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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 03/03/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
RG 322/ 2024
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 03/03/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorren rione;
per parte opposta l'avv. Carisi, in sostituzione dell'avv. Tortora;
per l'avv. Pirotta. Pt_1
Sono al ai fini della orense, il dott. e la Persona_1 dott.ssa . Persona_2
Dichiara la contumacia di e dà atto della Controparte_1 azione del contradditto società da parte di Pt_2
[...]
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 322/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da: ER s.p.a., rappresentata e difesa, in forza di procura depositata telematicamente, dall'avv. Maurizio Orione, presso il cui studio è elettivamente domiciliata ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Controparte_2
l'avv. Manuela Tortora, presso il cui studio è elettivamente domiciliato resistente
E CONTRO
Controparte_3 terza chiamata contumace
E CONTRO
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Controparte_4 vv. Gigliola Pirotta, presso il cui studio è elettivamente domiciliata terza chiamata contumace dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c. Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 22 luglio 2024, ER ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 89/2024 emesso dal Tribunale di Gorizia a favore di dipendente di impresa appaltatrice di ER, CP_2 Controparte_1
e con il quale le è stato ingiunto, ai sensi dell'art. 29 d. lgs. n. 276 del 2003, il pagamento delle somma di euro 6.716,77 relative a voci di natura strettamente retributiva contenute nella busta paga di gennaio, febbraio e marzo 2024, nonché del t.f.r. risultante dalla CU 2024.
1.1 Nell'opporsi al provvedimento monitorio, ER non ha negato il coinvolgimento di quale società sub-appaltatrice rispetto alla Controparte_1 sua appaltatrice società delle quali ha chiesto la chiamata in Controparte_4 causa onde essere manlevata da un'eventuale statuizione negativa. A dire di ER, tuttavia, il lavoratore, che non avrebbe fornito la prova d'aver lavorato all'interno dell'appalto nelle mensilità per cui chiede il pagamento della retribuzione.
2. Il lavoratore si è costituto in giudizio chiedendo la reiezione dell'opposizione.
3. benché ritualmente intimata, non si è costituita in Controparte_1 giudizio ed è stata dichiarata contumace.
4. si è costituita in giudizio deducendo l'insussistenza delle Parte_2 pretese creditorie, con particolare riferimento a quelle relative alle quote di t.f.r. maturate dall'avvio del rapporto nel novembre 2021 fino al 26 giugno 2023, posto che il ricorrente avrebbe operato nell'ambito dell'appalto per la commessa 6310 solo a partire dal 27.06.2023. Rispetto alla domanda di ER, ne ha chiesto il rigetto in quanto, esercitando le proprie prerogative contrattuali, la committente avrebbe già trattenuto a le somme richiesta dal lavoratore. Parte_2
Ad ogni buon conto, ha chiesto la chiamata in causa di Controparte_1 onde essere manlevata da un'eventuale statuizione negativa 5. Istruita documentalmente e mediante l'escussione di testimoni, la causa è stata assegnata discussa dai difensori delle parti, che si sono riportati ai rispettivi atti.
* 6. Così ricostruito l'iter processuale, nella specie è documentale la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e [cfr. doc. Controparte_1
1 . CP_2
È del pari documentale e non controverso l'ammontare del credito. Esso è composto esclusivamente da voci aventi natura strettamente retributiva, posto che, già in fase monitoria, lo scrivente ha respinto le pretese relative a voci avulse da quella natura, tra cui quelle indicate come “trasferta” nei prospetti paga depositati. * 6. Ciò posto, non è controverso che abbia operato in Controparte_1 forza d'un appalto con a sua volta appaltatrice di ER. Parte_2
L'istruttoria testimoniale svolta ha consentito di delineare il percorso lavorativo svolto da ciò che rileva anche rispetto alla domanda di manleva proposta CP_2 dalla committente nei confronti delle terze chiamate.
, collega di presso per la quale Testimone_1 CP_2 Controparte_1 ha lavorato da marzo 2021 a marzo/aprile 2024, ha riferito che «lavoravamo negli stessi turni e lo vedevo ogni giorno. Lavoravamo presso i cantieri di ER a Monfalcone. Abbiamo lavorato insieme anche a Marghera per 7 o 8 mesi. Se non erro, abbiamo lavorato a Marghera nel 2022. Stando a quanto avevo sentito dai miei titolari, riceveva i CP_1 lavori da Nel periodo di tempo dal 2021 fino a marzo/aprile 2024, quando mi Pt_1 sono dimesso, ha lavorato sia per che per altre imprese. In particolare, per CP_1 Pt_1
Nel periodo in cui abbiamo lavorato a Marghera lavoravamo per TSI. Nel restante tempo, abbiamo lavorato per . Pt_1
Negli stessi termini s'è espresso anche altro collega del ricorrente Persona_3 presso Il teste ha spiegato d'aver «iniziato a lavorare per Controparte_1 circa 7 anni fa. arrivò dopo di me. Mi pare abbia iniziato a lavorare per CP_1 CP_2
4 o 5 anni fa. Lavoravamo insieme, nel senso che lo vedevo quotidianamente, in CP_1 quanto lavoravamo nello stesso orario e nella stessa area. Abbiamo lavorato in ER, a Monfalcone, e per meno di un anno nei cantieri di ER a Marghera. Abbiamo lavorato a Marghera circa 3 anni fa, mi pare per una decina di mesi…vi fu la commessa di
che si svolse a Marghera. A Monfalcone, invece, operava su una commessa CP_1 affidata da A Monfalcone, io e il ricorrente abbiamo lavorato sulle commesse date Pt_1 da a Queste sono le commesse affidate da la 6319 e la 6310. Pt_1 CP_1 Pt_1
Non ricordo il numero di commessa relativa a . È affine a questa ricostruzione anche quella emergente dalle parole del teste dipendente di dal giugno 2021 al 31 marzo 2024 e Testimone_2 CP_1 collega di «Vedevo ogni giorno – ha spiegato il teste -. Abbiamo CP_2 CP_2 lavorato insieme in ER, nella costruzione 6319, nella costruzione 6310. Abbiamo lavorato sempre e solo a Monfalcone. Le commesse in questione furono affidate a CP_1 da In tutto il periodo da giugno 2021 al 31.03.2024 ho lavorato in ER a Pt_1
Monfalcone, nella commessa 6319 e nella 6310, affidate da a Pt_1 CP_1 CP_2 ha lavorato con me per tutto il periodo».
6.1. In ragione della ricostruzione derivante da queste risultanze deve ritenersi che il ricorrente abbia sempre operato presso appalti riconducibili alla committente ER. Ciò è avvenuto sia presso il cantiere di Monfalcone, dove è provato che operasse su incarico ricevuto da sia presso il Controparte_1 Parte_2 cantiere di Marghera - in un periodo che, prudentemente, si ritiene di circoscrivere nell'arco di tempo da gennaio a luglio 2022 compresi -, dove però è escluso il coinvolgimento di .. Parte_2
6.2. In ragione di ciò, la responsabilità di ER ex art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003, va affermata rispetto a tutti i crediti azionati. Non depone in senso opposto la circostanza che taluni crediti – segnatamente alcune quote di t.f.r. – siano maturate rispetto a prestazioni svolte non già a Monfalcone, contesto a cui il lavoratore ha fatto riferimento nei propri atti -, bensì a Marghera, ambito cui non ha CP_2 fatto cenno. Il presupposto della responsabilità del committente è infatti lo svolgimento d'attività lavorativa nell'ambito d'appalti riconducibili a ER ed esso è stato accuratamente dedotto e provato dal lavoratore, a nulla rilevando lo specifico contesto geografico di svolgimento della prestazione o l'unicità o molteplicità degli appalti, circostanza che il lavoratore, chiamato a svolgere la sua attività per lo stesso datore di lavoro e in contesto proprio del medesimo committente, può senz'altro incolpevolmente ignorare. Va quindi ribadito che ER è responsabile per i crediti portati dal decreto ingiuntivo opposto in base all'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003.
* 7. Va poi integralmente accolta, ricorrendone i presupposti, la domanda di manleva formulata da ER nei confronti di e va Controparte_1 parzialmente accolta anche quella formulata nei confronti di Parte_2
Sono domande di cui va affermata senz'altro l'ammissibilità, vertendosi in ipotesi di garanzia propria. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo e anche quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande;
mentre si ha garanzia impropria quando il convenuto tenda a riversare le conseguenze del proprio inadempimento su di un terzo in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale
[Cass., n. 11362/2009; Cass., n. 17688/2009; Cass., n. 19208/2005; Cass., Sez. Un., n. 12968/2004; Cass., n. 12029/2002]. Nella specie, il fatto generatore della responsabilità è unico e consiste nella prestazione di attività di lavoro subordinato resa dal lavoratore all'interno dell'appalto affidato da ER a o altro appaltatore ( e da Parte_2 questi a Ne consegue la possibilità di trattazione unitaria Controparte_1 delle domande, con applicazione, ex art. 40 c.p.c., del rito del lavoro. e vanno dunque condannate a tenere Parte_2 Controparte_1 indenne e manlevare ER di tutto quanto da essa pagato al ricorrente in forza della presente sentenza.
7.1. Quanto a la responsabilità così sancita è integrale. Controparte_1
7.2. Rispetto a invece, va escluso che essa possa rispondere Parte_2 rispetto alle quote di t.f.r. relative al periodo in cui è stato impiegato a CP_2
Marghera, posto che in quel contesto ha operato su incarico Controparte_1 di un diverso sub-committente. A fronte dei conteggi depositati da rispetto alle quote di t.f.r. maturate CP_2 nel periodo da gennaio a luglio 2022, su cui né ER né hanno Parte_2 proposto osservazioni, risulta che, a fronte di un t.f.r. complessivo pari ad euro 2.859,63, le quote relative al periodo di lavoro svolto a Marghera ammontano ad euro 807,58. Dovendosi circoscrivere la responsabilità di alle sole Parte_2 quote relative al periodo di lavoro a Monfalcone, la domanda di manleva proposta nei suoi confronti da ER va accolta nei limiti della somma di euro 5.909,19 (6.716,77-807,56). Non osta a questa conclusione la deduzione di secondo cui Parte_2
ER, esercitando le proprie prerogative contrattuali, avrebbe già trattenuto a le somme richiesta dal lavoratore. Trattasi infatti di deduzione del Parte_2 tutto generica, in alcun modo documentata e non oggetto d'apposite istanze istruttorie tese a provarla.
* 8. Per le stesse ragioni appena esposte, va altresì accolta la domanda di manleva proposta da nei confronti di ovviamente per Parte_2 Controparte_1 lo stesso importo di cui la prima è responsabile..
* 8. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in opposizione;
condanna quest'ultima nei limiti CP_1 Parte_4 dell'importo di euro 5.909,19, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a tenere indenne e manlevare ER s.p.a. di tutto quanto da essa pagato al ricorrente in forza del decreto ingiuntivo opposto e della presente sentenza;
condanna a tenere indenne e manlevare Controparte_1 Parte_2 di tutto quanto da essa pagato al ricorrente in forza della presente sentenza;
condanna ER, a rifondere alla parte opposta le spese del giudizio, liquidate in euro 2.695,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.;;
condanna a rifondere a ER le Parte_5 spese del giudizio, liquidate in euro 2.695,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.;
condanna a rifondere a le spese del Controparte_1 Parte_2 giudizio, liquidate in euro 2.695,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.. Gorizia, 3 marzo 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 03/03/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorren rione;
per parte opposta l'avv. Carisi, in sostituzione dell'avv. Tortora;
per l'avv. Pirotta. Pt_1
Sono al ai fini della orense, il dott. e la Persona_1 dott.ssa . Persona_2
Dichiara la contumacia di e dà atto della Controparte_1 azione del contradditto società da parte di Pt_2
[...]
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 322/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da: ER s.p.a., rappresentata e difesa, in forza di procura depositata telematicamente, dall'avv. Maurizio Orione, presso il cui studio è elettivamente domiciliata ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Controparte_2
l'avv. Manuela Tortora, presso il cui studio è elettivamente domiciliato resistente
E CONTRO
Controparte_3 terza chiamata contumace
E CONTRO
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Controparte_4 vv. Gigliola Pirotta, presso il cui studio è elettivamente domiciliata terza chiamata contumace dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c. Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 22 luglio 2024, ER ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 89/2024 emesso dal Tribunale di Gorizia a favore di dipendente di impresa appaltatrice di ER, CP_2 Controparte_1
e con il quale le è stato ingiunto, ai sensi dell'art. 29 d. lgs. n. 276 del 2003, il pagamento delle somma di euro 6.716,77 relative a voci di natura strettamente retributiva contenute nella busta paga di gennaio, febbraio e marzo 2024, nonché del t.f.r. risultante dalla CU 2024.
1.1 Nell'opporsi al provvedimento monitorio, ER non ha negato il coinvolgimento di quale società sub-appaltatrice rispetto alla Controparte_1 sua appaltatrice società delle quali ha chiesto la chiamata in Controparte_4 causa onde essere manlevata da un'eventuale statuizione negativa. A dire di ER, tuttavia, il lavoratore, che non avrebbe fornito la prova d'aver lavorato all'interno dell'appalto nelle mensilità per cui chiede il pagamento della retribuzione.
2. Il lavoratore si è costituto in giudizio chiedendo la reiezione dell'opposizione.
3. benché ritualmente intimata, non si è costituita in Controparte_1 giudizio ed è stata dichiarata contumace.
4. si è costituita in giudizio deducendo l'insussistenza delle Parte_2 pretese creditorie, con particolare riferimento a quelle relative alle quote di t.f.r. maturate dall'avvio del rapporto nel novembre 2021 fino al 26 giugno 2023, posto che il ricorrente avrebbe operato nell'ambito dell'appalto per la commessa 6310 solo a partire dal 27.06.2023. Rispetto alla domanda di ER, ne ha chiesto il rigetto in quanto, esercitando le proprie prerogative contrattuali, la committente avrebbe già trattenuto a le somme richiesta dal lavoratore. Parte_2
Ad ogni buon conto, ha chiesto la chiamata in causa di Controparte_1 onde essere manlevata da un'eventuale statuizione negativa 5. Istruita documentalmente e mediante l'escussione di testimoni, la causa è stata assegnata discussa dai difensori delle parti, che si sono riportati ai rispettivi atti.
* 6. Così ricostruito l'iter processuale, nella specie è documentale la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e [cfr. doc. Controparte_1
1 . CP_2
È del pari documentale e non controverso l'ammontare del credito. Esso è composto esclusivamente da voci aventi natura strettamente retributiva, posto che, già in fase monitoria, lo scrivente ha respinto le pretese relative a voci avulse da quella natura, tra cui quelle indicate come “trasferta” nei prospetti paga depositati. * 6. Ciò posto, non è controverso che abbia operato in Controparte_1 forza d'un appalto con a sua volta appaltatrice di ER. Parte_2
L'istruttoria testimoniale svolta ha consentito di delineare il percorso lavorativo svolto da ciò che rileva anche rispetto alla domanda di manleva proposta CP_2 dalla committente nei confronti delle terze chiamate.
, collega di presso per la quale Testimone_1 CP_2 Controparte_1 ha lavorato da marzo 2021 a marzo/aprile 2024, ha riferito che «lavoravamo negli stessi turni e lo vedevo ogni giorno. Lavoravamo presso i cantieri di ER a Monfalcone. Abbiamo lavorato insieme anche a Marghera per 7 o 8 mesi. Se non erro, abbiamo lavorato a Marghera nel 2022. Stando a quanto avevo sentito dai miei titolari, riceveva i CP_1 lavori da Nel periodo di tempo dal 2021 fino a marzo/aprile 2024, quando mi Pt_1 sono dimesso, ha lavorato sia per che per altre imprese. In particolare, per CP_1 Pt_1
Nel periodo in cui abbiamo lavorato a Marghera lavoravamo per TSI. Nel restante tempo, abbiamo lavorato per . Pt_1
Negli stessi termini s'è espresso anche altro collega del ricorrente Persona_3 presso Il teste ha spiegato d'aver «iniziato a lavorare per Controparte_1 circa 7 anni fa. arrivò dopo di me. Mi pare abbia iniziato a lavorare per CP_1 CP_2
4 o 5 anni fa. Lavoravamo insieme, nel senso che lo vedevo quotidianamente, in CP_1 quanto lavoravamo nello stesso orario e nella stessa area. Abbiamo lavorato in ER, a Monfalcone, e per meno di un anno nei cantieri di ER a Marghera. Abbiamo lavorato a Marghera circa 3 anni fa, mi pare per una decina di mesi…vi fu la commessa di
che si svolse a Marghera. A Monfalcone, invece, operava su una commessa CP_1 affidata da A Monfalcone, io e il ricorrente abbiamo lavorato sulle commesse date Pt_1 da a Queste sono le commesse affidate da la 6319 e la 6310. Pt_1 CP_1 Pt_1
Non ricordo il numero di commessa relativa a . È affine a questa ricostruzione anche quella emergente dalle parole del teste dipendente di dal giugno 2021 al 31 marzo 2024 e Testimone_2 CP_1 collega di «Vedevo ogni giorno – ha spiegato il teste -. Abbiamo CP_2 CP_2 lavorato insieme in ER, nella costruzione 6319, nella costruzione 6310. Abbiamo lavorato sempre e solo a Monfalcone. Le commesse in questione furono affidate a CP_1 da In tutto il periodo da giugno 2021 al 31.03.2024 ho lavorato in ER a Pt_1
Monfalcone, nella commessa 6319 e nella 6310, affidate da a Pt_1 CP_1 CP_2 ha lavorato con me per tutto il periodo».
6.1. In ragione della ricostruzione derivante da queste risultanze deve ritenersi che il ricorrente abbia sempre operato presso appalti riconducibili alla committente ER. Ciò è avvenuto sia presso il cantiere di Monfalcone, dove è provato che operasse su incarico ricevuto da sia presso il Controparte_1 Parte_2 cantiere di Marghera - in un periodo che, prudentemente, si ritiene di circoscrivere nell'arco di tempo da gennaio a luglio 2022 compresi -, dove però è escluso il coinvolgimento di .. Parte_2
6.2. In ragione di ciò, la responsabilità di ER ex art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003, va affermata rispetto a tutti i crediti azionati. Non depone in senso opposto la circostanza che taluni crediti – segnatamente alcune quote di t.f.r. – siano maturate rispetto a prestazioni svolte non già a Monfalcone, contesto a cui il lavoratore ha fatto riferimento nei propri atti -, bensì a Marghera, ambito cui non ha CP_2 fatto cenno. Il presupposto della responsabilità del committente è infatti lo svolgimento d'attività lavorativa nell'ambito d'appalti riconducibili a ER ed esso è stato accuratamente dedotto e provato dal lavoratore, a nulla rilevando lo specifico contesto geografico di svolgimento della prestazione o l'unicità o molteplicità degli appalti, circostanza che il lavoratore, chiamato a svolgere la sua attività per lo stesso datore di lavoro e in contesto proprio del medesimo committente, può senz'altro incolpevolmente ignorare. Va quindi ribadito che ER è responsabile per i crediti portati dal decreto ingiuntivo opposto in base all'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003.
* 7. Va poi integralmente accolta, ricorrendone i presupposti, la domanda di manleva formulata da ER nei confronti di e va Controparte_1 parzialmente accolta anche quella formulata nei confronti di Parte_2
Sono domande di cui va affermata senz'altro l'ammissibilità, vertendosi in ipotesi di garanzia propria. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo e anche quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande;
mentre si ha garanzia impropria quando il convenuto tenda a riversare le conseguenze del proprio inadempimento su di un terzo in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale
[Cass., n. 11362/2009; Cass., n. 17688/2009; Cass., n. 19208/2005; Cass., Sez. Un., n. 12968/2004; Cass., n. 12029/2002]. Nella specie, il fatto generatore della responsabilità è unico e consiste nella prestazione di attività di lavoro subordinato resa dal lavoratore all'interno dell'appalto affidato da ER a o altro appaltatore ( e da Parte_2 questi a Ne consegue la possibilità di trattazione unitaria Controparte_1 delle domande, con applicazione, ex art. 40 c.p.c., del rito del lavoro. e vanno dunque condannate a tenere Parte_2 Controparte_1 indenne e manlevare ER di tutto quanto da essa pagato al ricorrente in forza della presente sentenza.
7.1. Quanto a la responsabilità così sancita è integrale. Controparte_1
7.2. Rispetto a invece, va escluso che essa possa rispondere Parte_2 rispetto alle quote di t.f.r. relative al periodo in cui è stato impiegato a CP_2
Marghera, posto che in quel contesto ha operato su incarico Controparte_1 di un diverso sub-committente. A fronte dei conteggi depositati da rispetto alle quote di t.f.r. maturate CP_2 nel periodo da gennaio a luglio 2022, su cui né ER né hanno Parte_2 proposto osservazioni, risulta che, a fronte di un t.f.r. complessivo pari ad euro 2.859,63, le quote relative al periodo di lavoro svolto a Marghera ammontano ad euro 807,58. Dovendosi circoscrivere la responsabilità di alle sole Parte_2 quote relative al periodo di lavoro a Monfalcone, la domanda di manleva proposta nei suoi confronti da ER va accolta nei limiti della somma di euro 5.909,19 (6.716,77-807,56). Non osta a questa conclusione la deduzione di secondo cui Parte_2
ER, esercitando le proprie prerogative contrattuali, avrebbe già trattenuto a le somme richiesta dal lavoratore. Trattasi infatti di deduzione del Parte_2 tutto generica, in alcun modo documentata e non oggetto d'apposite istanze istruttorie tese a provarla.
* 8. Per le stesse ragioni appena esposte, va altresì accolta la domanda di manleva proposta da nei confronti di ovviamente per Parte_2 Controparte_1 lo stesso importo di cui la prima è responsabile..
* 8. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in opposizione;
condanna quest'ultima nei limiti CP_1 Parte_4 dell'importo di euro 5.909,19, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a tenere indenne e manlevare ER s.p.a. di tutto quanto da essa pagato al ricorrente in forza del decreto ingiuntivo opposto e della presente sentenza;
condanna a tenere indenne e manlevare Controparte_1 Parte_2 di tutto quanto da essa pagato al ricorrente in forza della presente sentenza;
condanna ER, a rifondere alla parte opposta le spese del giudizio, liquidate in euro 2.695,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.;;
condanna a rifondere a ER le Parte_5 spese del giudizio, liquidate in euro 2.695,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.;
condanna a rifondere a le spese del Controparte_1 Parte_2 giudizio, liquidate in euro 2.695,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.. Gorizia, 3 marzo 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri