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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 15/04/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5097 /2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5097/2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, posta in decisione con decreto reso in data 4.4.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Augusta in via P. Umberto n. 241, elettivamente domiciliato in AUGUSTA, VIA P. UMBERTO
N. 230, presso lo studio dell'avv. CARAMAGNO SIMONA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
02/08/1965 e residente in [...], elettivamente domiciliata in AUGUSTA,
VIA SS. ANNUNZIATA N. 6, presso lo studio dell'avv. CACOPARDO ANTONELLA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 4.2.2025);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51, c.p.c. depositato in data 19/12/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 3.9.1994.
pagina 1 di 3 Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 3.9.1994 in Comune di Augusta;
- che dall'unione nascevano i figli e maggiorenni ed economicamente indipendenti;
Per_1 Per_2
- di essersi separati consensualmente con decreto di omologa (n. 231/2014), emesso da questo
Tribunale in data 8.4.2014 (v. documenti allegati).
In dettaglio, in seno al ricorso e nelle successive note scritte le parti chiedevano la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato ad Augusta il
03.09.1987 tra il sig. e la sig.ra ordinando all'Ufficiale di Stato Parte_1 Parte_2
Civile del Comune di Augusta a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
2) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo per entrambi di rispettarsi reciprocamente e di non interferire ognuno nella vita privata dell'altro;
3) nessun assegno divorzile sarà previsto a beneficio di entrambi i coniugi essendo economicamente indipendenti;
4) i coniugi confermano l'assegnazione della casa coniugale alla signora Parte_3
;
[...]
5) i coniugi, prevedono concordemente e a definizione delle questioni economiche pendenti tra gli
P stessi che il sig. provvederà a versare in favore della signora la somma residua di euro Pt_1 Pt_2
15.000,00 a titolo di assegni di mantenimento ad oggi non versati e disposti in sede di separazione sia in favore della moglie che della figlia , all'epoca minorenne e non economicamente Per_2
indipendente; più specificamente tale somma (che comprende gli arretrati ancora dovuti per il periodo compreso dal mese di dicembre del 2019 sino al mese di dicembre del 2024) sarà versata mediante bonifico sul conto della signora secondo le seguenti modalità: euro 5.000,00 al Pt_2
momento del deposito del presente ricorso e quattro rate mensili di euro 2.500,00 a partire dal mese di gennaio 2025, sino a totale estinzione del debito.
6) Le parti dichiarano, altresì, di non avere reciprocamente null'altro a pretendere oltre quanto costituisce obbligo di adempimento ed esecuzione dei patti concordati con il presente atto e di avere, con reciproca soddisfazione, regolato ogni rapporto patrimoniale e/o personale.
07) Le spese legali vengono compensate e sottoscrivono altresì i Difensori delle parti per rinunzia al vincolo della solidarietà professionale previsto dal Codice deontologico forense.
All'esito dell'udienza del 3.4.2025 il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio (visto del 4.2.2025).
pagina 2 di 3 Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno 3.9.1994, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Augusta (al n° 120 P.2
S.A Uff 1 anno 1987);
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di AUGUSTA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 10.04.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5097/2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, posta in decisione con decreto reso in data 4.4.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Augusta in via P. Umberto n. 241, elettivamente domiciliato in AUGUSTA, VIA P. UMBERTO
N. 230, presso lo studio dell'avv. CARAMAGNO SIMONA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
02/08/1965 e residente in [...], elettivamente domiciliata in AUGUSTA,
VIA SS. ANNUNZIATA N. 6, presso lo studio dell'avv. CACOPARDO ANTONELLA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 4.2.2025);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51, c.p.c. depositato in data 19/12/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 3.9.1994.
pagina 1 di 3 Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 3.9.1994 in Comune di Augusta;
- che dall'unione nascevano i figli e maggiorenni ed economicamente indipendenti;
Per_1 Per_2
- di essersi separati consensualmente con decreto di omologa (n. 231/2014), emesso da questo
Tribunale in data 8.4.2014 (v. documenti allegati).
In dettaglio, in seno al ricorso e nelle successive note scritte le parti chiedevano la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato ad Augusta il
03.09.1987 tra il sig. e la sig.ra ordinando all'Ufficiale di Stato Parte_1 Parte_2
Civile del Comune di Augusta a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
2) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo per entrambi di rispettarsi reciprocamente e di non interferire ognuno nella vita privata dell'altro;
3) nessun assegno divorzile sarà previsto a beneficio di entrambi i coniugi essendo economicamente indipendenti;
4) i coniugi confermano l'assegnazione della casa coniugale alla signora Parte_3
;
[...]
5) i coniugi, prevedono concordemente e a definizione delle questioni economiche pendenti tra gli
P stessi che il sig. provvederà a versare in favore della signora la somma residua di euro Pt_1 Pt_2
15.000,00 a titolo di assegni di mantenimento ad oggi non versati e disposti in sede di separazione sia in favore della moglie che della figlia , all'epoca minorenne e non economicamente Per_2
indipendente; più specificamente tale somma (che comprende gli arretrati ancora dovuti per il periodo compreso dal mese di dicembre del 2019 sino al mese di dicembre del 2024) sarà versata mediante bonifico sul conto della signora secondo le seguenti modalità: euro 5.000,00 al Pt_2
momento del deposito del presente ricorso e quattro rate mensili di euro 2.500,00 a partire dal mese di gennaio 2025, sino a totale estinzione del debito.
6) Le parti dichiarano, altresì, di non avere reciprocamente null'altro a pretendere oltre quanto costituisce obbligo di adempimento ed esecuzione dei patti concordati con il presente atto e di avere, con reciproca soddisfazione, regolato ogni rapporto patrimoniale e/o personale.
07) Le spese legali vengono compensate e sottoscrivono altresì i Difensori delle parti per rinunzia al vincolo della solidarietà professionale previsto dal Codice deontologico forense.
All'esito dell'udienza del 3.4.2025 il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio (visto del 4.2.2025).
pagina 2 di 3 Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno 3.9.1994, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Augusta (al n° 120 P.2
S.A Uff 1 anno 1987);
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di AUGUSTA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 10.04.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3