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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/10/2025, n. 1925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1925 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario, dott. RO MA LA, in funzione di giudice del lavoro, all' esito dell' udienza del 3.10.2025, tenuta con trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4797/2024 R.G., promossa da
(nata a [...] il [...]) rapp. e dif. dall' Avv. Valeria Costa Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1
d'istituto (Avv Paolo Sedda)
RESISTENTE
Oggetto: assegno d'invalidità civile ex L.118/71
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato l' 8.8.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata- a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni- chiedeva all'intestato tribunale l'accertamento del requisito sanitario utile al riconoscimento dell' assegno d'invalidità civile, negato in sede amministrativa CP_ e in fase di ATPO, a far data dalla relativa domanda, instando altresì per la condanna dell' al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi CP_
Integrato il contraddittorio, l' costituendosi in giudizio, ha concluso per il rigetto della domanda.
Disposti, prima, chiarimenti alla CTU espletata in sede di ATP, al fine di meglio calibrarne i risultati alla luce di tutta la documentazione medica di formazione successiva alla visita peritale depositata in atti a supporto delle osservazioni formulate da parte ricorrente e, successivamente, il rinnovo della stessa, all'udienza odierna, tenuta ex art 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione della parte ricorrente, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente. La domanda va accolta per quanto di ragione .
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11,
n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito, occorre premettere che la pensione d'invalidità civile prevista dalla legge n.
118/1971 è una prestazione a carattere assistenziale riconosciuta in presenza di determinate condizioni reddituali ai soggetti di età compresa tra i 18 e 67 anni che risultino affetti da minorazioni congenite o acquisite che determinino la totale inabilità lavorativa. L'assegno, invece, previsto sempre dalla stessa legge, spetta con gli stessi requisiti anagrafici, in presenza di un'invalidità accertata in misura pari o superiore al 74% e di un reddito dichiarato notevolmente più basso.
Entrambe dette prestazioni sono compatibili con lo svolgimento di attività lavorativa residua, precisando che dalla eventuale attività lavorativa non debba derivare un reddito superiore a quello ex lege fissato.
Ciò posto il I CTU, in fase di ATP così aveva concluso: “…..La ricorrente, risulta affetta dalle seguenti patologie : ** diabete mellito tipo 2 non complicato ed in buon compenso metabolico codice per analogia 9309 percentuale 20 °° ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico codice per analogia 6441 percentuale 21 ** spondilo – disco artrosi cervico – lombare senza rigidità codice per analogia 7001 percentuale 10; °° stato ansioso codice 2207 percentuale 15. ** reflusso gastro-esofageo non tabellato percentuale 5 Utilizzando le tabelle allegate al DM del 05/02/1992 e, per le patologie non comprese in tali tabelle , utilizzando un criterio di analogia con altre patologie tabellate (formula di Balthazard) si può calcolare
l'invalidità totale che corrisponde alla misura del 50%” ( cfr elaborato peritale depositato in fase di ATP)
Tali conclusioni sono rimaste invariate sia in esito alle osservazioni del CTP di parte ricorrente alla bozza peritale sia in sede di chiarimenti resi nella fase di merito.
Pertanto visti i motivi del dissenso riconducibili sia ad un'errata valutazione delle patologie obiettivate sia all'omessa valutazione di altre (disturbo ansioso depressivo associato a disturbi di panico) veniva disposto il rinnovo delle operazioni peritali a mezzo nomina di altro CTU in persona del dott il quale, dopo aver sottoposto nuovamente a visita la Persona_1 ricorrente, così concludeva: “….. Deve ritenersi acclarato dalla documentazione sanitaria in
Atti, ed ha trovato conferma nelle risultanze della visita Medico-Legale e degli accertamenti complementari effettuati, che la Sig.ra , di anni 61, è attualmente affetta Parte_1 da: Spondiloartrosi con discopatie multiple cervicali e lombari. Artrosi della spalla destra, dei polsi e delle mani. Coxartrosi bilaterale. Osteoporosi. Cardiopatia ischemico-ipertensiva 1a classe N.Y.H.A. Diabete mellito in trattamento misto (ipoglicemizzante orale ed insulinica).
Dislipidemia. Broncopneumopatia cronica ostruttiva di grado medio-grave. Depressione del tono dell'umore di grado lieve. Vasculopatia cerebrale cronica. Reflusso gastro-esofageo.
Ipoacusia bilaterale di grado lieve. . Il quadro clinico generale è quindi Controparte_2 sostanzialmente connotato da patologia degenerativa dell'apparato osteoarticolare locomotore
e di sostegno laddove gli accertamenti strumentali effettuati hanno evidenziato la presenza di artrosi del rachide con protrusioni discali multiple cervicali e discopatie multiple lombari. Per quanto attiene le complicanze funzionali abbiamo riscontrato un deficit di circa 1/3 dei movimenti di attribuzione del collo e del tronco. La patologia degenerativa artrosica risulta altresì presente a livello della spalla sinistra, dei polsi, delle mani e di entrambe le articolazioni coxo-femorali.
È inoltre documentata la presenza di cardiopatia ischemica ed ipertensiva che, in base al ns. esame clinico-funzionale, può essere agevolmente inquadrata nell'ambito della 1a classe in base alle indicazioni della New York Heart Association. Per quanto attiene la patologia polmonare, gli accertamenti complementari effettuati, su ns. richiesta e presso struttura pubblica, hanno evidenziato la sussistenza di broncopneumopatia cronica ostruttiva di grado medio-grave che giustifica ampiamente la sintomatologia lamentata dalla ricorrente.
Il diabete mellito in trattamento misto, ipoglicemizzante orale ed insulinica, pur presente da oltre
30 anni, non ha causato la manifestazione di complicanze neuropatiche e/o arteriopatiche e/o visive e/o renali. Infine, è risultata confermata la sussistenza di depressione del tono dell'umore di grado lieve.
Così scandite le attuali condizioni cliniche della Sig.ra , passando alla Parte_1 valutazione Medico-Legale del caso….Per quanto attiene la valutazione percentuale delle patologie diagnosticate, ricordiamo che i barèmes riportati dal Decreto Ministeriale 5 febbraio
1992 (“Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 47 suppl. del 26 febbraio 1992, prevedono: per l'“anchilosi del rachide lombare”
(codice 7010) è prevista una percentuale dal 31 % al 40 %; nel caso di specie, il rachide non è certamente anchilotico, bensì presenta solo un deficit di 1/3 dei movimenti, tenendo però presente l'analogo interessamento del rachide cervicale e la estensione del processo artrosico degenerativo agli arti superiori ed inferiori, risulta congrua l'attribuzione in via analogica di una percentuale di invalidità pari al 40 %; la “cardiopatia ischemico-ipertensiva 1a classe
N.Y.H.A.”, in base al codice 6441, postula il riconoscimento di una percentuale pari al 21 %; il
“diabete mellito, non complicato”, in via analogica codice 9309, può essere valutato con una percentuale del 15 %; per la “sindrome depressiva endoreattiva lieve” (codice 2204 – pag. 94)
è prevista l'attribuzione di una percentuale pari al 10 %; per la “broncopneumopatia cronica ostruttiva di grado medio-grave”, in via analogica con il codice 6456, può essere attribuita una percentuale di invalidità in misura del 30 %.
La valutazione delle altre patologie diagnosticate è inferiore alla soglia del 10 % e pertanto, come da espressa indicazione del D.M., non possono essere considerate ai fini del calcolo della complessiva percentuale invalidante. In definitiva, per tutto quanto motivato, applicando alle suddette percentuali, come da espressa previsione del Decreto Ministeriale, un calcolo proporzionale riduttivo, cosiddetto “a scalare”, può ritenersi che nel caso di specie ricorra una complessiva invalidità pari al 75 %, con decorrenza dal 13 giugno 2025, epoca in cui gli accertamenti effettuati hanno dimostrato la presenza di patologia dell'apparato respiratorio…..” ( cfr elaborato peritale in rinnovazione depositato il 29.7.2025) Le conclusioni cui giunge il II C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto ed immuni da rilevi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico- legale agli elementi di valutazione in atti .
In conclusione va riconosciuto il requisito sanitario per l'assegno d'invalidità civile in capo al ricorrente dal 13.6.2025 (data successiva a quella della domanda amministrativa e coincidente con quella del referto di patologia respiratoria depositato in atti)
Quanto alle spese di lite, reclamate dalla parte ricorrente, deve in questa sede farsi applicazione dei principi espressi in tema dalla Suprema Corte (da ultimo si veda Cass Civ 5422/2025) per i quali, anche in relazione al giudizio di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 6, (quale quello in esame), trova applicazione il principio in base al quale “…il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezio ne della domanda iniziale. E pertanto la parte che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale (od assistenziale) con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la do manda non è (integralmente) vittoriosa. Ed il fatto che l'ordinamento consenta alla parte (ed esiga dal giudice) la vantazione e l'eventuale riconoscimento d'un diritto con decorrenza posteriore alla stessa domanda giudiziale, quale possibilità di estender e (anche attraverso nuova domanda) la materia del contendere, reca in sé (quale presupposto) la reiezione della domanda iniziale» (sentenza n. 16821 del 2005) …. Nel definire un'istanza di decisione di analogo tenore, questa Corte, proprio prendendo le mosse dalle enunciazioni della sentenza n. 32061 del 2022, ha ravvisato una soccombenza parziale sul piano temporale, idonea a sorreggere la scelta della compensazione in conformità al paradigma normativo definito dall'art. 92 cod. proc. civ. e alle indicazioni del giudice delle leggi (sentenza n. 77 del 2018)….A tali conclusioni la pronuncia ricordata è giunta ….alla luce del principio di causalità (in tal senso, già Cass., sez. VI -L, 17 luglio 2017, n. 17653), che presiede al riparto delle spese di lite Inv ero, «il rigetto in sede amministrativa della prestazione richiesta ha trovato conferma nell'accertamento, a seguito di consulenza tecnica, del requisito sanitario decorrente da epoca successiva alla domanda amministrativa» (Cass., sez. lav., 5 settembre 2 024, n. 23845, in motivazione…)”
In applicazione di tali principi, attesa la decorrenza da epoca successiva alla proposizione della domanda amministrativa devono interamente compensarsi tra le parti le spese di lite ricorrendo, nella fattispecie, una situazione di soccombenza parziale sul piano temporale.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell' e liquidate in separato CP_1 decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- dichiara che possiede i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno Parte_1
d'invalidità civile dal 13.6.2025 ( data successiva a quella della domanda);
- compensa le spese di giudizio;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Foggia, 3.10.2025
Il Giudice
RO MA LA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario, dott. RO MA LA, in funzione di giudice del lavoro, all' esito dell' udienza del 3.10.2025, tenuta con trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4797/2024 R.G., promossa da
(nata a [...] il [...]) rapp. e dif. dall' Avv. Valeria Costa Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1
d'istituto (Avv Paolo Sedda)
RESISTENTE
Oggetto: assegno d'invalidità civile ex L.118/71
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato l' 8.8.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata- a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni- chiedeva all'intestato tribunale l'accertamento del requisito sanitario utile al riconoscimento dell' assegno d'invalidità civile, negato in sede amministrativa CP_ e in fase di ATPO, a far data dalla relativa domanda, instando altresì per la condanna dell' al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi CP_
Integrato il contraddittorio, l' costituendosi in giudizio, ha concluso per il rigetto della domanda.
Disposti, prima, chiarimenti alla CTU espletata in sede di ATP, al fine di meglio calibrarne i risultati alla luce di tutta la documentazione medica di formazione successiva alla visita peritale depositata in atti a supporto delle osservazioni formulate da parte ricorrente e, successivamente, il rinnovo della stessa, all'udienza odierna, tenuta ex art 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione della parte ricorrente, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente. La domanda va accolta per quanto di ragione .
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11,
n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito, occorre premettere che la pensione d'invalidità civile prevista dalla legge n.
118/1971 è una prestazione a carattere assistenziale riconosciuta in presenza di determinate condizioni reddituali ai soggetti di età compresa tra i 18 e 67 anni che risultino affetti da minorazioni congenite o acquisite che determinino la totale inabilità lavorativa. L'assegno, invece, previsto sempre dalla stessa legge, spetta con gli stessi requisiti anagrafici, in presenza di un'invalidità accertata in misura pari o superiore al 74% e di un reddito dichiarato notevolmente più basso.
Entrambe dette prestazioni sono compatibili con lo svolgimento di attività lavorativa residua, precisando che dalla eventuale attività lavorativa non debba derivare un reddito superiore a quello ex lege fissato.
Ciò posto il I CTU, in fase di ATP così aveva concluso: “…..La ricorrente, risulta affetta dalle seguenti patologie : ** diabete mellito tipo 2 non complicato ed in buon compenso metabolico codice per analogia 9309 percentuale 20 °° ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico codice per analogia 6441 percentuale 21 ** spondilo – disco artrosi cervico – lombare senza rigidità codice per analogia 7001 percentuale 10; °° stato ansioso codice 2207 percentuale 15. ** reflusso gastro-esofageo non tabellato percentuale 5 Utilizzando le tabelle allegate al DM del 05/02/1992 e, per le patologie non comprese in tali tabelle , utilizzando un criterio di analogia con altre patologie tabellate (formula di Balthazard) si può calcolare
l'invalidità totale che corrisponde alla misura del 50%” ( cfr elaborato peritale depositato in fase di ATP)
Tali conclusioni sono rimaste invariate sia in esito alle osservazioni del CTP di parte ricorrente alla bozza peritale sia in sede di chiarimenti resi nella fase di merito.
Pertanto visti i motivi del dissenso riconducibili sia ad un'errata valutazione delle patologie obiettivate sia all'omessa valutazione di altre (disturbo ansioso depressivo associato a disturbi di panico) veniva disposto il rinnovo delle operazioni peritali a mezzo nomina di altro CTU in persona del dott il quale, dopo aver sottoposto nuovamente a visita la Persona_1 ricorrente, così concludeva: “….. Deve ritenersi acclarato dalla documentazione sanitaria in
Atti, ed ha trovato conferma nelle risultanze della visita Medico-Legale e degli accertamenti complementari effettuati, che la Sig.ra , di anni 61, è attualmente affetta Parte_1 da: Spondiloartrosi con discopatie multiple cervicali e lombari. Artrosi della spalla destra, dei polsi e delle mani. Coxartrosi bilaterale. Osteoporosi. Cardiopatia ischemico-ipertensiva 1a classe N.Y.H.A. Diabete mellito in trattamento misto (ipoglicemizzante orale ed insulinica).
Dislipidemia. Broncopneumopatia cronica ostruttiva di grado medio-grave. Depressione del tono dell'umore di grado lieve. Vasculopatia cerebrale cronica. Reflusso gastro-esofageo.
Ipoacusia bilaterale di grado lieve. . Il quadro clinico generale è quindi Controparte_2 sostanzialmente connotato da patologia degenerativa dell'apparato osteoarticolare locomotore
e di sostegno laddove gli accertamenti strumentali effettuati hanno evidenziato la presenza di artrosi del rachide con protrusioni discali multiple cervicali e discopatie multiple lombari. Per quanto attiene le complicanze funzionali abbiamo riscontrato un deficit di circa 1/3 dei movimenti di attribuzione del collo e del tronco. La patologia degenerativa artrosica risulta altresì presente a livello della spalla sinistra, dei polsi, delle mani e di entrambe le articolazioni coxo-femorali.
È inoltre documentata la presenza di cardiopatia ischemica ed ipertensiva che, in base al ns. esame clinico-funzionale, può essere agevolmente inquadrata nell'ambito della 1a classe in base alle indicazioni della New York Heart Association. Per quanto attiene la patologia polmonare, gli accertamenti complementari effettuati, su ns. richiesta e presso struttura pubblica, hanno evidenziato la sussistenza di broncopneumopatia cronica ostruttiva di grado medio-grave che giustifica ampiamente la sintomatologia lamentata dalla ricorrente.
Il diabete mellito in trattamento misto, ipoglicemizzante orale ed insulinica, pur presente da oltre
30 anni, non ha causato la manifestazione di complicanze neuropatiche e/o arteriopatiche e/o visive e/o renali. Infine, è risultata confermata la sussistenza di depressione del tono dell'umore di grado lieve.
Così scandite le attuali condizioni cliniche della Sig.ra , passando alla Parte_1 valutazione Medico-Legale del caso….Per quanto attiene la valutazione percentuale delle patologie diagnosticate, ricordiamo che i barèmes riportati dal Decreto Ministeriale 5 febbraio
1992 (“Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 47 suppl. del 26 febbraio 1992, prevedono: per l'“anchilosi del rachide lombare”
(codice 7010) è prevista una percentuale dal 31 % al 40 %; nel caso di specie, il rachide non è certamente anchilotico, bensì presenta solo un deficit di 1/3 dei movimenti, tenendo però presente l'analogo interessamento del rachide cervicale e la estensione del processo artrosico degenerativo agli arti superiori ed inferiori, risulta congrua l'attribuzione in via analogica di una percentuale di invalidità pari al 40 %; la “cardiopatia ischemico-ipertensiva 1a classe
N.Y.H.A.”, in base al codice 6441, postula il riconoscimento di una percentuale pari al 21 %; il
“diabete mellito, non complicato”, in via analogica codice 9309, può essere valutato con una percentuale del 15 %; per la “sindrome depressiva endoreattiva lieve” (codice 2204 – pag. 94)
è prevista l'attribuzione di una percentuale pari al 10 %; per la “broncopneumopatia cronica ostruttiva di grado medio-grave”, in via analogica con il codice 6456, può essere attribuita una percentuale di invalidità in misura del 30 %.
La valutazione delle altre patologie diagnosticate è inferiore alla soglia del 10 % e pertanto, come da espressa indicazione del D.M., non possono essere considerate ai fini del calcolo della complessiva percentuale invalidante. In definitiva, per tutto quanto motivato, applicando alle suddette percentuali, come da espressa previsione del Decreto Ministeriale, un calcolo proporzionale riduttivo, cosiddetto “a scalare”, può ritenersi che nel caso di specie ricorra una complessiva invalidità pari al 75 %, con decorrenza dal 13 giugno 2025, epoca in cui gli accertamenti effettuati hanno dimostrato la presenza di patologia dell'apparato respiratorio…..” ( cfr elaborato peritale in rinnovazione depositato il 29.7.2025) Le conclusioni cui giunge il II C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto ed immuni da rilevi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico- legale agli elementi di valutazione in atti .
In conclusione va riconosciuto il requisito sanitario per l'assegno d'invalidità civile in capo al ricorrente dal 13.6.2025 (data successiva a quella della domanda amministrativa e coincidente con quella del referto di patologia respiratoria depositato in atti)
Quanto alle spese di lite, reclamate dalla parte ricorrente, deve in questa sede farsi applicazione dei principi espressi in tema dalla Suprema Corte (da ultimo si veda Cass Civ 5422/2025) per i quali, anche in relazione al giudizio di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 6, (quale quello in esame), trova applicazione il principio in base al quale “…il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezio ne della domanda iniziale. E pertanto la parte che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale (od assistenziale) con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la do manda non è (integralmente) vittoriosa. Ed il fatto che l'ordinamento consenta alla parte (ed esiga dal giudice) la vantazione e l'eventuale riconoscimento d'un diritto con decorrenza posteriore alla stessa domanda giudiziale, quale possibilità di estender e (anche attraverso nuova domanda) la materia del contendere, reca in sé (quale presupposto) la reiezione della domanda iniziale» (sentenza n. 16821 del 2005) …. Nel definire un'istanza di decisione di analogo tenore, questa Corte, proprio prendendo le mosse dalle enunciazioni della sentenza n. 32061 del 2022, ha ravvisato una soccombenza parziale sul piano temporale, idonea a sorreggere la scelta della compensazione in conformità al paradigma normativo definito dall'art. 92 cod. proc. civ. e alle indicazioni del giudice delle leggi (sentenza n. 77 del 2018)….A tali conclusioni la pronuncia ricordata è giunta ….alla luce del principio di causalità (in tal senso, già Cass., sez. VI -L, 17 luglio 2017, n. 17653), che presiede al riparto delle spese di lite Inv ero, «il rigetto in sede amministrativa della prestazione richiesta ha trovato conferma nell'accertamento, a seguito di consulenza tecnica, del requisito sanitario decorrente da epoca successiva alla domanda amministrativa» (Cass., sez. lav., 5 settembre 2 024, n. 23845, in motivazione…)”
In applicazione di tali principi, attesa la decorrenza da epoca successiva alla proposizione della domanda amministrativa devono interamente compensarsi tra le parti le spese di lite ricorrendo, nella fattispecie, una situazione di soccombenza parziale sul piano temporale.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell' e liquidate in separato CP_1 decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- dichiara che possiede i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno Parte_1
d'invalidità civile dal 13.6.2025 ( data successiva a quella della domanda);
- compensa le spese di giudizio;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Foggia, 3.10.2025
Il Giudice
RO MA LA