Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 10/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BRINDISI Causa n. 1241/2020 R.G.
Verbale di constatazione esito udienza mediante trattazione scritta
Il giorno 10.01.2025 il Giudice Onorario designato avv. Tonia ROSSI
premesso che è stata disposta la celebrazione dell'udienza nella forma della trattazione scritta;
preso atto che delle parti costituite, entro il termine all'uopo assegnato, ha depositato note scritte parte convenuta;
verificata la regolarità del contraddittorio;
pronunzia sentenza ex art. art.281 sexies cpc., dando lettura del dispositivo e della motivazione che seguono. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BRINDISI in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Avv.Tonia Rossi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al R.G.C. n.1241/2020 fra le parti:
, rappresentata e difesa dall'avv. T. Dell'Anna Parte_1
opponente
Contro
rappresentata e difesa dagli avv.ti T. Controparte_1
Degli Atti e P.E. Allegro opposta
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta omettendo di riportare lo svolgimento del processo a norma dell' art. 132, comma 1, n.4, c.p.c. per come novellato dall' art. 45, comma 17, della legge 69/2009 ed alla luce di quanto disposto dall' art. 118, comma
1 , disp. att. cpc. Si osserva infatti che, per consolidata giurisprudenza, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006, Cass.
La causa ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n.216/2020 emesso da questo Tribunale e con il quale veniva ingiunto alla opponente il pagamento della somma di € 6917,40, oltre interessi e spese di lite, portata da due fatture emessa dall'opposta per l'esecuzione di lavori all'abitazione in San Pancrazio Salentino alla via Castello n.88.
L'opposizione va rigettata per i seguenti motivi.
Va innanzitutto richiamato l'orientamento, ripetutamente ribadito dalla Suprema Corte, per il quale, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite e speculari l'una all'altra, conservano la loro posizione sostanziale in guisa da rimanere impregiudicata la disciplina generale sulla distribuzione dell'onere probatorio: resterà così a carico del creditore opposto (che assume formalmente la veste di attore agente per via monitorio - ingiunzionale) la prova dell'esistenza del credito, sì da gravarsi di contro il debitore opponente della prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione .
Ne consegue, in primo luogo, che le agevolazioni probatorie caratterizzanti il procedimento per decreto ingiuntivo - riconosciute al creditore procedente per via monitoria ai sensi degli artt. 633 s.s. c.p.c. in vista di una potenziale immediata soddisfazione delle ragioni prime facie fondate - non avranno più alcuna ragion d'essere allorquando il processo venga ricondotto nell'alveo ordinario del processo di cognizione, sì da doversi concludere che la documentazione comprovante il credito dovrà essere valutata e potrà poi rilevare alla luce delle regole ordinarie previste dalla relativa disciplina civilistica e processual civilistica.
Nella controversia per cui è causa, è pacifico, perchè non contestato ma anzi ammesso, l'esistenza del rapporto tra le odierne contendenti.
Nè è contestata l'esecuzione dei lavori, contestando l'opponente il mancato rispetto delle tempistiche promesse e il mancato compimento di alcune opere e la non esecuzione a regola d'arte, altresì lamentando l'opponente danni per le condizioni del padre allettato e, di poi, deceduto, ed infine lamentando di non aver mai ricevuto i preventivi di spesa, in calce ai quali ha disconosciuto la firma apposta, e le fatture azionate in via monitoria.
Avendo l'opponente disconosciuto la firma anzidetta ed avendo formulato istanza di verificazione della stessa, è stata disposta consulenza grafologica.
Il Ctu, che ha esaminato approfonditamente ogni profilo tecnico dell'incarico ricevuto ed ampiamente motivato le conclusioni formulate, ha concluso che le firme in verifica apposte sul preventivo di fornitura del 30.10.19 e del 18.11.2019 sono attribuibili alla mano dell'opponente.
Non solo;
l'opponente non fornisce alcun supporto probatorio dell'infondatezza della pretesa dell'opposta, limitandosi a dedurre inadempienze e difetti, che non risultano essere mai stati contestati, e soprattutto non provando nè l'inadempimento dell'opposta nell'esecuzione dei lavori nè la mancanza delle regole dell'arte.
Va a questo punto precisato che pur non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi, occorrendo che la difesa sia stata impostata su circostanze atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da concorrere a fondare il convincimento del giudice, va evidenziato che l'opposto ha, di contro, provato attraverso la prova testimoniale espletata l'esecuzione dei lavori.
A tutto quanto sopra, in disparte la considerazione che ad un certo punto nessuno è più comparso per l'attrice, segue il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Spese di ctu definitivamente a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando sulla opposizione al decreto ingiuntivo n 216/2020 emesso da questo Tribunale, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite, che si liquidano in € 1400, oltre rimb. forf., IVA e CAP come per legge;
- spese di ctu definitivamente a carico dell'attrice.
Brindisi,10/01/2025
Il Giudice Onorario avv.Tonia Rossi