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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 32/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BOTTONI MARIA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 703/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da CF_Difensore_1 DIFENSORE 1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_4 - CF DIFENSORE 4
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Avellino - Via Moccia N 68 83100 Avellino AV
Difeso da
Difensore_4 - CF DIFENSORE 4
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2025 00083441 53 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 15 maggio 2025 e depositato in data 11 giugno Ricorrente_12025 impugnava la cartella di pagamento in epigrafe indicata, recante il n. 012 2025 00083441 53 000, con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Avellino chiedeva il pagamento di complessivi euro 401,02 a titolo di tassa automobilistica per l'anno d'imposta 2019. Parte ricorrente chiedeva annullarsi l'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite e con condanna di controparte al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 96 c.p.c., per omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico, con conseguente intervenuta prescrizione triennale. In data 30 giugno 2025 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla eccezione relativa all'omessa notifica, da parte dell'ente impositore regione Campania, dell'avviso di accertamento n. 964224167837. Nel merito l'agente della riscossione chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite. Con ordinanza in data 21 ottobre 2025 la Corte, letto il comma 6-bis dell'art. 14 del D.Lgs. 546/1992 e preso atto che parte ricorrente, pur avendo eccepito in ricorso l'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto, aveva notificato il ricorso introduttivo soltanto all'Agenzia delle Entrate Riscossione, e non anche all'ente impositore regione Campania, onerava parte ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti di quest'ultima entro il termine perentorio del 31 ottobre 2025, rinviando al 13 gennaio 2026 per la discussione e la decisione della lite. In data 22 ottobre 2025 parte ricorrente provvedeva alla disposta integrazione del contraddittorio nei confronti della regione Campania, la quale si costituiva in giudizio in data 14 novembre 2025, difendendo la legittimità del suo operato e chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite. Infine, alla fissata udienza del 13 gennaio 2026, previa discussione orale, la lite era decisa mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Infondato è l'unico motivo di ricorso con il quale parte ricorrente si duole dell'omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico.
Invero, la resistente regione Campania ha dedotto e documentato (v. documentazione versata in giudizio dall'ente regionale) che l'avviso di accertamento Targa_1prodromico n. 964224167837/2019, relativo al veicolo targato , è stato notificato all'odierna parte ricorrente, a mani proprie della medesima, in data 29 settembre 2022. Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia, ricompresa nello scaglione fino a euro
1.100,00, nel valore medio, con la riduzione del venti per cento di cui al comma
2-sexies dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546 del 1992 per la regione Campania, in quanto assistita da proprio funzionario.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti resistenti, delle spese di lite, che liquida in euro 442,00 per la regione Campania, oltre accessori, se dovuti, come per legge, e in euro 552,00 per l'Agenzia delle Entrate Riscossione, oltre spese generali al 15% ed oltre I.V.A. e cassa professionale, se dovute, come per legge.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BOTTONI MARIA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 703/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da CF_Difensore_1 DIFENSORE 1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_4 - CF DIFENSORE 4
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Avellino - Via Moccia N 68 83100 Avellino AV
Difeso da
Difensore_4 - CF DIFENSORE 4
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2025 00083441 53 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 15 maggio 2025 e depositato in data 11 giugno Ricorrente_12025 impugnava la cartella di pagamento in epigrafe indicata, recante il n. 012 2025 00083441 53 000, con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Avellino chiedeva il pagamento di complessivi euro 401,02 a titolo di tassa automobilistica per l'anno d'imposta 2019. Parte ricorrente chiedeva annullarsi l'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite e con condanna di controparte al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 96 c.p.c., per omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico, con conseguente intervenuta prescrizione triennale. In data 30 giugno 2025 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla eccezione relativa all'omessa notifica, da parte dell'ente impositore regione Campania, dell'avviso di accertamento n. 964224167837. Nel merito l'agente della riscossione chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite. Con ordinanza in data 21 ottobre 2025 la Corte, letto il comma 6-bis dell'art. 14 del D.Lgs. 546/1992 e preso atto che parte ricorrente, pur avendo eccepito in ricorso l'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto, aveva notificato il ricorso introduttivo soltanto all'Agenzia delle Entrate Riscossione, e non anche all'ente impositore regione Campania, onerava parte ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti di quest'ultima entro il termine perentorio del 31 ottobre 2025, rinviando al 13 gennaio 2026 per la discussione e la decisione della lite. In data 22 ottobre 2025 parte ricorrente provvedeva alla disposta integrazione del contraddittorio nei confronti della regione Campania, la quale si costituiva in giudizio in data 14 novembre 2025, difendendo la legittimità del suo operato e chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite. Infine, alla fissata udienza del 13 gennaio 2026, previa discussione orale, la lite era decisa mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Infondato è l'unico motivo di ricorso con il quale parte ricorrente si duole dell'omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico.
Invero, la resistente regione Campania ha dedotto e documentato (v. documentazione versata in giudizio dall'ente regionale) che l'avviso di accertamento Targa_1prodromico n. 964224167837/2019, relativo al veicolo targato , è stato notificato all'odierna parte ricorrente, a mani proprie della medesima, in data 29 settembre 2022. Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia, ricompresa nello scaglione fino a euro
1.100,00, nel valore medio, con la riduzione del venti per cento di cui al comma
2-sexies dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546 del 1992 per la regione Campania, in quanto assistita da proprio funzionario.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti resistenti, delle spese di lite, che liquida in euro 442,00 per la regione Campania, oltre accessori, se dovuti, come per legge, e in euro 552,00 per l'Agenzia delle Entrate Riscossione, oltre spese generali al 15% ed oltre I.V.A. e cassa professionale, se dovute, come per legge.