Rigetto
Sentenza breve 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza breve 06/06/2025, n. 4930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4930 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 04930/2025REG.PROV.COLL.
N. 03952/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 3952 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Giovanna Ferrante, con domicilio eletto come da PEC dei registri Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza) n. -OMISSIS-/2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 il Cons. Giordano Lamberti e udita l’avvocato Maria Giovanna Ferrante;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che:
- l’appellante (Assistente Capo della Polizia di Stato, in servizio presso la Sottosezione autostradale di Alessandria-Ovest) ha impugnato avanti il Tar per il Piemonte il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare n. 333/SAA/I/226137 del 27 giugno 2024, con il quale gli era stata inflitta la pena della sospensione dal servizio per mesi due, ai sensi dell’art. 6 n.1 in relazione all’art 4 n. 18 del D.P.R. 737/81;
- tale provvedimento trova origine negli stessi fatti oggetto del procedimento penale (per i delitti di cui agli artt. 110, 640, commi 1 e 2, n. 1, 61 n. 9 c.p. nonché per il delitto di cui agli artt. 81 e 326, commi 1 e 3, c.p.) che ha interessato l’appellante, conclusosi con sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione;
- il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso, rilevando, quanto al primo motivo di ricorso con il quale era stata dedotta la tardiva instaurazione del procedimento disciplinare, “ la tempestività dell’esercizio del potere disciplinare…in quanto l’amministrazione ha assunto la relativa iniziativa entro il termine di 120 giorni decorrente dal momento in cui la stessa è venuta a conoscenza della sentenza munita dell’attestazione di definitività (5.10.2023) ”; quanto al secondo motivo di ricorso, con cui si lamentava che il provvedimento era stato eseguito lo stesso giorno della notifica della sanzione e non il giorno successivo, che questo era un mero comportamento materiale tenuto dall’amministrazione in esecuzione della sanzione disciplinare;
- l’originario ricorrente ha proposto appello avverso tale pronuncia deducendo, con il primo motivo, l’errata interpretazione e applicazione dell’art. 9, co. 6, del D.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737, contestando che il Tar avrebbe errato nell’individuazione della decorrenza del termine di cui all’art. 9, cit.; a sostengo della censura, l’appellante precisa che l’amministrazione ha avuto “conoscenza qualificata” della sentenza penale con la trasmissione dalla Cancelleria del 31 luglio 2023; pertanto, era d’obbligo per l’amministrazione appellata dalla suddetta data compiere tutte le attività presupposte all’avvio del procedimento disciplinare;
- con il secondo motivo ha censurato il rigetto del motivo svolto in primo grado con il quale aveva contestato l’immediata esecuzione del provvedimento, che per le sue modalità sarebbe stata pregiudizievole e lesiva, oltre che illegittima; per l’appellane, la legittimazione a porre in essere le attività materiali per l’attuazione della sanzione disciplinare potevano e dovevano essere svolte solo il giorno successivo alla notifica del provvedimento;
Ritenuto che l’appello non possa trovare accoglimento per le seguenti ragioni:
- ai sensi dell’all’art. 9, comma 6, del D.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737: “ Quando da un procedimento penale, comunque definito, emergono fatti e circostanze che rendano l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza passibile di sanzioni disciplinari, questi deve essere sottoposto a procedimento disciplinare entro il termine di giorni 120 dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all'Amministrazione ”;
- in base alla giurisprudenza, correttamene richiamata dal Tar, i termini di cui al citato art. 9 decorrono dall’acquisizione della copia conforme della sentenza irrevocabile di condanna o dalla notificazione della sentenza ad opera dell’interessato ( ex plurimis , Consiglio di Stato, sentenze n. 128/2024; n. 6289/2023; n. 6726/2022; n. 1465/2021; n. 3956/2020; n. 3869/2020; n. 1499/2020; n. 4940/2019); la giurisprudenza (Cons. St. n. 128/2024) ha precisato che: “ Detto approdo ermeneutico è, del resto, coerente con le affermazioni contenute nella decisione della Corte costituzionale n. 186 del 2004, che ha ritenuto irragionevole e contraria al buon andamento la disposizione transitoria dell'art. 10, comma 3, della L. 27 marzo 2001, n. 97, nella parte in cui fa decorrere il termine per l'instaurazione del procedimento disciplinare dal momento della conclusione del giudizio penale, anziché dalla comunicazione della relativa sentenza all'amministrazione. Pertanto, il dies a quo per il computo dei termini che decorrono dalla sentenza penale, da qualunque norma siano previsti, non può che coincidere con la comunicazione della stessa alla amministrazione, essendo una diversa interpretazione del tutto irragionevole e contraria al buon andamento ”; inoltre: “ l’art. 9 cit. non può che essere inteso come riferito alla sentenza penale definitiva ” (Cons. St. 3151/2008), “ anticipare la decorrenza del termine de quo all’emanazione di una sentenza non definitiva sacrificherebbe in modo eccessivo e irragionevole l’interesse dell’Amministrazione, che sarebbe costretta ad assumere le proprie determinazioni disciplinari sulla base di una ricostruzione delle circostanze ancora suscettibile di revisione nei successivi gradi di giudizio (cfr. anche Cons. St. 667/2025 relativa ad un caso similare, che ha ribadito che: “ il termine decadenziale di cui all’art. 9, comma 6 del d.P.R. n. 737/1981 decorre dalla conoscenza qualificata, da parte dell’Amministrazione, di una sentenza penale irrevocabile, mentre non assumono rilevanza, a questo fine, eventuali precedenti comunicazioni o notificazioni di sentenze ancora impugnabili”) ;
- nel caso in esame, la sentenza, divenuta irrevocabile il 20 settembre 2023, è stata trasmessa, con la relativa attestazione di cancelleria, all’amministrazione (via pec) in data 5 ottobre 2023 ed è da tale data che deve farsi decorrere il termine di 120 giorni per l’avvio del procedimento disciplinare; la sentenza trasmessa in data 31 luglio 2023 non è idonea a far decorrere il termine, in quanto non ancora passata in giudicato;
- non possono assumere nessuna valenza i fatti successivi alla notifica del provvedimento impugnato e relativi alla sua esecuzione, in quanto insuscettibili di riflettersi sulla legittimità dell’atto già formato e notificato; come rilevato dal Tar si tratta di meri comportamenti relativi all’esecuzione del provvedimento che, ove non conformi, possono al più rilevare sotto altri profili; per tale ragione, va respinto anche il secondo motivo di appello;
- le spese di lite possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello e compensa le spese di lite.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giordano Lamberti | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.