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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/10/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 912 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente in carica legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Milano n. 17, presso la Sede Provinciale dell , rappresentato e Pt_1 difeso dagli avv.ti Maria Teresa Pugliano, Francesco Muscari Tomaioli, Silvia Parisi, Caterina Battaglia e Manuela Varani in forza di procura generale alle liti repertorio n. 37875 del 22.3.24 per atti notaio di Fiumicino Persona_1
appellante
E
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Antonio TEDESCO CP_1 C.F._1 per procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio, presso il cui studio, sito in Corigliano Rossano al Viale Michelangelo n. 55, è elettivamente domiciliata appellata
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Castrovillari. Iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli e accertamento negativo di indebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: < Nel merito, in totale riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare l'inammissibilità dell'azione giudiziaria per maturata decadenza;
nel merito rigettare integralmente la domanda poiché destituita di fondamento in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese funzioni ed onorari di entrambi i gradi di giudizio…>>; per l'appellata: << …Allo stato si conclude per il rigetto del gravame proposto dall' Pt_1 perché infondato e pretestuoso, con condanna dell'appellante alle spese e competenze del presente giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore…>>.
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
La vicenda processuale è così sintetizzata nella sentenza gravata:. per un numero complessivo di 102 giornate per ogni anno, Parte_2 lamentando l'illegittimità della riduzione delle giornate agricole e delle richieste restitutorie delle somme versate a titolo di disoccupazione agricola e malattia negli anni 2016, 2017 e 2018, previa proposizione di ricorso amministrativo, adiva l'intestato Tribunale per ottenere il riconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato, negli anni 2015, 2016 e 2017 e la rei scrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli per il numero di giorni denunciati. Agiva, altresì, per l'accertamento negativo dell'indebito previdenziale. Costituitasi la parte resistente in via preliminare, eccepiva la Pt_1 inammissibilità della promossa azione giudiziale, per decadenza ex art. 22, comma 1 D.L. n. 7/1970 convertito con modificazioni nella L. n. 83/1970. Nel merito domandava il rigetto di tutte le domande promosse per omessa prova dello status di bracciante agricolo vantato dalla parte ricorrente e per l'accertata irregolarità dei dedotti rapporti in agricoltura secondo quanto evincibile dai verbali ispettivi versati in atti. La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti ed espletamento di prova testimoniale>>.
§3
Il Tribunale, disattesa l'eccezione di decadenza (invero non riproposta in questa sede) <accoglie il ricorso e per l'effetto ordina la reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli gli anni 2015, 2016 2017; dichiara non dovute dalla le somme richieste dall' a titolo di indebito annualità pt_1 dal al 2018 oggetto del presente giudizio;
condanna alla refusione delle spese lite, che liquida in € 1.800,00 oltre iva, cpa forfettarie pari 15% compenso integrale ai sensi dell'art.2 d.m. n.55 2014, con distrazione favore dell'avvocato tedesco antonio>>, alla luce delle seguenti argomentazioni:
<…Si dà atto che è pacifico tra le parti che nel presente giudizio si controverte solo di una riduzione delle giornate di lavoro agricolo svolte dalla parte ricorrente dal 2015 al 2017, conseguente all'avvenuta cancellazione dagli elenchi delle giornate asseritamente svolte alle dipendenze delle aziende In concreto, le giornate Controparte_3
Pag. 2 di 11 denunciate sono state ritenute eccessive e proporzionalmente ridotte in forza del calcolo operato dagli ispettori con ricorso alla c.d. stima tecnica. Pertanto, il disconoscimento parziale delle giornate di lavoro subordinato è stato in parte frutto di una mera operazione inferenziale e deduttiva operata dall' Tale tipologia di accertamento, Pt_1 definita appunto “stima tecnica” è disciplinata dall'art. 8, co.2 D.L. vo n. 375/1993, che di seguito si riporta: << Ai fini del raffronto tra i dati aziendali accertati e gli elementi relativi alla manodopera occupata acquisiti sulla base delle risultanze del collocamento, gli uffici dello SCAU provvedono ad una stima tecnica a mezzo visita ispettiva e determinano il numero delle giornate di lavoro occorrenti in relazione all'ordinamento colturale dei terreni, al bestiame allevato, ai sistemi di lavorazione praticati da ciascuna azienda, ai periodi di esecuzione dei lavori, nonché alle consuetudini locali, previa decurtazione: a) delle prestazioni di lavoro dei componenti il nucleo familiare nei casi di aziende diretto coltivatrici, mezzadrili e coloniche;
b) delle effettive, documentate prestazioni di lavoro svolte dai contoterzisti;
c) delle prestazioni di lavoro svolte, nello stesso periodo e per le stesse lavorazioni, dagli operai agricoli;
d) delle prestazioni di lavoro riguardanti fasi non eseguite del ciclo produttivo agrario>>. Ebbene, che il calcolo del fabbisogno effettivo di mano d'opera in agricoltura così come delineato dal legislatore dell'epoca sia un sistema evidentemente induttivo è chiaro anche all'istituto resistente che, con la circolare n. 126 del 16.12.2009, ha affermato l'importanza rivestita dalla certezza dell'assenza della prestazione lavorativa per poter addivenire in sede ispettiva a conclusioni di disconoscimento del singolo rapporto lavorativo in agricoltura. A tale importante criterio orientativo dell'accertamento ispettivo, dato, appunto, dal raggiungimento della certezza oggettiva dell'omessa prestazione lavorativa in agricoltura, già affermato nella precedente circolare dell' del 2008, la Pt_1
n. 85, l'istituto perviene dando, inoltre, rilievo all'abrogazione del comma 4 dell'art. 8 D.L. vo n. 375/1993 sopra richiamato, ad opera dell'art. 9 ter, comma 3 L. n. 608/1996. Successivamente a tale abrogazione, difatti, scompare per gli ispettori la stessa possibilità di procedere al disconoscimento immediato della prestazione lavorativa e s'impone, piuttosto, l'obbligo di instaurare un contraddittorio, tramite diffida, con il datore di lavoro, per permettergli di giustificare, fornendo adeguata motivazione, lo scollamento tra quanto verificato in sede ispettiva con ricorso alla stima tecnica e quanto denunciato circa il fabbisogno aziendale. Tuttavia, il legislatore ha ancorato l'utilizzo della c.d. stima tecnica a determinati parametri al fine di relativizzare il tipo di metodo ricostruttivo, rapportandolo alla singola azienda ed alle sue caratteristiche distintive, evitando, di conseguenza, improbabili e poco attendibili calcoli in termini assoluti ed astratti, ripetibili per aziende comparabili esclusivamente per tipologia di attività e servizi erogati. In concreto, alla luce delle chiare indicazioni legislative appena sopra riportate, appare del tutto agevole concludere per l'evidente inattendibilità di una ricostruzione in termini solo induttivi e presuntivi che tenga conto esclusivamente di dati contabili, commerciali e fiscali nonché dei titoli legittimanti il possesso dei terreni e delle singole lavorazioni laddove non si tenga affatto conto del reale contesto lavorativo, che impone di tenere in debita considerazione, innanzitutto, le consuetudini locali;
la struttura, l'organizzazione dell'azienda e la tipologia delle lavorazioni rese in ragione del
Pag. 3 di 11 reale ed attuale ordinamento colturale dei terreni;
i prodotti lavorati;
i singoli periodi in cui devono essere eseguite certe lavorazioni e quelli in cui di fatto sono state rese, tenuto conto dei fattori climatici, ambientali e delle esigenze concrete del mercato cui i prodotti sono destinati e la consistenza stessa dei frutti lavorati. Tutte variabili queste che, se prese in debita considerazione, conducono a risultati contingenti e connotativi di ogni singola azienda in grado di fotografarne la reale consistenza in un dato momento storico e, di conseguenza, in grado di fornire l'effettiva esigenza di mano d'opera. In ragione di quanto appena puntualizzato appare del tutto corretto concludere per l'astratta incomparabilità di aziende dello stesso settore se caratterizzate da aspetti ed elementi in grado di connotarle in modo specifico e differenziarle le une dalle altre. Alcun risultato in termini assoluti, pertanto, potrebbe essere di norma ripetuto asetticamente per tipologia di azienda se non contraddicendo lo spirito della legge che impone la necessaria valutazione di tutte le peculiarità e di tutte le caratteristiche discretive e connotative della singola realtà aziendale e del contesto in cui la stessa opera. Di conseguenza, se fruttuosamente utilizzato, il sistema induttivo dato dalla c.d. stima tecnica, potrebbe condurre a risultati diametralmente opposti per tipologia di aziende che si occupano della medesima operazione colturale laddove, ad esempio, le stesse dovessero seguire metodi di lavorazione completamente diversi. Nel caso di specie, dai verbali ispettivi prodotti emerge chiaramente che il disconoscimento dei rapporti lavorativi riconducibili anche alla parte ricorrente per come denunciati nei limiti di quanto riscontrato in agro di Saracena e di Rossano sia stato determinato dallo scollamento tra quanto calcolato in termini di fabbisogno tramite ricorso alla c.d. stima tecnica e quanto dichiarato e denunciato dalle aziende Ebbene, Controparte_3 per il caso in esame, gli ispettori hanno operato un ricalcolo del fabbisogno di Pt_1 manodopera bracciantile senza tenere in debito conto tutti gli indici di caratterizzazione della singola azienda sottoposta ad ispezione. Innanzitutto, proprio nei verbali ispettivi di cui si tratta sono riportate due dichiarazione (cfr. dichiarazione del 19.11.2018 e 26.11.2018, all. parte resistente), mai smentite in questo processo, della titolare dell'azienda agricola sottoposta ad ispezione, . Ebbene, proprio da tali CP_3 importanti dichiarazioni è dato inferire una circostanza significativa ovvero la disponibilità da parte dell'azienda agricola di terreni coltivati ad uliveto ed ortaggi anche nel 2017 nel comune di Rossano, rispettivamente nelle contrade Zolfara e Fossa. Invero, nella tabella B del menzionato verbale del 2.2.2020, risultano al foglio 12, particelle 145 e 146 due terreni, “a natura seminativo” concessi in comodato d'uso gratuito alla
[...] CP_
a partire dal 01/01/14 al 31/12/2020. Tuttavia, i verbali ispettivi prodotti dall' Pt_1 si riferiscono esclusivamente ai terreni siti in agro di Saracena e in agro Rossano, contrada Fosse dove è stata riscontrata sostanzialmente la (sola) coltivazione di olive. Della coltivazione di ortaggi in agro Rossano, contrada Zolfara, nulla è detto, nonostante, la dichiarazione resa dalla titolare della predetta azienda. Nello specifico, la signora , ha dichiarato in sede ispettiva di avere la disponibilità di un terreno, in CP_3 agro Rossano, contrada Zolfara, e di avervi fatto nel 2017 un orto, vendendo prodotti agricoli a parenti e conoscenti (cfr. dichiarazioni del 19.11.2018 cit.). Ebbene, nonostante gli ispettori hanno appurato tale circostanze attraverso la consultazione del
Pag. 4 di 11 fascicolo aziendale “ ” per l'anno 2017, quindi attraverso un canale ufficiale, dal Pt_3 momento che è l'organo pagatore per la regione Calabria dei contributi in Pt_3 agricoltura, si sono limitati a fare riferimento nel verbale ispettivo alla sola coltivazione di olive negli agri di Saracena e Rossano, contrada Fosse (cfr. verbale ispettivo del 29.11.2018, c.d. tabella B e verbale ispettivo del 02.01.2020 verbale ispettivo CP_3
). Tanto conforta l'evidente inconcludenza del metodo induttivo utilizzato dagli
[...] ispettori dell' per la parziale cancellazione del numero delle giornate lavorative in Pt_1 danno dei lavoratori impiegati nei diversi anni. Si tratta di una fonte di conoscenza, quella offerta dall' del tutto parziale ed evidentemente fuorviante, soprattutto se si Pt_1 considera la portata delle testimonianze raccolte nel corso dell'istruttoria che hanno confermato l'impegno lavorativo della parte ricorrente sia sui terreni siti in agro di Saracena che sui terreni siti in agro di Rossano per la raccolta di olive da tavola e da olio e di ortaggi. Occorre a tal fine evidenziare che al di là della veste giuridica, la società ParCont rappresenta la naturale prosecuzione dell'azienda , dato che gli CP_3 operai impiegati sono i medesimi, come pure i terreni utilizzati per le colture e la compagine sociale, con l'unica aggiunta di , figlio della . Tale CP_4 CP_3 circostanza, difatti, oltre ad essere riscontrata documentalmente dai verbali in atti, è stata riferita anche dai braccianti sentiti sia in sede ispettiva, che in corso di giudizio. I lavoratori in effetti hanno confermato la continuità dell'attività lavorativa svolta dalla ditta , facendo spesso riferimento al fatto che quest'ultima a partire dal CP_3
2017, fosse diventata “TE.MA”. Ebbene, a fronte di tali emergenze indicative della sussistenza di un valido rapporto bracciantile, maggiormente pregnante si appalesa l'esigenza che il giudice provveda ad una puntuale e argomentata valutazione delle testimonianze raccolte, in quella logica di comparazione e prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa che è sollecitata dalla giurisprudenza in materia (cfr. Cass. n.5491/16, n.15481/15).
Nel corso del giudizio e precisamente all'udienza del 2.5.2023 sono state sentiti
[...]
e , colleghi di lavoro dell'odierna ricorrente. Il teste Testimone_1 Testimone_2 [...]
, escusso in giudizio ha dichiarato: ADR: Conosco la ricorrente in quanto ho Testimone_1 da sempre frequentato Longobucco, dove sono anche stato residente poiché mio padre è di lì e mia madre ha casa lì e la è di Longubucco anche lei, precisamente di una CP_1 frazione, inoltre ho anche lavorato con lei;
ADR: preciso di aver lavorato con lei presumibilmente per gli anni 2015, 2016, 2017 per;
ADR: Preciso che CP_3
l'azienda era sita nel Comune di Saracena, ed aveva altri due terreni in C. CP_3 da Fossa e C. da Zolfara di Rossano;
ADR: IO lavoravo da agosto ad ottobre per la raccolta degli ortaggi in C. da Fossa e Zolfara ed invece da ottobre a dicembre lavoravamo in Saracena alla raccolta delle olive ed alla pulizia degli alberi;
ADR: Preciso che nei periodi appena detti ho sempre lavorato con la , ed anzi posso dire di CP_1 essermi recato sempre a lavoro con lei. In particolare, ci alternavamo con le macchina una settimana ciascuno, quando non utilizzavamo il furgone della ditta ADR: Preciso che d'estate lavoravamo dalle 6.30 alle 13.00 con 15 minuti di pausa, mentre d'inverno dalle 7.30 alle 15/15.30 con mezz'ora di pausa;
ADR: Posso dire che in C.da Zolfara chi dava le
Pag. 5 di 11 direttive era un capo operaio, in particolare, ricordo che era di nazionalità rumena, mentre in Saracena c'era sempre un operaio che dava le direttive, sempre di nazionalità rumena. Posso dire che un paio di anni fa sono venuti anche gli ispettori del lavoro a Saracena e ci hanno trovato lì sul posto;
ADR: Venivamo pagati dalla ditta e quindi dalla sig.ra che ci pagava con assegno, con cadenza mensile;
ADR: Ho lavorato solo CP_3 per Le , perché mi sono sempre occupato di altro;
ADR: Non ho controversie CP_3 in essere con l' per quanto attiene la cancellazione delle giornate Pt_1
L'altro teste, sentito nella medesima udienza ha riferito: ADR: la ricorrente Testimone_2
è mia suocera. ADR: Posso affermare che ho lavorato con lei, dal 2015 per due o tre anni;
ADR: Abbiamo lavorato per , prima che cambiasse nome in TEMA;
CP_3
ADR: i terreni delle aziende erano in Saracena, ed in c.da Zolfara e C.da Fossa in Rossano;
ADR: io lavoravo da agosto alla fine dell'anno, non ricordo precisamente l'inizio; ADR: quando mi recavo in Zolfara facevo la raccolta degli ortaggi, mentre a Saracena, a seconda del periodo, mi occupavo di raccolta, pulizia o di mettere le tende per la raccolta delle olive;
ADR: lavoravamo dalle 6.30 alle 13 nel periodo estivo, mentre in quello invernale dalle 7.30 alle 15; ADR: Sui terreni vi era un operaio di fiducia della proprietà che ci dava direttive, mentre venivamo pagati dalla proprietà stessa;
ADR: posso riferire che a volte ci venivano corrisposti degli anticipi a richiesta. La maggior parte delle volte venivamo retribuiti in contanti, a volte con bonifico;
ADR: Posso dire che quando ho lavorato mia suocera ha sempre lavorato con me;
ADR: Posso riferire che lavoravamo con altre persone, circa 3 o 4 persone, tra cui anche mia moglie;
ADR: Da Longobucco andavo al lavoro con mia moglie e la ricorrente in macchina, a volte usavamo la mia, altre volte quella di mio suocero in uso a mia suocera;
ADR: Andavamo sempre a lavoro insieme;
ADR: Ho causa in essere con l' per cancellazione delle Pt_1 giornate. ADR: preciso che quando lavoravamo a Saracena andavamo al lavoro con il furgone della ditta che ci veniva a prendere a Rossano, insieme ad altri lavoratori;
ADR: Poteva capitare che quando ci recavamo a lavoro a Saracena, prendevamo la mia Per macchina e a volte venivano altri operai con noi, come ad esempio ed altri che non ricordo.
I testimoni, quindi, hanno concordemente riferito di aver lavorato unitamente alla ricorrente per le aziende de quibus, indicando i periodi lavorativi, gli orari di lavoro, le mansioni svolte dalla parte ricorrente, la tipologia di frutti lavorati, l'attrezzatura usata ed il mezzo utilizzato per andare a lavoro Si tratta della medesima attività (raccolta) e degli stessi frutti (olive e ortaggi) cui ha fatto espresso riferimento la ricorrente e la titolare dell'azienda nella dichiarazione resa in sede ispettiva.
In sostanza la prova testimoniale svolta, il cui esito non è particolarmente dettagliato, come d'altronde a monte il tenore delle allegazioni, conduce all'accoglimento del ricorso soprattutto in quanto letta insieme al carattere presuntivo dell'accertamento svolto dall' che si è basato su un dato astratto, ossia quello della stima tecnica, senza Pt_1 considerare la concreta realtà aziendale, che prevedeva invece la possibilità di uno svolgimento di attività lavorative anche in altro territorio quale contrada Zolfara, in agro
Pag. 6 di 11 Rossano, dato che l' ha omesso di considerare nel suo accertamento e che è Pt_1 emerso dall'istruttoria (sulla stessa linea, si veda Corte d'App. Catanzaro, sent. 140/2022). Tale modus procedendi da parte dell' , difatti, ha condotto ad un esito Pt_1 parcellizzato delle risultanze ispettive, dal momento che non è stata considerata ai fini del c.d. stima ettaro coltura per la determinazione del fabbisogno dell'azienda, la Cont disponibilità in capo alla . del terreno in c. da , nonostante tale Parte_2 Pt_4 disponibilità era resa nota dal fascicolo Arcea, della cui consultazione gli ispettori hanno dato riscontro all'interno dello stesso verbale. Tali emergenze processuali risultano confortate dagli altri indizi costituiti dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, in cui è dato conto dell'impiego negli anni di causa della parte ricorrente alle dipendenze dell'azienda agricola Tanto conforta la pretesa della parte Controparte_3 ricorrente di riconoscimento dei rapporti lavorativi e di re-iscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli per il numero di giorni di lavoro originariamente denunciati Cont dall'azienda agricola er gli anni dal 2015 al 2017. Va ordinato, Parte_2 di conseguenza, alla parte resistente di provvedere alla re-iscrizione della parte Pt_1 ricorrente negli elenchi dei braccianti agricoli del comune di residenza per gli anni 2015, 2016 e 2017 in contesa con il numero di giorni risultanti dalle denunce di manodopera presentate dall'azienda agricola Con riferimento alla domanda Controparte_3 di accertamento negativo dell'indebito previdenziale, la pretesa è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esplicitate. La parte ricorrente, nel promosso giudizio, ha assolto in modo sufficiente l'onere probatorio sulla stessa gravante con riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi delle prestazioni in esame. Tanto si desume chiaramente dalla lettera della legge. E, infatti, si legge alla luce del'art.5, comma 6 D.L. n.463/1983, convertito nella L.n.638/1983, il diritto all'indennità di malattia in favore dei lavori stagionali in agricoltura (OTD) matura alla ricorrenza dei seguenti presupposti: - Iscrizione o diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli;
- Prestazione di lavoro in agricoltura per almeno 51 giornate nell'anno precedente. Ebbene, accertato il diritto della parte ricorrente alla reiscrizione nel registro dei braccianti agricoli dall'anno 2015 al 2017, occorre affermare la fondatezza della domanda di accertamento negativo dell'indebito previdenziale per l'indennità di malattia percepita negli anni 2016, 2017 e 2018. Quanto al lamentato indebito per l'indennità di disoccupazione, l'art.32 L. n. 264/1949 ha così disposto: <l'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione è esteso: a) ai lavoratori che prestano loro opera retribuita all'altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi e assimilati, obbligati braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni compartecipanti familiari individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività agricola proprio;
agli stessi spetta l'indennità qualora risultino iscritti negli elenchi cui all'art.12 del regio decreto 24 settembre 1940, n.1949, successive modificazioni, per almeno un anno oltre quello il quale richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno precedente accredito complessivo 102 contributi giornalieri. durata della corresponsione dell'indennità pari, i agricoli predetti, alla differenza tra numero 270 delle giornate effettiva occupazione prestate comprese quelle attività
Pag. 7 di 11 agricole in proprio o coperte da indennità di malattie, infortunio, maternità e sino ad un massimo di 180 giornate annue;
b) Agli impiegati, anche delle pubbliche amministrazioni, cui non sia garantita la stabilità di impiego, senza limite di retribuzione. Sono estese alle predette categorie, in quanto compatibili con la disposizione della presente legge, le disposizioni vigenti per le categorie già comprese nell'obbligo dell'assicurazione della disoccupazione involontaria ed in particolare quelle relative ai contributi per le indennità giornaliere e per il Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali. L'estensione dell'obbligo assicurativo per gli appartenenti alle categorie di prestatori d'opera, di cui alla lettera b) del primo comma, si applica con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore della presente legge>. Orbene, parte ricorrente, sulla quale grava il relativo onere, ha provato la sussistenza dei presupposti delle prestazioni ritenute indebite. In particolare, ha documentato i presupposti per l'iscrizione nei registri anagrafici dei braccianti agricoli dall'anno 2015 all'anno 2017 per 102 giornate annue. Ebbene, sulla scorta di quanto evidenziato in precedenza, parte ricorrente ha pienamente dimostrato la esistenza dei rapporti di lavoro per cui è causa negli anni di che trattasi e la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto alle prestazioni temporanee erogate e pretese. Ne consegue dunque, l'accoglimento del ricorso, con il conseguente riconoscimento del diritto della parte ricorrente all'iscrizione negli elenchi per l'intero numero di giornate originariamente denunciate dall'azienda, per gli anni dal 2015 al 2017 ed alla dichiarazione di non debenza delle somme richieste dall' a titolo di indebito per le predette annualità. Pt_1
Assorbite tutte le altre doglianze ugualmente formulate dalle parti. Ciò posto la regolazione delle spese di lite, si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della serialità della controversia e della soccombenza parziale>>.
§4
La sentenza è gravata d'appello dall' che lamenta l'errata applicazione del principio Pt_1 di riparto dell'onere della prova e l'errata valutazione sia delle risultanze del verbale ispettivo che delle deposizioni testimoniali.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 2 settembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5
Orbene, l' è pervenuto alla cancellazione di dagli elenchi anagrafici dei Pt_1 CP_1 braccianti agricoli in esito ad indagine ispettiva da cui era emerso che la prestazione lavorativa – denunciata come effettuata negli anni 2015, 2016 e 2017; – era da considerare insussistente.
Ebbene, in punto di riparto dell'onere della prova in materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, va richiamato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui (cfr., ad es., Cass. sezione lavoro 2 agosto 2012, n. 13877), “il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi
Pag. 8 di 11 di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”).
Nel caso di specie, pertanto, grava sulla sig.ra l'onere di provare il proprio diritto CP_1 alla iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni 2015, 2016 e 2017.
§5.1
Ritiene il collegio che la disamina delle emergenze istruttorie consente di escludere l'assolvimento di detto onere da parte dell'odierna appellante, valutato pure il contenuto delle risultanze degli accertamenti ispettivi, tempestivamente versati in atti dall' con la memoria di costituzione in primo grado (cfr. verbali di accertamento del Pt_1
29 novembre 2018 e del 2 gennaio 2020, rispettivamente riguardanti la società agricola e la ditta individuale , allegati al fascicolo di primo grado dell' . CP_3 CP_3 Pt_1
§5.2
Ora, la contestazione fatta in sede ispettiva, sia nei riguardi della ditta individuale che della società agricola, è incentrata sulla sproporzione tra la quantità di giornate dichiarate e le dimensioni dei terreni inseriti nelle denunce aziendali, avuto riguardo alle colture ivi praticate, per come dichiarate dalle medesime parte datoriali.
§5.3
A fronte di tali emergenze, che valgono a sminuire la valenza probatoria dei documenti (buste paga e comunicazione di assunzione) provenienti da quella stessa parte datoriale sospettata dell'instaurazione di falsi rapporti bracciantili e della denuncia a fini previdenziali di giornate lavorative mai rese, maggiormente pregnante si appalesa l'esigenza che il giudice provveda ad una puntuale e argomentata valutazione delle testimonianze raccolte, in quella logica di comparazione e prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa che è sollecitata dalla giurisprudenza in materia (cfr. Cass. 5491/16 e Cass. 15481/15).
Pag. 9 di 11 In particolare, la valutazione delle emergenze testimoniali non può prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni, dalla disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni, dalla verifica degli eventuali elementi di riscontro estrinseco (cfr. Cass. 11414/2013).
§5.4
Ed invece, i testi escussi su istanza della sig.ra ( e CP_1 Testimone_1 Tes_2
) sono da reputare inattendibili, avendo reso dichiarazioni che si palesano in
[...] contraddizione tra loro e con le allegazioni attoree.
In particolare, quanto alle incongruenze tra il dichiarato del sig. e del sig. Tes_1
, si osserva che il primo ha riferito che la ricorrente andava sempre al lavoro in Tes_2 auto con lui (si alternavano con le rispettive auto, una settimana ciascuno); il sig.
(che è il genero della sig.ra ), invece, sostiene che andavano sempre Tes_2 CP_1 insieme a lui, sua moglie e la suocera e a volte davano passaggi ad altri braccianti (di Per questi fa solo il nome di una certa e non menziona , il quale a sua volta Tes_1 non dice che viaggiava con il genero e la figlia della ricorrente), utilizzando o la sua auto o quella del suocero (in uso alla suocera).
La deposizione del sig. , peraltro, va valutata con particolare rigore sia per il Tes_2 vincolo di affinità con la parte, sia perché ha riferito di avere anch'egli istaurato il giudizio avverso il medesimo provvedimento di cancellazione sotteso a questa causa.
Il sig. , poi, dice di avere lavorato in tutti e tre gli anni da agosto ad ottobre per Tes_1 la raccolta di ortaggi nelle contrade Fossa e Zolfara, nonché da ottobre a dicembre nella raccolta di olive e pulizia delle relative piante presso il fondo di Saracena e conferma che la ricorrente ha lavorato con lui nei medesimi periodi e anni;
sennonché tanto contrasta con le allegazioni attoree, perché nel ricorso, la sig.ra deduce che nel CP_1
2015 ha lavorato solo da settembre;
d'altro canto, dalla disamina dell'allegato al verbale ispettivo relativo alla l'odierna appellata risulta assunta da nel 2017, CP_3 CP_3 mentre non risulta tra i soggetti assunti in quell'anno, sicché la circostanza Tes_1 secondo cui in tale anno sarebbero stati colleghi di lavoro è smentita dalle risultanze documentali;
d'altro canto, nessuno dei due, nei suddetti allegati, figura come assunto nel 2017 dalla società menzionata, nei mesi in contestazione;
neppure risulta, dalla disamina dell'elenco allegato al verbale ispettivo, il nominativo di tra gli Tes_1 assunti dalla ditta individuale nel 2016; d'altro canto, la ha iniziato la propria CP_3 attività di impresa solo dal 20 luglio 2017, come da denuncia aziendale indicata nel verbale ispettivo relativo.
§5.6
è infine la ricerca di elementi di riscontro estrinseci, capaci di avvalorare le Pt_5 suddette deposizioni, perché si è già detto della inaffidabilità della documentazione proveniente dalla parte datoriale. A ciò dovendosi aggiungere gli elementi di forte
Pag. 10 di 11 contraddizione obiettivati nel verbale ispettivo, che le stesse deposizioni testimoniali non riescono a comporre e a superare.
La conclusione è che le risultanze testimoniali non riescono a raggiungere la soglia probatoria necessaria per asseverare le allegazioni attoree in merito all'esistenza del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura. Diversamente opinando, si dovrebbe pervenire alla conclusione che una prova presuntivamente non affidabile (quella costituita dalla documentazione proveniente dalla parte datoriale) sommandosi ad una prova inattendibile (la scarna e contradditoria testimonianza di soggetti interessati) possa portare, attraverso uno scambio di credibilità per così dire “monca”, ad una sentenza favorevole a chi tali prove ha addotto.
§6
In definitiva, occorre riconoscere che l'occupazione della sig.ra nel Parte_6 periodo di interesse non è stata provata: ciò determina l'accoglimento dell'appello e la conseguente riforma della gravata sentenza nel senso del rigetto del ricorso dalla medesima proposto, stante pure la conseguente legittimità dell'azione di recupero minacciata dall'ente previdenziale in difetto del diritto della parte all'iscrizione negli elenchi dei braccianti.
§7
In mancanza della dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc – ché quella in calce al ricorso non reca la sottoscrizione della parte, né risulta allegata all'atto introduttivo;
- le spese del doppio grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con ricorso in Pt_1 data 26 agosto 2024, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 409/2024, resa in data 5 marzo 2024, così provvede:
I) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, rigetta il ricorso proposto da;
CP_1
II) Condanna l'appellata alla rifusione all'appellante delle spese del doppio grado di lite, che liquida in euro 2697,00 quanto al primo grado ed in euro 2906,00 quanto al secondo, oltre accessori ove per legge dovuti, oltre al rimborso del contributo unificato. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 6 ottobre 2025
Il Presidente estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Pag. 11 di 11
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 912 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente in carica legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Milano n. 17, presso la Sede Provinciale dell , rappresentato e Pt_1 difeso dagli avv.ti Maria Teresa Pugliano, Francesco Muscari Tomaioli, Silvia Parisi, Caterina Battaglia e Manuela Varani in forza di procura generale alle liti repertorio n. 37875 del 22.3.24 per atti notaio di Fiumicino Persona_1
appellante
E
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Antonio TEDESCO CP_1 C.F._1 per procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio, presso il cui studio, sito in Corigliano Rossano al Viale Michelangelo n. 55, è elettivamente domiciliata appellata
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Castrovillari. Iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli e accertamento negativo di indebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: < Nel merito, in totale riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare l'inammissibilità dell'azione giudiziaria per maturata decadenza;
nel merito rigettare integralmente la domanda poiché destituita di fondamento in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese funzioni ed onorari di entrambi i gradi di giudizio…>>; per l'appellata: << …Allo stato si conclude per il rigetto del gravame proposto dall' Pt_1 perché infondato e pretestuoso, con condanna dell'appellante alle spese e competenze del presente giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore…>>.
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
La vicenda processuale è così sintetizzata nella sentenza gravata:
§3
Il Tribunale, disattesa l'eccezione di decadenza (invero non riproposta in questa sede) <accoglie il ricorso e per l'effetto ordina la reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli gli anni 2015, 2016 2017; dichiara non dovute dalla le somme richieste dall' a titolo di indebito annualità pt_1 dal al 2018 oggetto del presente giudizio;
condanna alla refusione delle spese lite, che liquida in € 1.800,00 oltre iva, cpa forfettarie pari 15% compenso integrale ai sensi dell'art.2 d.m. n.55 2014, con distrazione favore dell'avvocato tedesco antonio>>, alla luce delle seguenti argomentazioni:
<…Si dà atto che è pacifico tra le parti che nel presente giudizio si controverte solo di una riduzione delle giornate di lavoro agricolo svolte dalla parte ricorrente dal 2015 al 2017, conseguente all'avvenuta cancellazione dagli elenchi delle giornate asseritamente svolte alle dipendenze delle aziende In concreto, le giornate Controparte_3
Pag. 2 di 11 denunciate sono state ritenute eccessive e proporzionalmente ridotte in forza del calcolo operato dagli ispettori con ricorso alla c.d. stima tecnica. Pertanto, il disconoscimento parziale delle giornate di lavoro subordinato è stato in parte frutto di una mera operazione inferenziale e deduttiva operata dall' Tale tipologia di accertamento, Pt_1 definita appunto “stima tecnica” è disciplinata dall'art. 8, co.2 D.L. vo n. 375/1993, che di seguito si riporta: << Ai fini del raffronto tra i dati aziendali accertati e gli elementi relativi alla manodopera occupata acquisiti sulla base delle risultanze del collocamento, gli uffici dello SCAU provvedono ad una stima tecnica a mezzo visita ispettiva e determinano il numero delle giornate di lavoro occorrenti in relazione all'ordinamento colturale dei terreni, al bestiame allevato, ai sistemi di lavorazione praticati da ciascuna azienda, ai periodi di esecuzione dei lavori, nonché alle consuetudini locali, previa decurtazione: a) delle prestazioni di lavoro dei componenti il nucleo familiare nei casi di aziende diretto coltivatrici, mezzadrili e coloniche;
b) delle effettive, documentate prestazioni di lavoro svolte dai contoterzisti;
c) delle prestazioni di lavoro svolte, nello stesso periodo e per le stesse lavorazioni, dagli operai agricoli;
d) delle prestazioni di lavoro riguardanti fasi non eseguite del ciclo produttivo agrario>>. Ebbene, che il calcolo del fabbisogno effettivo di mano d'opera in agricoltura così come delineato dal legislatore dell'epoca sia un sistema evidentemente induttivo è chiaro anche all'istituto resistente che, con la circolare n. 126 del 16.12.2009, ha affermato l'importanza rivestita dalla certezza dell'assenza della prestazione lavorativa per poter addivenire in sede ispettiva a conclusioni di disconoscimento del singolo rapporto lavorativo in agricoltura. A tale importante criterio orientativo dell'accertamento ispettivo, dato, appunto, dal raggiungimento della certezza oggettiva dell'omessa prestazione lavorativa in agricoltura, già affermato nella precedente circolare dell' del 2008, la Pt_1
n. 85, l'istituto perviene dando, inoltre, rilievo all'abrogazione del comma 4 dell'art. 8 D.L. vo n. 375/1993 sopra richiamato, ad opera dell'art. 9 ter, comma 3 L. n. 608/1996. Successivamente a tale abrogazione, difatti, scompare per gli ispettori la stessa possibilità di procedere al disconoscimento immediato della prestazione lavorativa e s'impone, piuttosto, l'obbligo di instaurare un contraddittorio, tramite diffida, con il datore di lavoro, per permettergli di giustificare, fornendo adeguata motivazione, lo scollamento tra quanto verificato in sede ispettiva con ricorso alla stima tecnica e quanto denunciato circa il fabbisogno aziendale. Tuttavia, il legislatore ha ancorato l'utilizzo della c.d. stima tecnica a determinati parametri al fine di relativizzare il tipo di metodo ricostruttivo, rapportandolo alla singola azienda ed alle sue caratteristiche distintive, evitando, di conseguenza, improbabili e poco attendibili calcoli in termini assoluti ed astratti, ripetibili per aziende comparabili esclusivamente per tipologia di attività e servizi erogati. In concreto, alla luce delle chiare indicazioni legislative appena sopra riportate, appare del tutto agevole concludere per l'evidente inattendibilità di una ricostruzione in termini solo induttivi e presuntivi che tenga conto esclusivamente di dati contabili, commerciali e fiscali nonché dei titoli legittimanti il possesso dei terreni e delle singole lavorazioni laddove non si tenga affatto conto del reale contesto lavorativo, che impone di tenere in debita considerazione, innanzitutto, le consuetudini locali;
la struttura, l'organizzazione dell'azienda e la tipologia delle lavorazioni rese in ragione del
Pag. 3 di 11 reale ed attuale ordinamento colturale dei terreni;
i prodotti lavorati;
i singoli periodi in cui devono essere eseguite certe lavorazioni e quelli in cui di fatto sono state rese, tenuto conto dei fattori climatici, ambientali e delle esigenze concrete del mercato cui i prodotti sono destinati e la consistenza stessa dei frutti lavorati. Tutte variabili queste che, se prese in debita considerazione, conducono a risultati contingenti e connotativi di ogni singola azienda in grado di fotografarne la reale consistenza in un dato momento storico e, di conseguenza, in grado di fornire l'effettiva esigenza di mano d'opera. In ragione di quanto appena puntualizzato appare del tutto corretto concludere per l'astratta incomparabilità di aziende dello stesso settore se caratterizzate da aspetti ed elementi in grado di connotarle in modo specifico e differenziarle le une dalle altre. Alcun risultato in termini assoluti, pertanto, potrebbe essere di norma ripetuto asetticamente per tipologia di azienda se non contraddicendo lo spirito della legge che impone la necessaria valutazione di tutte le peculiarità e di tutte le caratteristiche discretive e connotative della singola realtà aziendale e del contesto in cui la stessa opera. Di conseguenza, se fruttuosamente utilizzato, il sistema induttivo dato dalla c.d. stima tecnica, potrebbe condurre a risultati diametralmente opposti per tipologia di aziende che si occupano della medesima operazione colturale laddove, ad esempio, le stesse dovessero seguire metodi di lavorazione completamente diversi. Nel caso di specie, dai verbali ispettivi prodotti emerge chiaramente che il disconoscimento dei rapporti lavorativi riconducibili anche alla parte ricorrente per come denunciati nei limiti di quanto riscontrato in agro di Saracena e di Rossano sia stato determinato dallo scollamento tra quanto calcolato in termini di fabbisogno tramite ricorso alla c.d. stima tecnica e quanto dichiarato e denunciato dalle aziende Ebbene, Controparte_3 per il caso in esame, gli ispettori hanno operato un ricalcolo del fabbisogno di Pt_1 manodopera bracciantile senza tenere in debito conto tutti gli indici di caratterizzazione della singola azienda sottoposta ad ispezione. Innanzitutto, proprio nei verbali ispettivi di cui si tratta sono riportate due dichiarazione (cfr. dichiarazione del 19.11.2018 e 26.11.2018, all. parte resistente), mai smentite in questo processo, della titolare dell'azienda agricola sottoposta ad ispezione, . Ebbene, proprio da tali CP_3 importanti dichiarazioni è dato inferire una circostanza significativa ovvero la disponibilità da parte dell'azienda agricola di terreni coltivati ad uliveto ed ortaggi anche nel 2017 nel comune di Rossano, rispettivamente nelle contrade Zolfara e Fossa. Invero, nella tabella B del menzionato verbale del 2.2.2020, risultano al foglio 12, particelle 145 e 146 due terreni, “a natura seminativo” concessi in comodato d'uso gratuito alla
[...] CP_
a partire dal 01/01/14 al 31/12/2020. Tuttavia, i verbali ispettivi prodotti dall' Pt_1 si riferiscono esclusivamente ai terreni siti in agro di Saracena e in agro Rossano, contrada Fosse dove è stata riscontrata sostanzialmente la (sola) coltivazione di olive. Della coltivazione di ortaggi in agro Rossano, contrada Zolfara, nulla è detto, nonostante, la dichiarazione resa dalla titolare della predetta azienda. Nello specifico, la signora , ha dichiarato in sede ispettiva di avere la disponibilità di un terreno, in CP_3 agro Rossano, contrada Zolfara, e di avervi fatto nel 2017 un orto, vendendo prodotti agricoli a parenti e conoscenti (cfr. dichiarazioni del 19.11.2018 cit.). Ebbene, nonostante gli ispettori hanno appurato tale circostanze attraverso la consultazione del
Pag. 4 di 11 fascicolo aziendale “ ” per l'anno 2017, quindi attraverso un canale ufficiale, dal Pt_3 momento che è l'organo pagatore per la regione Calabria dei contributi in Pt_3 agricoltura, si sono limitati a fare riferimento nel verbale ispettivo alla sola coltivazione di olive negli agri di Saracena e Rossano, contrada Fosse (cfr. verbale ispettivo del 29.11.2018, c.d. tabella B e verbale ispettivo del 02.01.2020 verbale ispettivo CP_3
). Tanto conforta l'evidente inconcludenza del metodo induttivo utilizzato dagli
[...] ispettori dell' per la parziale cancellazione del numero delle giornate lavorative in Pt_1 danno dei lavoratori impiegati nei diversi anni. Si tratta di una fonte di conoscenza, quella offerta dall' del tutto parziale ed evidentemente fuorviante, soprattutto se si Pt_1 considera la portata delle testimonianze raccolte nel corso dell'istruttoria che hanno confermato l'impegno lavorativo della parte ricorrente sia sui terreni siti in agro di Saracena che sui terreni siti in agro di Rossano per la raccolta di olive da tavola e da olio e di ortaggi. Occorre a tal fine evidenziare che al di là della veste giuridica, la società ParCont rappresenta la naturale prosecuzione dell'azienda , dato che gli CP_3 operai impiegati sono i medesimi, come pure i terreni utilizzati per le colture e la compagine sociale, con l'unica aggiunta di , figlio della . Tale CP_4 CP_3 circostanza, difatti, oltre ad essere riscontrata documentalmente dai verbali in atti, è stata riferita anche dai braccianti sentiti sia in sede ispettiva, che in corso di giudizio. I lavoratori in effetti hanno confermato la continuità dell'attività lavorativa svolta dalla ditta , facendo spesso riferimento al fatto che quest'ultima a partire dal CP_3
2017, fosse diventata “TE.MA”. Ebbene, a fronte di tali emergenze indicative della sussistenza di un valido rapporto bracciantile, maggiormente pregnante si appalesa l'esigenza che il giudice provveda ad una puntuale e argomentata valutazione delle testimonianze raccolte, in quella logica di comparazione e prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa che è sollecitata dalla giurisprudenza in materia (cfr. Cass. n.5491/16, n.15481/15).
Nel corso del giudizio e precisamente all'udienza del 2.5.2023 sono state sentiti
[...]
e , colleghi di lavoro dell'odierna ricorrente. Il teste Testimone_1 Testimone_2 [...]
, escusso in giudizio ha dichiarato: ADR: Conosco la ricorrente in quanto ho Testimone_1 da sempre frequentato Longobucco, dove sono anche stato residente poiché mio padre è di lì e mia madre ha casa lì e la è di Longubucco anche lei, precisamente di una CP_1 frazione, inoltre ho anche lavorato con lei;
ADR: preciso di aver lavorato con lei presumibilmente per gli anni 2015, 2016, 2017 per;
ADR: Preciso che CP_3
l'azienda era sita nel Comune di Saracena, ed aveva altri due terreni in C. CP_3 da Fossa e C. da Zolfara di Rossano;
ADR: IO lavoravo da agosto ad ottobre per la raccolta degli ortaggi in C. da Fossa e Zolfara ed invece da ottobre a dicembre lavoravamo in Saracena alla raccolta delle olive ed alla pulizia degli alberi;
ADR: Preciso che nei periodi appena detti ho sempre lavorato con la , ed anzi posso dire di CP_1 essermi recato sempre a lavoro con lei. In particolare, ci alternavamo con le macchina una settimana ciascuno, quando non utilizzavamo il furgone della ditta ADR: Preciso che d'estate lavoravamo dalle 6.30 alle 13.00 con 15 minuti di pausa, mentre d'inverno dalle 7.30 alle 15/15.30 con mezz'ora di pausa;
ADR: Posso dire che in C.da Zolfara chi dava le
Pag. 5 di 11 direttive era un capo operaio, in particolare, ricordo che era di nazionalità rumena, mentre in Saracena c'era sempre un operaio che dava le direttive, sempre di nazionalità rumena. Posso dire che un paio di anni fa sono venuti anche gli ispettori del lavoro a Saracena e ci hanno trovato lì sul posto;
ADR: Venivamo pagati dalla ditta e quindi dalla sig.ra che ci pagava con assegno, con cadenza mensile;
ADR: Ho lavorato solo CP_3 per Le , perché mi sono sempre occupato di altro;
ADR: Non ho controversie CP_3 in essere con l' per quanto attiene la cancellazione delle giornate Pt_1
L'altro teste, sentito nella medesima udienza ha riferito: ADR: la ricorrente Testimone_2
è mia suocera. ADR: Posso affermare che ho lavorato con lei, dal 2015 per due o tre anni;
ADR: Abbiamo lavorato per , prima che cambiasse nome in TEMA;
CP_3
ADR: i terreni delle aziende erano in Saracena, ed in c.da Zolfara e C.da Fossa in Rossano;
ADR: io lavoravo da agosto alla fine dell'anno, non ricordo precisamente l'inizio; ADR: quando mi recavo in Zolfara facevo la raccolta degli ortaggi, mentre a Saracena, a seconda del periodo, mi occupavo di raccolta, pulizia o di mettere le tende per la raccolta delle olive;
ADR: lavoravamo dalle 6.30 alle 13 nel periodo estivo, mentre in quello invernale dalle 7.30 alle 15; ADR: Sui terreni vi era un operaio di fiducia della proprietà che ci dava direttive, mentre venivamo pagati dalla proprietà stessa;
ADR: posso riferire che a volte ci venivano corrisposti degli anticipi a richiesta. La maggior parte delle volte venivamo retribuiti in contanti, a volte con bonifico;
ADR: Posso dire che quando ho lavorato mia suocera ha sempre lavorato con me;
ADR: Posso riferire che lavoravamo con altre persone, circa 3 o 4 persone, tra cui anche mia moglie;
ADR: Da Longobucco andavo al lavoro con mia moglie e la ricorrente in macchina, a volte usavamo la mia, altre volte quella di mio suocero in uso a mia suocera;
ADR: Andavamo sempre a lavoro insieme;
ADR: Ho causa in essere con l' per cancellazione delle Pt_1 giornate. ADR: preciso che quando lavoravamo a Saracena andavamo al lavoro con il furgone della ditta che ci veniva a prendere a Rossano, insieme ad altri lavoratori;
ADR: Poteva capitare che quando ci recavamo a lavoro a Saracena, prendevamo la mia Per macchina e a volte venivano altri operai con noi, come ad esempio ed altri che non ricordo.
I testimoni, quindi, hanno concordemente riferito di aver lavorato unitamente alla ricorrente per le aziende de quibus, indicando i periodi lavorativi, gli orari di lavoro, le mansioni svolte dalla parte ricorrente, la tipologia di frutti lavorati, l'attrezzatura usata ed il mezzo utilizzato per andare a lavoro Si tratta della medesima attività (raccolta) e degli stessi frutti (olive e ortaggi) cui ha fatto espresso riferimento la ricorrente e la titolare dell'azienda nella dichiarazione resa in sede ispettiva.
In sostanza la prova testimoniale svolta, il cui esito non è particolarmente dettagliato, come d'altronde a monte il tenore delle allegazioni, conduce all'accoglimento del ricorso soprattutto in quanto letta insieme al carattere presuntivo dell'accertamento svolto dall' che si è basato su un dato astratto, ossia quello della stima tecnica, senza Pt_1 considerare la concreta realtà aziendale, che prevedeva invece la possibilità di uno svolgimento di attività lavorative anche in altro territorio quale contrada Zolfara, in agro
Pag. 6 di 11 Rossano, dato che l' ha omesso di considerare nel suo accertamento e che è Pt_1 emerso dall'istruttoria (sulla stessa linea, si veda Corte d'App. Catanzaro, sent. 140/2022). Tale modus procedendi da parte dell' , difatti, ha condotto ad un esito Pt_1 parcellizzato delle risultanze ispettive, dal momento che non è stata considerata ai fini del c.d. stima ettaro coltura per la determinazione del fabbisogno dell'azienda, la Cont disponibilità in capo alla . del terreno in c. da , nonostante tale Parte_2 Pt_4 disponibilità era resa nota dal fascicolo Arcea, della cui consultazione gli ispettori hanno dato riscontro all'interno dello stesso verbale. Tali emergenze processuali risultano confortate dagli altri indizi costituiti dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, in cui è dato conto dell'impiego negli anni di causa della parte ricorrente alle dipendenze dell'azienda agricola Tanto conforta la pretesa della parte Controparte_3 ricorrente di riconoscimento dei rapporti lavorativi e di re-iscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli per il numero di giorni di lavoro originariamente denunciati Cont dall'azienda agricola er gli anni dal 2015 al 2017. Va ordinato, Parte_2 di conseguenza, alla parte resistente di provvedere alla re-iscrizione della parte Pt_1 ricorrente negli elenchi dei braccianti agricoli del comune di residenza per gli anni 2015, 2016 e 2017 in contesa con il numero di giorni risultanti dalle denunce di manodopera presentate dall'azienda agricola Con riferimento alla domanda Controparte_3 di accertamento negativo dell'indebito previdenziale, la pretesa è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esplicitate. La parte ricorrente, nel promosso giudizio, ha assolto in modo sufficiente l'onere probatorio sulla stessa gravante con riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi delle prestazioni in esame. Tanto si desume chiaramente dalla lettera della legge. E, infatti, si legge alla luce del'art.5, comma 6 D.L. n.463/1983, convertito nella L.n.638/1983, il diritto all'indennità di malattia in favore dei lavori stagionali in agricoltura (OTD) matura alla ricorrenza dei seguenti presupposti: - Iscrizione o diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli;
- Prestazione di lavoro in agricoltura per almeno 51 giornate nell'anno precedente. Ebbene, accertato il diritto della parte ricorrente alla reiscrizione nel registro dei braccianti agricoli dall'anno 2015 al 2017, occorre affermare la fondatezza della domanda di accertamento negativo dell'indebito previdenziale per l'indennità di malattia percepita negli anni 2016, 2017 e 2018. Quanto al lamentato indebito per l'indennità di disoccupazione, l'art.32 L. n. 264/1949 ha così disposto: <l'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione è esteso: a) ai lavoratori che prestano loro opera retribuita all'altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi e assimilati, obbligati braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni compartecipanti familiari individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività agricola proprio;
agli stessi spetta l'indennità qualora risultino iscritti negli elenchi cui all'art.12 del regio decreto 24 settembre 1940, n.1949, successive modificazioni, per almeno un anno oltre quello il quale richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno precedente accredito complessivo 102 contributi giornalieri. durata della corresponsione dell'indennità pari, i agricoli predetti, alla differenza tra numero 270 delle giornate effettiva occupazione prestate comprese quelle attività
Pag. 7 di 11 agricole in proprio o coperte da indennità di malattie, infortunio, maternità e sino ad un massimo di 180 giornate annue;
b) Agli impiegati, anche delle pubbliche amministrazioni, cui non sia garantita la stabilità di impiego, senza limite di retribuzione. Sono estese alle predette categorie, in quanto compatibili con la disposizione della presente legge, le disposizioni vigenti per le categorie già comprese nell'obbligo dell'assicurazione della disoccupazione involontaria ed in particolare quelle relative ai contributi per le indennità giornaliere e per il Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali. L'estensione dell'obbligo assicurativo per gli appartenenti alle categorie di prestatori d'opera, di cui alla lettera b) del primo comma, si applica con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore della presente legge>. Orbene, parte ricorrente, sulla quale grava il relativo onere, ha provato la sussistenza dei presupposti delle prestazioni ritenute indebite. In particolare, ha documentato i presupposti per l'iscrizione nei registri anagrafici dei braccianti agricoli dall'anno 2015 all'anno 2017 per 102 giornate annue. Ebbene, sulla scorta di quanto evidenziato in precedenza, parte ricorrente ha pienamente dimostrato la esistenza dei rapporti di lavoro per cui è causa negli anni di che trattasi e la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto alle prestazioni temporanee erogate e pretese. Ne consegue dunque, l'accoglimento del ricorso, con il conseguente riconoscimento del diritto della parte ricorrente all'iscrizione negli elenchi per l'intero numero di giornate originariamente denunciate dall'azienda, per gli anni dal 2015 al 2017 ed alla dichiarazione di non debenza delle somme richieste dall' a titolo di indebito per le predette annualità. Pt_1
Assorbite tutte le altre doglianze ugualmente formulate dalle parti. Ciò posto la regolazione delle spese di lite, si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della serialità della controversia e della soccombenza parziale>>.
§4
La sentenza è gravata d'appello dall' che lamenta l'errata applicazione del principio Pt_1 di riparto dell'onere della prova e l'errata valutazione sia delle risultanze del verbale ispettivo che delle deposizioni testimoniali.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 2 settembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5
Orbene, l' è pervenuto alla cancellazione di dagli elenchi anagrafici dei Pt_1 CP_1 braccianti agricoli in esito ad indagine ispettiva da cui era emerso che la prestazione lavorativa – denunciata come effettuata negli anni 2015, 2016 e 2017; – era da considerare insussistente.
Ebbene, in punto di riparto dell'onere della prova in materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, va richiamato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui (cfr., ad es., Cass. sezione lavoro 2 agosto 2012, n. 13877), “il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi
Pag. 8 di 11 di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”).
Nel caso di specie, pertanto, grava sulla sig.ra l'onere di provare il proprio diritto CP_1 alla iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni 2015, 2016 e 2017.
§5.1
Ritiene il collegio che la disamina delle emergenze istruttorie consente di escludere l'assolvimento di detto onere da parte dell'odierna appellante, valutato pure il contenuto delle risultanze degli accertamenti ispettivi, tempestivamente versati in atti dall' con la memoria di costituzione in primo grado (cfr. verbali di accertamento del Pt_1
29 novembre 2018 e del 2 gennaio 2020, rispettivamente riguardanti la società agricola e la ditta individuale , allegati al fascicolo di primo grado dell' . CP_3 CP_3 Pt_1
§5.2
Ora, la contestazione fatta in sede ispettiva, sia nei riguardi della ditta individuale che della società agricola, è incentrata sulla sproporzione tra la quantità di giornate dichiarate e le dimensioni dei terreni inseriti nelle denunce aziendali, avuto riguardo alle colture ivi praticate, per come dichiarate dalle medesime parte datoriali.
§5.3
A fronte di tali emergenze, che valgono a sminuire la valenza probatoria dei documenti (buste paga e comunicazione di assunzione) provenienti da quella stessa parte datoriale sospettata dell'instaurazione di falsi rapporti bracciantili e della denuncia a fini previdenziali di giornate lavorative mai rese, maggiormente pregnante si appalesa l'esigenza che il giudice provveda ad una puntuale e argomentata valutazione delle testimonianze raccolte, in quella logica di comparazione e prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa che è sollecitata dalla giurisprudenza in materia (cfr. Cass. 5491/16 e Cass. 15481/15).
Pag. 9 di 11 In particolare, la valutazione delle emergenze testimoniali non può prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni, dalla disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni, dalla verifica degli eventuali elementi di riscontro estrinseco (cfr. Cass. 11414/2013).
§5.4
Ed invece, i testi escussi su istanza della sig.ra ( e CP_1 Testimone_1 Tes_2
) sono da reputare inattendibili, avendo reso dichiarazioni che si palesano in
[...] contraddizione tra loro e con le allegazioni attoree.
In particolare, quanto alle incongruenze tra il dichiarato del sig. e del sig. Tes_1
, si osserva che il primo ha riferito che la ricorrente andava sempre al lavoro in Tes_2 auto con lui (si alternavano con le rispettive auto, una settimana ciascuno); il sig.
(che è il genero della sig.ra ), invece, sostiene che andavano sempre Tes_2 CP_1 insieme a lui, sua moglie e la suocera e a volte davano passaggi ad altri braccianti (di Per questi fa solo il nome di una certa e non menziona , il quale a sua volta Tes_1 non dice che viaggiava con il genero e la figlia della ricorrente), utilizzando o la sua auto o quella del suocero (in uso alla suocera).
La deposizione del sig. , peraltro, va valutata con particolare rigore sia per il Tes_2 vincolo di affinità con la parte, sia perché ha riferito di avere anch'egli istaurato il giudizio avverso il medesimo provvedimento di cancellazione sotteso a questa causa.
Il sig. , poi, dice di avere lavorato in tutti e tre gli anni da agosto ad ottobre per Tes_1 la raccolta di ortaggi nelle contrade Fossa e Zolfara, nonché da ottobre a dicembre nella raccolta di olive e pulizia delle relative piante presso il fondo di Saracena e conferma che la ricorrente ha lavorato con lui nei medesimi periodi e anni;
sennonché tanto contrasta con le allegazioni attoree, perché nel ricorso, la sig.ra deduce che nel CP_1
2015 ha lavorato solo da settembre;
d'altro canto, dalla disamina dell'allegato al verbale ispettivo relativo alla l'odierna appellata risulta assunta da nel 2017, CP_3 CP_3 mentre non risulta tra i soggetti assunti in quell'anno, sicché la circostanza Tes_1 secondo cui in tale anno sarebbero stati colleghi di lavoro è smentita dalle risultanze documentali;
d'altro canto, nessuno dei due, nei suddetti allegati, figura come assunto nel 2017 dalla società menzionata, nei mesi in contestazione;
neppure risulta, dalla disamina dell'elenco allegato al verbale ispettivo, il nominativo di tra gli Tes_1 assunti dalla ditta individuale nel 2016; d'altro canto, la ha iniziato la propria CP_3 attività di impresa solo dal 20 luglio 2017, come da denuncia aziendale indicata nel verbale ispettivo relativo.
§5.6
è infine la ricerca di elementi di riscontro estrinseci, capaci di avvalorare le Pt_5 suddette deposizioni, perché si è già detto della inaffidabilità della documentazione proveniente dalla parte datoriale. A ciò dovendosi aggiungere gli elementi di forte
Pag. 10 di 11 contraddizione obiettivati nel verbale ispettivo, che le stesse deposizioni testimoniali non riescono a comporre e a superare.
La conclusione è che le risultanze testimoniali non riescono a raggiungere la soglia probatoria necessaria per asseverare le allegazioni attoree in merito all'esistenza del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura. Diversamente opinando, si dovrebbe pervenire alla conclusione che una prova presuntivamente non affidabile (quella costituita dalla documentazione proveniente dalla parte datoriale) sommandosi ad una prova inattendibile (la scarna e contradditoria testimonianza di soggetti interessati) possa portare, attraverso uno scambio di credibilità per così dire “monca”, ad una sentenza favorevole a chi tali prove ha addotto.
§6
In definitiva, occorre riconoscere che l'occupazione della sig.ra nel Parte_6 periodo di interesse non è stata provata: ciò determina l'accoglimento dell'appello e la conseguente riforma della gravata sentenza nel senso del rigetto del ricorso dalla medesima proposto, stante pure la conseguente legittimità dell'azione di recupero minacciata dall'ente previdenziale in difetto del diritto della parte all'iscrizione negli elenchi dei braccianti.
§7
In mancanza della dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc – ché quella in calce al ricorso non reca la sottoscrizione della parte, né risulta allegata all'atto introduttivo;
- le spese del doppio grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con ricorso in Pt_1 data 26 agosto 2024, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 409/2024, resa in data 5 marzo 2024, così provvede:
I) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, rigetta il ricorso proposto da;
CP_1
II) Condanna l'appellata alla rifusione all'appellante delle spese del doppio grado di lite, che liquida in euro 2697,00 quanto al primo grado ed in euro 2906,00 quanto al secondo, oltre accessori ove per legge dovuti, oltre al rimborso del contributo unificato. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 6 ottobre 2025
Il Presidente estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
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