CA
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 24/03/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 506/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
Riunita in Camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Simonetta Cocciolito Consigliere Ausiliario Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. R.G. 506/2022 promosso da
(P. IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Marco Cassiani del Foro di Roma e
Maurizio Miranda del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo, in
Ancona, Viale della Vittoria n. 7
APPELLANTE contro
(c.f. ) in persona del suo Amministratore Unico e Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, anche disgiuntamente dagli avvocati
Giovanni Frau, Luciana De Biasi e Luca Ricottilli ed elettivamente domiciliato presso lo studio presso lo Studio di quest'ultimo in Ancona, Via Villafranca, 4
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come precisate ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) D.L. n. 18/2020 (Legge n. 27/2020) per l' udienza del 6 dicembre 2023
FATTI DI CAUSA
pagina 1 di 7 Con atto di citazione ritualmente notificato la promuoveva opposizione dinanzi il Parte_1
Tribunale di Pesaro all'atto di precetto notificatole dalla subentrata al Controparte_1
quale assuntore del Concordato fallimentare, con il quale veniva aveva Controparte_2
intimato alla il pagamento della somma di euro 60.379,14 oltre interessi dovuti in forza Parte_1
della sentenza revocatoria fallimentare del Tribunale di Genova del 23 novembre 2018 n. 3019/2018, emessa in favore del A sostegno dell' opposizione rilevava difetto di Controparte_2
legittimazione della , nullità della sentenza del Tribunale di Genova per difetto Controparte_1
di notifica della citazione introduttiva del giudizio, difetto di esecutività della sentenza ex art. 282
c.p.c. , erroneità della somma indicata in precetto a titolo di compenso . Si costituiva la Controparte_1
chiedendo il rigetto dell' opposizione.
[...]
Non venivano ammessi mezzi istruttori e con note per l' udienza fissata per la decisione, la Parte_1
depositava un' istanza di rinuncia agli atti del giudizio che l' opposta non accettava: la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
Il Tribunale di Pesaro con sentenza nr. 779/2021 pubblicata in data 04/11/2021, resa ex art. 281 sexies cpc rigettava l' opposizione condannando parte opponente a rifondere alla convenuta le spese di lite.
Avverso la richiamata sentenza proponeva appello la chiedendo, in riforma, “In Parte_1
accoglimento del primo motivo di gravame: Sussistendone i presupposti (come delineati in narrativa), dichiarare d'ufficio la estinzione del processo, conseguente alla rinuncia agli atti del giudizio, ex art. 306 c.p.c., formalmente avanzata da con note di trattazione scritta depositate Parte_1
telematicamente in data 02/11/2021, istanza da essa identicamente reiterata anche Parte_1
nel verbale di udienza di discussione del 04/11/2021. In ragione della condotta in punto quo tenuta dalla (che non ha accettato la rinuncia agli atti, peraltro senza nulla CP_1 Controparte_1
dedurre in merito alla possibilità di conseguire un'utilità maggiore nella invocata prosecuzione e definizione del giudizio, rispetto a quella che avrebbe conseguito all'estinzione del medesimo) condannare essa appellata alla refusione delle spese di lite di primo grado, da distrarsi a favore dei sottoscritti Procuratori antistatari. In subordine, compensare le spese di lite del primo grado di giudizio. In estremo subordine, ridurre le spese di lite liquidate in primo grado a favore della
Finanziaria ed espungerle della voce relativa alla “fase decisoria” che, grazie alla Controparte_1
avvenuta rinuncia di non è stata celebrata in primo grado. In ogni caso, condannare Parte_1
la a rifondere le spese di lite del secondo grado di giudizio a favore dei Controparte_1
pagina 2 di 7 sottoscritti Procuratori antistatari. In accoglimento del secondo motivo di gravame (condizionato):
Nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello adita, non accogliesse il primo motivo di impugnazione, riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, accogliere le conclusioni precisate in primo grado dagli appellanti che, di seguito, si ripropongono: < ogni contraria istanza disattesa, accogliere, con pronuncia sul rito, la proposta opposizione e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo all'opposta o, in subordine il difetto di autorizzazione, di rappresentanza processuale e di jus postulandi dei Procuratori dell'opposta, ovvero in ulteriore subordine accogliere la proposta opposizione e dichiarare, per l'effetto, la nullità del titolo esecutivo per essere lo stesso inidoneo a supportare l'opposta esecuzione forzata, con conseguente declaratoria di nullità dell'opposto precetto e conseguente reiezione della pretesa creditoria dell'opposta. In subordine, voglia l'adìto Tribunale dichiarare l'inesistenza del diritto della Finanziaria
a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di con conseguente CP_1 Parte_1
dichiarazione di nullità e/o inefficacia, ex art. 617 c.p.c., del precetto opposto e del titolo esecutivo che ne funge da presupposto, ovvero, in ogni caso, ridurre gli importi precettati quanto meno alle sole somme richieste dall'opposta a titolo di spese legali, detratta la somma di € 131,29 per compensi ed accessori per la redazione dell'atto di precetto, in quanto non dovuta per le ragioni esposte in narrativa. In ogni caso con vittoria di spese di lite”.
Si costituiva l'appellata chiedendo in via preliminare dichiarare l'appello inammissibile ex art. 348 bis/ter c.p.c., ovvero di cui all'art. 342 c.p.c. e nel merito: “ Rigettare l'appello proposto da Parte_1
in quanto infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa cui espressamente
[...]
si rinvia e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 779/2021 pubblicata il 4 novembre 2021 del
Tribunale di Pesaro;
- Condannare al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 comma III c.p.c.”. Con vittoria di spese.
La causa veniva trattenuta in decisione all' udienza del 6 dicembre 2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva il Collegio che l' eccezione di parte appellata di inammissibilità dell'appello interposto per mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c. non è fondata atteso che sono state rispettate le prescrizioni normative che, come definitivamente chiarito dalla SC , non richiedono formalismi sacramentali (cfr Corte di Cassazione SS.UU16/11/2017 n° 2719). La specificità dei motivi di appello deve essere infatti commisurata alla specificità della motivazione e non è ravvisabile solo pagina 3 di 7 laddove l'appellante, nel censurare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, ometta di indicare, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza impugnata sul punto oggetto della controversia, le contrarie ragioni di fatto e di diritto che ritenga idonee a giustificare la doglianza: ragioni che, nel caso di specie, l' appellante ha comunque rappresentato.
Quanto al merito l'appellante con il primo motivo lamenta “ 1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 306 c.p.c., dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 92 c.p.c..”. Afferma che “ la pronuncia di estinzione del processo (conseguente alla rinuncia, da parte di un contraddittore, agli atti del giudizio), non esige tassativamente la accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta.”
Il motivo non è fondato
Pacificamente nel caso in esame la ha proposto una “ rinuncia agli atti del presente Parte_1
giudizio” con spese compensate ( cfr foglio deduzioni per l' udienza 04.11.2021 ) che necessita tuttavia accettazione della controparte ove la stessa abbia un'utilità giuridicamente apprezzabile per ottenere la prosecuzione del procedimento: nella specie la Finanziaria non ha accettato la rinuncia in considerazione dell' interesse a veder affermato il suo diritto a procedere a esecuzione forzata in forza della sentenza revocatoria del Tribunale di Genova nonché dell'esito della proposta domanda di condanna per abuso del diritto ex. art.96 c.p.c. che, di regola, non può essere fatta valere in separato giudizio (Cassazione civile sez. III, 21/08/2018, n.20839).
Con il secondo motivo, articolato in più punti, l'appellante lamenta “ Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 124 L. Fall., 138 L. Fall., 67 L Fall., 282 c.p.c.. – Motivo condizionato al mancato accoglimento del primo motivo di impugnazione.”
Con il primo punto sub 2/a rileva difetto di legittimazione ad agire di e Controparte_1
carenza di autorizzazione da parte del giudice delegato.
Sul punto il Collegio non ritiene dover discostarsi dalla decisione del primo Giudice che, sull' evidenza degli atti, ha rilevato che non era necessaria una ulteriore autorizzazione del Giudice Delegato: la
Finanziaria è subentrata al in forza di decreto di omologa del concordato CP_1 CP_2
fallimentare definitivo, il è stato chiuso in data 9 agosto 2021 ( (cfr. all. sub 23 I° decreto di CP_2
archiviazione sub doc. n. 23)., il concordato è stato eseguito e il Giudice Delegato non ha più alcuna funzione.
La Finanziaria nella sua qualità di Assuntore del Concordato ha infatti prodotto: a) CP_1
proposta di concordato fallimentare ( all. sub 9 I°); nb) decreto di omologa del 01.10.2020 (all. sub 12
I° ) che dispone tra l'altro ai sensi dell'art. 124 comma 4 l.f. “ la cessione a favore del proponente pagina 4 di 7 delle azioni revocatorie, di recupero crediti, di responsabilità e comunque di tutte le azioni giudiziarie rispetto alle quali il fallimento sia stato attore o parte sostanziale e pendenti, promosse o anche solo autorizzate ai sensi dell'articolo 124 LF alla data di presentazione della domanda di concordato”; c) attestazione della cancelleria della definitività del decreto di omologa (doc. n. 13 in primo grado); d) il
Decreto di chiusura della procedura (all. sub 23 I°).
Altresi' infondata l' eccezione secondo la quale non è vero che il concordato sarebbe “definitivo” perché sussisterebbe un motivo di annullamento del concordato fallimentare ex art. 138 l.f. in quanto non avrebbe mai ricevuto comunicazione della proposta di concordato e non sarebbe stata Parte_1
messa nelle condizioni di votare ( cfr all 19 I° ): in atti risulta che il Curatore del ha Controparte_2
inviato tramite PEC la proposta a . Parte_1
Al punto 2/b la rileva nullità della sentenza portata in esecuzione, per mancata notifica Parte_1
dell'atto introduttivo (irregolarità della notifica tramite PEC).
La sentenza del Tribunale di Genova n. 3019/2018 (cfr. doc. n. 6 fascicolo primo grado) è stata impugnata e quindi un'eventuale nullità della stessa deve essere fatta valere in quel giudizio: anche tale doglianza è quindi priva di pregio e pacificamente il giudice dell'esecuzione deve considerare
«certo» il diritto risultante dal titolo in quanto eventuali vizi devono appunto essere fatti valere con le impugnazioni all'uopo previste essendo precluso, in sede di opposizione all'esecuzione/atti esecutivi, il riesame del merito di un titolo esecutivo di formazione giudiziale (ex multis Cass. n.
3667/2014, Cass. n. 3850/2011).
Al punto 2/c contesta l' esecutorieta' ex art. 282 c.p.c. della sentenza costitutiva di accoglimento dell'azione revocatoria, sostenendo che le sentenze revocatorie ex art. 67 L. Fall. non sono provvisoriamente esecutive.
Le Sezioni unite (22 febbraio 2010, n. 4059), hanno risolto la questione della provvisoria esecutorieta
' della sentenza revocatoria fallimentare, stabilendo che, ferma restando la subordinazione dell'efficacia del capo costitutivo della sentenza alla formazione del giudicato, e' suscettibile di immediata esecuzione quello di condanna del terzo alla restituzione di quanto ricevuto dal soggetto poi fallito. E cio' in quanto l'orientamento interpretativo accolto dalla Corte, da un lato, non tradisce l'impostazione tradizionale che, sulla base della stretta correlazione tra efficacia esecutiva e pronuncia di condanna, esclude l'ammissibilita ' di una provvisoria anticipazione degli effetti costitutivi della sentenza, e dall'altro lato, evidenzia come il nesso di dipendenza tra le statuizioni della sentenza revocatoria fallimentare non sia contraddistinto da un grado di intensita' tale da pagina 5 di 7 impedire uno sfasamento temporale nel regime di produzione degli effetti della pronuncia. ( cfr
Cassazione Civile, Sez. I, 29 luglio 2011, n. 16737)
Restano da esaminare le varie doglianze relative alle spese legali: sono tutte prive di fondamento.
Priva di pregio il rilievo che dell'atto di precetto era stata richiesta a titolo di onorario l'importo di €.
590,94 in luogo della minor somma di € 459,62 ( onorario medio) e quindi l'importo precettato dovrebbe essere ridotto di € 131,29. Osserva il Collegio che l'importo richiesto in precetto è comunque inferiore all' importo massimo e, considerando le numerosi eccezioni sollevate dall' appellante sin dal primo grado, non ci sono ragioni per ridurlo.
Parimenti infondata la richiesta di espungere l' importo riconosciuto a controparte per la fase istruttoria: non essendo stata accettata la rinuncia agli atti, l' importo deve ritenersi spettante .
Né ci sono ragioni per una compensazione neanche parziale stante l' integrale respingimento della domanda.
Deve invece essere respinta la richiesta di condanna avanzata nei confronti dell'appellante ex art 96 cpc: nessun abuso del diritto può essere imputato alla non risultando dagli atti un esercizio Parte_1
ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, “ … senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione” ( cfr di recente
Cass Civ Sez 3 Ordinanza n. 26545 del 30/09/2021 ).
L'appello deve pertanto essere respinto e la gravata sentenza interamente confermata.
Quanto statuito assorbe le ulteriori doglianze delle parti
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13 comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell' appellante dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello.
P.Q.M.
la Corte d' Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, contro
[...] Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, ed avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro nr. 779/2021 pubblicata in data 04/11/2021, resa ex art. 281 sexies cpc così provvede:
- rigetta l' appello;
- per l'effetto conferma la gravata pronuncia.
pagina 6 di 7 - condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado liquidate in €. 7.300 00 oltre
€. 100,00 per esborsi , rimborso forfetario in misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento , da parte dell'appellante dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 23 aprile 2024
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Simonetta Cocciolito Dott. Guido Federico
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
Riunita in Camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Simonetta Cocciolito Consigliere Ausiliario Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. R.G. 506/2022 promosso da
(P. IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Marco Cassiani del Foro di Roma e
Maurizio Miranda del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo, in
Ancona, Viale della Vittoria n. 7
APPELLANTE contro
(c.f. ) in persona del suo Amministratore Unico e Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, anche disgiuntamente dagli avvocati
Giovanni Frau, Luciana De Biasi e Luca Ricottilli ed elettivamente domiciliato presso lo studio presso lo Studio di quest'ultimo in Ancona, Via Villafranca, 4
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come precisate ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) D.L. n. 18/2020 (Legge n. 27/2020) per l' udienza del 6 dicembre 2023
FATTI DI CAUSA
pagina 1 di 7 Con atto di citazione ritualmente notificato la promuoveva opposizione dinanzi il Parte_1
Tribunale di Pesaro all'atto di precetto notificatole dalla subentrata al Controparte_1
quale assuntore del Concordato fallimentare, con il quale veniva aveva Controparte_2
intimato alla il pagamento della somma di euro 60.379,14 oltre interessi dovuti in forza Parte_1
della sentenza revocatoria fallimentare del Tribunale di Genova del 23 novembre 2018 n. 3019/2018, emessa in favore del A sostegno dell' opposizione rilevava difetto di Controparte_2
legittimazione della , nullità della sentenza del Tribunale di Genova per difetto Controparte_1
di notifica della citazione introduttiva del giudizio, difetto di esecutività della sentenza ex art. 282
c.p.c. , erroneità della somma indicata in precetto a titolo di compenso . Si costituiva la Controparte_1
chiedendo il rigetto dell' opposizione.
[...]
Non venivano ammessi mezzi istruttori e con note per l' udienza fissata per la decisione, la Parte_1
depositava un' istanza di rinuncia agli atti del giudizio che l' opposta non accettava: la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
Il Tribunale di Pesaro con sentenza nr. 779/2021 pubblicata in data 04/11/2021, resa ex art. 281 sexies cpc rigettava l' opposizione condannando parte opponente a rifondere alla convenuta le spese di lite.
Avverso la richiamata sentenza proponeva appello la chiedendo, in riforma, “In Parte_1
accoglimento del primo motivo di gravame: Sussistendone i presupposti (come delineati in narrativa), dichiarare d'ufficio la estinzione del processo, conseguente alla rinuncia agli atti del giudizio, ex art. 306 c.p.c., formalmente avanzata da con note di trattazione scritta depositate Parte_1
telematicamente in data 02/11/2021, istanza da essa identicamente reiterata anche Parte_1
nel verbale di udienza di discussione del 04/11/2021. In ragione della condotta in punto quo tenuta dalla (che non ha accettato la rinuncia agli atti, peraltro senza nulla CP_1 Controparte_1
dedurre in merito alla possibilità di conseguire un'utilità maggiore nella invocata prosecuzione e definizione del giudizio, rispetto a quella che avrebbe conseguito all'estinzione del medesimo) condannare essa appellata alla refusione delle spese di lite di primo grado, da distrarsi a favore dei sottoscritti Procuratori antistatari. In subordine, compensare le spese di lite del primo grado di giudizio. In estremo subordine, ridurre le spese di lite liquidate in primo grado a favore della
Finanziaria ed espungerle della voce relativa alla “fase decisoria” che, grazie alla Controparte_1
avvenuta rinuncia di non è stata celebrata in primo grado. In ogni caso, condannare Parte_1
la a rifondere le spese di lite del secondo grado di giudizio a favore dei Controparte_1
pagina 2 di 7 sottoscritti Procuratori antistatari. In accoglimento del secondo motivo di gravame (condizionato):
Nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello adita, non accogliesse il primo motivo di impugnazione, riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, accogliere le conclusioni precisate in primo grado dagli appellanti che, di seguito, si ripropongono: < ogni contraria istanza disattesa, accogliere, con pronuncia sul rito, la proposta opposizione e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo all'opposta o, in subordine il difetto di autorizzazione, di rappresentanza processuale e di jus postulandi dei Procuratori dell'opposta, ovvero in ulteriore subordine accogliere la proposta opposizione e dichiarare, per l'effetto, la nullità del titolo esecutivo per essere lo stesso inidoneo a supportare l'opposta esecuzione forzata, con conseguente declaratoria di nullità dell'opposto precetto e conseguente reiezione della pretesa creditoria dell'opposta. In subordine, voglia l'adìto Tribunale dichiarare l'inesistenza del diritto della Finanziaria
a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di con conseguente CP_1 Parte_1
dichiarazione di nullità e/o inefficacia, ex art. 617 c.p.c., del precetto opposto e del titolo esecutivo che ne funge da presupposto, ovvero, in ogni caso, ridurre gli importi precettati quanto meno alle sole somme richieste dall'opposta a titolo di spese legali, detratta la somma di € 131,29 per compensi ed accessori per la redazione dell'atto di precetto, in quanto non dovuta per le ragioni esposte in narrativa. In ogni caso con vittoria di spese di lite”.
Si costituiva l'appellata chiedendo in via preliminare dichiarare l'appello inammissibile ex art. 348 bis/ter c.p.c., ovvero di cui all'art. 342 c.p.c. e nel merito: “ Rigettare l'appello proposto da Parte_1
in quanto infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa cui espressamente
[...]
si rinvia e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 779/2021 pubblicata il 4 novembre 2021 del
Tribunale di Pesaro;
- Condannare al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 comma III c.p.c.”. Con vittoria di spese.
La causa veniva trattenuta in decisione all' udienza del 6 dicembre 2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva il Collegio che l' eccezione di parte appellata di inammissibilità dell'appello interposto per mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c. non è fondata atteso che sono state rispettate le prescrizioni normative che, come definitivamente chiarito dalla SC , non richiedono formalismi sacramentali (cfr Corte di Cassazione SS.UU16/11/2017 n° 2719). La specificità dei motivi di appello deve essere infatti commisurata alla specificità della motivazione e non è ravvisabile solo pagina 3 di 7 laddove l'appellante, nel censurare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, ometta di indicare, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza impugnata sul punto oggetto della controversia, le contrarie ragioni di fatto e di diritto che ritenga idonee a giustificare la doglianza: ragioni che, nel caso di specie, l' appellante ha comunque rappresentato.
Quanto al merito l'appellante con il primo motivo lamenta “ 1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 306 c.p.c., dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 92 c.p.c..”. Afferma che “ la pronuncia di estinzione del processo (conseguente alla rinuncia, da parte di un contraddittore, agli atti del giudizio), non esige tassativamente la accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta.”
Il motivo non è fondato
Pacificamente nel caso in esame la ha proposto una “ rinuncia agli atti del presente Parte_1
giudizio” con spese compensate ( cfr foglio deduzioni per l' udienza 04.11.2021 ) che necessita tuttavia accettazione della controparte ove la stessa abbia un'utilità giuridicamente apprezzabile per ottenere la prosecuzione del procedimento: nella specie la Finanziaria non ha accettato la rinuncia in considerazione dell' interesse a veder affermato il suo diritto a procedere a esecuzione forzata in forza della sentenza revocatoria del Tribunale di Genova nonché dell'esito della proposta domanda di condanna per abuso del diritto ex. art.96 c.p.c. che, di regola, non può essere fatta valere in separato giudizio (Cassazione civile sez. III, 21/08/2018, n.20839).
Con il secondo motivo, articolato in più punti, l'appellante lamenta “ Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 124 L. Fall., 138 L. Fall., 67 L Fall., 282 c.p.c.. – Motivo condizionato al mancato accoglimento del primo motivo di impugnazione.”
Con il primo punto sub 2/a rileva difetto di legittimazione ad agire di e Controparte_1
carenza di autorizzazione da parte del giudice delegato.
Sul punto il Collegio non ritiene dover discostarsi dalla decisione del primo Giudice che, sull' evidenza degli atti, ha rilevato che non era necessaria una ulteriore autorizzazione del Giudice Delegato: la
Finanziaria è subentrata al in forza di decreto di omologa del concordato CP_1 CP_2
fallimentare definitivo, il è stato chiuso in data 9 agosto 2021 ( (cfr. all. sub 23 I° decreto di CP_2
archiviazione sub doc. n. 23)., il concordato è stato eseguito e il Giudice Delegato non ha più alcuna funzione.
La Finanziaria nella sua qualità di Assuntore del Concordato ha infatti prodotto: a) CP_1
proposta di concordato fallimentare ( all. sub 9 I°); nb) decreto di omologa del 01.10.2020 (all. sub 12
I° ) che dispone tra l'altro ai sensi dell'art. 124 comma 4 l.f. “ la cessione a favore del proponente pagina 4 di 7 delle azioni revocatorie, di recupero crediti, di responsabilità e comunque di tutte le azioni giudiziarie rispetto alle quali il fallimento sia stato attore o parte sostanziale e pendenti, promosse o anche solo autorizzate ai sensi dell'articolo 124 LF alla data di presentazione della domanda di concordato”; c) attestazione della cancelleria della definitività del decreto di omologa (doc. n. 13 in primo grado); d) il
Decreto di chiusura della procedura (all. sub 23 I°).
Altresi' infondata l' eccezione secondo la quale non è vero che il concordato sarebbe “definitivo” perché sussisterebbe un motivo di annullamento del concordato fallimentare ex art. 138 l.f. in quanto non avrebbe mai ricevuto comunicazione della proposta di concordato e non sarebbe stata Parte_1
messa nelle condizioni di votare ( cfr all 19 I° ): in atti risulta che il Curatore del ha Controparte_2
inviato tramite PEC la proposta a . Parte_1
Al punto 2/b la rileva nullità della sentenza portata in esecuzione, per mancata notifica Parte_1
dell'atto introduttivo (irregolarità della notifica tramite PEC).
La sentenza del Tribunale di Genova n. 3019/2018 (cfr. doc. n. 6 fascicolo primo grado) è stata impugnata e quindi un'eventuale nullità della stessa deve essere fatta valere in quel giudizio: anche tale doglianza è quindi priva di pregio e pacificamente il giudice dell'esecuzione deve considerare
«certo» il diritto risultante dal titolo in quanto eventuali vizi devono appunto essere fatti valere con le impugnazioni all'uopo previste essendo precluso, in sede di opposizione all'esecuzione/atti esecutivi, il riesame del merito di un titolo esecutivo di formazione giudiziale (ex multis Cass. n.
3667/2014, Cass. n. 3850/2011).
Al punto 2/c contesta l' esecutorieta' ex art. 282 c.p.c. della sentenza costitutiva di accoglimento dell'azione revocatoria, sostenendo che le sentenze revocatorie ex art. 67 L. Fall. non sono provvisoriamente esecutive.
Le Sezioni unite (22 febbraio 2010, n. 4059), hanno risolto la questione della provvisoria esecutorieta
' della sentenza revocatoria fallimentare, stabilendo che, ferma restando la subordinazione dell'efficacia del capo costitutivo della sentenza alla formazione del giudicato, e' suscettibile di immediata esecuzione quello di condanna del terzo alla restituzione di quanto ricevuto dal soggetto poi fallito. E cio' in quanto l'orientamento interpretativo accolto dalla Corte, da un lato, non tradisce l'impostazione tradizionale che, sulla base della stretta correlazione tra efficacia esecutiva e pronuncia di condanna, esclude l'ammissibilita ' di una provvisoria anticipazione degli effetti costitutivi della sentenza, e dall'altro lato, evidenzia come il nesso di dipendenza tra le statuizioni della sentenza revocatoria fallimentare non sia contraddistinto da un grado di intensita' tale da pagina 5 di 7 impedire uno sfasamento temporale nel regime di produzione degli effetti della pronuncia. ( cfr
Cassazione Civile, Sez. I, 29 luglio 2011, n. 16737)
Restano da esaminare le varie doglianze relative alle spese legali: sono tutte prive di fondamento.
Priva di pregio il rilievo che dell'atto di precetto era stata richiesta a titolo di onorario l'importo di €.
590,94 in luogo della minor somma di € 459,62 ( onorario medio) e quindi l'importo precettato dovrebbe essere ridotto di € 131,29. Osserva il Collegio che l'importo richiesto in precetto è comunque inferiore all' importo massimo e, considerando le numerosi eccezioni sollevate dall' appellante sin dal primo grado, non ci sono ragioni per ridurlo.
Parimenti infondata la richiesta di espungere l' importo riconosciuto a controparte per la fase istruttoria: non essendo stata accettata la rinuncia agli atti, l' importo deve ritenersi spettante .
Né ci sono ragioni per una compensazione neanche parziale stante l' integrale respingimento della domanda.
Deve invece essere respinta la richiesta di condanna avanzata nei confronti dell'appellante ex art 96 cpc: nessun abuso del diritto può essere imputato alla non risultando dagli atti un esercizio Parte_1
ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, “ … senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione” ( cfr di recente
Cass Civ Sez 3 Ordinanza n. 26545 del 30/09/2021 ).
L'appello deve pertanto essere respinto e la gravata sentenza interamente confermata.
Quanto statuito assorbe le ulteriori doglianze delle parti
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13 comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell' appellante dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello.
P.Q.M.
la Corte d' Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, contro
[...] Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, ed avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro nr. 779/2021 pubblicata in data 04/11/2021, resa ex art. 281 sexies cpc così provvede:
- rigetta l' appello;
- per l'effetto conferma la gravata pronuncia.
pagina 6 di 7 - condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado liquidate in €. 7.300 00 oltre
€. 100,00 per esborsi , rimborso forfetario in misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento , da parte dell'appellante dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 23 aprile 2024
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Simonetta Cocciolito Dott. Guido Federico
pagina 7 di 7