliare dell'originario proprietario ad altro soggetto, con conseguente frazionamento dell'edificio in più proprietà individuali, ove questo contenga in modo chiaro e inequivoco elementi tali da escludere l'alienazione del diritto di condominio, non rilevando a tal fine quanto stabilito nel regolamento condominiale, ove non si tratti di regolamento allegato come parte integrante al primo atto d'acquisto trascritto, ovvero di regolamento espressione di autonomia negoziale, approvato o accettato col consenso individuale dei singoli condomini e volto perciò a costituire, modificare o trasferire i diritti attribuiti ai singoli condomini dagli atti di acquisto o dalle convenzioni (così Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 21440 del 06/07/2022 Rv. 665175-01; analogamente, v. anche, Cass. Sez. 2 8-10-2021 n. 27363 Rv. 662361-01, Cass. Sez. 2 16-7-2004 n. 13279 Rv. 57466501, Cass. Sez. 2 7-4-1995 n.
4060 Rv. 491690-01). Cassazione civile sez. II, 03/10/2023, n. 27846).
Applicando tali coordinate al caso di specie, non può allora trovare condivisione la sentenza impugnata nella parte in cui si afferma che non risulta provata da parte di la proprietà in suo favore della terrazza a livello in questione siccome Parte_1 non menzionata nel proprio titolo di provenienza (atto per Notar del 1963). Per_1
Ed invero, deve, invece, affermarsi la natura condominiale tra le parti del presente giudizio della terrazza di cui si discute ai sensi dell'art. 1117 c.c., non essendovi prova agli atti della sussistenza di un titolo idoneo a superare la presunzione di condominialità sul terrazzo in favore di alcuna delle parti.
Non va sottaciuto al riguardo che l'appellante, oltre agli atti sopra citati, ha prodotto altresì vendita del 2/7/1944 tra e fu , dal Controparte_3 Controparte_2 Per_4 quale, del pari, si evince che il dante causa dell'appellata ha acquistato, tra l'altro, “i diritti di condominio sulle due salette e sovrastante terrazzo con la signora fu ” Parte_2 Persona_5
(cfr. doc. 1 e 2 nella produzione di primo grado di ). Parte_1
E però, oltre a non emergere anche dal detto titolo l'attribuzione in proprietà esclusiva in favore del del terrazzo in questione, non vi è prova che trattasi del primo atto di CP_1 trasferimento immobiliare costitutivo del , il solo idoneo ad attribuire in CP_5 proprietà esclusiva ad un condomino un bene comune, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza sopra richiamata.
Deriva da quanto innanzi che, dovendosi affermare la natura condominiale della terrazza a livello in questione tra le parti del presente giudizio, va dichiarata la legittimazione ad agire di (rectius titolarità dal lato attivo di , con Parte_1 Parte_1 conseguente rigetto della relativa eccezione sollevata da Controparte_1
In tali termini, va, pertanto, riformata la sentenza impugnata.
9. Accertata la titolarità dal lato attivo di , va a questo punto esaminato il Parte_1 secondo motivo di appello a mezzo del quale la predetta ha impugnato la sentenza resa nel giudizio di prime cure nella parte in cui è stata accolta la domanda diretta ad ordinare all'appellante la chiusura di un altro varco pedonale aperto dalla stessa sul terrazzo- lastrico, riportandolo allo status quo ante di finestra.
In particolare, a tal fine l'appellante ha dedotto che la decisione in tale parte sarebbe palesemente sbagliata siccome fondata sul presupposto che trattasi di un'apertura su un terrazzo del quale l'attrice non è proprietaria, laddove, come detto e dimostrato, la
è comproprietaria del terrazzo medesimo. Parte_1
L'appellante ha evidenziato, altresì, che tale apertura non avrebbe comportato alcun aggravamento di servitù a carico della terrazza, avendo l'appellante disposto un mero spostamento del varco porta, previa chiusura di quello precedente. A tal fine l'appellante ha evidenziato che anche un'apertura nuova e diversa nel vecchio granaio di proprietà
non potrebbe mai costituire un aggravamento di servitù poiché essa servirebbe Pt_1 alla solamente ad entrare nel granaio attraverso l'unico accesso al terrazzo che Pt_1 avviene direttamente dall'interno del suo appartamento.
Anche tale motivo d'appello è fondato deve trovare accoglimento sulla scorta dei seguenti motivi.
Ed invero, l'art. 1102 c.c. consente l'uso dei beni comuni, tra cui i muri perimetrali, da parte del singolo condomino per ritrarne una maggiore utilità in relazione all'unità immobiliare inclusa nell'edificio di cui essa fa parte e non con riferimento a proprietà situate al di fuori dello stesso. Di conseguenza, solo l'apertura di una porta nel muro perimetrale da parte del idonea a realizzare una comunicazione con altro CP_5 stabile contiguo nel quale ha una sua proprietà, sottopone il muro comune ad un uso anomalo, in funzione di bisogni di un bene con il quale non è legato da alcun rapporto di accessorietà, così venendo a gravare il muro stesso, unitamente al suolo e alle fondazioni su cui si regge, con l'imposizione di una servitù in favore di un bene estraneo al condominio (cfr. Cassazione civile sez. II, 18/07/2022, n.22541; Cassazione civile sez.
II, 27/06/2024, n.17727
Orbene, al riguardo vale la pena osservare che, come già sopra illustrato, la , oltre Pt_1 ad essere comproprietaria del terrazzo condominiale in questione, risulta essere titolare anche di un diritto di uso sullo stesso ai sensi dell'art. 1126 c.c., vantando un accesso diretto (unitamente alla sul terrazzo in parola. CP_1
Consegue da quanto innanzi che lo spostamento della porta, previa trasformazione di una finestra in porta, costituisce un legittimo uso da parte dell'appellante del muro perimetrale, inteso come bene comune.
Né può affermarsi che tale fatto abbia comportato una servitù ovvero un aggravio di servitù a carico del , non avendo la , con la trasformazione della CP_5 Pt_1 finestra in porta, messo in comunicazione il terrazzo comune con una proprietà estranea al . CP_5
Consegue da quanto innanzi che la decisione di primo grado, fondata sul non condiviso presupposto della carenza di titolarità della , va riformata anche in tale parte, con Pt_1 conseguente rigetto della domanda riconvenzionale formulata da Controparte_1
10. Con il terzo motivo di appello, ha riformulato la domanda proposta Parte_1 nel giudizio di prime cure, in ordine alla quale il primo giudice non si è pronunziato, volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità dell'apertura, operata da parte di Controparte_1 di una finestra, prima inesistente, creando una servitù di affaccio sul terrazzo comune che prima non esisteva.
Tale motivo di appello è infondato e va disatteso per i seguenti motivi.
Ed invero, in materia condominiale, l'apertura di finestre su area di proprietà comune e indivisa, costituisce opera inidonea all'esercizio di un diritto di servitù di veduta, sia per il principio “nemini res sua servit”, che per la considerazione che le aree comuni, assolvendo alla precipua finalità di dare aria e luce agli immobili circostanti, sono ben fruibili a tale scopo dai condòmini, cui spetta, pertanto, anche la facoltà di praticare aperture che consentano di ricevere aria e luce dallo spazio comune o di affacciarsi sullo stesso, senza incontrare le limitazioni prescritte in tema di luci e vedute, ai sensi dell'art. 1102 c.c. (cfr. Cass. ord., 14 giugno 2019, n. 16069, Cass., 3 gennaio 2014,
n. 53; vedi anche Cass., 9 giugno 2010, n. 13874; Cass., 23 maggio 2007, n. 12047; Cass.,
26 febbraio 2007, n. 4386; Cass., 27 ottobre 2003, n. 16097; Cass., 18 febbraio 1998, n.
1708 del seguente tenore: "ai sensi dell'articolo 1102 c.c., gli interventi sul muro comune, come l'apertura di una finestra o di vedute, l'ingrandimento o lo spostamento di vedute preesistenti, la trasformazione di finestre in balconi, sono legittimi dato che tali opere, non incidono sulla destinazione del muro, bene comune ai sensi dell'articolo 1117 c.c., e sono l'espressione del legittimo uso delle parti comuni).
Consegue da quanto innanzi che appare del tutto legittima l'apertura in parola operata da in quanto espressione del suo pari diritto di cui all'art.1102 c.c. Controparte_1
Ed invero, non va sottaciuto che, nell'esercizio di tale uso, vanno rispettati i limiti contenuti nella norma appena indicata consistenti nel non pregiudicare la stabilità e il decoro architettonico dell'edificio, nel non menomare o diminuire sensibilmente la fruizione di aria o di luce per i proprietari dei piani inferiori, nel non impedire l'esercizio concorrente di analoghi diritti degli altri condomini, nel non alterare la destinazione a cui il bene è preposto e nel rispettare i divieti di cui all'articolo 1120 c.c. (pregiudizio alla stabilità e sicurezza del fabbricato, pregiudizio al decoro architettonico o rendere alcune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino).
E però, alcuna allegazione è stata fatta al riguardo dall'appellante.
Neppure si può porre giuridicamente un problema di distanze legali, profilo peraltro non evidenziato dall'appellante, facendo assolutamente difetto, nel caso, il relativo presupposto dell'esistenza dei due fondi "finitimi", sui quali (art. 873 cod. civ.) devono insistere le costruzioni che non possono trovarsi, fra loro, a uno spazio di distacco inferiore a quello prescritto (per ragioni di igiene, decoro e sicurezza degli edifici a uso abitativo), poiché, se si può ritenere che, nelle intenzioni del legislatore, anche un'unità immobiliare in proprietà esclusiva costituisca un "fondo", certamente, invece, non è tale il muro perimetrale prospiciente uno spazio condominiale e, quindi, l'innovazione edilizia realizzata su detto muro (già asservito all'utilità delle proprietà individuali e in corrispondenza di una di queste) costituisce, in linea di principio, non già atto eccedente i limiti dell'art. 1102 cod. civ., in quanto esercizio di una servitù, come sopra osservato, ma atto lecito, in quanto pieno esercizio del diritto dominicale.
Pertanto, avendo la esercitato un proprio diritto mediante l'apertura della luce in CP_1 parola, a prescindere da qualsivoglia considerazione circa la preesistenza e l'epoca di apertura della finestra in parola, la domanda proposta da non può Parte_1 trovare accoglimento.
11. Con il quarto motivo, la appellante ha impugnato la sentenza di prime cure nella parte in cui ha accolto la domanda riconvenzionale di accertamento e di declaratoria dell'assenza di alcun diritto di proprietà in capo alla sul terrazzo. Pt_1
Tale motivo di appello è fondato e deve trovare accoglimento sulla scorta dei motivi già illustrati con riferimento alla prima doglianza formulata dall'appellante ove è stata accertata la natura condominiale del terrazzo in questione.
La domanda riconvenzionale in parola proposta da andava, pertanto, Controparte_1 rigettata ed in tali termini va riformata la sentenza di prime cure.
12. L'accoglimento del primo motivo di appello rende assorbito l'esame del quinto motivo formulato dalla avverso la condanna al pagamento di € 1.000,00 a titolo Pt_1 di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. Ed invero, la detta condanna è fondata sulla asserita esistenza di una consapevolezza o quanto meno di un dubbio in capo all'attrice circa la propria titolarità argomentato sulla scorta della ricezione di una missiva a firma del difensore della in cui viene CP_1 espressamente contestata la proprietà del terrazzo oggetto di causa.
Dunque, a prescindere da ogni considerazione circa il merito di detta pronunzia, deve necessariamente affermarsi che la stessa sia stata caducata dall'accertata sussistenza di titolarità dal lato attivo in capo alla nel presente giudizio. Pt_1
13. In definitiva, in riforma della sentenza impugnata, vanno disattese altresì le domande riconvenzionali proposte da Controparte_1
14. Le spese di lite del doppio grado di giudizio vanno integralmente compensate stante la sostanziale soccombenza reciproca tra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli Nord n. 3267/2018, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma della Parte_1
sentenza impugnata, rigetta le domande riconvenzionali proposte da CP_1
;
[...]
2) Conferma nel resto l'impugnata sentenza;
3) Compensa integralmente le spese del doppio grado.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 12/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Mariacristina Carpinelli dr.ssa Alessandra Piscitiello