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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 01/07/2025, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3128 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Carmen ARCELLASCHI Presidente
Dott.ssa Claudia BONOMI Giudice
Dott.ssa EL AT ANCONA Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.N. 3128 /2025, promossa con ricorso depositato in data 30/04/2025
Da
nata a [...] in data [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti ANNAMARIA BERNARDINI DE PACE, VALENTINA ERAMO
e IA TO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro
, nato a [...] in data [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. ALESSANDRA PROVENZANO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
-RESISTENTE -
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione
Causa trattenuta in decisione all'udienza 19.06.2025.
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi scritti introduttivi.
Per parte ricorrente da valersi anche quali provvedimenti temporanei e urgenti ex art 473 bis 22 c.p.c.
VOGLIA IL TRIBUNALE IN VIA DI ASSOLUTA URGENZA, ai sensi dell'art. 473 bis 15 c.p.c.
1. autorizzare a trasferire la residenza del figlio a Il Cairo, all'indirizzo: Parte_1 Persona_1
, , GI OV , ed emettere il nulla osta C.F._3 CP_2 Controparte_3 P.IVA_1 per l'iscrizione del minore sin dall'anno scolastico 2025/2026 presso la British International School
(BISC) - Cairo-Alexandria Desert Road, Beverly Hills, 6th of October, 12451, Egitto - https://www.bisc.edu.eg;
NEL MERITO
2. confermare l'affidamento condiviso di a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso Per_1 la madre, con la quale condividerà la residenza anagrafica;
3. previa autorizzazione al trasferimento all'estero del minore, disporre che il padre potrà stare con il figlio, compatibilmente con le proprie esigenze lavorative:
- a weekend alternati, dal venerdì fino alla domenica sera (il primo weekend, recandosi egli personalmente a Il Cairo, mentre il secondo weekend sarà la mamma, o una persona di fiducia da lei delegata, a portare in Italia); Per_1
- riguardo alle vacanze estive, quattro settimane, non consecutive (una a giugno, una a luglio, una ad agosto e una a settembre), da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
- riguardo alle festività cattoliche natalizie e pasquali, si confermano gli accordi in vigore, con la possibilità di di fare rientro in Italia, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici;
Per_1
- in ogni caso, ogni qualvolta potrà, compatibilmente con il proprio lavoro e con gli impegni scolastici ed extrascolastici di comunicando il proprio arrivo, a Il Cairo, alla signora almeno 20 giorni Per_1 Pt_1 prima;
4. disporre che, nel periodo di permanenza presso di sé, ciascun genitore sia tenuto a garantire all'altro contatti telefonici quotidiani con nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio, Per_1 anche mediante videochiamate;
5. disporre che, autorizzato il trasferimento all'estero del minore, in via transattiva, ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario di in via diretta nel periodo di permanenza del minore Per_1 presso di sé;
6. disporre che, il signor sia obbligato a corrispondere il 50% delle spese straordinarie del figlio CP_1
così come previste dal Protocollo d'intesa del Tribunale di Monza del 7.5.2018; Per_1
7. dare atto che, autorizzato il trasferimento all'estero del minore, in via transattiva, il costo mensile del biglietto aereo andata e ritorno dovuto dal padre per far visita al figlio a Il Cairo, i transfert e le relative notti di permanenza al Cairo saranno a carico della signora;
Pt_1
8. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e spese forfetarie.
IN VIA ISTRUTTORIA: disporre, qualora ritenuta necessaria, CTU psicologica per verificare: * sia la piena rispondenza del trasferimento di in Egitto al prevalente interesse del minore (che è Per_1 quello di convivere con il genitore di riferimento, la madre, conservando e rafforzando il legame con il padre, , nonché costruire, fin da subito, il legame affettivo con il fratellino nascituro); CP_1
* sia le capacità genitoriali dei Signori e e individuare le migliori modalità di collocamento di Pt_1 CP_1
anche al fine di valutare la regolamentazione ottimale degli interessi coinvolti. Per_1
Con ogni più ampia riserva di meglio articolare e precisare le domande di merito e istruttorie anche a seguito delle difese di controparte.
Per parte resistente
A) Rigettare le avverse domande;
B) Confermare la sentenza del Tribunale di Milano n. cronol.7591/2023 del 4 ottobre 2023, eccezion fatta per le visite infrasettimanali che dovranno prevedere per tutti i giorni previsti il pernottamento ed un ampliamento infrasettimanale di un giorno in più con pernotto nella settimana che termina con il week end della mamma;
C) Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede sin d'ora che venga disposta CTU sul nucleo famigliare comprese le famiglie d'origine nonché la famiglia acquisita per parte materna, al fine di esprimersi sugli ostacoli familiari e su opportunità di adottare regimi di affido e collocamento alternativi.
All'udienza del 19.06.2025, le parti hanno così ulteriormente precisato:
Parte resistente: In ogni caso, chiediamo un ampliamento delle visite infrasettimanali nei seguenti termini: nella settimana che finisce col week-end paterno, disporsi un pernotto di presso il padre e nella Per_1 settimana successiva due pernotti.
Chiediamo che il padre possa trascorrere col padre, quest'estate, due settimane consecutive.
Le parti hanno poi dichiarato di essere addivenute al seguente accordo:
Per l'estate 2025, i genitori dichiarano di aver raggiunto il seguente accordo:
Anche alla luce della nascita del fratellino, i genitori concordano che trascorra questa estate col Per_1 padre tre settimane, tutte non consecutive, cercando anche di creare occasioni di incontro dei due nuclei familiari allargati.
****
Con ricorso depositato in data 30.04.2025, adiva l'intestata Autorità Giudiziaria al fine di Parte_1 ottenere una modifica della sentenza di separazione consensuale nei confronti di CP_1
La ricorrente esponeva che dal coniugio con il resistente era nato, a Milano in data 29.07.2020, il figlio e che rispetto allo stesso in sede di separazione consensuale i due genitori avevano stabilito l'affido Per_1 in via condivisa con collocamento prevalente presso l'abitazione materna, con contestuale regolamentazione del diritto di visita e della determinazione dell'assegno per il suo contributo al mantenimento.
Tuttavia, nell'odierna sede rappresentava che rispetto alla data della separazione erano intervenute Pt_1 significative novità nella sua vita personale e privata;
invero dava atto di avere intrapreso una nuova relazione sentimentale con e di essere incinta di un figlio concepito con lo stesso. Persona_2
rappresentava inoltre che il nuovo compagno risiedeva, ormai da tempo e per importanti ragioni Pt_1 lavorative, a El Cairo, con impossibilità di trasferire il proprio centro di interessi in Italia.
In conseguenza di ciò chiedeva l'autorizzazione a trasferirsi a sua volta in Egitto per poter consentire Pt_1 al nascituro di poter godere della figura genitoriale paterna, dando inoltre atto che a El Cairo la stessa avrebbe potuto inserirsi in una nuova attività lavorativa in qualità di ingegnere nucleare, incrementando i propri guadagni con evidente beneficio per la prole che avrebbe così potuto godere di condizioni di vita migliori.
Per tali ragioni, e anche al fine di non vedere interrotto il rapporto con il primogenito, la ricorrente chiedeva al Tribunale di autorizzarsi in via di urgenza il trasferimento di in Egitto, con la Per_1 precisazione che tale intenzione era già stata ostacolata dal padre, timoroso di vedere compromesso il suo diritto alla genitorialità.
Tuttavia, rassicurava che tale paventata condizione non si sarebbe verificata, posto che la stessa Pt_1 aveva predisposto una precisa regolamentazione finalizzata a tutelare il diritto di visita padre figlio.
Con comparsa di risposta depositata in data 04.06.2025 si costituiva in giudizio il quale CP_1 chiedeva fermamente il rigetto della richiesta attorea, rappresentando che l'eventuale autorizzazione al trasferimento di avrebbe da un lato pregiudicato seriamente e irreparabilmente il suo diritto alla Per_1 genitorialità, e dall'altro lato che un cambiamento così radicale avrebbe stravolto le abitudini di vita del piccolo, con potenziali traumi per il bambino.
Il resistente rappresentava che aveva tentato, confrontandosi con , di trovare una soluzione Pt_1 alternativa volta a contemperare tutte le esigenze e i diritti in gioco, non essendo intenzionato a ostacolare né le prospettive di carriera della stessa, né di voler frapporre ostacoli al fatto che il secondogenito della ricorrente coltivasse rapporti con il proprio padre;
difatti, aveva proposto di assumere il collocamento in forma prevalente di per consentire alla madre di partire, garantendole un completo diritto di visita Per_1
e, in seconda battuta, aveva provato a convincerla a non andar via da Milano rendendosi disponibile a coadiuvarla tutte le volte in cui si sarebbe dovuta recare in Egitto.
All'udienza del 19.06.2025 il Giudice disponeva l'escussione delle parti;
in particolare, la ricorrente insisteva nella sua richiesta ritenendo indispensabile il trasferimento di per consentire alla madre di Per_1 poter costituire il nuovo nucleo familiare in Egitto e per godere delle nuove opportunità di carriera;
specificava che il padre non avrebbe dovuto sopportare pregiudizi alla genitorialità in quanto i periodi di permanenza in Egitto sarebbero stati sopperiti da un ampliamento delle visite nei periodi di rientro in
Italia.
In ogni caso, dichiarava di ritenere un genitore adeguato. Pt_1 CP_1
Il resistente, dal canto suo, ribadiva di opporsi al trasferimento dato che tale scelta, secondo lo stesso motivata da mere finalità egoistiche della madre, avrebbe minato le sue funzioni di padre, limitando il rapporto in punto frequenza e quotidianità, fattori non compensabili con l'ampliamento delle visite nei periodi di permanenza in Italia, come proposto dalla madre.
In sede di udienza il padre confermava la propria disponibilità a divenire genitore collocatario del minore al fine di consentire comunque a di trasferirsi;
si opponeva a ciò e dichiarava che, in caso di Pt_1 Pt_1 mancato accoglimento della sua richiesta, non avrebbe dato luogo al trasferimento per rimanere in Italia come genitore collocatario del minore.
In ultimo, il resistente chiedeva in ogni caso un ampliamento del suo diritto di visita con aumento dei pernottamenti di presso di sé. Per_1
Le parti addivenivano in udienza ad un accordo rispetto alle vacanze estive dell'anno corrente.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Il ricorso è infondato e la richiesta di modifica della sentenza di separazione come chiesta dalla ricorrente non può trovare accoglimento (sent. n. 7591/23 – pubbl. in data 04.10.2023 emessa dal
Tribunale di Milano in data 27.09.2023).
Osserva il Collegio che le argomentazioni prospettate dalla ricorrente non sono idonee ad autorizzare né il trasferimento del minore in Egitto, né a derogare o compromettere al diritto alla bigenitorialità dello stesso.
In punto di doveri e responsabilità genitoriale, l'art. 337 c.c. dispone che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, fatte salve particolari, precise ed accertate circostanze ove, a seguito di un giudizio prognostico negativo in capo a un genitore, il giudice possa stabilire di limitarne i tempi e le modalità di permanenza, sempre avuto riguardo al minore e nel suo esclusivo preminente interesse.
Il diritto come sopra identificato, pertanto, non può essere compromesso né limitato nel caso in cui la prospettata limitazione sia motivata dall'esigenza di un singolo genitore di realizzare un proprio progetto
(familiare e/o lavorativo), rilevando che la limitazione alla genitorialità scaturente dal perseguimento di un fine prettamente personale (del padre o della madre) non sarebbe tanto da considerarsi in punto di pregiudizio del genitore che la subisce, ma come grave compromissione per il minore rispetto al proprio diritto di godere, in maniera adeguata, di ciascun genitore e del relativo contesto e habitat di vita. Con l'odierno ricorso il Tribunale è stato interpellato, essenzialmente, per vedere tutelato il diritto della ricorrente a potersi trasferire in uno stato estero al fine di poter da un lato costituire un nuovo nucleo familiare compatto ed includente e dall'altro lato per soddisfare le proprie esigenze di crescita e Per_1 progressione professionale.
Pur comprendendo che la costituzione di un nuovo (e successivo) nucleo familiare abbia certamente impattato nell'esigenza di riorganizzare le priorità da parte della ricorrente (oggi madre di un altro figlio e quindi desiderosa di garantire una stabile relazione tra il secondogenito e il proprio padre, nonché tra i due fratelli), le scelte ed i nuovi progetti familiari di non possono pregiudicare il diritto di a Pt_1 Per_1 crescere vicino ad entrambi i genitori, a vivere nei rispettivi contesti, a creare un legame con entrambi gli habitat al fine di sentirsi “a casa” sia con la madre che col padre.
È per tale ragione che la proposta della ricorrente di compensare gli incontri infrasettimanali persi con la concessione di maggiori periodi di frequentazione padre-figlio durante le permanenze in Italia (ad esempio nel periodo estivo) non può ritenersi adeguata a tutelare gli aspetti sopra indicati.
Sebbene un mero calcolo matematico possa equiparare le ore perdute infrasettimanali a circa quindici giorni annuali, recuperabili secondo anche tutti insieme durante le sue permanenze in Italia, tale Pt_1 limpida equazione non tiene conto, e quindi non tutela, la necessità di di mantenere incontri Per_1 frequenti con il padre, di vivere con confidenza ed abitualità anche l'abitazione del resistente, di sentirsi in un habitat confortevole e rassicurante anche presso la casa del padre.
Tale primaria necessità del minore rende impraticabile anche la proposta della ricorrente di garantire gli incontri dei fine settimana di competenza paterna portando in Italia un week-end e richiedendo Per_1 che il padre vada a trovarlo nel secondo fine settimana di sua competenza in Egitto: in questo CP_1 secondo fine settimana mensile sarebbe obbligato a soggiornare insieme al figlio in un albergo ovverossia in un ambiente privo di legami per il bambino e in una località nella quale il figlio non potrebbe condividere col genitore il suo ambiente di vita, le sue relazioni amicali, i suoi affetti, i suoi hobby.
Quanto alle documentate opportunità di carriera di in Egitto, queste non rilevano in alcun modo Pt_1 considerato che la ricorrente, che può vantare notevoli titoli di studio ed una eccellente professionalità, in Italia gode comunque di una attività lavorativa che le consente già di trarre redditi idonei alla sussistenza propria e dei figli.
Rispetto alle affermazioni della madre circa un presunto malessere del minore durante alcuni periodi di permanenza presso il padre (a suo dire connessi con l'introduzione della nuova compagna ed estrinsecatesi in episodi di enuresi da parte di , tali considerazioni sono apparse contraddittorie, Per_1 posto che la stessa ha proposto di aumentare i periodi di visita e di pernottamento presso il padre in compensazione degli incontri infrasettimanali perduti in caso di trasferimento.
Altresì, non appaiono fondate le ragioni di opportunità materiale per che vengono allegate dalla Per_1 madre;
argomenta che con il trasferimento in Egitto il figlio godrebbe di una migliore istruzione in Pt_1 contesti di prestigiose scuole internazionali, ma nel caso in esame rileva che in Italia già beneficia Per_1 di un'ottima istruzione e gode di circostanze di vita confacenti alla sua età e al suo sviluppo.
Per tutte le suesposte ragioni non può dunque autorizzarsi il trasferimento del minore così come richiesto dalla madre.
Alla luce della circostanza che in caso di mancata autorizzazione da parte del Tribunale al trasferimento in Egitto, la madre ha dichiarato che non si trasferirà e rimarrà nell'attuale abitazione e il resistente ha precisato che in tale evenienza concorda che il collocamento prevalente del minore resti presso la madre a Vimodrone, il Collegio conferma il collocamento prevalente di presso in Vimodrone, via Per_1 Pt_1
IG RN n. 11.
II. Parte resistente ha chiesto, in via riconvenzionale e in caso di non trasferimento di in Egitto, di Per_1 incrementarsi i tempi di visita del figlio presso di sé.
La domanda può trovare accoglimento posto che, rispetto agli accordi di separazione, il minore risulta ormai cresciuto e quindi in grado di trascorrere più pernottamenti presso il padre.
Il resistente ha inoltre affermato di poter godere di smart working, anche al fine di potersi occupare maggiormente del figlio.
Rileva inoltre che la stessa ricorrente ha affermato che il padre ha buone competenze e qualità genitoriali, precisando che “ è un padre adeguato, presente e affezionato al figlio, abbiamo solo alcune divergenze sul modello CP_1 educativo, trascorrendo anche meno tempo con . Per_1
Tanto premesso, il Tribunale dispone che il padre, oltre alla regolamentazione già prevista in sentenza di separazione, possa vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola e ogni settimana dal mercoledì all'uscita da scuola sino al giovedì mattina con riaccompagnamento a scuola.
III. Recepisce l'accordo rispetto alle vacanze estive 2025.
IV. Quanto alle vacanze estive degli anni successivi, il Collegio, vista l'età del minore, dispone che Per_1 potrà trascorrere con ciascun genitore tre settimane, di cui almeno due consecutive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno e fatti sempre salvi migliori e diversi accordi tra i genitori.
V. Rigetta le istanze istruttorie in quanto non idonee a orientare il Collegio verso statuizioni di segno diverso.
VI. Data la natura e l'esito del giudizio, denotato dall'integrale rigetto delle istanze attoree, condanna al pagamento delle spese di lite come in parte dispositiva. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, disattesa ogni ulteriore e diversa istanza, così provvede:
I. Rigetta il ricorso e non autorizza il trasferimento del minore in Egitto;
II. Recepisce l'accordo delle parti rispetto alle vacanze estive dell'anno 2025; III. A parziale riforma della sent. n. 7591/23 – pubbl. in data 04.10.2023 emessa dal Tribunale di Milano in data 27.09.2023, dispone che il padre possa tenere con sé il figlio minore a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola e ogni settimana dal mercoledì all'uscita da scuola sino al giovedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
dispone che dall'estate 2026, potrà trascorrere con ciascun genitore tre settimane, di cui almeno due consecutive, Per_1 da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno e fatti sempre salvi migliori e diversi accordi tra i genitori.
IV. Rigetta le istanze istruttorie;
V. Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di da Parte_1 CP_1 quantificarsi in euro 3.641,00, per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% delle spese generali ed oneri fiscali e previdenziali come per legge.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 19 giugno 2025
Il Presidente
Dott.ssa Carmen Arcellaschi
Il Giudice est.
Dott.ssa EL AT AN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Carmen ARCELLASCHI Presidente
Dott.ssa Claudia BONOMI Giudice
Dott.ssa EL AT ANCONA Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.N. 3128 /2025, promossa con ricorso depositato in data 30/04/2025
Da
nata a [...] in data [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti ANNAMARIA BERNARDINI DE PACE, VALENTINA ERAMO
e IA TO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro
, nato a [...] in data [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. ALESSANDRA PROVENZANO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
-RESISTENTE -
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione
Causa trattenuta in decisione all'udienza 19.06.2025.
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi scritti introduttivi.
Per parte ricorrente da valersi anche quali provvedimenti temporanei e urgenti ex art 473 bis 22 c.p.c.
VOGLIA IL TRIBUNALE IN VIA DI ASSOLUTA URGENZA, ai sensi dell'art. 473 bis 15 c.p.c.
1. autorizzare a trasferire la residenza del figlio a Il Cairo, all'indirizzo: Parte_1 Persona_1
, , GI OV , ed emettere il nulla osta C.F._3 CP_2 Controparte_3 P.IVA_1 per l'iscrizione del minore sin dall'anno scolastico 2025/2026 presso la British International School
(BISC) - Cairo-Alexandria Desert Road, Beverly Hills, 6th of October, 12451, Egitto - https://www.bisc.edu.eg;
NEL MERITO
2. confermare l'affidamento condiviso di a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso Per_1 la madre, con la quale condividerà la residenza anagrafica;
3. previa autorizzazione al trasferimento all'estero del minore, disporre che il padre potrà stare con il figlio, compatibilmente con le proprie esigenze lavorative:
- a weekend alternati, dal venerdì fino alla domenica sera (il primo weekend, recandosi egli personalmente a Il Cairo, mentre il secondo weekend sarà la mamma, o una persona di fiducia da lei delegata, a portare in Italia); Per_1
- riguardo alle vacanze estive, quattro settimane, non consecutive (una a giugno, una a luglio, una ad agosto e una a settembre), da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
- riguardo alle festività cattoliche natalizie e pasquali, si confermano gli accordi in vigore, con la possibilità di di fare rientro in Italia, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici;
Per_1
- in ogni caso, ogni qualvolta potrà, compatibilmente con il proprio lavoro e con gli impegni scolastici ed extrascolastici di comunicando il proprio arrivo, a Il Cairo, alla signora almeno 20 giorni Per_1 Pt_1 prima;
4. disporre che, nel periodo di permanenza presso di sé, ciascun genitore sia tenuto a garantire all'altro contatti telefonici quotidiani con nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio, Per_1 anche mediante videochiamate;
5. disporre che, autorizzato il trasferimento all'estero del minore, in via transattiva, ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario di in via diretta nel periodo di permanenza del minore Per_1 presso di sé;
6. disporre che, il signor sia obbligato a corrispondere il 50% delle spese straordinarie del figlio CP_1
così come previste dal Protocollo d'intesa del Tribunale di Monza del 7.5.2018; Per_1
7. dare atto che, autorizzato il trasferimento all'estero del minore, in via transattiva, il costo mensile del biglietto aereo andata e ritorno dovuto dal padre per far visita al figlio a Il Cairo, i transfert e le relative notti di permanenza al Cairo saranno a carico della signora;
Pt_1
8. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e spese forfetarie.
IN VIA ISTRUTTORIA: disporre, qualora ritenuta necessaria, CTU psicologica per verificare: * sia la piena rispondenza del trasferimento di in Egitto al prevalente interesse del minore (che è Per_1 quello di convivere con il genitore di riferimento, la madre, conservando e rafforzando il legame con il padre, , nonché costruire, fin da subito, il legame affettivo con il fratellino nascituro); CP_1
* sia le capacità genitoriali dei Signori e e individuare le migliori modalità di collocamento di Pt_1 CP_1
anche al fine di valutare la regolamentazione ottimale degli interessi coinvolti. Per_1
Con ogni più ampia riserva di meglio articolare e precisare le domande di merito e istruttorie anche a seguito delle difese di controparte.
Per parte resistente
A) Rigettare le avverse domande;
B) Confermare la sentenza del Tribunale di Milano n. cronol.7591/2023 del 4 ottobre 2023, eccezion fatta per le visite infrasettimanali che dovranno prevedere per tutti i giorni previsti il pernottamento ed un ampliamento infrasettimanale di un giorno in più con pernotto nella settimana che termina con il week end della mamma;
C) Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede sin d'ora che venga disposta CTU sul nucleo famigliare comprese le famiglie d'origine nonché la famiglia acquisita per parte materna, al fine di esprimersi sugli ostacoli familiari e su opportunità di adottare regimi di affido e collocamento alternativi.
All'udienza del 19.06.2025, le parti hanno così ulteriormente precisato:
Parte resistente: In ogni caso, chiediamo un ampliamento delle visite infrasettimanali nei seguenti termini: nella settimana che finisce col week-end paterno, disporsi un pernotto di presso il padre e nella Per_1 settimana successiva due pernotti.
Chiediamo che il padre possa trascorrere col padre, quest'estate, due settimane consecutive.
Le parti hanno poi dichiarato di essere addivenute al seguente accordo:
Per l'estate 2025, i genitori dichiarano di aver raggiunto il seguente accordo:
Anche alla luce della nascita del fratellino, i genitori concordano che trascorra questa estate col Per_1 padre tre settimane, tutte non consecutive, cercando anche di creare occasioni di incontro dei due nuclei familiari allargati.
****
Con ricorso depositato in data 30.04.2025, adiva l'intestata Autorità Giudiziaria al fine di Parte_1 ottenere una modifica della sentenza di separazione consensuale nei confronti di CP_1
La ricorrente esponeva che dal coniugio con il resistente era nato, a Milano in data 29.07.2020, il figlio e che rispetto allo stesso in sede di separazione consensuale i due genitori avevano stabilito l'affido Per_1 in via condivisa con collocamento prevalente presso l'abitazione materna, con contestuale regolamentazione del diritto di visita e della determinazione dell'assegno per il suo contributo al mantenimento.
Tuttavia, nell'odierna sede rappresentava che rispetto alla data della separazione erano intervenute Pt_1 significative novità nella sua vita personale e privata;
invero dava atto di avere intrapreso una nuova relazione sentimentale con e di essere incinta di un figlio concepito con lo stesso. Persona_2
rappresentava inoltre che il nuovo compagno risiedeva, ormai da tempo e per importanti ragioni Pt_1 lavorative, a El Cairo, con impossibilità di trasferire il proprio centro di interessi in Italia.
In conseguenza di ciò chiedeva l'autorizzazione a trasferirsi a sua volta in Egitto per poter consentire Pt_1 al nascituro di poter godere della figura genitoriale paterna, dando inoltre atto che a El Cairo la stessa avrebbe potuto inserirsi in una nuova attività lavorativa in qualità di ingegnere nucleare, incrementando i propri guadagni con evidente beneficio per la prole che avrebbe così potuto godere di condizioni di vita migliori.
Per tali ragioni, e anche al fine di non vedere interrotto il rapporto con il primogenito, la ricorrente chiedeva al Tribunale di autorizzarsi in via di urgenza il trasferimento di in Egitto, con la Per_1 precisazione che tale intenzione era già stata ostacolata dal padre, timoroso di vedere compromesso il suo diritto alla genitorialità.
Tuttavia, rassicurava che tale paventata condizione non si sarebbe verificata, posto che la stessa Pt_1 aveva predisposto una precisa regolamentazione finalizzata a tutelare il diritto di visita padre figlio.
Con comparsa di risposta depositata in data 04.06.2025 si costituiva in giudizio il quale CP_1 chiedeva fermamente il rigetto della richiesta attorea, rappresentando che l'eventuale autorizzazione al trasferimento di avrebbe da un lato pregiudicato seriamente e irreparabilmente il suo diritto alla Per_1 genitorialità, e dall'altro lato che un cambiamento così radicale avrebbe stravolto le abitudini di vita del piccolo, con potenziali traumi per il bambino.
Il resistente rappresentava che aveva tentato, confrontandosi con , di trovare una soluzione Pt_1 alternativa volta a contemperare tutte le esigenze e i diritti in gioco, non essendo intenzionato a ostacolare né le prospettive di carriera della stessa, né di voler frapporre ostacoli al fatto che il secondogenito della ricorrente coltivasse rapporti con il proprio padre;
difatti, aveva proposto di assumere il collocamento in forma prevalente di per consentire alla madre di partire, garantendole un completo diritto di visita Per_1
e, in seconda battuta, aveva provato a convincerla a non andar via da Milano rendendosi disponibile a coadiuvarla tutte le volte in cui si sarebbe dovuta recare in Egitto.
All'udienza del 19.06.2025 il Giudice disponeva l'escussione delle parti;
in particolare, la ricorrente insisteva nella sua richiesta ritenendo indispensabile il trasferimento di per consentire alla madre di Per_1 poter costituire il nuovo nucleo familiare in Egitto e per godere delle nuove opportunità di carriera;
specificava che il padre non avrebbe dovuto sopportare pregiudizi alla genitorialità in quanto i periodi di permanenza in Egitto sarebbero stati sopperiti da un ampliamento delle visite nei periodi di rientro in
Italia.
In ogni caso, dichiarava di ritenere un genitore adeguato. Pt_1 CP_1
Il resistente, dal canto suo, ribadiva di opporsi al trasferimento dato che tale scelta, secondo lo stesso motivata da mere finalità egoistiche della madre, avrebbe minato le sue funzioni di padre, limitando il rapporto in punto frequenza e quotidianità, fattori non compensabili con l'ampliamento delle visite nei periodi di permanenza in Italia, come proposto dalla madre.
In sede di udienza il padre confermava la propria disponibilità a divenire genitore collocatario del minore al fine di consentire comunque a di trasferirsi;
si opponeva a ciò e dichiarava che, in caso di Pt_1 Pt_1 mancato accoglimento della sua richiesta, non avrebbe dato luogo al trasferimento per rimanere in Italia come genitore collocatario del minore.
In ultimo, il resistente chiedeva in ogni caso un ampliamento del suo diritto di visita con aumento dei pernottamenti di presso di sé. Per_1
Le parti addivenivano in udienza ad un accordo rispetto alle vacanze estive dell'anno corrente.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Il ricorso è infondato e la richiesta di modifica della sentenza di separazione come chiesta dalla ricorrente non può trovare accoglimento (sent. n. 7591/23 – pubbl. in data 04.10.2023 emessa dal
Tribunale di Milano in data 27.09.2023).
Osserva il Collegio che le argomentazioni prospettate dalla ricorrente non sono idonee ad autorizzare né il trasferimento del minore in Egitto, né a derogare o compromettere al diritto alla bigenitorialità dello stesso.
In punto di doveri e responsabilità genitoriale, l'art. 337 c.c. dispone che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, fatte salve particolari, precise ed accertate circostanze ove, a seguito di un giudizio prognostico negativo in capo a un genitore, il giudice possa stabilire di limitarne i tempi e le modalità di permanenza, sempre avuto riguardo al minore e nel suo esclusivo preminente interesse.
Il diritto come sopra identificato, pertanto, non può essere compromesso né limitato nel caso in cui la prospettata limitazione sia motivata dall'esigenza di un singolo genitore di realizzare un proprio progetto
(familiare e/o lavorativo), rilevando che la limitazione alla genitorialità scaturente dal perseguimento di un fine prettamente personale (del padre o della madre) non sarebbe tanto da considerarsi in punto di pregiudizio del genitore che la subisce, ma come grave compromissione per il minore rispetto al proprio diritto di godere, in maniera adeguata, di ciascun genitore e del relativo contesto e habitat di vita. Con l'odierno ricorso il Tribunale è stato interpellato, essenzialmente, per vedere tutelato il diritto della ricorrente a potersi trasferire in uno stato estero al fine di poter da un lato costituire un nuovo nucleo familiare compatto ed includente e dall'altro lato per soddisfare le proprie esigenze di crescita e Per_1 progressione professionale.
Pur comprendendo che la costituzione di un nuovo (e successivo) nucleo familiare abbia certamente impattato nell'esigenza di riorganizzare le priorità da parte della ricorrente (oggi madre di un altro figlio e quindi desiderosa di garantire una stabile relazione tra il secondogenito e il proprio padre, nonché tra i due fratelli), le scelte ed i nuovi progetti familiari di non possono pregiudicare il diritto di a Pt_1 Per_1 crescere vicino ad entrambi i genitori, a vivere nei rispettivi contesti, a creare un legame con entrambi gli habitat al fine di sentirsi “a casa” sia con la madre che col padre.
È per tale ragione che la proposta della ricorrente di compensare gli incontri infrasettimanali persi con la concessione di maggiori periodi di frequentazione padre-figlio durante le permanenze in Italia (ad esempio nel periodo estivo) non può ritenersi adeguata a tutelare gli aspetti sopra indicati.
Sebbene un mero calcolo matematico possa equiparare le ore perdute infrasettimanali a circa quindici giorni annuali, recuperabili secondo anche tutti insieme durante le sue permanenze in Italia, tale Pt_1 limpida equazione non tiene conto, e quindi non tutela, la necessità di di mantenere incontri Per_1 frequenti con il padre, di vivere con confidenza ed abitualità anche l'abitazione del resistente, di sentirsi in un habitat confortevole e rassicurante anche presso la casa del padre.
Tale primaria necessità del minore rende impraticabile anche la proposta della ricorrente di garantire gli incontri dei fine settimana di competenza paterna portando in Italia un week-end e richiedendo Per_1 che il padre vada a trovarlo nel secondo fine settimana di sua competenza in Egitto: in questo CP_1 secondo fine settimana mensile sarebbe obbligato a soggiornare insieme al figlio in un albergo ovverossia in un ambiente privo di legami per il bambino e in una località nella quale il figlio non potrebbe condividere col genitore il suo ambiente di vita, le sue relazioni amicali, i suoi affetti, i suoi hobby.
Quanto alle documentate opportunità di carriera di in Egitto, queste non rilevano in alcun modo Pt_1 considerato che la ricorrente, che può vantare notevoli titoli di studio ed una eccellente professionalità, in Italia gode comunque di una attività lavorativa che le consente già di trarre redditi idonei alla sussistenza propria e dei figli.
Rispetto alle affermazioni della madre circa un presunto malessere del minore durante alcuni periodi di permanenza presso il padre (a suo dire connessi con l'introduzione della nuova compagna ed estrinsecatesi in episodi di enuresi da parte di , tali considerazioni sono apparse contraddittorie, Per_1 posto che la stessa ha proposto di aumentare i periodi di visita e di pernottamento presso il padre in compensazione degli incontri infrasettimanali perduti in caso di trasferimento.
Altresì, non appaiono fondate le ragioni di opportunità materiale per che vengono allegate dalla Per_1 madre;
argomenta che con il trasferimento in Egitto il figlio godrebbe di una migliore istruzione in Pt_1 contesti di prestigiose scuole internazionali, ma nel caso in esame rileva che in Italia già beneficia Per_1 di un'ottima istruzione e gode di circostanze di vita confacenti alla sua età e al suo sviluppo.
Per tutte le suesposte ragioni non può dunque autorizzarsi il trasferimento del minore così come richiesto dalla madre.
Alla luce della circostanza che in caso di mancata autorizzazione da parte del Tribunale al trasferimento in Egitto, la madre ha dichiarato che non si trasferirà e rimarrà nell'attuale abitazione e il resistente ha precisato che in tale evenienza concorda che il collocamento prevalente del minore resti presso la madre a Vimodrone, il Collegio conferma il collocamento prevalente di presso in Vimodrone, via Per_1 Pt_1
IG RN n. 11.
II. Parte resistente ha chiesto, in via riconvenzionale e in caso di non trasferimento di in Egitto, di Per_1 incrementarsi i tempi di visita del figlio presso di sé.
La domanda può trovare accoglimento posto che, rispetto agli accordi di separazione, il minore risulta ormai cresciuto e quindi in grado di trascorrere più pernottamenti presso il padre.
Il resistente ha inoltre affermato di poter godere di smart working, anche al fine di potersi occupare maggiormente del figlio.
Rileva inoltre che la stessa ricorrente ha affermato che il padre ha buone competenze e qualità genitoriali, precisando che “ è un padre adeguato, presente e affezionato al figlio, abbiamo solo alcune divergenze sul modello CP_1 educativo, trascorrendo anche meno tempo con . Per_1
Tanto premesso, il Tribunale dispone che il padre, oltre alla regolamentazione già prevista in sentenza di separazione, possa vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola e ogni settimana dal mercoledì all'uscita da scuola sino al giovedì mattina con riaccompagnamento a scuola.
III. Recepisce l'accordo rispetto alle vacanze estive 2025.
IV. Quanto alle vacanze estive degli anni successivi, il Collegio, vista l'età del minore, dispone che Per_1 potrà trascorrere con ciascun genitore tre settimane, di cui almeno due consecutive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno e fatti sempre salvi migliori e diversi accordi tra i genitori.
V. Rigetta le istanze istruttorie in quanto non idonee a orientare il Collegio verso statuizioni di segno diverso.
VI. Data la natura e l'esito del giudizio, denotato dall'integrale rigetto delle istanze attoree, condanna al pagamento delle spese di lite come in parte dispositiva. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, disattesa ogni ulteriore e diversa istanza, così provvede:
I. Rigetta il ricorso e non autorizza il trasferimento del minore in Egitto;
II. Recepisce l'accordo delle parti rispetto alle vacanze estive dell'anno 2025; III. A parziale riforma della sent. n. 7591/23 – pubbl. in data 04.10.2023 emessa dal Tribunale di Milano in data 27.09.2023, dispone che il padre possa tenere con sé il figlio minore a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola e ogni settimana dal mercoledì all'uscita da scuola sino al giovedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
dispone che dall'estate 2026, potrà trascorrere con ciascun genitore tre settimane, di cui almeno due consecutive, Per_1 da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno e fatti sempre salvi migliori e diversi accordi tra i genitori.
IV. Rigetta le istanze istruttorie;
V. Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di da Parte_1 CP_1 quantificarsi in euro 3.641,00, per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% delle spese generali ed oneri fiscali e previdenziali come per legge.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 19 giugno 2025
Il Presidente
Dott.ssa Carmen Arcellaschi
Il Giudice est.
Dott.ssa EL AT AN