Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/06/2025, n. 4909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4909 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del
17.6.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia previdenziale iscritta al R.G. n. 20614/2024 avente ad oggetto: reddito di inclusione;
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Napoli alla Parte_1 C.F._1 via Francesco Girardi n. 22 presso lo studio dell'avv. Filippo Mario Romanelli da cui è rappresentato e difeso;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello, ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Controparte_2 difeso dall'Avv. Adele Carlino ed elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale in Piazza
Vittorio Emanuele II n. 10;
RESISTENTE
CONCLUSIONI per parte ricorrente: Accertare e dichiarare la responsabilità degli enti convenuti per non aver CP_ ottemperato alla richiesta di pagamento del reddito di cittadinanza;
obbligare l' alla
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a fornire ogni dato utile per favorire la registrazione della pratica ADI;
condannare le
[...] parti resistenti al pagamento dei ratei del reddito di cittadinanza a far data dal mese di agosto 2023 fino al dicembre 2023 pari ad € 2.500,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché al risarcimento del danno materiale e morale nella misura ritenuta di giustizia;
con vittoria delle spese di lite con attribuzione. per l' : in via preliminare, dichiarare inammissibilità del ricorso per intervenuta CP_1 decadenza;
nel merito, rigettare la domanda;
con vittoria delle spese di lite.
Per il Comune : rigettare la domanda proposta nei propri confronti Controparte_2 per difetto di legittimazione passiva;
nel merito, rigettare la domanda;
con vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 30.9.2024, esponeva di aver presentato in Parte_1 CP_ data 05.05.2022 all' richiesta di rinnovo di reddito di cittadinanza, ora assegno di inclusione, già percepito in precedenza. CP_ Evidenziava che, a seguito di un controllo sul portale emergeva che la pratica risultava sospesa e che, in data 21.09.2023, il Comune di a seguito di sollecito, Controparte_2 CP_ aveva inviato all' nota in cui si legge “con la presente si intende attenzionare la pratica Rdc presentata dal signore meglio generalizzato in oggetto, in quanto da documentazione assunta agli atti d'ufficio, quest'ultimo risulta possedere i requisiti necessari alla presa in carico al servizio sociale ovvero alla percezione della misura del Reddito di cittadinanza, nello specifico il signor
presenta un invalidità civile con riduzione permanente delle capacità lavorative pari al 670 Pt_1
(ai sensi dell'art20 1.g. 3 agosto 2009 n.102. Per quanto sopra esposto si chiede di rivalutare lo stato della pratica di cui sopra, che risulta attualmente sospesa”. CP_ Lamentava di aver avviato una interlocuzione epistolare con l' dal 20.10.23 sino al giorno
8.4 2024, all'esito della quale l'ente aveva risposto che “come già risposto in precedenza se il
Comune ha portato a termine l'adempimento in oggetto nei tempi previsti dalla legge la domanda si doveva sbloccare da sola. Dato la situazione siccome oltre alla sua parola per quanto onorevole non abbiamo nessun altro dato di questa presa in carico il comune non poteva inviarci tramite pec la prova di questa presa in carico con una dichiarazione di averla trasmessa sulla piattaforma ge.pi. nei tempi previsti dalla legge vedi D.L.48/2023”.
Aggiungeva che in data 29.3.2024 aveva protocollato istanza al Comune di CP_2 precisando di essere invalido al 67%, ribadendo quanto finora comunicatogli dagli enti,
[...] senza essersi visto erogare la suddetta prestazione, illegittimamente sospesa da agosto 2023 fino a dicembre 2023, benchè fosse in possesso dei requisiti di legge, per il totale di € 2.500,00 oltre accessori.
Sosteneva, inoltre, che la condotta degli enti gli aha cagionato un danno materiale e morale in quanto, a causa della sospensione del reddito di cittadinanza per i mesi indicati, era stato ridotto in
2 condizioni di estrema indigenza e privato di ogni forma di dignità personale, tanto che per la propria sopravvivenza era stato costretto a chiedere a parenti e amici la disponibilità a farsi prestare denaro per affrontare la quotidianità.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice CP_ del lavoro, l' ed il chiedendo l'accoglimento delle Controparte_2 conclusioni sopra riportate.
CP_ Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo, preliminarmente, la la decadenza dall'azione e dal diritto per essere decorso il termine annuale previsto dall'art. 47 del D.P.R. n. 639/70, come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 384/92 convertito nella legge n. 438/92.
Nel merito deduceva la infondatezza del ricorso in quanto mancava il requisito sanitario, atteso che la DSU rettificativa indicante la disabilità, presentata in data 15/09/2023, non era stata allegata alla domanda amministrativa del 2022, né può valere retroattivamente.
Anche il si costituiva in giudizio eccependo il proprio di Controparte_2 legittimazione passiva.
Nel merito, chiedeva rigettarsi la domanda, non avendo il ricorrente inizialmente dichiarato la sua condizione di disabilità, per cui alla luce della normativa sopravvenuta ed introdotta dalla finanziaria 2023 la sospensione del beneficio era del tutto legittima.
Acquisita la documentazione prodotta, e concesso termine per il deposito di note conclusionali, l'udienza del 17.6.2025 veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Nella fattispecie sono pacifiche o documentate le circostanze fattuali poste alla base della domanda.
È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 28639/2018, n.
3990/2016 e n. 10376/2015) che la disposizione contenuta nell'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384/1992, conv. in legge n. 438/1992) disciplina una decadenza sostanziale "di ordine pubblico" in quanto annoverabile tra quelle dettate a protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti su conti pubblici e, pertanto, essa è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio con il solo limite del giudicato, dovendosi escludere la possibilità, per l'ente previdenziale di rinunziare alla decadenza stessa ovvero di impedirne l'efficacia riconoscendo il diritto ad essa soggetto. CP_ Pur non avendo l' documentato la comunicazione al ricorrente di un formale provvedimento di rigetto, il presente ricorso giudiziario, depositato in cancelleria in data
30.9.2024, è tardivo rispetto al termine annuale di decadenza.
Il citato art. 47 prevede tre diversi criteri di decorrenza dei termini (di tre anni o di un anno, a CP_ seconda del tipo di prestazione erogata dall' per la proposizione dell'azione in giudizio: dalla
3 data di comunicazione della decisione del ricorso;
dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia di detta decisione;
dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Il terzo di detti criteri fa riferimento ai termini massimi necessari per la definizione del procedimento amministrativo, in ipotesi di rituale svolgimento del medesimo.
E' stato, infatti, chiarito che il termine di decadenza “decorre, nella ipotesi di mancata proposizione del ricorso amministrativo, dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Pertanto, in caso di mancata pronuncia dell' sulla domanda CP_1 amministrativa, il termine stesso si computa a partire dal decorso di complessivi trecento giorni dalla presentazione della domanda medesima (centoventi giorni per la pronuncia sulla domanda, ex art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533, oltre a novanta giorni per la proposizione del ricorso amministrativo ed ulteriori novanta per la decisione del ricorso, a norma dell'art. 46, commi quinto e sesto, della legge 9 marzo 1989, n. 88)” (cfr. Cass. n. 3853/2003).
Il terzo criterio di decorrenza, commisurato in 300 giorni dalla presentazione della domanda amministrativa, si applica anche nei casi in cui il ricorso amministrativo sia stato presentato tardivamente;
né assume rilievo per fare decorrere un nuovo termine di decadenza la successiva presentazione del ricorso amministrativo a seguito della sospensione del presente giudizio.
Sul punto è stato affermato che in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 citato “individua nella “scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo” la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria, non consente lo spostamento in avanti del termine di decadenza” (Cass. n.
6018/2005).
In tal senso, più recentemente è stato precisato che “che la funzione della decadenza sostanziale è quella di tutelare la certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici (cfr., ex plurimis, Cass.: SU, n. 12718/2009, in motivazione) e tale funzione (e, quindi, la stessa concreta utilità della predisposizione di un meccanismo decadenziale) verrebbe irrimediabilmente frustrata ove si ritenesse che la semplice riproposizione della domanda, o come nel caso di specie una richiesta dell'assicurato di chiarimenti , consentisse il venir meno degli effetti decadenziali già verificatisi o un arbitrario prolungamento degli stessi
o una diversa individuazione del dies a quo” (cfr. Cass. n. 17792/2020).
Nell'applicare tali principi alla fattispecie, a fronte della presentazione della domanda amministrativa in data 05.05.2022, il presente ricorso depositato il 30.9.2024 è certamente tardivo tenuto conto della decadenza annuale, anche aggiungendo i 300 giorni per la definizione della pratica in sede amministrativa.
Essendo la decadenza rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, è irrilevante che nelle comunicazioni tra i due enti non sia stato fatto alcun richiamo a tale istituto.
4 Alla stregua delle suesposte considerazioni, ed assorbita ogni altra questione, il ricorso va rigettato.
3. Avendo il ricorrente dichiarato di essere titolare di un reddito familiare imponibile ai fini Irpef pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 – commi
1, 2 e 3 – e 77 del D.p.r. n. 115/2001, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• rigetta il ricorso;
• compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli, il 18.6.2025. Il Giudice
dott. Roberto De Matteis
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