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Ordinanza 15 marzo 2025
Ordinanza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, ordinanza 15/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/825-1
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
Nel procedimento r.g. 825-1/2025 promosso da:
ELLE. (C.F. , con il patrocinio dell'avv. SELMI DANIELA, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in LARGO GARIBALDI N. 2 MODENA presso il difensore
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCATTARELLI TULLIA e CP_1 P.IVA_2 dell'avv. VERILE MASSIMO ( ) elettivamente domiciliata in LARGO G. C.F._1
DONEGANI N. 2 20121 MILANO presso i difensori
CONVENUTA OPPOSTA
Il giudice onorario, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07/03/2025, pronuncia la seguente
ORDINANZA visti gli atti e documenti di causa, sentiti i difensori all'udienza, osservato che le deduzioni dell'opponente, poste a base dell'istanza ex art. 649 c.p.c., sull'avvenuto pagamento del debito in epoca anteriore al deposito del ricorso, non risultano suffragate dalla documentazione agli atti,
in particolare, i bonifici prodotti con l'atto di citazione non risultano relativi alle fatture azionate: alcuni, infatti, oltre a recare la causale generica “acconto scaduto” o simili, vengono incongruamente correlati dall'opponente a fatture ancora in termini di pagamento, mentre i restanti costituiscono adempimenti delle prime quattro rate di nove del piano di rientro del 16/03/2021 e non possono, pertanto, essere computati a pagamento del credito di cui al ricorso monitorio, già azionato per le sole ultime cinque rate insolute del medesimo piano di rientro,
rilevato poi, con riguardo all'approfondimento della fase cautelare, che la resistente CP_1 CP_ Par ha depositato il partitario relativo alla cliente dall'anno 2014 al 2021, da cui si evidenzia l'intero andamento del rapporto contrattuale e così il debito residuo di €
18.178,39, pari a quanto richiesto in monitorio,
CP_ Par rilevato ancora che le contestazioni di alle risultanze di tale partitario, svolte le produzioni 06/03/25, segnatamente con le notazioni in rosso al partitario prodotto da
Pagina 1 CP_ Alterna (si veda doc. 4 allegato alla nota di deposito .bi del 06/03/25) risultano
CP_ Par contraddette dalle stesse risultanze del partitario (doc. 3 allegato alla nota di
CP_ deposito .bi del 06/03/25), poiché le fatture del 2017 nn. 809, 1282, 1289 di cui al
CP_ Par partitario prodotto da e segnalate da in rosso come mai ricevute (doc. 4 CP_1
CP_ Par citato), risultano viceversa registrate anche nel partitario (doc. 3 citato), sebbene tardivamente (31/01/2018: si veda pag. 9 doc. 3 citato),
ritenuta, quindi, l'insussistenza dei gravi motivi richiesti dall'art. 649 c.p.c. per poter sospendere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo,
P.Q.M.
rigetta l'istanza di sospensione ex artt. 649 c.p.c. dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. CP_ 65/2025 avanzata da .Bi. Pt_1
spese al definitivo.
Si comunichi
Bologna, 15 marzo 2025
Il g.o.
dott.ssa Lucia Pappalettera
Pagina 2
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
Nel procedimento r.g. 825-1/2025 promosso da:
ELLE. (C.F. , con il patrocinio dell'avv. SELMI DANIELA, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in LARGO GARIBALDI N. 2 MODENA presso il difensore
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCATTARELLI TULLIA e CP_1 P.IVA_2 dell'avv. VERILE MASSIMO ( ) elettivamente domiciliata in LARGO G. C.F._1
DONEGANI N. 2 20121 MILANO presso i difensori
CONVENUTA OPPOSTA
Il giudice onorario, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07/03/2025, pronuncia la seguente
ORDINANZA visti gli atti e documenti di causa, sentiti i difensori all'udienza, osservato che le deduzioni dell'opponente, poste a base dell'istanza ex art. 649 c.p.c., sull'avvenuto pagamento del debito in epoca anteriore al deposito del ricorso, non risultano suffragate dalla documentazione agli atti,
in particolare, i bonifici prodotti con l'atto di citazione non risultano relativi alle fatture azionate: alcuni, infatti, oltre a recare la causale generica “acconto scaduto” o simili, vengono incongruamente correlati dall'opponente a fatture ancora in termini di pagamento, mentre i restanti costituiscono adempimenti delle prime quattro rate di nove del piano di rientro del 16/03/2021 e non possono, pertanto, essere computati a pagamento del credito di cui al ricorso monitorio, già azionato per le sole ultime cinque rate insolute del medesimo piano di rientro,
rilevato poi, con riguardo all'approfondimento della fase cautelare, che la resistente CP_1 CP_ Par ha depositato il partitario relativo alla cliente dall'anno 2014 al 2021, da cui si evidenzia l'intero andamento del rapporto contrattuale e così il debito residuo di €
18.178,39, pari a quanto richiesto in monitorio,
CP_ Par rilevato ancora che le contestazioni di alle risultanze di tale partitario, svolte le produzioni 06/03/25, segnatamente con le notazioni in rosso al partitario prodotto da
Pagina 1 CP_ Alterna (si veda doc. 4 allegato alla nota di deposito .bi del 06/03/25) risultano
CP_ Par contraddette dalle stesse risultanze del partitario (doc. 3 allegato alla nota di
CP_ deposito .bi del 06/03/25), poiché le fatture del 2017 nn. 809, 1282, 1289 di cui al
CP_ Par partitario prodotto da e segnalate da in rosso come mai ricevute (doc. 4 CP_1
CP_ Par citato), risultano viceversa registrate anche nel partitario (doc. 3 citato), sebbene tardivamente (31/01/2018: si veda pag. 9 doc. 3 citato),
ritenuta, quindi, l'insussistenza dei gravi motivi richiesti dall'art. 649 c.p.c. per poter sospendere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo,
P.Q.M.
rigetta l'istanza di sospensione ex artt. 649 c.p.c. dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. CP_ 65/2025 avanzata da .Bi. Pt_1
spese al definitivo.
Si comunichi
Bologna, 15 marzo 2025
Il g.o.
dott.ssa Lucia Pappalettera
Pagina 2