CGT2
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 23/02/2026, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1159/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente e Relatore
FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice
NISPI LANDI MARIO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 6174/2025 depositato il 01/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 63 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 4201/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado LAZIO sez. 8 e pubblicata il 04/07/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO FONDO PERDUTO 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 17.11.2025 la società Ricorrente_1 snc ha chiesto alla CGT di 2° grado del Lazio, Sezione 8^, di pronunciarsi sulla richiesta di ottemperanza nei confronti dell'A.E. Direzione Provinciale III di Roma a seguito di giudicato derivante dalla sentenza n.4201/2025 emessa dalla CGT di 2° grado del Lazio, sez. 8^, in data 14.5.2025 depositata il 4.7.2025
La società contribuente ha impugnato il silenzio rifiuto, opposto dalla DPII contro l'istanza di erogazione del contributo a fondo perduto ex artt. 25 D.L. 34/2000, 1 D.L. 42/2021 e 1 D.L. 73/2021 per un importo di
€ 37.755,00. La CGT di 1° grado adita ha accolto il ricorso con sentenza con sentenza n. 5949/2023, impugnata dall'Ufficio, ma confermata con la sentenza n. 4201/2025, notificata, a cura della ricorrente, alla controparte il 7 luglio 2025, non impugnata e, quindi divenuta definitiva.
Decorsi inutilmente i termini di cui agli artt. 68 e 69 DLgs 546/92, la società ha proposto ricorso a Questa
CGT di 2° grado del Lazio per ottenere l'ottemperanza della indicata sentenza riaffermando l'attualità della sussistenza del credito per l'ammontare di € 37.755,00 maggiorato di interessi maturati e maturandi,
e chiedendo liquidarsi le spese della presente fase.
L'A.E. DPIII di Roma, costituita in giudizio con proprie memorie, ha riconosciuto la sussistenza del credito e contestualmente dichiarato di aver provveduto al pagamento, con provvedimenti di autorizzazione protocolli nn. 200616312053718230000001 e 210330364328790730000001, entrambi acquisiti in data
09.12.2025, con accrediti entro il 24.12.2025, chiedendo disporsi la conclusione del procedimento con compensazione delle spese di lite.
Costituitosi il contraddittorio, il ricorso è stato chiamato all'udienza del 18 febbraio 2026, nella quale la parte ricorrente, in assenza dell'ufficio resistente, ha ammesso l'avvenuto pagamento della sola sorte capitale, avvenuto successivamente alla iscrizione a ruolo del giudizio di ottemperanza, e chiesto darsi seguito alla richiesta, quand'anche limitata agli interessi maturati e maturandi, oltre le spese di lite.
Il ricorso, pertanto, è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato. Risulta, infatti, dalla stessa difesa dell'Ufficio che la somma che è stata liquidata in favore della ricorrente
è pari alla sola sorte capitale.
La sentenza di primo grado e quella di secondo grado che l'ha confermata, sottese alla presente fase hanno riconosciuto non solo il credito ma altresì gli interessi maturati e maturandi sulla sorte capitale dovuta in restituzione.
Ciò comporta che l'adempimento dell'Ufficio è stato non solo tardivo ma, altresì, parziale non avendo coperto il credito accessorio a cui pure era obbligato.
L'accoglimento del ricorso comporta la liquidazione delle spese il favore della società proponente che vengono liquidate, per la presente fase in € 3.000,00, oltre spese indeducibili ed oneri accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La CGT di 2° grado del Lazio,
Letto l'art. 70 DLgs 546/92
Ordina all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Roma 3 di ottemperare alla sentenza di Questa
CGT del Lazio n. 4201/2025, emessa il n. 4201/2025 del 14/05/2025, depositata il 04 luglio 2025, notificata il 07 luglio 2025, non impugnata, a definizione del giudizio promosso dalla società Ricorrente_1, nella sua parte residua riguardante gli interessi maturati e maturandi, oltre le spese del presente giudizio.
Incarica per l'ottemperanza, nei 120 giorni dalla data del presente provvedimento, il Funzionario di Questa Corte Nominativo_1, domiciliato in Indirizzo_1 Roma. Così deciso in Roma il 18 2.2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente e Relatore
FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice
NISPI LANDI MARIO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 6174/2025 depositato il 01/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 63 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 4201/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado LAZIO sez. 8 e pubblicata il 04/07/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO FONDO PERDUTO 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 17.11.2025 la società Ricorrente_1 snc ha chiesto alla CGT di 2° grado del Lazio, Sezione 8^, di pronunciarsi sulla richiesta di ottemperanza nei confronti dell'A.E. Direzione Provinciale III di Roma a seguito di giudicato derivante dalla sentenza n.4201/2025 emessa dalla CGT di 2° grado del Lazio, sez. 8^, in data 14.5.2025 depositata il 4.7.2025
La società contribuente ha impugnato il silenzio rifiuto, opposto dalla DPII contro l'istanza di erogazione del contributo a fondo perduto ex artt. 25 D.L. 34/2000, 1 D.L. 42/2021 e 1 D.L. 73/2021 per un importo di
€ 37.755,00. La CGT di 1° grado adita ha accolto il ricorso con sentenza con sentenza n. 5949/2023, impugnata dall'Ufficio, ma confermata con la sentenza n. 4201/2025, notificata, a cura della ricorrente, alla controparte il 7 luglio 2025, non impugnata e, quindi divenuta definitiva.
Decorsi inutilmente i termini di cui agli artt. 68 e 69 DLgs 546/92, la società ha proposto ricorso a Questa
CGT di 2° grado del Lazio per ottenere l'ottemperanza della indicata sentenza riaffermando l'attualità della sussistenza del credito per l'ammontare di € 37.755,00 maggiorato di interessi maturati e maturandi,
e chiedendo liquidarsi le spese della presente fase.
L'A.E. DPIII di Roma, costituita in giudizio con proprie memorie, ha riconosciuto la sussistenza del credito e contestualmente dichiarato di aver provveduto al pagamento, con provvedimenti di autorizzazione protocolli nn. 200616312053718230000001 e 210330364328790730000001, entrambi acquisiti in data
09.12.2025, con accrediti entro il 24.12.2025, chiedendo disporsi la conclusione del procedimento con compensazione delle spese di lite.
Costituitosi il contraddittorio, il ricorso è stato chiamato all'udienza del 18 febbraio 2026, nella quale la parte ricorrente, in assenza dell'ufficio resistente, ha ammesso l'avvenuto pagamento della sola sorte capitale, avvenuto successivamente alla iscrizione a ruolo del giudizio di ottemperanza, e chiesto darsi seguito alla richiesta, quand'anche limitata agli interessi maturati e maturandi, oltre le spese di lite.
Il ricorso, pertanto, è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato. Risulta, infatti, dalla stessa difesa dell'Ufficio che la somma che è stata liquidata in favore della ricorrente
è pari alla sola sorte capitale.
La sentenza di primo grado e quella di secondo grado che l'ha confermata, sottese alla presente fase hanno riconosciuto non solo il credito ma altresì gli interessi maturati e maturandi sulla sorte capitale dovuta in restituzione.
Ciò comporta che l'adempimento dell'Ufficio è stato non solo tardivo ma, altresì, parziale non avendo coperto il credito accessorio a cui pure era obbligato.
L'accoglimento del ricorso comporta la liquidazione delle spese il favore della società proponente che vengono liquidate, per la presente fase in € 3.000,00, oltre spese indeducibili ed oneri accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La CGT di 2° grado del Lazio,
Letto l'art. 70 DLgs 546/92
Ordina all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Roma 3 di ottemperare alla sentenza di Questa
CGT del Lazio n. 4201/2025, emessa il n. 4201/2025 del 14/05/2025, depositata il 04 luglio 2025, notificata il 07 luglio 2025, non impugnata, a definizione del giudizio promosso dalla società Ricorrente_1, nella sua parte residua riguardante gli interessi maturati e maturandi, oltre le spese del presente giudizio.
Incarica per l'ottemperanza, nei 120 giorni dalla data del presente provvedimento, il Funzionario di Questa Corte Nominativo_1, domiciliato in Indirizzo_1 Roma. Così deciso in Roma il 18 2.2026