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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/02/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 565/2023 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Reggio Emilia sezione lavoro n. 80/2023 pubblicata in data 8 maggio 2023 promossa con ricorso depositato in data 23 ottobre 2023 da:
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a
Bologna via del Monte n. 10 presso e nello studio degli avv. Umberto Pierpaoli,
Giorgio Molteni e Claudio Ponari che la rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLANTE
Contro
Controparte_1 elettivamente domiciliata a Treviso via Roma n.31 presso e nello studio dell'avv.
Marco De Rosa che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Giovanna
Panetta e Francesco Furlan come da procura in atti
APPELLATA
a cui è stata riunita la causa di appello iscritta al n. 601/2023 R.G.A. avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia sezione lavoro n. 80/2023 pubblicata in data 8 maggio 2023 promossa con ricorso depositato in data 7 novembre 2023 da:
Controparte_1 elettivamente domiciliata a Treviso via Roma n.31 presso e nello studio dell'avv.
1 Marco De Rosa che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Giovanna
Panetta e Francesco Furlan come da procura in atti
APPELLANTE
Contro
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Bologna via del Monte n. 10 presso e nello studio degli avv. Umberto Pierpaoli,
Giorgio Molteni e Claudio Ponari che la rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: dimissioni, indennità di prolungamento del preavviso
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 06.02.2025 udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Reggio Emilia in funzione di
Giudice del lavoro, in parziale accoglimento del ricorso proposto da
[...]
nei confronti di accertava e dichiarava la Parte_1 Controparte_1
legittimità del patto di prolungamento del preavviso sottoscritto dalla stessa il 28 ottobre 2015 e la condannava a corrispondere a la Parte_1
corrispondente somma a titolo di indennità sostitutiva del preavviso da calcolarsi al netto oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo computando le trattenute già operate in busta paga da . Parte_1
Accertava e dichiarava, altresì, la validità dell'accordo di retention e condannava a restituire a l'indennità di retention al Controparte_1 Parte_1
netto oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo computando le trattenute già operate in busta paga da . Parte_1
Condannava, quindi, alla rifusione delle spese processuali Controparte_1
previa parziale compensazione.
In tale ricorso il deduceva di aver stipulato con la lettera Parte_1
di assunzione in data 26 ottobre 2015 con un patto di Controparte_1 prolungamento del preavviso e sosteneva che la stessa l'avesse violato non
2 rispettando interamente il preavviso di dodici mesi e che, pertanto, dovesse essere condannata a corrisponderle l'indennità di euro 51.380,84.
Domandava, inoltre, l'accertamento del proprio diritto alla restituzione della somma lorda di euro 12.000,00 corrisposta nel maggio 2018 in forza di un piano di retention sottoscritto dalle parti in quanto aveva Controparte_1
rassegnato le dimissioni con decorrenza dal 6 gennaio 2020 e, quindi, prima del
30 aprile 2021.
si costituiva in giudizio eccependo la nullità della clausola Controparte_1
di prolungamento del preavviso sotto una molteplicità di profili ed, in particolare, sosteneva che fosse indeterminato il corrispettivo del patto di preavviso ed aleatorio, che la clausola di prolungamento del preavviso fosse vessatoria e nulla per la mancata specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c e che, infine, fosse nulla per sopravvenuto difetto della causa, in quanto superato dal piano di retention del 26/4/ 2018.
Sosteneva, in subordine, che, in forza del patto di prolungamento del preavviso, la banca potesse pretendere al massimo 9 mesi di preavviso in quanto la lettera di assunzione del 26/10/2015 disponeva che trascorsi 36 mesi dalla data di assunzione le parti potevano recedere unilateralmente dal patto di prolungamento del preavviso con un preavviso di almeno 9 mesi e chiedeva, in ulteriore subordine, la riduzione della penale ai sensi dell'art. 1384 c.c.
Eccepiva, inoltre, la nullità del piano di retention per assenza del corrispettivo e contestava i conteggi della banca.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro decideva come sopra indicato.
2.Proponeva appello . Parte_1
Con il primo motivo di appello censurava la sentenza appellata nella parte in cui aveva ritenuto che l'indennità sostitutiva del preavviso andasse liquidata al netto fiscale sostenendo che dovesse essere liquidata al lordo.
Con il secondo motivo di appello sosteneva che la sentenza appellata avesse erroneamente stabilito la restituzione della somma di euro 12.000,00 al netto e non al lordo richiamando erroneamente l'art. 150 dl n.341/2020 non applicabile ratione temporis.
Concludeva chiedendo che la Corte d'appello, in integrale accoglimento delle
3 conclusioni già rassegnate in primo grado ed in parziale riforma della sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Reggio Emilia Sezione Lavoro, accertasse e dichiarasse che era debitrice nei suoi confronti della Controparte_1 somma di € 51.380,84 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e della somma di € 12.000,00 a titolo di “retention” e, per l'effetto, previo accertamento della legittimità delle trattenute operate in busta paga relativamente all'indennità di preavviso ed alla “retention”, la condannasse a corrispondere alla stessa la residua somma di € 60.781,82 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 27 febbraio 2020.
Chiedeva, quindi, che per il resto fosse integralmente confermata la sentenza di primo grado.
Si costituiva con memoria depositata in data 24 maggio 2024 Controparte_1
facendo presente di aver depositato a propria volta appello avverso la sentenza e chiedendo preliminarmente la riunione dei due procedimenti.
In relazione ai motivi di appello proposti da sosteneva che Parte_2
l'indennità sostituiva del preavviso avesse natura risarcitoria e che, quindi, correttamente fosse stata liquidata in sentenza al netto e non al lordo.
Sosteneva che la correttezza della liquidazione al netto derivasse anche dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la restituzione doveva essere disposta al netto.
Deduceva che fosse parimenti infondato il secondo motivo di appello in quanto la somma di euro 12.000,00 doveva essere corrisposta al netto come stabilito dall'art. 150 del dl n. 34/2020 applicabile ratione temporis.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello proposto da . Pt_2
Con ricorso depositato in data 7 novembre 2023 proponeva appello CP_1
avverso la medesima sentenza.
[...]
Con il primo motivo di appello deduceva che il giudice di primo grado avesse valutato in maniera erronea l'eccezione di nullità del patto di prolungamento del preavviso per indeterminabilità assoluta del corrispettivo e per aleatorietà ritenendola infondata senza tener debitamente conto di come era stata strutturata la clausola e delle modifiche apportate con l'integrazione del 31.07.2019.
Con il secondo motivo di appello affermava che il Tribunale avesse errato in relazione all'eccezione di nullità per vessatorietà della clausola di prolungamento del preavviso in quanto le considerazioni sul congruo compenso
4 pattuito effettuate dal giudice per escludere la vessatorietà erano inconferenti e il contratto era stato predisposto unilateralmente dalla banca senza possibilità della stessa di alcuna negoziazione.
Con il terzo motivo di appello sosteneva che il giudice di primo grado avesse errato nel valutare l'eccezione di nullità sopravvenuta della clausola di prolungamento del preavviso per carenza di causa essendo intervenuto tra le parti il piano retention 2018/2021.
Con il quarto motivo di appello censurava la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che non vi fosse una riduzione contrattuale a nove mesi del preavviso e non aveva reputato che la pattuizione di prolungamento del preavviso non contenesse una penale riducibile.
Con il quinto motivo di appello deduceva che il tribunale avesse erroneamente disatteso l'eccezione di nullità del piano retention per assenza di corrispettivo.
Concludeva chiedendo che, in riforma della sentenza appellata, venisse dichiarata la nullità della clausola di prolungamento del preavviso contenuta nella lettera 26.10.2023 e del piano di retention e che venissero rigettate le domande proposte da nei suoi confronti. Parte_1
Si costituiva con memoria depositata in data 12 marzo Parte_1
2024 chiedendo preliminarmente la riunione dei due appelli e nel merito in via principale il rigetto dell'appello proposto da e Controparte_1
l'accoglimento del proprio appello.
Domandava in subordine, in caso di ritenuta illegittimità del patto di prolungamento del preavviso, che venisse accertato e dichiarato che CP_1
era tenuta a restituire la somma di euro 20.042,48 oltre interessi e
[...]
rivalutazione dal 6 gennaio 2020.
All'udienza del 20 giugno 2024 veniva disposta la riunione delle due cause.
La causa istruita con la produzione di documenti veniva discussa e decisa all'udienza del 6 febbraio 2025 mediante lettura del dispositivo.
3. Si deve per motivi di ordine logico esaminare, innanzitutto, l'appello proposto da . Controparte_1
Si ritiene che il primo motivo di appello sia infondato.
Occorre, innanzitutto, richiamare la motivazione della sentenza di primo grado in merito all'eccezione di nullità del patto di prolungamento del preavviso per indeterminatezza del corrispettivo e aleatorietà.
5 Nella stessa si legge: “È valido il patto di prolungamento del preavviso contenuto nella lettera di assunzione del 26/10/ 2015 in cui si legge: “1.
Nell'ipotesi di cessazione del rapporto per dimissioni, EL si impegna ad osservare il periodo di preavviso di 12 mesi. In relazione a ciò la Società si obbliga a corrisponderle, per tutto il periodo durante il quale il presente accordo produrrà i suoi effetti, l'indennità di € 300,00- lordi per 13 mensilità, a titolo di “indennità patto di prolungamento del termine di preavviso”. Tale erogazione non è suscettibile di indicizzazioni o di adeguamenti automatici di qualsiasi origine, natura, statuizione ed inoltre, ponendosi in esclusivo rapporto causale con le pattuizioni oggetto della presente, cesserà automaticamente in caso di risoluzione dell'accordo a qualsiasi titolo.
2- Trascorso un periodo minimo di 36 mesi dalla data di assunzione, le parti potranno recedere unilateralmente dalla clausola di cui al punto 1) – purché ciò avvenga in costanza del rapporto di lavoro – con un preavviso di almeno 9 mesi, trascorsi i quali cesserà ogni effetto riconducibile alla stessa clausola” (doc. 4 ric.).
Non si ravvisa la nullità del patto.
4.1 Va ricordato che secondo l'insegnamento della Suprema Corte: “In materia di recesso dal rapporto di lavoro, la durata legale o contrattuale del preavviso
è derogabile dall'autonomia delle parti, sicché è valida la clausola del contratto individuale che preveda un termine di preavviso per le dimissioni più lungo rispetto a quello stabilito dalla contrattazione collettiva, ove il lavoratore riceva, quale corrispettivo per tale deroga, l'attribuzione di benefici economici
e di carriera. (Nella specie, la S.C. ha confermato la legittimità di un prolungamento del periodo di preavviso, da uno a dodici mesi, pattuito a fronte di un avanzamento di carriera e del riconoscimento di un assegno "ad personam") in conformità a quanto previsto dalla legge applicabile e dal contratto regolante il rapporto di lavoro subordinato” (Cass Sez. L, Sentenza n.
18122 del 15/09/2016- Rv. 641082 - 01).
Nel caso di specie il corrispettivo è stato previsto e corrisposto.
Rientra nell'autonomia delle parti concordare la periodicità del pagamento mensile. si è comunque impegnata a pagare la detta somma Parte_1 per tredici mensilità e l'importo dovuto non è indeterminato.”
La motivazione del giudice di primo grado è condivisibile in quanto il
6 corrispettivo è chiaramente determinato ed in contrario non rileva che sia stato previsto un corrispettivo da pagare pro tempore in ragione della durata del rapporto.
Inoltre considerato che il patto di prolungamento del preavviso prevede un preavviso minimo di dodici mesi in effetti, come indicato dal giudice di primo grado, vi è un corrispettivo minimo determinato e, cioè, tredici mensilità in quanto, comunque, tenendo conto di tale patto il rapporto di lavoro doveva avere durata minima di un anno.
L'incremento successivo del corrispettivo è elemento a favore del lavoratore che non determina alcuna nullità.
Si osserva, peraltro, che l'appellante deduce la nullità del patto per indeterminatezza del corrispettivo, mentre nulla deduce sulla congruità del corrispettivo così determinato.
Infondata è anche la censura di aleatorietà del corrispettivo a seguito della disposizione integrativa del patto del 31.07.2019.
Nella stessa si legge: “ Con decorrenza dal prossimo 01/08/2019 il Suo patto di prolungamento del preavviso deve intendersi integrato con le seguenti clausole:
1) Clausola “malus” Qualora il bilancio consolidato evidenzi: a) utile netto consolidato negativo e/o b) il CET1-Common EquityTier1 di Gruppo inferiore ai minimi regolamentari, la corresponsione dell'”indennità patto di prolungamento del termine di preavviso” sarà sospesa dal mese successivo all'approvazione del bilancio;
la sospensione avverrà unicamente a condizione che EL – alla data di approvazione del bilancio – abbia complessivamente ricevuto a tal titolo un importo superiore all'ammontare della Sua retribuzione lorda annua, calcolata alla suddetta data. La corresponsione dell' “indennità patto di prolungamento del termine di preavviso” riprenderà a decorrere dal mese seguente alla data di approvazione di un successivo bilancio consolidato che evidenzi il conseguimento di un utile netto consolidato positivo e di un CET-
1 Common EquityTier1 di Gruppo almeno pari ai minimi regolamentari;
qualora ella sia ancora in servizio a tale data, Le saranno anche corrisposti gli importi delle rate mensili non erogate durante il periodo di sospensione.
2) Clausola di “claw-back” Nell'ipotesi in cui EL riceva – nel corso del rapporto di lavoro o entro due anni dalla sua cessazione – una comunicazione
o contestazione che rilevi a Suo carico l'esecuzione di comportamenti
7 fraudolenti o connotati da dolo o colpa grave che hanno generato o contribuito
a generare danni e/o perdite a carico del Gruppo Credem- Credito Emiliano,
EL sarà tenuto a restituire alla Società – entro 30 giorni dalla suddetta comunicazione o contestazione – le somme ricevute a titolo di “indennità patto di prolungamento del termine di preavviso”, limitatamente alla quota che eccede l'importo pari ad una volta la Sua retribuzione annua lorda, calcolata al momento della richiesta di restituzione delle somme (o della cessazione del rapporto di lavoro, ove avvenuta anteriormente alla richiesta di restituzione); tale restituzione potrà avvenire anche mediante compensazione, da Lei fin d'ora espressamente autorizzata, con le competenze di fine rapporto se non ancora liquidate e con quant'altro dovutole dalla scrivente a qualsiasi titolo. La presente comunicazione non costituisce novazione del patto di prolungamento del preavviso in essere, il cui contenuto deve intendersi qui per richiamato e interamente confermato.”
Orbene si osserva, innanzitutto, che nel caso di specie dette clausole non sono state di fatto applicate e che sono state introdotte dalla banca per conformarsi alle disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione emanate dalla Banca d'Italia, con Circolare della Banca d'Italia
n. 285 del 17 dicembre 2013 s.m.i., che hanno imposto agli istituti di credito l'applicazione di meccanismi di correzione ex post (cd. malus e claw back) ove compatibili con il CCNL.
Si evidenzia, poi, che, comunque, come indicato anche dal Tribunale, se del caso vi potrebbe essere nullità di queste clausole successive, ma tale nullità non comporterebbe, comunque, la nullità del patto di prolungamento del preavviso stante il disposto dell'art. 1419 c.c.
Non può, quindi, ritenersi che sussista nel caso di specie la dedotta aleatorietà del corrispettivo del patto di prolungamento del preavviso e ciò tanto più se si considera che lo stesso è stato sempre erogato dall'inizio del rapporto di lavoro.
Il primo motivo di appello risulta, quindi, infondato.
In relazione al secondo motivo di appello si osserva quanto segue.
Si ritiene che al patto di prolungamento del preavviso per cui è causa non si applichi l'art. 1341 co 2 c.c.
Innanzitutto il contratto di lavoro per cui è causa non può essere considerato un contratto per adesione in quanto lo stesso contiene alcune clausole particolari
8 che sono state evidentemente pattuite tra le parti come quella dell'anzianità convenzionale ai fini del computo del comporto per malattia a decorrere dal
03/06/1996 e l'esclusione del periodo di prova e, quindi, non si applica l'art. 1341 c.c. che è relativo alle condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti nel c.d. contratto per adesione ( cfr. Cass. civ n. 7605/2015).
Si osserva, comunque, che, anche diversamente opinando, nel caso di specie non vi è una mera “condizione”, ma una vera e propria pattuizione dal momento che
è prevista a fronte del prolungamento del preavviso la dazione di una somma di denaro.
Ne consegue, quindi, che non si può nel caso di specie ritenere che si tratti di clausola vessatoria ex art. 1341 c.c. ed, in particolare, di condizione che sancisca a carico dell'altra parte restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.
Si tratta, infatti, di una pattuizione che prevede prestazioni corrispettive ed è evidente la differenza tra la stessa e le condizioni di cui all'art. 1341 c.c. che stabiliscono solo una limitazione della libertà contrattuale.
Si ritiene, quindi, integrando la motivazione come sopra, che correttamente il giudice di primo grado abbia escluso la nullità per vessatorietà di tale pattuizione richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte.
In particolare, infatti, il giudice di primo grado ha così correttamente motivato:
Non è vessatoria la clausola che prevede il prolungamento del preavviso.
L'impegno della lavoratrice è stato remunerato con un congruo compenso accettato dalla dipendente. Come ben chiarito dalla Suprema Corte: “…il lavoratore subordinato può liberamente disporre della propria facoltà di recesso dal rapporto, come nell'ipotesi di pattuizione di una garanzia di durata minima dello stesso, e che non contrasta pertanto con alcuna norma o principio dell'ordinamento giuridico la clausola con cui si prevedano limiti all'esercizio di detta facoltà, stabilendosi a carico del lavoratore un obbligo risarcitorio per
l'ipotesi di dimissioni anticipate rispetto ad un periodo di durata minima (nella fattispecie, il contratto era stato stipulato per l'assunzione di un pilota presso una compagnia aerea che si assumeva i costi dell'addestramento per il conseguimento dell'abilitazione a condurre un dato tipo di aeromobile); inoltre, la medesima clausola non rientra neppure in alcuna delle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 1341 cod. civ., per le quali è richiesta l'approvazione specifica per iscritto.
9 Il principio è stato ribadito ancor più di recente (Sez. L, Sentenza n. 17010 del
25/07/2014) essendosi affermato che il lavoratore subordinato può liberamente disporre della propria facoltà di recesso dal rapporto, come nell'ipotesi di pattuizione di una garanzia di durata minima dello stesso, che comporti, fuori dell'ipotesi di giusta causa di recesso di cui all'art. 2119 cod. civ., il risarcimento del danno a favore della parte non recedente, conseguente al mancato rispetto del periodo minimo di durata del rapporto;
ne' può prospettarsi, in relazione alle clausole pattizie che regolano l'esercizio della facoltà di recesso dal rapporto di lavoro subordinato, una limitazione della libertà contrattuale del lavoratore, in violazione della tutela assicurata dai principi dell'ordinamento”
(Cass. Sez L n.16527/2015).”
Si ritiene infondato anche il terzo motivo di appello in quanto il prolungamento del patto di preavviso e il piano di retention del 26.04.2018 hanno diversa causa e diversa applicazione anche temporale, motivo per cui la tesi di difetto sopravvenuto di causa è infondata.
In particolare si condivide l'esaustiva motivazione sul punto del giudice di primo grado sul punto in cui si legge: “ 4.5 È altresì infondata l'eccezione di nullità del patto di prolungamento del preavviso per sopravvenuta mancanza della causa essendo intervenuto fra le parti il piano di retention 2018/2021 del
26/4/2018.
Il piano di retention prevedeva quanto segue: “La qualità delle persone e la loro prestazione di rilievo negli anni a venire rappresentano i fattori chiave per il successo aziendale. Abbiamo quindi il piacere di comunicarLe che Le sarà attribuita una erogazione una tantum a titolo di “retention” dell'importo di
Euro 12.000,00 (dodicimila/00) al lordo delle ritenute di legge, al fine di assicurare la fidelizzazione della Sua collaborazione nel tempo sino al
30/04/2021. Quale condizione di miglior favore a Suo vantaggio, la “retention”
Le sarà corrisposta in un'unica soluzione unitamente alle competenze del mese di maggio 2018.
Considerato quanto sopra, il presente accordo sarà quindi sottoposto alle seguenti condizioni risolutive, a valere singolarmente e non cumulativamente e precisamente, qualora entro il 30/04/2021:
- Lei abbia comunicato le Sue dimissioni, per qualsiasi causa, dal rapporto di lavoro ancorché a tale data possa essere in corso il periodo di preavviso (si fa
10 eccezione per l'ipotesi di cessazione del rapporto finalizzata all'assunzione in altra società Gruppo Credito Emiliano – Credem);
- Le sia stata comunicato da parte dell' il recesso dal rapporto di lavoro Pt_3
per motivi soggettivi, ancorché a tale data possa essere in corso il periodo di preavviso;
- ai sensi delle previsioni di vigilanza in materia di “politiche e prassi di remunerazione ed incentivazione” Lei abbia ricevuto una comunicazione che rilevi a Suo carico l'esecuzione di comportamenti per i quali è stato riscontrato il dolo o la colpa grave e che hanno generato o contribuito a generale a carico della scrivente Società o di altre Società del Gruppo Credem oppure una contestazione o sanzione disciplinare determinate da Sua prestazione professionale non adeguata o contraria agli obblighi di buona fede e correttezza.
In conseguenza dell'accadimento entro il termine del 30/04/2021 anche di una sola delle condizioni predette, il presente accordo attributivo della “retention” dovrà ritenersi estinto con effetto retroattivo dalla data di stipula, con conseguente obbligo da parte sua di restituire alla Banca la somma lorda ricevuta, anche mediante trattenute sulle competenze di fine rapporto che sin da ora Lei ci autorizza ad effettuare. La restituzione della “retention”, per la parte non recuperata in busta paga, dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni dal verificarsi dell'evento sopra descritto.[…]( doc. 6 ric).
ha corrisposto alla lavoratrice la somma lorda di € 12.000,00 Parte_1
(doc. 7 ric ).
Il patto di prolungamento del preavviso e il piano di retention hanno cause diverse fra loro non sovrapponibili.
Con il patto di prolungamento del preavviso il lavoratore garantisce il trascorrere di un concordato lasso temporale prima del recesso, mentre con il piano di retention il datore di lavoro incentiva il dipendente a garantire una maggiore stabilità nell'arco temporale previsto.
L'esistenza di un piano di retention non fa venire meno l'istituto del preavviso per cui, ad esempio potrebbe essere correttamente rispettato il termine di preavviso, ma non quello del piano di retention e viceversa.”
Né coglie nel segno la doglianza della lavoratrice secondo cui il giudice ha omesso la comparazione delle cause in concreto perché, come si evince dalla
11 suddetta motivazione, la valutazione è stata fatta in concreto evidenziando la differente funzione e operatività del prolungamento del preavviso e del piano di retention nel caso di specie
Come evidenziato dal giudice di primo grado, infatti, il piano di retention nel caso di specie aveva la funzione di incentivare la permanenza della lavoratrice nel periodo da aprile 2018 a aprile 2021 senza che, peraltro, la stessa assumesse alcuna obbligazione in merito.
Il prolungamento del periodo di preavviso che prevedeva, a fronte del corrispettivo, l'assunzione da parte di dell'obbligazione di Controparte_1
rispettare un preavviso di dodici mesi era, invece, funzionale a garantire alla banca un maggior lasso di tempo prima dell'effettivo recesso della lavoratrice in funzione dell'organizzazione aziendale.
Si ritiene infondato anche il quarto motivo di appello sulla riduzione contrattuale a nove mesi del preavviso e sulla riduzione della penale.
La tesi della lavoratrice secondo cui la previsione, contenuta nel patto di prolungamento del preavviso, della possibilità di recedere dallo stesso decorsi trentasei mesi dalla data del 26.10.2015 con preavviso di nove mesi comporterebbe una riduzione del preavviso a nove mesi, è del tutto destituita di fondamento.
Il recesso dal patto di preavviso, da esercitarsi con preavviso di nove mesi, e il preavviso di dodici mesi per recesso dal rapporto di lavoro operano, infatti, evidentemente su differenti piani e hanno diverse funzioni e la clausola, per come strutturata, non permette una simile interpretazione.
Inoltre non è neppure possibile stabilire una riduzione della penale in quanto non
è stata prevista nella pattuizione per cui è causa alcuna penale e l'indennità sostituiva del preavviso, come ritenuto dalla giurisprudenza della Suprema
Corte, ha funzione indennitaria e non risarcitoria.
Correttamente, quindi, il primo giudice ha asserito che: “ 4.4. Non può essere accolta la richiesta di riduzione dell'importo dovuto per il mancato rispetto del patto di prolungamento del preavviso nel limite di 9 mesi.
Innanzitutto deve escludersi che l'accordo riguardante il prolungamento del periodo di preavviso contenga un clausola penale.
Discende dalla violazione dell'accordo di prolungamento del preavviso- come si è detto pienamente legittimo -l'obbligo di corrispondere l'indennità del
12 mancato preavviso, indipendentemente dall' esistenza di un danno per
[...]
. Parte_1
Spettava alla lavoratrice decidere se osservare il periodo di preavviso contrattualmente stabilito o recedere anticipatamente dal rapporto con il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Nessuna penale è stata convenuta e nessuna valutazione deve essere effettuata sulla riduzione della somma dovuta per il mancato preavviso.
È inoltre inconferente il richiamo alla clausola riguardante la previsione del recesso dal patto di prolungamento del preavviso, trascorsi 36 mesi, dalla data di assunzione, con un preavviso di almeno nove mesi.
non ha mai comunicato il recesso dal prolungamento del Controparte_1
preavviso.
Non si comprende perché il termine di nove mesi di preavviso per il recesso dovrebbe sostituire la previsione contenuta nell'accordo contrattuale in essere fra le parti sul periodo di prolungamento del preavviso.”
Risulta infondato anche il quinto motivo di appello relativo alla nullità del piano di retention per assenza del corrispettivo.
Non risulta, infatti, provato che la somma una tantum di euro 12.000,00 erogata a titolo di retention mascheri una retribuzione e che il piano comporti in realtà il pagamento di elementi retributivi correlati alla prestazione lavorativa, solo fittiziamente imputato a titolo di retention, come sostenuto dalla lavoratrice.
non ha, infatti, indicato specificamente quali sarebbero state le CP_1
retribuzioni spettantele che sono state sostituite da tale piano di retention, limitandosi a generiche deduzioni richiamando le clausole del piano.
In particolare non si può trarre detta conclusione dalla sola circostanza che nel piano di retention sia previsto genericamente che, con l'accettazione dello stesso, è superato il precedente sistema premiante concordato con la lettera del
26/10/2015, i cui obiettivi sono stati solo in parte raggiunti dalla lavoratrice, e che detto piano sostituisce e assorbe ogni altra forma incentivante e premiante prevista negli anni 2016 e 2017, considerato che la lavoratrice non ha nemmeno dedotto e tantomeno provato quali sarebbero state le eventuali somme spettanti non erogate alla stessa come, invece, sarebbe stato suo onere per provare la propria eccezione.
Si osserva, inoltre, che nel piano retention del 26 aprile 2018 è, comunque,
13 previsto che, in sostituzione dei precedenti, alla lavoratrice spetti un nuovo sistema premiante dal 1 gennaio 2018 ed anche questo fatto induce a escludere che la dazione una tantum di euro 12.000 mascheri elementi retributivi.
L'eccezione di nullità del piano retention per difetto di corrispettivo è, poi, infondata anche perché lo stesso consiste nella mera dazione di una somma una tantum alla lavoratrice per fidelizzarla, ma senza che la stessa assuma alcuna obbligazione.
Non si tratta, quindi, di un contratto sinallagmatico, ma semplicemente della dazione di una somma di denaro, evidentemente volta a incentivare la permanenza in servizio della lavoratrice, sottoposta a condizione risolutiva.
I motivi di appello di risultano, quindi, infondati e, pertanto, Controparte_1
l'appello proposto dalla stessa deve essere rigettato.
Occorre, quindi, esaminare i due motivi di appello proposti da Parte_1
[...]
Il primo motivo di appello nei termini di cui infra è fondato.
Secondo la condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte ( cfr. Cass lav n.
10046/2023, n. 20647/2019) l'indennità sostitutiva del preavviso ha natura indennitaria e non risarcitoria e ciò è, del resto, logico se si tiene conto della funzione della stessa.
Non si tratta poi di una somma da restituire da parte del lavoratore e, quindi, non trova applicazione il disposto dell'art. 150 dl n. 34/2020.
Ne consegue, quindi, che la stessa non deve essere liquidata al netto, ma secondo le regole ordinarie al lordo fiscale netto previdenziale non avendo nei confronti del datore di lavoro evidentemente funzione retributiva (cfr. art. 17 DPR n.
917/1986).
Si osserva, poi, che nel presente giudizio di appello non è stato specificamente impugnato quanto statuito nella sentenza di primo grado in relazione all'inclusione nel calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso della somma corrisposta a titolo di indennità per il pagamento del patto di prolungamento del preavviso ( cfr. capo 6 della sentenza di primo grado).
Ne consegue, pertanto, che deve essere condannata a Controparte_1 corrispondere a l'indennità sostitutiva del preavviso (dieci Parte_1
mensilità considerata la data di comunicazione delle dimissioni e la data di cessazione del rapporto di lavoro cfr. doc. 8 e quanto indicato dalle Pt_2
14 stesse parti) dovuta in forza del prolungamento del preavviso al lordo fiscale previa detrazione delle trattenute già operate nella busta paga di gennaio 2020 da ( cfr. doc. n. 9 ) oltre interessi legali dal dovuto Parte_1 Pt_2
al saldo.
Il secondo motivo di appello è, invece, infondato.
La somma lorda di euro 12.000,00 data a titolo di retention deve essere restituita al netto come previsto dall'art. 150 dl n. 34/2020.
L'art. 150 dl n. 34/2020, infatti, prevede che : “1. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili.".
2. Ai sostituti d'imposta di cui all'articolo 23, comma 1 e all'articolo 29, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai quali siano restituite, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le somme al netto delle ritenute operate e versate, spetta un credito d'imposta pari al 30 per cento delle somme ricevute, utilizzabile senza limite di importo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle somme restituite dal 1° gennaio 2020. Sono fatti salvi i rapporti gia' definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.”
Nel caso di specie il rapporto di lavoro è cessato in data 6 gennaio 2020 e, quindi, successivamente al 1 gennaio 2020 e, comunque, la norma fa riferimento non alle somme da restituire, ma a quelle “restituite” con salvezza solo dei rapporti definiti.
Nè in contrario rileva la trattenuta indicata unilateralmente dalla banca nella busta paga di gennaio 2020.
Peraltro già prima dell'emanazione della suddetta norma la giurisprudenza costante della Suprema Corte (Cass. lav. n. 1464/2012, 19735/2018 ) sosteneva che la restituzione delle somme da parte del lavoratore al datore di lavoro dovesse avvenire al netto e non al lordo.
15 Da quanto sopra esposto deriva che deve essere rigettato l'appello proposto da e, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Controparte_1 [...]
ed in parziale riforma della sentenza, deve Parte_1 Controparte_1 essere condannata a corrispondere a l'indennità sostitutiva Parte_1
del preavviso dovuta in forza del patto di prolungamento del preavviso al lordo fiscale previa detrazione delle trattenute già operate nella busta paga di gennaio
2020 da oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Parte_1
La sentenza deve, quindi, essere confermata per il resto.
Stante la reciproca parziale soccombenza e la controvertibilità delle questioni giuridiche affrontate le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere compensate nella misura di un terzo.
Le restanti spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Stante il rigetto dell'appello proposto da si deve dare atto Controparte_1
della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della stessa, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 / 2002 se dovuto.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nelle cause riunite n.565/2023 e 601/2023 RGA così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da Controparte_1
2) In parziale accoglimento dell'appello proposto da e in Parte_1
parziale riforma della sentenza appellata condanna a Controparte_1 corrispondere a l'indennità sostitutiva del preavviso Parte_1
dovuta in forza del patto di prolungamento del preavviso al lordo fiscale previa detrazione delle trattenute già operate nella busta paga di gennaio 2020 da oltre interessi legali dal dovuto al saldo Parte_1
3) Conferma per il resto la sentenza
4) Condanna a rifondere a in persona Controparte_1 Parte_1
del legale rappresentante pro tempore le spese giudiziali che liquida per il primo grado di giudizio, previa compensazione di un terzo, nella restante somma di euro 4800,000 per compensi ed euro 253,00 per spese oltre al rimborso spese
16 forfettarie al 15% iva e cpa come per legge e per il secondo grado di giudizio, previa compensazione di un terzo, nella restante somma di euro 4700,00 per compensi ed euro 397,50 per spese oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge
5) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico di di un ulteriore importo a titolo di contributo Controparte_1 unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del
D.P.R. n. 115 / 2002 se dovuto
Così deciso in Bologna, il 6 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 565/2023 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Reggio Emilia sezione lavoro n. 80/2023 pubblicata in data 8 maggio 2023 promossa con ricorso depositato in data 23 ottobre 2023 da:
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a
Bologna via del Monte n. 10 presso e nello studio degli avv. Umberto Pierpaoli,
Giorgio Molteni e Claudio Ponari che la rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLANTE
Contro
Controparte_1 elettivamente domiciliata a Treviso via Roma n.31 presso e nello studio dell'avv.
Marco De Rosa che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Giovanna
Panetta e Francesco Furlan come da procura in atti
APPELLATA
a cui è stata riunita la causa di appello iscritta al n. 601/2023 R.G.A. avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia sezione lavoro n. 80/2023 pubblicata in data 8 maggio 2023 promossa con ricorso depositato in data 7 novembre 2023 da:
Controparte_1 elettivamente domiciliata a Treviso via Roma n.31 presso e nello studio dell'avv.
1 Marco De Rosa che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Giovanna
Panetta e Francesco Furlan come da procura in atti
APPELLANTE
Contro
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Bologna via del Monte n. 10 presso e nello studio degli avv. Umberto Pierpaoli,
Giorgio Molteni e Claudio Ponari che la rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: dimissioni, indennità di prolungamento del preavviso
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 06.02.2025 udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Reggio Emilia in funzione di
Giudice del lavoro, in parziale accoglimento del ricorso proposto da
[...]
nei confronti di accertava e dichiarava la Parte_1 Controparte_1
legittimità del patto di prolungamento del preavviso sottoscritto dalla stessa il 28 ottobre 2015 e la condannava a corrispondere a la Parte_1
corrispondente somma a titolo di indennità sostitutiva del preavviso da calcolarsi al netto oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo computando le trattenute già operate in busta paga da . Parte_1
Accertava e dichiarava, altresì, la validità dell'accordo di retention e condannava a restituire a l'indennità di retention al Controparte_1 Parte_1
netto oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo computando le trattenute già operate in busta paga da . Parte_1
Condannava, quindi, alla rifusione delle spese processuali Controparte_1
previa parziale compensazione.
In tale ricorso il deduceva di aver stipulato con la lettera Parte_1
di assunzione in data 26 ottobre 2015 con un patto di Controparte_1 prolungamento del preavviso e sosteneva che la stessa l'avesse violato non
2 rispettando interamente il preavviso di dodici mesi e che, pertanto, dovesse essere condannata a corrisponderle l'indennità di euro 51.380,84.
Domandava, inoltre, l'accertamento del proprio diritto alla restituzione della somma lorda di euro 12.000,00 corrisposta nel maggio 2018 in forza di un piano di retention sottoscritto dalle parti in quanto aveva Controparte_1
rassegnato le dimissioni con decorrenza dal 6 gennaio 2020 e, quindi, prima del
30 aprile 2021.
si costituiva in giudizio eccependo la nullità della clausola Controparte_1
di prolungamento del preavviso sotto una molteplicità di profili ed, in particolare, sosteneva che fosse indeterminato il corrispettivo del patto di preavviso ed aleatorio, che la clausola di prolungamento del preavviso fosse vessatoria e nulla per la mancata specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c e che, infine, fosse nulla per sopravvenuto difetto della causa, in quanto superato dal piano di retention del 26/4/ 2018.
Sosteneva, in subordine, che, in forza del patto di prolungamento del preavviso, la banca potesse pretendere al massimo 9 mesi di preavviso in quanto la lettera di assunzione del 26/10/2015 disponeva che trascorsi 36 mesi dalla data di assunzione le parti potevano recedere unilateralmente dal patto di prolungamento del preavviso con un preavviso di almeno 9 mesi e chiedeva, in ulteriore subordine, la riduzione della penale ai sensi dell'art. 1384 c.c.
Eccepiva, inoltre, la nullità del piano di retention per assenza del corrispettivo e contestava i conteggi della banca.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro decideva come sopra indicato.
2.Proponeva appello . Parte_1
Con il primo motivo di appello censurava la sentenza appellata nella parte in cui aveva ritenuto che l'indennità sostitutiva del preavviso andasse liquidata al netto fiscale sostenendo che dovesse essere liquidata al lordo.
Con il secondo motivo di appello sosteneva che la sentenza appellata avesse erroneamente stabilito la restituzione della somma di euro 12.000,00 al netto e non al lordo richiamando erroneamente l'art. 150 dl n.341/2020 non applicabile ratione temporis.
Concludeva chiedendo che la Corte d'appello, in integrale accoglimento delle
3 conclusioni già rassegnate in primo grado ed in parziale riforma della sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Reggio Emilia Sezione Lavoro, accertasse e dichiarasse che era debitrice nei suoi confronti della Controparte_1 somma di € 51.380,84 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e della somma di € 12.000,00 a titolo di “retention” e, per l'effetto, previo accertamento della legittimità delle trattenute operate in busta paga relativamente all'indennità di preavviso ed alla “retention”, la condannasse a corrispondere alla stessa la residua somma di € 60.781,82 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 27 febbraio 2020.
Chiedeva, quindi, che per il resto fosse integralmente confermata la sentenza di primo grado.
Si costituiva con memoria depositata in data 24 maggio 2024 Controparte_1
facendo presente di aver depositato a propria volta appello avverso la sentenza e chiedendo preliminarmente la riunione dei due procedimenti.
In relazione ai motivi di appello proposti da sosteneva che Parte_2
l'indennità sostituiva del preavviso avesse natura risarcitoria e che, quindi, correttamente fosse stata liquidata in sentenza al netto e non al lordo.
Sosteneva che la correttezza della liquidazione al netto derivasse anche dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la restituzione doveva essere disposta al netto.
Deduceva che fosse parimenti infondato il secondo motivo di appello in quanto la somma di euro 12.000,00 doveva essere corrisposta al netto come stabilito dall'art. 150 del dl n. 34/2020 applicabile ratione temporis.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello proposto da . Pt_2
Con ricorso depositato in data 7 novembre 2023 proponeva appello CP_1
avverso la medesima sentenza.
[...]
Con il primo motivo di appello deduceva che il giudice di primo grado avesse valutato in maniera erronea l'eccezione di nullità del patto di prolungamento del preavviso per indeterminabilità assoluta del corrispettivo e per aleatorietà ritenendola infondata senza tener debitamente conto di come era stata strutturata la clausola e delle modifiche apportate con l'integrazione del 31.07.2019.
Con il secondo motivo di appello affermava che il Tribunale avesse errato in relazione all'eccezione di nullità per vessatorietà della clausola di prolungamento del preavviso in quanto le considerazioni sul congruo compenso
4 pattuito effettuate dal giudice per escludere la vessatorietà erano inconferenti e il contratto era stato predisposto unilateralmente dalla banca senza possibilità della stessa di alcuna negoziazione.
Con il terzo motivo di appello sosteneva che il giudice di primo grado avesse errato nel valutare l'eccezione di nullità sopravvenuta della clausola di prolungamento del preavviso per carenza di causa essendo intervenuto tra le parti il piano retention 2018/2021.
Con il quarto motivo di appello censurava la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che non vi fosse una riduzione contrattuale a nove mesi del preavviso e non aveva reputato che la pattuizione di prolungamento del preavviso non contenesse una penale riducibile.
Con il quinto motivo di appello deduceva che il tribunale avesse erroneamente disatteso l'eccezione di nullità del piano retention per assenza di corrispettivo.
Concludeva chiedendo che, in riforma della sentenza appellata, venisse dichiarata la nullità della clausola di prolungamento del preavviso contenuta nella lettera 26.10.2023 e del piano di retention e che venissero rigettate le domande proposte da nei suoi confronti. Parte_1
Si costituiva con memoria depositata in data 12 marzo Parte_1
2024 chiedendo preliminarmente la riunione dei due appelli e nel merito in via principale il rigetto dell'appello proposto da e Controparte_1
l'accoglimento del proprio appello.
Domandava in subordine, in caso di ritenuta illegittimità del patto di prolungamento del preavviso, che venisse accertato e dichiarato che CP_1
era tenuta a restituire la somma di euro 20.042,48 oltre interessi e
[...]
rivalutazione dal 6 gennaio 2020.
All'udienza del 20 giugno 2024 veniva disposta la riunione delle due cause.
La causa istruita con la produzione di documenti veniva discussa e decisa all'udienza del 6 febbraio 2025 mediante lettura del dispositivo.
3. Si deve per motivi di ordine logico esaminare, innanzitutto, l'appello proposto da . Controparte_1
Si ritiene che il primo motivo di appello sia infondato.
Occorre, innanzitutto, richiamare la motivazione della sentenza di primo grado in merito all'eccezione di nullità del patto di prolungamento del preavviso per indeterminatezza del corrispettivo e aleatorietà.
5 Nella stessa si legge: “È valido il patto di prolungamento del preavviso contenuto nella lettera di assunzione del 26/10/ 2015 in cui si legge: “1.
Nell'ipotesi di cessazione del rapporto per dimissioni, EL si impegna ad osservare il periodo di preavviso di 12 mesi. In relazione a ciò la Società si obbliga a corrisponderle, per tutto il periodo durante il quale il presente accordo produrrà i suoi effetti, l'indennità di € 300,00- lordi per 13 mensilità, a titolo di “indennità patto di prolungamento del termine di preavviso”. Tale erogazione non è suscettibile di indicizzazioni o di adeguamenti automatici di qualsiasi origine, natura, statuizione ed inoltre, ponendosi in esclusivo rapporto causale con le pattuizioni oggetto della presente, cesserà automaticamente in caso di risoluzione dell'accordo a qualsiasi titolo.
2- Trascorso un periodo minimo di 36 mesi dalla data di assunzione, le parti potranno recedere unilateralmente dalla clausola di cui al punto 1) – purché ciò avvenga in costanza del rapporto di lavoro – con un preavviso di almeno 9 mesi, trascorsi i quali cesserà ogni effetto riconducibile alla stessa clausola” (doc. 4 ric.).
Non si ravvisa la nullità del patto.
4.1 Va ricordato che secondo l'insegnamento della Suprema Corte: “In materia di recesso dal rapporto di lavoro, la durata legale o contrattuale del preavviso
è derogabile dall'autonomia delle parti, sicché è valida la clausola del contratto individuale che preveda un termine di preavviso per le dimissioni più lungo rispetto a quello stabilito dalla contrattazione collettiva, ove il lavoratore riceva, quale corrispettivo per tale deroga, l'attribuzione di benefici economici
e di carriera. (Nella specie, la S.C. ha confermato la legittimità di un prolungamento del periodo di preavviso, da uno a dodici mesi, pattuito a fronte di un avanzamento di carriera e del riconoscimento di un assegno "ad personam") in conformità a quanto previsto dalla legge applicabile e dal contratto regolante il rapporto di lavoro subordinato” (Cass Sez. L, Sentenza n.
18122 del 15/09/2016- Rv. 641082 - 01).
Nel caso di specie il corrispettivo è stato previsto e corrisposto.
Rientra nell'autonomia delle parti concordare la periodicità del pagamento mensile. si è comunque impegnata a pagare la detta somma Parte_1 per tredici mensilità e l'importo dovuto non è indeterminato.”
La motivazione del giudice di primo grado è condivisibile in quanto il
6 corrispettivo è chiaramente determinato ed in contrario non rileva che sia stato previsto un corrispettivo da pagare pro tempore in ragione della durata del rapporto.
Inoltre considerato che il patto di prolungamento del preavviso prevede un preavviso minimo di dodici mesi in effetti, come indicato dal giudice di primo grado, vi è un corrispettivo minimo determinato e, cioè, tredici mensilità in quanto, comunque, tenendo conto di tale patto il rapporto di lavoro doveva avere durata minima di un anno.
L'incremento successivo del corrispettivo è elemento a favore del lavoratore che non determina alcuna nullità.
Si osserva, peraltro, che l'appellante deduce la nullità del patto per indeterminatezza del corrispettivo, mentre nulla deduce sulla congruità del corrispettivo così determinato.
Infondata è anche la censura di aleatorietà del corrispettivo a seguito della disposizione integrativa del patto del 31.07.2019.
Nella stessa si legge: “ Con decorrenza dal prossimo 01/08/2019 il Suo patto di prolungamento del preavviso deve intendersi integrato con le seguenti clausole:
1) Clausola “malus” Qualora il bilancio consolidato evidenzi: a) utile netto consolidato negativo e/o b) il CET1-Common EquityTier1 di Gruppo inferiore ai minimi regolamentari, la corresponsione dell'”indennità patto di prolungamento del termine di preavviso” sarà sospesa dal mese successivo all'approvazione del bilancio;
la sospensione avverrà unicamente a condizione che EL – alla data di approvazione del bilancio – abbia complessivamente ricevuto a tal titolo un importo superiore all'ammontare della Sua retribuzione lorda annua, calcolata alla suddetta data. La corresponsione dell' “indennità patto di prolungamento del termine di preavviso” riprenderà a decorrere dal mese seguente alla data di approvazione di un successivo bilancio consolidato che evidenzi il conseguimento di un utile netto consolidato positivo e di un CET-
1 Common EquityTier1 di Gruppo almeno pari ai minimi regolamentari;
qualora ella sia ancora in servizio a tale data, Le saranno anche corrisposti gli importi delle rate mensili non erogate durante il periodo di sospensione.
2) Clausola di “claw-back” Nell'ipotesi in cui EL riceva – nel corso del rapporto di lavoro o entro due anni dalla sua cessazione – una comunicazione
o contestazione che rilevi a Suo carico l'esecuzione di comportamenti
7 fraudolenti o connotati da dolo o colpa grave che hanno generato o contribuito
a generare danni e/o perdite a carico del Gruppo Credem- Credito Emiliano,
EL sarà tenuto a restituire alla Società – entro 30 giorni dalla suddetta comunicazione o contestazione – le somme ricevute a titolo di “indennità patto di prolungamento del termine di preavviso”, limitatamente alla quota che eccede l'importo pari ad una volta la Sua retribuzione annua lorda, calcolata al momento della richiesta di restituzione delle somme (o della cessazione del rapporto di lavoro, ove avvenuta anteriormente alla richiesta di restituzione); tale restituzione potrà avvenire anche mediante compensazione, da Lei fin d'ora espressamente autorizzata, con le competenze di fine rapporto se non ancora liquidate e con quant'altro dovutole dalla scrivente a qualsiasi titolo. La presente comunicazione non costituisce novazione del patto di prolungamento del preavviso in essere, il cui contenuto deve intendersi qui per richiamato e interamente confermato.”
Orbene si osserva, innanzitutto, che nel caso di specie dette clausole non sono state di fatto applicate e che sono state introdotte dalla banca per conformarsi alle disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione emanate dalla Banca d'Italia, con Circolare della Banca d'Italia
n. 285 del 17 dicembre 2013 s.m.i., che hanno imposto agli istituti di credito l'applicazione di meccanismi di correzione ex post (cd. malus e claw back) ove compatibili con il CCNL.
Si evidenzia, poi, che, comunque, come indicato anche dal Tribunale, se del caso vi potrebbe essere nullità di queste clausole successive, ma tale nullità non comporterebbe, comunque, la nullità del patto di prolungamento del preavviso stante il disposto dell'art. 1419 c.c.
Non può, quindi, ritenersi che sussista nel caso di specie la dedotta aleatorietà del corrispettivo del patto di prolungamento del preavviso e ciò tanto più se si considera che lo stesso è stato sempre erogato dall'inizio del rapporto di lavoro.
Il primo motivo di appello risulta, quindi, infondato.
In relazione al secondo motivo di appello si osserva quanto segue.
Si ritiene che al patto di prolungamento del preavviso per cui è causa non si applichi l'art. 1341 co 2 c.c.
Innanzitutto il contratto di lavoro per cui è causa non può essere considerato un contratto per adesione in quanto lo stesso contiene alcune clausole particolari
8 che sono state evidentemente pattuite tra le parti come quella dell'anzianità convenzionale ai fini del computo del comporto per malattia a decorrere dal
03/06/1996 e l'esclusione del periodo di prova e, quindi, non si applica l'art. 1341 c.c. che è relativo alle condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti nel c.d. contratto per adesione ( cfr. Cass. civ n. 7605/2015).
Si osserva, comunque, che, anche diversamente opinando, nel caso di specie non vi è una mera “condizione”, ma una vera e propria pattuizione dal momento che
è prevista a fronte del prolungamento del preavviso la dazione di una somma di denaro.
Ne consegue, quindi, che non si può nel caso di specie ritenere che si tratti di clausola vessatoria ex art. 1341 c.c. ed, in particolare, di condizione che sancisca a carico dell'altra parte restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.
Si tratta, infatti, di una pattuizione che prevede prestazioni corrispettive ed è evidente la differenza tra la stessa e le condizioni di cui all'art. 1341 c.c. che stabiliscono solo una limitazione della libertà contrattuale.
Si ritiene, quindi, integrando la motivazione come sopra, che correttamente il giudice di primo grado abbia escluso la nullità per vessatorietà di tale pattuizione richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte.
In particolare, infatti, il giudice di primo grado ha così correttamente motivato:
Non è vessatoria la clausola che prevede il prolungamento del preavviso.
L'impegno della lavoratrice è stato remunerato con un congruo compenso accettato dalla dipendente. Come ben chiarito dalla Suprema Corte: “…il lavoratore subordinato può liberamente disporre della propria facoltà di recesso dal rapporto, come nell'ipotesi di pattuizione di una garanzia di durata minima dello stesso, e che non contrasta pertanto con alcuna norma o principio dell'ordinamento giuridico la clausola con cui si prevedano limiti all'esercizio di detta facoltà, stabilendosi a carico del lavoratore un obbligo risarcitorio per
l'ipotesi di dimissioni anticipate rispetto ad un periodo di durata minima (nella fattispecie, il contratto era stato stipulato per l'assunzione di un pilota presso una compagnia aerea che si assumeva i costi dell'addestramento per il conseguimento dell'abilitazione a condurre un dato tipo di aeromobile); inoltre, la medesima clausola non rientra neppure in alcuna delle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 1341 cod. civ., per le quali è richiesta l'approvazione specifica per iscritto.
9 Il principio è stato ribadito ancor più di recente (Sez. L, Sentenza n. 17010 del
25/07/2014) essendosi affermato che il lavoratore subordinato può liberamente disporre della propria facoltà di recesso dal rapporto, come nell'ipotesi di pattuizione di una garanzia di durata minima dello stesso, che comporti, fuori dell'ipotesi di giusta causa di recesso di cui all'art. 2119 cod. civ., il risarcimento del danno a favore della parte non recedente, conseguente al mancato rispetto del periodo minimo di durata del rapporto;
ne' può prospettarsi, in relazione alle clausole pattizie che regolano l'esercizio della facoltà di recesso dal rapporto di lavoro subordinato, una limitazione della libertà contrattuale del lavoratore, in violazione della tutela assicurata dai principi dell'ordinamento”
(Cass. Sez L n.16527/2015).”
Si ritiene infondato anche il terzo motivo di appello in quanto il prolungamento del patto di preavviso e il piano di retention del 26.04.2018 hanno diversa causa e diversa applicazione anche temporale, motivo per cui la tesi di difetto sopravvenuto di causa è infondata.
In particolare si condivide l'esaustiva motivazione sul punto del giudice di primo grado sul punto in cui si legge: “ 4.5 È altresì infondata l'eccezione di nullità del patto di prolungamento del preavviso per sopravvenuta mancanza della causa essendo intervenuto fra le parti il piano di retention 2018/2021 del
26/4/2018.
Il piano di retention prevedeva quanto segue: “La qualità delle persone e la loro prestazione di rilievo negli anni a venire rappresentano i fattori chiave per il successo aziendale. Abbiamo quindi il piacere di comunicarLe che Le sarà attribuita una erogazione una tantum a titolo di “retention” dell'importo di
Euro 12.000,00 (dodicimila/00) al lordo delle ritenute di legge, al fine di assicurare la fidelizzazione della Sua collaborazione nel tempo sino al
30/04/2021. Quale condizione di miglior favore a Suo vantaggio, la “retention”
Le sarà corrisposta in un'unica soluzione unitamente alle competenze del mese di maggio 2018.
Considerato quanto sopra, il presente accordo sarà quindi sottoposto alle seguenti condizioni risolutive, a valere singolarmente e non cumulativamente e precisamente, qualora entro il 30/04/2021:
- Lei abbia comunicato le Sue dimissioni, per qualsiasi causa, dal rapporto di lavoro ancorché a tale data possa essere in corso il periodo di preavviso (si fa
10 eccezione per l'ipotesi di cessazione del rapporto finalizzata all'assunzione in altra società Gruppo Credito Emiliano – Credem);
- Le sia stata comunicato da parte dell' il recesso dal rapporto di lavoro Pt_3
per motivi soggettivi, ancorché a tale data possa essere in corso il periodo di preavviso;
- ai sensi delle previsioni di vigilanza in materia di “politiche e prassi di remunerazione ed incentivazione” Lei abbia ricevuto una comunicazione che rilevi a Suo carico l'esecuzione di comportamenti per i quali è stato riscontrato il dolo o la colpa grave e che hanno generato o contribuito a generale a carico della scrivente Società o di altre Società del Gruppo Credem oppure una contestazione o sanzione disciplinare determinate da Sua prestazione professionale non adeguata o contraria agli obblighi di buona fede e correttezza.
In conseguenza dell'accadimento entro il termine del 30/04/2021 anche di una sola delle condizioni predette, il presente accordo attributivo della “retention” dovrà ritenersi estinto con effetto retroattivo dalla data di stipula, con conseguente obbligo da parte sua di restituire alla Banca la somma lorda ricevuta, anche mediante trattenute sulle competenze di fine rapporto che sin da ora Lei ci autorizza ad effettuare. La restituzione della “retention”, per la parte non recuperata in busta paga, dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni dal verificarsi dell'evento sopra descritto.[…]( doc. 6 ric).
ha corrisposto alla lavoratrice la somma lorda di € 12.000,00 Parte_1
(doc. 7 ric ).
Il patto di prolungamento del preavviso e il piano di retention hanno cause diverse fra loro non sovrapponibili.
Con il patto di prolungamento del preavviso il lavoratore garantisce il trascorrere di un concordato lasso temporale prima del recesso, mentre con il piano di retention il datore di lavoro incentiva il dipendente a garantire una maggiore stabilità nell'arco temporale previsto.
L'esistenza di un piano di retention non fa venire meno l'istituto del preavviso per cui, ad esempio potrebbe essere correttamente rispettato il termine di preavviso, ma non quello del piano di retention e viceversa.”
Né coglie nel segno la doglianza della lavoratrice secondo cui il giudice ha omesso la comparazione delle cause in concreto perché, come si evince dalla
11 suddetta motivazione, la valutazione è stata fatta in concreto evidenziando la differente funzione e operatività del prolungamento del preavviso e del piano di retention nel caso di specie
Come evidenziato dal giudice di primo grado, infatti, il piano di retention nel caso di specie aveva la funzione di incentivare la permanenza della lavoratrice nel periodo da aprile 2018 a aprile 2021 senza che, peraltro, la stessa assumesse alcuna obbligazione in merito.
Il prolungamento del periodo di preavviso che prevedeva, a fronte del corrispettivo, l'assunzione da parte di dell'obbligazione di Controparte_1
rispettare un preavviso di dodici mesi era, invece, funzionale a garantire alla banca un maggior lasso di tempo prima dell'effettivo recesso della lavoratrice in funzione dell'organizzazione aziendale.
Si ritiene infondato anche il quarto motivo di appello sulla riduzione contrattuale a nove mesi del preavviso e sulla riduzione della penale.
La tesi della lavoratrice secondo cui la previsione, contenuta nel patto di prolungamento del preavviso, della possibilità di recedere dallo stesso decorsi trentasei mesi dalla data del 26.10.2015 con preavviso di nove mesi comporterebbe una riduzione del preavviso a nove mesi, è del tutto destituita di fondamento.
Il recesso dal patto di preavviso, da esercitarsi con preavviso di nove mesi, e il preavviso di dodici mesi per recesso dal rapporto di lavoro operano, infatti, evidentemente su differenti piani e hanno diverse funzioni e la clausola, per come strutturata, non permette una simile interpretazione.
Inoltre non è neppure possibile stabilire una riduzione della penale in quanto non
è stata prevista nella pattuizione per cui è causa alcuna penale e l'indennità sostituiva del preavviso, come ritenuto dalla giurisprudenza della Suprema
Corte, ha funzione indennitaria e non risarcitoria.
Correttamente, quindi, il primo giudice ha asserito che: “ 4.4. Non può essere accolta la richiesta di riduzione dell'importo dovuto per il mancato rispetto del patto di prolungamento del preavviso nel limite di 9 mesi.
Innanzitutto deve escludersi che l'accordo riguardante il prolungamento del periodo di preavviso contenga un clausola penale.
Discende dalla violazione dell'accordo di prolungamento del preavviso- come si è detto pienamente legittimo -l'obbligo di corrispondere l'indennità del
12 mancato preavviso, indipendentemente dall' esistenza di un danno per
[...]
. Parte_1
Spettava alla lavoratrice decidere se osservare il periodo di preavviso contrattualmente stabilito o recedere anticipatamente dal rapporto con il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Nessuna penale è stata convenuta e nessuna valutazione deve essere effettuata sulla riduzione della somma dovuta per il mancato preavviso.
È inoltre inconferente il richiamo alla clausola riguardante la previsione del recesso dal patto di prolungamento del preavviso, trascorsi 36 mesi, dalla data di assunzione, con un preavviso di almeno nove mesi.
non ha mai comunicato il recesso dal prolungamento del Controparte_1
preavviso.
Non si comprende perché il termine di nove mesi di preavviso per il recesso dovrebbe sostituire la previsione contenuta nell'accordo contrattuale in essere fra le parti sul periodo di prolungamento del preavviso.”
Risulta infondato anche il quinto motivo di appello relativo alla nullità del piano di retention per assenza del corrispettivo.
Non risulta, infatti, provato che la somma una tantum di euro 12.000,00 erogata a titolo di retention mascheri una retribuzione e che il piano comporti in realtà il pagamento di elementi retributivi correlati alla prestazione lavorativa, solo fittiziamente imputato a titolo di retention, come sostenuto dalla lavoratrice.
non ha, infatti, indicato specificamente quali sarebbero state le CP_1
retribuzioni spettantele che sono state sostituite da tale piano di retention, limitandosi a generiche deduzioni richiamando le clausole del piano.
In particolare non si può trarre detta conclusione dalla sola circostanza che nel piano di retention sia previsto genericamente che, con l'accettazione dello stesso, è superato il precedente sistema premiante concordato con la lettera del
26/10/2015, i cui obiettivi sono stati solo in parte raggiunti dalla lavoratrice, e che detto piano sostituisce e assorbe ogni altra forma incentivante e premiante prevista negli anni 2016 e 2017, considerato che la lavoratrice non ha nemmeno dedotto e tantomeno provato quali sarebbero state le eventuali somme spettanti non erogate alla stessa come, invece, sarebbe stato suo onere per provare la propria eccezione.
Si osserva, inoltre, che nel piano retention del 26 aprile 2018 è, comunque,
13 previsto che, in sostituzione dei precedenti, alla lavoratrice spetti un nuovo sistema premiante dal 1 gennaio 2018 ed anche questo fatto induce a escludere che la dazione una tantum di euro 12.000 mascheri elementi retributivi.
L'eccezione di nullità del piano retention per difetto di corrispettivo è, poi, infondata anche perché lo stesso consiste nella mera dazione di una somma una tantum alla lavoratrice per fidelizzarla, ma senza che la stessa assuma alcuna obbligazione.
Non si tratta, quindi, di un contratto sinallagmatico, ma semplicemente della dazione di una somma di denaro, evidentemente volta a incentivare la permanenza in servizio della lavoratrice, sottoposta a condizione risolutiva.
I motivi di appello di risultano, quindi, infondati e, pertanto, Controparte_1
l'appello proposto dalla stessa deve essere rigettato.
Occorre, quindi, esaminare i due motivi di appello proposti da Parte_1
[...]
Il primo motivo di appello nei termini di cui infra è fondato.
Secondo la condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte ( cfr. Cass lav n.
10046/2023, n. 20647/2019) l'indennità sostitutiva del preavviso ha natura indennitaria e non risarcitoria e ciò è, del resto, logico se si tiene conto della funzione della stessa.
Non si tratta poi di una somma da restituire da parte del lavoratore e, quindi, non trova applicazione il disposto dell'art. 150 dl n. 34/2020.
Ne consegue, quindi, che la stessa non deve essere liquidata al netto, ma secondo le regole ordinarie al lordo fiscale netto previdenziale non avendo nei confronti del datore di lavoro evidentemente funzione retributiva (cfr. art. 17 DPR n.
917/1986).
Si osserva, poi, che nel presente giudizio di appello non è stato specificamente impugnato quanto statuito nella sentenza di primo grado in relazione all'inclusione nel calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso della somma corrisposta a titolo di indennità per il pagamento del patto di prolungamento del preavviso ( cfr. capo 6 della sentenza di primo grado).
Ne consegue, pertanto, che deve essere condannata a Controparte_1 corrispondere a l'indennità sostitutiva del preavviso (dieci Parte_1
mensilità considerata la data di comunicazione delle dimissioni e la data di cessazione del rapporto di lavoro cfr. doc. 8 e quanto indicato dalle Pt_2
14 stesse parti) dovuta in forza del prolungamento del preavviso al lordo fiscale previa detrazione delle trattenute già operate nella busta paga di gennaio 2020 da ( cfr. doc. n. 9 ) oltre interessi legali dal dovuto Parte_1 Pt_2
al saldo.
Il secondo motivo di appello è, invece, infondato.
La somma lorda di euro 12.000,00 data a titolo di retention deve essere restituita al netto come previsto dall'art. 150 dl n. 34/2020.
L'art. 150 dl n. 34/2020, infatti, prevede che : “1. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili.".
2. Ai sostituti d'imposta di cui all'articolo 23, comma 1 e all'articolo 29, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai quali siano restituite, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le somme al netto delle ritenute operate e versate, spetta un credito d'imposta pari al 30 per cento delle somme ricevute, utilizzabile senza limite di importo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle somme restituite dal 1° gennaio 2020. Sono fatti salvi i rapporti gia' definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.”
Nel caso di specie il rapporto di lavoro è cessato in data 6 gennaio 2020 e, quindi, successivamente al 1 gennaio 2020 e, comunque, la norma fa riferimento non alle somme da restituire, ma a quelle “restituite” con salvezza solo dei rapporti definiti.
Nè in contrario rileva la trattenuta indicata unilateralmente dalla banca nella busta paga di gennaio 2020.
Peraltro già prima dell'emanazione della suddetta norma la giurisprudenza costante della Suprema Corte (Cass. lav. n. 1464/2012, 19735/2018 ) sosteneva che la restituzione delle somme da parte del lavoratore al datore di lavoro dovesse avvenire al netto e non al lordo.
15 Da quanto sopra esposto deriva che deve essere rigettato l'appello proposto da e, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Controparte_1 [...]
ed in parziale riforma della sentenza, deve Parte_1 Controparte_1 essere condannata a corrispondere a l'indennità sostitutiva Parte_1
del preavviso dovuta in forza del patto di prolungamento del preavviso al lordo fiscale previa detrazione delle trattenute già operate nella busta paga di gennaio
2020 da oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Parte_1
La sentenza deve, quindi, essere confermata per il resto.
Stante la reciproca parziale soccombenza e la controvertibilità delle questioni giuridiche affrontate le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere compensate nella misura di un terzo.
Le restanti spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Stante il rigetto dell'appello proposto da si deve dare atto Controparte_1
della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della stessa, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 / 2002 se dovuto.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nelle cause riunite n.565/2023 e 601/2023 RGA così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da Controparte_1
2) In parziale accoglimento dell'appello proposto da e in Parte_1
parziale riforma della sentenza appellata condanna a Controparte_1 corrispondere a l'indennità sostitutiva del preavviso Parte_1
dovuta in forza del patto di prolungamento del preavviso al lordo fiscale previa detrazione delle trattenute già operate nella busta paga di gennaio 2020 da oltre interessi legali dal dovuto al saldo Parte_1
3) Conferma per il resto la sentenza
4) Condanna a rifondere a in persona Controparte_1 Parte_1
del legale rappresentante pro tempore le spese giudiziali che liquida per il primo grado di giudizio, previa compensazione di un terzo, nella restante somma di euro 4800,000 per compensi ed euro 253,00 per spese oltre al rimborso spese
16 forfettarie al 15% iva e cpa come per legge e per il secondo grado di giudizio, previa compensazione di un terzo, nella restante somma di euro 4700,00 per compensi ed euro 397,50 per spese oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge
5) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico di di un ulteriore importo a titolo di contributo Controparte_1 unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del
D.P.R. n. 115 / 2002 se dovuto
Così deciso in Bologna, il 6 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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