Ordinanza cautelare 18 dicembre 2025
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00717/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01198/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1198 del 2025, proposto da
Comune di GN, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Musio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Lecce, Provincia di Brindisi, Provincia di Taranto, Comune di Brindisi, Comune AN AZ IN, Comune di IE, Comune NO AN RC, Comune NA, Comune di RO, Comune AN ET VE, Comune di AN NA, Comune di AG, Comune di LL FO, Comune di OR, Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Regina Paola Bellomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
EN Libeccio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
-della Determinazione Dirigenziale della Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia n. 218 del 2025, con cui è stata rilasciata l’Autorizzazione IC, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 (ratione temporis vigente), per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, della potenza di 36 MW, da realizzarsi nel Comune di GN (LE), con sistema di accumulo da 18 MW nel Comune di IE (BR) e opere connesse;
-di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o conseguenziale, anche non conosciuto e, in particolare:
-del verbale della Conferenza di Servizi del 24 marzo 2025 e di tutti i verbali delle sedute precedenti, nonché i pareri favorevoli espressi in seno alla stessa.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da SO BE S.R.L. il 08/01/2026:
per l’accertamento e la declaratoria, nei limiti dell’interesse in questa sede azionato, dell’intervenuta formazione del silenzio-assenso:
sull’istanza di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, presentata dalla società ricorrente e volta alla realizzazione e all’esercizio “di un impianto eolico da realizzarsi nel Comune di GN (LE) della potenza nominale prevista pari a 36,00 MWp in DC, integrato da un sistema di accumulo da realizzarsi nel Comune di IE (BR) della potenza di 18 MW, nonché delle opere e delle infrastrutture connesse ricadenti anche nei comuni di NA (TA), Brindisi, NO AN RC (BR), LL FO (BR), RO (TA), AG (BR), OR (BR), AN NA (BR), AN AZ IN (BR), AN ET VE (BR), IE (BR)”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero della Cultura, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, della EN Libeccio S.r.l. e della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa IE RO e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e RI
Il Comune di GN, ha agito, dinanzi a questo T.A.R., per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, degli atti in epigrafe indicati e, in particolare, della determinazione n. 218 del 9 settembre 2025, a firma del Dirigente della Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia, avente ad oggetto “ Autorizzazione IC ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 relativa alla costruzione e all’esercizio di un impianto eolico da realizzarsi nel Comune di GN (LE) … nonché delle opere e delle infrastrutture connesse ricadenti nei Comuni di NA (TA), Brindisi, NO AN RC (BR), LL FO (BR), RO (TA), AG (BR), OR (BR), AN NA (BR), AN AZ IN (BR), AN ET VE (BR), IE (BR) – Proponente EN Libeccio s.r.l. (già EN Renewables s.r.l .)”.
A sostegno del ricorso, parte ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
1.Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto. Carenza istruttoria e motivazionale violazione art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 e del D.M. 10.9.2010. Violazione del principio del giusto procedimento. Sviamento.
2.Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto sotto altro profilo. Carenza istruttoria e motivazionale sotto altro profilo. Violazione dell’All. 4 del D.M. 10.9.2010.
3.Violazione di legge (art. 9 Cost., art. 12 D.lgs. 387/2003; artt. 135, 143, 145 D.lgs. 42/2004; art. 20 D.lgs. 199/2021, D.lgs. 190/2024, D.M. 21.06.2024, Norme Tecniche di Attuazione del PPTR Puglia). Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Illegittimo superamento del parere paesaggistico negativo e vincolante. Motivazione carente e/o apparente. Eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà violazione del principio di proporzionalità e del giusto procedimento (art. 14 L. n. 241/1990) perplessità dell’azione amministrativa.
4.Violazione di legge (artt. 12, c. 4, D.lgs. 387/2003, art. 9 D.lgs. 190/2024, D.M. 10.9.2010). Eccesso di potere per indeterminatezza e carenza dei presupposti.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (d’ora in poi solo MA), il Ministero della Cultura, il Ministero delle Imprese e del made in Italy e la Regione Puglia si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.
In data 14 novembre 2025 sì è costituita in giudizio, altresì, la società EN Libeccio S.r.l. eccependo, in rito, l’inammissibilità del ricorso sotto plurimi profili e, nel merito, insistendo per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e diritto.
All’esito della camera di consiglio del 16 dicembre 2025, questo T.A.R., con ordinanza collegiale n. 568 del 18 dicembre 2025, ha sospeso gli effetti del provvedimento gravato; la predetta ordinanza è stata poi riformata in sede di appello (cfr. Cons. di Stato, ordinanza n. 217 pubblicata il 19 gennaio 2026).
La EN Libeccio S.r.l., in data 8 gennaio 2026, ha proposto ricorso incidentale per l’accertamento e la declaratoria dell’intervenuta formazione del silenzio assenso, ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 50 del 2022, sull’istanza di autorizzazione unica dalla stessa presentata ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. n. 387 del 2003.
Le parti hanno ribadito le proprie difese, mediante deposito di memorie e documenti, a norma dell’art. 73, 1 comma, c.p.a.
All’udienza pubblica del 22 aprile 2026 la causa è stata introitata in decisione.
In via preliminare, si ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni in rito sollevate dalla difesa della controinteressata, società EN Libeccio S.r.l. in considerazione della sostanziale infondatezza, nel merito, del ricorso principale per le ragioni che verranno di seguito esposte.
Sempre in via preliminare, vanno richiamati i tratti salienti della vicenda in esame.
La EN Libeccio S.r.l. (già EN Renewables S.r.l.), nel 2021, presentava all’allora Ministero per la Transizione Ecologia (oggi MA) istanza di VIA ai sensi dell’art. 23 e ss. del D.lgs., 3 aprile 2006, n. 152 e, nel successivo anno 2022, alla Regione Puglia, istanza di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D.lgs., 29 dicembre 2003, n. 387 per la costruzione e l’esercizio di un impianto eolico da realizzarsi nel Comune di GN.
Con deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata in data 27 giugno 2023, si concludeva favorevolmente il procedimento di valutazione ambientale, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c- bis ) della Legge, 23 agosto 1988, n. 400; e ciò in considerazione del contrasto insorto nel corso del procedimento tra l’allora Ministero della Transizione Ecologica (oggi MA) e il Ministero della Cultura: l’uno favorevole, come da parere della Commissione NI n. 75 del 24 ottobre 2022 e, l’altro contrario, come da nota prot. n. 674-P del 18 gennaio 2023.
Con nota dell’11 luglio 2023, la Regione Puglia -Sezione Autorizzazioni Ambientali, nell’ambito del procedimento di sua spettanza, notificava agli Enti coinvolti (ivi incluso il Comune di GN) la deliberazione del Consiglio dei Ministri sopra citata, recante il giudizio favorevole di VIA.
Espletata la fase preistruttoria, con nota prot. n.261498 del 31 maggio 2024, si procedeva all’indizione della Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 12 del D.lgs 387 del 2003, con convocazione della prima riunione per il 28 giugno 2024.
Con nota prot. 324834 del 27.06.2024, la Sezione Regionale del Paesaggio faceva pervenire proprio parere negativo, motivato come segue “ Per quanto sin qui esposto, valutando l’impianto nella complessità delle relazioni con la figura territoriale in cui si inserisce e attraverso l’interferenza diretta e indiretta con i BP e gli UCP presenti, si ritiene che: 1. contrasti con le previsioni e gli obiettivi del PPTR in quanto comporta pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi; 2. non consegue gli Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e la verifica del rispetto della Normativa d’uso di cui alla Sezione C2 della Scheda d’Ambito “La Campagna brindisina” e il “Tavoliere IN”; 3. non consegue il riequilibrio ambientale e territoriale ai sensi della L.R. n. 28/2022...”.
In occasione della seconda seduta del 24 settembre 2024, il Responsabile del procedimento rappresentava il proprio intendimento di superare il sopra richiamato parere negativo della Sezione Paesaggio in considerazione della delibera di VIA, rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sopra citata, chiedendo, altresì, alla EN Libeccio S.r.l. alcune integrazioni documentali.
L’ultima seduta della Conferenza di Servizi si teneva in data 24 marzo 2025, nel corso della quale il Comune di GN confermava il proprio parere negativo già espresso nelle precedenti sedute.
Con nota dell’8 aprile 2025, veniva data alle parti comunicazione di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio agli Enti civici interessati all’intervento in esame.
L’Ente regionale, poi, stante l’esito favorevole del procedimento, in data 15 settembre 2025, notificava alle parti interessate l’Autorizzazione IC (cfr. provvedimento dirigenziale n. 218 del 9 settembre 2025) rilasciata, in favore della EN Libeccio S.r.l.
Alla luce dei fatti sopra richiamati, il Comune di GN si è determinato a promuovere l’odierno giudizio, censurando l’illegittimità della condotta assunta dalla Regione Puglia in sintesi, per difetto di istruttoria e di motivazione e, più nello specifico, per la mancata valutazione del vincolo derivante dagli “ulteriori contesti paesaggistici” insistente in gran parte delle aree coinvolte nella realizzazione dell’impianto in esame.
In data 8 gennaio 2026 la società EN Libeccio S.r.l. proponeva ricorso incidentale, chiedendo l’accertamento e la declaratoria dell’intervenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza di autorizzazione unica dalla stessa presentata ai sensi dell’art. 12 del D.gs. n. 387 del 2003.
Chiarito in generale, in punto di fatto, quanto esposto, è possibile procedere all’esame delle doglianze prospettate dalla parti.
Quanto al ricorso introduttivo proposto dal Comune di GN si rileva quanto segue.
Secondo la ricostruzione di parte ricorrente, l’autorizzazione unica in esame sarebbe stata rilasciata in difetto di una puntuale verifica circa la ricorrenza delle condizioni di compatibilità dell’opera; e ciò alla luce delle carenze documentali dell’istanza presentata dalla odierna controinteressata e delle caratteristiche del contesto paesaggistico di riferimento (id est vincoli del tipo degli “ulteriori contesti paesaggistici” previsti dal PPTR).
Sempre in tesi, l’impianto eolico non avrebbe potuto essere autorizzato senza una puntuale e specifica valutazione del dissenso espresso dalla Sezione Regionale Paesaggio né l’Amministrazione regionale avrebbe potuto limitarsi, sul punto, ad un semplice ed improprio rinvio alle valutazioni rese in altra sede (cfr. procedimento di VIA) da un organo (cfr. Commissione NI) non competente a valutare la conformità del progetto alle norme del PPTR rilevanti nel caso in esame.
Tali doglianze sono infondate.
Per quanto documentato in atti, la questione “paesaggistica” è stata compiutamente esaminata nel corso del procedimento esitato nell’autorizzazione oggetto di esame.
Il riferimento, in particolare, è:
- alla seconda seduta della Conferenza di Servizi del 24 settembre 2024, nel corso della quale “ La nota (id est il parere negativo della Sezione Paesaggio) e i temi da essa posti sono stati affrontati nell’ambito della discussione sulla nota della società proponente acquisita al prot. n. 454522 del 19.09.2024 (id est la nota di controdeduzioni della EN Libeccio S.r.l.)”;
-alla determina di conclusione della Conferenza di Servizi del 28 luglio 2025 e al richiamo in calce alla stessa degli esiti delle valutazioni tecnico-discrezionali compiute dalla Commissione NI (parere n. 75 del 24.10.2022) nell’ambito del richiamato procedimento di Via (pag. 12 e 13 determina conclusiva, all. 15 difesa EN Libeccio S.r.l.);
-alle plurime ragioni espresse dall’Ente regionale, nel corso del procedimento in esame, per superare il parere negativo paesaggistico reso dalla Sezione Paesaggio (v. pag. 33 e ss. Autorizzazione IC gravata).
Tanto basta a respingere le doglianze proposte sotto il profilo istruttorio - procedimentale.
Quanto, poi, alle contestazioni proposte sotto il profilo motivazionale è sufficiente richiamare l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale “il modulo procedimentale della conferenza di servizi decisoria prevede che l'esercizio delle funzioni pubbliche sia svolto dalle competenti figure in un contesto che si conclude con l'adozione di un provvedimento avente la veste di atto adottato, in via ordinaria, da un organo dell'Amministrazione procedente, tenendo conto delle "posizioni prevalenti" espresse in sede di conferenza di servizi: regola, quest'ultima, dal contenuto flessibile che, rispetto alla rigidità del metodo maggioritario, consente di valutare in concreto, in ragione della natura degli interessi coinvolti, l'importanza dell'apporto della singola autorità e la tipologia del suo eventuale dissenso. In tale ottica, la "prevalenza" deve essere apprezzata non in termini quantitativi, ma in termini qualitativi, in ragione della rilevanza sostanziale dell'apporto valutativo-decisorio del singolo ente coinvolto e, in questo contesto, riveste particolare rilevanza l'obbligo generale dell'amministrazione di indicare, nella motivazione, le ragioni che l'hanno indotta ad assumere la determinazione finale (T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, 10/02/2025, n. 45) (cfr. tra le tante, TAR Salerno Sez. I, 11.4.2025, n. 695).
Nella specie, il provvedimento autorizzatorio contestato risulta adeguatamente motivato; lo stesso rappresenta l’esito finale di un procedimento caratterizzato, per quanto sopra detto, da una completa valutazione di tutte le risultanze istruttorie in esame, ivi incluso il provvedimento di VIA acquisito, nel corso del procedimento, in uno a tutti i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione del progetto proposto.
Né ad avviso del Collegio, sono evincibili, nell’operato della Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia, profili di illogicità e/o contraddittorietà tali da giustificare una declaratoria di illegittimità nella presente sede giudiziale.
L’Ente resistente, infatti, come esposto in precedenza, ha ritenuto di poter superare le criticità paesaggistici prospettate dalla di lei Sezione Paesaggio con valutazioni attendibili e coerenti con le risultanze documentali in atti, ivi incluse quelle esitate nel provvedimento di Via (id est. valutazioni tecnico-discrezionali espresse dalla Commissione PNRR PNIEC, pag. 33 dell’Autorizzazione IC gravata).
Le ulteriori censure sono tutte generiche e indimostrate oltre che contraddette dai documenti in atti i quali dimostrano la correttezza dell’operatore dell’Ente regionale resistente.
Per le ragioni che precedono il ricorso introduttivo è infondato e va, pertanto, respinto.
Rimane da esaminare il ricorso incidentale con cui la società controinteressata ha chiesto l’accertamento e la declaratoria dell’intervenuta formazione del silenzio assenso, ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 50 del 2022 sull’istanza di autorizzazione unica dalla stessa presentata ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. n. 387 del 2003.
La normativa di riferimento è costituita dal D.L., 17 maggio 2022, n. 50, nella versione ratione temporis applicabile alla presente controversia.
In particolare, l’art. 7 del D.L. n. 50 del 2022 dispone che:
“ 1. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell' articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1, nonché quelle adottate dal Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 14-quinquies, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico, che è perentoriamente concluso dall'amministrazione competente entro i successivi sessanta giorni. Se il Consiglio dei ministri si esprime per il rilascio del provvedimento di VIA, decorso inutilmente il prescritto termine di sessanta giorni, l'autorizzazione si intende rilasciata… Omissis”.
L’art. 57 del medesimo decreto legge prevede che le disposizioni sopra richiamate “ si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Ad avviso del Collegio la pendenza, per quanto in atti, di entrambi i procedimento (il procedimento di Via e quello dell’Autorizzazione IC) alla data di entrata in vigore del citato decreto legge, consente di ritenere applicabili, nella specie, le disposizioni normative sopra citate.
La Regione Puglia, pertanto, avrebbe dovuto concludere il procedimento di autorizzazione unica di sua spettanza entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di comunicazione all’Ente regionale della deliberazione di Via del Consiglio dei Ministri da parte del MA (id. est nota n. 112133 del 10 luglio 2023, richiamata in calce alla nota regionale dell’11 luglio 2023, all. 3 al ricorso incidentale).
Tale termine, per quanto documentato in atti, è decorso senza l’adozione tempestiva di un provvedimento espresso.
Infatti:
-la delibera di Via della Presidenza del Consiglio dei Ministri, resa ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett.c- bis ) della Legge n. 400 del 1988, è stata pubblicata il 27 giugno 2023;
-il MA, con nota prot. n. 112133 del 10 luglio 2023, ha comunicato la citata deliberazione di Via alla Regione Puglia la quale, a sua volta, con nota dell’11 luglio 2023, ne ha dato comunicazione a tutti gli Enti interessati, chiedendo, altresì, alla EN Libeccio S.r.l. di aggiornare la documentazione inoltrata “ allineandola agli esiti della procedura ambientale, ivi incluse le prescrizioni indicate nel provvedimento” (all. 3 al ricorso incidentale);
-in data 19 febbraio 2024 la EN Libeccio S.r.l. ha fornito le integrazioni richieste e, contestualmente, ha chiesto la riattivazione dei termini procedimentali sospesi dalla Regione Puglia con la sopra citata nota dell’11 luglio 2023;
-la Regione Puglia, poi, con successiva nota del 31 maggio 2024, ha convocato la prima riunione di Conferenza di servizi per i giorno 28 giugno 2024 ai fini dell’esame del progetto.
L’iter procedimentale richiamato si è protratto ulteriormente senza l’adozione di una determinazione espressa nel rispetto delle tempistiche previste dal D.L. n. 50 del 2022 sopra richiamato.
Da qui la necessità di verificare la fondatezza o meno della pretesa della controinteressata e, quindi, la formazione per silentium del titolo autorizzatorio richiesto.
La domanda di accertamento proposta dalla EN Libeccio S.r.l. è fondata.
Ai fini dell’operatività del silenzio assenso, in generale, occorre che la domanda sia corredata da tutta la documentazione ritenuta essenziale, volta per volta dalla legge di settore ai fini del corretto espletamento dell’attività istruttoria da parte dell’Amministrazione (tra le tante, Cons. di Stato, Sez. IV, 16 marzo 2026, n. 2179).
Nel settore in esame, devono ritenersi essenziali i contenuti della domanda indicati dalle Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, approvate con D.M. del 10 settembre 2010 le quali definiscono specificamente i “ Contenuti minimi dell’istanza per l’autorizzazione unica ”.
In particolare l’art. 13.1, lett. b), delle Linee Guida (Parte III del DM del 10 settembre 2010), tra gli altri, quali requisiti minimi dell’istanza di autorizzazione, prevede che l’istanza sia corredata da:
“ omissis…
b) relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo, che indica, in particolare:
i. i dati generali del proponente comprendenti, nel caso di impresa, copia di certificato camerale;
ii. la descrizione delle caratteristiche della fonte utilizzata, con l'analisi della producibilità attesa, ovvero delle modalità di approvvigionamento e, per le biomasse, anche la provenienza della risorsa utilizzata; per gli impianti eolici andranno descritte le caratteristiche anemometriche del sito, le modalità e la durata dei rilievi, che non può essere inferiore ad un anno, e le risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento; OMISSIS
d) per gli impianti diversi da quelli di cui al punto c) è allegata la documentazione da cui risulti la disponibilità, nel senso precisato al punto c), dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse ovvero, nel caso in cui sia necessaria la procedura di esproprio, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità dei lavori e delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio corredata dalla documentazione riportante l'estensione, i confini ed i dati catastali delle aree interessate ed il piano particellare; tale documentazione è aggiornata a cura del proponente nel caso il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria ;…”.
In assenza di uno di questi documenti non può ritenersi formato il silenzio assenso; nulla esclude, in ogni caso, che tali elementi essenziali non possano formare oggetto di regolarizzazione e/o precisazioni su espressa richiesta dell’Amministrazione procedente.
Si è, infatti, ulteriormente chiarito che anche rispetto agli elementi essenziali dell’istanza devono ritenersi ammissibili “ mere richieste di regolarizzazione o di precisazioni su fatti secondari e di dettaglio, riferiti alla documentazione progettuale depositata o alle dichiarazioni rese dal tecnico incaricato limitatamente agli aspetti dichiarativi e rappresentativi che non incidano sulla possibilità di identificare con precisione le caratteristiche dell’intervento ”.(Cons. di Stato, Sez. VI, 25 settembre 2024, n. 7768).
Applicando i richiami principi giurisprudenziali al caso in esame, il Collegio, alla luce di tutte le evenienze documentali in atti, condivide l’assunto dell’odierna controinteressata secondo cui l’istanza presentata doveva ritenersi completa nei suoi elementi essenziali e che il decorso del termine di sessanta giorni dalla comunicazione alla Regione Puglia della delibera di Via ovvero, al più tardi, dalla data di indizione della prima riunione della conferenza di servizi abbia determinato la formazione del silenzio assenso sull’istanza di autorizzazione unica presentata per la realizzazione dell’impianto eolico in esame.
Né elementi di segno contrario possono trarsi dalle sia pur pregevoli deduzioni difensive proposte dall’Ente civico ricorrente con la memoria difensiva depositata in data 20 marzo 2026.
Non convince, innanzitutto, la tesi secondo la quale il meccanismo previsto dall’art. 7 del D.L. n. 50 del 2022 non avrebbe potuto operare in considerazione dell’incompletezza del fascicolo autorizzativo regionale alla luce delle Linee guida di cui al DM del 10 settembre 2010 sopra richiamate.
Nella specie, infatti, la Regione Puglia, coerentemente con l’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, a fronte di una domanda di parte sostanzialmente completa, ha solamente chiesto alla EN Libeccio S.r.l. di aggiornare la documentazione inoltrata a corredo dell’istanza al fine di “allineare” la stessa agli esiti della procedura ambientale, ivi incluse le prescrizioni indicate nel provvedimento ambientale sopravvenuto nelle more del presente procedimento (all. 3 al ricorso incidentale);
-in data 19 febbraio 2024 la EN Libeccio S.r.l. ha fornito - in ciò adempiendo agli aggiornamenti richiesti - tutta la documentazione richiesta e, all’esito di tale deposito documentale, è stato riattivato il procedimento e fissata per il 28 giugno 2024 la convocazione della prima riunione della Conferenza di servizi per l’esame del progetto.
Dal che ne deriva che alla data di convocazione della prima riunione della Conferenza di Servizi del 28.6.2024 la domanda doveva ritenersi completa in tutti i suoi elementi essenziale così da consentire la decorrenza del termine di legge per la formazione tacita del titolo autorizzatorio.
Non convincono, nemmeno, le censure con cui il Comune resistente lamenta la mancata allegazione di uno studio anemologico così come richiesto dall’art. 13, c.1, lett. b) delle Linee Guida sopra citate.
Lo studio anemologico allegato all’istanza di VIA, per quanto in atti, ha formato oggetto di esame e di approfondimento nel corso del procedimento di compatibilità ambientale.
In tal senso depone la richiesta di integrazioni da parte della Commissione NI (pag. 7-8 parere CT VIA, all. 4 difesa EN Libeccio); richiesta questa esitata nel parere favorevole n. 75 del 2022.
Né parte ricorrente può pretendere di rimettere in discussione oggi le definitive e incontestate per quanto in atti, valutazioni tecnico discrezionali rese dalla Commissione NI.
Quanto, poi, alla documentazione relativa all’estensione e ai confini delle aree interessate dall’esproprio - come si evince dalla lettura della comunicazione di avvio del procedimento espropriativo (all. 13 difesa della controinteressata del 12.12.2025) - la EN Libeccio S.r.l. sulla base del verbale di conferenza di servizi del 17.10.2024, ha provveduto ad aggiornare la documentazione inerente al piano particellare di esproprio allegando anche la relazione di stima delle indennità calcolate (comunicazione avvio proc. espropriativo pag. 3 in all. 13).
Tanto basta a respingere tutte le doglianze prospettate dalla difesa comunale le quali, per quanto esposto, risultano destituite di qualsivoglia fondamento alla luce della completezza dell’istanza per come aggiornata e precisata dalla controinteressata su espressa richiesta della Regione Puglia al fine di rendere l’istanza di autorizzazione unica proposta conforme alle prescrizioni previste dal provvedimento di Via di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2023.
Le residue censure prospettate dalla difesa comunale sono tutte generiche oltre che contraddette dalle risultanze documentali in atti.
In conclusione, per quanto esposto, il ricorso introduttivo presentato dal Comune di GN va respinto e il ricorso incidentale proposto dalla società EN Libeccio S.r.l. va accolto con conseguente accertamento dell’intervenuta formazione del silenzio assenso, ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 50 del 2022, sull’istanza di Autorizzazione IC dalla stessa presentata per le finalità di cui all’art. 12 del D.lgs. n.387 del 2003.
Le spese di lite, infine, in ragione della complessità della vicenda esaminata nel suo insieme, possono essere eccezionalmente compensate tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti:
-respinge il ricorso introduttivo presentato dal Comune di GN;
-accoglie il ricorso incidentale proposto dalla EN Libeccio S.r.l. e, per l’effetto, accerta e dichiara l’intervenuta formazione del silenzio assenso, ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 50/2022 sull’istanza di Autorizzazione IC dalla stessa presentata ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. n. 387 del 2003;
-compensa, tra le parti, le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI CA, Presidente
Silvio Giancaspro, Consigliere
IE RO, Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| IE RO | NI CA |
IL SEGRETARIO