Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXVI, sentenza 12/01/2026, n. 391
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Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità per omessa o invalida notifica delle cartelle di pagamento presupposte

    La Corte ha ritenuto comprovata la rituale notifica delle cartelle di pagamento presupposte, secondo le modalità previste dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973. Le contestazioni della ricorrente sono state considerate meramente assertive e inidonee a superare la valenza probatoria delle relate di notifica e degli avvisi di ricevimento prodotti.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione dei crediti azionati

    L'eccezione di prescrizione è stata ritenuta infondata. La Corte ha affermato che il decorso del termine prescrizionale è validamente interrotto da ogni atto con cui l'Agente della riscossione manifesta al debitore la volontà di procedere alla riscossione, purché ritualmente notificato. ADER ha prodotto documentazione attestante la notifica di plurimi atti interruttivi in epoca idonea a impedire il decorso del termine prescrizionale.

  • Rigettato
    Parziale duplicazione degli importi

    Non si è verificata alcuna duplicazione dell'imposta, in quanto con l'atto di intimazione n. TK3IPRN003302018 sono stati richiesti gli importi dovuti all'esito della definizione del contenzioso relativo all'originario avviso di accertamento n. TK306503438/2014, in ottemperanza all'art. 68 D.lgs. 546/92.

  • Rigettato
    Tardiva formazione del ruolo

    Le doglianze relative all'inesistenza del ruolo su cui si fonda la pretesa esattoriale sono state ritenute infondate e palesemente dilatorie. Il ruolo è un atto interno e la sua omessa sottoscrizione non comporta l'invalidità della cartella, purché sia possibile riferirla all'organo amministrativo titolare del potere di emetterla.

  • Rigettato
    Illegittima irrogazione di sanzioni per fatti commessi durante il periodo di emergenza nazionale Covid-19

    Non ricorrono le prescritte condizioni di legge in riferimento alla dichiarata emergenza nazionale per COVID 19. La giurisprudenza di legittimità richiede un elemento oggettivo (circostanze anormali ed estranee all'operatore) e un elemento soggettivo (dovere del contribuente di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale senza incorrere in sacrifici eccessivi).

  • Rigettato
    Illegittimità per omessa o invalida notifica delle cartelle di pagamento presupposte

    La Corte ha ritenuto comprovata la rituale notifica delle cartelle di pagamento presupposte, secondo le modalità previste dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973. Le contestazioni della ricorrente sono state considerate meramente assertive e inidonee a superare la valenza probatoria delle relate di notifica e degli avvisi di ricevimento prodotti.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione dei crediti azionati

    L'eccezione di prescrizione è stata ritenuta infondata. La Corte ha affermato che il decorso del termine prescrizionale è validamente interrotto da ogni atto con cui l'Agente della riscossione manifesta al debitore la volontà di procedere alla riscossione, purché ritualmente notificato. ADER ha prodotto documentazione attestante la notifica di plurimi atti interruttivi in epoca idonea a impedire il decorso del termine prescrizionale.

  • Rigettato
    Tardiva formazione del ruolo

    Le doglianze relative all'inesistenza del ruolo su cui si fonda la pretesa esattoriale sono state ritenute infondate e palesemente dilatorie. Il ruolo è un atto interno e la sua omessa sottoscrizione non comporta l'invalidità della cartella, purché sia possibile riferirla all'organo amministrativo titolare del potere di emetterla.

  • Rigettato
    Illegittima irrogazione di sanzioni per fatti commessi durante il periodo di emergenza nazionale Covid-19

    Non ricorrono le prescritte condizioni di legge in riferimento alla dichiarata emergenza nazionale per COVID 19. La giurisprudenza di legittimità richiede un elemento oggettivo (circostanze anormali ed estranee all'operatore) e un elemento soggettivo (dovere del contribuente di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale senza incorrere in sacrifici eccessivi).

  • Rigettato
    Regolare notifica dell'avviso di accertamento

    L'Agenzia delle Entrate ha affermato che l'avviso di accertamento esecutivo n. TK3016503438/2014 è stato regolarmente notificato in data 28.10.2014. Il relativo giudizio si è definito con sentenza n. 5547/01/2018 della C.T.R. del Lazio, favorevole all'Ufficio.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione dei crediti azionati

    L'eccezione di prescrizione è stata ritenuta infondata. La Corte ha affermato che il decorso del termine prescrizionale è validamente interrotto da ogni atto con cui l'Agente della riscossione manifesta al debitore la volontà di procedere alla riscossione, purché ritualmente notificato. ADER ha prodotto documentazione attestante la notifica di plurimi atti interruttivi in epoca idonea a impedire il decorso del termine prescrizionale.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione dei crediti azionati

    L'eccezione di prescrizione è stata ritenuta infondata. La Corte ha affermato che il decorso del termine prescrizionale è validamente interrotto da ogni atto con cui l'Agente della riscossione manifesta al debitore la volontà di procedere alla riscossione, purché ritualmente notificato. ADER ha prodotto documentazione attestante la notifica di plurimi atti interruttivi in epoca idonea a impedire il decorso del termine prescrizionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXVI, sentenza 12/01/2026, n. 391
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 391
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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