TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/12/2025, n. 9579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9579 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
RG. n. 32617/2020
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XIV Civile
Specializzata in materia di Impresa - A
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Idamaria Chieffo Presidente
- dott.ssa Lorena Casiraghi Giudice e relatore
- dott. Edmondo Tota Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 32617 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. in data 19.6.2025 con la quale sono stati concessi alle parti il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche tra in persona del legale rappresentante (P.IVA ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Battipaglia, via Trieste n. 2, presso lo studio dell'avv. Mario Manzo che la rappresenta e difende con l'avv. Giuseppe Galvagno, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione
Attrice
e
già Controparte_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore (C.F. , elettivamente domiciliata P.IVA_2 in Roma, Via Parigi n. 1, presso lo studio dell'avv. Claudio Alesse che la rappresenta e difende con l'avv. Roberto Santi, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
pagina 1 di 21 OGGETTO: Controversie in materia di intese e abuso di posizione dominante per violazione della normativa antitrust nazionale.
CONCLUSIONI: Come da note scritte depositate per l'udienza del 17.6.2025 di seguito trascritte.
Per parte attrice:
“Voglia il Giudice, in accoglimento della domanda attorea, condannare la convenuta al risarcimento del danno in favore di in misura pari a quanto accertato dalla CTP depositata in atti: Parte_1
1) Accertata e dichiarata la sussistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza dell'impresa convenuta in violazione dell'art. 101 TFUE, secondo la decisione dell'AGCM del 25 luglio 2017 n.
26705, dichiarare illegittimi/nulli i comportamenti anticoncorrenziali posti in essere dalla convenuta concretizzando la violazione dell'art. 101TFUE, in danno del ricorrente e, per l'effetto,
2) condannare la convenuta, al pieno risarcimento del danno causato dall'intesa illecita in danno del ricorrente, quantificato sulla scorta dell'indagine condotta da AGCM per una somma corrispondente
a € 10 per ogni tonnellata di prodotto acquistato o nella diversa somma ritenuta congrua, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dal giorno dell'acquisto di ogni partita di cemento.
3) In ogni caso condannare controparte al risarcimento del danno per la perdita subita – lucro cessante - per effetto ed in conseguenza del comportamento anticoncorrenziale di controparte che il giudice vorrà liquidare in via equitativa ex art. 1226 c.c.;
4) Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre IVA, CPA e, spese generali pari al 15% in favore dei sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari”.
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Sezione Specializzata Imprese, respinta e reietta ogni avversa istanza e richiesta, così provvedere:
- In via preliminare: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per mancata esposizione dei fatti sui quali si baserebbero le avverse domande nonché per la genericità delle stesse, con
l'adozione di tutti i provvedimenti che saranno ritenuti opportuni;
- Ancora in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande di controparte che abbiano ad oggetto fatti o condotte poste in essere prima del 18 settembre 2015;
- Nel merito: rigettare tutte le avverse domande per i motivi riportati nella presente memoria e per quanto emerso nel corso del presente giudizio;
Il tutto con vittoria di spese, compensi, rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge”.
pagina 2 di 21 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di Imprese, la Controparte_2
(oggi chiedendo - previo accertamento della
[...] Controparte_1 sussistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza ex artt. 101 TFUE e 2 della legge n. 287/1990 secondo quanto accertato dall'AGCM con Provvedimento sanzionatorio n. 26705 del 25/07/2017 - la condanna della convenuta al risarcimento del danno derivatole dall'intesa illecita e corrispondente al sovrapprezzo applicato ed accertato nell'ambito dell'istruttoria a causa del “cartello” o, comunque, nella maggiore o minore somma accertata e/o determinata in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. oltre interessi e rivalutazione monetaria oltre al risarcimento del danno da lucro cessante da liquidare anche in via equitativa.
A fondamento della domanda, la società attrice ha allegato di avere acquistato dalla società convenuta ingenti quantitativi di cemento negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016; che con provvedimento n. 26705 del 25.7.2017 emesso all'esito del procedimento n. 1793, l'AGCM aveva sanzionato alcune società operanti nel settore del cemento, tra le quali l'odierna convenuta, per avere partecipato nel periodo 1.6.2011-1.1.2016 a un'intesa unica lesiva della concorrenza e “consistente nel coordinamento dei prezzi di vendita del cemento, assistito anche da un controllo sistematico dell'andamento delle quote di mercato relative, realizzato tramite uno scambio di informazioni sensibili attuato grazie all'associazione di categoria AITEC”; che avverso il provvedimento dell'Autorità le imprese partecipanti al cartello avevano proposto separati ricorsi al T.A.R. Lazio, che erano stati tutti respinti;
che solo l'odierna convenuta, tra le imprese partecipanti al cartello, aveva proposto ricorso al Consiglio di Stato avverso la sentenza del Tar, formulando istanza di sospensiva, anch'essa respinta;
che nel corso dell'istruttoria svoltasi dinanzi all'Autorità garante talune delle imprese coinvolte nel cartello, tra cui anche la convenuta, avevano presentato impegni ai sensi dell'art. 14 ter L. 287/1990, che erano stati però ritenuti manifestatamente inidonei a far venir meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria oltre che inammissibili, in ragione della natura e delle caratteristiche della fattispecie contestata.
Sul presupposto che l'accertamento compiuto dall'AGCM costituisse prova privilegiata dell'effettiva consumazione dell'illecito e che dovesse presumersi, nella presente sede, anche l'entità delle conseguenze lesive derivate da esso, la società attrice ha concluso per la condanna della convenuta al risarcimento del danno “corrispondente al sovrapprezzo applicato ed accertato
pagina 3 di 21 nell'ambito dell'istruttoria a causa del “cartello”” e del “danno per la perdita subita - lucro cessante
- per effetto ed in conseguenza del comportamento anticoncorrenziale di controparte”.
Si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di Controparte_2 citazione in quanto privo di qualsivoglia riferimento concreto al rapporto intercorso tra le parti.
Nel merito ha eccepito l'avvenuta prescrizione quinquennale della domanda risarcitoria in relazione alle fatture anteriori al 15.9.2015 sul presupposto che il dies a quo per il calcolo della prescrizione quinquennale decorrerebbe quantomeno dalle singole forniture con prezzo superiore a quello precedentemente applicato, a fronte dell'allegazione di aumenti di prezzo allineati e paralleli da parte dei vari competitors. Ha infine concluso per il rigetto della domanda attorea argomentando circa: i)
l'infondatezza delle richieste di risarcimento del danno per assenza della condotta illecita, del nesso causale e del danno ingiusto;
ii) l'erroneo inquadramento del valore probatorio assegnato al provvedimento sanzionatorio dell'AGCM del 25 luglio 2017 n. 26705, da ritenersi non vincolante quanto ai suoi esiti, attesa l'inapplicabilità ratione temporis dell'art. 7 del d.lgs. 3/2017; iii) l'assenza di condotte poste in essere in violazione dell'intesa per avere il Tar Lazio e il Consiglio di Stato accertato che parte convenuta nel periodo 29.12.2012 – 15.6.2015 non aveva praticato alcun aumento dei prezzi generalizzato;
iv) l'infondatezza della domanda risarcitoria per mancanza degli elementi costitutivi ex art. 2043 c.c.; v) l'inesistenza di un danno e la carenza di legittimazione attiva della società attrice per avere traslato l'aumento di prezzo sui propri clienti finali.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti è stata dichiarata la nullità dell'atto di citazione e assegnato a parte attrice il termine perentorio per l'integrazione dell'atto introduttivo.
Con atto di citazione ad integrazione del 6.5.2021, parte attrice ha allegato di avere acquistato dalla società convenuta quantitativi di cemento per € 2.725.941,00 negli anni 2013-2016 e, invocando uno studio effettuato per conto della Commissione Europea che avrebbe accertato come il sovrapprezzo medio prodotto dai cartelli si attesterebbe intorno al 20%, ha quantificato la richiesta risarcitoria in € 545.188,20 pari al 20% della spesa in cemento dalla medesima effettuata nel periodo considerato. In subordine, ha chiesto la liquidazione del danno in € 491.392,00 sulla base del sovrapprezzo accertato nell'ambito dell'istruttoria e stimato in € 10 per ogni tonnellata di cemento acquistata.
La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio avente ad oggetto, da un lato, “la valutazione della effettiva entità del sovrapprezzo in concreto subito dalla società attrice in relazione agli acquisti di cemento documentati in atti, avuto riguardo alle condotte accertate dall'AGCM con provvedimento n. 26705” e dall'altro, la verifica “dell'avvenuta o meno traslazione, totale o parziale, di tale sovraprezzo da parte della società attrice nei confronti dei propri clienti a valle”. Il CTU ha pagina 4 di 21 depositato la relazione peritale in data 16.12.2022 e, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza ex art 127 ter c.p.c. in data 19.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche.
*****
Oggetto del presente giudizio è la richiesta di risarcimento del danno subìto da parte attrice per effetto dell'intesa anticoncorrenziale accertata dall'AGCM con provvedimento n. 26705 del 25 luglio
2017, con il quale è stato accertato che i principali operatori economici produttori di cemento sono stati coinvolti “in una strategia collusiva volta ad un coordinamento dei prezzi di vendita del cemento
(variazioni di listino o taglio sconti) sull'intero territorio nazionale”, la quale si è protratta “senza soluzione di continuità dal mese di giugno del 2011 e fino al mese di gennaio 2016”. Tale provvedimento è stato reso all'esito del procedimento istruttorio avviato in data 18.11.2015 dall'AGCM e ha riguardato il mercato del calcestruzzo al fine di verificare se l'omogeneità dei comportamenti delle società fornitrici di calcestruzzo - fra cui anche l'odierna convenuta, società fornitrice del cemento utilizzato società attrice - nell'incremento identico e simultaneo del prezzo di vendita del cemento sfuso, fosse derivata dall'esistenza di un'intesa lesiva della concorrenza in violazione dell'art. 101 TFUE.
Secondo parte attrice, accertata dall'AGCM la partecipazione da parte della convenuta all'intesa collusiva per la fissazione dei prezzi sul mercato del cemento in , sarebbe evidente la CP_1 sussistenza di un danno, rappresentato, in particolare, dalla differenza tra il prezzo che parte attrice ha effettivamente pagato per la fornitura di calcestruzzo nel periodo compreso tra il 2013 e il 2016 e quanto sarebbe stato altrimenti pagato in assenza di un'intesa restrittiva, attesa l'applicazione del sovrapprezzo. L'accertamento compiuto da parte dell'AGCM costituirebbe infatti prova privilegiata dell'effettiva consumazione dell'illecito, così come dell'entità delle conseguenze lesive potendosi desumere dal medesimo che il sovrapprezzo applicato dalle imprese partecipanti al cartello nei confronti dei clienti fosse quantificabile nella misura di € 10 per ogni tonnellata di cemento venduta.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno svolta dalla convenuta sul presupposto della pretesa inapplicabilità delle previsioni del d.lgs. n.
3/2017 alla fattispecie in esame. Sul punto si richiama, anche ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c.,
l'orientamento fatto proprio dalla Sezione Specializzata in materia di Imprese di questo Tribunale a mente del quale “Occorre, tuttavia, sin d'ora rilevare che, ai fini della delibazione dell'eccezione di
pagina 5 di 21 prescrizione non appare dirimente l'applicazione della norma di matrice comunitaria, potendo
l'eccezione ritenersi infondata anche solo in applicazione dei principi sul punto già elaborati dalla giurisprudenza interna e coerenti con la formulazione della regola comunitaria.
Svolta tale premessa, giova ricordare che il d.lgs. n. 3/2017 ha recepito la Direttiva 2014/104/UE
“relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza”, che poneva, come termine per l'attuazione da parte degli Stati membri, il 27/12/2016 (cfr. art. 21 della direttiva)
Per quanto riguarda l'applicazione nel tempo delle previsioni della direttiva 2014/104, l'art. 22 afferma, al primo paragrafo, il principio della non retroattività delle disposizioni sostanziali e, al secondo paragrafo, il principio secondo cui le misure aventi natura processuale non si applicano alle azioni per il risarcimento del danno per le quali un giudice nazionale sia stato adito anteriormente al
26/12/2014 (entrata in vigore della direttiva). L'art. 19 del d.lgs. n. 3/2017, recependo le indicazioni dell'art. 22, prevede che “gli artt. 3, 4, 5, 15, comma 2, quali disposizioni procedurali, si applicano ai giudizi di risarcimento del danno da violazione del diritto della concorrenza promossi successivamente al 26 dicembre 2014”. Come osservato dalla Corte di Cassazione, la disposizione nazionale “nulla dispone espressamente sul piano dell'applicazione temporale delle norme che hanno natura sostanziale” (Cass. n. 5232/2024). Viene, quindi, in rilievo il disposto dell'art. 22, paragrafo 1, della direttiva 2014/104/UE a mente del quale gli Stati membri assicurano che le misure nazionali di recepimento adottate al fine di rispettare le disposizioni sostanziali della direttiva non si applichino retroattivamente (Cass. cit.), previsione conforme ai principi espressi dalla giurisprudenza dell'Unione in ordine ai criteri che regolano l'applicazione nel tempo delle norme di matrice euro-unitaria a seconda che si tratti di norme “procedurali” o sostanziali.
Sul punto la Corte di Giustizia ha, infatti, osservato che, in linea di principio, le “norme procedurali” sono generalmente applicabili dalla data della loro entrata in vigore;
mentre, le previsioni che introducono “nuova norma giuridica” di diritto sostanziale si applicano a “partire dall'entrata in vigore dell'atto che la istituisce” con le seguenti precisazioni: (a) non si applicano a situazioni giuridiche sorte e definitivamente “acquisite” nella vigenza della vecchia legge;
(b) si applicano, invece, agli effetti futuri di una situazione sorta in vigenza della precedente norma, ossia agli effetti non esauriti sotto la vigenza della precedente disciplina, e (c) alle situazioni giuridiche nuove (Corte di Giustizia C- 267/20, Volvo e DAF Trucks).
Nella ricostruzione del regime di diritto intertemporale applicabile alle due norme richiamate (art. 7
e 8 d.lgs. n. 3/2017), occorre in primo luogo rilevare che, secondo la costante giurisprudenza dell'Unione, deve riconoscersi natura sostanziale sia alle norme che disciplinano la prescrizione del pagina 6 di 21 diritto al risarcimento del danno patito in ragione di una intesa anticoncorrenziale (Corte di
Giustizia 22 giugno 2022, C-267/20, Volvo AB, 46, 47 e 79; Corte di Giustizia 8 novembre 2012,
C-469/11 P, 52); che alle norme che regolano gli effetti delle decisioni definitive Controparte_3 delle Autorità nazionali compenti nella materia delle intese anticoncorrenziali nei successivi giudizi risarcitori (Corte di Giustizia, C-25/21, e negli stessi Controparte_4 termini Corte di Giustizia, C- 267/20, e . CP_5 CP_6
Per quanto riguarda la disciplina della prescrizione, l'art. 8 d.lgs. n. 3/2017 ha recepito la direttiva prevedendo che: “il diritto al risarcimento del danno derivante da una violazione del diritto della concorrenza si prescrive in cinque anni. Il termine di prescrizione non inizia a decorrere prima che la violazione del diritto della concorrenza sia cessata e prima che l'attore sia a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza di tutti i seguenti elementi: a) della condotta e del fatto che tale condotta costituisce una violazione del diritto della concorrenza: b) del fatto che la violazione del diritto della concorrenza gli ha cagionato un danno;
c) dell'identità dell'autore della violazione. La prescrizione rimane sospesa quanto l'autorità garante della concorrenza avvia un'indagine o un'istruttoria in relazione alla violazione del diritto della concorrenza cui si riferisce
l'azione per il diritto al risarcimento del danno. La sospensione si protrae per un anno dal momento in cui la decisione relativa alla violazione del diritto della concorrenza è divenuta definitiva o dopo che il procedimento si è chiuso in altro modo”.
Come chiarito dalla Corte di Giustizia, l'applicazione dei principi di diritto intertemporale già richiamati implica che debba ritenersi assoggettata ratione temporis al disposto dell'art. 8 d.lgs. cit. la domanda risarcitoria “per una violazione del diritto della concorrenza che, sebbene vertente su una violazione del diritto della concorrenza che è cessata prima dell'entrata in vigore della dir.
2014/104/UE, sia stata proposta dopo l'entrata in vigore delle disposizioni che la recepiscono nel diritto nazionale;
sempreché il termine di prescrizione applicabile a tale ricorso, in virtù delle norme previgenti, non sia scaduto prima della data di scadenza del termine di recepimento della direttiva stessa” (cfr. Cass. Civ. 5232/2024 che richiama in motivazione Corte giust. UE 22 giugno 2022, C-
267/20).
Nel caso di specie, il termine per il recepimento della direttiva 2014/104/UE scadeva il 27 dicembre
2016, quindi, per determinare l'applicabilità della norma comunitaria in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno occorre verificare se alla predetta data fosse scaduto o meno, secondo la disciplina previgente, il termine di prescrizione applicabile alla situazione di cui al procedimento principale.
pagina 7 di 21 Tale vaglio, in mancanza di una disciplina comunitaria in materia di prescrizione anteriore a quella prevista dalla direttiva 2014/104, deve essere compiuto facendo applicazione dei criteri elaborati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività (Corte di giustizia C.
295/04 e 298/04; Cass. Civ. 5232/2024). Nella materia per cui è causa la giurisprudenza interna ha individuato il dies a quo del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno partendo dal rilievo secondo cui il danno derivante da un “cartello” sui prezzi “rientra tra quelli comunemente denominati lungolatenti, i quali sono caratterizzati dalla presenza di un segmento temporale, di significativa – perciò non trascurabile entità, che separa l'insorgenza del danno dalla sua percezione” (di recente Cass. 5232/2024, che richiama Cass. 2305/2007). Per tale ragione, ai fini della decorrenza del termine non rileva, il momento in cui “l'agente compie l'illecito o quello in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto”, bensì il momento in cui la condotta ed il conseguente danno si manifestano all'esterno, divenendo oggettivamente percepibili e riconoscibili (Cass. civ. cit.; Cass. 30783/2022; Cass. 18176/2019; Cass. 26188/2011).
Secondo quanto osservato dalla Corte di Cassazione, nel caso di “cartelli” la consapevolezza dell'illecito e della sua idoneità lesiva in capo al danneggiato si configura, di regola, a decorrere dal momento in cui l'autorità competente accerta l'illecito; cionondimeno la relativa valutazione deve essere compiuta caso per caso “in relazione al grado di competenza e di effettiva conoscibilità proprio del soggetto danneggiato, accertando in quale momento esso abbia avuto sufficiente ed adeguata informazione quanto alla sussistenza dell'illecito lamentato in tema di tutela della concorrenza” (Cass. 5232/2024; Cass. 18176/219). Con riguardo all'onere probatorio, grava su chi eccepisce la prescrizione l'onere di provare il momento in cui chi agisce abbia avuto adeguata e ragionevole percezione del danno subito e della sua ingiustizia (Cass. 2305/2007). L'impostazione della giurisprudenza interna appare, peraltro, coerente con la ratio sottesa alla previsione della successiva direttiva 2014/104/UE.
Nel caso di specie la convenuta ha allegato la decorrenza della prescrizione dalla data degli acquisti
(tra il 2011 e il 2013) assumendo la conoscibilità dell'intesa anticoncorrenziale sulla base delle comunicazioni degli aumenti “simultanei” dei prezzi inviate alla danneggiata dei propri fornitori. La tesi non convince poiché, da un lato, non risulta provato l'elemento fattuale del numero e della provenienza delle comunicazioni riguardanti gli aumenti di prezzi effettivamente pervenute alla attrice;
dall'altro, non tiene conto del tenore delle difese svolte dalle imprese nel procedimento davanti all'AGCM. Come si esporrà nel prosieguo, molte delle imprese produttrici parti del procedimento condotto dall' hanno, in quella sede, dedotto che l'aumento dei prezzi rilevato CP_7 nel periodo dell'infrazione non costituiva frutto di una concertazione, bensì il risultato di politiche pagina 8 di 21 commerciali di “imitazione razionale” degli incrementi di prezzo autonomamente decisi dalle imprese concorrenti. L'accertamento dell'accordo tra le imprese sottostante gli aumenti di prezzo ha richiesto, quindi, una approfondita istruttoria da parte dell'Autorità che ha portato alla luce plurimi scambi di informazione tra le imprese produttrici, società terze rispetto agli acquirenti. Elementi di cui l'attrice non era a conoscenza e non acquisibili con l'ordinaria diligenza, richiedendo la loro scoperta specifici poteri istruttori.
In applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza interna può, quindi, affermarsi che la società attrice ha avuto ragionevole contezza dell'illecito concorrenziale e della sussistenza di un nesso causale tra gli incrementi di prezzo e la condotta illecita imputabile, tra le altre, alla società convenuta solo con la pubblicazione degli esiti del provvedimento sanzionatorio dell'AGCM; ne deriva che alla data della scadenza del termine per il recepimento della direttiva non poteva ritenersi decorso il termine di prescrizione, essendo il primo termine anteriore al provvedimento dell'AGCM.”
(cfr. Trib. Milano sezione specializzata impresa, 14.11.2024 n. 9865).
Sotto altro profilo può osservarsi che il presente giudizio è stato promosso dalla attrice con atto notificato il 15.9.2020, dunque entro il termine quinquennale di prescrizione computato sia secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza interna, che secondo la disciplina della direttiva 2014/104.
Passando ad esaminare il merito della domanda attorea, giova evidenziare che l'azione promossa dall'attrice è del tipo “follow-on” in quanto è stata fondata sull'accertamento compiuto dall'AGCM del fatto che numerose imprese operanti nel mercato italiano della produzione e vendita del cemento avessero raggiunto tra loro un'intesa lesiva della concorrenza, produttiva di apprezzabili effetti restrittivi a danno dei consumatori, in violazione dell'art. 101 del TFUE.
Sebbene, nel caso di specie, la violazione sia antecedente al recepimento della direttiva
2014/104/UE, si deve concludere per l'operatività, nel presente giudizio, della previsione di cui all'art. 7, co. 1 d.lgs. 3/2017 rubricato “effetti delle decisioni dell'autorità garante della concorrenza”. Come già evidenziato poc'anzi, in merito all'applicazione temporale delle disposizioni della Direttiva 2014/104/UE (recepita in Italia dal d.lgs. 3/2017), l'art. 22 della stessa richiama, al primo paragrafo, il principio di non retroattività delle disposizioni sostanziali e, al secondo paragrafo, il principio secondo cui le misure aventi natura processuale non si applicano alle azioni per il risarcimento del danno per le quali un giudice nazionale sia stato adito anteriormente al 26.12.2014
(data di entrata in vigore della direttiva). Pronunciandosi su un rinvio pregiudiziale avente ad oggetto l'applicazione temporale dell'art. 9 paragrafo 1 della direttiva 2014/104/UE, la Corte di Giustizia ha evidenziato che detta previsione stabilisce una presunzione inconfutabile dell'esistenza di una pagina 9 di 21 violazione del diritto della concorrenza e poiché l'esistenza di una violazione del diritto della concorrenza e l'identità del suo autore – assieme al danno causato da tale violazione e all'esistenza di un nesso di causalità tra tale danno e detta violazione – rientrano tra “gli elementi indispensabili di cui la persona lesa deve disporre al fine di proporre un ricorso per il risarcimento del danno”, “si deve ritenere che l'art. 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 verta sull'esistenza di uno degli elementi costituitivi della responsabilità civile per le violazioni delle norme del diritto della concorrenza”; ne consegue che la previsione in commento abbia natura sostanziale, ai sensi dell'art. 22, paragrafo 1, della direttiva (Corte di Giustizia, C-25/21, e negli Controparte_4 stessi termini Corte di Giustizia, C- 267/20, Volvo e . Ciò posto, secondo i richiamati CP_6 principi, per stabilire se una determinata “situazione” sia disciplinata dalla nuova norma sostanziale, occorre verificare se la fattispecie concreta sia o meno divenuta definitiva “prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva o se essa abbia continuato a produrre i suoi effetti dopo la scadenza di detto termine”. A tal fine occorre aver riguardo al “meccanismo di funzionamento” della singola previsione della cui applicazione si discute.
Come detto, l'art. 9 paragrafo 1 della direttiva, stabilisce “una presunzione in base alla quale una violazione del diritto della concorrenza, constatata in via definitiva da un'autorità nazionale garante della concorrenza o in una decisione di un organo di ricorso, deve ritenersi definitivamente accertata ai fini di un ricorso per il risarcimento del danno”.
Nella applicazione dell'art. 9, quindi, l'elemento che viene in rilievo è il momento in cui la decisione dell'Autorità garante di accertamento dell'infrazione sia divenuta definitiva (Corte di Giustizia, C-
25/21, ). Controparte_4
Dal momento che la sentenza del Consiglio di Stato n. 7320 del 31.12.2018 sul ricorso avverso il provvedimento dell'AGCM che ha applicato la sanzione e la stessa decisione dell'AGCM sono successivi al termine per il recepimento della direttiva (27.12.2016) può concludersi per l'applicabilità nel presente giudizio della previsione di cui all'art. 7, comma 1 d.lgs. 3/2017 (cfr. Trib.
Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa, 14.11.2024 n. 9865).
In ogni caso, anche ove il regime di vincolatività stabilito dall'art. 7 d.lgs. 3/17 non fosse applicabile per i fatti in questa sede dedotti, la circostanza che detto provvedimento abbia superato il vaglio del Consiglio di Stato e che sia divenuto definitivo consentirebbe comunque il richiamo all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “Nel giudizio promosso dal consumatore, ed avente ad oggetto il risarcimento del danno da questi patito in conseguenza di un'illecita intesa restrittiva della concorrenza posta in essere dal professionista, gli atti del procedimento in esito al quale l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato ha accertato la pagina 10 di 21 sussistenza dell'illecito anticoncorrenziale ed irrogato al professionista una sanzione costituiscono una prova privilegiata, nel senso che al professionista è consentito fornire la prova contraria dei fatti accertati, senza che sia possibile nel giudizio civile rimettere in discussione i fatti costitutivi dell'affermazione di sussistenza della violazione della normativa in tema di concorrenza in base allo stesso materiale probatorio od alle stesse argomentazioni già disattesi in quella sede” (cfr. Cass. Sez.
3 20.6.2011, n. 13486).
Per le ragioni che precedono, non possono essere più messi in discussione nel presente giudizio gli accertamenti contenuti nel provvedimento sanzionatorio del 16.8.2017 n. 26705 (confermati dal giudice amministrativo di primo e secondo grado: TAR Lazio n. 8541/2018 e Consiglio di Stato n.
7320/2018) in punto di partecipazione all'intesa da parte di nel periodo intercorrente Controparte_2 tra il 1.1.2011 e il 1.1.2016.
Tanto premesso, la società attrice ha chiesto il risarcimento dei danni patiti per effetto dell'intesa restrittiva, allegando, in primo luogo, quale voce di danno emergente, la differenza fra il prezzo pagato per l'acquisto delle partite di cemento e il prezzo che avrebbe potuto e dovuto pagare in assenza dell'intesa illecita.
In tale prospettiva, la parte attrice ha documentato l'entità degli acquisti di cemento compiuti dalla venditrice e ha chiesto che fosse disposta consulenza tecnica d'ufficio volta ad acquisire CP_2 ogni elemento utile al fine di stimare l'entità del sovrapprezzo che la convenuta le avesse praticato nelle compravendite intercorse nel periodo in cui era stata ritenuta accertata la sua partecipazione all'intesa anticoncorrenziale;
ha chiesto, quindi, che la quantificazione del danno fosse operata in relazione all'accertamento di tale dato, tenuto conto del volume di acquisti operati nel periodo di riferimento.
La parte convenuta ha invece contestato che in conseguenza dell'assunta intesa si fosse determinata l'applicazione di alcun sovrapprezzo rispetto a quello che sarebbe stato praticato in assenza dell'illecita concertazione (che ha comunque negato); ha poi espressamente eccepito che, anche qualora fosse stato individuato un sovrapprezzo, ben avrebbe potuto rivolgersi a soggetti Pt_1 terzi non partecipanti all'intesa e presenti nella zona in cui la medesima operava evitando gli effetti negativi della stessa e che, in ogni caso, anche laddove fosse stata accertata l'applicazione di aumenti di prezzi nella fornitura di cemento da parte della convenuta, avrebbe dovuto ritenersi più che probabile la traslazione dell'aumento sulla clientela finale dell'attrice con conseguente neutralizzazione del danno asseritamente subito.
pagina 11 di 21 Allo specifico fine di fornire riscontro della circostanza dell'integrale traslazione da parte dell'attrice dell'eventuale pregiudizio derivatole dall'applicazione dell'assunto sovrapprezzo (c.d. passing-on), la convenuta ha chiesto che il Tribunale ordinasse alla controparte l'esibizione delle fatture emesse ai propri clienti per la vendita di calcestruzzo nel periodo 2009-2016.
Giova premettere che, nella ricostruzione della portata e del contenuto dell'onere della prova del danno e del nesso di causalità tra questo e l'illecito anticoncorrenziale, non può farsi applicazione, ratione temporis, della previsione di cui all'art. 14, comma 2, d.lgs. 3/2017 a mente del quale
“l'esistenza del danno cagionato da una violazione del diritto alla concorrenza consistente in un cartello si presume, salva prova contraria dell'autore della violazione”.
La previsione in commento, secondo quanto osservato dalla Corte di Giustizia, ha natura sostanziale in quanto “la presunzione relativa stabilita da detta disposizione è direttamente connessa al sorgere della responsabilità civile extracontrattuale dell'autore della violazione di cui trattasi e, di conseguenza, incide direttamente sulla situazione giuridica di quest'ultimo” (C-267/20).
“Nella applicazione della particolare disposizione in esame “il fatto identificato dal legislatore dell'Unione come idoneo a far presumere l'esistenza di un danno” è costituito dall'esistenza di un cartello;
pertanto, al fine di verificare il carattere “acquisito” o meno della situazione principale, rilevante secondo il diritto dell'Unione, occorre aver riguardo alla data in cui il cartello è cessato: la direttiva non sarà applicabile in relazione a tale previsione, ratione temporis, se il cartello di cui si tratta è cessato prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva 2014/104/UE (Corte di Giustizia C- 267/20). L'istruttoria condotta dall'AGCM ha accertato che l'intesa è durata sino al mese di gennaio 2016 e non risulta nemmeno allegata nel presente giudizio una maggior durata. Ne deriva che la violazione è cessata prima della data di scadenza del termine per il recepimento della direttiva n. 2014/104/UE, con conseguente inapplicabilità della presunzione relativa di cui si discute” (cfr. Tribunale di Milano Sezione Specializzata in materia di Impresa, 14.11.2024 n. 9865 cit.).
Ai fini della quantificazione del danno trova invece applicazione la previsione di cui all'art. 17, paragrafo 1, della direttiva, trattandosi di norma “procedurale” applicabile al giudizio per risarcimento del danno che, sebbene relativo ad una violazione del diritto della concorrenza cessata prima dell'entrata in vigore di tale direttiva, sia stato proposto dopo il 26.12.2014 e dopo l'entrata in vigore delle disposizioni che la recepiscono nel diritto nazionale (così Corte di Giustizia C- 267/20).
La noma in esame impone, infatti, agli Stati membri di garantire che “né l'onere della prova né il grado di rilevanza della prova richiesti per la quantificazione del danno rendano praticamente
pagina 12 di 21 impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto al risarcimento”, e, a tal fine, prevede che
“ gli Stati membri provvedono affinché i giudici nazionali abbiano il potere, a norma delle procedure nazionali, di stimare l'ammontare del danno se è accertato che l'attore ha subito un danno ma è praticamente impossibile o eccessivamente difficile quantificare con esattezza il danno subito sulla base delle prove disponibili”.
In tale prospettiva, è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare in primo luogo l'entità del sovrapprezzo subito dalla società attrice.
All'esito della disposta consulenza tecnica d'ufficio il CTU - premessa l'oggettiva difficoltà di pervenire alla ricostruzione di uno scenario controfattuale che consentisse di accertare quale sarebbe stata l'evoluzione del mercato nel caso in cui non si fosse verificata la violazione dell'art. 101 TUEF - ha innanzitutto esplicitato la necessità di un approccio metodologico basato sull'evoluzione temporale dei prezzi prima e/o dopo il periodo dell'intesa specificando che “quello che serve per l'applicazione del metodo del confronto temporale è una valutazione non solo dell'evoluzione dei prezzi nei periodi con/senza intese, ma anche delle loro sottostanti determinanti in termini sia di costi che di domanda”.
Il CTU ha quindi ricostruito lo scenario controfattuale sulla base di un approccio comparativo basato sul raffronto tra prezzi medi effettivi praticati dalla convenuta nelle varie annualità del periodo contestato (2013-2015) e il prezzo teorico, ovvero il “prezzo non infrazione” (c.d. “best price”) che, secondo un'ipotesi razionale, sarebbe stato applicato nel medesimo orizzonte temporale in assenza dell'intesa.
Il confronto temporale è stato poi effettuato, in relazione alla diversa tipologia di prodotti acquistati da (nello specifico il cemento TEC A-L 42,5R e il cemento TEC A-L 32,5R), sulla base della Pt_1 logica del c.d. “metodo durante e dopo” considerando come periodo di osservazione del prezzo teorico la finestra temporale tra gennaio e giugno 2016. Ciò in ragione dell'impossibilità di individuare un prezzo ante-intesa dal momento che la società attrice è stata costituita solo nel 2012 e ha avviato i propri acquisti da solo nel 2013. CP_2
Calcolato quindi il “base price” nel “base period” si è confrontato tale dato con il prezzo medio ponderato unitario effettivo di ciascuna annualità per determinare il sovrapprezzo applicato da per ciascuna annualità. Il sovrapprezzo unitario è stato poi moltiplicato per le quantità CP_2 acquistate nel periodo 2013-2015 pari a 39.733,00 tonnellate di cemento (di cui 23.580,40 tonnellate per il cemento TEC A-L 42,5R e 16.156,60 tonnellate per il cemento TEC A-L 32,5).
Il CTU, inoltre, al fine di verificare se gli incrementi del prezzo medio ponderato applicato nel periodo dell'intesa siano dipesi dal sovrapprezzo, ovvero (integralmente o in parte) da altri fattori, ha pagina 13 di 21 altresì osservato l'andamento dei principali costi di produzione in capo alla convenuta relativi, in particolare, al costo dell'energia e del combustibile (cokeria) e le caratteristiche dell'analisi della domanda e la struttura dell'offerta.
Applicando tale metodologia, il CTU ha quantificato in € 56.136,00 l'entità del sovrapprezzo subito dalla società attrice in relazione agli acquisti di cemento effettuati da nell'intero CP_2 periodo considerato. Sebbene il risultato riportato dal CTU nella relazione peritale non distingua il sovrapprezzo in relazione alle varie annualità, tale dato è ricavabile dalla tabella 2 contenuta nella prima memoria tecnica della convenuta alla quale il consulente del Tribunale ha CP_2 espressamente rinviato aderendo alle conclusioni proposte del CTP di e dalla quale si CP_2 evince che l'importo di € 56.136,00 è in realtà riferito alle sole annualità 2013 e 2014 posto che con riferimento all'anno 2015 non è stato accertato alcun sovrapprezzo.
A fronte dell'eccezione di passing-on formulata dalla convenuta, al CTU è stato poi richiesto di accertare se, ed eventualmente in che misura, il sovrapprezzo fosse stato traslato “a valle” da parte dell'attrice nei confronti dei suoi clienti.
Sul punto, giova ricordare che il considerando 39 della direttiva n. 2014/104 UE afferma l'opportunità di permettere “all'autore di una violazione di invocare a propria difesa l'avvenuto trasferimento del danno emergente a fronte di una domanda di risarcimento del danno” e che a tal fine devono essere previste “disposizioni che stabiliscano che l'autore della violazione, nella misura in cui invoca l'eccezione del trasferimento, debba dimostrare l'esistenza e l'entità del trasferimento del sovrapprezzo”. L'art. 13 della stessa Direttiva specifica poi che “l'onere della prova del fatto che il sovrapprezzo è stato trasferito spetta al convenuto che può ragionevolmente richiedere la divulgazione di prove all'attore o a terzi”; disposizione che è stata trasferita in maniera del tutto conforme nell'ordinamento interno nell'art. 11 d.lgs 3/2017 (che infatti stabilisce che “Nelle azioni per il risarcimento del danno, il convenuto che eccepisce il fatto che l'attore ha trasferito in tutto o in parte il sovrapprezzo derivante dalla violazione del diritto della concorrenza ha l'onere di provarlo anche chiedendo l'esibizione di prove all'attore o a terzi”).
Ritiene il Tribunale che una siffatta disposizione abbia un contenuto di natura meramente processuale e non investa alcun profilo sostanziale. Invero, afferma la dottrina che le cd. presunzioni legali relative, che hanno attinenza con la regolamentazione dell'onere della prova, si distinguono dalle cd. presunzioni semplici - ma anche dalle presunzioni legali assolute, volte ad escludere completamente che il fatto presunto possa essere oggetto di prova contraria - che, invece, attengono alla prova dei fatti nel giudizio e, per questo, sono da considerarsi mezzi di prova in senso proprio.
pagina 14 di 21 La distribuzione degli oneri probatori accolta nell'ordinamento interno dall'art. 2967 c.c. è sottoposta, talvolta, a inversioni, modificazioni o attenuazioni, come appunto nel caso di previsione di presunzioni legali relative (non assolute), o come nel caso in cui – come stabilito nel caso di specie dalla Direttiva 2014/104/UE e conformemente dall'art. 11 d.lgs. 3/2017 – esse attribuiscono ad una parte l'onere di fornire la prova di un fatto, in base dunque ad un meccanismo normativo che non riguarda in sé sul piano sostanziale l'accertamento giudiziale dei fatti, ma che incide invece solo sul regime di distribuzione dell'onere della prova determinando un effetto di agevolazione processuale in favore del soggetto danneggiato dall'intesa illecita che facilita - salva la prova contraria in merito all'eseguita traslazione a valle del sovrapprezzo indebito - il conseguimento del corrispondente risarcimento del danno.
Deve dunque ritenersi che la possibilità di procedere all'interpretazione delle norme interne in merito alla distribuzione degli oneri probatori delle parti sulla base dei chiari e specifici principi stabiliti dalla Direttiva 2014/104/UE possa essere svolta in questa sede, in ragione della natura processuale delle disposizioni richiamate che si sottraggono al limite di applicazione retroattiva delle sole norme di natura sostanziale previsto dal comma 1 dell'art. 22 Direttiva 2014/104/UE (così Trib. Milano sezione impresa, 15.3.2023 n. 3914 est. Marangoni).
Tanto premesso, coerentemente alla regolamentazione degli oneri probatori sull'eccezione di e alle indicazioni sul punto contenute nella direttiva 201/104/UE come trasposte nel d.lgs. CP_8
3/2017, sono state acquisite le fatture emesse da nei confronti dei propri clienti nel periodo di Pt_1 indagine (2013-2016).
Il C.T.U. è pervenuto alla conclusione di ritenere provata una totale traslazione del sovrapprezzo da parte di sui propri clienti sulla base di una valutazione globale nell'ambito della quale ha Pt_1 valorizzato sia indici di carattere presuntivo, evidenziati anche dalla Guida Pratica e dalle Linee
Guida della Commissione Europea in ordine alla modalità di stima del sovraprezzo, sia riscontri di carattere documentale basati sulla disamina delle fatture prodotte da relative al periodo Pt_1 considerato.
In particolare, sotto il primo profilo, il CTU ha evidenziato che le caratteristiche del mercato di riferimento in cui si innesta l'intesa e le dinamiche della concorrenza che lo contraddistinguono costituiscono elementi che sotto il profilo teorico incentivano al passing-on: in quest'ottica il CTU, riprendendo le indicazioni fornite dalle richiamate linee guida della Commissione Europea e le conclusioni dell'accertamento dell'AGCM sulle caratteristiche del mercato in cui si è inserita l'intesa illecita, ha rimarcato che intese che hanno come effetto di modificare il prezzo di un intero settore pagina 15 di 21 sono più probabilmente associate a fenomeni di passing-on da parte dei clienti diretti delle imprese partecipanti all'intesa e, sotto tali aspetti, ha evidenziato che l'intesa oggetto dell'accertamento dell'AGCM ha riguardato la quasi totalità del mercato italiano della produzione di cemento che si caratterizza per avere ad oggetto un prodotto omogeneo, standardizzato e difficilmente sostituibile, ad alta intensità di capitale e con elevate barriere all'ingresso oltre che alquanto concentrato e in cui tutti gli acquirenti diretti di cemento si trovano a subire in egual misura l'effetto del sovrapprezzo.
In questo contesto, ad avviso del CTU, “è ragionevole affermare che la presenza di un intesa con simili caratteristiche non consenta agli acquirenti (diretti e indiretti) di sostituire i prodotti acquistati in funzione del livello dei prezzi applicati dai propri fornitori” e che, pertanto, le imprese operanti nel settore saranno maggiormente incentivate a trasferire a valle il sovrapprezzo incrementando i prezzi e senza temere una riduzione dei volumi di vendita.
In aggiunta alla disamina degli elementi presuntivi da cui sono desumibili gli incentivi al passing- on, il CTU ha anche operato un'analisi quantitativa fondata sulla contabilità di , attraverso Pt_1
l'esame di un campione significativo di fatture emesse dalla società attrice. In particolare, il CTU ha considerato le fatture emesse da nei confronti dei suoi tre maggiori clienti che hanno Pt_1 rappresentato, nel periodo 2013-2016, il 48% del suo fatturato complessivo. Per ciascuno di questi tre clienti sono stati poi ricavati i prezzi di vendita sulla base dell'esame di tutte le fatture di vendita emesse da nel periodo considerato. Pt_1
Il CTU ha evidenziato come “la principale risultanza è che: <<in corrispondenza (ossia in concomitanza o nella successiva immediatezza) del più significativo aumento prezzo praticato da co< i>
ad nel periodo esaminato (circa 5,5 €/ton tra giugno-luglio 2015 cfr. § 4) si sia assistito Pt_1 per le stesse tipologie di prodotti venduti dall'Attrice, a un incremento analogo – e finanche superiore nella sua entità (circa 6€/ton) – a carico dei clienti di >> […] La prospettazione Pt_1 del CTU alla luce delle analisi condotte porta a conclusioni analoghe rispetto a quelle del CTP di
e quindi l'integrale passing-on appare essere la più corretta descrizione di quanto sia CP_2 avvenuto nel rapporto commerciale tra e […] appare chiaramente come sia Pt_1 CP_2
l'episodio dell'aumento del prezzo del luglio 2015 la fonte più chiara di shock ai prezzi di input per
ascrivibile al comportamento collusivo di Nel periodo di interesse, questo è Pt_1 CP_2
l'unico “salto” nei prezzi praticati da ad che sia temporalmente associato alla CP_2 Pt_1 decisione coordinata di aumento dei prezzi tra i produttori sanzionati nella decisione AGCM. Si tratta dell'aumento di prezzi più significativo osservato nell'intero periodo 2013-2016, durante il quale i prezzi saltano dal valore minimo mai raggiunto in questo lasso di tempo a valori decisamente più alti. Come ben visibile in Figura 1, il prezzo medio ponderato del cemento di classe “42,5” sale pagina 16 di 21 da 52 euro/ton a 57,52 euro/ton, mentre quello del cemento classe “32,5” sale da 50 a 55.51 euro/ton. Dal punto di vista tecnico, si tratta di una variazione ideale per una quantificazione attendibile del passing-on: difatti, da nessuna delle ulteriori evidenze agli atti risulta che nel mercato siano avvenuti in simultanea altri cambiamenti tali da poter influire sui costi di e tali da Pt_1 contaminare la quantificazione dell'effetto sui prezzi applicati da ai suoi clienti in risposta Pt_1 allo shock sui prezzi applicati da alla stessa ”. CP_2 Pt_1
A seguito della disamina delle fatture emesse da nei confronti dei tre clienti maggiori, Pt_1 [...]
e e TI P&D S.r.l. il CTU ha evidenziato che: Parte_2 Parte_3 Controparte_10
“Le fatture emesse nei confronti di - Nel corso del Luglio 2015 alza il prezzo unitario Pt_2 Pt_1 del prodotto “TECNOCEM PORTLAND II A-LL32,5 R” di EUR 6/ton, passando da EUR 63/ton a
EUR 69/ton. Nel corso di Agosto 2015 aumenta il prezzo unitario del prodotto Pt_1
“TECNOCEM PORTLAND II A-LL42,5 R” di EUR 6/ton rispetto al prezzo di Giugno 2015.
• Le fatture emesse nei confronti di - Nel corso di Luglio 2015 alza il prezzo unitario Pt_3 Pt_1 dei prodotti “ II B-LL 32,5 R” e “ II A-LL 42,5 Parte_4 Parte_4
R” di EUR 6/ton.
• Le fatture emesse nei confronti di TI - Nel corso di Luglio 2015 alza il prezzo unitario Pt_1 dei prodotti “ II A-LL32,5 R” e “ II A-LL42,5 Parte_4 Parte_4
R” di EUR 6/ton.”.
Il CTU prosegue evidenziando che “Elemento ulteriore non discusso nella memoria del CTP di
e che appare rilevante al fine di identificare l'incentivo e la capacità di effettuare una CP_2 traslazione del sovrapprezzo è quello relativo alla durata degli aumenti. A questo riguardo, è ben visibile dalla Figura 1 come gli aumenti di prezzo imposti da siano di breve durata. Ad CP_2 esempio, l'aumento di circa 5,5 euro/ton del luglio 2015 discusso poc'anzi ha breve durata: già nell'agosto 2015 i prezzi medi ponderati scendono rispetto al massimo di luglio di uno 0,5 euro/ton. I prezzi restano stabili a settembre rispetto ad agosto, ma già a ottobre calano ognuno di altri 2 euro/ton, rimanendo sostanzialmente così per circa un anno. Quindi, nello spazio di tre mesi,
l'aumento di 5,5 euro/ton viene ridimensionato della metà. La dinamica, invece, è profondamente diversa per i prezzi praticati da , i quali risultano stabilizzarsi per un lungo periodo sui valori Pt_1 maggiorati del luglio 2015. Infatti, l'aumento di 6 euro/ton discusso al punto precedente non si ridimensiona al dimezzarsi di quello che era stato il salto nel prezzo di Al contrario, si CP_2 osserva quanto segue e che si ritiene essere una chiara evidenza della capacità di di traslare Pt_1 sui suoi acquirenti almeno la totalità del sovrapprezzo praticatole da CP_2
• Pesio: gli aumenti perdurano fino a Settembre 2015, per un numero complessivo di 14 transazioni. pagina 17 di 21 • gli aumenti perdurano fino a Ottobre 2016, per un numero complessivo di 112 transazioni. Pt_3
A Novembre e Dicembre 2016 vi è un ulteriore aumento nei prezzi unitari dei due prodotti acquistati da pari a EUR 3/ton. Pt_3
• TI: gli aumenti perdurano fino ad Agosto 2016, salvo una momentanea flessione di 4 euro/ton
a fine gennaio 2016, per un numero complessivo di 97 transazioni”.
L'analisi sopra esposta si è focalizzata sui tre maggiori clienti di , in questo ripercorrendo Pt_1 quanto già fatto almeno in parte nella memoria del CTP La scelta dei tre maggiori CP_2 clienti dovrebbe essere garanzia che eventuali traslazioni di prezzo su clienti minori siano almeno pari a quelle effettuate con i clienti maggiori poichè questi ultimi dovrebbero essere quelli dotati di maggiore forza negoziale. Tuttavia, per rendere maggiormente fondata su evidenze certe la conclusione prospettata poc'anzi di un passing-on completo si analizzano di seguito le fatture emesse da nei confronti di 5 altri clienti minori per un periodo intorno al mese di luglio 2015. Pt_1
• AM [non subisce il rincaro] - Per tutto il mese di Luglio 2015, il prezzo del prodotto
“TECNOCEM II A-LL42,5 R” rimane costante a EUR 67/ton. Queste transazioni Pt_4 avvengono prima del 20 Luglio. Anche successivamente, lungo tutto il 2016, avvengono numerose transazioni al prezzo unitario di EUR 67/ton.
• Edil Conversion [agli atti non ci sono transazioni successive a Luglio 2015] - Per il mese di
Luglio 2015, il prezzo del prodotto “TECNOCEM PORTLAND II A-LL42,5 R” rimane costante a
EUR 68,5/ton. Il prezzo del prodotto “TECNOCEM II A-LL32,5 R” è pari a EUR Pt_4
66,5/ton. Queste transazioni avvengono prima del 21 Luglio.
• FA [subisce il rincaro per 5 mesi] A fine Luglio 2015, il prezzo unitario del prodotto
“TECNOCEM PORTLAND II A-LL32,5 R” è EUR 76/ton. Tale aumento perdura fino a Dicembre
2015, per un numero complessivo di 19 transazioni.
• F.lli [rincaro immediato ma agli atti non ci sono transazioni successive a Luglio 2015] - CP_11
Il prezzo unitario del prodotto “TECNOCEM PORTLAND II A-LL42,5 R” aumenta di EUR 6/ton da
EUR 74 a EUR 80/ton, durante il mese di Luglio 2015. Non sono presenti successive transazioni.
• Edilcop [subisce il rincaro per 3 mesi] - Il prezzo unitario del prodotto Parte_4
II A-LL42,5 R” aumenta di EUR 6/ton da EUR 74 a EUR 80/ton, durante il mese di Luglio 2015. Tale aumento perdura fino a Ottobre 2015, per un numero complessivo di 2 transazioni.
La dinamica degli aumenti riscontrata per questi clienti minori è maggiormente variegata di quella descritta per i clienti maggiori. Si è individuato anche almeno un caso (AM) in cui non sembrerebbe esservi evidenza di passing-on. Nel caso di Edil Conversion, invece, non ci sono rincari nelle transazioni avvenute nella prima metà di luglio, ma non ci sono neanche transazioni successive pagina 18 di 21 al 21 luglio con cui verificare la traslazione o meno del sovrapprezzo. In tutti gli altri tre casi c'è evidenza di passing-on completo e, nei casi dove le interazioni sono protratte nel tempo, esiste anche evidenza dell'applicazione del sovrapprezzo di 6 euro/ton da parte di per una durata Pt_1 maggiore di quella dell'applicazione del sovrapprezzo di 5,5 euro/ton da parte di Nel CP_2 complesso, queste evidenze sembrano quindi confermare la scelta operata in questa relazione di considerare come almeno totale la traslazione del sovrapprezzo operata da verso i suoi Pt_1 clienti, ovvero un passing-on almeno del 100%.”
Alla luce dell'analitica indagine condotta, ritiene il Tribunale che la conclusione cui è pervenuto il CTU in punto di passing-on sia condivisibile seppur limitatamente all'anno 2015.
Come si evince dalla relazione peritale, a fronte della disamina delle fatture prodotte da Pt_1 nell'arco temporale di un triennio, il consulente del Tribunale ha infatti riscontrato un incremento dei prezzi praticati da ai propri clienti a luglio 2015, di misura corrispondente se non maggiore Pt_1 all'incremento dei prezzi praticato da ad nel medesimo periodo temporale. CP_2 Pt_1
La concomitanza temporale dell'aumento dei prezzi praticati da ai propri clienti con Pt_1
l'aumento dei prezzi dalla medesima subito da parte del proprio fornitore rispecchia il meccanismo del passing-on e consente di ritenere accertato un effettivo trasferimento del sovrapprezzo sui clienti finali.
Il CTU peraltro ha adeguatamente e motivatamente disatteso le osservazioni presentate da Pt_1 sulla base di considerazioni coerenti con la documentazione in atti ed esenti da palesi vizi logici.
Quanto alla dedotta incongruenza tra la breve durata (pochi mesi) dell'aumento nel prezzo praticato da ad nel giugno-luglio 2015 e la durata ben maggiore del periodo nel quale CP_2 Pt_1
ha mantenuto il rincaro di prezzi ai propri clienti, il CTU ha spiegato che la prospettazione di Pt_1
- secondo la quale tale discrasia sarebbe sintomatica del fatto che l'aumento del prezzo Pt_1 praticato da non sarebbe imputabile all'andamento del mercato a monte - non tiene conto di Pt_1 un fenomeno noto in economia come “rockets and feathers” che consiste nella sistematica tendenza ad avere prezzi che salgono rapidamente (come razzi appunto, “rockets”) all'aumentare dei costi sottostanti, ma che scendono più lentamente (come piume appunto, “feathers”) di come non calino gli stessi costi sottostanti e ne trae la conseguenza che “Alla luce di ciò, è evidente che vi siano solide argomentazioni scientifiche per non ritenere la mera asimmetria temporale tra gli aumenti e i cali di costo nei mercati del cemento a monte come un fattore indicativo dell'assenza di passing on a valle”.
Quanto alla doglianza in punto di incompletezza delle valutazioni effettuate dal CTU, si osserva che il consulente non ha limitato l'indagine ai soli tre clienti maggiori di , ma l'ha estesa ad altri Pt_1
pagina 19 di 21 cinque clienti minori per fornire un quadro il più completo possibile. Anche tale indagine, come espressamente affermato dal CTU, ha evidenziato un incremento dei prezzi praticati da ai Pt_1 propri clienti intorno al mese di luglio 2015.
Dunque, con riferimento all'annualità 2015, deve ritenersi accertata una integrale traslazione del sovrapprezzo da parte di alla luce delle condivisibili considerazioni presenti nella relazione Pt_1 peritale.
Ad avviso del Tribunale, tuttavia, le conclusioni cui è pervenuto il CTU in punto di passing-on, proprio perché riferite all'annualità 2015, non possono essere automaticamente estese anche alle annualità precedenti in mancanza di effettivi e significativi riscontri documentali.
Né è possibile ritenere che l'aumento dei prezzi praticati da a partire dal luglio 2015 abbia in Pt_1 qualche misura coperto anche il sovrapprezzo riferibile alle annualità precedenti proprio perché è mancata ogni allegazione sul punto e l'indagine documentale condotta dal CTU non solo non ha dato alcuna evidenza di una simile evenienza, ma non ha nemmeno dimostrato l'effettiva traslazione del sovrapprezzo subito sui clienti finali negli anni 2013 e 2104.
Come già in precedenza evidenziato l'eccezione di passing-on va allegata e puntualmente dimostrata dalla parte che l'invoca in relazione alle varie annualità in cui si è protratto il rapporto di fornitura e, accertato il passing-on con riferimento a un determinato periodo temporale, non può operare alcuna presunzione circa la sua ricorrenza anche in un diverso periodo temporale.
Alla luce delle considerazioni che precedono e tenuto conto degli esiti della relazione peritale, può ritenersi che il danno emergente subito dalla società attrice per effetto dell'intesa illecita sia pari a
€ 56.136,00.
Trattandosi di una obbligazione risarcitoria, avente natura di debito di valore, sull'importo di €
56.136,00, individuato dal CTU come sovraprezzo corrisposto per gli anni 2013 e 2014, sono dovuti sia la rivalutazione monetaria che gli interessi legali con funzione compensativa. Dunque, l'importo di € 24.562,00 (pari al sovraprezzo, arrotondato, per l'anno 2013) rivalutato ad oggi è pari ad €
29.819,00 mentre l'importo di € 31.578,00 (pari al sovraprezzo, arrotondato, per l'anno 2014) rivalutato ad oggi è pari ad € 38.367,00. Gli interessi legali vanno poi computati non già sulla complessiva somma rivalutata bensì su quella originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria (Cass. Sez. Un. n. 1712/1995). Effettuati gli opportuni conteggi, sulle predette somme via via rivalutate dalla data dell'illecito ad oggi, sono dovuti alla data della presente sentenza interessi per complessivi € 8.361,00. Sull'importo rivalutato ad oggi di €
pagina 20 di 21 68.186,00 sono dovuti gli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data della presente sentenza sino al soddisfo.
Non risulta invece provato il danno da perdita di chance genericamente allegato come possibilità di acquistare il cemento ad un prezzo più basso in assenza dei comportamenti anticoncorrenziali della convenuta e aumentare grazie ai prezzi più bassi il proprio fatturato. Parimenti, non risulta provato il danno consistente nella asserita contrazione del volume degli affari.
§§§§
Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile, sono poste a carico della società convenuta. Sulla base del medesimo criterio, le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattesa così provvede:
1) In parziale accoglimento della domanda attorea, condanna Controparte_1
già a corrispondere alla società
[...] Controparte_2 Pt_1
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da c.d. sovraprezzo, l'importo di €
[...]
68.186,00 già rivalutato all'attualità oltre ad € 8.361,00 per interessi legali maturati ad oggi, oltre agli ulteriori interessi legali sulla somma capitale dalla data della presente sentenza al saldo;
2) Rigetta le ulteriori domande risarcitorie di parte attrice;
3) Condanna già Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione delle spese di lite
[...] in favore che si liquidano in complessivi € 10.054,00 (di cui € 8.991,00 per Parte_1 compensi di avvocato ed € 1.063,00 per esborsi) oltre il 15% del compenso a titolo di rimborso forfettario oltre IVA e CPA;
4) Pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della società convenuta.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 4.12.2025.
Il Presidente
dott.ssa Idamaria Chieffo
Il Giudice relatore dott.ssa Lorena Casiraghi
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XIV Civile
Specializzata in materia di Impresa - A
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Idamaria Chieffo Presidente
- dott.ssa Lorena Casiraghi Giudice e relatore
- dott. Edmondo Tota Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 32617 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. in data 19.6.2025 con la quale sono stati concessi alle parti il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche tra in persona del legale rappresentante (P.IVA ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Battipaglia, via Trieste n. 2, presso lo studio dell'avv. Mario Manzo che la rappresenta e difende con l'avv. Giuseppe Galvagno, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione
Attrice
e
già Controparte_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore (C.F. , elettivamente domiciliata P.IVA_2 in Roma, Via Parigi n. 1, presso lo studio dell'avv. Claudio Alesse che la rappresenta e difende con l'avv. Roberto Santi, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
pagina 1 di 21 OGGETTO: Controversie in materia di intese e abuso di posizione dominante per violazione della normativa antitrust nazionale.
CONCLUSIONI: Come da note scritte depositate per l'udienza del 17.6.2025 di seguito trascritte.
Per parte attrice:
“Voglia il Giudice, in accoglimento della domanda attorea, condannare la convenuta al risarcimento del danno in favore di in misura pari a quanto accertato dalla CTP depositata in atti: Parte_1
1) Accertata e dichiarata la sussistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza dell'impresa convenuta in violazione dell'art. 101 TFUE, secondo la decisione dell'AGCM del 25 luglio 2017 n.
26705, dichiarare illegittimi/nulli i comportamenti anticoncorrenziali posti in essere dalla convenuta concretizzando la violazione dell'art. 101TFUE, in danno del ricorrente e, per l'effetto,
2) condannare la convenuta, al pieno risarcimento del danno causato dall'intesa illecita in danno del ricorrente, quantificato sulla scorta dell'indagine condotta da AGCM per una somma corrispondente
a € 10 per ogni tonnellata di prodotto acquistato o nella diversa somma ritenuta congrua, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dal giorno dell'acquisto di ogni partita di cemento.
3) In ogni caso condannare controparte al risarcimento del danno per la perdita subita – lucro cessante - per effetto ed in conseguenza del comportamento anticoncorrenziale di controparte che il giudice vorrà liquidare in via equitativa ex art. 1226 c.c.;
4) Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre IVA, CPA e, spese generali pari al 15% in favore dei sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari”.
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Sezione Specializzata Imprese, respinta e reietta ogni avversa istanza e richiesta, così provvedere:
- In via preliminare: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per mancata esposizione dei fatti sui quali si baserebbero le avverse domande nonché per la genericità delle stesse, con
l'adozione di tutti i provvedimenti che saranno ritenuti opportuni;
- Ancora in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande di controparte che abbiano ad oggetto fatti o condotte poste in essere prima del 18 settembre 2015;
- Nel merito: rigettare tutte le avverse domande per i motivi riportati nella presente memoria e per quanto emerso nel corso del presente giudizio;
Il tutto con vittoria di spese, compensi, rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge”.
pagina 2 di 21 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di Imprese, la Controparte_2
(oggi chiedendo - previo accertamento della
[...] Controparte_1 sussistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza ex artt. 101 TFUE e 2 della legge n. 287/1990 secondo quanto accertato dall'AGCM con Provvedimento sanzionatorio n. 26705 del 25/07/2017 - la condanna della convenuta al risarcimento del danno derivatole dall'intesa illecita e corrispondente al sovrapprezzo applicato ed accertato nell'ambito dell'istruttoria a causa del “cartello” o, comunque, nella maggiore o minore somma accertata e/o determinata in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. oltre interessi e rivalutazione monetaria oltre al risarcimento del danno da lucro cessante da liquidare anche in via equitativa.
A fondamento della domanda, la società attrice ha allegato di avere acquistato dalla società convenuta ingenti quantitativi di cemento negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016; che con provvedimento n. 26705 del 25.7.2017 emesso all'esito del procedimento n. 1793, l'AGCM aveva sanzionato alcune società operanti nel settore del cemento, tra le quali l'odierna convenuta, per avere partecipato nel periodo 1.6.2011-1.1.2016 a un'intesa unica lesiva della concorrenza e “consistente nel coordinamento dei prezzi di vendita del cemento, assistito anche da un controllo sistematico dell'andamento delle quote di mercato relative, realizzato tramite uno scambio di informazioni sensibili attuato grazie all'associazione di categoria AITEC”; che avverso il provvedimento dell'Autorità le imprese partecipanti al cartello avevano proposto separati ricorsi al T.A.R. Lazio, che erano stati tutti respinti;
che solo l'odierna convenuta, tra le imprese partecipanti al cartello, aveva proposto ricorso al Consiglio di Stato avverso la sentenza del Tar, formulando istanza di sospensiva, anch'essa respinta;
che nel corso dell'istruttoria svoltasi dinanzi all'Autorità garante talune delle imprese coinvolte nel cartello, tra cui anche la convenuta, avevano presentato impegni ai sensi dell'art. 14 ter L. 287/1990, che erano stati però ritenuti manifestatamente inidonei a far venir meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria oltre che inammissibili, in ragione della natura e delle caratteristiche della fattispecie contestata.
Sul presupposto che l'accertamento compiuto dall'AGCM costituisse prova privilegiata dell'effettiva consumazione dell'illecito e che dovesse presumersi, nella presente sede, anche l'entità delle conseguenze lesive derivate da esso, la società attrice ha concluso per la condanna della convenuta al risarcimento del danno “corrispondente al sovrapprezzo applicato ed accertato
pagina 3 di 21 nell'ambito dell'istruttoria a causa del “cartello”” e del “danno per la perdita subita - lucro cessante
- per effetto ed in conseguenza del comportamento anticoncorrenziale di controparte”.
Si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di Controparte_2 citazione in quanto privo di qualsivoglia riferimento concreto al rapporto intercorso tra le parti.
Nel merito ha eccepito l'avvenuta prescrizione quinquennale della domanda risarcitoria in relazione alle fatture anteriori al 15.9.2015 sul presupposto che il dies a quo per il calcolo della prescrizione quinquennale decorrerebbe quantomeno dalle singole forniture con prezzo superiore a quello precedentemente applicato, a fronte dell'allegazione di aumenti di prezzo allineati e paralleli da parte dei vari competitors. Ha infine concluso per il rigetto della domanda attorea argomentando circa: i)
l'infondatezza delle richieste di risarcimento del danno per assenza della condotta illecita, del nesso causale e del danno ingiusto;
ii) l'erroneo inquadramento del valore probatorio assegnato al provvedimento sanzionatorio dell'AGCM del 25 luglio 2017 n. 26705, da ritenersi non vincolante quanto ai suoi esiti, attesa l'inapplicabilità ratione temporis dell'art. 7 del d.lgs. 3/2017; iii) l'assenza di condotte poste in essere in violazione dell'intesa per avere il Tar Lazio e il Consiglio di Stato accertato che parte convenuta nel periodo 29.12.2012 – 15.6.2015 non aveva praticato alcun aumento dei prezzi generalizzato;
iv) l'infondatezza della domanda risarcitoria per mancanza degli elementi costitutivi ex art. 2043 c.c.; v) l'inesistenza di un danno e la carenza di legittimazione attiva della società attrice per avere traslato l'aumento di prezzo sui propri clienti finali.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti è stata dichiarata la nullità dell'atto di citazione e assegnato a parte attrice il termine perentorio per l'integrazione dell'atto introduttivo.
Con atto di citazione ad integrazione del 6.5.2021, parte attrice ha allegato di avere acquistato dalla società convenuta quantitativi di cemento per € 2.725.941,00 negli anni 2013-2016 e, invocando uno studio effettuato per conto della Commissione Europea che avrebbe accertato come il sovrapprezzo medio prodotto dai cartelli si attesterebbe intorno al 20%, ha quantificato la richiesta risarcitoria in € 545.188,20 pari al 20% della spesa in cemento dalla medesima effettuata nel periodo considerato. In subordine, ha chiesto la liquidazione del danno in € 491.392,00 sulla base del sovrapprezzo accertato nell'ambito dell'istruttoria e stimato in € 10 per ogni tonnellata di cemento acquistata.
La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio avente ad oggetto, da un lato, “la valutazione della effettiva entità del sovrapprezzo in concreto subito dalla società attrice in relazione agli acquisti di cemento documentati in atti, avuto riguardo alle condotte accertate dall'AGCM con provvedimento n. 26705” e dall'altro, la verifica “dell'avvenuta o meno traslazione, totale o parziale, di tale sovraprezzo da parte della società attrice nei confronti dei propri clienti a valle”. Il CTU ha pagina 4 di 21 depositato la relazione peritale in data 16.12.2022 e, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza ex art 127 ter c.p.c. in data 19.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche.
*****
Oggetto del presente giudizio è la richiesta di risarcimento del danno subìto da parte attrice per effetto dell'intesa anticoncorrenziale accertata dall'AGCM con provvedimento n. 26705 del 25 luglio
2017, con il quale è stato accertato che i principali operatori economici produttori di cemento sono stati coinvolti “in una strategia collusiva volta ad un coordinamento dei prezzi di vendita del cemento
(variazioni di listino o taglio sconti) sull'intero territorio nazionale”, la quale si è protratta “senza soluzione di continuità dal mese di giugno del 2011 e fino al mese di gennaio 2016”. Tale provvedimento è stato reso all'esito del procedimento istruttorio avviato in data 18.11.2015 dall'AGCM e ha riguardato il mercato del calcestruzzo al fine di verificare se l'omogeneità dei comportamenti delle società fornitrici di calcestruzzo - fra cui anche l'odierna convenuta, società fornitrice del cemento utilizzato società attrice - nell'incremento identico e simultaneo del prezzo di vendita del cemento sfuso, fosse derivata dall'esistenza di un'intesa lesiva della concorrenza in violazione dell'art. 101 TFUE.
Secondo parte attrice, accertata dall'AGCM la partecipazione da parte della convenuta all'intesa collusiva per la fissazione dei prezzi sul mercato del cemento in , sarebbe evidente la CP_1 sussistenza di un danno, rappresentato, in particolare, dalla differenza tra il prezzo che parte attrice ha effettivamente pagato per la fornitura di calcestruzzo nel periodo compreso tra il 2013 e il 2016 e quanto sarebbe stato altrimenti pagato in assenza di un'intesa restrittiva, attesa l'applicazione del sovrapprezzo. L'accertamento compiuto da parte dell'AGCM costituirebbe infatti prova privilegiata dell'effettiva consumazione dell'illecito, così come dell'entità delle conseguenze lesive potendosi desumere dal medesimo che il sovrapprezzo applicato dalle imprese partecipanti al cartello nei confronti dei clienti fosse quantificabile nella misura di € 10 per ogni tonnellata di cemento venduta.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno svolta dalla convenuta sul presupposto della pretesa inapplicabilità delle previsioni del d.lgs. n.
3/2017 alla fattispecie in esame. Sul punto si richiama, anche ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c.,
l'orientamento fatto proprio dalla Sezione Specializzata in materia di Imprese di questo Tribunale a mente del quale “Occorre, tuttavia, sin d'ora rilevare che, ai fini della delibazione dell'eccezione di
pagina 5 di 21 prescrizione non appare dirimente l'applicazione della norma di matrice comunitaria, potendo
l'eccezione ritenersi infondata anche solo in applicazione dei principi sul punto già elaborati dalla giurisprudenza interna e coerenti con la formulazione della regola comunitaria.
Svolta tale premessa, giova ricordare che il d.lgs. n. 3/2017 ha recepito la Direttiva 2014/104/UE
“relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza”, che poneva, come termine per l'attuazione da parte degli Stati membri, il 27/12/2016 (cfr. art. 21 della direttiva)
Per quanto riguarda l'applicazione nel tempo delle previsioni della direttiva 2014/104, l'art. 22 afferma, al primo paragrafo, il principio della non retroattività delle disposizioni sostanziali e, al secondo paragrafo, il principio secondo cui le misure aventi natura processuale non si applicano alle azioni per il risarcimento del danno per le quali un giudice nazionale sia stato adito anteriormente al
26/12/2014 (entrata in vigore della direttiva). L'art. 19 del d.lgs. n. 3/2017, recependo le indicazioni dell'art. 22, prevede che “gli artt. 3, 4, 5, 15, comma 2, quali disposizioni procedurali, si applicano ai giudizi di risarcimento del danno da violazione del diritto della concorrenza promossi successivamente al 26 dicembre 2014”. Come osservato dalla Corte di Cassazione, la disposizione nazionale “nulla dispone espressamente sul piano dell'applicazione temporale delle norme che hanno natura sostanziale” (Cass. n. 5232/2024). Viene, quindi, in rilievo il disposto dell'art. 22, paragrafo 1, della direttiva 2014/104/UE a mente del quale gli Stati membri assicurano che le misure nazionali di recepimento adottate al fine di rispettare le disposizioni sostanziali della direttiva non si applichino retroattivamente (Cass. cit.), previsione conforme ai principi espressi dalla giurisprudenza dell'Unione in ordine ai criteri che regolano l'applicazione nel tempo delle norme di matrice euro-unitaria a seconda che si tratti di norme “procedurali” o sostanziali.
Sul punto la Corte di Giustizia ha, infatti, osservato che, in linea di principio, le “norme procedurali” sono generalmente applicabili dalla data della loro entrata in vigore;
mentre, le previsioni che introducono “nuova norma giuridica” di diritto sostanziale si applicano a “partire dall'entrata in vigore dell'atto che la istituisce” con le seguenti precisazioni: (a) non si applicano a situazioni giuridiche sorte e definitivamente “acquisite” nella vigenza della vecchia legge;
(b) si applicano, invece, agli effetti futuri di una situazione sorta in vigenza della precedente norma, ossia agli effetti non esauriti sotto la vigenza della precedente disciplina, e (c) alle situazioni giuridiche nuove (Corte di Giustizia C- 267/20, Volvo e DAF Trucks).
Nella ricostruzione del regime di diritto intertemporale applicabile alle due norme richiamate (art. 7
e 8 d.lgs. n. 3/2017), occorre in primo luogo rilevare che, secondo la costante giurisprudenza dell'Unione, deve riconoscersi natura sostanziale sia alle norme che disciplinano la prescrizione del pagina 6 di 21 diritto al risarcimento del danno patito in ragione di una intesa anticoncorrenziale (Corte di
Giustizia 22 giugno 2022, C-267/20, Volvo AB, 46, 47 e 79; Corte di Giustizia 8 novembre 2012,
C-469/11 P, 52); che alle norme che regolano gli effetti delle decisioni definitive Controparte_3 delle Autorità nazionali compenti nella materia delle intese anticoncorrenziali nei successivi giudizi risarcitori (Corte di Giustizia, C-25/21, e negli stessi Controparte_4 termini Corte di Giustizia, C- 267/20, e . CP_5 CP_6
Per quanto riguarda la disciplina della prescrizione, l'art. 8 d.lgs. n. 3/2017 ha recepito la direttiva prevedendo che: “il diritto al risarcimento del danno derivante da una violazione del diritto della concorrenza si prescrive in cinque anni. Il termine di prescrizione non inizia a decorrere prima che la violazione del diritto della concorrenza sia cessata e prima che l'attore sia a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza di tutti i seguenti elementi: a) della condotta e del fatto che tale condotta costituisce una violazione del diritto della concorrenza: b) del fatto che la violazione del diritto della concorrenza gli ha cagionato un danno;
c) dell'identità dell'autore della violazione. La prescrizione rimane sospesa quanto l'autorità garante della concorrenza avvia un'indagine o un'istruttoria in relazione alla violazione del diritto della concorrenza cui si riferisce
l'azione per il diritto al risarcimento del danno. La sospensione si protrae per un anno dal momento in cui la decisione relativa alla violazione del diritto della concorrenza è divenuta definitiva o dopo che il procedimento si è chiuso in altro modo”.
Come chiarito dalla Corte di Giustizia, l'applicazione dei principi di diritto intertemporale già richiamati implica che debba ritenersi assoggettata ratione temporis al disposto dell'art. 8 d.lgs. cit. la domanda risarcitoria “per una violazione del diritto della concorrenza che, sebbene vertente su una violazione del diritto della concorrenza che è cessata prima dell'entrata in vigore della dir.
2014/104/UE, sia stata proposta dopo l'entrata in vigore delle disposizioni che la recepiscono nel diritto nazionale;
sempreché il termine di prescrizione applicabile a tale ricorso, in virtù delle norme previgenti, non sia scaduto prima della data di scadenza del termine di recepimento della direttiva stessa” (cfr. Cass. Civ. 5232/2024 che richiama in motivazione Corte giust. UE 22 giugno 2022, C-
267/20).
Nel caso di specie, il termine per il recepimento della direttiva 2014/104/UE scadeva il 27 dicembre
2016, quindi, per determinare l'applicabilità della norma comunitaria in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno occorre verificare se alla predetta data fosse scaduto o meno, secondo la disciplina previgente, il termine di prescrizione applicabile alla situazione di cui al procedimento principale.
pagina 7 di 21 Tale vaglio, in mancanza di una disciplina comunitaria in materia di prescrizione anteriore a quella prevista dalla direttiva 2014/104, deve essere compiuto facendo applicazione dei criteri elaborati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività (Corte di giustizia C.
295/04 e 298/04; Cass. Civ. 5232/2024). Nella materia per cui è causa la giurisprudenza interna ha individuato il dies a quo del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno partendo dal rilievo secondo cui il danno derivante da un “cartello” sui prezzi “rientra tra quelli comunemente denominati lungolatenti, i quali sono caratterizzati dalla presenza di un segmento temporale, di significativa – perciò non trascurabile entità, che separa l'insorgenza del danno dalla sua percezione” (di recente Cass. 5232/2024, che richiama Cass. 2305/2007). Per tale ragione, ai fini della decorrenza del termine non rileva, il momento in cui “l'agente compie l'illecito o quello in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto”, bensì il momento in cui la condotta ed il conseguente danno si manifestano all'esterno, divenendo oggettivamente percepibili e riconoscibili (Cass. civ. cit.; Cass. 30783/2022; Cass. 18176/2019; Cass. 26188/2011).
Secondo quanto osservato dalla Corte di Cassazione, nel caso di “cartelli” la consapevolezza dell'illecito e della sua idoneità lesiva in capo al danneggiato si configura, di regola, a decorrere dal momento in cui l'autorità competente accerta l'illecito; cionondimeno la relativa valutazione deve essere compiuta caso per caso “in relazione al grado di competenza e di effettiva conoscibilità proprio del soggetto danneggiato, accertando in quale momento esso abbia avuto sufficiente ed adeguata informazione quanto alla sussistenza dell'illecito lamentato in tema di tutela della concorrenza” (Cass. 5232/2024; Cass. 18176/219). Con riguardo all'onere probatorio, grava su chi eccepisce la prescrizione l'onere di provare il momento in cui chi agisce abbia avuto adeguata e ragionevole percezione del danno subito e della sua ingiustizia (Cass. 2305/2007). L'impostazione della giurisprudenza interna appare, peraltro, coerente con la ratio sottesa alla previsione della successiva direttiva 2014/104/UE.
Nel caso di specie la convenuta ha allegato la decorrenza della prescrizione dalla data degli acquisti
(tra il 2011 e il 2013) assumendo la conoscibilità dell'intesa anticoncorrenziale sulla base delle comunicazioni degli aumenti “simultanei” dei prezzi inviate alla danneggiata dei propri fornitori. La tesi non convince poiché, da un lato, non risulta provato l'elemento fattuale del numero e della provenienza delle comunicazioni riguardanti gli aumenti di prezzi effettivamente pervenute alla attrice;
dall'altro, non tiene conto del tenore delle difese svolte dalle imprese nel procedimento davanti all'AGCM. Come si esporrà nel prosieguo, molte delle imprese produttrici parti del procedimento condotto dall' hanno, in quella sede, dedotto che l'aumento dei prezzi rilevato CP_7 nel periodo dell'infrazione non costituiva frutto di una concertazione, bensì il risultato di politiche pagina 8 di 21 commerciali di “imitazione razionale” degli incrementi di prezzo autonomamente decisi dalle imprese concorrenti. L'accertamento dell'accordo tra le imprese sottostante gli aumenti di prezzo ha richiesto, quindi, una approfondita istruttoria da parte dell'Autorità che ha portato alla luce plurimi scambi di informazione tra le imprese produttrici, società terze rispetto agli acquirenti. Elementi di cui l'attrice non era a conoscenza e non acquisibili con l'ordinaria diligenza, richiedendo la loro scoperta specifici poteri istruttori.
In applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza interna può, quindi, affermarsi che la società attrice ha avuto ragionevole contezza dell'illecito concorrenziale e della sussistenza di un nesso causale tra gli incrementi di prezzo e la condotta illecita imputabile, tra le altre, alla società convenuta solo con la pubblicazione degli esiti del provvedimento sanzionatorio dell'AGCM; ne deriva che alla data della scadenza del termine per il recepimento della direttiva non poteva ritenersi decorso il termine di prescrizione, essendo il primo termine anteriore al provvedimento dell'AGCM.”
(cfr. Trib. Milano sezione specializzata impresa, 14.11.2024 n. 9865).
Sotto altro profilo può osservarsi che il presente giudizio è stato promosso dalla attrice con atto notificato il 15.9.2020, dunque entro il termine quinquennale di prescrizione computato sia secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza interna, che secondo la disciplina della direttiva 2014/104.
Passando ad esaminare il merito della domanda attorea, giova evidenziare che l'azione promossa dall'attrice è del tipo “follow-on” in quanto è stata fondata sull'accertamento compiuto dall'AGCM del fatto che numerose imprese operanti nel mercato italiano della produzione e vendita del cemento avessero raggiunto tra loro un'intesa lesiva della concorrenza, produttiva di apprezzabili effetti restrittivi a danno dei consumatori, in violazione dell'art. 101 del TFUE.
Sebbene, nel caso di specie, la violazione sia antecedente al recepimento della direttiva
2014/104/UE, si deve concludere per l'operatività, nel presente giudizio, della previsione di cui all'art. 7, co. 1 d.lgs. 3/2017 rubricato “effetti delle decisioni dell'autorità garante della concorrenza”. Come già evidenziato poc'anzi, in merito all'applicazione temporale delle disposizioni della Direttiva 2014/104/UE (recepita in Italia dal d.lgs. 3/2017), l'art. 22 della stessa richiama, al primo paragrafo, il principio di non retroattività delle disposizioni sostanziali e, al secondo paragrafo, il principio secondo cui le misure aventi natura processuale non si applicano alle azioni per il risarcimento del danno per le quali un giudice nazionale sia stato adito anteriormente al 26.12.2014
(data di entrata in vigore della direttiva). Pronunciandosi su un rinvio pregiudiziale avente ad oggetto l'applicazione temporale dell'art. 9 paragrafo 1 della direttiva 2014/104/UE, la Corte di Giustizia ha evidenziato che detta previsione stabilisce una presunzione inconfutabile dell'esistenza di una pagina 9 di 21 violazione del diritto della concorrenza e poiché l'esistenza di una violazione del diritto della concorrenza e l'identità del suo autore – assieme al danno causato da tale violazione e all'esistenza di un nesso di causalità tra tale danno e detta violazione – rientrano tra “gli elementi indispensabili di cui la persona lesa deve disporre al fine di proporre un ricorso per il risarcimento del danno”, “si deve ritenere che l'art. 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 verta sull'esistenza di uno degli elementi costituitivi della responsabilità civile per le violazioni delle norme del diritto della concorrenza”; ne consegue che la previsione in commento abbia natura sostanziale, ai sensi dell'art. 22, paragrafo 1, della direttiva (Corte di Giustizia, C-25/21, e negli Controparte_4 stessi termini Corte di Giustizia, C- 267/20, Volvo e . Ciò posto, secondo i richiamati CP_6 principi, per stabilire se una determinata “situazione” sia disciplinata dalla nuova norma sostanziale, occorre verificare se la fattispecie concreta sia o meno divenuta definitiva “prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva o se essa abbia continuato a produrre i suoi effetti dopo la scadenza di detto termine”. A tal fine occorre aver riguardo al “meccanismo di funzionamento” della singola previsione della cui applicazione si discute.
Come detto, l'art. 9 paragrafo 1 della direttiva, stabilisce “una presunzione in base alla quale una violazione del diritto della concorrenza, constatata in via definitiva da un'autorità nazionale garante della concorrenza o in una decisione di un organo di ricorso, deve ritenersi definitivamente accertata ai fini di un ricorso per il risarcimento del danno”.
Nella applicazione dell'art. 9, quindi, l'elemento che viene in rilievo è il momento in cui la decisione dell'Autorità garante di accertamento dell'infrazione sia divenuta definitiva (Corte di Giustizia, C-
25/21, ). Controparte_4
Dal momento che la sentenza del Consiglio di Stato n. 7320 del 31.12.2018 sul ricorso avverso il provvedimento dell'AGCM che ha applicato la sanzione e la stessa decisione dell'AGCM sono successivi al termine per il recepimento della direttiva (27.12.2016) può concludersi per l'applicabilità nel presente giudizio della previsione di cui all'art. 7, comma 1 d.lgs. 3/2017 (cfr. Trib.
Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa, 14.11.2024 n. 9865).
In ogni caso, anche ove il regime di vincolatività stabilito dall'art. 7 d.lgs. 3/17 non fosse applicabile per i fatti in questa sede dedotti, la circostanza che detto provvedimento abbia superato il vaglio del Consiglio di Stato e che sia divenuto definitivo consentirebbe comunque il richiamo all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “Nel giudizio promosso dal consumatore, ed avente ad oggetto il risarcimento del danno da questi patito in conseguenza di un'illecita intesa restrittiva della concorrenza posta in essere dal professionista, gli atti del procedimento in esito al quale l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato ha accertato la pagina 10 di 21 sussistenza dell'illecito anticoncorrenziale ed irrogato al professionista una sanzione costituiscono una prova privilegiata, nel senso che al professionista è consentito fornire la prova contraria dei fatti accertati, senza che sia possibile nel giudizio civile rimettere in discussione i fatti costitutivi dell'affermazione di sussistenza della violazione della normativa in tema di concorrenza in base allo stesso materiale probatorio od alle stesse argomentazioni già disattesi in quella sede” (cfr. Cass. Sez.
3 20.6.2011, n. 13486).
Per le ragioni che precedono, non possono essere più messi in discussione nel presente giudizio gli accertamenti contenuti nel provvedimento sanzionatorio del 16.8.2017 n. 26705 (confermati dal giudice amministrativo di primo e secondo grado: TAR Lazio n. 8541/2018 e Consiglio di Stato n.
7320/2018) in punto di partecipazione all'intesa da parte di nel periodo intercorrente Controparte_2 tra il 1.1.2011 e il 1.1.2016.
Tanto premesso, la società attrice ha chiesto il risarcimento dei danni patiti per effetto dell'intesa restrittiva, allegando, in primo luogo, quale voce di danno emergente, la differenza fra il prezzo pagato per l'acquisto delle partite di cemento e il prezzo che avrebbe potuto e dovuto pagare in assenza dell'intesa illecita.
In tale prospettiva, la parte attrice ha documentato l'entità degli acquisti di cemento compiuti dalla venditrice e ha chiesto che fosse disposta consulenza tecnica d'ufficio volta ad acquisire CP_2 ogni elemento utile al fine di stimare l'entità del sovrapprezzo che la convenuta le avesse praticato nelle compravendite intercorse nel periodo in cui era stata ritenuta accertata la sua partecipazione all'intesa anticoncorrenziale;
ha chiesto, quindi, che la quantificazione del danno fosse operata in relazione all'accertamento di tale dato, tenuto conto del volume di acquisti operati nel periodo di riferimento.
La parte convenuta ha invece contestato che in conseguenza dell'assunta intesa si fosse determinata l'applicazione di alcun sovrapprezzo rispetto a quello che sarebbe stato praticato in assenza dell'illecita concertazione (che ha comunque negato); ha poi espressamente eccepito che, anche qualora fosse stato individuato un sovrapprezzo, ben avrebbe potuto rivolgersi a soggetti Pt_1 terzi non partecipanti all'intesa e presenti nella zona in cui la medesima operava evitando gli effetti negativi della stessa e che, in ogni caso, anche laddove fosse stata accertata l'applicazione di aumenti di prezzi nella fornitura di cemento da parte della convenuta, avrebbe dovuto ritenersi più che probabile la traslazione dell'aumento sulla clientela finale dell'attrice con conseguente neutralizzazione del danno asseritamente subito.
pagina 11 di 21 Allo specifico fine di fornire riscontro della circostanza dell'integrale traslazione da parte dell'attrice dell'eventuale pregiudizio derivatole dall'applicazione dell'assunto sovrapprezzo (c.d. passing-on), la convenuta ha chiesto che il Tribunale ordinasse alla controparte l'esibizione delle fatture emesse ai propri clienti per la vendita di calcestruzzo nel periodo 2009-2016.
Giova premettere che, nella ricostruzione della portata e del contenuto dell'onere della prova del danno e del nesso di causalità tra questo e l'illecito anticoncorrenziale, non può farsi applicazione, ratione temporis, della previsione di cui all'art. 14, comma 2, d.lgs. 3/2017 a mente del quale
“l'esistenza del danno cagionato da una violazione del diritto alla concorrenza consistente in un cartello si presume, salva prova contraria dell'autore della violazione”.
La previsione in commento, secondo quanto osservato dalla Corte di Giustizia, ha natura sostanziale in quanto “la presunzione relativa stabilita da detta disposizione è direttamente connessa al sorgere della responsabilità civile extracontrattuale dell'autore della violazione di cui trattasi e, di conseguenza, incide direttamente sulla situazione giuridica di quest'ultimo” (C-267/20).
“Nella applicazione della particolare disposizione in esame “il fatto identificato dal legislatore dell'Unione come idoneo a far presumere l'esistenza di un danno” è costituito dall'esistenza di un cartello;
pertanto, al fine di verificare il carattere “acquisito” o meno della situazione principale, rilevante secondo il diritto dell'Unione, occorre aver riguardo alla data in cui il cartello è cessato: la direttiva non sarà applicabile in relazione a tale previsione, ratione temporis, se il cartello di cui si tratta è cessato prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva 2014/104/UE (Corte di Giustizia C- 267/20). L'istruttoria condotta dall'AGCM ha accertato che l'intesa è durata sino al mese di gennaio 2016 e non risulta nemmeno allegata nel presente giudizio una maggior durata. Ne deriva che la violazione è cessata prima della data di scadenza del termine per il recepimento della direttiva n. 2014/104/UE, con conseguente inapplicabilità della presunzione relativa di cui si discute” (cfr. Tribunale di Milano Sezione Specializzata in materia di Impresa, 14.11.2024 n. 9865 cit.).
Ai fini della quantificazione del danno trova invece applicazione la previsione di cui all'art. 17, paragrafo 1, della direttiva, trattandosi di norma “procedurale” applicabile al giudizio per risarcimento del danno che, sebbene relativo ad una violazione del diritto della concorrenza cessata prima dell'entrata in vigore di tale direttiva, sia stato proposto dopo il 26.12.2014 e dopo l'entrata in vigore delle disposizioni che la recepiscono nel diritto nazionale (così Corte di Giustizia C- 267/20).
La noma in esame impone, infatti, agli Stati membri di garantire che “né l'onere della prova né il grado di rilevanza della prova richiesti per la quantificazione del danno rendano praticamente
pagina 12 di 21 impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto al risarcimento”, e, a tal fine, prevede che
“ gli Stati membri provvedono affinché i giudici nazionali abbiano il potere, a norma delle procedure nazionali, di stimare l'ammontare del danno se è accertato che l'attore ha subito un danno ma è praticamente impossibile o eccessivamente difficile quantificare con esattezza il danno subito sulla base delle prove disponibili”.
In tale prospettiva, è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare in primo luogo l'entità del sovrapprezzo subito dalla società attrice.
All'esito della disposta consulenza tecnica d'ufficio il CTU - premessa l'oggettiva difficoltà di pervenire alla ricostruzione di uno scenario controfattuale che consentisse di accertare quale sarebbe stata l'evoluzione del mercato nel caso in cui non si fosse verificata la violazione dell'art. 101 TUEF - ha innanzitutto esplicitato la necessità di un approccio metodologico basato sull'evoluzione temporale dei prezzi prima e/o dopo il periodo dell'intesa specificando che “quello che serve per l'applicazione del metodo del confronto temporale è una valutazione non solo dell'evoluzione dei prezzi nei periodi con/senza intese, ma anche delle loro sottostanti determinanti in termini sia di costi che di domanda”.
Il CTU ha quindi ricostruito lo scenario controfattuale sulla base di un approccio comparativo basato sul raffronto tra prezzi medi effettivi praticati dalla convenuta nelle varie annualità del periodo contestato (2013-2015) e il prezzo teorico, ovvero il “prezzo non infrazione” (c.d. “best price”) che, secondo un'ipotesi razionale, sarebbe stato applicato nel medesimo orizzonte temporale in assenza dell'intesa.
Il confronto temporale è stato poi effettuato, in relazione alla diversa tipologia di prodotti acquistati da (nello specifico il cemento TEC A-L 42,5R e il cemento TEC A-L 32,5R), sulla base della Pt_1 logica del c.d. “metodo durante e dopo” considerando come periodo di osservazione del prezzo teorico la finestra temporale tra gennaio e giugno 2016. Ciò in ragione dell'impossibilità di individuare un prezzo ante-intesa dal momento che la società attrice è stata costituita solo nel 2012 e ha avviato i propri acquisti da solo nel 2013. CP_2
Calcolato quindi il “base price” nel “base period” si è confrontato tale dato con il prezzo medio ponderato unitario effettivo di ciascuna annualità per determinare il sovrapprezzo applicato da per ciascuna annualità. Il sovrapprezzo unitario è stato poi moltiplicato per le quantità CP_2 acquistate nel periodo 2013-2015 pari a 39.733,00 tonnellate di cemento (di cui 23.580,40 tonnellate per il cemento TEC A-L 42,5R e 16.156,60 tonnellate per il cemento TEC A-L 32,5).
Il CTU, inoltre, al fine di verificare se gli incrementi del prezzo medio ponderato applicato nel periodo dell'intesa siano dipesi dal sovrapprezzo, ovvero (integralmente o in parte) da altri fattori, ha pagina 13 di 21 altresì osservato l'andamento dei principali costi di produzione in capo alla convenuta relativi, in particolare, al costo dell'energia e del combustibile (cokeria) e le caratteristiche dell'analisi della domanda e la struttura dell'offerta.
Applicando tale metodologia, il CTU ha quantificato in € 56.136,00 l'entità del sovrapprezzo subito dalla società attrice in relazione agli acquisti di cemento effettuati da nell'intero CP_2 periodo considerato. Sebbene il risultato riportato dal CTU nella relazione peritale non distingua il sovrapprezzo in relazione alle varie annualità, tale dato è ricavabile dalla tabella 2 contenuta nella prima memoria tecnica della convenuta alla quale il consulente del Tribunale ha CP_2 espressamente rinviato aderendo alle conclusioni proposte del CTP di e dalla quale si CP_2 evince che l'importo di € 56.136,00 è in realtà riferito alle sole annualità 2013 e 2014 posto che con riferimento all'anno 2015 non è stato accertato alcun sovrapprezzo.
A fronte dell'eccezione di passing-on formulata dalla convenuta, al CTU è stato poi richiesto di accertare se, ed eventualmente in che misura, il sovrapprezzo fosse stato traslato “a valle” da parte dell'attrice nei confronti dei suoi clienti.
Sul punto, giova ricordare che il considerando 39 della direttiva n. 2014/104 UE afferma l'opportunità di permettere “all'autore di una violazione di invocare a propria difesa l'avvenuto trasferimento del danno emergente a fronte di una domanda di risarcimento del danno” e che a tal fine devono essere previste “disposizioni che stabiliscano che l'autore della violazione, nella misura in cui invoca l'eccezione del trasferimento, debba dimostrare l'esistenza e l'entità del trasferimento del sovrapprezzo”. L'art. 13 della stessa Direttiva specifica poi che “l'onere della prova del fatto che il sovrapprezzo è stato trasferito spetta al convenuto che può ragionevolmente richiedere la divulgazione di prove all'attore o a terzi”; disposizione che è stata trasferita in maniera del tutto conforme nell'ordinamento interno nell'art. 11 d.lgs 3/2017 (che infatti stabilisce che “Nelle azioni per il risarcimento del danno, il convenuto che eccepisce il fatto che l'attore ha trasferito in tutto o in parte il sovrapprezzo derivante dalla violazione del diritto della concorrenza ha l'onere di provarlo anche chiedendo l'esibizione di prove all'attore o a terzi”).
Ritiene il Tribunale che una siffatta disposizione abbia un contenuto di natura meramente processuale e non investa alcun profilo sostanziale. Invero, afferma la dottrina che le cd. presunzioni legali relative, che hanno attinenza con la regolamentazione dell'onere della prova, si distinguono dalle cd. presunzioni semplici - ma anche dalle presunzioni legali assolute, volte ad escludere completamente che il fatto presunto possa essere oggetto di prova contraria - che, invece, attengono alla prova dei fatti nel giudizio e, per questo, sono da considerarsi mezzi di prova in senso proprio.
pagina 14 di 21 La distribuzione degli oneri probatori accolta nell'ordinamento interno dall'art. 2967 c.c. è sottoposta, talvolta, a inversioni, modificazioni o attenuazioni, come appunto nel caso di previsione di presunzioni legali relative (non assolute), o come nel caso in cui – come stabilito nel caso di specie dalla Direttiva 2014/104/UE e conformemente dall'art. 11 d.lgs. 3/2017 – esse attribuiscono ad una parte l'onere di fornire la prova di un fatto, in base dunque ad un meccanismo normativo che non riguarda in sé sul piano sostanziale l'accertamento giudiziale dei fatti, ma che incide invece solo sul regime di distribuzione dell'onere della prova determinando un effetto di agevolazione processuale in favore del soggetto danneggiato dall'intesa illecita che facilita - salva la prova contraria in merito all'eseguita traslazione a valle del sovrapprezzo indebito - il conseguimento del corrispondente risarcimento del danno.
Deve dunque ritenersi che la possibilità di procedere all'interpretazione delle norme interne in merito alla distribuzione degli oneri probatori delle parti sulla base dei chiari e specifici principi stabiliti dalla Direttiva 2014/104/UE possa essere svolta in questa sede, in ragione della natura processuale delle disposizioni richiamate che si sottraggono al limite di applicazione retroattiva delle sole norme di natura sostanziale previsto dal comma 1 dell'art. 22 Direttiva 2014/104/UE (così Trib. Milano sezione impresa, 15.3.2023 n. 3914 est. Marangoni).
Tanto premesso, coerentemente alla regolamentazione degli oneri probatori sull'eccezione di e alle indicazioni sul punto contenute nella direttiva 201/104/UE come trasposte nel d.lgs. CP_8
3/2017, sono state acquisite le fatture emesse da nei confronti dei propri clienti nel periodo di Pt_1 indagine (2013-2016).
Il C.T.U. è pervenuto alla conclusione di ritenere provata una totale traslazione del sovrapprezzo da parte di sui propri clienti sulla base di una valutazione globale nell'ambito della quale ha Pt_1 valorizzato sia indici di carattere presuntivo, evidenziati anche dalla Guida Pratica e dalle Linee
Guida della Commissione Europea in ordine alla modalità di stima del sovraprezzo, sia riscontri di carattere documentale basati sulla disamina delle fatture prodotte da relative al periodo Pt_1 considerato.
In particolare, sotto il primo profilo, il CTU ha evidenziato che le caratteristiche del mercato di riferimento in cui si innesta l'intesa e le dinamiche della concorrenza che lo contraddistinguono costituiscono elementi che sotto il profilo teorico incentivano al passing-on: in quest'ottica il CTU, riprendendo le indicazioni fornite dalle richiamate linee guida della Commissione Europea e le conclusioni dell'accertamento dell'AGCM sulle caratteristiche del mercato in cui si è inserita l'intesa illecita, ha rimarcato che intese che hanno come effetto di modificare il prezzo di un intero settore pagina 15 di 21 sono più probabilmente associate a fenomeni di passing-on da parte dei clienti diretti delle imprese partecipanti all'intesa e, sotto tali aspetti, ha evidenziato che l'intesa oggetto dell'accertamento dell'AGCM ha riguardato la quasi totalità del mercato italiano della produzione di cemento che si caratterizza per avere ad oggetto un prodotto omogeneo, standardizzato e difficilmente sostituibile, ad alta intensità di capitale e con elevate barriere all'ingresso oltre che alquanto concentrato e in cui tutti gli acquirenti diretti di cemento si trovano a subire in egual misura l'effetto del sovrapprezzo.
In questo contesto, ad avviso del CTU, “è ragionevole affermare che la presenza di un intesa con simili caratteristiche non consenta agli acquirenti (diretti e indiretti) di sostituire i prodotti acquistati in funzione del livello dei prezzi applicati dai propri fornitori” e che, pertanto, le imprese operanti nel settore saranno maggiormente incentivate a trasferire a valle il sovrapprezzo incrementando i prezzi e senza temere una riduzione dei volumi di vendita.
In aggiunta alla disamina degli elementi presuntivi da cui sono desumibili gli incentivi al passing- on, il CTU ha anche operato un'analisi quantitativa fondata sulla contabilità di , attraverso Pt_1
l'esame di un campione significativo di fatture emesse dalla società attrice. In particolare, il CTU ha considerato le fatture emesse da nei confronti dei suoi tre maggiori clienti che hanno Pt_1 rappresentato, nel periodo 2013-2016, il 48% del suo fatturato complessivo. Per ciascuno di questi tre clienti sono stati poi ricavati i prezzi di vendita sulla base dell'esame di tutte le fatture di vendita emesse da nel periodo considerato. Pt_1
Il CTU ha evidenziato come “la principale risultanza è che: <<in corrispondenza (ossia in concomitanza o nella successiva immediatezza) del più significativo aumento prezzo praticato da co< i>
ad nel periodo esaminato (circa 5,5 €/ton tra giugno-luglio 2015 cfr. § 4) si sia assistito Pt_1 per le stesse tipologie di prodotti venduti dall'Attrice, a un incremento analogo – e finanche superiore nella sua entità (circa 6€/ton) – a carico dei clienti di >> […] La prospettazione Pt_1 del CTU alla luce delle analisi condotte porta a conclusioni analoghe rispetto a quelle del CTP di
e quindi l'integrale passing-on appare essere la più corretta descrizione di quanto sia CP_2 avvenuto nel rapporto commerciale tra e […] appare chiaramente come sia Pt_1 CP_2
l'episodio dell'aumento del prezzo del luglio 2015 la fonte più chiara di shock ai prezzi di input per
ascrivibile al comportamento collusivo di Nel periodo di interesse, questo è Pt_1 CP_2
l'unico “salto” nei prezzi praticati da ad che sia temporalmente associato alla CP_2 Pt_1 decisione coordinata di aumento dei prezzi tra i produttori sanzionati nella decisione AGCM. Si tratta dell'aumento di prezzi più significativo osservato nell'intero periodo 2013-2016, durante il quale i prezzi saltano dal valore minimo mai raggiunto in questo lasso di tempo a valori decisamente più alti. Come ben visibile in Figura 1, il prezzo medio ponderato del cemento di classe “42,5” sale pagina 16 di 21 da 52 euro/ton a 57,52 euro/ton, mentre quello del cemento classe “32,5” sale da 50 a 55.51 euro/ton. Dal punto di vista tecnico, si tratta di una variazione ideale per una quantificazione attendibile del passing-on: difatti, da nessuna delle ulteriori evidenze agli atti risulta che nel mercato siano avvenuti in simultanea altri cambiamenti tali da poter influire sui costi di e tali da Pt_1 contaminare la quantificazione dell'effetto sui prezzi applicati da ai suoi clienti in risposta Pt_1 allo shock sui prezzi applicati da alla stessa ”. CP_2 Pt_1
A seguito della disamina delle fatture emesse da nei confronti dei tre clienti maggiori, Pt_1 [...]
e e TI P&D S.r.l. il CTU ha evidenziato che: Parte_2 Parte_3 Controparte_10
“Le fatture emesse nei confronti di - Nel corso del Luglio 2015 alza il prezzo unitario Pt_2 Pt_1 del prodotto “TECNOCEM PORTLAND II A-LL32,5 R” di EUR 6/ton, passando da EUR 63/ton a
EUR 69/ton. Nel corso di Agosto 2015 aumenta il prezzo unitario del prodotto Pt_1
“TECNOCEM PORTLAND II A-LL42,5 R” di EUR 6/ton rispetto al prezzo di Giugno 2015.
• Le fatture emesse nei confronti di - Nel corso di Luglio 2015 alza il prezzo unitario Pt_3 Pt_1 dei prodotti “ II B-LL 32,5 R” e “ II A-LL 42,5 Parte_4 Parte_4
R” di EUR 6/ton.
• Le fatture emesse nei confronti di TI - Nel corso di Luglio 2015 alza il prezzo unitario Pt_1 dei prodotti “ II A-LL32,5 R” e “ II A-LL42,5 Parte_4 Parte_4
R” di EUR 6/ton.”.
Il CTU prosegue evidenziando che “Elemento ulteriore non discusso nella memoria del CTP di
e che appare rilevante al fine di identificare l'incentivo e la capacità di effettuare una CP_2 traslazione del sovrapprezzo è quello relativo alla durata degli aumenti. A questo riguardo, è ben visibile dalla Figura 1 come gli aumenti di prezzo imposti da siano di breve durata. Ad CP_2 esempio, l'aumento di circa 5,5 euro/ton del luglio 2015 discusso poc'anzi ha breve durata: già nell'agosto 2015 i prezzi medi ponderati scendono rispetto al massimo di luglio di uno 0,5 euro/ton. I prezzi restano stabili a settembre rispetto ad agosto, ma già a ottobre calano ognuno di altri 2 euro/ton, rimanendo sostanzialmente così per circa un anno. Quindi, nello spazio di tre mesi,
l'aumento di 5,5 euro/ton viene ridimensionato della metà. La dinamica, invece, è profondamente diversa per i prezzi praticati da , i quali risultano stabilizzarsi per un lungo periodo sui valori Pt_1 maggiorati del luglio 2015. Infatti, l'aumento di 6 euro/ton discusso al punto precedente non si ridimensiona al dimezzarsi di quello che era stato il salto nel prezzo di Al contrario, si CP_2 osserva quanto segue e che si ritiene essere una chiara evidenza della capacità di di traslare Pt_1 sui suoi acquirenti almeno la totalità del sovrapprezzo praticatole da CP_2
• Pesio: gli aumenti perdurano fino a Settembre 2015, per un numero complessivo di 14 transazioni. pagina 17 di 21 • gli aumenti perdurano fino a Ottobre 2016, per un numero complessivo di 112 transazioni. Pt_3
A Novembre e Dicembre 2016 vi è un ulteriore aumento nei prezzi unitari dei due prodotti acquistati da pari a EUR 3/ton. Pt_3
• TI: gli aumenti perdurano fino ad Agosto 2016, salvo una momentanea flessione di 4 euro/ton
a fine gennaio 2016, per un numero complessivo di 97 transazioni”.
L'analisi sopra esposta si è focalizzata sui tre maggiori clienti di , in questo ripercorrendo Pt_1 quanto già fatto almeno in parte nella memoria del CTP La scelta dei tre maggiori CP_2 clienti dovrebbe essere garanzia che eventuali traslazioni di prezzo su clienti minori siano almeno pari a quelle effettuate con i clienti maggiori poichè questi ultimi dovrebbero essere quelli dotati di maggiore forza negoziale. Tuttavia, per rendere maggiormente fondata su evidenze certe la conclusione prospettata poc'anzi di un passing-on completo si analizzano di seguito le fatture emesse da nei confronti di 5 altri clienti minori per un periodo intorno al mese di luglio 2015. Pt_1
• AM [non subisce il rincaro] - Per tutto il mese di Luglio 2015, il prezzo del prodotto
“TECNOCEM II A-LL42,5 R” rimane costante a EUR 67/ton. Queste transazioni Pt_4 avvengono prima del 20 Luglio. Anche successivamente, lungo tutto il 2016, avvengono numerose transazioni al prezzo unitario di EUR 67/ton.
• Edil Conversion [agli atti non ci sono transazioni successive a Luglio 2015] - Per il mese di
Luglio 2015, il prezzo del prodotto “TECNOCEM PORTLAND II A-LL42,5 R” rimane costante a
EUR 68,5/ton. Il prezzo del prodotto “TECNOCEM II A-LL32,5 R” è pari a EUR Pt_4
66,5/ton. Queste transazioni avvengono prima del 21 Luglio.
• FA [subisce il rincaro per 5 mesi] A fine Luglio 2015, il prezzo unitario del prodotto
“TECNOCEM PORTLAND II A-LL32,5 R” è EUR 76/ton. Tale aumento perdura fino a Dicembre
2015, per un numero complessivo di 19 transazioni.
• F.lli [rincaro immediato ma agli atti non ci sono transazioni successive a Luglio 2015] - CP_11
Il prezzo unitario del prodotto “TECNOCEM PORTLAND II A-LL42,5 R” aumenta di EUR 6/ton da
EUR 74 a EUR 80/ton, durante il mese di Luglio 2015. Non sono presenti successive transazioni.
• Edilcop [subisce il rincaro per 3 mesi] - Il prezzo unitario del prodotto Parte_4
II A-LL42,5 R” aumenta di EUR 6/ton da EUR 74 a EUR 80/ton, durante il mese di Luglio 2015. Tale aumento perdura fino a Ottobre 2015, per un numero complessivo di 2 transazioni.
La dinamica degli aumenti riscontrata per questi clienti minori è maggiormente variegata di quella descritta per i clienti maggiori. Si è individuato anche almeno un caso (AM) in cui non sembrerebbe esservi evidenza di passing-on. Nel caso di Edil Conversion, invece, non ci sono rincari nelle transazioni avvenute nella prima metà di luglio, ma non ci sono neanche transazioni successive pagina 18 di 21 al 21 luglio con cui verificare la traslazione o meno del sovrapprezzo. In tutti gli altri tre casi c'è evidenza di passing-on completo e, nei casi dove le interazioni sono protratte nel tempo, esiste anche evidenza dell'applicazione del sovrapprezzo di 6 euro/ton da parte di per una durata Pt_1 maggiore di quella dell'applicazione del sovrapprezzo di 5,5 euro/ton da parte di Nel CP_2 complesso, queste evidenze sembrano quindi confermare la scelta operata in questa relazione di considerare come almeno totale la traslazione del sovrapprezzo operata da verso i suoi Pt_1 clienti, ovvero un passing-on almeno del 100%.”
Alla luce dell'analitica indagine condotta, ritiene il Tribunale che la conclusione cui è pervenuto il CTU in punto di passing-on sia condivisibile seppur limitatamente all'anno 2015.
Come si evince dalla relazione peritale, a fronte della disamina delle fatture prodotte da Pt_1 nell'arco temporale di un triennio, il consulente del Tribunale ha infatti riscontrato un incremento dei prezzi praticati da ai propri clienti a luglio 2015, di misura corrispondente se non maggiore Pt_1 all'incremento dei prezzi praticato da ad nel medesimo periodo temporale. CP_2 Pt_1
La concomitanza temporale dell'aumento dei prezzi praticati da ai propri clienti con Pt_1
l'aumento dei prezzi dalla medesima subito da parte del proprio fornitore rispecchia il meccanismo del passing-on e consente di ritenere accertato un effettivo trasferimento del sovrapprezzo sui clienti finali.
Il CTU peraltro ha adeguatamente e motivatamente disatteso le osservazioni presentate da Pt_1 sulla base di considerazioni coerenti con la documentazione in atti ed esenti da palesi vizi logici.
Quanto alla dedotta incongruenza tra la breve durata (pochi mesi) dell'aumento nel prezzo praticato da ad nel giugno-luglio 2015 e la durata ben maggiore del periodo nel quale CP_2 Pt_1
ha mantenuto il rincaro di prezzi ai propri clienti, il CTU ha spiegato che la prospettazione di Pt_1
- secondo la quale tale discrasia sarebbe sintomatica del fatto che l'aumento del prezzo Pt_1 praticato da non sarebbe imputabile all'andamento del mercato a monte - non tiene conto di Pt_1 un fenomeno noto in economia come “rockets and feathers” che consiste nella sistematica tendenza ad avere prezzi che salgono rapidamente (come razzi appunto, “rockets”) all'aumentare dei costi sottostanti, ma che scendono più lentamente (come piume appunto, “feathers”) di come non calino gli stessi costi sottostanti e ne trae la conseguenza che “Alla luce di ciò, è evidente che vi siano solide argomentazioni scientifiche per non ritenere la mera asimmetria temporale tra gli aumenti e i cali di costo nei mercati del cemento a monte come un fattore indicativo dell'assenza di passing on a valle”.
Quanto alla doglianza in punto di incompletezza delle valutazioni effettuate dal CTU, si osserva che il consulente non ha limitato l'indagine ai soli tre clienti maggiori di , ma l'ha estesa ad altri Pt_1
pagina 19 di 21 cinque clienti minori per fornire un quadro il più completo possibile. Anche tale indagine, come espressamente affermato dal CTU, ha evidenziato un incremento dei prezzi praticati da ai Pt_1 propri clienti intorno al mese di luglio 2015.
Dunque, con riferimento all'annualità 2015, deve ritenersi accertata una integrale traslazione del sovrapprezzo da parte di alla luce delle condivisibili considerazioni presenti nella relazione Pt_1 peritale.
Ad avviso del Tribunale, tuttavia, le conclusioni cui è pervenuto il CTU in punto di passing-on, proprio perché riferite all'annualità 2015, non possono essere automaticamente estese anche alle annualità precedenti in mancanza di effettivi e significativi riscontri documentali.
Né è possibile ritenere che l'aumento dei prezzi praticati da a partire dal luglio 2015 abbia in Pt_1 qualche misura coperto anche il sovrapprezzo riferibile alle annualità precedenti proprio perché è mancata ogni allegazione sul punto e l'indagine documentale condotta dal CTU non solo non ha dato alcuna evidenza di una simile evenienza, ma non ha nemmeno dimostrato l'effettiva traslazione del sovrapprezzo subito sui clienti finali negli anni 2013 e 2104.
Come già in precedenza evidenziato l'eccezione di passing-on va allegata e puntualmente dimostrata dalla parte che l'invoca in relazione alle varie annualità in cui si è protratto il rapporto di fornitura e, accertato il passing-on con riferimento a un determinato periodo temporale, non può operare alcuna presunzione circa la sua ricorrenza anche in un diverso periodo temporale.
Alla luce delle considerazioni che precedono e tenuto conto degli esiti della relazione peritale, può ritenersi che il danno emergente subito dalla società attrice per effetto dell'intesa illecita sia pari a
€ 56.136,00.
Trattandosi di una obbligazione risarcitoria, avente natura di debito di valore, sull'importo di €
56.136,00, individuato dal CTU come sovraprezzo corrisposto per gli anni 2013 e 2014, sono dovuti sia la rivalutazione monetaria che gli interessi legali con funzione compensativa. Dunque, l'importo di € 24.562,00 (pari al sovraprezzo, arrotondato, per l'anno 2013) rivalutato ad oggi è pari ad €
29.819,00 mentre l'importo di € 31.578,00 (pari al sovraprezzo, arrotondato, per l'anno 2014) rivalutato ad oggi è pari ad € 38.367,00. Gli interessi legali vanno poi computati non già sulla complessiva somma rivalutata bensì su quella originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria (Cass. Sez. Un. n. 1712/1995). Effettuati gli opportuni conteggi, sulle predette somme via via rivalutate dalla data dell'illecito ad oggi, sono dovuti alla data della presente sentenza interessi per complessivi € 8.361,00. Sull'importo rivalutato ad oggi di €
pagina 20 di 21 68.186,00 sono dovuti gli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data della presente sentenza sino al soddisfo.
Non risulta invece provato il danno da perdita di chance genericamente allegato come possibilità di acquistare il cemento ad un prezzo più basso in assenza dei comportamenti anticoncorrenziali della convenuta e aumentare grazie ai prezzi più bassi il proprio fatturato. Parimenti, non risulta provato il danno consistente nella asserita contrazione del volume degli affari.
§§§§
Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile, sono poste a carico della società convenuta. Sulla base del medesimo criterio, le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattesa così provvede:
1) In parziale accoglimento della domanda attorea, condanna Controparte_1
già a corrispondere alla società
[...] Controparte_2 Pt_1
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da c.d. sovraprezzo, l'importo di €
[...]
68.186,00 già rivalutato all'attualità oltre ad € 8.361,00 per interessi legali maturati ad oggi, oltre agli ulteriori interessi legali sulla somma capitale dalla data della presente sentenza al saldo;
2) Rigetta le ulteriori domande risarcitorie di parte attrice;
3) Condanna già Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione delle spese di lite
[...] in favore che si liquidano in complessivi € 10.054,00 (di cui € 8.991,00 per Parte_1 compensi di avvocato ed € 1.063,00 per esborsi) oltre il 15% del compenso a titolo di rimborso forfettario oltre IVA e CPA;
4) Pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della società convenuta.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 4.12.2025.
Il Presidente
dott.ssa Idamaria Chieffo
Il Giudice relatore dott.ssa Lorena Casiraghi
pagina 21 di 21