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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 18/02/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1606/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1606/2022
Oggi 18 febbraio 2025 ad ore 12.30 innanzi al dott. Annalisa Boido, sono comparsi:
Per l'avv. SERGIO CICERONE, oggi sostituito dall'avv. Elisa Frattini Parte_1
Per l'avv. LIMATOLA ALESSANDRO, oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
Alessandra Francesca Gibbin
Il Giudice invita le parti alla discussione.
L'avv. Frattini si richiama agli atti e alle note conclusive depositate, insistendo per le conclusioni rassegnate nella memoria depositata ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., richiamate nelle suddette note.
L'avv. Gibbin si riporta agli atti e alle note conclusive depositate, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
All'esito della discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio autorizzando le parti ad allontanarsi.
All'esito della camera di consiglio, il giudice decide la causa come da seguente sentenza.
Il Giudice
dott. Annalisa Boido
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
pagina 1 di 7 Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annalisa Boido, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1606/2022 promossa da:
(P.IVA ,) rappresentata e difesa dall'avv. SERGIO Parte_2 P.IVA_1
CICERONE, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Massafra, piazza V. Emanuele n. 3
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ALESSANDRO LIMATOLA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, via Privata Cesare Battisti n. 2
CONVENUTA
Oggetto: ripetizione dell'indebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni di parte attrice (come da memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6 n. 1 c.p.c.:
“Voglia l'On. Le Giudice di Pace adito così provvedere:
1) previa declaratoria di responsabilità di condannare la stessa, in persona Controparte_2 del suo rappresentante pro tempore:
i. al rimborso di € 5264,46 in favore dell'attrice stante l'illegittimità Parte_3 dei prelievi effettuati dal 2013 al maggio 2021, o della minor somma da contenersi in ogni caso entro i limiti di valore del Giudice adito;
ii. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Con riserva d'ogni altro mezzo istruttorio si renda necessario, da depositari nel temine di cui all'art.
183 comma 6 n.2, in corso di causa anche in dipendenza delle avverse argomentazioni e in conseguenza del comportamento processuale di controparte”.
Conclusioni di parte convenuta (come da comparsa di costituzione e risposta, richiamata nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6 n. 1 c.p.c.):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis, così provvedere:
1. In via preliminare dichiarare prescritto l'eventuale credito precedente al mese di marzo 2016;
2. Nel merito, respingere tutte le domande attoree siccome infondate sia in fatto che in diritto e comunque non provate;
pagina 2 di 7
3. In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere ritenuta una qualche responsabilità da parte di in relazione agli asseriti danni ex avverso lamentati, accertare e _1 dichiarare, ai sensi dell'art. 1227 c.c. la partecipazione colposa totale, ovvero parziale, dell'attrice nella causazione dei pretesi danni dalla stessa patiti e/o evitabili usano l'ordinaria diligenza e, per l'effetto, anche per quanto detto in atti, rigettare le domande attoree;
4. Con vittoria di spese e competenze di lite da attribuirsi all'Avv. Alessandro Limatola che si dichiara antistatario”.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società conveniva Parte_2 presso il Giudice di Pace di Novara al fine di ottenerne la Controparte_2 condanna alla restituzione, a norma dell'art. 2033 c.c., delle somme ritenute dalla stessa indebitamente riscosse, per le quali assumeva di non essere stato sottoscritto alcun contratto.
In particolare, parte attrice esponeva: di essere correntista presso di avere Controparte_3 verificato l'esistenza di addebiti dal gennaio 2013 sino al maggio 2021 a favore di
[...] sui propri estratti conto, pur non avendo stipulato contratti con la predetta CP_2 società; che gli addebiti, come appreso svolgendo indagini presso la convenuta attraverso l'apposito numero posto a disposizione della clientela, risultano originati da un RID bancario relativo a contratti intestati a tale soggetto sconosciuto alla Persona_1
, per un importo complessivo di € 5.264,46; che, nonostante la messa in Parte_1 mora e la successiva mediazione svolta presso il , non forniva riscontro;
Pt_4 _1 di non avere, perciò, potuto bloccare il RID presso la Banca, in mancanza dell'autorizzazione della convenuta.
Parte attrice domandava, pertanto, accertarsi il proprio diritto alla restituzione di un importo pari ad € 5.000,00, con conseguente condanna in danno della convenuta;
chiedeva, inoltre, ordinarsi alla convenuta di comunicare l'immediato blocco del RID ad CP_3 istituto di credito presso il quale l'odierno attore rivestiva la qualità di correntista.
Si costituiva , deducendo preliminarmente l'intervenuta Controparte_2 prescrizione del credito a norma dell'art. 2948 n. 4 c.c., nonché l'incompetenza per valore del Giudice adito in relazione all'avvenuta proposizione di domanda di condanna ad un facere.
Nel merito, deduceva l'infondatezza delle domande attoree sia in fatto che in diritto, chiedendone il rigetto.
In via subordinata, chiedeva dichiararsi, ai sensi dell'art. 1227 c.c., la partecipazione colposa della parte attrice nella causazione dei pretesi danni, con valore totalmente assorbente e con conseguente integrale rigetto della domanda attorea.
pagina 3 di 7 Con sentenza n. 236/2022, depositata il 6.4.2022 e pubblicata l'11.04.2022, il Giudice di Pace di Novara, in accoglimento dell'eccezione di parte convenuta, dichiarava la propria incompetenza per valore, rimettente la causa dinnanzi al Tribunale territorialmente competente.
Con comparsa in riassunzione ritualmente notificata, depositata telematicamente presso la Cancelleria di questo Tribunale in data 11.7.2022, parte attrice ha tempestivamente riassunto il giudizio dinnanzi al presente Tribunale, riportandosi alle doglianze già avanzate nel giudizio dinnanzi al Giudice di Pace.
All'udienza del 19.01.2023 il Giudice, verificata la regolarità della notificazione e la regolare instaurazione del contraddittorio, concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Con atto depositato ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., parte attrice modificava le domande e conclusioni precedentemente formulate, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 5.264,46 e rinunciando alla richiesta di ordinare alla medesima di comunicare ad l'immediato blocco del RID, stante la cessazione dei CP_3 prelievi dal febbraio 2021.
Ritenuto il giudizio sufficientemente istruito sulla base della documentazione delle parti, all'odierna udienza la causa è stata discussa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa autorizzazione al deposito di note conclusive (depositate da parte attrice il 5.2.2025 e da parte convenuta il 22.1.2025).
***
Preliminarmente, deve osservarsi in punto di diritto che l'azione proposta dall'attore è stata correttamente qualificata quale ripetizione dell'indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c., secondo cui “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”.
Il fondamento dell'azione consta dell'avvenuto pagamento e dell'inesistenza dell'obbligazione adempiuta da una parte, o perché il vincolo obbligatorio non è mai sorto, o perché venuto meno successivamente, a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi (Cass., n. 13207/2013).
Qualora, in particolare, venga acclarata la mancanza di una “causa adquirendi” - tanto nel caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente - l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo (Cass., n. 10498/2021; Cass., n. 14013/2017).
Quanto all'onere probatorio, opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario o anche mediante presunzioni (Cass., n. 30713/2018; n. 17146/2003).
Ciò premesso, è infondata e va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta sul presupposto dell'applicabilità alla fattispecie in esame del termine quinquennale di cui pagina 4 di 7 all'art. 2948, n. 4 c.c., a norma del quale “si prescrivono in cinque anni (…) tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
Il termine periodico di pagamento concerne il corrispettivo ipoteticamente dovuto alla società di telefonia e la relativa prescrizione si applicherebbe ove fosse il gestore ad agire per il pagamento delle bollette periodicamente emesse. La società attrice agisce, invece, in ripetizione dell'indebito oggettivo, per il quale vale la prescrizione decennale, in virtù del combinato disposto degli artt. 2033 e 2946 c.c.; a conforto di tale convincimento soccorre l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte secondo cui l'azione di ripetizione di indebito soggiace al termine di prescrizione dieci anni, anche qualora si discuta della ripetizione di somme versate a cadenza mensile (Cass., n. 28436/2019; n. 3706/2018).
Nel merito, ritiene il Tribunale che la domanda di parte attrice debba essere accolta nei termini e per le ragioni che seguono.
Parte attrice ha formulato domanda di restituzione di quanto pagato nel corso degli anni (come da estratti conto prodotti, sin dal 2013), ritenuto indebito per assenza di rapporto contrattuale, domanda reiterata in sede di riassunzione, nell'odierno giudizio.
Dagli estratti conto prodotti risultano addebiti in favore della convenuta, dal gennaio 2013 al febbraio 2021, per € 4.686,74.
A fronte dei pagamenti suddetti, parte attrice allega di avere appreso dal servizio clienti di che i pagamenti si riferirebbero al corrispettivo del servizio telefonico per un'utenza _1 intestata a tale che l'attrice ha dichiarato essere soggetto alla stessa sconosciuto, con Per_2 cui la società attrice non ha alcun rapporto;
e di aver appreso, inoltre, che gli addebiti sarebbero avvenuti sulla base di RID bancario in favore della convenuta.
Di tali circostanze, invero, parte attrice non ha fornito prova, non avendo documentato le interlocuzioni stragiudiziali avute con e con la propria banca. _1
Vero è, però, che la convenuta è rimasta completamente silente su tali aspetti, che non ha contestato, né ha prodotto alcuna documentazione contrattuale utile a giustificare il pagamento di somme in proprio favore e neppure, quantomeno, ha fornito alcuna ricostruzione della vicenda dal proprio punto di vista.
La convenuta si è limitata a evidenziare l'assenza di qualsivoglia reclamo dell'odierna attrice in relazione all'asserito illegittimo prelievo di somme, in conformità a quanto stabilito dalla clausola 6.4 delle condizioni generali di contratto di cui ha prodotto copia. Tuttavia, posto che la mancata attivazione delle procedure contrattualmente previste non potrebbe certo precludere l'introduzione della tutela giudiziale da parte del cliente, risulta assorbente che non vi sia alcuna evidenza dell'applicabilità delle suddette condizioni generali di contratto all'attrice, in mancanza di contratto dalla stessa sottoscritto.
Peraltro, va detto che parte attrice si è stragiudizialmente attivata in plurime sedi – prima presso il servizio clienti poi promuovendo tentativo di conciliazione – senza ottenere _1 riscontro da parte della convenuta.
pagina 5 di 7 Sebbene, dunque, non sia possibile stabilire se effettivamente sussista rapporto o meno fra la società attrice e il che viene indicato dalla prima come intestatario dell'utenza Per_2 Parte telefonica indebitamente pagata per anni dalla , risulta dirimente che, a monte, la convenuta non abbia prodotto il contratto cui l'utenza in questione si riferisce, nonostante la sicura vicinanza a tale tipologia di prova, né ha allegato chi ne fosse l'intestatario, né, ancora, ha fornito la documentazione in base alla quale si ritenne autorizzata all'addebito permanente sul conto della società attrice.
Non vi è, pertanto, alcun elemento che indichi come dovute le somme in questione.
Semmai, risulta dall'unica comunicazione stragiudiziale prodotta da parte attrice come il Parte servizio clienti abbia risposto alle richieste avanzate stragiudizialmente da : _1
“sotto il codice Cliente in oggetto, l'ultimo conto telefonico emesso risale al gennaio 2014 relativo al pagamento della sim 3487367541”, confermando come, anche a detta della convenuta, dal febbraio 2014 non sarebbero state emesse bollette e non risulterebbero, pertanto, dovute somme ad alcun titolo.
Conclusivamente, sulla base di una complessiva valutazione degli elementi in atti, considerata la condotta processuale di non contestazione della convenuta, la completa assenza non solo di contratti ma di qualsivoglia altro elemento che induca a ritenere esistente il titolo di pagamento in favore della convenuta e l'esistenza di comunicazione, riconducibile alla convenuta e non smentita né meglio spiegata, da cui risulterebbe in effetti cessato ogni rapporto dal gennaio 2014, si ritiene che la società attrice abbia assolto al proprio onere probatorio, così che la domanda restitutoria deve essere accolta per gli addebiti documentati, pari a € 4.686,74.
L'eccezione proposta dalla convenuta ai sensi dell'art. 1227 c.c. è inconferente, atteso che si discute non di una domanda risarcitoria, ma di ripetizione di indebito. A prescindere, dunque, dal rapporto intercorso fra la cliente e la propria banca e dall'eventuale possibilità del primo di attivare rimedi di tutela anche nei confronti della seconda, rimane il fatto che ha _1 percepito, in danno dell'attrice, somme oggettivamente non dovute, che, pertanto, non ha ragione di trattenere ed è tenuta a restituire.
Parte attrice ha rinunciato alla domanda, originariamente proposta, volta a ordinare a di attivare i comportamenti necessari per far cessare l'accredito sul conto dell'attrice _1
e ha dichiarato che l'inserimento nelle conclusioni della domanda di cui all'art. 96 c.p.c. era dovuta a un mero refuso.
Alla luce di quanto sopra esposto ed in accoglimento della domanda attorea, va _1 condannata, ai sensi dell'art. 2033 c.c., alla restituzione in favore della Parte_2 della somma di € 4.686,74.
La parte non ha domandato il riconoscimento degli interessi che, pertanto, non possono essere riconosciuti sino alla data della presente senza (“In tema di obbligazioni pecuniarie gli interessi, siano essi corrispettivi, compensativi o moratori, possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e
112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte, dal momento che, contrariamente a quanto avviene
pagina 6 di 7 nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno di cui essi integrano una componente necessaria, essi hanno fondamento autonomo rispetto al debito al quale accedono”: cfr. Cass.,
n. 18292/2016).
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, si compensano per il 10 % in ragione dell'intervenuta rinuncia in corso di giudizio a domanda di condanna a un facere che ben parte attrice avrebbe potuto non riproporre sin dalla comparsa in riassunzione (stante l'interruzione degli accrediti da febbraio 2021). In applicazione del principio della soccombenza, parte convenuta dovrà rifondere all'attrice la residua frazione del 90 %, liquidata come da dispositivo tenuto conto della semplicità della causa, alla luce del ridotto numero e della limitata complessità delle questioni trattate.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, disattesa ogni diversa istanza, difesa e eccezione, così provvede:
1) condanna al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_2
, per le ragioni di cui in motivazione, della somma di € 4.686,74;
[...]
2) compensa le spese di lite per il 10 % e condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della residua frazione del 90 %, che, già operata la compensazione, si liquida in complessivi € 1.500 per compensi professionali, oltre CPA ed IVA come per legge e oltre rimborso del CU.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza
Novara, 18 febbraio 2025
Il giudice
Dott.ssa Annalisa Boido
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1606/2022
Oggi 18 febbraio 2025 ad ore 12.30 innanzi al dott. Annalisa Boido, sono comparsi:
Per l'avv. SERGIO CICERONE, oggi sostituito dall'avv. Elisa Frattini Parte_1
Per l'avv. LIMATOLA ALESSANDRO, oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
Alessandra Francesca Gibbin
Il Giudice invita le parti alla discussione.
L'avv. Frattini si richiama agli atti e alle note conclusive depositate, insistendo per le conclusioni rassegnate nella memoria depositata ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., richiamate nelle suddette note.
L'avv. Gibbin si riporta agli atti e alle note conclusive depositate, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
All'esito della discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio autorizzando le parti ad allontanarsi.
All'esito della camera di consiglio, il giudice decide la causa come da seguente sentenza.
Il Giudice
dott. Annalisa Boido
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
pagina 1 di 7 Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annalisa Boido, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1606/2022 promossa da:
(P.IVA ,) rappresentata e difesa dall'avv. SERGIO Parte_2 P.IVA_1
CICERONE, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Massafra, piazza V. Emanuele n. 3
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ALESSANDRO LIMATOLA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, via Privata Cesare Battisti n. 2
CONVENUTA
Oggetto: ripetizione dell'indebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni di parte attrice (come da memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6 n. 1 c.p.c.:
“Voglia l'On. Le Giudice di Pace adito così provvedere:
1) previa declaratoria di responsabilità di condannare la stessa, in persona Controparte_2 del suo rappresentante pro tempore:
i. al rimborso di € 5264,46 in favore dell'attrice stante l'illegittimità Parte_3 dei prelievi effettuati dal 2013 al maggio 2021, o della minor somma da contenersi in ogni caso entro i limiti di valore del Giudice adito;
ii. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Con riserva d'ogni altro mezzo istruttorio si renda necessario, da depositari nel temine di cui all'art.
183 comma 6 n.2, in corso di causa anche in dipendenza delle avverse argomentazioni e in conseguenza del comportamento processuale di controparte”.
Conclusioni di parte convenuta (come da comparsa di costituzione e risposta, richiamata nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6 n. 1 c.p.c.):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis, così provvedere:
1. In via preliminare dichiarare prescritto l'eventuale credito precedente al mese di marzo 2016;
2. Nel merito, respingere tutte le domande attoree siccome infondate sia in fatto che in diritto e comunque non provate;
pagina 2 di 7
3. In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere ritenuta una qualche responsabilità da parte di in relazione agli asseriti danni ex avverso lamentati, accertare e _1 dichiarare, ai sensi dell'art. 1227 c.c. la partecipazione colposa totale, ovvero parziale, dell'attrice nella causazione dei pretesi danni dalla stessa patiti e/o evitabili usano l'ordinaria diligenza e, per l'effetto, anche per quanto detto in atti, rigettare le domande attoree;
4. Con vittoria di spese e competenze di lite da attribuirsi all'Avv. Alessandro Limatola che si dichiara antistatario”.
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società conveniva Parte_2 presso il Giudice di Pace di Novara al fine di ottenerne la Controparte_2 condanna alla restituzione, a norma dell'art. 2033 c.c., delle somme ritenute dalla stessa indebitamente riscosse, per le quali assumeva di non essere stato sottoscritto alcun contratto.
In particolare, parte attrice esponeva: di essere correntista presso di avere Controparte_3 verificato l'esistenza di addebiti dal gennaio 2013 sino al maggio 2021 a favore di
[...] sui propri estratti conto, pur non avendo stipulato contratti con la predetta CP_2 società; che gli addebiti, come appreso svolgendo indagini presso la convenuta attraverso l'apposito numero posto a disposizione della clientela, risultano originati da un RID bancario relativo a contratti intestati a tale soggetto sconosciuto alla Persona_1
, per un importo complessivo di € 5.264,46; che, nonostante la messa in Parte_1 mora e la successiva mediazione svolta presso il , non forniva riscontro;
Pt_4 _1 di non avere, perciò, potuto bloccare il RID presso la Banca, in mancanza dell'autorizzazione della convenuta.
Parte attrice domandava, pertanto, accertarsi il proprio diritto alla restituzione di un importo pari ad € 5.000,00, con conseguente condanna in danno della convenuta;
chiedeva, inoltre, ordinarsi alla convenuta di comunicare l'immediato blocco del RID ad CP_3 istituto di credito presso il quale l'odierno attore rivestiva la qualità di correntista.
Si costituiva , deducendo preliminarmente l'intervenuta Controparte_2 prescrizione del credito a norma dell'art. 2948 n. 4 c.c., nonché l'incompetenza per valore del Giudice adito in relazione all'avvenuta proposizione di domanda di condanna ad un facere.
Nel merito, deduceva l'infondatezza delle domande attoree sia in fatto che in diritto, chiedendone il rigetto.
In via subordinata, chiedeva dichiararsi, ai sensi dell'art. 1227 c.c., la partecipazione colposa della parte attrice nella causazione dei pretesi danni, con valore totalmente assorbente e con conseguente integrale rigetto della domanda attorea.
pagina 3 di 7 Con sentenza n. 236/2022, depositata il 6.4.2022 e pubblicata l'11.04.2022, il Giudice di Pace di Novara, in accoglimento dell'eccezione di parte convenuta, dichiarava la propria incompetenza per valore, rimettente la causa dinnanzi al Tribunale territorialmente competente.
Con comparsa in riassunzione ritualmente notificata, depositata telematicamente presso la Cancelleria di questo Tribunale in data 11.7.2022, parte attrice ha tempestivamente riassunto il giudizio dinnanzi al presente Tribunale, riportandosi alle doglianze già avanzate nel giudizio dinnanzi al Giudice di Pace.
All'udienza del 19.01.2023 il Giudice, verificata la regolarità della notificazione e la regolare instaurazione del contraddittorio, concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Con atto depositato ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., parte attrice modificava le domande e conclusioni precedentemente formulate, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 5.264,46 e rinunciando alla richiesta di ordinare alla medesima di comunicare ad l'immediato blocco del RID, stante la cessazione dei CP_3 prelievi dal febbraio 2021.
Ritenuto il giudizio sufficientemente istruito sulla base della documentazione delle parti, all'odierna udienza la causa è stata discussa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa autorizzazione al deposito di note conclusive (depositate da parte attrice il 5.2.2025 e da parte convenuta il 22.1.2025).
***
Preliminarmente, deve osservarsi in punto di diritto che l'azione proposta dall'attore è stata correttamente qualificata quale ripetizione dell'indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c., secondo cui “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”.
Il fondamento dell'azione consta dell'avvenuto pagamento e dell'inesistenza dell'obbligazione adempiuta da una parte, o perché il vincolo obbligatorio non è mai sorto, o perché venuto meno successivamente, a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi (Cass., n. 13207/2013).
Qualora, in particolare, venga acclarata la mancanza di una “causa adquirendi” - tanto nel caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente - l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo (Cass., n. 10498/2021; Cass., n. 14013/2017).
Quanto all'onere probatorio, opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario o anche mediante presunzioni (Cass., n. 30713/2018; n. 17146/2003).
Ciò premesso, è infondata e va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta sul presupposto dell'applicabilità alla fattispecie in esame del termine quinquennale di cui pagina 4 di 7 all'art. 2948, n. 4 c.c., a norma del quale “si prescrivono in cinque anni (…) tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
Il termine periodico di pagamento concerne il corrispettivo ipoteticamente dovuto alla società di telefonia e la relativa prescrizione si applicherebbe ove fosse il gestore ad agire per il pagamento delle bollette periodicamente emesse. La società attrice agisce, invece, in ripetizione dell'indebito oggettivo, per il quale vale la prescrizione decennale, in virtù del combinato disposto degli artt. 2033 e 2946 c.c.; a conforto di tale convincimento soccorre l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte secondo cui l'azione di ripetizione di indebito soggiace al termine di prescrizione dieci anni, anche qualora si discuta della ripetizione di somme versate a cadenza mensile (Cass., n. 28436/2019; n. 3706/2018).
Nel merito, ritiene il Tribunale che la domanda di parte attrice debba essere accolta nei termini e per le ragioni che seguono.
Parte attrice ha formulato domanda di restituzione di quanto pagato nel corso degli anni (come da estratti conto prodotti, sin dal 2013), ritenuto indebito per assenza di rapporto contrattuale, domanda reiterata in sede di riassunzione, nell'odierno giudizio.
Dagli estratti conto prodotti risultano addebiti in favore della convenuta, dal gennaio 2013 al febbraio 2021, per € 4.686,74.
A fronte dei pagamenti suddetti, parte attrice allega di avere appreso dal servizio clienti di che i pagamenti si riferirebbero al corrispettivo del servizio telefonico per un'utenza _1 intestata a tale che l'attrice ha dichiarato essere soggetto alla stessa sconosciuto, con Per_2 cui la società attrice non ha alcun rapporto;
e di aver appreso, inoltre, che gli addebiti sarebbero avvenuti sulla base di RID bancario in favore della convenuta.
Di tali circostanze, invero, parte attrice non ha fornito prova, non avendo documentato le interlocuzioni stragiudiziali avute con e con la propria banca. _1
Vero è, però, che la convenuta è rimasta completamente silente su tali aspetti, che non ha contestato, né ha prodotto alcuna documentazione contrattuale utile a giustificare il pagamento di somme in proprio favore e neppure, quantomeno, ha fornito alcuna ricostruzione della vicenda dal proprio punto di vista.
La convenuta si è limitata a evidenziare l'assenza di qualsivoglia reclamo dell'odierna attrice in relazione all'asserito illegittimo prelievo di somme, in conformità a quanto stabilito dalla clausola 6.4 delle condizioni generali di contratto di cui ha prodotto copia. Tuttavia, posto che la mancata attivazione delle procedure contrattualmente previste non potrebbe certo precludere l'introduzione della tutela giudiziale da parte del cliente, risulta assorbente che non vi sia alcuna evidenza dell'applicabilità delle suddette condizioni generali di contratto all'attrice, in mancanza di contratto dalla stessa sottoscritto.
Peraltro, va detto che parte attrice si è stragiudizialmente attivata in plurime sedi – prima presso il servizio clienti poi promuovendo tentativo di conciliazione – senza ottenere _1 riscontro da parte della convenuta.
pagina 5 di 7 Sebbene, dunque, non sia possibile stabilire se effettivamente sussista rapporto o meno fra la società attrice e il che viene indicato dalla prima come intestatario dell'utenza Per_2 Parte telefonica indebitamente pagata per anni dalla , risulta dirimente che, a monte, la convenuta non abbia prodotto il contratto cui l'utenza in questione si riferisce, nonostante la sicura vicinanza a tale tipologia di prova, né ha allegato chi ne fosse l'intestatario, né, ancora, ha fornito la documentazione in base alla quale si ritenne autorizzata all'addebito permanente sul conto della società attrice.
Non vi è, pertanto, alcun elemento che indichi come dovute le somme in questione.
Semmai, risulta dall'unica comunicazione stragiudiziale prodotta da parte attrice come il Parte servizio clienti abbia risposto alle richieste avanzate stragiudizialmente da : _1
“sotto il codice Cliente in oggetto, l'ultimo conto telefonico emesso risale al gennaio 2014 relativo al pagamento della sim 3487367541”, confermando come, anche a detta della convenuta, dal febbraio 2014 non sarebbero state emesse bollette e non risulterebbero, pertanto, dovute somme ad alcun titolo.
Conclusivamente, sulla base di una complessiva valutazione degli elementi in atti, considerata la condotta processuale di non contestazione della convenuta, la completa assenza non solo di contratti ma di qualsivoglia altro elemento che induca a ritenere esistente il titolo di pagamento in favore della convenuta e l'esistenza di comunicazione, riconducibile alla convenuta e non smentita né meglio spiegata, da cui risulterebbe in effetti cessato ogni rapporto dal gennaio 2014, si ritiene che la società attrice abbia assolto al proprio onere probatorio, così che la domanda restitutoria deve essere accolta per gli addebiti documentati, pari a € 4.686,74.
L'eccezione proposta dalla convenuta ai sensi dell'art. 1227 c.c. è inconferente, atteso che si discute non di una domanda risarcitoria, ma di ripetizione di indebito. A prescindere, dunque, dal rapporto intercorso fra la cliente e la propria banca e dall'eventuale possibilità del primo di attivare rimedi di tutela anche nei confronti della seconda, rimane il fatto che ha _1 percepito, in danno dell'attrice, somme oggettivamente non dovute, che, pertanto, non ha ragione di trattenere ed è tenuta a restituire.
Parte attrice ha rinunciato alla domanda, originariamente proposta, volta a ordinare a di attivare i comportamenti necessari per far cessare l'accredito sul conto dell'attrice _1
e ha dichiarato che l'inserimento nelle conclusioni della domanda di cui all'art. 96 c.p.c. era dovuta a un mero refuso.
Alla luce di quanto sopra esposto ed in accoglimento della domanda attorea, va _1 condannata, ai sensi dell'art. 2033 c.c., alla restituzione in favore della Parte_2 della somma di € 4.686,74.
La parte non ha domandato il riconoscimento degli interessi che, pertanto, non possono essere riconosciuti sino alla data della presente senza (“In tema di obbligazioni pecuniarie gli interessi, siano essi corrispettivi, compensativi o moratori, possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e
112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte, dal momento che, contrariamente a quanto avviene
pagina 6 di 7 nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno di cui essi integrano una componente necessaria, essi hanno fondamento autonomo rispetto al debito al quale accedono”: cfr. Cass.,
n. 18292/2016).
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, si compensano per il 10 % in ragione dell'intervenuta rinuncia in corso di giudizio a domanda di condanna a un facere che ben parte attrice avrebbe potuto non riproporre sin dalla comparsa in riassunzione (stante l'interruzione degli accrediti da febbraio 2021). In applicazione del principio della soccombenza, parte convenuta dovrà rifondere all'attrice la residua frazione del 90 %, liquidata come da dispositivo tenuto conto della semplicità della causa, alla luce del ridotto numero e della limitata complessità delle questioni trattate.
P.Q.M
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Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, disattesa ogni diversa istanza, difesa e eccezione, così provvede:
1) condanna al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_2
, per le ragioni di cui in motivazione, della somma di € 4.686,74;
[...]
2) compensa le spese di lite per il 10 % e condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della residua frazione del 90 %, che, già operata la compensazione, si liquida in complessivi € 1.500 per compensi professionali, oltre CPA ed IVA come per legge e oltre rimborso del CU.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza
Novara, 18 febbraio 2025
Il giudice
Dott.ssa Annalisa Boido
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