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Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 04/05/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 170 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 170 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. SANTUCCI SABRINA ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. PINI AIDI (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 31/01/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 21.05.2022, a Mondaino (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione nata a [...], in data [...], la figlia;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 18.04.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della figlia minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) i coniugi vivranno separati fermo l'obbligo reciproco di improntare la loro condotta futura al massimo mutuo rispetto;
2) il IG. rimarrà a vivere presso l'ex casa coniugale sita a Coriano (RN) in Piazza Don Pt_2
Minzoni n.1, int.10, mentre la IG.ra ha già lasciato la predetta abitazione e vive unitamente Pt_1
alla figlia minore in un appartamento recentemente acquistato sito a Croce;
3) la figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e collocata presso la madre ed il padre nel rispetto del principio della bigenitorialità e tenuto conto in via prioritaria delle esigenze della bambina.
I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni più importanti relative alla vita della figlia (istruzione, educazione, religione, salute etc.), che verranno da loro concordemente assunte rispettando le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni della figlia.
Per le questioni di ordinaria amministrazione, i coniugi eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei tempi di permanenza della figlia minore presso di sé;
4) i periodi di permanenza della figlia presso ciascun genitore seguiranno il principio Per_1 dell'alternanza diurna paritetica.
Per quanto riguarda invece i pernottamenti della figlia minore presso la casa del padre, la bambina potrà trascorrere la notte a casa del IG. due/tre notti a settimana, inizialmente in compagnia Pt_2
della madre, che dormirà unitamente alla minore presso l'ex casa coniugale. Nel prosieguo i genitori valuteranno concordemente, data la tenera età della piccola, quando la bambina potrà pernottare dal padre anche senza la presenza della madre;
5) i genitori contribuiranno in via diretta e paritetica al mantenimento della figlia minore;
6) l'assegno unico familiare, che con il consenso della IG.ra verrà percepito per intero dal Pt_1
IG. , verrà destinato alle spese dell'asilo di e comunque alle esigenze della minore;
Pt_2 Per_1
6) si dà atto che le parti sono economicamente autosufficienti e che pertanto nulla verrà versato l'uno all'altra a titolo di contributo al mantenimento;
7) le spese della presente procedura verranno supportate dalle parti direttamente ed in ugual misura.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 Parte_2
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mondaino (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 3 Parte II Serie C Anno 2022 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 30.04.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 170 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. SANTUCCI SABRINA ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. PINI AIDI (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 31/01/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 21.05.2022, a Mondaino (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione nata a [...], in data [...], la figlia;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 18.04.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della figlia minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) i coniugi vivranno separati fermo l'obbligo reciproco di improntare la loro condotta futura al massimo mutuo rispetto;
2) il IG. rimarrà a vivere presso l'ex casa coniugale sita a Coriano (RN) in Piazza Don Pt_2
Minzoni n.1, int.10, mentre la IG.ra ha già lasciato la predetta abitazione e vive unitamente Pt_1
alla figlia minore in un appartamento recentemente acquistato sito a Croce;
3) la figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e collocata presso la madre ed il padre nel rispetto del principio della bigenitorialità e tenuto conto in via prioritaria delle esigenze della bambina.
I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni più importanti relative alla vita della figlia (istruzione, educazione, religione, salute etc.), che verranno da loro concordemente assunte rispettando le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni della figlia.
Per le questioni di ordinaria amministrazione, i coniugi eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei tempi di permanenza della figlia minore presso di sé;
4) i periodi di permanenza della figlia presso ciascun genitore seguiranno il principio Per_1 dell'alternanza diurna paritetica.
Per quanto riguarda invece i pernottamenti della figlia minore presso la casa del padre, la bambina potrà trascorrere la notte a casa del IG. due/tre notti a settimana, inizialmente in compagnia Pt_2
della madre, che dormirà unitamente alla minore presso l'ex casa coniugale. Nel prosieguo i genitori valuteranno concordemente, data la tenera età della piccola, quando la bambina potrà pernottare dal padre anche senza la presenza della madre;
5) i genitori contribuiranno in via diretta e paritetica al mantenimento della figlia minore;
6) l'assegno unico familiare, che con il consenso della IG.ra verrà percepito per intero dal Pt_1
IG. , verrà destinato alle spese dell'asilo di e comunque alle esigenze della minore;
Pt_2 Per_1
6) si dà atto che le parti sono economicamente autosufficienti e che pertanto nulla verrà versato l'uno all'altra a titolo di contributo al mantenimento;
7) le spese della presente procedura verranno supportate dalle parti direttamente ed in ugual misura.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 Parte_2
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mondaino (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 3 Parte II Serie C Anno 2022 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 30.04.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi