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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/07/2025, n. 1849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1849 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 9.7.2025 sostituita ex art. 127 ter
c.p.c., dal deposito di note scritte ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1873/2021 e vertente tra
(c.f. ), ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
NI SS;
e
(c.f. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, resistente rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Comunale.
Oggetto: crediti di lavoro.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.05.2021 esponeva: Parte_1
- di essere dipendente turnista dell' con qualifica di centralinista, con Controparte_1 numero di matricola 21760;
- che detta Azienda aveva istituito la mensa per i propri dipendenti, ma nonostante l'esistenza del detto servizio, i dipendenti turnisti non godevano di tale diritto in quanto negatogli dall'Azienda di appartenenza;
- di aver trasmesso in data 22.04.2021 a mezzo pec all' resistente, missiva in cui aveva CP_1 chiesto il riconoscimento del diritto ad accedere alla pausa mensa nonché alla garanzia ed esplicazione delle modalità sostitutive del diritto alla mensa, non potendo usufruire materialmente della mensa in quanto dipendente turnista;
- che l' non aveva inteso riconoscere tali diritti né intendeva riconoscerli. CP_1
Invocava l'art. 29 CCNL del personale comparto sanità del 20.09.2001, come modificato dall'art. 4 del CCNL del 31/07/2009, l'art. 27, comma 4, del CCNL Comparto Sanità 2016 - 2018 (che richiamava espressamente il citato art. 29 del CCNL integrativo del 20.09.2001) nonché l'art. 8 del d.lgs.
n. 66/2003, di attuazione della direttiva n. 93/104/CE. Richiamando precedenti favorevoli di merito e di legittimità, chiedeva di ritenere e dichiarare il suo diritto alla mensa o alle garanzie ed esplicazioni delle modalità sostitutive del diritto di mensa ovvero l'erogazione di buoni pasto ovvero il pagamento di un controvalore in denaro nella misura di € 5,16 per ogni turno lavorato che eccedeva le 6 ore, con conseguente condanna dell' convenuta al CP_1 pagamento in suo favore della somma di € 3.462,36 per il periodo dal 1 aprile 2016 al 30 aprile 2021, o di altra somma da quantificarsi in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, instando per la rifusione delle spese di lite.
L' , costituitasi in giudizio con memoria depositata in data Controparte_1
14.11.2023, contestava il diritto del ricorrente alla fruizione del servizio mensa deducendo che, in applicazione dell'art. 29 CCNL, tale beneficio poteva essere riconosciuto solo in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro, che costituiva un presupposto non presente nella situazione del
Pt_1
L'udienza del 9.7.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa richiamando ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. precedenti di questo Tribunale (v. tra le altre Trib. Messina, sez. lav., n. 103/2024).
2. Sul punto giova premettere che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (cfr., ex multis, Cass.
28/11/2019 n. 31137); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (v., da ultimo, Cass. 01/03/2021 n.
5547; id., 21/10/2020 n. 22985).
Ciò premesso, si rileva che il diritto alla mensa per i dipendenti del comparto sanità trova la sua fonte normativa nell'art. 29 del CCNL 20/9/2001, integrativo del CCNL 7/4/1999 e modificato dall'art. 4 del CCNL del 31/7/2009, il quale afferma che “le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare organizzazione dell'orario. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio- sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR
384/1990”.
Si rileva che il diritto alla mensa per i dipendenti del comparto sanità è regolato adesso dal CCNL
Comparto Sanità 2016-2018, parimenti invocato dal ricorrente, secondo cui: “4. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa).
La disciplina contrattuale, dunque, delega alla singola Azienda solo l'organizzazione e la gestione del servizio mensa o delle modalità sostitutive dello stesso servizio mentre detta i criteri e le regole per l'attribuzione del diritto di mensa (o alle modalità sostitutive) al dipendente.
Procedendo all'interpretazione delle richiamate disposizioni, nell'art. 29 intitolato la Per_1 prima notazione attiene all'utilizzo, nel primo comma, del verbo “possono” che crea non pochi problemi interpretativi.
Se, da un lato, è possibile interpretare la disposizione in esame come attributiva di una facoltà alle singole
Aziende di poter (o meno) istituire mense di servizio (in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili), sembra doversi accertare il carattere di doverosità della garanzia dell'esercizio del diritto di mensa almeno con modalità sostitutive. L'istituzione di una mensa di servizio può, certamente, creare problemi di tipo economico ed organizzativo e per questo motivo rimane una libera scelta delle singole Aziende. Non si può, tuttavia, riconoscere una discrezionalità in tal senso anche nell'erogazione del diritto di mensa con modalità sostitutive: fosse anche questo inciso una mera facoltà delle , non si spiegherebbe il secondo comma della norma che Controparte_2 individua un diritto alla mensa per tutti i dipendenti, con i limiti contenuti nello stesso secondo comma.
Per di più, l'inciso aggiunto nel 2008 (In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori) disconosce la discrezionalità delle aziende nella definizione di regole in merito alla fruibilità e l'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori, individuando una competenza esclusiva del CCNL.
Il secondo comma dell'art. 29 precisa che “hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario”.
L'articolazione dell'orario di lavoro è disciplinata dall'art. 26 del CCNL 7/4/1999 comparto Sanità che prevede, per quel che qui interessa: “1. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico. I criteri delle politiche dell'orario di lavoro, nell'ambito di quanto previsto dal presente articolo, sono definiti con le procedure previste dall'art. 4, comma 2 punto VIII.
2. L'orario di lavoro viene determinato sulla base dei seguenti criteri:
- ottimizzazione delle risorse umane;
- miglioramento della qualità della prestazione;
- ampliamento della fruibilità dei servizi in favore dell'utenza particolarmente finalizzato all'eliminazione delle liste di attesa;
- miglioramento dei rapporti funzionali con altre strutture, servizi ed altre amministrazioni pubbliche;
- erogazione dei servizi sanitari ed amministrativi nelle ore pomeridiane per le esigenze dell'utenza.
3. La distribuzione dell'orario di lavoro è improntata ai seguenti criteri di flessibilità, tenuto conto che diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro possono anche coesistere:
a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di un'organica distribuzione dei carichi di lavoro;
b) orario continuato ed articolato in turni laddove le esigenze del servizio richiedano la presenza del personale nell'arco delle dodici o ventiquattro ore;
c) orario di lavoro articolato, al di fuori della lettera b), con il ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali ed annuali con orari inferiori alle 36 ore settimanali. In tal caso, nel rispetto del monte ore annuale, potranno essere previsti periodi con orari di lavoro settimanale, fino ad un minimo di 28 ore e, corrispettivamente, periodi fino a tre mesi all'anno, con orario di lavoro settimanale fino ad un massimo di 44 ore settimanali;
d) assicurazione, in caso di adozione di un sistema di orario flessibile, della presenza in servizio di tutto il personale necessario in determinate fasce orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell'utenza;
e) la previsione, nel caso di lavoro articolato in turni continuativi sulle 24 ore, di adeguati periodi di riposo tra i turni per consentire il recupero psico - fisico;
una durata della prestazione non superiore alle dodici ore continuative a qualsiasi titolo prestate, laddove l'attuale articolazione del turno fosse superiore.
f) priorità nell'impiego flessibile, purché compatibile con la organizzazione del lavoro delle strutture, per i dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.
g) tendenziale riallineamento dell'orario reale con quello contrattuale […]”.
Si individuano, all'interno del comparto Sanità, orari di lavoro flessibili che possono consistere in turni eccedenti il normale orario di lavoro laddove le esigenze del servizio richiedano la presenza del personale nell'arco delle dodici o ventiquattro ore.
E l'esclusione del personale in turno, operata dal comma quarto dell'art. 27 del CCNL 2016-2018 attiene solo alla circostanza della fruibilità di una pausa di 30 minuti all'interno dell'orario di lavoro per la consumazione del pasto ma non toglie che vi sia il diritto del lavoratore alle modalità sostitutive della pausa non fruita, qualora l'articolazione dell'orario di lavoro sia incompatibile.
Appare, quindi, necessario accertare come la particolare articolazione dell'orario di lavoro incida sull'attribuzione del diritto di mensa.
La mancanza di specificità della norma fa sorgere l'esigenza di una lettura sistematica della stessa, correlata ad altre previsioni in materia, applicabili al lavoro pubblico. In altri comparti (come quello delle forze di pubblica sicurezza o dei ferrovieri) i CC.CC.NN.LL. contengono norme specifiche, per ogni tipologia di lavoratore, che individuano in ogni situazione quando e come deve essere attribuito il diritto di mensa. Nel caso del comparto Sanità gli unici riferimenti contenuti nel CCNL sono le espressioni
“Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti […] in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro”.
Non sembra potersi richiamare a supporto una contrattazione collettiva integrativa aziendale (che, peraltro, nel caso di specie si presuppone assente in mancanza di produzione documentale dalle parti processuali).
Non è, ulteriormente, possibile richiamare la circolare dell'Assessorato Sanità della Regione Siciliana del
20 aprile 1995 sulle mense aziendali perchè facente riferimento alla disciplina contenuta nell'art. 33
D.P.R. n. 270/1987 che, per quanto simile all'art. 29 CCNL Integrativo del 2001, è dallo stesso esplicitamente disapplicato. Inoltre, essendo per l'appunto il CCNL in oggetto successivo alla circolare in questione oltre che alla norma da tale circolare analizzata, risulta più opportuno interpretare l'art. 29 alla luce di principi più attuali derivanti dall'analisi del panorama legislativo in materia di pause e buoni pasto.
In riferimento al più generale diritto alla pausa, l'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 (richiamato anche dalla ricorrente) attribuisce un diritto alla pausa al lavoratore: “Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio
e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata i periodi di cui all'articolo 5 regio decreto 10 settembre
1923, n.1955, e successivi atti applicativi, e dell'articolo 4 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, e successive integrazioni”.
Il diritto alla pausa è, dunque, riconosciuto al lavoratore nel caso in cui l'orario ecceda le 6 ore per il recupero delle energie psico-fisiche e per l'eventuale consumazione del pasto.
Dalla disposizione dell'art. 8 D.Lgs. n. 66/2003 non è previsto un esplicito riferimento al diritto alla mensa, essendo presente solo un fugace richiamo all'eventuale consumazione del pasto, che, tuttavia, fa presupporre la possibilità che il diritto alla pausa si possa identificare con il diritto alla consumazione del pasto e conseguenzialmente al diritto alla mensa. Quindi tale disposizione appare l'unica utilizzabile per l'interpretazione dell'art. 29 CCNL 2001 Integrativo del CCNL 1999.
Non risulta possibile, quindi, limitare, in assenza di specifiche definizioni contrattuali collettive nazionali e/o integrative, il diritto alla mensa richiedendo presupposti ulteriori (quali, ad esempio, il compimento di turni lavorativi che partono dalla mattina e si prolungano il pomeriggio per l'effettuazione di turni o straordinari, come arbitrariamente sostenuto dall' poiché, non essendo tali limiti CP_1 specificatamente richiamati nel CCNL di categoria, non è possibile dedurre alcuna volontà delle parti di includere gli stessi nell'attribuzione del diritto di mensa.
Questo diritto sembra, pertanto, da riconoscere a tutti i dipendenti che effettuano un orario di lavoro talmente gravoso e ciò al fine di garantire loro il diritto alla pausa (e quindi a tutti i dipendenti che effettuano un orario lavorativo giornaliero eccedente le sei ore) oltre che il diritto alla mensa, essendo pienamente compatibile la pausa per il recupero psicofisico con la consumazione del pasto.
Fatte tali premesse di ordine generale, occorre focalizzare l'attenzione sulla specifica categoria dei turnisti.
L'avverbio “eventuale” contenuto nell'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 pare fare riferimento alle possibilità che l'articolazione dell'orario di lavoro non consenta un'interruzione adeguata per la consumazione del pasto per esigenze dell'azienda che non permettono uno stacco di almeno mezz'ora durante il quale l'eventuale posizione lavorativa occupata dal lavoratore risulterebbe scoperta. In particolare, come afferma la circolare n. 8 del 2005 del Ministero del lavoro in relazione all'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003
“La determinazione del momento in cui godere della pausa è rimessa al datore di lavoro che la può individuare, tenuto conto delle esigenze tecniche dell'attività lavorativa, in qualsiasi momento della giornata lavorativa e non necessariamente successivamente al trascorrere delle 6 ore di lavoro”.
Un'interpretazione simile è possibile anche per l'espressione “in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro” presente nello stesso art. 29 CCNL 2001, individuando così le medesime ipotesi per le quali non sarebbe possibile interrompere la prestazione lavorativa per consumare il pasto: circostanza che comunque non esclude il diritto alla mensa del singolo lavoratore ma che presuppone la necessità per il datore di lavoro di attivarsi per garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
Rimane fermo il diritto alla mensa del personale turnista in presenza di una prestazione lavorativa giornaliera che ecceda le sei ore, secondo i principi sopra esaminati.
L'impossibilità di usufruire della mensa, per la particolare strutturazione dell'orario di lavoro e per l'esigenza di continuità della prestazione lavorativa effettuata dal personale turnista, non fa decadere il diritto di detto personale alla mensa, ma, al contrario, fa sorgere in capo allo stesso il diritto alla mensa con modalità sostitutive: il diritto ai buoni pasto. Ancor meno problematica è la circostanza in cui la prestazione del personale turnista si inserisca all'interno di quelle fasce in cui comunemente avviene la consumazione del pasto e vi è, nelle medesime fasce orarie, l'apertura di un servizio aziendale di mensa.
L'art. 29 CCNL integrativo del 2001 specifica che il diritto alla mensa o il diritto alle eventuali erogazioni dello stesso in modalità sostitutive sono subordinate all'effettiva presenza al lavoro.
Con riferimento alla posizione dell'odierno istante si osserva che il ricorrente afferma di lavorare secondo una turnazione corrispondente a 36 ore settimanali con turni dalle ore 7,00 alle 13,00; dalle ore
13,00 alle 20,00; dalle ore 20,00 alle ore 07,00.
Tale assunto è stato specificamente contestato dall datrice di lavoro nella Controparte_1 parte in cui ha precisato che il nel periodo di contestazione ha espletato n. 272 turni Pt_1 pomeridiani e n. 351 turni notturni eccedenti le 6 ore, per un totale di n. 623 turni e non piuttosto i 671 turni richiesti in domanda dal ricorrente.
Nel turno pomeridiano egli lavora dalle 13,00 alle 20,00 con una prestazione lavorativa di 7 ore.
Nel turno notturno egli lavora dalle 20,00 alle 07,00 con una prestazione di 11 ore. Ulteriormente, entrambe le prestazioni interessano quelle fasce orarie per il consumo dei pasti (il turno lavorativo pomeridiano interessa la fascia oraria del pranzo - addirittura, la mensa dell'azienda è aperta dalle ore
13,30 alle ore 14,30 - mentre il turno notturno interessa la fascia oraria della cena, superate le 20,00).
Sembrano, così, rispettati i presupposti sopra individuati per la fruizione del diritto alla mensa nei due turni (pomeridiano e notturno) del ricorrente.
5. Ciò posto va rilevata la tardività della costituzione dell stante la regolarità della Controparte_1 notifica del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza di comparizione.
Occorre valutare quindi quali delle deduzioni e domande dell' siano ammissibili in quanto CP_1 eventualmente rilevabili d'ufficio.
Va in primo luogo esaminata l'eccezione mossa dall'azienda cerca gli effetti dell'adozione del regolamento aziendale in data 7 Aprile 2022.
Con riferimento alla tardività di tale eccezione, si osserva che, la deduzione di parte resistente in merito alla costituzione e ampliamento del servizio mensa non consiste in una mera difesa ma introduce un argomento nuovo, non rilevabile d'ufficio.
Di conseguenza, tale decadenza si estende anche ai documenti indicati a prova del fatto, ovvero il
Regolamento aziendale, non altrimenti acquisibile dal Tribunale, ex art. 421 c.p.c.
Si richiama sul punto l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui: “nel rito del lavoro, l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice non può mai essere volta a superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte, in quanto
l'art. 421 c.p.c., in chiave di contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale – quale caratteristica precipua del rito speciale – consente l'esercizio dei poteri ufficiosi allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte;
ne consegue che tale potere non può tradursi in una pura e semplice rimessione in termini del convenuto tardivamente costituito, in totale assenza di fatti quantomeno indiziari, che consentano al giudicante un'attività di integrazione degli elementi delibatori già ritualmente acquisiti. (vedi Cassazione civile sez. lav., 27/10/2020,
n.23605)
In ogni caso, dalla lettura delle deduzioni contenute nella memoria di costituzione, di cui si ribadisce la tardività, emerge che la fruizione del servizio è comunque limitata a coloro i quali svolgono una prestazione lavorativa eccedente le 6 ore, qualora sia previsto che dopo la fruizione di un intervallo, la prestazione si protragga oltre le due ore successive.
E' infatti previsto, art. 6 del regolamento, che l'accesso avvenga fuori dall'orario di lavoro.
Si osserva poi che il periodo oggetto di accertamento è anteriore all'emanazione di tale regolamento e quindi è inconducente il richiamo all'atto aziendale. (cfr sent. n. 1831 del 2024)
6. Le superiori considerazioni impongono l'accoglimento della domanda attorea, così uniformandosi ai numerosi precedenti di merito e di legittimità invocati dalla ricorrente, che ben possono richiamarsi in questa sede ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
In ordine al quantum debeatur, dalla documentazione in atti (fogli presenza e dal riconoscimento operato dall' resistente) risulta che il ricorrente nel periodo compreso tra il 1 aprile 2016 - CP_1
30.04.2021 ha svolto n. 623 (rispetto ai 671 indicati) turni eccedenti le sei ore. Il costo del pasto è quello stabilito dal CCNL, ossia € 1,03 a carico del lavoratore e € 4,13 carico del datore di lavoro, che sono i corrispettivi in euro di quanto stabilito in lire dal DPR n. 270/1987 e dal DPR n. 384/1990 (2000 lire il dipendente e 8000 lire l'Azienda). Ne consegue che, tenuto conto della semplicità del conteggio e della esiguità della somma richiesta, appare superfluo disporre un accertamento contabile che appesantirebbe il giudizio, aumentandone i costi e ritardandone l'esito. Compete dunque al ricorrente la somma di €
2.572,99 (pari a € 4,13, per 623 turni eccedenti le sei ore).
L' va, dunque, condannata al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1 della somma complessiva di € 2.572,99 per il periodo dal 1 aprile 2016 al 30 aprile 2021 a titolo di risarcimento del danno alla stessa derivato per aver dovuto, a sue spese, provvedere al pasto nei giorni in cui ha effettuato una prestazione lavorativa eccedente le sei ore, così quantificata in ricorso. Su tale somma decorreranno gli interessi di legge.
L' convenuta va, altresì, condannata al riconoscimento in favore del predetto del diritto CP_1 alla pausa mensa, ovvero alla garanzia ed esplicazione delle relative modalità sostitutive, ovvero all'erogazione di buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore a far tempo dalla data della domanda.
L'accoglimento non integrale della pretesa, in ragione del diverso importo del credito accertato rispetto a quello richiesto in ricorso, giustifica però la compensazione di 1/3 delle spese del giudizio, che per la restante parte seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerate la serialità delle questioni esaminate.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande, condanna l' convenuta al pagamento in favore CP_1 del ricorrente della somma complessiva di € 2.572,99 per il periodo dal 1 aprile 2016 al 30 aprile 2021 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, nonché al riconoscimento in favore del predetto del diritto alla pausa mensa, ovvero alla garanzia ed esplicazione delle relative modalità sostitutive, ovvero all'erogazione di buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore a far tempo dalla data della domanda;
- condanna altresì l resistente al pagamento di 2/3 delle spese del giudizio che liquida in CP_1
€ 875,33 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali da distrarsi in favore del procuratore antistatario NI SS;
compensando il resto.
Messina, lì 9.7.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino