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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/05/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
r.g. 5707/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 22.05.2025, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 5707/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di lavoro subordinato privato: retribuzione” e vertente
TRA
( ) - avv. PELOSI GIULIO Parte_1 C.F._1
( ; C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. BORLÉ Controparte_1 P.IVA_1
ROBERTO ( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.11.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe chiedeva al giudice del lavoro adito di condannare la controparte
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al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 3.379,00 a titolo di indennità di trasferta e spese vive affrontate durante il suo periodo di lavoro presso la sede di Napoli, diversa da quella ordinaria sita in Fisciano.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 12.05.2025, eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e, nel merito, l'infondatezza delle pretese attoree.
Va, in primo luogo, affrontata la questione della competenza territoriale sollevata dalla parte resistente, la cui eccezione non è meritevole di accoglimento e deve, di conseguenza, essere rigettata.
Nel caso di specie, trattandosi di rapporto di lavoro subordinato privato, la normativa applicabile è quella espressa dall'art. 413 c.p.c. – così come novellato dall'art. 1 della l. 533/73 – secondo cui “competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto. Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione”.
Per giurisprudenza costante, in tema di competenza territoriale in ordine alle controversie soggette al rito del lavoro, il secondo comma dell'art. 413 (nuovo testo) c.p.c. - di cui è manifestamente infondato il sospetto di incostituzionalità in riferimento agli artt. 3, 24 e 35 Cost., per il fatto che consente anche al datore di lavoro di instaurare la controversia con il lavoratore nel Foro della conclusione del contratto o nel Foro dell'azienda ancorché il lavoratore presti servizio in un luogo diverso (vedi
Corte Cost. ord. nn. 341 del 1993 e 177 del 1994) - prevede, contemperando il contrapposto interesse delle parti, tre fori speciali (quello in cui è sorto il rapporto, quello dell'azienda e quello della dipendenza in cui il lavoratore è addetto o prestava la sua opera al momento della fine del rapporto) di carattere alternativo, senza attribuire valore determinante esclusivo al luogo di prestazione dell'attività lavorativa (cfr. Cass. n.
12418/03; Cass. n. 5704/98). Inoltre, il terzo comma dell'art. 413 cit. va riferito esclusivamente ai fori alternativi previsti dal secondo comma (luogo
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in cui si trova l'azienda o la dipendenza) e non anche al forum contractus
(cfr. Cass. n. 22672/04).
Inoltre, va osservato che l'eccezione deve essere decisa sulla base delle risultanze emergenti dagli atti introduttivi e dalle produzioni documentali effettuate con essi, o in replica o controreplica alla prima udienza, salvo il caso in cui, in ragione di quanto reso necessario dal tenore dell'eccezione del convenuto o del rilievo del giudice, il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa non esiga, secondo quanto prevede l'art. 38, ultimo comma, c.p.c., un'eventuale istruzione di natura sommaria in limine litis, se del caso anche non documentale, diretta a chiarire il contenuto di quanto già risulta dagli atti (cfr. Cass. n. 30836/24).
Venendo al merito della questione, avendo la società resistente sede in Roma ed essendo il rapporto di lavoro conclusosi pacificamente in data
31.01.2023 ovvero oltre sei mesi prima della data di deposito del ricorso introduttivo occorsa il giorno 26.11.2024, l'unico criterio applicabile sarebbe proprio il forum contractus, il quale, a seguito dell'eccezione avanzata dalla convenuta, sarebbe, secondo la prospettazione attorea dedotta in sede di note di trattazione dell'udienza cartolare, quello del Tribunale di Nocera
Inferiore, in quanto il contratto di lavoro si sarebbe perfezionato in Fisciano.
In particolare, secondo la tesi ricorrente, il contratto “si è formato con la iniziale richiesta di assunzione del lavoratore e la successiva accettazione da parte della (le comunichiamo la sua assunzione alle dipendenze CP_1 della nostra società…), comunicata al proponente per il tramite del Capo
Area dr. presso la dipendenza BAR PIAZZA c/o Università Persona_1 di Fisciano. In tale luogo il sig. prese atto Parte_1 dell'assunzione e delle condizioni regolatrici del rapporto di lavoro” (cfr. note del 15.05.2025 in atti).
L'assunto attoreo deve ritenersi condivisibile allo stato degli atti, atteso che le parti hanno depositato il contratto di assunzione che, pur essendo datato e recante il luogo di stipula (Roma), non risulta essere stato sottoscritto da nessuno dei paciscenti. Pertanto, deve ragionevolmente ritenersi che il contratto di lavoro si sia perfezionato de facto ex art. 1326
c.c. con l'iniziale espletamento materiale della prestazione lavorativa, la
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quale, per fatto incontroverso, è avvenuta in Fisciano, Comune rientrante nella competenza territoriale del Tribunale di Nocera Inferiore.
Venendo al merito, va, invece, accolta la prospettazione fornita dalla datrice resistente in merito alla disciplina pattizia applicata (e applicabile) al rapporto di lavoro posto in essere tra le parti.
Invero, va osservato che il contratto di lavoro allegato da entrambe le parti non solo non risulta essere stato sottoscritto (come detto in precedenza), ma nello stesso vi è genericamente indicato il rinvio al trattamento economico-retributivo contemplato dal “ccnl Turismo-Pubblici
Esercizi” senza alcun riferimento alle associazioni di categoria che lo abbiano sottoscritto e alla data di relativa sottoscrizione, rendendosi, come tale, impossibile procedere all'individuazione dello stesso.
In diritto, si rileva che il contratto collettivo di settore può essere applicato anche in assenza della formale iscrizione del datore di lavoro alle organizzazioni stipulanti;
esso è invero applicabile direttamente ed integralmente come tale ove vi sia stata tacita adesione del datore, che può essere dedotta anche dall'andamento dei livelli contrattuali, dall'inquadramento effettivamente attribuito al lavoratore e dalla retribuzione effettivamente corrisposta;
in mancanza di adesione il contratto
è applicabile solo come parametro per la giusta retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost (cfr. Cass. n. 955/06).
Nel caso che qui occupa, va osservato che appare oltremodo eloquente che la datrice abbia applicato il ccnl del settore Pubblici Esercizi
Fipe, atteso il formale ed espresso riferimento a tale fonte contrattuale contenuto nelle buste paga versate in atti. Peraltro, non è obliterabile il dato che quest'ultimo contratto collettivo è destinato ai “dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo”
e può finanche essere considerato proprio come quello indicato nel contratto individuale di lavoro, descritto, come detto, come del settore
“turismo-pubblici esercizi”.
Rebus sic stantibus, la pretesa attorea si presenta priva di causa petendi, atteso che il ccnl non contempla, a quanto consta, alcuna Pt_2 indennità in caso di trasferta o trasferimento del lavoratore. Deve ritenersi, pertanto, che il trattamento economico e il relativo disagio per il mutamento
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di sede (peraltro difficile da configurarsi in quanto il luogo di lavoro era più prossimo a quello di residenza) siano inglobati nella retribuzione globale già riconosciuta al lavoratore.
Ne deriva, quindi, il rigetto del ricorso, con assorbimento delle altre questioni introdotte dalle parti.
Le spese processuali sono eccezionalmente compensate per la novità e la particolarità della questione scrutinata in punto di fatto.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese processuali.
Nocera Inferiore, 22.05.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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