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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 06/03/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 100/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 100 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Wakim Khuri per procura in calce all'atto di citazione in appello
- appellante -
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del pro tempore,
[...] P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona
- appellato–
pagina 1 di 5 OGGETTO: appello avverso sentenza n. 852 pubblicata in data 01.07.2022 dal
Tribunale di Ancona
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto In via principale e nel merito: in accoglimento del presente appello, annullare e/o revocare, e/o riformare la sentenza del Tribunale di Ancona, resa dal dott. Alessandro Di Tano, n. 852/2022 del 01/07/2022, pubblicata nella stessa data e non notificata, resa nella causa RG n. 6050/2018, perché resa in manifesta violazione di legge, affetta da errores in procedendo ed in iudicando, affetta da vizio di motivazione e da travisamento, per le ragioni di cui alla narrativa che precede;
conseguentemente, 1) accertare che il Controparte_3
[...] CP_2 rappresentante pro tempore, con sede in Strada Fontesecco n. 88 , P. IVA CP_3
/ C.F. è responsabile ex a 1 cc del sinistro occorso in data P.IVA_2
01/10/2013 presso la Casa Circondariale di al sig. , nato a [...]_1
Niscemi (CL), il 08/06/73 e domiciliato in , via M .7, C.F. CP_3
; C.F._1 dannare il convenuto al pagamento a favore dell'attore dell'importo di € 113.312,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al saldo o quella diversa somma che apparirà di giustizia;
3) in subordine condannare il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma che apparirà di giustizia;
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, da liquidarsi in favore dello Stato essendo il sig. ammesso al gratuito Pt_1 patrocinio. L'Avv. Khuri chiede fin da ora la liqui in proprio favore del gratuito patrocinio a spese dello Stato”. “
Per l'appellato:
“Voglia la Corte di Appello di Ancona:
- rigettare l'appello, siccome del tutto infondato, sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese processuali”. “
pagina 2 di 5 FATTI DI CAUSA
si è originariamente rivolto al Tribunale di Pesaro deducendo di Parte_1 essere caduto in data 01.10.2013 da un letto a castello sito in una cella della
Casa di e chiedendo pertanto al CP_3 CP_3 [...]
di essere risarcito dei danni alla Controparte_1 persona subiti a seguito di tale infortunio.
Costituendosi in tale sede, l'Amministrazione convenuta ha eccepito l'incompetenza del giudice adito ai sensi dell'art. 25 c.p.c. ed ha comunque contestato la fondatezza della domanda.
All'esito della riassunzione, con sentenza depositata in data 01.07.2022 il
Tribunale di Ancona ha rigettato la domanda attorea, non essendo stato provato né ancor prima dedotto che la caduta sia stata provocata da un manufatto pericoloso, né che sussista un ragionevole nesso causale con le patologie emerse negli anni successivi alla caduta.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l' , ribadendo la presunzione di Pt_1 responsabilità discendente dall'art. 2051 c.c. e l'obbligo dell'Amministrazione
Penitenziaria di tutelare la sicurezza dei detenuti.
Costituendosi nel presente grado, il appellato ha chiesto la conferma CP_1 della sentenza di primo grado, non essendo emerso alcun profilo di responsabilità
a proprio carico.
La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 18.09.2024, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
pagina 3 di 5 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo d'appello, censura la sentenza di primo Parte_1 grado nel capo in cui il Tribunale ha ritenuto che non siano stati provati né ancor prima dedotti i presupposti per ravvisare una responsabilità in capo al
; l'appellante ribadisce invece la presunzione di Controparte_1 responsabilità discendente dall'art. 2051 c.c. ed il nesso causale con le patologie successivamente emerse.
Tale motivo dev'essere rigettato.
E' stato infatti chiarito che la responsabilità oggettiva discendente dall'art. 2051 c.c. non esonera l'attore dall'onere di provare la dinamica del fatto ed il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso;
in tale prospettiva, la natura inerte del bene in custodia non risulta di per sé dirimente, ma può essere valutata “nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode” (leggasi da ultimo Cass.
Sez. III, ordinanza n.12663 del 09.05.2024).
Nel caso di specie, l'appellante non ha provato in alcun modo la dinamica del fatto e non l'ha neppure dedotta in modo specifico, limitandosi a riferire di una caduta accidentale dalla branda posta al livello più alto;
anche nell'atto d'appello si fa generico riferimento ad “una situazione presente nella struttura penitenziaria non avente natura estemporanea e accidentale ma stabile e permanente”, senza tuttavia chiarire in alcun modo a quale situazione s'intenda fare riferimento.
La sentenza di primo grado dev'essere quindi confermata in ogni sua parte.
pagina 4 di 5 2. La totale soccombenza dell'appellante ne impone da ultimo la condanna a rifondere le spese anticipate dall'Amministrazione nel presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo in considerazione dell'attività processuale svolta e del valore della causa;
è stato del resto chiarito che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non esonera dall'eventuale condanna a rifondere le spese in favore della controparte vittoriosa, neppure qualora si discuta di un'amministrazione statale o di una parte ammessa a fruire del patrocinio a spese dello Stato (cfr. Cass. Sez. 6-3, ordinanza n.8388 del
31.03.2017, nonché Cass. Sez. 6-1, ordinanza n.25653 del 13.11.2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 852 pubblicata in data 01.07.2022 dal Tribunale di
Ancona, cosí dispone:
RIGETTA l'appello, confermando in ogni sua parte la sentenza impugnata.
CONDANNA a rifondere le spese processuali anticipate dal Parte_1
, liquidate in complessivi € 5.000,00 per compenso Controparte_1 professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 100 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Wakim Khuri per procura in calce all'atto di citazione in appello
- appellante -
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del pro tempore,
[...] P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona
- appellato–
pagina 1 di 5 OGGETTO: appello avverso sentenza n. 852 pubblicata in data 01.07.2022 dal
Tribunale di Ancona
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto In via principale e nel merito: in accoglimento del presente appello, annullare e/o revocare, e/o riformare la sentenza del Tribunale di Ancona, resa dal dott. Alessandro Di Tano, n. 852/2022 del 01/07/2022, pubblicata nella stessa data e non notificata, resa nella causa RG n. 6050/2018, perché resa in manifesta violazione di legge, affetta da errores in procedendo ed in iudicando, affetta da vizio di motivazione e da travisamento, per le ragioni di cui alla narrativa che precede;
conseguentemente, 1) accertare che il Controparte_3
[...] CP_2 rappresentante pro tempore, con sede in Strada Fontesecco n. 88 , P. IVA CP_3
/ C.F. è responsabile ex a 1 cc del sinistro occorso in data P.IVA_2
01/10/2013 presso la Casa Circondariale di al sig. , nato a [...]_1
Niscemi (CL), il 08/06/73 e domiciliato in , via M .7, C.F. CP_3
; C.F._1 dannare il convenuto al pagamento a favore dell'attore dell'importo di € 113.312,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al saldo o quella diversa somma che apparirà di giustizia;
3) in subordine condannare il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma che apparirà di giustizia;
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, da liquidarsi in favore dello Stato essendo il sig. ammesso al gratuito Pt_1 patrocinio. L'Avv. Khuri chiede fin da ora la liqui in proprio favore del gratuito patrocinio a spese dello Stato”. “
Per l'appellato:
“Voglia la Corte di Appello di Ancona:
- rigettare l'appello, siccome del tutto infondato, sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese processuali”. “
pagina 2 di 5 FATTI DI CAUSA
si è originariamente rivolto al Tribunale di Pesaro deducendo di Parte_1 essere caduto in data 01.10.2013 da un letto a castello sito in una cella della
Casa di e chiedendo pertanto al CP_3 CP_3 [...]
di essere risarcito dei danni alla Controparte_1 persona subiti a seguito di tale infortunio.
Costituendosi in tale sede, l'Amministrazione convenuta ha eccepito l'incompetenza del giudice adito ai sensi dell'art. 25 c.p.c. ed ha comunque contestato la fondatezza della domanda.
All'esito della riassunzione, con sentenza depositata in data 01.07.2022 il
Tribunale di Ancona ha rigettato la domanda attorea, non essendo stato provato né ancor prima dedotto che la caduta sia stata provocata da un manufatto pericoloso, né che sussista un ragionevole nesso causale con le patologie emerse negli anni successivi alla caduta.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l' , ribadendo la presunzione di Pt_1 responsabilità discendente dall'art. 2051 c.c. e l'obbligo dell'Amministrazione
Penitenziaria di tutelare la sicurezza dei detenuti.
Costituendosi nel presente grado, il appellato ha chiesto la conferma CP_1 della sentenza di primo grado, non essendo emerso alcun profilo di responsabilità
a proprio carico.
La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 18.09.2024, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
pagina 3 di 5 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo d'appello, censura la sentenza di primo Parte_1 grado nel capo in cui il Tribunale ha ritenuto che non siano stati provati né ancor prima dedotti i presupposti per ravvisare una responsabilità in capo al
; l'appellante ribadisce invece la presunzione di Controparte_1 responsabilità discendente dall'art. 2051 c.c. ed il nesso causale con le patologie successivamente emerse.
Tale motivo dev'essere rigettato.
E' stato infatti chiarito che la responsabilità oggettiva discendente dall'art. 2051 c.c. non esonera l'attore dall'onere di provare la dinamica del fatto ed il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso;
in tale prospettiva, la natura inerte del bene in custodia non risulta di per sé dirimente, ma può essere valutata “nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode” (leggasi da ultimo Cass.
Sez. III, ordinanza n.12663 del 09.05.2024).
Nel caso di specie, l'appellante non ha provato in alcun modo la dinamica del fatto e non l'ha neppure dedotta in modo specifico, limitandosi a riferire di una caduta accidentale dalla branda posta al livello più alto;
anche nell'atto d'appello si fa generico riferimento ad “una situazione presente nella struttura penitenziaria non avente natura estemporanea e accidentale ma stabile e permanente”, senza tuttavia chiarire in alcun modo a quale situazione s'intenda fare riferimento.
La sentenza di primo grado dev'essere quindi confermata in ogni sua parte.
pagina 4 di 5 2. La totale soccombenza dell'appellante ne impone da ultimo la condanna a rifondere le spese anticipate dall'Amministrazione nel presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo in considerazione dell'attività processuale svolta e del valore della causa;
è stato del resto chiarito che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non esonera dall'eventuale condanna a rifondere le spese in favore della controparte vittoriosa, neppure qualora si discuta di un'amministrazione statale o di una parte ammessa a fruire del patrocinio a spese dello Stato (cfr. Cass. Sez. 6-3, ordinanza n.8388 del
31.03.2017, nonché Cass. Sez. 6-1, ordinanza n.25653 del 13.11.2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 852 pubblicata in data 01.07.2022 dal Tribunale di
Ancona, cosí dispone:
RIGETTA l'appello, confermando in ogni sua parte la sentenza impugnata.
CONDANNA a rifondere le spese processuali anticipate dal Parte_1
, liquidate in complessivi € 5.000,00 per compenso Controparte_1 professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
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