Sentenza 8 gennaio 2024
Accoglimento
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 16/12/2025, n. 9961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9961 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09961/2025REG.PROV.COLL.
N. 02862/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2862 del 2024, proposto da GJ RI società agricola a r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
contro
ES dei servizi energetici – SE s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluigi Pellegrino e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, corso del Rinascimento, n. 11;
Ministero delle imprese e del made in Italy , Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in persona dei rispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato e con domicilio nei suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione III, 8 gennaio 2024, n. 368/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del ES dei servizi energetici–SE s.p.a., nonché del Ministero delle imprese e del made in Italy , del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 il consigliere AN CO CO, udito per l’appellante l’avvocato Andrea Sticchi Damiani e vista la richiesta del SE di passaggio in decisione della causa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante impugna la sentenza che ha respinto il ricorso contro il provvedimento di accoglimento solo parziale della richiesta di accesso ai meccanismi d’incentivazione del suo impianto di generazione di energia elettrica da biogas.
2. I fatti di causa rilevanti, quali emergono dalle affermazioni delle parti non specificamente contestate e comunque dagli atti e documenti del giudizio, possono essere sinteticamente ricostruiti nei termini seguenti.
2.1. L’8 febbraio 2012, la GJ RI società agricola a r.l. ha presentato istanza al Comune di Codroipo (UD) di autorizzazione unica ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili a biogas, della potenza di 330 kW, successivamente ridotta mediante variante a 0,299 MW.
L’autorizzazione è stata rilasciata con provvedimento n. 18 del 21 novembre 2012.
2.2. Il 24 giugno 2014 la società ha presentato domanda di iscrizione al registro di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012.
In accoglimento della richiesta, l’impianto è stato inserito, per una potenza pari a 0,299 MW, nella posizione numero 37 della graduatoria pubblicata l’8 agosto 2014.
2.3. Il 5 febbraio 2015, il ES dei servizi energetici–SE s.p.a. ha trasmesso alla società una domanda di verifica documentale, chiedendo alcune integrazioni.
2.4. Nel mese di novembre 2015 la società ha avviato i lavori di costruzione dell’impianto, avendo nel frattempo acquisito i diritti sui terreni privati su cui sarebbe sorto l’impianto.
2.5. In seguito, la Quadrivio Capital SGR s.p.a., nell’ambito di un più ampio processo d’investimenti nel mercato delle energie rinnovabili, ha acquistato il capitale sociale della GJ RI, divenendone unica socia.
2.6. Previo invio del preavviso di (parziale) rigetto con nota del 17 novembre 2016 e acquisizione delle osservazioni dell’interessata, con provvedimento prot. SEWEB/P20170033763 del 2 marzo 2017, il SE ha sostenuto che l’impianto della GJ RI (identificato con numero FER004662) fosse frutto di un artato frazionamento e in realtà riconducibile a un’unica iniziativa imprenditoriale comprendente anche l’impianto di cui era titolare la LL CL s.r.l. (identificato con numero FER004697), anch’esso nel Comune di Codroipo, la cui partecipazione era stata del pari acquistata integralmente dalla Quadrivio Capital SGR; su questo presupposto ha considerato i due impianti come un unico impianto di potenza pari a 0,598 MW, per l’effetto accogliendo solo in parte l’istanza di accesso ai meccanismi d’incentivazione e rimodulando la tariffa richiesta.
2.7. Con ricorso dinanzi al T.a.r. per il Lazio l’odierna appellante ha quindi chiesto l’annullamento del provvedimento nella parte in cui il SE ha considerato i due impianti identificati con codici FER004662 e FER004697 come un unico impianto di potenza cumulativa pari alla loro somma, così rideterminando la tariffa spettante, e in subordine dell’art. 29 del d.m. 23 giugno 2016 e del paragrafo 1.3.3.2 delle procedure applicative emanate dal ES.
3. Con sentenza 8 gennaio 2024, n. 368, il Tribunale ha respinto il ricorso e compensato tra le parti le spese di lite.
4. La società ha proposto appello contro la decisione, deducendo i seguenti motivi:
I. ERROR IN IUDICANDO. ILLEGITTIMITÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA DELLA SENTENZA: SULLA INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI UNA FATTISPECIE DI ARTATO FRAZIONAMENTO.
II. ERROR IN IUDICANDO. ILLEGITTIMITÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA DELLA SENTENZA: SULLA ILLEGITTIMITÀ, IN VIA SUBORDINATA, DEGLI ARTT. 5 E 29 DEL D.M. 23.6.2016 E DELLE RELATIVE PROCEDURE APPLICATIVE.
4.1. Nel giudizio di secondo grado si sono costituiti il SE nonché i Ministeri delle imprese e del made in Italy , dell’ambiente e della sicurezza energetica, dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, chiedendo il rigetto del gravame.
4.2. Nel corso del processo, il ES ha depositato una memoria il 3 ottobre 2025, con cui, prima di ribadirne l’infondatezza nel merito, ha eccepito l’inammissibilità dell’appello nel suo complesso o, in subordine, del primo motivo con esso dedotto, in quanto la società non avrebbe censurato il capo della sentenza che ha dichiarato inammissibile la prima censura del ricorso di primo grado, ritenendo che l’autonomia delle due iniziative imprenditoriali non fosse stata dimostrata e che dunque la contestazione fosse generica.
A queste considerazioni l’appellante ha replicato il 14 ottobre 2025.
4.3. All’udienza pubblica del 4 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Diversamente da quanto eccepito dal SE, il gravame è ammissibile, perché la sentenza di primo grado è stata integralmente e analiticamente contestata: in particolare, alle pp. 13 e ss. dell’atto di appello si sostiene che il T.a.r. abbia errato in quanto le due iniziative imprenditoriali sarebbero nate e si sarebbero sviluppate in modo del tutto separato e autonomo, come verrebbe dimostrato da una serie di documenti prodotti in primo grado e di cui il Tribunale non avrebbe tenuto conto.
6. Con il primo motivo di appello l’appellante sostiene che nella specie non sussistano i presupposti oggettivo e soggettivo dell’artato frazionamento.
7. L’appello è fondato, nei termini seguenti.
7.1. L’art. 5, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016 stabilisce che « la potenza di un impianto è costituita dalla somma delle potenze degli impianti, alimentati dalla stessa fonte, a monte di un unico punto di connessione alla rete elettrica » (lettera a) e che « più impianti alimentati dalla stessa fonte, nella disponibilità del medesimo produttore o riconducibili, a livello societario, a un unico produttore e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come unico impianto, di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti » (lettera b).
Nell’applicare tale disposizione, il successivo art. 29 attribuisce al SE il potere di verificare, sia in fase di accesso agli incentivi, sia nello svolgimento delle attività di verifica e controllo sugli impianti già ammessi al beneficio, « la sussistenza di elementi indicativi di un artato frazionamento della potenza degli impianti, che costituisce violazione del criterio dell’equa remunerazione degli investimenti secondo cui gli incentivi decrescono con l’aumentare delle dimensioni degli impianti », valutando a tal fine anche « l’unicità del nodo di raccolta dell’energia prodotta da impianti riconducibili a un medesimo soggetto, identificando tale nodo con la stazione di raccolta MT/AT per connessioni in alta tensione ovvero con la stessa cabina o linea MT nel caso di connessioni in media tensione ».
In presenza di un artato frazionamento, il ES « considera gli impianti riconducibili ad un’unica iniziativa imprenditoriale come un unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti », per l’effetto rideterminando la tariffa spettante ovvero negando l’accesso agli incentivi o disponendo la decadenza dagli stessi, a seconda che vi sia stata o meno violazione delle norme per l’ammissione al beneficio (fermi gli eventuali ulteriori profili di rilevanza penale o amministrativa).
Perché vi sia artato frazionamento, dunque, occorre che ricorrano:
a) un requisito “oggettivo”, relativo a quelle caratteristiche degli impianti che inducono a considerarli un impianto unico, ossia il fatto che siano alimentati dalla stessa fonte, posti a monte di un unico punto di connessione alla rete elettrica, localizzati sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, ed eventualmente aventi un unico nodo di raccolta dell’energia;
b) un requisito “soggettivo”, relativo alla disponibilità del medesimo produttore ovvero alla riconducibilità, a livello societario, a un unico produttore (in questi termini, tra le tante, Cons. Stato, sez. II, 21 maggio 2025, n. 4356, e 23 giugno 2025, n. 5437).
7.2. Nella specie manca il requisito “oggettivo”, perché gli impianti non si trovano sulla medesima particella catastale e non possono dirsi localizzati su particelle “contigue”.
Infatti, secondo il paragrafo 1.3.3.2 delle regole sulle procedure applicative emanate dal SE (come riportate dallo stesso ES nella memoria del 3 ottobre 2025, p. 11), « si definiscono contigue le particelle catastali fisicamente confinanti o separate da strade, altre infrastrutture lineari o corsi d’acqua o da una superficie la cui area è inferiore al 20% della superficie della particella di dimensioni maggiori ».
In questo caso, come dimostrato dall’estratto catastale prodotto dalla società (doc. 25 del fascicolo di primo grado), le particelle su cui sono localizzati gli impianti non sono confinanti e tra di esse vi è una distanza di oltre 500 metri – chiaramente superiore al 20% della superficie della particella di dimensioni maggiori – nell’ambito della quale vi sono altre particelle.
7.3. Dato che, perché vi sia “artato frazionamento”, è necessaria la contemporanea sussistenza del requisito oggettivo e di quello soggettivo, e nella specie il primo è assente, il provvedimento del SE è illegittimo e deve essere annullato senza che sia necessario indagare gli profili dibattuti dalle parti.
8. La fondatezza del primo motivo di appello comporta dunque l’accoglimento del ricorso di primo grado, in riforma della sentenza impugnata, ed esime da una pronuncia sulla seconda censura, espressamente proposta in via subordinata.
9. Secondo la regola generale della soccombenza, dalla quale non vi è ragione di discostarsi nel caso di specie, il SE deve essere condannato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in favore di GJ RI società agricola a r.l., nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione II, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il provvedimento del SE prot. SEWEB/P20170033763 del 2 marzo 2017 nella parte in cui ha considerato i due impianti identificati con codici FER004662 e FER004697 come un unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti, rideterminando la tariffa da riconoscere all’impianto FER004662.
Condanna il SE al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in favore di GJ RI società agricola a r.l., nella misura complessiva di euro 6.000 (seimila/00), oltre oneri e accessori (spese forfetarie al 15%, i.v.a., c.p.a.) come per legge; compensa le spese nei confronti dei Ministeri indicati in epigrafe.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
UI AN AN, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
AN CO CO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN CO CO | UI AN AN |
IL SEGRETARIO