Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/04/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N° R.G. 4757/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente Rel.- est.
Dott.ssa Scognamiglio Anna -Giudice-
Dott. ssa Nadia Zampogna -Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4757 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto separazione consensuale, vertente
TRA
AU MA, (C.F.: ), rappresentata e difesa, C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura alle liti in atti, dagli avv.ti Teresa Maggio e
CO Maria De Rosa, presso il cui studio in Napoli, al Centro Direzionale, Isola G1, elettivamente domicilia;
E
AR OV, (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura alle C.F._2 liti in atti, dall'avv. Elio De Santi, presso il cui studio in Napoli, alla via Vittorio Veneto n. 130, elettivamente domicilia;
- Ricorrenti-
NONCHE'
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Fissato termine ex art. 127 ter c.p.c. per il 2 aprile 2025, le parti depositavano note scritte, in cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso dichiarando di rinunciare alla comparizione alla udienza.
Il Pubblico Ministero, con visto reso in data 8 gennaio 2025, nulla ha opposto.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 6 dicembre 2024 i ricorrenti epigrafati deducevano di aver contratto matrimonio in Casoria il 25 giugno 2001, in regime di separazione dei beni;
che dalla loro unione erano nati tre figli, CO, in Napoli il 07 aprile 2003 (maggiorenne ed economicamente autosufficiente), PA, in Napoli il 05 maggio 2006 (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente), e SE, in Napoli il 06 dicembre 2010; che il rapporto coniugale si era progressivamente deteriorato per continui litigi, incompatibilità caratteriali, mancanza di armonia familiare e assenza di condivisione, che rendeva impossibile la convivenza.
Tanto premesso, stante l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, chiedevano pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni richiamate nelle conclusioni del ricorso.
All'udienza di comparizione personale fissata al 2 aprile 2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter, le parti ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso e dichiaravano di rinunciare alla comparizione alla udienza.
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-La domanda di separazione è fondata e, pertanto, va accolta.
- In via preliminare va affermata l'ammissibilità della domanda di separazione personale in quanto le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha prodotto una intollerabile prosecuzione della loro convivenza, per cui sussistono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione.
- La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, I comma, cod. civ., tenuto conto dell'accordo posto in essere dai coniugi nel ricorso introduttivo, le cui condizioni, qui, per brevità sono da intendersi richiamate e trascritte.
- Il predetto accordo deve ritenersi conforme a norme imperative e conforme agli interessi della prole minore, prendendo, altresì, atto il Tribunale delle ulteriori condizioni afferenti ai rapporti personali tra i due coniugi . N° R.G. 4757/2024 V.G.
- Va, quindi, pronunciata la separazione consensuale dei coniugi epigrafati che vanno autorizzati a vivere separatamente, alle condizioni indicate nel ricorso, con integrale compensazione fra le parti delle spese processuali del presente giudizio stante l'esito della controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile riportata in epigrafe, in accoglimento della domanda, così provvede:
- PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto in Casoria il 25 giugno 2001 tra
AU MA, (C.F.: ), e AR OV, (C.F. C.F._1
), trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Casoria (Atto n. C.F._2
100, Parte II, S. A. Anno 2001);
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia conforme, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casoria affinché proceda alla trascrizione, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (artt. 134 R. D. del 09/07/1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) del D.P.R. del 03/11/2000 n. 396, Ordinamento Stato Civile);
- dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.
Il Presidente rel./ est.
Dott.ssa Alessandra Tabarro