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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/12/2025, n. 2111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2111 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 04/12/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 19777/2025, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. SALVO LUISA MARIA e c.f. CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. SALVO LUISA MARIA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 02/10/2025, con cui e unitisi Parte_1 CP_1 in matrimonio a Capriano del Colle-BS in data 29.6.08 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Capriano del Colle al numero 4 parte II serie A dell'anno 2008), hanno chiesto: “Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 3.10.25;
Considerato che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con sentenza del Tribunale di Brescia del 19.2.25;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1. I coniugi continueranno a vivere separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto. La moglie continuerà a risiedere presso la ex abitazione familiare, ubicata in Brandico (BS), Via Leonardo da Vinci n. 20/N, insieme alle
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figlie, sebbene l'affidamento delle stesse sarà condiviso tra i genitori, come meglio specificato nei punti seguenti.
2. Affidamento condiviso delle figlie minori
La figlie minori, e sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_1 Per_2 presso la madre e fissazione della residenza presso l'abitazione in Brandico, Via Leonardo da Vinci n. 20/N, dove già risiedono;
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano le figlie relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà le figlie con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la loro educazione ed i loro bisogni.
3. Modalità di visita
Le figlie e salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi che tengano conto del Per_1 Per_2 preminente interesse delle figlie medesime, trascorreranno con il padre:
- A fine settimana alternati dal sabato alle ore 19.00 sino al lunedì alle ore 19.00 oltre un giorno infrasettimanale da concordare di volta in volta, dalle ore 19.00 alle ore 19.00 del giorno successivo.
- Durante l'anno trascorreranno le vacanze scolastiche con la madre ed il padre potrà tenere con sè le figlie per due settimane, che potranno essere consecutive o non consecutive, da concordare con la madre entro la fine del mese di maggio.
- Per le festività AL e trascorreranno il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro genitore. Per_2
I giorni di Pasqua e Pasquetta saranno ad anni alternati. I ponti primaverili, 2 giugno e altre festività durante l'anno, saranno alternati tra entrambi i genitori.
4. Mantenimento delle figlie
Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie, verserà all'altro genitore una somma mensile di € 300,00 per entrambe, finché non saranno economicamente autosufficienti, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di gennaio di ogni anno, con bonifico intestato alla madre da effettuarsi entro il 10 di ogni mese ovvero tramite corresponsione di denaro in contante che verrà quietanzata dalla madre.
Le parti concordano che l'assegno Unico erogato dall' verrà percepito interamente dalla madre per entrambe le CP_2 figlie.
I genitori concordano, altresì, che ciascuno di essi si impegna a sostenere e/o rimborsare al 50% le spese eccedenti l'ordinario mantenimento che si renderanno necessarie per le figlie e che dovranno essere: a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 10 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta, fatto salvo il diverso accordo che preveda il pagamento diretto della spesa straordinaria al 50% da parte di ciascun genitore. Le spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, sono, a titolo indicativo, le seguenti:
Spese per la salute: spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) trattamenti sanitari che sarebbero erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale da eseguirsi presso strutture private;
IV) farmaci particolari (omeopatia, fitoterapia, etc.);
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Spese per l'istruzione: spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
Spese per la custodia di prole minorenne: spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia ed in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento: spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
5. Consenso all'espatrio
I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per le figlie minori.
6. Casa coniugale
La casa coniugale, sita in Brandico (BS) Via Leonardo da Vinci n. 20/n, così identificata catastalmente: NCT Comune di Brandico, foglio NCT/5, Particella 765 sub. 4 e sub 5, era di proprietà al 50%, di entrambi i coniugi essendo stata acquistata il 25/07/2011 con un mutuo intestato nella misura del 50% ad entrambi i coniugi, i quali si accordano come segue:
La casa rimane assegnata alla madre che rimarrà ad abitarvi con le figlie, con tutti gli arredi, suppellettili, elettrodomestici che la compongono, che rimarranno di proprietà della Sig.ra Il Sig. invece, si è trasferito a Parte_1 Per_3 vivere presso l'abitazione di proprietà dei suoi genitori sita in Brescia – Villaggio Sereno – Traversa XIV n. 64, entro il 15 settembre 2024;
Il Sig. nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi ha trasferito con atto notarile del Per_3
N. 13103 del 19/03/2025 del Notaio Dr.ssa alla Sig.ra senza corrispettivo, la Persona_4 Pt_1 propria quota di comproprietà, pari al 50% della proprietà dell'abitazione coniugale, ma continuerà a corrispondere la propria quota del 50% del mutuo, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle figlie.
Al raggiungimento dell'indipendenza economica di entrambe le figlie la Sig.ra si impegna sin d'ora a Parte_1 liberare il Sig. da qualsiasi rapporto debitorio con l'istituto bancario mutuante e quindi ad ottenere i CP_1 necessari assensi per l'accollo del pagamento del restante mutuo sino alla naturale estinzione.
La Sig.ra in caso di futura vendita dell'immobile, si impegna a corrispondere alle figlie la somma di Euro Pt_1
35.000,00 (Euro 17.500,00 ciascuna), importo che è stato corrisposto dal Sig. quale acconto per l'acquisto di CP_1 detto immobile.
7. Mantenimento dei coniugi
I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno divorzile, in quanto entrambi percepiscono
“adeguati redditi propri” come da articolo 156 I comma del codice civile, così come esposto nelle premesse»;
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Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: pronuncia il Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili tra i coniugi:
e Parte_1
CP_1 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 04/12/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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