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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/05/2025, n. 1870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1870 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 7782/2024 R.G. avente ad oggetto: “divorzio contenzioso”
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Capuozzo, presso il cui studio Parte_1
elett.mente domicilia in Quarto, alla via Masullo, n. 3/A
RICORRENTE
rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Tessitore, presso il cui studio Controparte_1
elett.mente domicilia in Gricignano di Aversa, alla via A. Moro, n. 18
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 1.10.2024, premesso di aver contratto matrimonio in Casaluce (in data 30.9.2000) con , dalla cui unione nascevano i figli (in data Controparte_1 Per_1
18.9.1999) e (in data 1.6.2003), parte ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli Per_2
effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso.
Parte resistente si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta a mezzo della quale contestava in fatto e in diritto le avverse pretese, e chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla comparsa.
All'udienza del 16.4.2025 i coniugi raggiungevano un accordo e, sulle conclusioni delle parti, la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta. Nel merito, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre dodici mesi dalla data di comparizione delle parti dinanzi al giudice relatore (22.11.2023) nel procedimento di separazione giudiziale, conclusosi con sentenza
(depositata il 10.1.2024), ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni di cui alla nota depositata in data 8.4.2025, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Le condizioni di divorzio non risultano contrarie a norme imperative, e pertanto possono essere poste a fondamento della presente decisione;
delle restanti condizioni il Collegio si limita a prendere atto.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Casaluce, in data 30.9.2000, tra i coniugi (nato a [...], il [...]) e (nata Controparte_1 Parte_1
a Napoli il 5.1.1984) - atto n. 34, parte II, serie A, anno 2000;
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casaluce per gli adempimenti di legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 6.5.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 7782/2024 R.G. avente ad oggetto: “divorzio contenzioso”
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Capuozzo, presso il cui studio Parte_1
elett.mente domicilia in Quarto, alla via Masullo, n. 3/A
RICORRENTE
rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Tessitore, presso il cui studio Controparte_1
elett.mente domicilia in Gricignano di Aversa, alla via A. Moro, n. 18
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 1.10.2024, premesso di aver contratto matrimonio in Casaluce (in data 30.9.2000) con , dalla cui unione nascevano i figli (in data Controparte_1 Per_1
18.9.1999) e (in data 1.6.2003), parte ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli Per_2
effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso.
Parte resistente si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta a mezzo della quale contestava in fatto e in diritto le avverse pretese, e chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla comparsa.
All'udienza del 16.4.2025 i coniugi raggiungevano un accordo e, sulle conclusioni delle parti, la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta. Nel merito, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre dodici mesi dalla data di comparizione delle parti dinanzi al giudice relatore (22.11.2023) nel procedimento di separazione giudiziale, conclusosi con sentenza
(depositata il 10.1.2024), ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni di cui alla nota depositata in data 8.4.2025, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Le condizioni di divorzio non risultano contrarie a norme imperative, e pertanto possono essere poste a fondamento della presente decisione;
delle restanti condizioni il Collegio si limita a prendere atto.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Casaluce, in data 30.9.2000, tra i coniugi (nato a [...], il [...]) e (nata Controparte_1 Parte_1
a Napoli il 5.1.1984) - atto n. 34, parte II, serie A, anno 2000;
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casaluce per gli adempimenti di legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 6.5.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro