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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 07/04/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Maria Concetta
Belcastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2308 R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto
“diritti della cittadinanza” vertente:
TRA
, nato il giorno 07/09/1973 ad Arlington Heights, IL, USA, cittadino Parte_1
Statunitense;
, nata il giorno 16/08/2004 a Park Ridge IL, USA, cittadina statunitense;
Persona_1
, nata il giorno 18/07/2007 a Park Ridge, IL, USA, cittadina statunitense, Parte_2
minore rappresentata in giudizio dai genitori esercenti la potestà genitoriale Parte_1
e (nata Selbka);
[...] Persona_2
, nata il giorno 17/05/2010 a Park Ridge, IL, USA, cittadina statunitense, Persona_3
minore rappresentata in giudizio dai genitori esercenti la potestà genitoriale Parte_1
e (nata Selbka),
[...] Persona_2
Tutti rappresentati ed assistiti, dall'avv. Antonio Rossi, C.F. , con studio in C.F._1
Salerno alla via Michelangelo Testa n. 11 giusta procura in atti
-RICORRENTI-
E
1 , in persona del pro tempore, con sede legale in Roma, Controparte_1 CP_2
Piazza del Viminale n. 1, C.F. , domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale P.IVA_1
dello Stato di Catanzaro, con sede in via G. da Fiore, 34 - CAP 88100.
- RESISTENTE-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: Riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis
Conclusioni: all'udienza del 10 febbraio 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da verbale di udienza.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venisse dichiarato lo status di Controparte_1 cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dall'avo cittadino italiano;
Deducevano i ricorrenti di essere discendenti di , antenata italiana dante causa, nata il giorno Persona_4
03/12/1908 a SA LI (CS) (estratto di nascita - allegato n. 1), naturalizzata cittadina statunitense il
21/07/1943, dopo la nascita del figlio (certificato di naturalizzazione – allegato n. 2), sposata con il giorno 19/11/1929 a Chicago, IL, USA (certificato di matrimonio - allegato n. Persona_5
3), il quale è nato il giorno 23/09/1901 a AR ES (CS) (estratto di nascita - allegato n.4)
e si è naturalizzato cittadino statunitense perdendo la cittadinanza italiana il 28/09/1927, prima del matrimonio e della nascita del figlio (certificato di naturalizzazione – allegato n. 5); i coniugi hanno generato nato il giorno 12/12/1936 a Blue Island, IL, USA (certificato di nascita Persona_6
- allegato n. 6), sposato con in data 07/02/1971 a Chicago, IL, USA (certificato Controparte_3
di matrimonio – allegato n. 7), con la quale ha generato , ricorrente, nato Parte_1
il giorno 07/09/1973 ad Arlington Heights, IL, USA (certificato di nascita - allegato n. 8), sposato con in data 26/05/2001 a Lemont, IL, USA (certificato di matrimonio - allegato Persona_7
n. 9), dalla loro unione sono nati gli odierni ricorrenti:
, ricorrente, nata il giorno 16/08/2004 a Park Ridge, IL, USA (certificato di Persona_1
nascita - allegato n. 10)
, minore ricorrente, nata il giorno 18/07/2007 a Park Ridge, IL, USA Parte_2
(certificato di nascita – allegato n. 11) e
, minore ricorrente, nata il giorno 17/05/2010 a Park Ridge, IL, USA Persona_3
(certificato di nascita – allegato n. 12).
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano l'attribuzione della cittadinanza Jure sanguinis non avendo l'avo , nata il giorno 03/12/1908 a SA LI (CS), perso la cittadinanza italiana fino Persona_4
2 alla nascita del figlio, trasmettendola Jure sanguinis al proprio figlio e da questo a tutti i propri discendenti sino agli attuali ricorrenti, come risultante da documentazione versata in atti. La stessa si è naturalizzata cittadina statunitense il 21/07/1943, dopo la nascita del figlio
Il si è costituito contestando nel merito la domanda e chiedendo di volersi Controparte_1
valutare la compatibilità dei principi espressi dalle S.S.U.U., con quanto osservato dalla successiva sentenza della Corte Cost. nr. 10/15 e nella ipotesi del riconoscimento della fondatezza del ricorso avverso, escludere comunque una responsabilità ministeriale per il ritardo, attesa la mole di domande analoghe e tenendo indenne l'Amministrazione convenuta dalle spese di lite.
Il P.M. non si opponeva all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 10 febbraio 2025, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
2.In via preliminare deve dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale adito, in forza del disposto dell'art.1, comma 36, della Legge n. 206/21 entrato in vigore il 24.12.2021, che ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del D.Lg n.13/2017, disponendo che nel caso in cui l'attore risieda all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita dell'avo cittadino italiano.
Nel caso di specie l'avo è nato nel Comune di SA LI (CS), per cui il foro competente è il
Tribunale adito.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della discendenza da cittadina italiana emigrata negli Stati Uniti d'America.
Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita.
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata: in particolare, né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico-consolari italiane e apostillati.
Sotto questo ultimo profilo va, però, esaminata un'ulteriore criticità.
3 Come detto, l'avo italiano generava un figlio negli USA, dando Persona_4 Persona_6
inizio ad una progenie di ceppo italiano, tuttavia, era impossibilitata a trasmettere lo status civitatis italiano ai propri figli e discendenti, avendo contratto matrimonio con un cittadino straniero, con conseguente interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai sensi della normativa allora vigente, circostanza che, sulla base della legge del tempo, avrebbe dovuto determinare l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis (sia perché prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della legge n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero).
Tuttavia, con la nota sentenza n. 30 del 1983, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n. 1 legge 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della
Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte con la sentenza n. 87 del 1975 aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, il sopra citato art. 10 della legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Pertanto, in forza di dette pronunce la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Pertanto, ha trasmesso la cittadinanza al figlio nato il giorno Persona_4 Persona_6
12/12/1936 a Blue Island che, a sua volta, l'ha trasmessa al figlio , Parte_1
ricorrente, nato il giorno 07/09/1973, sposato con in data 26/05/2001 a Lemont, Persona_7
IL, USA dalla loro unione sono nati gli odierni ricorrenti,
Nel caso di specie non perse la propria cittadinanza italiana fino alla nascita del Persona_4 figlio (la stessa si naturalizzava il 21/07/1943) e dall'unione con il marito è nato negli Stati Uniti
d'America, nato il giorno 12/12/1936 a Blue Island, IL, USA, il quale acquisiva Persona_6
alla nascita automaticamente la cittadinanza italiana iure sanguinis per via materna, ed infatti dall'esame della documentazione depositata emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
4 Chiaro, infatti, l'insegnamento della Corte Costituzionale che con sentenza n. 30 del 28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della
Costituzione (01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta.
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948.
Appare evidente, quindi come sia del tutto destituita di fondamento l'eccezione sollevata da parte convenuta circa la compatibilità dei principi espressi dalla sentenza della Cass. n. 4466/2009 con quanto successivamente osservato dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 10/2015 secondo cui l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, che ha ribadito l'efficacia retroattiva delle sentenze di illegittimità costituzionale n. 98 del 1975 e n. 30 del 1983, parrebbe contrastare con la
Pronuncia della Corte Costituzionale.
Sempre la sopra citata sentenza non ha nulla a che vedere con la sentenza resa dalla Corte
Costituzionale n. 10/2015, palesemente inconferente, avente per oggetto una disposizione in materia
Tributaria.
La circostanza si evince chiaramente dalla disciplina contenuta nella legge italiana n. 555 del 1912.
Dalla lettura in combinato disposto degli articoli 7, 8 e 12 di tale normativa, infatti, emerge in maniera inconfutabile che il minore di età perdeva la cittadinanza italiana per effetto della naturalizzazione del genitore solo se acquistava al contempo la cittadinanza di uno stato straniero.
Deve essere, infatti, posto necessariamente in luce l'inciso che nessuna automatica perdita della cittadinanza italiana in capo al minore di età si verifica per il solo fatto che il genitore del minorenne opti per la naturalizzazione in costanza di minore età del figlio.
Chiara sul punto la Circolare n. K. 28. 1 datata 08.04.1991 del «in virtù della Controparte_1
contemporanea operatività del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 della Legge 13 giugno 1912 n.
555 e delle disposizioni vigenti in materia di cittadinanza di numerosi Paesi esteri d'antica emigrazione italiana … attributivi iure soli dello status civitatis, la prole nata sul territorio dello
Stato di emigrazione (ad es. Stati Uniti d'America) da padre cittadino italiano acquisiva dalla nascita il possesso tanto della cittadinanza italiana … quanto della cittadinanza dello Stato di nascita e permaneva nella condizione di bipolidia anche nel caso in cui il genitore, durante l'età minorile, mutasse cittadinanza naturalizzandosi straniero». Continua poi la Circolare specificando
5 che a seguito di Corte Cost. n. 30/1983 «pure i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna» (ora anche per i nati antecedentemente -
Cass. Civ. 4466/2009).
Occorre precisare, inoltre, che anche gli ulteriori discendenti in linea retta dell'ava italiana mai rinunciarono alla cittadinanza italiana.
In tal senso, Cassazione civile sez. I, 03/11/2016, n.22271 afferma che “Ai sensi dell'art. 11 della l.
n. 91 del 1992, l'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, a meno che l'interessato non vi rinunci con un atto consapevole e volontario. Infatti, come si evince dall'art. 4 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo del 10 dicembre 1948 e dal
Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ogni persona ha un diritto soggettivo permanente ed imprescrittibile allo stato di cittadino, che è azionabile in via giudiziaria in ogni tempo e può perdersi solo per rinuncia. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, dichiarando la cittadinanza italiana della ricorrente - e di suo figlio - in quanto, sebbene trasferitasi in Australia acquistando la cittadinanza di quel Paese, mai aveva esplicitamente rinunciato a quella italiana).
Posto che è cittadina italiana fin dalla nascita, anche i suoi discendenti sono Persona_4
conseguentemente cittadini italiani iure sanguinis fin dalla nascita.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, discendenti di , loro avo italiano e per Persona_4
discendenza diretta derivante da ai ricorrenti. Persona_6
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea – definitivamente pronunciando così decide:
1)Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani di:
, nato il [...] ad [...], IL, USA;
Parte_1
, nata il [...] a [...], USA;
Persona_1
, nata il [...] a [...], IL, USA;
Parte_2
, nata il [...] a [...], IL, USA;
Persona_3
6 2)Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_1
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
3)Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro, 10 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Concetta Belcastro
7
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Maria Concetta
Belcastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2308 R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto
“diritti della cittadinanza” vertente:
TRA
, nato il giorno 07/09/1973 ad Arlington Heights, IL, USA, cittadino Parte_1
Statunitense;
, nata il giorno 16/08/2004 a Park Ridge IL, USA, cittadina statunitense;
Persona_1
, nata il giorno 18/07/2007 a Park Ridge, IL, USA, cittadina statunitense, Parte_2
minore rappresentata in giudizio dai genitori esercenti la potestà genitoriale Parte_1
e (nata Selbka);
[...] Persona_2
, nata il giorno 17/05/2010 a Park Ridge, IL, USA, cittadina statunitense, Persona_3
minore rappresentata in giudizio dai genitori esercenti la potestà genitoriale Parte_1
e (nata Selbka),
[...] Persona_2
Tutti rappresentati ed assistiti, dall'avv. Antonio Rossi, C.F. , con studio in C.F._1
Salerno alla via Michelangelo Testa n. 11 giusta procura in atti
-RICORRENTI-
E
1 , in persona del pro tempore, con sede legale in Roma, Controparte_1 CP_2
Piazza del Viminale n. 1, C.F. , domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale P.IVA_1
dello Stato di Catanzaro, con sede in via G. da Fiore, 34 - CAP 88100.
- RESISTENTE-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: Riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis
Conclusioni: all'udienza del 10 febbraio 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da verbale di udienza.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venisse dichiarato lo status di Controparte_1 cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dall'avo cittadino italiano;
Deducevano i ricorrenti di essere discendenti di , antenata italiana dante causa, nata il giorno Persona_4
03/12/1908 a SA LI (CS) (estratto di nascita - allegato n. 1), naturalizzata cittadina statunitense il
21/07/1943, dopo la nascita del figlio (certificato di naturalizzazione – allegato n. 2), sposata con il giorno 19/11/1929 a Chicago, IL, USA (certificato di matrimonio - allegato n. Persona_5
3), il quale è nato il giorno 23/09/1901 a AR ES (CS) (estratto di nascita - allegato n.4)
e si è naturalizzato cittadino statunitense perdendo la cittadinanza italiana il 28/09/1927, prima del matrimonio e della nascita del figlio (certificato di naturalizzazione – allegato n. 5); i coniugi hanno generato nato il giorno 12/12/1936 a Blue Island, IL, USA (certificato di nascita Persona_6
- allegato n. 6), sposato con in data 07/02/1971 a Chicago, IL, USA (certificato Controparte_3
di matrimonio – allegato n. 7), con la quale ha generato , ricorrente, nato Parte_1
il giorno 07/09/1973 ad Arlington Heights, IL, USA (certificato di nascita - allegato n. 8), sposato con in data 26/05/2001 a Lemont, IL, USA (certificato di matrimonio - allegato Persona_7
n. 9), dalla loro unione sono nati gli odierni ricorrenti:
, ricorrente, nata il giorno 16/08/2004 a Park Ridge, IL, USA (certificato di Persona_1
nascita - allegato n. 10)
, minore ricorrente, nata il giorno 18/07/2007 a Park Ridge, IL, USA Parte_2
(certificato di nascita – allegato n. 11) e
, minore ricorrente, nata il giorno 17/05/2010 a Park Ridge, IL, USA Persona_3
(certificato di nascita – allegato n. 12).
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano l'attribuzione della cittadinanza Jure sanguinis non avendo l'avo , nata il giorno 03/12/1908 a SA LI (CS), perso la cittadinanza italiana fino Persona_4
2 alla nascita del figlio, trasmettendola Jure sanguinis al proprio figlio e da questo a tutti i propri discendenti sino agli attuali ricorrenti, come risultante da documentazione versata in atti. La stessa si è naturalizzata cittadina statunitense il 21/07/1943, dopo la nascita del figlio
Il si è costituito contestando nel merito la domanda e chiedendo di volersi Controparte_1
valutare la compatibilità dei principi espressi dalle S.S.U.U., con quanto osservato dalla successiva sentenza della Corte Cost. nr. 10/15 e nella ipotesi del riconoscimento della fondatezza del ricorso avverso, escludere comunque una responsabilità ministeriale per il ritardo, attesa la mole di domande analoghe e tenendo indenne l'Amministrazione convenuta dalle spese di lite.
Il P.M. non si opponeva all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 10 febbraio 2025, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
2.In via preliminare deve dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale adito, in forza del disposto dell'art.1, comma 36, della Legge n. 206/21 entrato in vigore il 24.12.2021, che ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del D.Lg n.13/2017, disponendo che nel caso in cui l'attore risieda all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita dell'avo cittadino italiano.
Nel caso di specie l'avo è nato nel Comune di SA LI (CS), per cui il foro competente è il
Tribunale adito.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della discendenza da cittadina italiana emigrata negli Stati Uniti d'America.
Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita.
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata: in particolare, né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico-consolari italiane e apostillati.
Sotto questo ultimo profilo va, però, esaminata un'ulteriore criticità.
3 Come detto, l'avo italiano generava un figlio negli USA, dando Persona_4 Persona_6
inizio ad una progenie di ceppo italiano, tuttavia, era impossibilitata a trasmettere lo status civitatis italiano ai propri figli e discendenti, avendo contratto matrimonio con un cittadino straniero, con conseguente interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai sensi della normativa allora vigente, circostanza che, sulla base della legge del tempo, avrebbe dovuto determinare l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis (sia perché prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della legge n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero).
Tuttavia, con la nota sentenza n. 30 del 1983, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n. 1 legge 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della
Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte con la sentenza n. 87 del 1975 aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, il sopra citato art. 10 della legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Pertanto, in forza di dette pronunce la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Pertanto, ha trasmesso la cittadinanza al figlio nato il giorno Persona_4 Persona_6
12/12/1936 a Blue Island che, a sua volta, l'ha trasmessa al figlio , Parte_1
ricorrente, nato il giorno 07/09/1973, sposato con in data 26/05/2001 a Lemont, Persona_7
IL, USA dalla loro unione sono nati gli odierni ricorrenti,
Nel caso di specie non perse la propria cittadinanza italiana fino alla nascita del Persona_4 figlio (la stessa si naturalizzava il 21/07/1943) e dall'unione con il marito è nato negli Stati Uniti
d'America, nato il giorno 12/12/1936 a Blue Island, IL, USA, il quale acquisiva Persona_6
alla nascita automaticamente la cittadinanza italiana iure sanguinis per via materna, ed infatti dall'esame della documentazione depositata emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
4 Chiaro, infatti, l'insegnamento della Corte Costituzionale che con sentenza n. 30 del 28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della
Costituzione (01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta.
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948.
Appare evidente, quindi come sia del tutto destituita di fondamento l'eccezione sollevata da parte convenuta circa la compatibilità dei principi espressi dalla sentenza della Cass. n. 4466/2009 con quanto successivamente osservato dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 10/2015 secondo cui l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, che ha ribadito l'efficacia retroattiva delle sentenze di illegittimità costituzionale n. 98 del 1975 e n. 30 del 1983, parrebbe contrastare con la
Pronuncia della Corte Costituzionale.
Sempre la sopra citata sentenza non ha nulla a che vedere con la sentenza resa dalla Corte
Costituzionale n. 10/2015, palesemente inconferente, avente per oggetto una disposizione in materia
Tributaria.
La circostanza si evince chiaramente dalla disciplina contenuta nella legge italiana n. 555 del 1912.
Dalla lettura in combinato disposto degli articoli 7, 8 e 12 di tale normativa, infatti, emerge in maniera inconfutabile che il minore di età perdeva la cittadinanza italiana per effetto della naturalizzazione del genitore solo se acquistava al contempo la cittadinanza di uno stato straniero.
Deve essere, infatti, posto necessariamente in luce l'inciso che nessuna automatica perdita della cittadinanza italiana in capo al minore di età si verifica per il solo fatto che il genitore del minorenne opti per la naturalizzazione in costanza di minore età del figlio.
Chiara sul punto la Circolare n. K. 28. 1 datata 08.04.1991 del «in virtù della Controparte_1
contemporanea operatività del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 della Legge 13 giugno 1912 n.
555 e delle disposizioni vigenti in materia di cittadinanza di numerosi Paesi esteri d'antica emigrazione italiana … attributivi iure soli dello status civitatis, la prole nata sul territorio dello
Stato di emigrazione (ad es. Stati Uniti d'America) da padre cittadino italiano acquisiva dalla nascita il possesso tanto della cittadinanza italiana … quanto della cittadinanza dello Stato di nascita e permaneva nella condizione di bipolidia anche nel caso in cui il genitore, durante l'età minorile, mutasse cittadinanza naturalizzandosi straniero». Continua poi la Circolare specificando
5 che a seguito di Corte Cost. n. 30/1983 «pure i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna» (ora anche per i nati antecedentemente -
Cass. Civ. 4466/2009).
Occorre precisare, inoltre, che anche gli ulteriori discendenti in linea retta dell'ava italiana mai rinunciarono alla cittadinanza italiana.
In tal senso, Cassazione civile sez. I, 03/11/2016, n.22271 afferma che “Ai sensi dell'art. 11 della l.
n. 91 del 1992, l'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, a meno che l'interessato non vi rinunci con un atto consapevole e volontario. Infatti, come si evince dall'art. 4 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo del 10 dicembre 1948 e dal
Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ogni persona ha un diritto soggettivo permanente ed imprescrittibile allo stato di cittadino, che è azionabile in via giudiziaria in ogni tempo e può perdersi solo per rinuncia. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, dichiarando la cittadinanza italiana della ricorrente - e di suo figlio - in quanto, sebbene trasferitasi in Australia acquistando la cittadinanza di quel Paese, mai aveva esplicitamente rinunciato a quella italiana).
Posto che è cittadina italiana fin dalla nascita, anche i suoi discendenti sono Persona_4
conseguentemente cittadini italiani iure sanguinis fin dalla nascita.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, discendenti di , loro avo italiano e per Persona_4
discendenza diretta derivante da ai ricorrenti. Persona_6
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea – definitivamente pronunciando così decide:
1)Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani di:
, nato il [...] ad [...], IL, USA;
Parte_1
, nata il [...] a [...], USA;
Persona_1
, nata il [...] a [...], IL, USA;
Parte_2
, nata il [...] a [...], IL, USA;
Persona_3
6 2)Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_1
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
3)Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro, 10 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Concetta Belcastro
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