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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/05/2025, n. 1403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1403 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito all'udienza del 20 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 5346/2022 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Messina presso lo studio dell'avv. Fiorentino De Leo del Foro di
Messina, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), con sede in Roma, Controparte_1 P.IVA_1
Via Ciro il Grande 21, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall' Avv. Michela Foti e dall'Avv. Maria Cammaroto dell'Avvocatura dell'Istituto, giusta procura generale alle liti rilasciata per atto a ministero del notaio rep. 37590/7131 del 23 gennaio 2023 e con loro elettivamente Persona_1
domiciliato, ai fini del presente giudizio, anche in Messina Via Armeria 1
RESISTENTE
OGGETTO: liquidazione indennità di accompagnamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 03/10/2022 esponeva che a seguito di Parte_1
visita medico collegiale del 7 gennaio 2022 era stato riconosciuto il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 22/02/2021. Lamentava che l' non aveva provveduto a liquidare la prestazione, nonostante in data CP_1
31/03/2022 gli avesse inoltrato a mezzo pec copia del modello AP70.
Chiedeva, pertanto, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, con condanna dell' convenuto al pagamento, in suo favore, dei relativi ratei a decorrere dal CP_1
1° marzo 2021 fino al mese di dicembre 2021, oltre accessori, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2.- L' , costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 18/04/2023 dava atto CP_1
di aver provveduto a liquidare la prestazione in data 24/11/2022. Concludeva chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
3.- Con le note di udienza parte ricorrente evidenziava che l' tardivamente aveva CP_1 pagato gli arretrati a dicembre 2022. Lamentava, inoltre, che l' aveva omesso di CP_1
liquidare e corrispondere la rivalutazione, mentre aveva liquidato erroneamente gli interessi dovuti. Insisteva per la condanna dell'Istituto alla corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria nei limiti dell'art.16, co. VI, Legge n. 412/1991 dalla scadenza di ogni rateo al soddisfo, oltre che al pagamento delle spese di giudizio.
La causa veniva istruita documentalmente. L'udienza del 19/05/2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte e, in esito alle stesse, la causa veniva decisa.
4.- In relazione alla sorte capitale, deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, tenuto conto del provvedimento di liquidazione adottato dall' e CP_1 dell'effettivo pagamento intervenuto.
Si rileva che la prestazione oggetto di causa è stata corrisposta dall' in data successiva CP_1
al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio e, comunque, oltre il termine di 120 giorni dalla trasmissione del modello AP70 debitamente compilato.
5.- In relazione ai reclamati accessori, l'art. 16 comma 6 della L. 30/12/1991 n. 412 pone a carico degli enti previdenziali il pagamento degli interessi legali sulle prestazioni dovute a decorrere dalla domanda amministrativa. Inoltre, in base alla richiamata disposizione,
“l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del suo credito”. La rivalutazione monetaria sugli arretrati è, dunque, dovuta per la parte eventualmente eccedente l'importo degli interessi legali e maturata su ogni rateo dalle singole scadenze fino al soddisfo. Avuto riguardo al caso di specie, veniva inoltrata a mezzo pec alla sede di Messina copia CP_1
del modello AP70 in data 31 marzo 2022.
Il termine dei 120 giorni è dunque spirato e l'erogazione della prestazione, avvenuta nel dicembre 2022, deve ritenersi tardiva.
Orbene, posto che gli interessi legali sulla prestazione, così come la rivalutazione monetaria sugli arretrati per la parte eventualmente eccedente l'importo degli interessi legali (ultima parte dell'art. 16 co. VI), sono dovuti dopo 120 giorni dalla maturazione del diritto, è ravvisabile il ritardo imputabile all' , sicché illegittimo risulta il comportamento CP_1
dell' relativo alla decorrenza degli interessi (25.3.2023) al pari della mancata CP_1
liquidazione della rivalutazione monetaria.
6.- Sulla base delle considerazioni che precedono, in accoglimento della relativa domanda attorea, va disposta la condanna dell' al pagamento di interessi e rivalutazione nei limiti CP_1
del citato art. 16 legge n. 412/1991 dalla scadenza di ciascun rateo (01/03/2021) e sino al soddisfo.
7.- Le spese di lite seguono la soccombenza, in parte virtuale, rappresentata dalla fondatezza delle ragioni attoree e dalla tardività della corresponsione dei ratei arretrati e degli accessori (questi ultimi, erroneamente liquidati). Esse si liquidano in favore di parte ricorrente come da dispositivo ex D.M. n.55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerando la serialità
e la semplicità delle questioni affrontate e la limitata attività processuale svolta. Di essa va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art.93 c.p.c. in favore del difensore antistatario avv. Fiorentino De Leo, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1
depositato in data 03/10/2022 nei confronti dell' , in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- condanna l' alla corresponsione in favore di parte ricorrente degli interessi legali CP_1
e della rivalutazione monetaria nei limiti dell'art.16 legge n. 412/1991 a decorrere da ogni singolo rateo (a decorrere dall'01/03/2021) e sino al soddisfo;
- dichiara, per il resto, cessata la materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che CP_1
liquida in euro 2.695,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv.
Fiorentino DE LEO.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, lì 21 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Roberta Rando