TAR Lecce, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 717
TAR
Ordinanza cautelare 18 dicembre 2025
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Sentenza 11 maggio 2026

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto, carenza istruttoria e motivazionale, violazione di legge e principi procedurali

    La Corte ritiene che la questione paesaggistica sia stata compiutamente esaminata nel corso del procedimento, facendo riferimento a specifiche sedute della Conferenza di Servizi, alle valutazioni della Commissione NI nell'ambito del procedimento di VIA e alle motivazioni addotte dall'Ente regionale per superare il parere negativo della Sezione Paesaggio. L'autorizzazione è ritenuta adeguatamente motivata e non emergono profili di illogicità o contraddittorietà.

  • Accolto
    Formazione del silenzio-assenso ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 50 del 2022

    La Corte ritiene che la pendenza dei procedimenti di VIA e di Autorizzazione IC alla data di entrata in vigore del D.L. n. 50 del 2022 renda applicabili le disposizioni sull'operatività del silenzio-assenso. La Regione Puglia avrebbe dovuto concludere il procedimento entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di VIA. Il termine è decorso senza adozione di un provvedimento espresso. L'istanza è considerata completa nei suoi elementi essenziali, anche a seguito delle integrazioni richieste e fornite, consentendo la formazione tacita del titolo autorizzatorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 717
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 717
    Data del deposito : 11 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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