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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/07/2025, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 27795/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Serafina Aceto Presidente rel.-est.
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 27795/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio degli avv.ti MIGHELI FRANCESCO e
DAMIANI ROSITA che li rappresentano e difendono ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio con rito concordatario Parte_2 Parte_1 in CASELLE TORINESE il 10/10/1998.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CASELLE TORINESE (atto n. 53 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 27/01/2002, studentessa universitaria. Per_1
pag. 1 di 3 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 24/09/2007.
Con ricorso depositato il 21/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_2 Parte_1 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASELLE TORINESE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che i coniugi s'impegnano a concorrere in parti uguali nel pagamento delle spese per la figlia e seguendo il protocollo d'intesa del Tribunale Civile di Torino del 15.3.2016; Persona_2
DÀ ATTO che i coniugi hanno definito ogni pendenza di natura economica e patrimoniale fra loro e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente per qualsivoglia ragione, titolo e/o causa.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 25/07/2025.
Il Presidente
Dott. Serafina Aceto
pag. 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Serafina Aceto Presidente rel.-est.
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 27795/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio degli avv.ti MIGHELI FRANCESCO e
DAMIANI ROSITA che li rappresentano e difendono ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio con rito concordatario Parte_2 Parte_1 in CASELLE TORINESE il 10/10/1998.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CASELLE TORINESE (atto n. 53 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 27/01/2002, studentessa universitaria. Per_1
pag. 1 di 3 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 24/09/2007.
Con ricorso depositato il 21/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_2 Parte_1 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASELLE TORINESE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che i coniugi s'impegnano a concorrere in parti uguali nel pagamento delle spese per la figlia e seguendo il protocollo d'intesa del Tribunale Civile di Torino del 15.3.2016; Persona_2
DÀ ATTO che i coniugi hanno definito ogni pendenza di natura economica e patrimoniale fra loro e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente per qualsivoglia ragione, titolo e/o causa.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 25/07/2025.
Il Presidente
Dott. Serafina Aceto
pag. 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pag. 3 di 3