Art. 22. Ricorso giurisdizionale in materia di eleggibilita'
Contro le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale in materia di eleggibilita', sia d'ufficio sia su ricorso, e' ammesso ricorso giurisdizionale alla Corte di appello di Torino, entro 30 giorni dalla notifica della deliberazione.
La Corte d'appello decide entro 90 giorni.
Contro le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale in materia di eleggibilita', sia d'ufficio sia su ricorso, e' ammesso ricorso giurisdizionale alla Corte di appello di Torino, entro 30 giorni dalla notifica della deliberazione.
La Corte d'appello decide entro 90 giorni.