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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 15/07/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
________________________
R.G. 5256/23
Il Giudice monocratico del Tribunale di Trieste, Sezione Civile, dott.ssa Carmen Giuffrida, ha emesso la seguente SENTENZA
Nel procedimento ex 281 c.p.c avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis,
Promossa da:
nato a [...] il [...], residente a [...]Parte_1
(Argentina),
Rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Mantovani del Foro di Venezia.
Contro
Il , in persona del p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1 CP_2 distrettuale dello Stato, ritualmente notificato e non costituitosi in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 07.12.2023, il soggetto indicato in epigrafe proponeva ricorso contro il
[...]
per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. CP_1
In data 18.12.2023, il Pubblico Ministero nulla opponeva al ricorso.
1 In data 19.02.2025 veniva fissata udienza per il giorno 30.04.2025 mediante deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter.
In data 24.04.2025 il difensore di parte ricorrente depositava note scritte.
In data 14.05.2025 Il chiedeva ed otteneva da parte della cancelleria la visibilità del CP_1 fascicolo ma non si costituiva in giudizio.
In data 16.06.25 il Giudice assegnava termine a parte ricorrente per il deposito di memorie e documentazione integrativa
In data 26.06.25 il difensore di parte ricorrente depositava documentazione integrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si rileva che la domanda è stata correttamente presentata presso la sezione specializzata del Tribunale di Trieste in quanto, ex art 4 comma 5 DL 13/2017 convertito con modifiche nella L 46/2017 e novellato dall'art. 1 comma 37 della legge 206/21, quando l'attore risiede all'estero, le controversie inerenti alla cittadinanza italiana sono assegnate in base al comune di nascita del padre, madre o avo cittadino italiano.
Con riguardo alla procedibilità, si osserva che il ricorrente ha presentato domanda di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis al Competente Consolato Generale
d'Italia a Rosario in Argentina.
Va tuttavia evidenziato che, nel caso di specie, la presentazione della domanda di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis al Competente Consolato Generale
d'Italia è inutile in quanto, essendo la discendenza anche per linea materna (è presente una donna il cui figlio è nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana), l'azione giudiziale per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis via materna è l'unica via per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto l'Amministrazione ritiene che le pronunce della Corte Costituzionale del 1975 e del 1983, che hanno stabilito il principio di parità uomo-donna anche dal punto di vista della trasmissione della cittadinanza ai figli, producano effetti solo a decorrere dal 1° gennaio 1948.
Ad abundantiam, si rammenta altresì che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisce una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di accertare il diritto ad uno stato personale. Il diritto alla cittadinanza è infatti un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di qualsiasi procedura amministrativa. Pertanto,
2 l'assenza di certificazione amministrativa non preclude il procedimento giurisdizionale di riconoscimento di tale diritto soggettivo da parte del giudice ordinario.
Nel merito, il Giudice ritiene che la domanda dei ricorrenti sia fondata e meriti pertanto accoglimento.
Il ricorrente ha fornito prova delle cittadinanza italiana dell'avo da cui muove la discendenza iure sanguinis. Il ricorrente ha infatti prodotto:
- l'estratto dei registri di nascita dell'Arcidiocesi di Gorizia: prova che TR
, figlio di e , è nato il giorno 11 ottobre 1903a
[...] Per_1 Persona_2 Per_3
allora parte dell'Impero Austro- Ungarico, oggi provincia di Gorizia;
[...]
- la scheda dell'emigrante rilasciata dal CISEI (Centro Internazionale Studi Emigrazione
Italiana: prova che l'avo era ancora residente alla data del 16.07.1920 , così come previsto dall'art.1 della legge 379/2000;
- il certificato negativo di naturalizzazione dell'avo: prova chepur se emigrato in Argentina, non è mai stato naturalizzato cittadino argentino. Al ricorso veniva, infatti, allegato.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'avo, non avendo mai perso la cittadinanza italiana, la trasmetteva “iure sanguinis” ai propri discendenti.
Il ricorrente ha altresì provato la linea di discendenza, mediante la documentazione appositamente tradotta e apostillata (certificati di nascita e certificati di matrimonio).
Per quanto concerne i passaggi per linea materna avvenuti durante la vigenza della l.555/1912 - la quale non permetteva alla donna di trasmettere la cittadinanza italiana, se non in via residuale, e statuiva la perdita della cittadinanza italiana della donna che contraeva matrimonio con cittadino straniero - su entrambe le questioni è intervenuta in modo risolutivo la Corte Costituzionale con le seguenti sentenze:
- la sentenza n. 87/1975 della C. Cost., che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna senza volontà di questa in caso di matrimonio con cittadino straniero.
- la sentenza n. 30/1983della C. Cost. che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1,n. 1 e 2, della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana per i figli di madre cittadina, e dell'art. 2, comma 2 della stessa legge nella parte in cui sanciva in ogni caso la prevalenza della cittadinanza del padre nella trasmissione dello stato di cittadino ai figli.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 4466/2009 ha infine risolto anche l' annoso contrasto giurisprudenziale dichiarando l'effetto retroattivo nel tempo delle sopra citate sentenze della Corte Costituzionale.
3 Alla luce delle superiori sentenze, anche se donna e sposata con Parte_2 cittadino straniero, manteneva la cittadinanza italiana trasmettendola al figlio Persona_4 il quale, a sua volta, la trasmetteva al figlio, odierno ricorrente, . Persona_5
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda va accolta e, per l'effetto, dichiarato che tutti i ricorrenti sono cittadini italiani.
In conseguenza dell'accoglimento della domanda dichiarativa della cittadinanza italiana dei ricorrenti, va altresì accolta la domanda con cui si chiede di ordinare al Ministero competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza del ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Il Giudice rileva, infatti, che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento con cui è chiesto all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda, l'ordine richiesto dall'interessato e riportato nel provvedimento del Giudice di intimare il convenuto e, in sua vece, Controparte_1
l'ufficiale dello stato civile competente, a procedere “alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il , quale Autorità Controparte_1 amministrativamente competente che gestisce e coordina l'intera materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma 2, del D.P.R. n. 396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00),
è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
In ordine alle spese, il Tribunale ritiene che l'assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa giustifichi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
4 - ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
In Trieste il 15.07.2025
Il Giudice
Carmen Giuffrida
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