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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 27/02/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai magistrati: dott. Giovanni Garofalo Presidente dott.ssa Teresa Valeria Grieco giudice relatore/estensore dott. Salvatore Regasto giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1379 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione all'udienza del giorno 8 ottobre 2024, come da verbale in atti, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e promossa da:
(C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in LF (VV), Via B. Franklin n. 14, presso lo studio dell'Avv. Domenico Ruscio che la rappresenta e difende in forza di mandato difensivo in alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 6.2.2023,
-ricorrente- contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in in Controparte_1 C.F._2
Francavilla Angitola (VV), Contrada Cannalia n. 11, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Pizzonia che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine della memoria difensiva di costituzione;
-resistente-
e con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: all'udienza dell'8.10.2024 le parti precisavano le conclusioni come da note sostitutive dell'udienza in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 28 ottobre 2020 e ritualmente notificato,
[...]
premesso che aveva contratto matrimonio concordatario con Parte_1 CP_1 in LF il 19.12.1993; che dall'unione coniugale erano nate due figlie, (il
[...] Per_1
22.11.1998) e (il 18.09.2003); che i coniugi avevano fissato la residenza in Francavilla Per_2
Angitola, c.da Mancino, presso l'abitazione di proprietà del;
che la vita Controparte_1 matrimoniale era stata serena nei primi anni ma nel corso del tempo era venuta meno l'affectio maritalis a causa dei diverbi frequenti e dell'atteggiamento aggressivo del , che l'avevano CP_1 costretta, il 20.9.2020, ad allontanarsi definitivamente da casa per trovare alloggio, insieme alle figlie in LF;
per cui chiedeva al Tribunale di: “pronunciare la separazione personale dei coniugi, disporre l'affido congiunto della figlia minore con collocamento presso la sua abitazione, Per_2 fissare il calendario degli incontri padre-figlia, stabilire a titolo di mantenimento per entrambe le figlie la somma di € 400,00 oltre le spese straordinarie del 50% e quella di € 150,00 quale contributo per il canone d'affitto nonché autorizzare l'asporto di parte del mobilio.
Si costituiva in giudizio il , con memoria depositata il 1°.2.2021, il quale aderiva alla CP_1 domanda di separazione di controparte opponendosi alle ulteriori richieste e domandava che venisse accertato l'addebito della separazione alla la quale, il 20 settembre 2020, senza alcuna Parte_1 motivazione, inveiva nei suoi confronti ed inspiegabilmente abbandonava il tetto coniugale trasferendo la residenza in LF presso un'abitazione in precedenza locata ed, inoltre, perché ella aveva prelevato tutti i soldi dal conto corrente, compresi € 16.000,00 derivanti dalle donazioni delle nozze, per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni previste dall'articolo 186 c.c.; si opponeva alla richiesta di pagamento del contributo della locazione ed a quello di € 400,00 per il mantenimento delle figlie dichiarandosi disponibile a versare € 300,00, oltre al pagamento delle spese straordinarie documentate, stante la percezione stipendiale mensile di soli € 600,00; contestava la restituzione dei beni mobili allocati nella casa coniugale e da lui acquistati, il tutto con vittoria di spese di lite.
La prima udienza di comparizione personale delle parti si teneva il 20.4.2021 ed il Presidente del
Tribunale f.f., il 3.5.2021 adottava i provvedimenti provvisori autorizzando i coniugi a vivere separatamente, affidando la figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale presso la madre e regolarizzando gli incontri con il padre, nei modi e i tempi che seguono: “il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore a fine settimana alternati dalle ore 10,00 del Per_2 sabato alle ore 20,00 della domenica;
per tre pomeriggi a settimana dalle ore 16,00 (e comunque al termine della scuola) alle ore 20,00 (in caso di mancato accordo tra le parti nelle giornate lunedì, mercoledì e venerdì); per sette giorni durante le vacanze natalizie e per tre durante quelle pasquali, alternando con l'altro genitore le festività principali;
per venti giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, previo accordo con il padre entro il 30 maggio di ogni anno in ordine al periodo” e ponendo a carico dal padre per il mantenimento delle due figlie e la somma di Per_1 Per_2 euro 350,00 mensili (euro 175,00 per ciascuna figlia), da corrispondere alla ricorrente presso il di lei domicilio o a mezzo di bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di giugno 2021 e con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT nonché le spese straordinarie nella misura del 50%.
Rimetteva, quindi, le parti davanti al giudice istruttore.
La ricorrente con memorie integrative reiterava le proprie richieste, il resistente insisteva nella domanda di addebito della separazione e di restituzione delle somme arbitrariamente incamerate dalla come da denuncia del 26.9.2020. Le istanze istruttorie formulate dalla sola parte resistente Parte_1 venivano disattese ed il Giudice rinviava all'udienza dell'8.10.2024 quando le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto la convivenza coniugale non appare più possibile alla luce di quanto dedotto da entrambe le parti.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. per la pronuncia della separazione personale.
La presente pronuncia concerne, quindi, la richiesta di addebito, la regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economici tra le parti, il mantenimento delle figlie maggiorenni e l'assegnazione della casa coniugale.
Nel caso di specie, non vi sono i presupposti per ammettere la domanda in addebito della separazione a carico della;
gravava sulla parte che richiedeva l'addebito l'onere di provare sia la Parte_1 contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass.,
Sez. 1, Ordinanza n. 16691 del 05/08/2020).
Il giudice non può fondare la pronuncia di addebito sulla mera inosservanza dei doveri di cui all'art. 143 cod. civ., dovendo, per converso, verificare l'effettiva incidenza delle relative violazioni nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza.
Dunque, per quanto concerne la domanda di addebito della separazione, la relativa pronuncia presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza”
(cfr. ex multis Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza n. 14840/2006).
Nel caso di specie, i profili di addebito addotti della separazione, il non ha provato il CP_1 verificarsi della violazione dei doveri previsti dall'art. 143 c.c. in quanto le circostanze acquisite al giudizio sono rimaste del tutto generiche.
Dagli atti di causa (si veda denuncia del 21.9.2020 di parte ricorrente e del 26.9.2020 di parte resistente) è emerso che il volontario abbandono del domicilio familiare da parte del coniuge è intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile e che in conseguenza di tale fatto, non poteva costituire violazione del dovere di convivenza (Cass. civ.,
Sez. I, Ordinanza, 05/05/2021, n. 11792)
Perché sia addebitabile la separazione al coniuge che abbia violato i doveri nascenti dal matrimonio, non solo deve essere accertata la violazione, ma essa deve essere la causa diretta della crisi coniugale in un rapporto eziologico di causa-effetto.
“La pronuncia di addebito della separazione implica la prova del nesso causale tra i comportamenti contrari ai doveri matrimoniali di uno dei coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la quale non è integrata dall'esistenza di meri disaccordi e criticità anche anteriori al matrimonio che, pertanto, non sono idonei ad escludere quella pronuncia, sussistendone i presupposti”
(Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 30/04/2024, n. 11631).
Alla luce di principi sopra enucleati, la domanda di addebito della separazione deve essere respinta.
Passando ora alle determinazioni di carattere economico e patrimoniale, si evidenzia che dal combinato disposto dell'art. 1854 c.c. e dell'art. 1298, secondo comma, c.c. l'assunto per cui le giacenze di conto corrente cointestato si presumono appartenenti ai cointestatari in quote eguali, subisce una deroga allorquando si fornisca la prova, sostenibile anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, che le somme del conto corrente cointestato appartengano ad uno solo dei contitolari (Corte di Cassazione civile Ordinanza n. 15966 del 27/7/2020).
In pratica, la cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto salva la prova contraria a carico della parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa che può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici - purchè gravi, precise e concordanti (cfr.
Cass. n. 19309/2006, 28839/2008, 18777/2015 e 4838/2021).
Il , tuttavia, non ha dimostrato la contitolarità del conto corrente, ovvero di altre somme, CP_1 comprese quelle ricevute come doni di nozze nel 1993, nè ha provato che il conto corrente (inspiegabilmente intestato alla sola ) fosse destinato al soddisfacimento dei soli bisogni Parte_1 primari fondamentali della famiglia, ovvero, che la moglie avesse utilizzato il denaro per scopi diversi da quelli dettati da esigenze della famiglia.
Egli, a fondamento delle proprie domande, ha dedotto di aver alimentato il conto corrente e, conseguentemente, di essere titolare del diritto di proprietà degli importi ivi depositati, sostenendo, quindi, che l'utilizzo da parte della moglie delle somme giacenti sul conto per scopi estranei al mantenimento della famiglia fosse da considerarsi un pagamento indebito.
Ha omesso, tuttavia, di considerare che al conto ben poteva attingere la moglie per esigenze, anche non di strettissima necessità, sia delle due figlie, sia proprie e che non si può rimettere in discussione ogni voce di spesa di cui ciascun coniuge si sia fatto carico nel corso della convivenza matrimoniale ultraventennale.
Le spese effettuate per i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della solidarietà coniugale, in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. non determinano alcun il diritto al rimborso (cfr. Cass. n. 28772/2023, 18749/2004, 10942/2015 e 10927/2018).
Ne consegue, pertanto, il rigetto della domanda.
Con riguardo al mantenimento, devono confermarsi le statuizioni già adottata in sede presidenziale, non essendovi stata alcuna modificazione economica e giustificativa di una diversa determinazione.
Giova, anzitutto, osservare che i due coniugi hanno espressamente rinunciato al mantenimento dichiarando di provvedere autonomamente base alle loro capacità di guadagno, intese in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, per cui occorre valutare soltanto il mantenimento delle due figlie maggiorenni, la prima di ventisei anni, la seconda di diciannove anni.
Ai sensi dell'art. 337-septies c.c., il giudice può disporre il pagamento di un assegno periodico ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente.
Il raggiungimento della maggiore età dei figli non rappresenta lo spartiacque per l'obbligo di mantenimento a carico dei genitori che persiste fino a quando il figlio non abbia raggiunto l'indipendenza economica o sia stato posto dai genitori nelle condizioni di essere autosufficiente, potendo provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita (Corte di Cassazione civile, n. 4765 del 3 aprile 2002).
L'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, in linea di principio, finché essi non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica (v. Cass.
7168/2016).
In materia di mantenimento dei figli, ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno deve tenersi conto delle risorse economiche di cui si dispone e se tali risorse siano sufficienti ad assicurare una esistenza libera e dignitosa per cui anche il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori quando, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, si è impegnato attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 24/01/2023, n. 2056).
Dagli atti è emerso che soprattutto la figlia maggiore, studentessa universitaria, si è cimentata in piccoli lavoretti che non le consentono, comunque, di raggiungere un'autonomia e di perseguire gli studi.
Le argomentazioni addotte dalle parti ai fini della modifica del contributo di mantenimento sono, inoltre, prive di pregio, dal momento che si tratta di circostanze che non integrano una modifica delle condizioni patrimoniali o, quanto meno, non la integrano ai fini richiesti dalla norma per giustificare una riduzione o un aumento dell'importo già stabilito.
Pertanto, alla stregua delle esposte considerazioni, per quantificare l'importo dell'assegno, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti;
appare, così, equo confermare nella misura di € 350,00 il contributo di mantenimento dovuto dal alla ricorrente per il mantenimento delle due figlie, con decorrenza dalla domanda e CP_1 successivo adeguamento annuale secondo gli indici elaborati dall'ISTAT. Ciascun genitore dovrà sostenere le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole, nella misura del 50% ciascuno.
Nulla poi sulla casa coniugale, non ravvisandosi i presupposti per una formale assegnazione dell'abitazione familiare lasciata da tempo dalla . Parte_1
Tutte le altre domande, se ancora sussistenti, non sono riconducibili alla disciplina codicistica ed estranee al procedimento speciale di separazione dei coniugi e devono essere trattate secondo il rito ordinario.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in considerazione della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando nella causa n. 1379/2020 R.G., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale fra e Controparte_1 Parte_1 matrimonio celebrato a LF (VV) in data 19.12.1993 e trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di LF, anno 2013, atto n. 51, parte II, seria A, Uff. 0;
2) ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica all'Ufficio dello Stato Civile competente per l'annotazione;
3) rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata da;
Controparte_1
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla ricorrente l'assegno mensile Controparte_1 di € 3500,00 per il mantenimento delle figlie (€ 175,00 per ciascuna), da corrispondersi entro il giorno
5 di ogni mese presso il domicilio della stessa o con bonifico bancario/postale successiva rivalutazione annuale sulla base degli indici elaborati dall'ISTAT;
5) pone le spese straordinarie effettuate nell'interesse delle figlie a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
6) dichiara inammissibili tutte le altre domande avanzate dalle parti;
7) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del 6 febbraio 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Teresa Valeria Grieco Giovanni Garofalo