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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 09/12/2025, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA
in persona dei magistrati:
Dr. ET Orlandi - Presidente rel.
Dr. Carla Ciofani - Consigliera
Dr. Andrea Dell'Orso - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 221/2025
R.G.C., vertente tra
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 con sede legale in Milano, nella qualità di mandataria di unipersonale, rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Giancarlo Catavello, come da procura speciale allegata all'atto di citazione in appello
- appellante
E
CP_1
- appellata non costituita
1 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 318 del
Tribunale Ordinario di Lanciano pubblicata il giorno 8/10/2024 in materia di rilascio di immobile
Conclusioni dell'appellante:
“Piaccia all' Ecc.ma Corte d'Appello dell'Aquila, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in totale riforma della sentenza, da ritenersi nulla e infondata, del Tribunale di
Lanciano n. 318/2024 emessa il 7.10.2024, pubblicata in data
8.10.2024 all'esito del giudizio iscritto al n. R.G. 41/2024 e non notificata così giudicare: per tutte le ragioni indicate in atti, condannare (C.F. CP_1
), con sede in Lanciano (CH), Via L. De Crecchio n. P.IVA_1
77/B - 66034, in persona del legale rappresentante pro tempore,
e/o chiunque ne detenga la disponibilità, all'immediato rilascio
a favore di e per essa a Parte_2 Parte_1
, della seguente porzione dell'Immobile: “unità
[...] immobiliari censite nel Catasto Fabbricati di Rocca SA Giovanni come segue: Fabbricato A, Piano Terra, Foglio 9, Particella 38,
Subalterno 144, Interni 47, Area 71 mq;
Fabbricato A, Piano
Terra, Foglio 9, Particella 38, Subalterni 145. Interni 51, Area
58 mq Salvo errori e come meglio in fatto”, fissando la data per
l'avvio dell'esecuzione. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.”
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. Con sentenza n. 318 pubblicata il giorno 8/10/2024 il
Tribunale Ordinario di Lanciano rigettava la domanda proposta
2 nei confronti di da in qualità di CP_1 Parte_1 mandataria di Porland cessionaria, attraverso Parte_2 successivi passaggi, dei crediti di TE SA AO s.p.a., avente ad oggetto il rilascio delle porzioni immobiliari site in
Comune di Rocca SA Giovanni (CH), Contrada SAta Calcagna n.
30, asseritamente occupate dall'associazione resistente.
1.1. Il Tribunale non disponeva nulla in ordine alle spese processuali, non essendosi costituita in giudizio. CP_1
1.2. Il giudice osservava che la ricorrente non aveva fornito prova né dell'acquisto delle predette porzioni immobiliari da parte di TE SA AO né dell'occupazione di esse da parte dell'associazione CP_1
2. Avverso la sentenza del Tribunale proponeva appello sulla base di due motivi, concludendo come Parte_3 riportato in epigrafe.
2.1 non si costituiva neppure nel giudizio di CP_1 appello.
2.2. Nell'udienza di prima comparizione la Corte rilevava che non vi era prova del perfezionamento della notificazione dell'atto di appello nei confronti di avendo CP_1 Pt_1 prodotto unicamente una schermata attestate l'invio in data
6/3/2025 della richiesta di notifica all' la Corte rinviava Pt_4 quindi la causa all'udienza del 16/9/2025, disponendo che l'appellante producesse documentazione attestante la notificazione dell'atto di appello a con indicazione CP_1 del luogo ove la notifica era stata effettuata, del soggetto notificante e della persona che aveva ricevuto la notifica nonché dell'atto notificato.
3 2.3 All'udienza del 16/9/2025 l'appellante produceva i seguenti atti: la visura camerale di nella quale è CP_1 indicato l'indirizzo della sede legale dell'associazione in
Lanciano, via L. De Crecchio n. 77/B; la richiesta in data
6/3/2025 di notificazione dell'appello tramite UNEP presso la
Corte d'appello per non essere titolare di un indirizzo CP_1
PEC; la relata di notificazione, intestata “Corte di Appello di
Brescia”, non sottoscritta, da cui risulta che il plico era stato inviato dall' alla sede legale dell'appellata a mezzo del Pt_4 servizio postale;
l'avviso di ricevimento attestante la mancata consegna del plico spedito l'11/3/2025 per irreperibilità del destinatario all'indirizzo indicato, con attestazione del deposito dell'atto in data 14/3/2025 ma non della spedizione del relativo avviso di deposito.
2.3.1. L'appellante riteneva di avere in tal modo dimostrato il perfezionamento della notificazione ed in via subordinata chiedeva di essere autorizzata al rinnovo della notifica dell'atto di appello.
2.4. Con ordinanza in data 18/9/2025 la Corte, dato atto del mancato perfezionamento della notifica dell'atto di citazione in appello e della tardività dell'istanza di rinnovazione, rinviava la causa per la decisione, ai sensi degli art. 350-bis e 281-sexies c.p.c., all'udienza del 2/12/2025, da svolgersi in forma cartolare, con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., con termine all'appellane per il deposito di note conclusive.
2.5. NT provvedeva al deposito della memoria conclusiva, nella quale sosteneva che la notificazione si era perfezionata a seguito del deposito dell'atto e della spedizione
4 del relativo avviso all'appellata, contestava che la richiesta di rinnovo della notificazione formulata nelle note del 9/9/2025 fosse tardiva ed assumeva, in subordine, che nel caso in esame ricorrevano le eccezionali ragioni che secondo la giurisprudenza di legittimità consentono la concessione di termine per il rinnovo. Con note depositate il 27/11/2025 l'appellante discuteva infine la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
2.6. Con ordinanza in data 4/12/2025 la causa veniva quindi trattenuta in decisione con termine di trenta giorni per il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3,
c.p.c.
3. L'appello deve essere dichiarato inammissibile.
3.1. In allegato all'atto di citazione , Parte_1 come sopra esposto, ha prodotto unicamente la richiesta, ex art. 137, comma 7, c.p.c., indirizzata all' di procedere alla Pt_4 notifica dell'atto per non essere l'appellata titolare di indirizzo PEC, nonché una relata di notifica non sottoscritta, intestata “Corte di appello di Brescia”, nella quale si dava atto che la notifica era stata eseguita a mezzo del servizio postale, senza alcuna indicazione né del destinatario né dell'indirizzo di invio né della data di spedizione né dell'esito della notifica.
3.1.1. Tale documentazione non è stata integrata dall'appellante nell'udienza di prima comparizione, svoltasi il
15/7/2025.
3.1.2. A seguito dell'invito di questa Corte, l'appellante ha prodotto l'avviso di ricevimento di una raccomandata spedita il giorno 11/3/2025 alla sede legale di nel quale si CP_1
5 dà atto della mancata consegna del plico per irreperibilità del destinatario. Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante,
l'ufficiale postale nel predetto avviso di ricevimento diede atto unicamente del deposito del plico, ma non della spedizione al destinatario del relativo avviso di deposito, non risultando indicato il numero della raccomandata, fermo restando che la spedizione dell'avviso di deposito sarebbe stata inutile, dato che la mancata consegna dipendeva da irreperibilità del destinatario e non già da sua temporanea assenza presso l'indirizzo ove la notifica era stata tentata.
3.1.3. Sulla base della documentazione citata la notificazione dell'atto di appello risulta inesistente, non essendo l'atto da notificare pervenuto nella sfera di conoscibilità della controparte, irreperibile presso l'indirizzo indicato quale sua sede legale nella visura camerale.
3.2. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 14594 del 2016, hanno chiarito che “La parte che ha richiesto la notifica, nell'ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni a lei non imputabili, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento. Questi requisiti di immediatezza
e tempestività non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova”.
3.2.1. Sulla base di tali principi l'appellante, nel termine di quindici giorni decorrenti dal momento nel quale le era
6 pervenuto l'avviso di ricevimento attestante la mancata consegna del plico contenente l'atto di citazione in appello per irreperibilità del destinatario, avrebbe dovuto attivarsi per la rinnovazione della notifica al fine di mantenere salvi gli effetti della prima richiesta rivolta all' in data 6/3/2025. Pt_4
3.2.2. Come chiarito dalle Sezioni Unite nella sentenza sopra citata, confermando l'insegnamento di precedenti decisioni, per la ripresa del processo notificatorio non è necessaria l'autorizzazione del giudice e non occorre pertanto che la parte attenda la prima udienza di comparizione del giudizio di appello, essendo invece tenuta tempestivamente ad effettuare la notificazione presso un diverso indirizzo, risultante da ulteriori ricerche, o a procedere ai sensi dell'art. 143 c.p.c. (Cass. S.U. n. 14594 del 2016; Cass. S.U.
n. 17352 del 2009).
3.2.3. Nel caso in esame non solo non ha provveduto Pt_1
a riattivare il processo notificatorio una volta verificata la mancata consegna del plico alla controparte per irreperibilità, ma non ha chiesto alla prima udienza di comparizione del
15/7/2025 un nuovo termine per provvedervi, ed ha formulato tale richiesta soltanto nelle note depositate il 9/9/2025, quando ormai la sentenza di primo grado era divenuta irrevocabile, decorsi sei mesi dalla sua pubblicazione.
3.3. Nessuna prova ha poi fornito l'appellante in ordine alla sussistenza di circostanze eccezionali che le avrebbero impedito di provvedere tempestivamente alla riattivazione del processo notificatorio. Sul punto va anche evidenziato che nella visura camerale di è indicato il nominativo del legale CP_1 rappresentante dell'appellata, sig. al quale Parte_5
7 avrebbe potuto essere indirizzata la notificazione dell'atto di appello, ai sensi dell'art. 145, comma 2, c.p.c., e che aveva ricevuto la notifica dell'atto di citazione in primo grado.
4. Stante la mancata costituzione dell'appellata, nulla va disposto con riguardo alle spese di lite.
5. Va infine dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara l'appello inammissibile;
2) dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n.
115 del 2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 4/12/2025
La Presidente est.
Dr. ET Orlandi
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA
in persona dei magistrati:
Dr. ET Orlandi - Presidente rel.
Dr. Carla Ciofani - Consigliera
Dr. Andrea Dell'Orso - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 221/2025
R.G.C., vertente tra
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 con sede legale in Milano, nella qualità di mandataria di unipersonale, rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Giancarlo Catavello, come da procura speciale allegata all'atto di citazione in appello
- appellante
E
CP_1
- appellata non costituita
1 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 318 del
Tribunale Ordinario di Lanciano pubblicata il giorno 8/10/2024 in materia di rilascio di immobile
Conclusioni dell'appellante:
“Piaccia all' Ecc.ma Corte d'Appello dell'Aquila, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in totale riforma della sentenza, da ritenersi nulla e infondata, del Tribunale di
Lanciano n. 318/2024 emessa il 7.10.2024, pubblicata in data
8.10.2024 all'esito del giudizio iscritto al n. R.G. 41/2024 e non notificata così giudicare: per tutte le ragioni indicate in atti, condannare (C.F. CP_1
), con sede in Lanciano (CH), Via L. De Crecchio n. P.IVA_1
77/B - 66034, in persona del legale rappresentante pro tempore,
e/o chiunque ne detenga la disponibilità, all'immediato rilascio
a favore di e per essa a Parte_2 Parte_1
, della seguente porzione dell'Immobile: “unità
[...] immobiliari censite nel Catasto Fabbricati di Rocca SA Giovanni come segue: Fabbricato A, Piano Terra, Foglio 9, Particella 38,
Subalterno 144, Interni 47, Area 71 mq;
Fabbricato A, Piano
Terra, Foglio 9, Particella 38, Subalterni 145. Interni 51, Area
58 mq Salvo errori e come meglio in fatto”, fissando la data per
l'avvio dell'esecuzione. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.”
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. Con sentenza n. 318 pubblicata il giorno 8/10/2024 il
Tribunale Ordinario di Lanciano rigettava la domanda proposta
2 nei confronti di da in qualità di CP_1 Parte_1 mandataria di Porland cessionaria, attraverso Parte_2 successivi passaggi, dei crediti di TE SA AO s.p.a., avente ad oggetto il rilascio delle porzioni immobiliari site in
Comune di Rocca SA Giovanni (CH), Contrada SAta Calcagna n.
30, asseritamente occupate dall'associazione resistente.
1.1. Il Tribunale non disponeva nulla in ordine alle spese processuali, non essendosi costituita in giudizio. CP_1
1.2. Il giudice osservava che la ricorrente non aveva fornito prova né dell'acquisto delle predette porzioni immobiliari da parte di TE SA AO né dell'occupazione di esse da parte dell'associazione CP_1
2. Avverso la sentenza del Tribunale proponeva appello sulla base di due motivi, concludendo come Parte_3 riportato in epigrafe.
2.1 non si costituiva neppure nel giudizio di CP_1 appello.
2.2. Nell'udienza di prima comparizione la Corte rilevava che non vi era prova del perfezionamento della notificazione dell'atto di appello nei confronti di avendo CP_1 Pt_1 prodotto unicamente una schermata attestate l'invio in data
6/3/2025 della richiesta di notifica all' la Corte rinviava Pt_4 quindi la causa all'udienza del 16/9/2025, disponendo che l'appellante producesse documentazione attestante la notificazione dell'atto di appello a con indicazione CP_1 del luogo ove la notifica era stata effettuata, del soggetto notificante e della persona che aveva ricevuto la notifica nonché dell'atto notificato.
3 2.3 All'udienza del 16/9/2025 l'appellante produceva i seguenti atti: la visura camerale di nella quale è CP_1 indicato l'indirizzo della sede legale dell'associazione in
Lanciano, via L. De Crecchio n. 77/B; la richiesta in data
6/3/2025 di notificazione dell'appello tramite UNEP presso la
Corte d'appello per non essere titolare di un indirizzo CP_1
PEC; la relata di notificazione, intestata “Corte di Appello di
Brescia”, non sottoscritta, da cui risulta che il plico era stato inviato dall' alla sede legale dell'appellata a mezzo del Pt_4 servizio postale;
l'avviso di ricevimento attestante la mancata consegna del plico spedito l'11/3/2025 per irreperibilità del destinatario all'indirizzo indicato, con attestazione del deposito dell'atto in data 14/3/2025 ma non della spedizione del relativo avviso di deposito.
2.3.1. L'appellante riteneva di avere in tal modo dimostrato il perfezionamento della notificazione ed in via subordinata chiedeva di essere autorizzata al rinnovo della notifica dell'atto di appello.
2.4. Con ordinanza in data 18/9/2025 la Corte, dato atto del mancato perfezionamento della notifica dell'atto di citazione in appello e della tardività dell'istanza di rinnovazione, rinviava la causa per la decisione, ai sensi degli art. 350-bis e 281-sexies c.p.c., all'udienza del 2/12/2025, da svolgersi in forma cartolare, con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., con termine all'appellane per il deposito di note conclusive.
2.5. NT provvedeva al deposito della memoria conclusiva, nella quale sosteneva che la notificazione si era perfezionata a seguito del deposito dell'atto e della spedizione
4 del relativo avviso all'appellata, contestava che la richiesta di rinnovo della notificazione formulata nelle note del 9/9/2025 fosse tardiva ed assumeva, in subordine, che nel caso in esame ricorrevano le eccezionali ragioni che secondo la giurisprudenza di legittimità consentono la concessione di termine per il rinnovo. Con note depositate il 27/11/2025 l'appellante discuteva infine la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
2.6. Con ordinanza in data 4/12/2025 la causa veniva quindi trattenuta in decisione con termine di trenta giorni per il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3,
c.p.c.
3. L'appello deve essere dichiarato inammissibile.
3.1. In allegato all'atto di citazione , Parte_1 come sopra esposto, ha prodotto unicamente la richiesta, ex art. 137, comma 7, c.p.c., indirizzata all' di procedere alla Pt_4 notifica dell'atto per non essere l'appellata titolare di indirizzo PEC, nonché una relata di notifica non sottoscritta, intestata “Corte di appello di Brescia”, nella quale si dava atto che la notifica era stata eseguita a mezzo del servizio postale, senza alcuna indicazione né del destinatario né dell'indirizzo di invio né della data di spedizione né dell'esito della notifica.
3.1.1. Tale documentazione non è stata integrata dall'appellante nell'udienza di prima comparizione, svoltasi il
15/7/2025.
3.1.2. A seguito dell'invito di questa Corte, l'appellante ha prodotto l'avviso di ricevimento di una raccomandata spedita il giorno 11/3/2025 alla sede legale di nel quale si CP_1
5 dà atto della mancata consegna del plico per irreperibilità del destinatario. Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante,
l'ufficiale postale nel predetto avviso di ricevimento diede atto unicamente del deposito del plico, ma non della spedizione al destinatario del relativo avviso di deposito, non risultando indicato il numero della raccomandata, fermo restando che la spedizione dell'avviso di deposito sarebbe stata inutile, dato che la mancata consegna dipendeva da irreperibilità del destinatario e non già da sua temporanea assenza presso l'indirizzo ove la notifica era stata tentata.
3.1.3. Sulla base della documentazione citata la notificazione dell'atto di appello risulta inesistente, non essendo l'atto da notificare pervenuto nella sfera di conoscibilità della controparte, irreperibile presso l'indirizzo indicato quale sua sede legale nella visura camerale.
3.2. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 14594 del 2016, hanno chiarito che “La parte che ha richiesto la notifica, nell'ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni a lei non imputabili, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento. Questi requisiti di immediatezza
e tempestività non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova”.
3.2.1. Sulla base di tali principi l'appellante, nel termine di quindici giorni decorrenti dal momento nel quale le era
6 pervenuto l'avviso di ricevimento attestante la mancata consegna del plico contenente l'atto di citazione in appello per irreperibilità del destinatario, avrebbe dovuto attivarsi per la rinnovazione della notifica al fine di mantenere salvi gli effetti della prima richiesta rivolta all' in data 6/3/2025. Pt_4
3.2.2. Come chiarito dalle Sezioni Unite nella sentenza sopra citata, confermando l'insegnamento di precedenti decisioni, per la ripresa del processo notificatorio non è necessaria l'autorizzazione del giudice e non occorre pertanto che la parte attenda la prima udienza di comparizione del giudizio di appello, essendo invece tenuta tempestivamente ad effettuare la notificazione presso un diverso indirizzo, risultante da ulteriori ricerche, o a procedere ai sensi dell'art. 143 c.p.c. (Cass. S.U. n. 14594 del 2016; Cass. S.U.
n. 17352 del 2009).
3.2.3. Nel caso in esame non solo non ha provveduto Pt_1
a riattivare il processo notificatorio una volta verificata la mancata consegna del plico alla controparte per irreperibilità, ma non ha chiesto alla prima udienza di comparizione del
15/7/2025 un nuovo termine per provvedervi, ed ha formulato tale richiesta soltanto nelle note depositate il 9/9/2025, quando ormai la sentenza di primo grado era divenuta irrevocabile, decorsi sei mesi dalla sua pubblicazione.
3.3. Nessuna prova ha poi fornito l'appellante in ordine alla sussistenza di circostanze eccezionali che le avrebbero impedito di provvedere tempestivamente alla riattivazione del processo notificatorio. Sul punto va anche evidenziato che nella visura camerale di è indicato il nominativo del legale CP_1 rappresentante dell'appellata, sig. al quale Parte_5
7 avrebbe potuto essere indirizzata la notificazione dell'atto di appello, ai sensi dell'art. 145, comma 2, c.p.c., e che aveva ricevuto la notifica dell'atto di citazione in primo grado.
4. Stante la mancata costituzione dell'appellata, nulla va disposto con riguardo alle spese di lite.
5. Va infine dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara l'appello inammissibile;
2) dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n.
115 del 2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 4/12/2025
La Presidente est.
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