CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXVI, sentenza 12/01/2026, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 391/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente e Relatore
GARUFI CATERINA, Giudice
MELONI MARINA, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2182/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400008142 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400008142 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400008142 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400008142 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400008142 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400008142 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400008142 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400008142 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400008142 IRPEF-ALTRO 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400008142 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400008142 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400008142 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400008142 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400008142 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400008142 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400008142 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400008142 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400008142 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400008142 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110020692131 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110020692131 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130134204675 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130134204675 IVA-ALTRO 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170015649116 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170015649116 IVA-ALTRO 2013
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170088431421 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170248189043 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180004772240 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180004772240 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190010576837 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190010576837 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190141353942 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190242720912 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097202001309872188 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200090355452 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210115621515 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210215670814 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972024006805916 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240105950971 IRPEF-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK306503438 2014 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK306503438 2014 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJNTJNM000867 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TK3IPRN003302018 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TK3IPRN003302018 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130287630116 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130287630116 IVA-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12787/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202400008142000 di euro 267.125,36, deducendone l'illegittimità per asserita omessa o invalida notifica delle cartelle di pagamento presupposte nonché per intervenuta prescrizione dei crediti azionati, assumendo che tra la notifica delle cartelle e l'atto impugnato sarebbe decorso un periodo superiore al termine prescrizionale applicabile, la parziale duplicazione degli importi, la tardiva formazione del ruolo e l'illegittima irrogazione di sanzioni per fatti commessi durante il periodo di emergenza nazionale Covid-19.
La ricorrente ha contestato, altresì, la validità degli atti asseritamente interruttivi della prescrizione, deducendone la mancata conoscenza e l'assenza di prova documentale.
La ricorrente ha limitato il suo ricorso ai seguenti atti prodromici di natura tributaria: - 09720110050692131000 relativa a IRPEF e IVA del 2007 di euro 8.103,20
-09720130134204675000 relativa a IRPEF e IVA del 2009 di euro 1.658,21
-09720130287630116000 relativa a IRPEF e IVA del 2008 di euro 7.364,13
-09720170015649116000 relativa a IRPEF e IVA del 2013 di euro 6.375,72
-09720170088431421000 relativa a Tasse Automobilistiche del 2014 di euro 195,44
-09720170248189043000 relativa a IRPEF del 2014 di euro 173,79
-09720180004772240000 relativa a IRPEF e IVA del 2014 di euro 6.489,85
-09720190010576837000 relativa a IRPEF e IVA del 2015 di euro 15.947,02
-09720190141353942000 relativa a IRPEF del 2015 di euro 424,44
-09720190242720912000 relativa a IVA del 2016 di euro 5.524,63
-09720200090355452000 relativa a IRPEF del 2016 di euro 861,43
-09720200130972188000 relativa a IRPEF del 2015 di euro 22.455,81
-09720210115621515000 relativa a IRPEF del 2017 di euro 2.661,00
-09720210215670814000 relativa a Tasse Automobilistiche anno del 2019 di euro 268,71
-09720240068605916000 relativa a IVA del 2019 di euro 13.890,03
-09720240105950971000 relativa a IRPEF del 2020 di euro 7.887,66
-Avviso di accertamento n. TK3016503438/2014 relativa a IVA e IRPEF del 2009 di euro 26.778,12
-Avviso di accertamento n. TJNTJNM000867 relativa a IRPEF del 2012 di euro 13.359,21
-Intimazione di pagamento n. TK3IPRN003302018 successiva all'avviso di accertamento n.
TK306503438/2014 relativa a IVA e IRPEF del 2009 di euro 102.089,01
per un totale di € 242.507,41, e al netto di sanzioni e interessi di € 127.078,89.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che ha chiesto il rigetto del ricorso, depositando ampia documentazione attestante:
la regolare notifica delle cartelle di pagamento, mediante produzione delle relate di notifica e/o degli avvisi di ricevimento;
la rituale notifica di successivi atti interruttivi della prescrizione, quali intimazioni di pagamento, solleciti e preavvisi di fermo, tutti regolarmente portati a conoscenza del contribuente;
la conseguente interruzione dei termini prescrizionali, con impossibilità di ritenere maturata la prescrizione alla data di notifica dell'atto impugnato. Si è costituita in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, per gli atti di sua competenza, che ha affermato che l'avviso di accertamento esecutivo n. TK3016503438/2014 è stato regolarmente notificato in data 28.10.2014, come da documentazione allegata, ed è stato autonomamente impugnato dalla ricorrente.
Il relativo giudizio si è definito con sentenza n. 5547/01/2018 della C.T.R. del Lazio, favorevole all'Ufficio, pure allegata in atti.
In ragione di tale pronuncia, ed in conformità con quanto stabilito dall'art. 68 D.lgs. 546/92, l'Agenzia delle
Entrate ha successivamente emesso l'atto di intimazione n. TK3IPRN00330/2018, che è stato regolarmente notificato in data 18.10.2018, sempre come da documentazione allegata.
Inoltre, l'avviso di accertamento n. TJNTJNM000867, relativo all'anno d'imposta 2012 è stato regolarmente notificato in data 09.10.2017, come da allegazione in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Dalla documentazione prodotta in atti dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione risulta comprovata la rituale notifica delle cartelle di pagamento presupposte, eseguita secondo le modalità previste dall'art. 26 del D.P.
R. n. 602/1973.
Le contestazioni sollevate dalla ricorrente risultano meramente assertive e non idonee a superare la valenza probatoria delle relate di notifica e degli avvisi di ricevimento prodotti, che attestano il perfezionamento del procedimento notificatorio.
Ne consegue che le cartelle devono ritenersi definitive per mancata impugnazione nei termini di legge, con conseguente preclusione di ogni censura attinente al merito della pretesa tributaria.
Anche l'eccezione di prescrizione è infondata.
È principio consolidato che il decorso del termine prescrizionale sia validamente interrotto da ogni atto con il quale l'Agente della riscossione manifesta al debitore la volontà di procedere alla riscossione, purché ritualmente notificato.
Nel caso di specie, ADER ha prodotto documentazione attestante la notifica di plurimi atti interruttivi, intervenuti in epoca idonea a impedire il decorso del termine prescrizionale, con conseguente nuova decorrenza dello stesso.
In particolare, sono stati notificati i seguenti atti:
- Intimazione di pagamento n. 09720179000127511000 avente ad oggetto le cartelle nn.
09720130134204675000, 09720130180304573000, 9720130236273900000, 09720130252745412000,
09720130287630116000, 09720150072950591000, TK3016503438/2014 notificata in data 09.05.2017 mediante consegna al portiere;
- Intimazione di pagamento n. 09720179003645537000, avente ad oggetto le cartelle nn.
09720110050692131000 e 09720150197224168000, notificata in data 09.05.2017 mediante consegna al portiere;
- Intimazione di pagamento n. 09720199025889681000, avente ad oggetto le cartelle nn.
09720130180304573000, 09720130236273900000, 09720130252745412000, 09720150072950591000, 09720150197224168000, 09720160212497781000, 09720170003748752000, 09720170088431421000,
39720150020583401000, TK3016503438/2014, TJNTJNM000867, notificata in data 02.09.2019 mediante consegna al portiere;
- Intimazione di pagamento n. 09720199079629735000, avente ad oggetto l'avviso di accertamento n.
TK3IPRN003302018, notificata in data 12.12.2019 mediante consegna al portiere;
- Intimazione di pagamento n. 09720229003341877000, avente ad oggetto le cartelle nn.
09720110050692131000, 09720130134204675000, 09720130180304573000, 09720130236273900000,
09720130252745412000, 09720130287630116000, 09720150072950591000, 09720150197224168000,
09720160099722345000, 09720160212497781000, 09720170003748752000, 09720170015649116000,
09720170088431421000, 09720170248189043000, 09720180004772240000, 09720190010576837000,
09720190076217954000, 09720190141353942000, 09720190242720912000, 39720150020583401000,
TK3016503438/2014, TJNTJNM000867, TK3IPRN003302018, notificata a mezzo pec in data 02.03.2022;
- Intimazione di pagamento n. 09720239033182227000, avente ad oggetto le cartelle nn.
09720110050692131000, 09720130134204675000, 09720130287630116000, 09720160099722345000,
09720160212497781000, 09720170003748752000, 09720170015649116000, 09720170088431421000,
09720170248189043000, 09720180004772240000, 09720190010576837000, 09720190076217954000,
09720190141353942000, 09720190242720912000, 09720200130972188000, 09720210078263718000,
39720150020583401000, TK3016503438/2014, TJNTJNM000867, TK3IPRN003302018, notificata a mezzo pec in data 14.03.2023;
- Atto di pignoramento di crediti presso terzi n. 09784201800027494001 avente ad oggetto le cartelle n. 09720170248189043000 e 09720180004772240000, notificato in data 17.11.2018 mediante consegna al portiere;
- Atto di pignoramento di crediti presso terzi n. 09784202300008009001 avente ad oggetto le cartelle n. 09720110050692131000, 09720130134204675000, 09720130287630116000,
09720160099722345000, 09720160212497781000, 09720170003748752000, 09720170015649116000,
09720170088431421000, 09720170248189043000, 09720180004772240000, 09720190010576837000,
09720190076217954000, 09720190141353942000, 09720190242720912000, 09720200090355452000,
09720200130972188000, 09720210029073081000, 09720210078263718000, 09720210115621515000,
09720210215670814000, 09720210255477844000, 09720220005776867000, 09720220051023900000,
09720220051024001000, 39720150020583401000, TK3016503438/2014, TJNTJNM000867, TK3IPRN003302018, notificato a mezzo pec in 08.06.2023.
Pertanto, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, il credito non risultava prescritto, essendo il termine validamente interrotto più volte nel tempo, dovendosi anche considerare le sospensioni e proroghe di cui alla normativa emergenziale Covid.
Quanto all'eccezione di duplicazione degli importi, nella fattispecie in esame, con l'atto di intimazione n.
TK3IPRN003302018 sono stati richiesti alla ricorrente gli importi dovuti all'esito della definizione del contenzioso relativo all'originario avviso di accertamento n. TK306503438/2014, in ottemperanza con quanto previsto dal citato art. 68 D.lgs. 546/92 in materia di riscossione frazionata in pendenza di giudizio.
Non si è, quindi, verificata alcuna duplicazione dell'imposta, e, conseguentemente, deve essere respinta l'eccezione di inesigibilità delle somme oggetto del suindicato avviso di accertamento. Per quanto riguarda le eccezioni relative all'inesistenza del ruolo su cui si fonda la pretesa esattoriale, ed alla mancanza di sottoscrizione, si tratta di doglianze infondate e palesemente dilatorie.
Il ruolo è un atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente, mentre, a prescindere dal fatto che il modello approvato dal Ministero competente non prevede la sottoscrizione dell'esattore, più volte la Corte Suprema ha statuito che l'omessa sottoscrizione della cartella non comporta l'invalidità dell'atto, visto che è indispensabile invece che la cartella sia riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterla (Cfr. Cass. n. 9872/2016 e ss.).
In particolare, la Cassazione ha avuto modo di precisare che la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'autorità da cui promana, giacché l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi dell'art. 25 del d.p.r. n. 602 del 1973, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la sua intestazione (da ult., Cass. n.
25099/2019, n. 21290 e 21844 del 2018).
Vertendosi in tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'art. 12 del DPR n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione. Ne consegue che non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21-octies della legge n. 241 del 1990 (Cfr. Cassazione, ordinanza n. 28272 dell'11 dicembre 2020; ordinanza della Suprema Corte di Cassazione Civile Sez. 5 n.
9988 del 28 Marzo 2022).
Infine, quanto alla eccepita inesigibilità di sanzioni e interessi durante il periodo di dichiarata emergenza nazionale, si osserva che secondo la giurisprudenza di legittimità, da una parte, in materia tributaria e fiscale, la nozione di forza maggiore richiede la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all'operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi, dovendo la sussistenza di tali elementi essere oggetto di idonea indagine da parte del giudice, sicché non ricorre in via automatica l'esimente in esame nel caso di mancato pagamento dovuto alla temporanea mancanza di liquidità; dall'altra, che la causa di non punibilità della forza maggiore di cui all'art. 6, comma 5 D. Lgs. n. 472/1997 ricorre in presenza di un elemento oggettivo, costituito da circostanze anormali ed estranee all'operatore, e di un elemento soggettivo, correlato al dovere del contribuente di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi (Cassazione 22/09/2017, n. 22153; 08/02/2018, n. 3049).
Nella specie, non ricorrono le prescritte condizioni di legge in riferimento alla dichiarata emergenza nazionale per COVID 19.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
2,000.00 oltre accessori di legge se dovuti per ciascuna parte resistente. Così deciso in Roma, 12 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
ES ME
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente e Relatore
GARUFI CATERINA, Giudice
MELONI MARINA, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2182/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400008142 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400008142 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400008142 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400008142 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400008142 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400008142 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400008142 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400008142 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400008142 IRPEF-ALTRO 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400008142 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400008142 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400008142 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400008142 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400008142 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400008142 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400008142 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400008142 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400008142 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400008142 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110020692131 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110020692131 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130134204675 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130134204675 IVA-ALTRO 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170015649116 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170015649116 IVA-ALTRO 2013
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170088431421 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170248189043 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180004772240 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180004772240 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190010576837 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190010576837 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190141353942 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190242720912 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097202001309872188 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200090355452 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210115621515 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210215670814 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972024006805916 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240105950971 IRPEF-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK306503438 2014 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK306503438 2014 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJNTJNM000867 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TK3IPRN003302018 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TK3IPRN003302018 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130287630116 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130287630116 IVA-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12787/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202400008142000 di euro 267.125,36, deducendone l'illegittimità per asserita omessa o invalida notifica delle cartelle di pagamento presupposte nonché per intervenuta prescrizione dei crediti azionati, assumendo che tra la notifica delle cartelle e l'atto impugnato sarebbe decorso un periodo superiore al termine prescrizionale applicabile, la parziale duplicazione degli importi, la tardiva formazione del ruolo e l'illegittima irrogazione di sanzioni per fatti commessi durante il periodo di emergenza nazionale Covid-19.
La ricorrente ha contestato, altresì, la validità degli atti asseritamente interruttivi della prescrizione, deducendone la mancata conoscenza e l'assenza di prova documentale.
La ricorrente ha limitato il suo ricorso ai seguenti atti prodromici di natura tributaria: - 09720110050692131000 relativa a IRPEF e IVA del 2007 di euro 8.103,20
-09720130134204675000 relativa a IRPEF e IVA del 2009 di euro 1.658,21
-09720130287630116000 relativa a IRPEF e IVA del 2008 di euro 7.364,13
-09720170015649116000 relativa a IRPEF e IVA del 2013 di euro 6.375,72
-09720170088431421000 relativa a Tasse Automobilistiche del 2014 di euro 195,44
-09720170248189043000 relativa a IRPEF del 2014 di euro 173,79
-09720180004772240000 relativa a IRPEF e IVA del 2014 di euro 6.489,85
-09720190010576837000 relativa a IRPEF e IVA del 2015 di euro 15.947,02
-09720190141353942000 relativa a IRPEF del 2015 di euro 424,44
-09720190242720912000 relativa a IVA del 2016 di euro 5.524,63
-09720200090355452000 relativa a IRPEF del 2016 di euro 861,43
-09720200130972188000 relativa a IRPEF del 2015 di euro 22.455,81
-09720210115621515000 relativa a IRPEF del 2017 di euro 2.661,00
-09720210215670814000 relativa a Tasse Automobilistiche anno del 2019 di euro 268,71
-09720240068605916000 relativa a IVA del 2019 di euro 13.890,03
-09720240105950971000 relativa a IRPEF del 2020 di euro 7.887,66
-Avviso di accertamento n. TK3016503438/2014 relativa a IVA e IRPEF del 2009 di euro 26.778,12
-Avviso di accertamento n. TJNTJNM000867 relativa a IRPEF del 2012 di euro 13.359,21
-Intimazione di pagamento n. TK3IPRN003302018 successiva all'avviso di accertamento n.
TK306503438/2014 relativa a IVA e IRPEF del 2009 di euro 102.089,01
per un totale di € 242.507,41, e al netto di sanzioni e interessi di € 127.078,89.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che ha chiesto il rigetto del ricorso, depositando ampia documentazione attestante:
la regolare notifica delle cartelle di pagamento, mediante produzione delle relate di notifica e/o degli avvisi di ricevimento;
la rituale notifica di successivi atti interruttivi della prescrizione, quali intimazioni di pagamento, solleciti e preavvisi di fermo, tutti regolarmente portati a conoscenza del contribuente;
la conseguente interruzione dei termini prescrizionali, con impossibilità di ritenere maturata la prescrizione alla data di notifica dell'atto impugnato. Si è costituita in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, per gli atti di sua competenza, che ha affermato che l'avviso di accertamento esecutivo n. TK3016503438/2014 è stato regolarmente notificato in data 28.10.2014, come da documentazione allegata, ed è stato autonomamente impugnato dalla ricorrente.
Il relativo giudizio si è definito con sentenza n. 5547/01/2018 della C.T.R. del Lazio, favorevole all'Ufficio, pure allegata in atti.
In ragione di tale pronuncia, ed in conformità con quanto stabilito dall'art. 68 D.lgs. 546/92, l'Agenzia delle
Entrate ha successivamente emesso l'atto di intimazione n. TK3IPRN00330/2018, che è stato regolarmente notificato in data 18.10.2018, sempre come da documentazione allegata.
Inoltre, l'avviso di accertamento n. TJNTJNM000867, relativo all'anno d'imposta 2012 è stato regolarmente notificato in data 09.10.2017, come da allegazione in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Dalla documentazione prodotta in atti dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione risulta comprovata la rituale notifica delle cartelle di pagamento presupposte, eseguita secondo le modalità previste dall'art. 26 del D.P.
R. n. 602/1973.
Le contestazioni sollevate dalla ricorrente risultano meramente assertive e non idonee a superare la valenza probatoria delle relate di notifica e degli avvisi di ricevimento prodotti, che attestano il perfezionamento del procedimento notificatorio.
Ne consegue che le cartelle devono ritenersi definitive per mancata impugnazione nei termini di legge, con conseguente preclusione di ogni censura attinente al merito della pretesa tributaria.
Anche l'eccezione di prescrizione è infondata.
È principio consolidato che il decorso del termine prescrizionale sia validamente interrotto da ogni atto con il quale l'Agente della riscossione manifesta al debitore la volontà di procedere alla riscossione, purché ritualmente notificato.
Nel caso di specie, ADER ha prodotto documentazione attestante la notifica di plurimi atti interruttivi, intervenuti in epoca idonea a impedire il decorso del termine prescrizionale, con conseguente nuova decorrenza dello stesso.
In particolare, sono stati notificati i seguenti atti:
- Intimazione di pagamento n. 09720179000127511000 avente ad oggetto le cartelle nn.
09720130134204675000, 09720130180304573000, 9720130236273900000, 09720130252745412000,
09720130287630116000, 09720150072950591000, TK3016503438/2014 notificata in data 09.05.2017 mediante consegna al portiere;
- Intimazione di pagamento n. 09720179003645537000, avente ad oggetto le cartelle nn.
09720110050692131000 e 09720150197224168000, notificata in data 09.05.2017 mediante consegna al portiere;
- Intimazione di pagamento n. 09720199025889681000, avente ad oggetto le cartelle nn.
09720130180304573000, 09720130236273900000, 09720130252745412000, 09720150072950591000, 09720150197224168000, 09720160212497781000, 09720170003748752000, 09720170088431421000,
39720150020583401000, TK3016503438/2014, TJNTJNM000867, notificata in data 02.09.2019 mediante consegna al portiere;
- Intimazione di pagamento n. 09720199079629735000, avente ad oggetto l'avviso di accertamento n.
TK3IPRN003302018, notificata in data 12.12.2019 mediante consegna al portiere;
- Intimazione di pagamento n. 09720229003341877000, avente ad oggetto le cartelle nn.
09720110050692131000, 09720130134204675000, 09720130180304573000, 09720130236273900000,
09720130252745412000, 09720130287630116000, 09720150072950591000, 09720150197224168000,
09720160099722345000, 09720160212497781000, 09720170003748752000, 09720170015649116000,
09720170088431421000, 09720170248189043000, 09720180004772240000, 09720190010576837000,
09720190076217954000, 09720190141353942000, 09720190242720912000, 39720150020583401000,
TK3016503438/2014, TJNTJNM000867, TK3IPRN003302018, notificata a mezzo pec in data 02.03.2022;
- Intimazione di pagamento n. 09720239033182227000, avente ad oggetto le cartelle nn.
09720110050692131000, 09720130134204675000, 09720130287630116000, 09720160099722345000,
09720160212497781000, 09720170003748752000, 09720170015649116000, 09720170088431421000,
09720170248189043000, 09720180004772240000, 09720190010576837000, 09720190076217954000,
09720190141353942000, 09720190242720912000, 09720200130972188000, 09720210078263718000,
39720150020583401000, TK3016503438/2014, TJNTJNM000867, TK3IPRN003302018, notificata a mezzo pec in data 14.03.2023;
- Atto di pignoramento di crediti presso terzi n. 09784201800027494001 avente ad oggetto le cartelle n. 09720170248189043000 e 09720180004772240000, notificato in data 17.11.2018 mediante consegna al portiere;
- Atto di pignoramento di crediti presso terzi n. 09784202300008009001 avente ad oggetto le cartelle n. 09720110050692131000, 09720130134204675000, 09720130287630116000,
09720160099722345000, 09720160212497781000, 09720170003748752000, 09720170015649116000,
09720170088431421000, 09720170248189043000, 09720180004772240000, 09720190010576837000,
09720190076217954000, 09720190141353942000, 09720190242720912000, 09720200090355452000,
09720200130972188000, 09720210029073081000, 09720210078263718000, 09720210115621515000,
09720210215670814000, 09720210255477844000, 09720220005776867000, 09720220051023900000,
09720220051024001000, 39720150020583401000, TK3016503438/2014, TJNTJNM000867, TK3IPRN003302018, notificato a mezzo pec in 08.06.2023.
Pertanto, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, il credito non risultava prescritto, essendo il termine validamente interrotto più volte nel tempo, dovendosi anche considerare le sospensioni e proroghe di cui alla normativa emergenziale Covid.
Quanto all'eccezione di duplicazione degli importi, nella fattispecie in esame, con l'atto di intimazione n.
TK3IPRN003302018 sono stati richiesti alla ricorrente gli importi dovuti all'esito della definizione del contenzioso relativo all'originario avviso di accertamento n. TK306503438/2014, in ottemperanza con quanto previsto dal citato art. 68 D.lgs. 546/92 in materia di riscossione frazionata in pendenza di giudizio.
Non si è, quindi, verificata alcuna duplicazione dell'imposta, e, conseguentemente, deve essere respinta l'eccezione di inesigibilità delle somme oggetto del suindicato avviso di accertamento. Per quanto riguarda le eccezioni relative all'inesistenza del ruolo su cui si fonda la pretesa esattoriale, ed alla mancanza di sottoscrizione, si tratta di doglianze infondate e palesemente dilatorie.
Il ruolo è un atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente, mentre, a prescindere dal fatto che il modello approvato dal Ministero competente non prevede la sottoscrizione dell'esattore, più volte la Corte Suprema ha statuito che l'omessa sottoscrizione della cartella non comporta l'invalidità dell'atto, visto che è indispensabile invece che la cartella sia riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterla (Cfr. Cass. n. 9872/2016 e ss.).
In particolare, la Cassazione ha avuto modo di precisare che la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'autorità da cui promana, giacché l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi dell'art. 25 del d.p.r. n. 602 del 1973, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la sua intestazione (da ult., Cass. n.
25099/2019, n. 21290 e 21844 del 2018).
Vertendosi in tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'art. 12 del DPR n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione. Ne consegue che non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21-octies della legge n. 241 del 1990 (Cfr. Cassazione, ordinanza n. 28272 dell'11 dicembre 2020; ordinanza della Suprema Corte di Cassazione Civile Sez. 5 n.
9988 del 28 Marzo 2022).
Infine, quanto alla eccepita inesigibilità di sanzioni e interessi durante il periodo di dichiarata emergenza nazionale, si osserva che secondo la giurisprudenza di legittimità, da una parte, in materia tributaria e fiscale, la nozione di forza maggiore richiede la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all'operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi, dovendo la sussistenza di tali elementi essere oggetto di idonea indagine da parte del giudice, sicché non ricorre in via automatica l'esimente in esame nel caso di mancato pagamento dovuto alla temporanea mancanza di liquidità; dall'altra, che la causa di non punibilità della forza maggiore di cui all'art. 6, comma 5 D. Lgs. n. 472/1997 ricorre in presenza di un elemento oggettivo, costituito da circostanze anormali ed estranee all'operatore, e di un elemento soggettivo, correlato al dovere del contribuente di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi (Cassazione 22/09/2017, n. 22153; 08/02/2018, n. 3049).
Nella specie, non ricorrono le prescritte condizioni di legge in riferimento alla dichiarata emergenza nazionale per COVID 19.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
2,000.00 oltre accessori di legge se dovuti per ciascuna parte resistente. Così deciso in Roma, 12 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
ES ME