TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/04/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Il TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione sesta civile
SENTENZA DI OMOLOGA DEL
PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
Il Giudice, dott.ssa Maurizia Giusta,
letto il Ricorso per la ristrutturazione dei debiti del Consumatore presentato dalla IG.ra
; Parte_1
premesso che il Piano proposto dalla IG.ra originariamente prevedeva: Pt_1
il pagamento della somma complessiva di euro 8000,00 corrisposta in unica soluzione da mediante versamento sul conto corrente che verrà intestato alla Controparte_1 procedura, condizionatamente all'omologazione del piano;
tale somma sarà restituita dalla IG.ra alla banca finanziatrice con il pagamento di € 130,00 mensili per 72 Pt_1 mesi;
con tale somma, la ricorrente proponeva il pagamento integrale delle spese di procedura quantificate in euro 1.426,18 per il residuo compenso ai gestori della crisi e costi;
il pagamento di tutti i creditori privilegiati nella misura del 100,00% (per €
724,54) e per il residuo di € 5849,28 il pagamento in favore dei creditori chirografari in ragione del 19,4007%.
Nell'informativa depositata ai sensi dell'art.70, c.6 CC.II. l'OCC in persona del gestore della crisi Avv. ha dato atto e comprovato l'avvenuta Controparte_2 pubblicazione della proposta e del piano sul sito web del Tribunale di Torino, in data
03/03/2025; l'avvenuta comunicazione della proposta e del piano ai creditori ex art. 70, co.1 del C.C.I.I., effettuata a mezzo PEC in data 03/03/2025; la formulazione di una precisazione del credito da parte del creditore , che indicava l'importo del CP_3 proprio credito in € 1110,57; l'assenza di osservazioni da parte di altri creditori. Contro L sentito il debitore, proponeva le modifiche al piano, ritenute necessarie in considerazione della situazione debitoria aggiornata a seguito dell'unica precisazione del credito pervenuta da parte del creditore e riportate nella tabella a pag.2 CP_3 dell'informativa.
Sulla base della situazione aggiornata, mantenendo ferma la proposta di € 8000,00 in unica soluzione quale attivo della procedura, la ricorrente prospettava il pagamento integrale delle spese di procedura quantificate in euro 1.426,18 per il residuo compenso ai gestori della crisi;
il pagamento integrale del credito garantito da ipoteca per complessivi € 117.826,86 come da piano di ammortamento (art.67, c.5, CC.II.); il pagamento di tutti i creditori privilegiati nella misura del 100,00% (per € 1457,73) e per il residuo di € 5116,09 in favore dei creditori chirografari in ragione del 17,0007%
(con variazione della percentuale originariamente prevista).
L'OCC precisava, conclusivamente, la valutazione positiva di fattibilità della proposta così come formulata del ricorso ex artt. 67 e ss. CCII. Non risultano esser state formulate contestazioni ulteriori rispetto alla precisazione di credito di cui si è detto e nessun creditore ha contestato la convenienza della proposta.
Tutto ciò premesso e rilevato che:
il procedimento ha avuto regolare svolgimento e sono state realizzate le pubblicazioni e comunicazioni previste dall'art.70 CC.II.;
l'OCC ha sentito il debitore e ha riferito al Giudice, ex art.70, c.6 CC.II., proponendo la modifica al piano relativamente alle posizioni creditorie di cui si è detto;
si deve affermare l' ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, in assenza di contrarie risultanze.
Discende dalle svolte considerazioni che deve provvedersi come da dispositivo
P.Q.M.
omologa il Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato dalla IG. ra
Parte_1
dispone che la debitrice effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato;
dispone che la presente Sentenza, unitamente al Piano del consumatore, sia pubblicato a cura dell'O.C.C. sul sito internet del Tribunale di Torino e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori ex art. 70, co.1 C.C.I.I.; dispone la chiusura della procedura ex art. 70, co. 7 C.C.I.I.
Si comunichi . Torino, 7 aprile 2025
Il Giudice: dott.ssa Maurizia Giusta